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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 581 /2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti PUGLISI GIANCLAUDIO e NOSCHESE LUCIA
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. CARMELA PUGLISI
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Sono comparsi: l'avv. Noschese per il ricorrente e l'avv. G. Gazzara, in Contr sostituzione dell'avv. Puglisi per l' i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 -depositato il
24.5.2024- il signor , premettendo di essere allevatore di bovini Parte_1
(con codice aziendale e socio della con C.F._2 Controparte_3 sede in Castel di Lucio, introitava il presente procedimento nei confronti dell in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 111/2024, notificatagli in data 29.4.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del
D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013…”.
Esponeva che i bovini di sua proprietà erano soliti pascolare, nel mese di aprile sino agli inizi del mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della anzidetta cooperativa, per poi essere trasferiti nel fondo sito in contrada “Francavilla” concesso in uso alla medesima cooperativa, sin dal
1945, dal Comune di Mistretta.
Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla ed avendo il intimato la restituzione dello stesso, la Controparte_5
aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione Controparte_3 nelle more della conclusione della procedura di affidamento.
Rappresentava altresì che, in data 20 maggio 2019, i propri bovini e quelli della cooperativa - a causa della carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il fondo Foriero presso cui erano situati nonché della presenza della (una particolare tipologia di mosca altamente Persona_1 infestante) - avevano lasciato il fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, proprio in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta elevavano verbale di illecito n. 28/19, notificato all'odierno ricorrente in data 10.08.2019 in quanto
“i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Mistretta”.
Rilevava, inoltre, che inutili erano state le osservazioni scritte ex art. 18 l. Contr 689/1981, mosse all con pec del 22.08.2019, e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione. L'opponente contestava, dunque, la legittimità del provvedimento sanzionatorio comminatogli sotto svariati profili tra cui la carenza dell'elemento soggettivo del presunto illecito, la carenza e contraddittorietà di motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, nonché l'errata misura della sanzione irrogata.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito - previa sospensione cautelare- di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, di annullarla;
in subordine di disporre la riduzione dell'importo della sanzione irrogata fino al minimo edittale, con vittoria di spese e competenze.
Resisteva in giudizio l' in Controparte_4 persona del Direttore Generale, contestando le tesi avversarie e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
In via preliminare, va rilevato che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto (proprio, invece, del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto sicché le censure meramente formali, rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo, non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del provvedimento.
Alla luce di ciò, irrilevanti sono le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla carenza o insufficienza della motivazione dell'atto impugnato che, peraltro, contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui si riferisce ed appare sufficientemente motivato in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione.
Irrilevante è pure la circostanza della mancata audizione dell'opponente atteso che, secondo consolidato principio giurisprudenziale: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. (ex multis Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Sez. 6 - 2, Ord. n. 21146 del 07/08/2019; Sez.
2, Ord. n. 24901/2022).
Nel merito, l'opponente contesta la legittimità della sanzione inflittagli per la presunta violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del
06/11/2013 secondo cui “Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”.
L'opponente, invero, non contesta il fatto storico ma eccepisce la carenza dell'elemento soggettivo della violazione, richiamando quanto sancito dall'art. 3 della L. 689/1981, che così dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria:
“la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. ex multis Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001,
14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018,
4114/2016).
In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. ex multis Cass. nn.
4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996, n. 6018/2019). A conclusioni non dissimili si giunge per il caso in cui il destinatario della sanzione eccepisca il caso fortuito o la forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45
c.p., valgono ad escludere la punibilità pur in presenza di un fatto tipico.
Per “caso fortuito” si intende quell'accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico.
Per “forza maggiore”, invece, si intende quella forza assoluta ed invincibile della natura che va venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta.
L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 23026/2017).
Nel caso di specie non paiono sussistenti le esimenti invocate.
L'opponente invoca due condizioni che avrebbero cagionato l'inarrestabile movimentazione del bestiame dal precedente punto di ricovero a quello
(abituale ma non più in concessione) di Francavilla: l'esigenza dei bovini di alimentarsi, essendo venute sensibilmente meno le quantità di foraggio naturalmente presenti sul terreno “Foriero” e la presenza del parassita infestante
Haematobia irritans.
Invero, sotto il primo profilo, non può non rilevarsi come il era a Pt_1 conoscenza, da almeno due anni, della indisponibilità del fondo Francavilla sicché egli, come pure gli altri allevatori, avrebbero dovuto trovare delle alternative per sfamare i capi di bestiame (anche mediante affitto di altri terreni).
Pertanto, l'opponente non può invocare ad esimente la riferita esigenza alimentare del bestiame in quanto tale evenienza, alla luce della scansione temporale dei fatti, non era affatto imprevedibile e imponderabile, ma al contrario avrebbe potuto essere evitata adottando una condotta diligente. A conclusioni analoghe si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nell'inarrestabile migrazione dei bovini verso il terreno di Francavilla.
Sul punto, la CTP prodotta - a firma del dr. - non Persona_2 appare dirimente, dal momento che in essa il consulente si limita a riferire genericamente della presenza di talune specie di insetti, tra cui la citata haematobia irritans, “nell'entroterra siciliano”, sicché non può dirsi certa la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona Foriero né che lo stress provocato dalla sua presenza abbia indotto gli animali a migrare verso il fondo Francavilla.
A tal fine appare pure inconducente la prova orale capitolata che, infatti, non è stata ammessa.
Le esimenti invocate da parte ricorrente non risultano provate e non possono essere tenute in considerazione ai fini dell'esclusione dell'illecito.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla misura della sanzione irrogata, si osserva quanto segue. Contr
L' asserisce di avere quantificato l'importo della sanzione secondo il dettato dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, secondo cui la sanzione in misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”. Contr Deduce, in particolare, l' che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del
06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999,
è di euro 1.549,36 x 2, quindi la sanzione irrogata, pari ad euro 3.098,74 sarebbe corretta.
Invero la disciplina di cui all'art. 16 citato riguarda l'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa. L'Ente ingiungente, invece, avrebbe dovuto prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 11 della già citata legge di depenalizzazione che dispone:
“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
La norma appare chiara nell'intento di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. A ritenere diversamente, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16, nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale elidendo il significato del sopra citato art. 11 e rendendo, di fatto, mai applicabile una sanzione la cui misura sia compresa tra il minimo edittale ed il suo doppio.
Ciò premesso, per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione
Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro
1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265 e succ. modif. e integr.) Contr L ha, quindi, erroneamente irrogato la sanzione pecuniaria utilizzando
- quale unico criterio per stabilirne la misura - quello errato di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, omettendo invece ogni valutazione in ordine agli indici, previsti dall'art. 11, che avrebbero consentito di modulare l'importo della stessa sul caso concreto, sull'entità del fatto, sulla personalità dell'agente e sulle sue condizioni economiche.
Mancando, pertanto, la prova dell'avvenuta valutazione delle superiori circostanze -prova incombente sull'Ente intimante- la doglianza del Pt_1 appare fondata e la sanzione va rideterminata nella misura minima di legge, pari ad euro 1.549,36.
Per quanto precede, va dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2024, notificata il 26.04.2024, e, conseguentemente, va rideterminato in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata all'odierno opponente.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 561/2024 vertente tra (opponente), contro Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2024 e, per l'effetto, ridetermina in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a;
Parte_3
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 581 /2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti PUGLISI GIANCLAUDIO e NOSCHESE LUCIA
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. CARMELA PUGLISI
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Sono comparsi: l'avv. Noschese per il ricorrente e l'avv. G. Gazzara, in Contr sostituzione dell'avv. Puglisi per l' i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 -depositato il
24.5.2024- il signor , premettendo di essere allevatore di bovini Parte_1
(con codice aziendale e socio della con C.F._2 Controparte_3 sede in Castel di Lucio, introitava il presente procedimento nei confronti dell in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 111/2024, notificatagli in data 29.4.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del
D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013…”.
Esponeva che i bovini di sua proprietà erano soliti pascolare, nel mese di aprile sino agli inizi del mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della anzidetta cooperativa, per poi essere trasferiti nel fondo sito in contrada “Francavilla” concesso in uso alla medesima cooperativa, sin dal
1945, dal Comune di Mistretta.
Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla ed avendo il intimato la restituzione dello stesso, la Controparte_5
aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione Controparte_3 nelle more della conclusione della procedura di affidamento.
Rappresentava altresì che, in data 20 maggio 2019, i propri bovini e quelli della cooperativa - a causa della carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il fondo Foriero presso cui erano situati nonché della presenza della (una particolare tipologia di mosca altamente Persona_1 infestante) - avevano lasciato il fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, proprio in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta elevavano verbale di illecito n. 28/19, notificato all'odierno ricorrente in data 10.08.2019 in quanto
“i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Mistretta”.
Rilevava, inoltre, che inutili erano state le osservazioni scritte ex art. 18 l. Contr 689/1981, mosse all con pec del 22.08.2019, e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione. L'opponente contestava, dunque, la legittimità del provvedimento sanzionatorio comminatogli sotto svariati profili tra cui la carenza dell'elemento soggettivo del presunto illecito, la carenza e contraddittorietà di motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, nonché l'errata misura della sanzione irrogata.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito - previa sospensione cautelare- di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, di annullarla;
in subordine di disporre la riduzione dell'importo della sanzione irrogata fino al minimo edittale, con vittoria di spese e competenze.
Resisteva in giudizio l' in Controparte_4 persona del Direttore Generale, contestando le tesi avversarie e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
In via preliminare, va rilevato che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto (proprio, invece, del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto sicché le censure meramente formali, rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo, non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del provvedimento.
Alla luce di ciò, irrilevanti sono le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla carenza o insufficienza della motivazione dell'atto impugnato che, peraltro, contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale cui si riferisce ed appare sufficientemente motivato in relazione agli elementi essenziali della contestata violazione.
Irrilevante è pure la circostanza della mancata audizione dell'opponente atteso che, secondo consolidato principio giurisprudenziale: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. (ex multis Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Sez. 6 - 2, Ord. n. 21146 del 07/08/2019; Sez.
2, Ord. n. 24901/2022).
Nel merito, l'opponente contesta la legittimità della sanzione inflittagli per la presunta violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del
06/11/2013 secondo cui “Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”.
L'opponente, invero, non contesta il fatto storico ma eccepisce la carenza dell'elemento soggettivo della violazione, richiamando quanto sancito dall'art. 3 della L. 689/1981, che così dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria:
“la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. ex multis Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001,
14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018,
4114/2016).
In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. ex multis Cass. nn.
4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996, n. 6018/2019). A conclusioni non dissimili si giunge per il caso in cui il destinatario della sanzione eccepisca il caso fortuito o la forza maggiore che, ai sensi dell'art. 45
c.p., valgono ad escludere la punibilità pur in presenza di un fatto tipico.
Per “caso fortuito” si intende quell'accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico.
Per “forza maggiore”, invece, si intende quella forza assoluta ed invincibile della natura che va venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta.
L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 23026/2017).
Nel caso di specie non paiono sussistenti le esimenti invocate.
L'opponente invoca due condizioni che avrebbero cagionato l'inarrestabile movimentazione del bestiame dal precedente punto di ricovero a quello
(abituale ma non più in concessione) di Francavilla: l'esigenza dei bovini di alimentarsi, essendo venute sensibilmente meno le quantità di foraggio naturalmente presenti sul terreno “Foriero” e la presenza del parassita infestante
Haematobia irritans.
Invero, sotto il primo profilo, non può non rilevarsi come il era a Pt_1 conoscenza, da almeno due anni, della indisponibilità del fondo Francavilla sicché egli, come pure gli altri allevatori, avrebbero dovuto trovare delle alternative per sfamare i capi di bestiame (anche mediante affitto di altri terreni).
Pertanto, l'opponente non può invocare ad esimente la riferita esigenza alimentare del bestiame in quanto tale evenienza, alla luce della scansione temporale dei fatti, non era affatto imprevedibile e imponderabile, ma al contrario avrebbe potuto essere evitata adottando una condotta diligente. A conclusioni analoghe si giunge valutando l'incidenza causale della mosca infestante “haematobia irritans” nell'inarrestabile migrazione dei bovini verso il terreno di Francavilla.
Sul punto, la CTP prodotta - a firma del dr. - non Persona_2 appare dirimente, dal momento che in essa il consulente si limita a riferire genericamente della presenza di talune specie di insetti, tra cui la citata haematobia irritans, “nell'entroterra siciliano”, sicché non può dirsi certa la presenza della mosca in questione nel pascolo sito in zona Foriero né che lo stress provocato dalla sua presenza abbia indotto gli animali a migrare verso il fondo Francavilla.
A tal fine appare pure inconducente la prova orale capitolata che, infatti, non è stata ammessa.
Le esimenti invocate da parte ricorrente non risultano provate e non possono essere tenute in considerazione ai fini dell'esclusione dell'illecito.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla misura della sanzione irrogata, si osserva quanto segue. Contr
L' asserisce di avere quantificato l'importo della sanzione secondo il dettato dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, secondo cui la sanzione in misura ridotta deve essere “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”. Contr Deduce, in particolare, l' che il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del
06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999,
è di euro 1.549,36 x 2, quindi la sanzione irrogata, pari ad euro 3.098,74 sarebbe corretta.
Invero la disciplina di cui all'art. 16 citato riguarda l'individuazione della misura della sanzione in caso di spontaneo pagamento da parte del trasgressore, prima che possa essere determinato autoritativamente l'importo della sanzione stessa. L'Ente ingiungente, invece, avrebbe dovuto prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 11 della già citata legge di depenalizzazione che dispone:
“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
La norma appare chiara nell'intento di modulare l'entità della sanzione, tra minimo e massimo edittale, su parametri oggettivi quali l'effettiva gravità della violazione, l'intensità della colpa dell'agente anche in relazione ad un eventuale ravvedimento operoso del medesimo, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. A ritenere diversamente, l'utilizzo del criterio di cui all'art. 16, nella determinazione della sanzione definitiva, finirebbe per appiattirne l'importo nella misura del doppio del minimo edittale elidendo il significato del sopra citato art. 11 e rendendo, di fatto, mai applicabile una sanzione la cui misura sia compresa tra il minimo edittale ed il suo doppio.
Ciò premesso, per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione
Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs 196/1999, la sanzione pecuniaria va da un minimo di euro
1.549,36 ad un massimo di euro 9.296,22 (v. art. 358 del R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265 e succ. modif. e integr.) Contr L ha, quindi, erroneamente irrogato la sanzione pecuniaria utilizzando
- quale unico criterio per stabilirne la misura - quello errato di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, omettendo invece ogni valutazione in ordine agli indici, previsti dall'art. 11, che avrebbero consentito di modulare l'importo della stessa sul caso concreto, sull'entità del fatto, sulla personalità dell'agente e sulle sue condizioni economiche.
Mancando, pertanto, la prova dell'avvenuta valutazione delle superiori circostanze -prova incombente sull'Ente intimante- la doglianza del Pt_1 appare fondata e la sanzione va rideterminata nella misura minima di legge, pari ad euro 1.549,36.
Per quanto precede, va dichiarata la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2024, notificata il 26.04.2024, e, conseguentemente, va rideterminato in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata all'odierno opponente.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 561/2024 vertente tra (opponente), contro Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la parziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2024 e, per l'effetto, ridetermina in euro 1.549,36 l'importo della sanzione comminata a;
Parte_3
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella