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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7528 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE - Protezione internazionale – Immigrazione
VERBALE DI UDIENZA Teams ex DLGS n. 149/2022
Nella causa promossa da
- Parte_1
- Parte_2
- Parte_3
- Parte_4
- Parte_5
- Parte_6
- Parte_7
- Parte_8
- Parte_9
- Parte_10
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 10/01/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza da atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc;
dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per parte attrice l'avv. CERULLI GRACIELA
- per NESSUNO Controparte_1
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario, preso atto delle dichiarazioni di identità del procuratore di parte attrice come sopra presente, dà atto che:
- la Difesa di cui sopra presente nell'aula virtuale si connette per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiara che:
pagina 1 di 7 a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si sta collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) è a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore di parte attrice dà atto di avere precisato le conclusioni come da Ricorso introduttivo in atti, a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura della sentenza al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio all'esito della quale darà lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. esonerando il procuratore oggi comparso dal ricollegarsi telematicamente a mezzo Teams all'aula virtuale del Giudice, significando che la lettura sarà sostituita dal deposito telematico della decisione
Il Giudice Onorario
Dott. Caterina Gallizia
°°°°
Il Giudice Onorario, all'esito della Camera di Consiglio da lettura della seguente sentenza mediante il deposito telematico sul pct
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. R.G. 7528 /2024
pagina 2 di 7 promossa da:
- , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 con il patrocinio dell'avv. CERULLI GRACIELA presso cui è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE contro
( con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato presso cui Controparte_1 P.IVA_1
è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al Tribunale di Milano una pronuncia che dichiari che sono cittadini italiani per discendenza da persona nata in [...] (criterio dello iure sanguinis). Nel ricorso, corredato da idonea documentazione, hanno indicato compiutamente la linea dei propri ascendenti in linea retta come in seguito si dirà.
Il si è costituito con l'Avvocatura dello Stato limitandosi in Controparte_1 sostanza ad una non opposizione alla domanda, non contestando il diritto se provato, ha chiesto la compensazione delle spese di lite .
Il Pubblico Ministero (al quale il Ricorso è stato comunicato unitamente al Decreto di fissazione di udienza) non si è costituito in giudizio.
°°°°
La domanda è risultata fondata e andrà accolta per quanto segue.
Le norme in materia di cittadinanza italiana sono contenute nella legge 5 Febbraio 1992 n. 91 il cui art.1 stabilisce il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza, ovvero il possesso della cittadinanza italiana per nascita dei figli di padre o madre cittadini italiani. Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dallo status di cittadino (l'avo emigrato) e dall'altro sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza: mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio ed assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana.
pagina 3 di 7 Ciò detto, in via preliminare, questo Tribunale rileva che sussiste la propria competenza a decidere, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (periodo aggiunto dall'art. 1, comma 36, della L. 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata in G.U. 9 dicembre 2021, n. 292 e vigente dal 24 dicembre 2021, a decorrere – come previsto dal comma 37 – dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge.), in quanto i ricorrenti risiedono all'estero (Argentina) e fondano le rispettive domande sulla comune qualità di discendenti in linea retta da nato a [...] il 29 aprile Persona_1
1848, figlio di e , cittadino italiano (cfr. doc.1) nell'allora Persona_2 Persona_3
Regno Lombardo – Veneto, deducendo che essendosi solo successivamente, il 17 marzo 1861, costituito il Regno d'Italia, deve ritenersi aver acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, il primo codice civile del Regno d'Italia, del 25.6.1861 prevedeva il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione.
°°° Quanto al merito, questo Tribunale rileva che dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, risultata munita di legalizzazione e traduzione in lingua italiana, non contestata da controparte, è risultato che: in data 29 aprile 1848, da genitori italiani (da e rectius Persona_2
, nasceva in Italia a Robecco sul Naviglio (MI) Persona_4 [...]
(erroneamente riportato in ricorso come Parte_11 Persona_1 ndr) , come da certificato di nascita e battesimo legalizzato dalla Curia (vd. Doc.1). E' risultato accoglibile il rilievo dei ricorrenti per il quale trattasi di cittadino italiano ancorch'è nato nell'allora Regno Lombardo – Veneto, in quanto solo il successivo 17 marzo 1861, costituito il Regno d'Italia, deve ritenersi aver acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del 25.6.1861 n. 2358 prevedeva agli artt. 4 e 5 il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i c.d. “regnicoli”, ovvero coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione.
Da detto capostipite i ricorrenti hanno Pt_11 Persona_1 pienamente provato, mediante i documenti depositati in causa, la loro discendenza in linea retta ininterrotta (vd. docc. 4-7-10-12-13-14-18-19-20- 22- 23-24 fasc. ricorrenti).
-Ciò detto, opera, a favore dei ricorrenti, la circostanza secondo cui detto capostipite, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, come risulta dalla documentazione prodotta, non è mai divenuto cittadino argentino per
pagina 4 di 7 naturalizzazione (vd. doc.
3-Certificato Negativo Iscrizione Ufficio Nazionale Elettori), circostanza risultata non contestata e che anzi, se ritenuto, avrebbe dovuto essere dedotta a contrariis dalla parte resistente, a ciò onerata in base al normale criterio di riparto degli oneri probatori, principio di diritto ancora recentemente espresso al riguardo dalla Corte Suprema a Sezioni Unite nelle Sentenze gemelle n.25137 e n.25138 del 24 agosto 2022 per il quale «a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
-Si deve considerare, da ultimo, che è del tutto irrilevante la circostanza che i passaggi per discendenza avvengano in linea maschile o femminile, circostanza peraltro anch' essa risultata non contestata dal . CP_1
Come è noto, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il fatto che la discendenza avvenisse in linea femminile determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza jure sanguinis, sia perché al tempo (salvo casi marginali) la discendenza era prevista unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Con diverse pronunce, tuttavia, le Supreme Magistrature hanno rimosso un ostacolo così discriminatorio: con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (“La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno
o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto”), “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; con sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino”), “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, precisando che gli effetti giuridici di tale dichiarazione, per consolidata interpretazione, non possono retroagire oltre l' 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Carta Costituzionale); con sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466 (Rv. 606994 – 01), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per pagina 5 di 7 aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello “status” di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Sul punto va poi ricordato che, anche lo stesso Ministero dell'Interno, nella Circolare n. K.28.1 dell' 8 aprile 1991, ha precisato che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis in derivazione materna”. Tale contesto non consente di conseguenza di accogliere le doglianze esposte dal qui resistente CP_1 che si è limitato, come detto, ad asserire l'impossibilità del riconoscimento in via amministrativa in assenza di apposito intervento legislativo.
****
In definitiva, per quanto sopra e dalle risultanze di causa, deve riconoscersi ai ricorrenti il possesso dello status civitatis italiano, quali cittadini stranieri di ceppo italiano, dovendosi applicare il principio secondo cui il cittadino straniero discendente da emigrato italiano si vede riconoscere la cittadinanza italiana secondo un procedimento a ritroso: ove un genitore (padre o madre) o un ascendente sia riconosciuto cittadino italiano, anch'egli godrà del medesimo status.
E ciò anche in ossequio all'autorevole principio di diritto recentemente espresso, tra gli altri, dalla Suprema Corte di Cassazione con le Sentenze gemelle citate (SS.UU. n.25137 e n.25138 del 24 agosto 2022), per il quale …« Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.555-1912 e dall'attuale legge 91 -1992, la cittadinanza per il fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano ….» e, ancora, la Corte qualifica la cittadinanza come “uno status” (di diritto pubblico)…. con rilevanza costituzionale, il quale «indica l'appartenenza di un soggetto
pagina 6 di 7 a uno Stato», un “diritto fondamentale e primario”, una qualità che costituisce “una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese” e da cui “sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono…»
Quanto alle spese d i l i t e , questo Tribunale, in ossequio alla migliore giurisprudenza, rileva che le medesime potranno essere compensate tra le parti, attesa la sostanziale non opposizione alla domanda da parte del convenuto, la CP_1 conseguente modesta attività difensiva occorsa limitata al solo deposito del ricorso introduttivo, in assenza di attività difensiva, istruttoria e comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- accerta e dichiara a
- nata in [...] il [...] Parte_1
- nato negli Stati Uniti d'America il 10/6/1967 Parte_2
- nata in [...] il [...] Parte_3
- nato in [...] il [...] Parte_4
- nata in [...] il [...] Parte_5
- nato in [...] il [...] Parte_6
- nata in [...] il [...] Parte_7
- nata in [...] il [...] Parte_8
- nata in [...] il [...] Parte_9
- nata in [...] il [...] Parte_10
lo status di cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e ad ogni altra Autorità Amministrativa competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato
Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente
-compensa le spese di lite tra le parti
Il Giudice Onorario
Dott. Caterina Gallizia
Milano lì 10/01/2025
Verbale chiuso ad ore 19,45
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE - Protezione internazionale – Immigrazione
VERBALE DI UDIENZA Teams ex DLGS n. 149/2022
Nella causa promossa da
- Parte_1
- Parte_2
- Parte_3
- Parte_4
- Parte_5
- Parte_6
- Parte_7
- Parte_8
- Parte_9
- Parte_10
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 10/01/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza da atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc;
dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per parte attrice l'avv. CERULLI GRACIELA
- per NESSUNO Controparte_1
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario, preso atto delle dichiarazioni di identità del procuratore di parte attrice come sopra presente, dà atto che:
- la Difesa di cui sopra presente nell'aula virtuale si connette per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiara che:
pagina 1 di 7 a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si sta collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) è a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore di parte attrice dà atto di avere precisato le conclusioni come da Ricorso introduttivo in atti, a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura della sentenza al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio all'esito della quale darà lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. esonerando il procuratore oggi comparso dal ricollegarsi telematicamente a mezzo Teams all'aula virtuale del Giudice, significando che la lettura sarà sostituita dal deposito telematico della decisione
Il Giudice Onorario
Dott. Caterina Gallizia
°°°°
Il Giudice Onorario, all'esito della Camera di Consiglio da lettura della seguente sentenza mediante il deposito telematico sul pct
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. R.G. 7528 /2024
pagina 2 di 7 promossa da:
- , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 con il patrocinio dell'avv. CERULLI GRACIELA presso cui è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE contro
( con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato presso cui Controparte_1 P.IVA_1
è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al Tribunale di Milano una pronuncia che dichiari che sono cittadini italiani per discendenza da persona nata in [...] (criterio dello iure sanguinis). Nel ricorso, corredato da idonea documentazione, hanno indicato compiutamente la linea dei propri ascendenti in linea retta come in seguito si dirà.
Il si è costituito con l'Avvocatura dello Stato limitandosi in Controparte_1 sostanza ad una non opposizione alla domanda, non contestando il diritto se provato, ha chiesto la compensazione delle spese di lite .
Il Pubblico Ministero (al quale il Ricorso è stato comunicato unitamente al Decreto di fissazione di udienza) non si è costituito in giudizio.
°°°°
La domanda è risultata fondata e andrà accolta per quanto segue.
Le norme in materia di cittadinanza italiana sono contenute nella legge 5 Febbraio 1992 n. 91 il cui art.1 stabilisce il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza, ovvero il possesso della cittadinanza italiana per nascita dei figli di padre o madre cittadini italiani. Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dallo status di cittadino (l'avo emigrato) e dall'altro sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza: mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio ed assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana.
pagina 3 di 7 Ciò detto, in via preliminare, questo Tribunale rileva che sussiste la propria competenza a decidere, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (periodo aggiunto dall'art. 1, comma 36, della L. 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata in G.U. 9 dicembre 2021, n. 292 e vigente dal 24 dicembre 2021, a decorrere – come previsto dal comma 37 – dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge.), in quanto i ricorrenti risiedono all'estero (Argentina) e fondano le rispettive domande sulla comune qualità di discendenti in linea retta da nato a [...] il 29 aprile Persona_1
1848, figlio di e , cittadino italiano (cfr. doc.1) nell'allora Persona_2 Persona_3
Regno Lombardo – Veneto, deducendo che essendosi solo successivamente, il 17 marzo 1861, costituito il Regno d'Italia, deve ritenersi aver acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, il primo codice civile del Regno d'Italia, del 25.6.1861 prevedeva il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione.
°°° Quanto al merito, questo Tribunale rileva che dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, risultata munita di legalizzazione e traduzione in lingua italiana, non contestata da controparte, è risultato che: in data 29 aprile 1848, da genitori italiani (da e rectius Persona_2
, nasceva in Italia a Robecco sul Naviglio (MI) Persona_4 [...]
(erroneamente riportato in ricorso come Parte_11 Persona_1 ndr) , come da certificato di nascita e battesimo legalizzato dalla Curia (vd. Doc.1). E' risultato accoglibile il rilievo dei ricorrenti per il quale trattasi di cittadino italiano ancorch'è nato nell'allora Regno Lombardo – Veneto, in quanto solo il successivo 17 marzo 1861, costituito il Regno d'Italia, deve ritenersi aver acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del 25.6.1861 n. 2358 prevedeva agli artt. 4 e 5 il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i c.d. “regnicoli”, ovvero coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione.
Da detto capostipite i ricorrenti hanno Pt_11 Persona_1 pienamente provato, mediante i documenti depositati in causa, la loro discendenza in linea retta ininterrotta (vd. docc. 4-7-10-12-13-14-18-19-20- 22- 23-24 fasc. ricorrenti).
-Ciò detto, opera, a favore dei ricorrenti, la circostanza secondo cui detto capostipite, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, come risulta dalla documentazione prodotta, non è mai divenuto cittadino argentino per
pagina 4 di 7 naturalizzazione (vd. doc.
3-Certificato Negativo Iscrizione Ufficio Nazionale Elettori), circostanza risultata non contestata e che anzi, se ritenuto, avrebbe dovuto essere dedotta a contrariis dalla parte resistente, a ciò onerata in base al normale criterio di riparto degli oneri probatori, principio di diritto ancora recentemente espresso al riguardo dalla Corte Suprema a Sezioni Unite nelle Sentenze gemelle n.25137 e n.25138 del 24 agosto 2022 per il quale «a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
-Si deve considerare, da ultimo, che è del tutto irrilevante la circostanza che i passaggi per discendenza avvengano in linea maschile o femminile, circostanza peraltro anch' essa risultata non contestata dal . CP_1
Come è noto, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il fatto che la discendenza avvenisse in linea femminile determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza jure sanguinis, sia perché al tempo (salvo casi marginali) la discendenza era prevista unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Con diverse pronunce, tuttavia, le Supreme Magistrature hanno rimosso un ostacolo così discriminatorio: con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (“La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno
o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto”), “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; con sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino”), “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, precisando che gli effetti giuridici di tale dichiarazione, per consolidata interpretazione, non possono retroagire oltre l' 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Carta Costituzionale); con sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466 (Rv. 606994 – 01), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per pagina 5 di 7 aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello “status” di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Sul punto va poi ricordato che, anche lo stesso Ministero dell'Interno, nella Circolare n. K.28.1 dell' 8 aprile 1991, ha precisato che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis in derivazione materna”. Tale contesto non consente di conseguenza di accogliere le doglianze esposte dal qui resistente CP_1 che si è limitato, come detto, ad asserire l'impossibilità del riconoscimento in via amministrativa in assenza di apposito intervento legislativo.
****
In definitiva, per quanto sopra e dalle risultanze di causa, deve riconoscersi ai ricorrenti il possesso dello status civitatis italiano, quali cittadini stranieri di ceppo italiano, dovendosi applicare il principio secondo cui il cittadino straniero discendente da emigrato italiano si vede riconoscere la cittadinanza italiana secondo un procedimento a ritroso: ove un genitore (padre o madre) o un ascendente sia riconosciuto cittadino italiano, anch'egli godrà del medesimo status.
E ciò anche in ossequio all'autorevole principio di diritto recentemente espresso, tra gli altri, dalla Suprema Corte di Cassazione con le Sentenze gemelle citate (SS.UU. n.25137 e n.25138 del 24 agosto 2022), per il quale …« Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.555-1912 e dall'attuale legge 91 -1992, la cittadinanza per il fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano ….» e, ancora, la Corte qualifica la cittadinanza come “uno status” (di diritto pubblico)…. con rilevanza costituzionale, il quale «indica l'appartenenza di un soggetto
pagina 6 di 7 a uno Stato», un “diritto fondamentale e primario”, una qualità che costituisce “una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese” e da cui “sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono…»
Quanto alle spese d i l i t e , questo Tribunale, in ossequio alla migliore giurisprudenza, rileva che le medesime potranno essere compensate tra le parti, attesa la sostanziale non opposizione alla domanda da parte del convenuto, la CP_1 conseguente modesta attività difensiva occorsa limitata al solo deposito del ricorso introduttivo, in assenza di attività difensiva, istruttoria e comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- accerta e dichiara a
- nata in [...] il [...] Parte_1
- nato negli Stati Uniti d'America il 10/6/1967 Parte_2
- nata in [...] il [...] Parte_3
- nato in [...] il [...] Parte_4
- nata in [...] il [...] Parte_5
- nato in [...] il [...] Parte_6
- nata in [...] il [...] Parte_7
- nata in [...] il [...] Parte_8
- nata in [...] il [...] Parte_9
- nata in [...] il [...] Parte_10
lo status di cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e ad ogni altra Autorità Amministrativa competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato
Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente
-compensa le spese di lite tra le parti
Il Giudice Onorario
Dott. Caterina Gallizia
Milano lì 10/01/2025
Verbale chiuso ad ore 19,45
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