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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/07/2025, n. 10489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10489 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa TA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52104 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 28.02.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Muratori presso il cui studio in Roma, via Gino Funaioli n. 54/56 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPONENTE
E in persona del suo Controparte_1 amministratore delegato dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Priscilla Pettiti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Castiglione del Lago14, giusta procura in atti
OPPOSTA
E
, in persona del procuratore pro tempore Controparte_3 CP_4
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. 177893 del 28/04/2022, Racc. 11776
[...]
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata in NOLA, alla via G. Bruno n.50 presso l'Avv. Patrizia Nulli che la rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720210111856025000, in materia di garanzia erogata dal Fondo di Garanzia per piccole medie imprese ex legge n.662/1996.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21.07.2022 alla (per Controparte_5
Contr brevità anche e ad (per brevità anche , la società Controparte_3 CP_7 Parte_1
[... proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720210111856025000, comunicata con PEC del 01/07/2022, con cui era intimato il pagamento dell'importo di euro 49.445,88 per asserite “entrate coattive anno 2020 e in particolare per un “recupero agevolaz. L.662/96 per surroga mcc a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 590925”.
Parte opponente proponeva, in sintesi, i seguenti motivi di opposizione 1. l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo e la carenza assoluta di potere del Concessionario della riscossione ad emettere la cartella di pagamento;
- 2. la nullità della cartella in mancanza del provvedimento di revoca del finanziamento;
- 3. la nullità della cartella per carenza di motivazione, anche riguardo agli interessi.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dei soggetti convenuti a procedere alla riscossione coattiva per crediti derivanti da rapporti di diritto privato, nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'insussistenza giuridica della pretesa creditoria oggetto della riscossione coattiva.
Deduceva altresì che la cartella di pagamento impugnata si limitava a intimare all'opponente il pagamento della somma richiesta senza fornire alcuna motivazione riguardo alla pretesa avanzata e l'iter logico giuridico seguito per la determinazione dell'ammontare richiesto, in violazione dei principi sanciti dalla legge n.241/1990.Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 - in via principale, accertata l'assoluta carenza di potere del Concessionario della Riscossione ad emettere la cartella di pagamento impugnata, annullare la stessa emessa anche in assenza di idoneo titolo esecutivo, dichiarando anche la non debenza delle somme richieste;
- in via subordinata, annullare la cartella di pagamento impugnata per assoluta carenza di motivazione dichiarando anche la non debenza delle somme richieste;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dall'attrice la minor somma che verrà eventualmente accertata nel corso del giudizio”. Contr Si costituiva la chiedendo nel merito di rigettare l'opposizione.
A tal fine deduceva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett.a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
Precisava che l'odierna opponente era stata ammessa alla garanzia del Fondo per un finanziamento erogato dalla Banca del Fucino e che dietro richiesta della predetta banca finanziatrice, quale gestore del Fondo di garanzia, esaminata la documentazione, e in particolare la delibera della banca di concessione del finanziamento di euro 200.000,00, e le fideiussioni personali, aveva concesso, il 6 maggio 2016, la garanzia, per l'importo pari all'80% del finanziamento bancario concesso. Aggiungeva che la banca finanziatrice, con comunicazione dell'11 febbraio 2020, avendo inutilmente diffidato parte attrice (doc. n. 1) aveva chiesto l'attivazione del fondo, dando atto della perdita di euro 154.917,63 (doc. n. 2). Con delibera del 25 marzo Contr 2020, comunicata il 27 marzo 2020, aveva deliberato la copertura della perdita, per l'importo di euro Contr 122.834,84 (doc. n.
3.a/3.b). Con comunicazione del 16 luglio 2020, aveva esercitato la surroga per l'importo complessivo di euro 122.834,84, in via solidale, sia nei confronti della beneficiaria, odierna opponente, che dei garanti, dando atto di essere il gestore del Fondo di Garanzia, di avere concesso la garanzia sul finanziamento erogato, nonché dell'inadempimento intervenuto e della liquidazione della perdita della banca, invitando gli interessati al pagamento entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione di Contr surroga. aveva dato atto altresì che in mancanza del pagamento avrebbe proceduto al recupero mediante iscrizione al ruolo. Non essendo pervenuto alcun pagamento, il aveva provveduto, in Parte_3
pagina 3 di 8 forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Assumeva che il credito vantato dal Fondo poteva essere riscosso tramite la procedura esattoriale ai sensi della normativa richiamata, precisando che il titolo esecutivo attivato con le cartelle di pagamento era Contr costituito dalla liquidazione della perdita deliberata dal Contestava analiticamente gli altri motivi di opposizione e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare, si chiede, trattandosi della medesima operazione, che il presente giudizio venga rimesso al Presidente per la riunione a quello iscritto a ruolo con il n. 52103/2022;
- nel merito, respingere le domande proposte confermando il diritto dell'esponente a procedere al recupero del credito mediante iscrizione diretta del relativo credito a ruolo esattoriale;
- comunque dichiarare che parte attrice è tenuta al pagamento a favore dell'esponente pari a euro
122.834,84, oltre interessi, rivalutazione e spese occorrende, a far data dal 15 luglio 2020 e condannarla al pagamento;
- condannare parte attrice ex art. 96 cod. proc. civ., essendo la presente opposizione incardinata a fini eminentemente dilatori, e comunque in mancanza della dovuta cura e attenzione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze aventi ad CP_7 oggetto il merito dell'imposizione. Deduceva che l'opposizione era infondata, dovendo ritenersi la cartella notificata all'attore esaustiva in punto di motivazione, come desumibile dalle stesse difese svolte dall'opponente. Assumeva la correttezza del recupero dei crediti di Controparte_1
attraverso il procedimento di iscrizione a ruolo. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“1. In via preliminare adottare i provvedimenti di riunione di cui all'art. 274 cpc;
2. accertare e dichiarare la conformità alla legge della condotta dell'agente di riscossione;
3. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
4. rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
5. il tutto con vittoria di spese”.
pagina 4 di 8 Respinta l'istanza di riunione con altri procedimenti indicati da aventi ad oggetto diverse cartelle CP_7 esattoriali, la causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Contr Riguardo ai motivi di opposizione, alla luce delle allegazioni anche documentali di (cfr. docc. da 1 a 4) Contr
, deve rilevarsi che: la svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per PMI, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 della legge n. 662/1996, al fine di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese;
- la società opponente ha ottenuto dalla Banca del Fucino un finanziamento di euro 200.000, garantito dal Fondo di Garanzia per PMI ex legge 662/96; - a fronte della Contr mancata restituzione del finanziamento, la Banca ha escusso la garanzia del Fondo e nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203, 1204 c.c. e art. 2 comma 4 del d.m.20.05.2005, si è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti all'istituto finanziatore. Dalla lettura della cartella di pagamento opposta (cfr. doc. 1 di parte attrice) si evince che il credito è stato iscritto a ruolo a Contr titolo di “recupero agevolazione L. 662/1996…. Comunicazione surroga per escussione di garanzia” con specifica indicazione della posizione n. 590925.
Deve osservarsi che, mentre l'istituto di credito ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di impresa, la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da trova la propria causa Pt_4 nell'intervento di sostegno pubblico previsto dalla legge 662/1996 (legge che ha introdotto “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e ciò comporta la natura pubblicistica del credito, con conseguente possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo. Invero la formazione del ruolo, e la successiva emissione delle cartelle di pagamento, trovano la loro fonte nel diritto di surroga di cui all'art. 1203 c.c. che l'art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005, l'art. 9 comma 5 Legge n. 123/1998 e l'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, aggiunto dall'art. 1 della Legge di conversione n. 33/2015, prevedono a favore del Fondo nel caso in cui l'istituto finanziatore decida - a fronte dell'inadempimento del debitore - di escutere la garanzia prestata dal
Fondo.
Del resto, l'art. 8 bis D.L. n.3/2015 citato (entrato in vigore in data di gran lunga anteriore alla notifica della cartella opposta) è sostanzialmente esplicativo dell'art. 9 comma del D.Lgs. n. 123 del 1998 richiamato dal dall'art. 2 comma 4 d.m. n.18456/2005, trattandosi, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e pagina 5 di 8 confermativa, del regime già vigente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.; cfr. anche Cass. civ.
Sez. VI - 1, 25-11-2019, n. 30621).
Il disposto di cui all'art. 8 bis citato è coerente con quanto previsto dall'art. 21 dlvo n.46/1999 che nel disciplinare l'iscrizione a ruolo delle entrate previste dall'articolo 17 “aventi causa in rapporti di diritto privato” - richiede un titolo avente efficacia esecutiva, ma espressamente esclude (“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni”) le ipotesi “diversamente” disciplinate dalla legge, come nel caso di specie.
Ancora giova evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la normativa di cui all'art. 9 comma 5 dlvo n. 123 del 1998 è riferibile non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17101. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.).
In conclusione, il motivo di cui al punto n. 1 dell'opposizione come sopra indicato deve essere rigettato, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, confermato dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione (cfr. tra tante Tribunale Roma Sezione Feriale Promiscua 09.08.2022 rgn. 50895/2022, cfr. Tribunale Trani sent. 11.03.2022; Tribunale di Taranto sent. 29.03.2022, n. 705 ; Tribunale di Roma sent.
n. 18977/2022 r.g.n. 73906/2018; Tribunale di Frosinone sent. n. 1072/2023 r.g.n. 3455/2021; cfr. Cass.
9657/2024) secondo la quale è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, per espressa previsione di legge e stante la natura pubblicistica del credito intimato.
Parte opponente ha contestato solo la qualificazione del credito oggetto di causa ritenuto (erroneamente come sopra detto) di natura privatistica. Non sono state oggetto di specifica contestazione l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice, l'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo da parte del debitore principale e l'avvenuta escussione da parte della banca finanziatrice della Contr garanzia prestata dal Fondo (circostanza peraltro desumibili dalla documentazione prodotta da .
Riguardo al secondo motivo di opposizione, inerente alla mancanza di un formale provvedimento di revoca della agevolazione pubblica concessa dal Fondo, è appena il caso di ricordare la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 ord. n.9657/2024) secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in
pagina 6 di 8 forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”. La Corte ha poi chiarito (cfr. Cass. 27360/2024) che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa”.
Nell'ultimo motivo di opposizione, parte opponente lamenta la mancata sufficiente motivazione della cartella impugnata. La natura della censura comporta la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (cfr. tra tante Cass. n. 21080/2015; Cass. n. 84022018). L'opposizione è ammissibile, essendo stata proposta, a fronte della cartella notificata in data 01.07.2022, con atto di citazione notificato il
21.07.2022.
Il motivo è infondato nel merito, atteso che l'indicazione nella cartella esattoriale (atto di intimazione al pagamento, equiparabile al precetto) di elementi univoci che consentano l'individuazione della pretesa creditoria è idonea a tutelare il diritto di difesa del debitore il quale ha l'onere di allegare il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, quindi, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni” (cfr. Cass. n. 7234/2022; cfr. anche Cass.9778/2017).
pagina 7 di 8 Nella specie, è chiaro ed espressamente indicato nella cartella opposta che i crediti intimati fanno riferimento Contr al “recupero agevolazione L. 662/1996…. Comunicazione surroga per escussione di garanzia” e sono espressamente indicate nella cartella le operazioni di finanziamento con il relativo numero di posizione a cui Contr l'importo intimato si riferisce. ha del resto prodotto documentazione da cui si evince la comunicazione dell'avviso di recupero e di surroga e con specificazione delle somme dovute a titolo di recupero, indicate nella cartella opposta e distinte dagli importi pretesi a titolo di oneri di riscossione. Pertanto, il debitore è stato posto nelle condizioni di comprendere che il credito intimato fosse quello derivante dal finanziamento garantito dal Fondo.
Riguardo agli interessi, l'importo preteso (al netto degli oneri di riscossione) di euro 48.000 è stato intimato in cartella quale importo liquidato alla banca finanziatrice e oggetto di surroga per euro 122.834,84 (di cui euro 74834,84 intimato con una differente cartella opposta in separato giudizio), mentre gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella sono quelli normativamente previsti e specificamente indicati nella cartella opposta.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n.
55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Controparte_3
e della liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_8
2.906,00 per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 12.07.2025
Il Giudice
TA NA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa TA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52104 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 28.02.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Muratori presso il cui studio in Roma, via Gino Funaioli n. 54/56 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPONENTE
E in persona del suo Controparte_1 amministratore delegato dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Priscilla Pettiti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Castiglione del Lago14, giusta procura in atti
OPPOSTA
E
, in persona del procuratore pro tempore Controparte_3 CP_4
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. 177893 del 28/04/2022, Racc. 11776
[...]
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata in NOLA, alla via G. Bruno n.50 presso l'Avv. Patrizia Nulli che la rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720210111856025000, in materia di garanzia erogata dal Fondo di Garanzia per piccole medie imprese ex legge n.662/1996.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21.07.2022 alla (per Controparte_5
Contr brevità anche e ad (per brevità anche , la società Controparte_3 CP_7 Parte_1
[... proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720210111856025000, comunicata con PEC del 01/07/2022, con cui era intimato il pagamento dell'importo di euro 49.445,88 per asserite “entrate coattive anno 2020 e in particolare per un “recupero agevolaz. L.662/96 per surroga mcc a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 590925”.
Parte opponente proponeva, in sintesi, i seguenti motivi di opposizione 1. l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo e la carenza assoluta di potere del Concessionario della riscossione ad emettere la cartella di pagamento;
- 2. la nullità della cartella in mancanza del provvedimento di revoca del finanziamento;
- 3. la nullità della cartella per carenza di motivazione, anche riguardo agli interessi.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dei soggetti convenuti a procedere alla riscossione coattiva per crediti derivanti da rapporti di diritto privato, nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'insussistenza giuridica della pretesa creditoria oggetto della riscossione coattiva.
Deduceva altresì che la cartella di pagamento impugnata si limitava a intimare all'opponente il pagamento della somma richiesta senza fornire alcuna motivazione riguardo alla pretesa avanzata e l'iter logico giuridico seguito per la determinazione dell'ammontare richiesto, in violazione dei principi sanciti dalla legge n.241/1990.Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 - in via principale, accertata l'assoluta carenza di potere del Concessionario della Riscossione ad emettere la cartella di pagamento impugnata, annullare la stessa emessa anche in assenza di idoneo titolo esecutivo, dichiarando anche la non debenza delle somme richieste;
- in via subordinata, annullare la cartella di pagamento impugnata per assoluta carenza di motivazione dichiarando anche la non debenza delle somme richieste;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dall'attrice la minor somma che verrà eventualmente accertata nel corso del giudizio”. Contr Si costituiva la chiedendo nel merito di rigettare l'opposizione.
A tal fine deduceva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett.a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
Precisava che l'odierna opponente era stata ammessa alla garanzia del Fondo per un finanziamento erogato dalla Banca del Fucino e che dietro richiesta della predetta banca finanziatrice, quale gestore del Fondo di garanzia, esaminata la documentazione, e in particolare la delibera della banca di concessione del finanziamento di euro 200.000,00, e le fideiussioni personali, aveva concesso, il 6 maggio 2016, la garanzia, per l'importo pari all'80% del finanziamento bancario concesso. Aggiungeva che la banca finanziatrice, con comunicazione dell'11 febbraio 2020, avendo inutilmente diffidato parte attrice (doc. n. 1) aveva chiesto l'attivazione del fondo, dando atto della perdita di euro 154.917,63 (doc. n. 2). Con delibera del 25 marzo Contr 2020, comunicata il 27 marzo 2020, aveva deliberato la copertura della perdita, per l'importo di euro Contr 122.834,84 (doc. n.
3.a/3.b). Con comunicazione del 16 luglio 2020, aveva esercitato la surroga per l'importo complessivo di euro 122.834,84, in via solidale, sia nei confronti della beneficiaria, odierna opponente, che dei garanti, dando atto di essere il gestore del Fondo di Garanzia, di avere concesso la garanzia sul finanziamento erogato, nonché dell'inadempimento intervenuto e della liquidazione della perdita della banca, invitando gli interessati al pagamento entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione di Contr surroga. aveva dato atto altresì che in mancanza del pagamento avrebbe proceduto al recupero mediante iscrizione al ruolo. Non essendo pervenuto alcun pagamento, il aveva provveduto, in Parte_3
pagina 3 di 8 forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Assumeva che il credito vantato dal Fondo poteva essere riscosso tramite la procedura esattoriale ai sensi della normativa richiamata, precisando che il titolo esecutivo attivato con le cartelle di pagamento era Contr costituito dalla liquidazione della perdita deliberata dal Contestava analiticamente gli altri motivi di opposizione e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare, si chiede, trattandosi della medesima operazione, che il presente giudizio venga rimesso al Presidente per la riunione a quello iscritto a ruolo con il n. 52103/2022;
- nel merito, respingere le domande proposte confermando il diritto dell'esponente a procedere al recupero del credito mediante iscrizione diretta del relativo credito a ruolo esattoriale;
- comunque dichiarare che parte attrice è tenuta al pagamento a favore dell'esponente pari a euro
122.834,84, oltre interessi, rivalutazione e spese occorrende, a far data dal 15 luglio 2020 e condannarla al pagamento;
- condannare parte attrice ex art. 96 cod. proc. civ., essendo la presente opposizione incardinata a fini eminentemente dilatori, e comunque in mancanza della dovuta cura e attenzione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze aventi ad CP_7 oggetto il merito dell'imposizione. Deduceva che l'opposizione era infondata, dovendo ritenersi la cartella notificata all'attore esaustiva in punto di motivazione, come desumibile dalle stesse difese svolte dall'opponente. Assumeva la correttezza del recupero dei crediti di Controparte_1
attraverso il procedimento di iscrizione a ruolo. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“1. In via preliminare adottare i provvedimenti di riunione di cui all'art. 274 cpc;
2. accertare e dichiarare la conformità alla legge della condotta dell'agente di riscossione;
3. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
4. rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
5. il tutto con vittoria di spese”.
pagina 4 di 8 Respinta l'istanza di riunione con altri procedimenti indicati da aventi ad oggetto diverse cartelle CP_7 esattoriali, la causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Contr Riguardo ai motivi di opposizione, alla luce delle allegazioni anche documentali di (cfr. docc. da 1 a 4) Contr
, deve rilevarsi che: la svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per PMI, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 della legge n. 662/1996, al fine di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese;
- la società opponente ha ottenuto dalla Banca del Fucino un finanziamento di euro 200.000, garantito dal Fondo di Garanzia per PMI ex legge 662/96; - a fronte della Contr mancata restituzione del finanziamento, la Banca ha escusso la garanzia del Fondo e nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203, 1204 c.c. e art. 2 comma 4 del d.m.20.05.2005, si è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti all'istituto finanziatore. Dalla lettura della cartella di pagamento opposta (cfr. doc. 1 di parte attrice) si evince che il credito è stato iscritto a ruolo a Contr titolo di “recupero agevolazione L. 662/1996…. Comunicazione surroga per escussione di garanzia” con specifica indicazione della posizione n. 590925.
Deve osservarsi che, mentre l'istituto di credito ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di impresa, la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da trova la propria causa Pt_4 nell'intervento di sostegno pubblico previsto dalla legge 662/1996 (legge che ha introdotto “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e ciò comporta la natura pubblicistica del credito, con conseguente possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo. Invero la formazione del ruolo, e la successiva emissione delle cartelle di pagamento, trovano la loro fonte nel diritto di surroga di cui all'art. 1203 c.c. che l'art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005, l'art. 9 comma 5 Legge n. 123/1998 e l'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, aggiunto dall'art. 1 della Legge di conversione n. 33/2015, prevedono a favore del Fondo nel caso in cui l'istituto finanziatore decida - a fronte dell'inadempimento del debitore - di escutere la garanzia prestata dal
Fondo.
Del resto, l'art. 8 bis D.L. n.3/2015 citato (entrato in vigore in data di gran lunga anteriore alla notifica della cartella opposta) è sostanzialmente esplicativo dell'art. 9 comma del D.Lgs. n. 123 del 1998 richiamato dal dall'art. 2 comma 4 d.m. n.18456/2005, trattandosi, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e pagina 5 di 8 confermativa, del regime già vigente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.; cfr. anche Cass. civ.
Sez. VI - 1, 25-11-2019, n. 30621).
Il disposto di cui all'art. 8 bis citato è coerente con quanto previsto dall'art. 21 dlvo n.46/1999 che nel disciplinare l'iscrizione a ruolo delle entrate previste dall'articolo 17 “aventi causa in rapporti di diritto privato” - richiede un titolo avente efficacia esecutiva, ma espressamente esclude (“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni”) le ipotesi “diversamente” disciplinate dalla legge, come nel caso di specie.
Ancora giova evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la normativa di cui all'art. 9 comma 5 dlvo n. 123 del 1998 è riferibile non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17101. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.).
In conclusione, il motivo di cui al punto n. 1 dell'opposizione come sopra indicato deve essere rigettato, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, confermato dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione (cfr. tra tante Tribunale Roma Sezione Feriale Promiscua 09.08.2022 rgn. 50895/2022, cfr. Tribunale Trani sent. 11.03.2022; Tribunale di Taranto sent. 29.03.2022, n. 705 ; Tribunale di Roma sent.
n. 18977/2022 r.g.n. 73906/2018; Tribunale di Frosinone sent. n. 1072/2023 r.g.n. 3455/2021; cfr. Cass.
9657/2024) secondo la quale è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, per espressa previsione di legge e stante la natura pubblicistica del credito intimato.
Parte opponente ha contestato solo la qualificazione del credito oggetto di causa ritenuto (erroneamente come sopra detto) di natura privatistica. Non sono state oggetto di specifica contestazione l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice, l'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo da parte del debitore principale e l'avvenuta escussione da parte della banca finanziatrice della Contr garanzia prestata dal Fondo (circostanza peraltro desumibili dalla documentazione prodotta da .
Riguardo al secondo motivo di opposizione, inerente alla mancanza di un formale provvedimento di revoca della agevolazione pubblica concessa dal Fondo, è appena il caso di ricordare la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 ord. n.9657/2024) secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in
pagina 6 di 8 forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”. La Corte ha poi chiarito (cfr. Cass. 27360/2024) che “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa”.
Nell'ultimo motivo di opposizione, parte opponente lamenta la mancata sufficiente motivazione della cartella impugnata. La natura della censura comporta la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (cfr. tra tante Cass. n. 21080/2015; Cass. n. 84022018). L'opposizione è ammissibile, essendo stata proposta, a fronte della cartella notificata in data 01.07.2022, con atto di citazione notificato il
21.07.2022.
Il motivo è infondato nel merito, atteso che l'indicazione nella cartella esattoriale (atto di intimazione al pagamento, equiparabile al precetto) di elementi univoci che consentano l'individuazione della pretesa creditoria è idonea a tutelare il diritto di difesa del debitore il quale ha l'onere di allegare il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, quindi, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni” (cfr. Cass. n. 7234/2022; cfr. anche Cass.9778/2017).
pagina 7 di 8 Nella specie, è chiaro ed espressamente indicato nella cartella opposta che i crediti intimati fanno riferimento Contr al “recupero agevolazione L. 662/1996…. Comunicazione surroga per escussione di garanzia” e sono espressamente indicate nella cartella le operazioni di finanziamento con il relativo numero di posizione a cui Contr l'importo intimato si riferisce. ha del resto prodotto documentazione da cui si evince la comunicazione dell'avviso di recupero e di surroga e con specificazione delle somme dovute a titolo di recupero, indicate nella cartella opposta e distinte dagli importi pretesi a titolo di oneri di riscossione. Pertanto, il debitore è stato posto nelle condizioni di comprendere che il credito intimato fosse quello derivante dal finanziamento garantito dal Fondo.
Riguardo agli interessi, l'importo preteso (al netto degli oneri di riscossione) di euro 48.000 è stato intimato in cartella quale importo liquidato alla banca finanziatrice e oggetto di surroga per euro 122.834,84 (di cui euro 74834,84 intimato con una differente cartella opposta in separato giudizio), mentre gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella sono quelli normativamente previsti e specificamente indicati nella cartella opposta.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n.
55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Controparte_3
e della liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_8
2.906,00 per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 12.07.2025
Il Giudice
TA NA
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