Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Sezione Civile
Il giudice designato Dott. Elisabetta Bianco, all'esito dell'udienza del 26.3.25 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al N. 274/2025 R.G.
Il Giudice, a scioglimento della riserva e letti gli atti;
Considerato che nelle conclusioni dell'atto di citazione parte attrice ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
rilevato come tale istanza indicata nelle sole conclusioni sia priva di motivazione nel corpo dell'atto di citazione;
considerato, infatti, che anche laddove, esaminando i motivi di opposizione, si ravvisasse il fumus, pur se non specificamente dedotto, in ogni caso non vi è alcuna allegazione sulla sussistenza del periculum;
rilevato come per concedere la sospensione richiesta, trattandosi di un provvedimento cautelare, è necessario che sussistano entrambi i requisiti di fumus e di periculum;
sul punto:
Tribunale , Velletri , sez. I , 28/05/2021 , n. 1108 I gravi motivi in virtù dei quali il giudice sospende l'esecutività del titolo consistono in un rilevante fumus boni juris nei motivi di opposizione e nel pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire dall'esecuzione iniziata. Va precisato che, per ciò che concerne la sussistenza del primo elemento, il giudice deve valutare prognosticamente la fondatezza della domanda proposta ai sensi dell' art. 615 c.p.c. , mentre in ordine alla valutazione circa la sussistenza del 'periculum in mora', oltre all'analisi circa il potenziale pregiudizio per il debitore conseguente all'esecuzione, va esperita una comparazione degli interessi coinvolti nel caso concreto. In ogni caso il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata o dell'esecuzione, ma deve rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione.
Tribunale , Fermo , 24/07/2018 In tema di opposizione a precetto, la natura cautelare della istanza di sospensione avanzata da parte opponente comporta che i “gravi motivi” richiesti dall'art. 615 comma1 c.p.c ai fini del relativo accoglimento debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni
dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi, dal momento che potrebbe realizzarsi una vendita ingiusta.
Cassazione civile sez. un., 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19889 Pertanto, i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purchè non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo (come nel caso di quello giudiziale per fatti non azionati nel giudizio di cognizione, o perfino il difetto di giurisdizione sul merito: casi nei quali, a differenza del processo amministrativo, è da ritenersi precluso al giudice di adottare qualunque cautela) ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sè integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati.
ritenuto pertanto che non essendo neppure allegato il periculum l'istanza cautelare non possa in ogni caso trovare accoglimento;
PQM
Rigetta l'istanza cautelare.
Si comunichi. Alessandria, 29/03/2025 Il Giudice Elisabetta Bianco