Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio invarianza di gettito

    La Corte ha ritenuto che il principio di invarianza di gettito non vieta incrementi tariffari ma richiede un gettito complessivo tendenzialmente invariato. Nel caso di specie, l'aumento delle tariffe per i dehors è stato compensato dalla riduzione di altre voci, mantenendo il gettito complessivo sostanzialmente invariato. Inoltre, è stata applicata la riduzione prevista per i dehors.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenga tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa, inclusa la normativa di riferimento, le delibere approvative, l'individuazione degli immobili e il calcolo della tassa. Si è richiamato l'orientamento della Cassazione sull'onere di allegazione dell'amministrazione finanziaria.

  • Rigettato
    Mancata applicazione delle riduzioni di legge

    La Corte ha evidenziato che il Comune ha applicato la riduzione del 30% prevista per i dehors, unica applicabile nella fattispecie, in assenza di prova dei presupposti per ulteriori riduzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 11
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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