Art. 2.
Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:
a) sul la rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonche' sull'abbuono di indennita' di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;
b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a
prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;
c) sull'annullamento di crediti inestinguibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000.
Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.
Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:
a) sul la rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonche' sull'abbuono di indennita' di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;
b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a
prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;
c) sull'annullamento di crediti inestinguibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000.
Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.