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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7269 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 20780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20780 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIARDINO DONATELLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...]
- C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti COCCIA ELENA e ANTINOLFI FLORA presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 205
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte_1 premesso di aver contratto Con ricorso depositato il 02/10/2024 il 9.12.1993, che dalla loro unione erano nate due figlie: matrimonio con CP_1
ER (16.02.1998) e R_ (04.09.2003), rappresentava che con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 9864/2019, pubblicata il 06.11.2019, erano state disciplinate le condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, intervenuta tra le parti e, in particolare, disposto, in ordine all'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della prole a carico del padre "l'obbligo di corrispondere a CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo
[...]
al mantenimento della figlia minore e della figlia ER maggiorenne ma non autonoma, in misura
,
di € 500,00 per la prima ed € 400,00 per la seconda. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2020;", oltre al 50% delle spese straordinarie;
rappresentava inoltre che, a parziale modifica del predetto provvedimento, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3919/2021, pubblicata il 25.10.2021, passata in giudicato (come da attestazione in atti) era stata accolta in parte la domanda di CP_1
[...] e determinata "in euro 500,00 mensili la somma dovuta da a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia ER maggiorenne e non economicamente
,
autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat”. Il ricorrente, in particolare, sulla premessa della raggiunta autosufficienza economica da parte della figlia ER e deducendo, tra "
l'altro, che tale nuova condizione gli era stata occultata, che la figlia dal luglio del 2020 era stata inquadrata con contratti di lavoro part time e che dall'ottobre del 2022 era stata assunta da [...]
CP_2 con contratto di lavoro dipendente part time, nonché argomentando in ordine alla situazione economica propria e in ordine a quella della resistente e alle spese sostenute, chiedeva:
"Che il Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis n.14 cpc, voglia così provvedere:
-in via provvisoria sospendere l'obbligo del Pt_1 di versare il contributo al mantenimento della figlia ER pari ad € 580,00 mensili, oltre alla quota di spese straordinarie, essendo "
comprovata per tabulas la sua raggiunta autosufficienza economica;
in via definitiva, accogliere la domanda e per l'effetto, disporre la revoca del contributo a
- carico del Pt_1 come disposto con la sentenza della Corte (n.3919/21), per il mantenimento della figlia ER attualmente di € 580,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie, non و
sussistendone i presupposti, con decorrenza dall'ottobre 22; epoca in cui si sono verificate le condizioni della sua raggiunta e stabile autosufficienza economica;
in subordine, revocare detto contributo al mantenimento della figlia Persona_3 nata
a Napoli il 16.02.98, quanto meno con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali." Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente, la quale si opponeva alla richiesta di modifica formulata dal ricorrente e proponeva domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, in particolare deducendo, tra l'altro, che il Pt_1 sempre sulla premessa della raggiunta autosufficienza economica della figlia Per 1, aveva proposto giudizio per revocazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, conclusosi con sentenza n. 1206/2023, pubblicata il 17.03.2023, che dichiarava inammissibile la domanda di revocazione proposta. Rappresentava, inoltre, che la situazione lavorativa della figlia
ER era precaria, contestava quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla propria situazione economica, deducendo che lo stesso aveva beneficiato anche della successione materna, evidenziava in particolare che il Pt_1 era proprietario di un immobile poco distante dalla sede di lavoro, in cui avrebbe potuto abitare, e chiedeva:
"Che l'On.le Tribunale adito Voglia, così provvedere:
1) Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso presentato in quanto improcedibile, inammissibile, del tutto temerario e, più precisamente rigettare la domanda di revoca del contributo a carico del
Pt_1 a titolo di mantenimento per la figlia ER nonché il conseguenziale rigetto della revoca alle spese straordinarie per la stessa nella misura del 50%;
2) Rigettare la domanda di retrodatazione in quanto rappresenta un ne bis in idem;
3) Rigettare la richiesta in subordine della revoca del mantenimento in favore della figlia quanto meno con decorrenza dalla domanda non essendoci i presupposti di fatto e giuridici;
ER
4) In accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata da questa difesa, disporre in aumento un mantenimento in favore delle figlie pari ad almeno 1.500,00 mensili o altra somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico del padre;
5) Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare in favore dei procuratori antistatari."
Le parti depositavano memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c. e comparivano personalmente, assistite dai propri difensori, all'udienza del 8.4.25; dopo ampia discussione, le parti si dichiaravano disponibili a valutare di trovare un accordo eliminando l'assegno per ER e aumentando quello per R_ con versamento diretto alla stessa e con decorrenza dalla pronuncia. Il Giudice relatore rinviava quindi all'udienza del 15.05.2025 per valutare l'esito delle trattative. A tale udienza i difensori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo, depositato il 14.05.2025, e chiedevano assegnarsi la causa in decisione con compensazione delle spese di lite. La causa veniva rimessa al Collegio.
In particolare, le parti hanno raggiunto accordo alle seguenti condizioni:
"1) Le parti danno atto della raggiunta autosufficienza economica della primogenita ER con la conseguenza che il sig. Pt_1 a modifica delle statuizioni allo stato vigenti, non verserà più alcun mantenimento in favore della stessa, a decorrere dalla data del pronunciamento della presente procedura;
2) Le parti concordano altresì che il sig. Pt_1 contestualmente corrisponderà, a modifica delle statuizioni vigenti, direttamente alla figlia R_ il mantenimento mensile pari ad euro 750,00,
a mezzo bonifico bancario o altra modalità scelta tra le parti. Tale somma sarà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge a partire dall'anno successivo al deposito del provvedimento relativo alla presente procedimento;
3) Le parti concordano che le spese straordinarie occorrenti per la figlia R_ sono suddivise, nella misura del 50%, tra le stesse, in ossequio al Protocollo d'intesa sottoscritto dal
Tribunale di Napoli in data 07.03.2018, e versate direttamente alla stessa.
4) I sigg.ri CP_1 e Pt_1 pertanto, chiedono al Tribunale di pronunciarsi in conformità agli accordi raggiunti."
Alla luce di quanto dedotto e versato in atti, il Collegio ritiene che il suddetto accordo possa essere recepito, attesa la maggiore età di entrambe le figlie, la dichiarata autosufficienza economica di ER e la non contrarietà a norme imperative dei patti sopra riportati.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da Parte_1 contro
CP_1 così provvede:
a parziale modifica della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3919/2021 pubblicata il 25.10.2021, dispone in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come riportati in parte motiva;
conferma le restanti pattuizioni contenute nella predetta sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20780 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIARDINO DONATELLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...]
- C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti COCCIA ELENA e ANTINOLFI FLORA presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 205
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte_1 premesso di aver contratto Con ricorso depositato il 02/10/2024 il 9.12.1993, che dalla loro unione erano nate due figlie: matrimonio con CP_1
ER (16.02.1998) e R_ (04.09.2003), rappresentava che con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 9864/2019, pubblicata il 06.11.2019, erano state disciplinate le condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, intervenuta tra le parti e, in particolare, disposto, in ordine all'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della prole a carico del padre "l'obbligo di corrispondere a CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00 a titolo di contributo
[...]
al mantenimento della figlia minore e della figlia ER maggiorenne ma non autonoma, in misura
,
di € 500,00 per la prima ed € 400,00 per la seconda. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2020;", oltre al 50% delle spese straordinarie;
rappresentava inoltre che, a parziale modifica del predetto provvedimento, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3919/2021, pubblicata il 25.10.2021, passata in giudicato (come da attestazione in atti) era stata accolta in parte la domanda di CP_1
[...] e determinata "in euro 500,00 mensili la somma dovuta da a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia ER maggiorenne e non economicamente
,
autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat”. Il ricorrente, in particolare, sulla premessa della raggiunta autosufficienza economica da parte della figlia ER e deducendo, tra "
l'altro, che tale nuova condizione gli era stata occultata, che la figlia dal luglio del 2020 era stata inquadrata con contratti di lavoro part time e che dall'ottobre del 2022 era stata assunta da [...]
CP_2 con contratto di lavoro dipendente part time, nonché argomentando in ordine alla situazione economica propria e in ordine a quella della resistente e alle spese sostenute, chiedeva:
"Che il Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis n.14 cpc, voglia così provvedere:
-in via provvisoria sospendere l'obbligo del Pt_1 di versare il contributo al mantenimento della figlia ER pari ad € 580,00 mensili, oltre alla quota di spese straordinarie, essendo "
comprovata per tabulas la sua raggiunta autosufficienza economica;
in via definitiva, accogliere la domanda e per l'effetto, disporre la revoca del contributo a
- carico del Pt_1 come disposto con la sentenza della Corte (n.3919/21), per il mantenimento della figlia ER attualmente di € 580,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie, non و
sussistendone i presupposti, con decorrenza dall'ottobre 22; epoca in cui si sono verificate le condizioni della sua raggiunta e stabile autosufficienza economica;
in subordine, revocare detto contributo al mantenimento della figlia Persona_3 nata
a Napoli il 16.02.98, quanto meno con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali." Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente, la quale si opponeva alla richiesta di modifica formulata dal ricorrente e proponeva domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, in particolare deducendo, tra l'altro, che il Pt_1 sempre sulla premessa della raggiunta autosufficienza economica della figlia Per 1, aveva proposto giudizio per revocazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, conclusosi con sentenza n. 1206/2023, pubblicata il 17.03.2023, che dichiarava inammissibile la domanda di revocazione proposta. Rappresentava, inoltre, che la situazione lavorativa della figlia
ER era precaria, contestava quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla propria situazione economica, deducendo che lo stesso aveva beneficiato anche della successione materna, evidenziava in particolare che il Pt_1 era proprietario di un immobile poco distante dalla sede di lavoro, in cui avrebbe potuto abitare, e chiedeva:
"Che l'On.le Tribunale adito Voglia, così provvedere:
1) Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso presentato in quanto improcedibile, inammissibile, del tutto temerario e, più precisamente rigettare la domanda di revoca del contributo a carico del
Pt_1 a titolo di mantenimento per la figlia ER nonché il conseguenziale rigetto della revoca alle spese straordinarie per la stessa nella misura del 50%;
2) Rigettare la domanda di retrodatazione in quanto rappresenta un ne bis in idem;
3) Rigettare la richiesta in subordine della revoca del mantenimento in favore della figlia quanto meno con decorrenza dalla domanda non essendoci i presupposti di fatto e giuridici;
ER
4) In accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata da questa difesa, disporre in aumento un mantenimento in favore delle figlie pari ad almeno 1.500,00 mensili o altra somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico del padre;
5) Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare in favore dei procuratori antistatari."
Le parti depositavano memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c. e comparivano personalmente, assistite dai propri difensori, all'udienza del 8.4.25; dopo ampia discussione, le parti si dichiaravano disponibili a valutare di trovare un accordo eliminando l'assegno per ER e aumentando quello per R_ con versamento diretto alla stessa e con decorrenza dalla pronuncia. Il Giudice relatore rinviava quindi all'udienza del 15.05.2025 per valutare l'esito delle trattative. A tale udienza i difensori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo, depositato il 14.05.2025, e chiedevano assegnarsi la causa in decisione con compensazione delle spese di lite. La causa veniva rimessa al Collegio.
In particolare, le parti hanno raggiunto accordo alle seguenti condizioni:
"1) Le parti danno atto della raggiunta autosufficienza economica della primogenita ER con la conseguenza che il sig. Pt_1 a modifica delle statuizioni allo stato vigenti, non verserà più alcun mantenimento in favore della stessa, a decorrere dalla data del pronunciamento della presente procedura;
2) Le parti concordano altresì che il sig. Pt_1 contestualmente corrisponderà, a modifica delle statuizioni vigenti, direttamente alla figlia R_ il mantenimento mensile pari ad euro 750,00,
a mezzo bonifico bancario o altra modalità scelta tra le parti. Tale somma sarà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge a partire dall'anno successivo al deposito del provvedimento relativo alla presente procedimento;
3) Le parti concordano che le spese straordinarie occorrenti per la figlia R_ sono suddivise, nella misura del 50%, tra le stesse, in ossequio al Protocollo d'intesa sottoscritto dal
Tribunale di Napoli in data 07.03.2018, e versate direttamente alla stessa.
4) I sigg.ri CP_1 e Pt_1 pertanto, chiedono al Tribunale di pronunciarsi in conformità agli accordi raggiunti."
Alla luce di quanto dedotto e versato in atti, il Collegio ritiene che il suddetto accordo possa essere recepito, attesa la maggiore età di entrambe le figlie, la dichiarata autosufficienza economica di ER e la non contrarietà a norme imperative dei patti sopra riportati.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da Parte_1 contro
CP_1 così provvede:
a parziale modifica della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3919/2021 pubblicata il 25.10.2021, dispone in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come riportati in parte motiva;
conferma le restanti pattuizioni contenute nella predetta sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino