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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/06/2024, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
RG 2211\2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto da
Parte_1 con l'Avv. Antonio MELUCCI del foro di Salerno appellante nei confronti di
con l'Avv. Controparte_1
Lucia Barsacchi di Pisa
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 503\2020 del
Tribunale di Pisa, pubblicata in data 14 maggio 2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
• in via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale individuando quale foro competente, per le motivazioni suddette, che si abbiano qui come integralmente trascritte e riportate il
TRIBUNALE DI LAGONEGRO;
• sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del contratto di subappalto, per le motivazioni esposte, con ogni conseguenza di legge;
• nel merito, accertare l'inesistenza e comunque, la non riconducibilità agli organi rappresentativi della Soc. Parte_1
e nello specifico del sig. e
[...] Parte_1 sig. delle sottoscrizioni apposte Parte_2 alla documentazione esibita dall'opposta in sede di monitorio;
• nel merito e senza alcuna rinuncia alla appena richiamate eccezioni preliminari, dichiarare e/o INEFFICACE e di conseguenza revocare il decreto CP_2 ingiuntivo n. 1036/2015 R.G. 2225/2015 alla luce della suesposta contestazione della debenza e dell'inesatto adempimento in cui è incorsa la Controparte_1
e rigettare ogni avversa pretesa.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario. per l'appellata: Riservata ogni altra difesa, si conclude affinché l'Illustrissima Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, Voglia: rigettare l'atto di appello poiché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza opposta. Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con decreto ingiuntivo n. 1036/2015 (R.G. 2225/15) emesso in data 29.05.2015, il Tribunale di Pisa ingiungeva alla
[...]
il Parte_3 pagamento della somma di € 5.450,00 oltre gli interessi e spese. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_3
nel contestare la somma ingiunta eccepiva, in via
[...] preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito individuando quale foro competente il Tribunale di Lagonegro
e, nel merito, sosteneva la nullità del contratto di sub- appalto, il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione apposta all'ordine di acquisto, la carenza probatoria degli elementi a sostegno della domanda e l'inesatto adempimento della prestazione. Si costituiva l'odierna appellata mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta con la quale nel contestare in toto quanto ex adverso sostenuto, chiedeva all'Ill.mo Tribunale di
Pisa, in via preliminare, di concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1036/2015 e, nel merito, rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Depositate le memorie istruttorie, il giudice decideva per la non necessarietà dell'istruttoria orale e sulle precisate conclusioni, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini di rito per le memorie conclusive.
LA SENTENZA IMPUGNATA
L' eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta infondata, sussistendo la competenza del giudice adito ex art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione (domicilio del creditore), ex art. 1182, terzo comma, c.c., trattandosi di obbligazione di pagamento di una somma determinata.
Nel merito, il primo giudice ha valutato che fosse precluso l'esame dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'eccezione di nullità del contratto
(subappalto non autorizzato), poiché allegati per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e quindi introdotti in causa tardivamente, oltre i termini riservati alla c.d. fase assertiva.
Ancora, ha ritenuto che il disconoscimento delle firme contenute nell' ordine di acquisto fosse irrilevante, non essendo in contestazione l'esecuzione dei lavori da parte della società opposta (espressamente riconosciuta dalla opponente), sufficiente a far ritenere provato il perfezionamento del contratto di appalto alla base del credito azionato. Inoltre, l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla opponente è stata ricondotta all'istituto della garanzia per vizi prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., ritenendo altresì che “l'opposta, nel dedurre che l'opponente non (aveva) mai sollevato contestazioni sull'esecuzione dei lavori, (avesse) implicitamente, ma inequivocabilmente, inteso eccep1re la decadenza dalla garanzia in difetto di tempestiva denuncia degli asseriti vizi.”; ha quindi ritenuto l'eccezione di decadenza fondata, poiché “non avendo la società opponente provato (né richiesto di provare) di avere denunciato i vizi nei termini di legge (sessanta giorni dalla scoperta), (…) deve ritenersi decaduta dal diritto alla garanzia previsto dalla norma sopra indicata, senza necessità di scendere all' esame della fondatezza o meno di tale diritto.” Ha quindi confermato il decreto ingiuntivo, condannando la parte soccombente alle spese di lite. Non ha invece ravvisato la ricorrenza dei presupposti per accogliere la domanda ex art. 96
c.p.c. presentata dalla società opposta.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. per error in iudicando, poiché non sarebbe possibile seguire l'iter motivazionale del tribunale, né dal punto di vista logico, né da quello giuridico, configurandosi un vulnus al diritto di difesa;
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione, l'error in procedendo e l'error in iudicando, con riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale: essendo la sede legale della società ubicata in provincia di Salerno ed essendo il contratto dedotto è inesistente, con conseguente applicazione dell'insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale:” Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, comma
3, c.c. sono soltanto quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, requisito che il giudice deve accertare ai fini della competenza territoriale in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c. (Cass. SSUU del 13 settembre 2016
n.17989)”. L'appellante ha quindi allegato che, mancando l'accordo tra le parti e alla luce del disconoscimento dell'ordine di acquisto prodotto dall'opponente, la determinazione dell 'importo ingiunto era stata unilateralmente determinata dal creditore opposto, con conseguente inapplicabilità del del criterio di competenza previsto dal terzo comma dell'art. 1182 c.c., essendo invece competente il foro di Lagonegro, sulla base dei criteri generali in tema di competenza territoriale delle persone giuridiche di cui all'art. 19
c.p.c.
Col terzo motivo d'appello ha lamentato l'error in iudicando, la violazione di legge e la violazione dell'art. 1421 c.c., per avere ritenuto tardiva l'eccezione di nullità del contratto, dato che il giudice può invece rilevare la nullità del contratto in ogni stato e grado;
nello specifico - poiché il subappalto non autorizzato è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., in
Pa quanto la mancanza di preventiva autorizzazione della rende il subappalto viziato da nullità per contrasto con una norma imperativa - gli appellati non avrebbero titolo per pretendere il pagamento di corrispettivi, in assenza del sinallagma contrattuale.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'error in procedendo, l'error in iudicando, l'erronea valutazione del materiale probatorio in atti e l'omessa pronuncia, perché il giudice di prime cure non ha valutato il disconoscimento giudiziale dell'ordine d'acquisto né la mancata proposizione dell'istanza di verifica da parte della società appellata, evidenziando come l'e-mail (cui nella fattispecie è allegato l'ordine in questione) non soddisfa il requisito legale della forma scritta, dato che nel procedimento di invio di un messaggio per posta elettronica non c'è traccia di firma elettronica.
Col quinto motivo l'appellante ha lamentato l'error in iudicando, la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'errata valutazione del materiale probatorio acquisito, avendo il Giudice confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo provato l'esatto adempimento della prestazione e ignorando l'insegnamento della S.C. secondo cui “Ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (eccezione di inadempimento), in materia di rapporti obbligatori, il debitore convenuto può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Sarà invece onere del creditore che si è costituito in pendenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel caso di specie, opposizione proposta dai committenti di lavori edilizi a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dall'azienda esecutrice) provare il proprio adempimento, e ciò anche nel caso in cui non sia contestato l'inadempimento totale ma solo il non esatto adempimento” (Cfr Corte di cassazione Civile, sez. II, n 8736 del 15 aprile 2014).
In ogni caso l'eccezione di decadenza, che era stata ritenuta “implicitamente” sollevata, avrebbe dovuto essere proposta espressamente e non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Si costituiva in giudizio La Controparte_1
, contestando analiticamente i motivi
[...]
d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza cartolare del 19 dicembre 2023, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita reiezione. È noto che la motivazione deve essere sufficiente, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
logica, ossia coerente nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo;
ordinata, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal giudice e indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati. Invero, la motivazione è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, prevista dall'articolo 111
Costituzione perché possa effettuarsi un controllo sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione. Nel caso in esame la Corte ritiene soddisfatti tutti gli elementi richiesti dalla legge, non essendo quindi accoglibile il rilievo di nullità dedotto dall'appellante. Infatti, il tribunale non ha omesso di esaminare alcuna delle questioni proposte dall'attore opponente e le ha ordinate e decise partendo dalle pregiudiziali di rito e arrivando al merito;
inoltre, ha deciso coerentemente sulle spese di lite, esaminando anche la domanda ex articolo 96 cpc e ritenendola non provata.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita reiezione.
Infatti, anche volendo ritenere fondato il rilievo dell'appellante secondo cui, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione il criterio di determinazione del foro fondato sul principio di cui all'art. 1183, terzo comma, c.c., comunque l'eccezione di incompetenza territoriale non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stata rilevata correttamente, cioè avendo riguardo a tutti i fori alternativi, come è invece prescritto. Insegna infatti la S.C., con sentenza n. 2491 del 6 marzo 1998, Sez. I, nel tempo confermata, che: “L'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve essere necessariamente contenuta nell'eccezione di incompetenza, deve essere contemporanea all'eccezione stessa nonché compiutamente motivata e, pur potendo essere formulata in via di pluralità alternativa, deve essere specifica e completa con riguardo a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi di competenza. In difetto di ciò, si considera radicata la competenza in base al criterio non contestato, a meno che l'attore abbia specificato il criterio di collegamento per la scelta del giudice adito pur non essendone onerato, nel qual caso l'onere d'eccezione resta correlativamente delimitato al criterio indicato dall'attore.” D'altra parte, risulta infondato l'assunto dell'appellante secondo cui, nella fattispecie, mancherebbe un accordo contrattuale tra le parti su cui fondare il ricorso ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c., dovendo al contrario ritenersi che le parti abbiano stipulato il contratto di appalto fonte del credito azionato, come meglio di evidenziato nell'esame del quarto motivo di impugnazione.
Il terzo motivo d'appello è infondato e merita reiezione. Se
è pur vero che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, il ragionamento del tribunale si basa su una diversa considerazione. Infatti, il giudice di prime cure ha ritenuta tardiva non l'eccezione di nullità bensì l'allegazione dei fatti posti a suo fondamento, allegati per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma, cpc numero 2, dato che il perimetro della causa si consolida con il deposito della memoria ex articolo 183, 6° comma, cpc numero 1, che conclude la cosiddetta fase assertiva. Quindi, pur volendo ammettere che, negli appalti pubblici, sia nullo il contratto di subappalto in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante, vale comunque il principio generale per cui il giudice non può sostituirsi all'inerzia della parte nell'allegazione dei fatti sui quali detta eccezione è fondata, contrastando innanzitutto con il principio dispositivo (art.115 co 1 cpc). Insegna in proposito la S.C. con sentenza 36353\2021, che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica
e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (Cass., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531 e, poi, Cass. 31 ottobre 2018, n.
27998). In tale affermazione è peraltro indirettamente individuato anche il perimetro entro cui la rilevazione
d'ufficio è consentita. Lo svincolo rispetto alle preclusioni
è infatti condizionato all'emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il potere-dovere di rilevazione officiosa di un'eccezione in senso lato si misura sull'ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso. La rilevabilità d'ufficio manifesta, infatti, la possibilità che il giudice (o la parte, sollecitando la corrispondente questione) attribuisca significatività giuridica ad una circostanza che, pur acquisita al processo
(attraverso affermazioni pregresse di parte, produzioni o qualunque incombente istruttorio legalmente svolto), non sia stata giuridicamente valorizzata dalle parti (espressamente
o comunque in modo inequivoco) entro i termini preclusivi che caratterizzano le attività destinate a individuare i fatti costitutivi o le eccezioni rispetto all'oggetto del contendere. Il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti, in cui consiste il proprium della
“rilevazione” d'ufficio – anche rispetto alla proposizione di un'eccezione ad opera della parte – non va invece sovrapposto all'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartiene, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un fatto del processo, all'acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo. Il giudice, ed in particolare quello del lavoro, hanno il potere-dovere di dare corso alle piste probatorie finalizzate a verificare se siano dimostrabili certi fatti decisivi, ma si deve pur sempre trattare di fatti già acquisiti al processo (Cass. 15 maggio 2018, n. 11845; Cass.
13 febbraio 2006, n. 3047) e non di fatti di cui il giudice
(o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto ipotizzi la verificazione e ne esplori l'esistenza o i connotati. È del resto consolidata la massima per cui il rilievo officioso delle eccezioni può aversi se ed in quanto il contenuto fattuale di esse già emerga dagli atti
(v. Cass., S.U., 10531/2013 cit., ex multis, Cass. 22 ottobre 2015, n. 21524, Cass. 30 settembre 2016, n.
19567; Cass. 5 agosto 2021, n. 22371), il che si specifica ulteriormente nel senso che, al di là della prova dei fatti che fondano l'eccezione, è la loro stessa esistenza o inesistenza a dover già essere interna al processo almeno come allegazione di parte o emergenza da un qualche dato istruttorio.”
Ciò posto, è pienamente condivisibile la valutazione del primo giudice che, stante la tardiva allegazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità del contratto, l'ha rigettata.
Il quarto motivo d'appello è infondato e merita reiezione. Il disconoscimento delle firme sul documento contrattuale e la mancanza dell'apposizione di firma digitale che darebbe al documento la certezza della provenienza, sono circostanze che il primo giudice ha ritenuto correttamente irrilevanti visto che il contratto risulta eseguito, come desumibile dal fatto che le opere sono state pacificamente terminate (tanto che l'appellante ne ha contestato l'esecuzione a regola d'arte)
Part e inoltre il primo è stato pagato, peraltro senza alcuna contestazione dei lavori ad esso relativi. Infatti, la
[...]
aveva già provveduto a corrispondere, in data Parte_1
30.10.2013, la somma di €. 4.000,00 dovuta per il primo SAL,
e portata dalla fattura n. 35/2013 e ciò costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti ed anche di accettazione delle opere comprese nel primo SAL, visto il pagamento della relativa fattura. Solo in seguito, nel momento dell'emissione del secondo Sal, la richiesta di pagamento è stata contestata. Non è quindi pregevole la ricostruzione dell'appellante laddove ritiene che il giudice di prime cure non abbia valorizzato il materiale probatorio in atti, valutando come irrilevante il disconoscimento dell'ordine d'acquisto e la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte dell'opposta.
Il quinto motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto, anche se per diversa motivazione. È vero che l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera per mancanza di una tempestiva denuncia, pur non richiedendo formule particolari, deve tuttavia essere formulata in modo chiaro e specifico (cfr. per tutte, Cass. n. 3970/1980). Non sembra quindi fondata la valutazione del primo giudice che ha ritenuto che la società opposta avesse formulato “implicitamente” l'eccezione di decadenza, avendo dedotto che la controparte non aveva mai sollevato contestazioni sull'esecuzione dei lavori: infatti, una tale deduzione non implica la volontà di eccepire la decadenza dalla garanzia per i vizi e difformità dell'opera, ben potendo essere semplicemente volta ad avvalorare l'assunto dell'insussistenza dei lamentati vizi e difformità.
Sta di fatto che la pretende di far derivare Parte_1 dalla presenza degli asseriti vizi e difformità dell'opera l'insussistenza di qualunque obbligo di pagamento della somma portata dalla fattura azionata in via monitoria, come se il contratto tra le parti fosse da risolvere per grave inadempimento della Tuttavia, a prescindere dalla CP_1 mancanza di una richiesta esplicita di risoluzione contrattuale, i vizi genericamente lamentati dall'appellante non risultano provati, oltre a non apparire di gravità tale da giustificare un tale rimedio (anziché quello della riduzione proporzionale del prezzo, ex art. 1668 c.c.): si parla infatti, genericamente, di intonaco non opportunamente trattato sulle facciate che prospettano sulla strada, di non omogeneità del colore, di non corretta apposizione della tinta sulle facciate che prospettano sul giardino, senza peraltro neppure indicare l'estensione della superficie interessata a tali vizi, in relazione a quella complessivamente interessata dalle opere appaltate – cfr. prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., peraltro non riproposte in questa fase;
né la presenza dei vizi e difformità dell'opera è corroborata mediante l'allegazione di una perizia di parte o, almeno, di rilievi fotografici. Peraltro, trattandosi di un appalto pubblico, la parte appellante avrebbe potuto agevolmente dimostrare di aver subito una decurtazione del proprio compenso da parte della stazione appaltante oppure di aver dovuto affidare ad altra impresa il rifacimento dell'opera a seguito di contestazioni da parte della medesima stazione appaltante, ma questi dati non solo non sono stati provati, ma non sono stati nemmeno allegati.
In conclusione, la decisione del primo giudice di conferma del decreto ingiuntivo risulta comunque corretta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa: RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza n. 503\2020 del Parte_3
Tribunale di Pisa, pubblicata in data 14 maggio 2020, sentenza che conferma integralmente;
CONDANNA l'appellante a rimborsare Parte_3 alla controparte Controparte_1 le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro
3.397,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA che ricorrono a carico dell'appellante
[...]
i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_3 unificato.
Firenze, 29 maggio 2024
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto da
Parte_1 con l'Avv. Antonio MELUCCI del foro di Salerno appellante nei confronti di
con l'Avv. Controparte_1
Lucia Barsacchi di Pisa
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 503\2020 del
Tribunale di Pisa, pubblicata in data 14 maggio 2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
• in via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale individuando quale foro competente, per le motivazioni suddette, che si abbiano qui come integralmente trascritte e riportate il
TRIBUNALE DI LAGONEGRO;
• sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del contratto di subappalto, per le motivazioni esposte, con ogni conseguenza di legge;
• nel merito, accertare l'inesistenza e comunque, la non riconducibilità agli organi rappresentativi della Soc. Parte_1
e nello specifico del sig. e
[...] Parte_1 sig. delle sottoscrizioni apposte Parte_2 alla documentazione esibita dall'opposta in sede di monitorio;
• nel merito e senza alcuna rinuncia alla appena richiamate eccezioni preliminari, dichiarare e/o INEFFICACE e di conseguenza revocare il decreto CP_2 ingiuntivo n. 1036/2015 R.G. 2225/2015 alla luce della suesposta contestazione della debenza e dell'inesatto adempimento in cui è incorsa la Controparte_1
e rigettare ogni avversa pretesa.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario. per l'appellata: Riservata ogni altra difesa, si conclude affinché l'Illustrissima Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, Voglia: rigettare l'atto di appello poiché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza opposta. Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con decreto ingiuntivo n. 1036/2015 (R.G. 2225/15) emesso in data 29.05.2015, il Tribunale di Pisa ingiungeva alla
[...]
il Parte_3 pagamento della somma di € 5.450,00 oltre gli interessi e spese. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_3
nel contestare la somma ingiunta eccepiva, in via
[...] preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito individuando quale foro competente il Tribunale di Lagonegro
e, nel merito, sosteneva la nullità del contratto di sub- appalto, il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione apposta all'ordine di acquisto, la carenza probatoria degli elementi a sostegno della domanda e l'inesatto adempimento della prestazione. Si costituiva l'odierna appellata mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta con la quale nel contestare in toto quanto ex adverso sostenuto, chiedeva all'Ill.mo Tribunale di
Pisa, in via preliminare, di concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1036/2015 e, nel merito, rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Depositate le memorie istruttorie, il giudice decideva per la non necessarietà dell'istruttoria orale e sulle precisate conclusioni, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini di rito per le memorie conclusive.
LA SENTENZA IMPUGNATA
L' eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta infondata, sussistendo la competenza del giudice adito ex art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione (domicilio del creditore), ex art. 1182, terzo comma, c.c., trattandosi di obbligazione di pagamento di una somma determinata.
Nel merito, il primo giudice ha valutato che fosse precluso l'esame dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'eccezione di nullità del contratto
(subappalto non autorizzato), poiché allegati per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e quindi introdotti in causa tardivamente, oltre i termini riservati alla c.d. fase assertiva.
Ancora, ha ritenuto che il disconoscimento delle firme contenute nell' ordine di acquisto fosse irrilevante, non essendo in contestazione l'esecuzione dei lavori da parte della società opposta (espressamente riconosciuta dalla opponente), sufficiente a far ritenere provato il perfezionamento del contratto di appalto alla base del credito azionato. Inoltre, l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla opponente è stata ricondotta all'istituto della garanzia per vizi prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., ritenendo altresì che “l'opposta, nel dedurre che l'opponente non (aveva) mai sollevato contestazioni sull'esecuzione dei lavori, (avesse) implicitamente, ma inequivocabilmente, inteso eccep1re la decadenza dalla garanzia in difetto di tempestiva denuncia degli asseriti vizi.”; ha quindi ritenuto l'eccezione di decadenza fondata, poiché “non avendo la società opponente provato (né richiesto di provare) di avere denunciato i vizi nei termini di legge (sessanta giorni dalla scoperta), (…) deve ritenersi decaduta dal diritto alla garanzia previsto dalla norma sopra indicata, senza necessità di scendere all' esame della fondatezza o meno di tale diritto.” Ha quindi confermato il decreto ingiuntivo, condannando la parte soccombente alle spese di lite. Non ha invece ravvisato la ricorrenza dei presupposti per accogliere la domanda ex art. 96
c.p.c. presentata dalla società opposta.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. per error in iudicando, poiché non sarebbe possibile seguire l'iter motivazionale del tribunale, né dal punto di vista logico, né da quello giuridico, configurandosi un vulnus al diritto di difesa;
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione, l'error in procedendo e l'error in iudicando, con riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale: essendo la sede legale della società ubicata in provincia di Salerno ed essendo il contratto dedotto è inesistente, con conseguente applicazione dell'insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale:” Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, comma
3, c.c. sono soltanto quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, requisito che il giudice deve accertare ai fini della competenza territoriale in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c. (Cass. SSUU del 13 settembre 2016
n.17989)”. L'appellante ha quindi allegato che, mancando l'accordo tra le parti e alla luce del disconoscimento dell'ordine di acquisto prodotto dall'opponente, la determinazione dell 'importo ingiunto era stata unilateralmente determinata dal creditore opposto, con conseguente inapplicabilità del del criterio di competenza previsto dal terzo comma dell'art. 1182 c.c., essendo invece competente il foro di Lagonegro, sulla base dei criteri generali in tema di competenza territoriale delle persone giuridiche di cui all'art. 19
c.p.c.
Col terzo motivo d'appello ha lamentato l'error in iudicando, la violazione di legge e la violazione dell'art. 1421 c.c., per avere ritenuto tardiva l'eccezione di nullità del contratto, dato che il giudice può invece rilevare la nullità del contratto in ogni stato e grado;
nello specifico - poiché il subappalto non autorizzato è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., in
Pa quanto la mancanza di preventiva autorizzazione della rende il subappalto viziato da nullità per contrasto con una norma imperativa - gli appellati non avrebbero titolo per pretendere il pagamento di corrispettivi, in assenza del sinallagma contrattuale.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'error in procedendo, l'error in iudicando, l'erronea valutazione del materiale probatorio in atti e l'omessa pronuncia, perché il giudice di prime cure non ha valutato il disconoscimento giudiziale dell'ordine d'acquisto né la mancata proposizione dell'istanza di verifica da parte della società appellata, evidenziando come l'e-mail (cui nella fattispecie è allegato l'ordine in questione) non soddisfa il requisito legale della forma scritta, dato che nel procedimento di invio di un messaggio per posta elettronica non c'è traccia di firma elettronica.
Col quinto motivo l'appellante ha lamentato l'error in iudicando, la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'errata valutazione del materiale probatorio acquisito, avendo il Giudice confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo provato l'esatto adempimento della prestazione e ignorando l'insegnamento della S.C. secondo cui “Ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (eccezione di inadempimento), in materia di rapporti obbligatori, il debitore convenuto può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Sarà invece onere del creditore che si è costituito in pendenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel caso di specie, opposizione proposta dai committenti di lavori edilizi a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dall'azienda esecutrice) provare il proprio adempimento, e ciò anche nel caso in cui non sia contestato l'inadempimento totale ma solo il non esatto adempimento” (Cfr Corte di cassazione Civile, sez. II, n 8736 del 15 aprile 2014).
In ogni caso l'eccezione di decadenza, che era stata ritenuta “implicitamente” sollevata, avrebbe dovuto essere proposta espressamente e non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Si costituiva in giudizio La Controparte_1
, contestando analiticamente i motivi
[...]
d'appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza cartolare del 19 dicembre 2023, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita reiezione. È noto che la motivazione deve essere sufficiente, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
logica, ossia coerente nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo;
ordinata, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal giudice e indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati. Invero, la motivazione è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, prevista dall'articolo 111
Costituzione perché possa effettuarsi un controllo sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione. Nel caso in esame la Corte ritiene soddisfatti tutti gli elementi richiesti dalla legge, non essendo quindi accoglibile il rilievo di nullità dedotto dall'appellante. Infatti, il tribunale non ha omesso di esaminare alcuna delle questioni proposte dall'attore opponente e le ha ordinate e decise partendo dalle pregiudiziali di rito e arrivando al merito;
inoltre, ha deciso coerentemente sulle spese di lite, esaminando anche la domanda ex articolo 96 cpc e ritenendola non provata.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita reiezione.
Infatti, anche volendo ritenere fondato il rilievo dell'appellante secondo cui, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione il criterio di determinazione del foro fondato sul principio di cui all'art. 1183, terzo comma, c.c., comunque l'eccezione di incompetenza territoriale non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stata rilevata correttamente, cioè avendo riguardo a tutti i fori alternativi, come è invece prescritto. Insegna infatti la S.C., con sentenza n. 2491 del 6 marzo 1998, Sez. I, nel tempo confermata, che: “L'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve essere necessariamente contenuta nell'eccezione di incompetenza, deve essere contemporanea all'eccezione stessa nonché compiutamente motivata e, pur potendo essere formulata in via di pluralità alternativa, deve essere specifica e completa con riguardo a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi di competenza. In difetto di ciò, si considera radicata la competenza in base al criterio non contestato, a meno che l'attore abbia specificato il criterio di collegamento per la scelta del giudice adito pur non essendone onerato, nel qual caso l'onere d'eccezione resta correlativamente delimitato al criterio indicato dall'attore.” D'altra parte, risulta infondato l'assunto dell'appellante secondo cui, nella fattispecie, mancherebbe un accordo contrattuale tra le parti su cui fondare il ricorso ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c., dovendo al contrario ritenersi che le parti abbiano stipulato il contratto di appalto fonte del credito azionato, come meglio di evidenziato nell'esame del quarto motivo di impugnazione.
Il terzo motivo d'appello è infondato e merita reiezione. Se
è pur vero che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, il ragionamento del tribunale si basa su una diversa considerazione. Infatti, il giudice di prime cure ha ritenuta tardiva non l'eccezione di nullità bensì l'allegazione dei fatti posti a suo fondamento, allegati per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma, cpc numero 2, dato che il perimetro della causa si consolida con il deposito della memoria ex articolo 183, 6° comma, cpc numero 1, che conclude la cosiddetta fase assertiva. Quindi, pur volendo ammettere che, negli appalti pubblici, sia nullo il contratto di subappalto in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante, vale comunque il principio generale per cui il giudice non può sostituirsi all'inerzia della parte nell'allegazione dei fatti sui quali detta eccezione è fondata, contrastando innanzitutto con il principio dispositivo (art.115 co 1 cpc). Insegna in proposito la S.C. con sentenza 36353\2021, che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica
e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (Cass., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531 e, poi, Cass. 31 ottobre 2018, n.
27998). In tale affermazione è peraltro indirettamente individuato anche il perimetro entro cui la rilevazione
d'ufficio è consentita. Lo svincolo rispetto alle preclusioni
è infatti condizionato all'emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il potere-dovere di rilevazione officiosa di un'eccezione in senso lato si misura sull'ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso. La rilevabilità d'ufficio manifesta, infatti, la possibilità che il giudice (o la parte, sollecitando la corrispondente questione) attribuisca significatività giuridica ad una circostanza che, pur acquisita al processo
(attraverso affermazioni pregresse di parte, produzioni o qualunque incombente istruttorio legalmente svolto), non sia stata giuridicamente valorizzata dalle parti (espressamente
o comunque in modo inequivoco) entro i termini preclusivi che caratterizzano le attività destinate a individuare i fatti costitutivi o le eccezioni rispetto all'oggetto del contendere. Il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti, in cui consiste il proprium della
“rilevazione” d'ufficio – anche rispetto alla proposizione di un'eccezione ad opera della parte – non va invece sovrapposto all'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartiene, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un fatto del processo, all'acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo. Il giudice, ed in particolare quello del lavoro, hanno il potere-dovere di dare corso alle piste probatorie finalizzate a verificare se siano dimostrabili certi fatti decisivi, ma si deve pur sempre trattare di fatti già acquisiti al processo (Cass. 15 maggio 2018, n. 11845; Cass.
13 febbraio 2006, n. 3047) e non di fatti di cui il giudice
(o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto ipotizzi la verificazione e ne esplori l'esistenza o i connotati. È del resto consolidata la massima per cui il rilievo officioso delle eccezioni può aversi se ed in quanto il contenuto fattuale di esse già emerga dagli atti
(v. Cass., S.U., 10531/2013 cit., ex multis, Cass. 22 ottobre 2015, n. 21524, Cass. 30 settembre 2016, n.
19567; Cass. 5 agosto 2021, n. 22371), il che si specifica ulteriormente nel senso che, al di là della prova dei fatti che fondano l'eccezione, è la loro stessa esistenza o inesistenza a dover già essere interna al processo almeno come allegazione di parte o emergenza da un qualche dato istruttorio.”
Ciò posto, è pienamente condivisibile la valutazione del primo giudice che, stante la tardiva allegazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità del contratto, l'ha rigettata.
Il quarto motivo d'appello è infondato e merita reiezione. Il disconoscimento delle firme sul documento contrattuale e la mancanza dell'apposizione di firma digitale che darebbe al documento la certezza della provenienza, sono circostanze che il primo giudice ha ritenuto correttamente irrilevanti visto che il contratto risulta eseguito, come desumibile dal fatto che le opere sono state pacificamente terminate (tanto che l'appellante ne ha contestato l'esecuzione a regola d'arte)
Part e inoltre il primo è stato pagato, peraltro senza alcuna contestazione dei lavori ad esso relativi. Infatti, la
[...]
aveva già provveduto a corrispondere, in data Parte_1
30.10.2013, la somma di €. 4.000,00 dovuta per il primo SAL,
e portata dalla fattura n. 35/2013 e ciò costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti ed anche di accettazione delle opere comprese nel primo SAL, visto il pagamento della relativa fattura. Solo in seguito, nel momento dell'emissione del secondo Sal, la richiesta di pagamento è stata contestata. Non è quindi pregevole la ricostruzione dell'appellante laddove ritiene che il giudice di prime cure non abbia valorizzato il materiale probatorio in atti, valutando come irrilevante il disconoscimento dell'ordine d'acquisto e la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte dell'opposta.
Il quinto motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto, anche se per diversa motivazione. È vero che l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera per mancanza di una tempestiva denuncia, pur non richiedendo formule particolari, deve tuttavia essere formulata in modo chiaro e specifico (cfr. per tutte, Cass. n. 3970/1980). Non sembra quindi fondata la valutazione del primo giudice che ha ritenuto che la società opposta avesse formulato “implicitamente” l'eccezione di decadenza, avendo dedotto che la controparte non aveva mai sollevato contestazioni sull'esecuzione dei lavori: infatti, una tale deduzione non implica la volontà di eccepire la decadenza dalla garanzia per i vizi e difformità dell'opera, ben potendo essere semplicemente volta ad avvalorare l'assunto dell'insussistenza dei lamentati vizi e difformità.
Sta di fatto che la pretende di far derivare Parte_1 dalla presenza degli asseriti vizi e difformità dell'opera l'insussistenza di qualunque obbligo di pagamento della somma portata dalla fattura azionata in via monitoria, come se il contratto tra le parti fosse da risolvere per grave inadempimento della Tuttavia, a prescindere dalla CP_1 mancanza di una richiesta esplicita di risoluzione contrattuale, i vizi genericamente lamentati dall'appellante non risultano provati, oltre a non apparire di gravità tale da giustificare un tale rimedio (anziché quello della riduzione proporzionale del prezzo, ex art. 1668 c.c.): si parla infatti, genericamente, di intonaco non opportunamente trattato sulle facciate che prospettano sulla strada, di non omogeneità del colore, di non corretta apposizione della tinta sulle facciate che prospettano sul giardino, senza peraltro neppure indicare l'estensione della superficie interessata a tali vizi, in relazione a quella complessivamente interessata dalle opere appaltate – cfr. prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., peraltro non riproposte in questa fase;
né la presenza dei vizi e difformità dell'opera è corroborata mediante l'allegazione di una perizia di parte o, almeno, di rilievi fotografici. Peraltro, trattandosi di un appalto pubblico, la parte appellante avrebbe potuto agevolmente dimostrare di aver subito una decurtazione del proprio compenso da parte della stazione appaltante oppure di aver dovuto affidare ad altra impresa il rifacimento dell'opera a seguito di contestazioni da parte della medesima stazione appaltante, ma questi dati non solo non sono stati provati, ma non sono stati nemmeno allegati.
In conclusione, la decisione del primo giudice di conferma del decreto ingiuntivo risulta comunque corretta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa: RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza n. 503\2020 del Parte_3
Tribunale di Pisa, pubblicata in data 14 maggio 2020, sentenza che conferma integralmente;
CONDANNA l'appellante a rimborsare Parte_3 alla controparte Controparte_1 le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro
3.397,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA che ricorrono a carico dell'appellante
[...]
i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_3 unificato.
Firenze, 29 maggio 2024
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.