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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 324/2022, introdotta
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avvocati Nicoletta PESCATORE e Fernando Pietro DE GISI;
RICORRENTE
CONTRO
(in sigla (C.F.: ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale r.p.t., con sede legale in Avellino, in Via Ammaturo 124, rappresentata e difesa dal prof. avv.
Raffaele DE LUCA TAMAJO, dall'avv. Mario QUARANTA e dall'avv. Vincenzo DI MONTE;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2022 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione del TFR, condannare la , in CP_2 persona del legale rappresentante pt, a corrispondere al ricorrente ing. la somma netta di Parte_1
€.122.289,53 con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro (12 febbraio 2021) e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
in subordine condannare la , in CP_2 persona del legale rappresentante pt, a corrispondere al ricorrente ing. , sempre a titolo di TFR, Parte_1 la somma maggiore/minore accertata e riconosciuta in corso di causa, sempre con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro (12 febbraio 2021) e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- condannare la , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento CP_2 delle spese processuali, con aggravio di rimborso forfettario ed oneri come per legge”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 15.10.1986 con mansioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con inquadramento nella Categoria
A sino al 31.12.1991 e nel livello 2.1 dal 01.01.1992 del CCNL di Categoria. Lo stesso chiariva di essere stato licenziato in data 11.09.2002, ma che, a seguito di impugnativa presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Avellino, con sentenza n. 08/2005, era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento ed ordinata la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della società odierna resistente al pagamento in favore del di Parte_1 una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento (11.09.02) sino a quello della effettiva reintegra, oltre accessori come per legge sino al soddisfo, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Il ricorrente esponeva, inoltre, che tale sentenza era stata confermata dalla 1 Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 8096/2006 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5878/2011.
Ciononostante, chiariva il ricorrente che la non aveva mai ottemperato all'ordine di Controparte_2 reintegrazione, ma aveva invitato lo stesso alla ripresa dell'attività lavorativa soltanto nel 2019. Il ricorrente sosteneva, inoltre, di aver procrastinato ulteriormente tale ripresa per motivi di salute fino alle dimissioni volontarie avvenute in data 12 febbraio 2021.
Il ricorrente richiedeva dunque il pagamento del TFR, ammontante ad € 122.289,53.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la ( , Controparte_3 Controparte_2 la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso.
Sentiti i procuratori delle parti ed acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa come segue.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Preme anzitutto inquadrare correttamente l'azione proposta e la delimitazione del thema decidendum.
Ciò che viene in questione nel presente giudizio attinge la sussistenza del credito del lavoratore nei confronti della resistente a titolo di TFR. CP_3
Il Trattamento di fine rapporto (TFR), che dal 1° giugno 1982 ha sostituito l'indennità di anzianità, è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente. Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro e quindi indipendentemente dalle motivazioni che l'hanno determinata.
Ai fini dell'accertamento dell'an debeatur risulta opportuno ricostruire, sia pur sinteticamente, la vicenda lavorativa del ricorrente.
Difatti, i documenti allegati al ricorso attestano che il ha lavorato in regime di subordinazione per la Parte_1 società dal 15.10.1986, è stato licenziato in data 11.09.2002, ma tale licenziamento è stato Controparte_2 dichiarato illegittimo nel 2005 con sentenza n. 08/2005 che ha disposto la contestuale reintegrazione del lavoratore, sentenza confermata in appello n. 8096/2006 e poi in Cassazione con sentenza 5878/2011. Agli atti risulta ugualmente che il ricorrente ha prestato servizio presso il dal 2003 al 2013 con una serie di Controparte_4 contratti a tempo determinato e dal 2013 al 2020 con contratto a tempo indeterminato.
Segnatamente, al fine individuare tutti gli elementi che inducono nel Giudicante il convincimento dell'infondatezza della pretesa di parte ricorrente, giova ripercorrere specificatamente l'evoluzione del rapporto di lavoro del Parte_1 alle dipendenze della Controparte_2
In primo luogo, è necessario evidenziare che, nonostante le suddette sentenze di reintegra, il lavoratore non ha mai ripreso la sua attività lavorativa. In effetti, ai sensi dell'art. 18 L.300/70, nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, “Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento (…) ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.”
Ebbene, nel caso di specie, l'invito formale della al a riprendere la sua prestazione lavorativa è CP_2 Parte_1 effettivamente intervenuto soltanto in data 6.12.2019, attraverso una comunicazione con cui il ricorrente veniva sollecitato a riprendere l'attività lavorativa il giorno 12.12.2019. Tuttavia, il ricorrente aveva ignorato l'invito e solo in data 12.02.2021 rassegnava le proprie dimissioni volontarie.
Ciò ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro in data 05.01.2020.
Ciononostante, è necessario considerare che, sin dall'emissione della sentenza di primo grado, n. 08/2005 del
Tribunale di Avellino, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c., il ricorrente, a fronte dell'inerzia del
2 datore di lavoro nel dare esecuzione alla sentenza di reintegrazione, poiché si verte in tema di contratto a prestazioni corrispettive, avrebbe potuto procedere a costituire in mora la società resistente, creditrice della prestazione lavorativa, offrendo la propria prestazione di lavoro, di tal ché, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, sarebbe rilevata l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (qualora questi si fosse rifiutato illegittimamente di ricevere la prestazione), su cui sarebbe comunque gravato l'obbligo retributivo.
Ciò, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla”. (Cass. civ., Sez. Unite, n. 2990 del 07.02.2018).
Ancora, segnatamente, la Corte di Cassazione ha ribadito, con sentenza n. 10968 del 28.02.2018, che “la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro richiede, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, che siano messe a disposizione le operae e, cioè, l'offerta della prestazione lavorativa”, elemento che nel caso di specie non si
è verificato, non avendo il proceduto ad offrire la propria prestazione lavorativa. Parte_1
Oltretutto, qualora invece fosse sussistito un eventuale disinteresse del ricorrente a riprendere l'attività lavorativa, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, lo stesso avrebbe potuto richiedere l'indennità di cui al comma 3 dell'art. 18 St. lav, secondo cui “[…] al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”.
Al contrario, l'inerzia del si è protratta per dieci anni, ed anche a seguito del ricevimento dell'invito a Parte_1 riprendere la sua prestazione lavorativa, lo stesso, come esposto nel ricorso con cui ha instaurato la presente causa, ha “procrastinato” tale ripresa per motivi di salute non meglio chiariti né documentati “fino alle dimissioni volontarie in data 12 febbraio 2021”, dimissioni rese invero non necessarie dalla già intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro allo scadere dei 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito a riprendere la prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 18, comma 5 L 300/1970.
Ancora, il ricorrente ha ripetutamente omesso una circostanza dirimente ai fini della presente causa, ossia il fatto di aver prestato lavoro, dal 2003 al 2020, alle dipendenze del , come emerge Controparte_5 dagli atti di causa, dapprima con una serie di contratti a tempo determinato e dal 2013 con l'assunzione in ruolo. Il ricorrente ha difatti percepito, in primo luogo, una retribuzione parallela, ulteriore rispetto alla retribuzione corrisposta dalla società resistente, attraverso somme ingiunte ed ottenute, in seguito alla sua reintegrazione, tramite l'attivazione di una serie di giudizi monitori (Decreto Ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n. 220/2013; n. 379/2013; n.
227/2014; Decreto Ingiuntivo n. 446/2014; n. 266/2015; Decreto Ingiuntivo n. 164/2016, allegati agli atti di causa); tutto ciò nonostante il ricorrente non avesse più prestato attività lavorativa presso la società resistente né avesse proceduto ad offrire la propria prestazione lavorativa costituendo in mora la Controparte_2
Ciò rende evidente, altresì, che il non ha mai comunicato, all'atto della stipula dei contratti con il Parte_1
, di avere un rapporto di lavoro in essere, in quanto, ex art. 53 D.lgs. 165/2001, l'esercizio Controparte_4 del pubblico impiego è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente, dunque non occasionale e temporanea, e ciò avrebbe dunque determinato la possibilità di essere sottoposto a procedimento disciplinare con l'emissione di sanzioni fino al licenziamento per giusta causa.
In secondo luogo, il principio dell'aliunde perceptum è stato esteso dal legislatore anche all'obbligazione contributiva con L. 92/2012, che, nel riscrivere l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ha chiarito che il datore di lavoro, con l'ordine di reintegrazione nel lavoro in caso di licenziamento illegittimo, “è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva
3 reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”.
Dunque, sulla base di tutto quanto precede, questo Giudice ritiene in radice inesistente il diritto di credito, a titolo di
TFR, del ricorrente e, ciò, in mancanza di qualsivoglia elemento fattuale, ancor prima che giuridico, utile a fondarne la sussistenza.
Per tali motivi, stante il rigetto della domanda, il ricorrente deve essere condannato alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Rigetta il ricorso b) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese alla resistente, che liquida in euro 6.697, 50 oltre IVA e
CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Avellino, il 13.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
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