Sentenza 10 settembre 2024
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Parere interlocutorio 14 febbraio 2025
Parere definitivo 17 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 17/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00196/2025 e data 17/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 11 marzo 2025
NUMERO AFFARE 00096/2025
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze.
“Schema di decreto ministeriale recante “Regolamento concernente i termini e le modalità per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”.
LA SEZIONE
Vista la nota protocollo n. 3522 del 27/01/2025, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo - Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 96 in data 11 febbraio 2025;
Vista la nota prot. n. 10008 del 5 marzo 2025 a firma del Capo Ufficio legislativo – Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale è stato dato riscontro al predetto parere interlocutorio;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Cabras;
Premesso:
1.Alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo - Finanze protocollo n. 3522 del 27/01/2025, recante la richiesta di parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto erano allegati: a) relazione vistata dal Ministro che ne autorizza la trasmissione al Consiglio di Stato; b) schema di decreto del Ministro verificato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) relazione illustrativa verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) relazione tecnica verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; e) Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) ritenuta “adeguata” dal Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; f) Analisi tecnico-normativa (ATN); g) concerto del Ministro dell’interno, espresso con nota del Capo dell’Ufficio legislativo, d’ordine del Ministro.
2. Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 42, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, in prima parziale attuazione della delega prevista dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, prevede all’articolo 9, comma 3, che “Con regolamento, di concerto con il Ministro dell’interno per i profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere dei presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l’Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse originario, nel rispetto dell’articolo 21 –quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca”.
In conformità al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera t), del citato decreto legislativo n. 42del 2024, lo schema di regolamento, costituito da 6 articoli, presenta i caratteri di “regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, su proposta dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
3. Nel richiamato parere interlocutorio la Sezione aveva preliminarmente rilevato come, in contrasto con un suo risalente e più volte ribadito orientamento, il concerto del Ministero dell’interno, oltre a non essere accompagnato da alcun tipo di commento e di valutazione, risultasse formalmente reso dal Capo dell’Ufficio legislativo, d’ordine del Ministro. La Sezione aveva pertanto richiesto all’Amministrazione che il concerto venisse espresso dal Ministro interessato ovvero che quest’ultimo delegasse la firma dello stesso ad un organo di staff dotato di adeguate competenze normativamente predeterminate.
Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, la Sezione invitava l’Amministrazione a riformulare in più parti il testo, al fine di assicurarne la chiarezza e la coerenza. A tal fine il parere recava una serie di puntuali osservazioni e proposte di modifica di singoli articoli. La Sezione svolgeva altresì alcune considerazioni di merito, invitando l’Amministrazione a meglio articolare talune previsioni.
4. Alla nota del Capo Ufficio legislativo – Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 10008 del 5 marzo 2025 cit. sono allegate la nota prot. n. 27-31/A2025-000033 del 5 marzo 2025, con la quale il Ministro dell’interno esprime formale concerto sul provvedimento in oggetto, nonché un nuovo testo dello schema di regolamento in oggetto, modificato al fine di tenere conto del parere interlocutorio della Sezione, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica allineate a tale nuovo testo.
Considerato:
1. L’Amministrazione risulta aver proceduto ad una complessiva revisione del provvedimento sulla scorta delle osservazioni formulate nel richiamato parere interlocutorio della Sezione n. 96 dell’ 11 febbraio 2025 che risultano integralmente e puntualmente recepite.
La Sezione non ritiene di dover esprimere ulteriori rilievi o osservazioni.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole nei sensi di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Cabras | Luciano Barra Caracciolo |
IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci