Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Lombardo, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Bergamo via Palma il Vecchio n. 45 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Oglio -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del direttore del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di data 8 aprile 2022, con il quale è stata respinta la domanda di accertamento della compatibilità paesistica in relazione a una serie di opere abusive realizzate nel Comune di -OMISSIS-in -OMISSIS-, ed è stata ingiunta la demolizione delle suddette opere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- dell’1 agosto 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa RA IO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 13 giugno 2022 e depositato in data 9 luglio 2022, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il -OMISSIS- ha respinto la domanda di accertamento della compatibilità paesistica ex art. 167 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione a una serie di opere abusive realizzate dal ricorrente nel -OMISSIS-, in -OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato ha, altresì, ordinato di provvedere, entro novanta giorni, a cura e spese del ricorrente alla relativa demolizione e riduzione in pristino.
2. Le opere da demolire, con destinazione residenziale, erano già state oggetto dell’ordinanza di demolizione del -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-.
Gli abusi oggetto dell’ordine di demolizione erano stati accertati, in data 22 ottobre 2020, all’esito di un sopralluogo eseguito dai carabinieri della Stazione Forestale di -OMISSIS-, congiuntamente con i carabinieri della Stazione di -OMISSIS- e l’ufficio tecnico del -OMISSIS-.
3. L’ordinanza impugnata, richiamata l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2020, in primo luogo rileva come l’area oggetto di intervento risulti vincolata, ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. f del D. Lgs. 42 del 2004.
Evidenzia, poi, come tale area ricada in area -OMISSIS-in zona agricola di prima fascia di tutela, disciplinata dall’art. 20 delle NTA del PTC.
In virtù di tale disposizione la nuova edificazione è consentita solo se destinata ad attività agricolo – produttiva o residenza agricola secondo limiti ben precisi stabiliti dalla L.R. n. 12 del 2005.
Sempre nell’ordinanza viene ricordato come il ricorrente non risulti essere imprenditore agricolo, con conseguente non sanabilità delle opere realizzate da quest’ultimo.
4. Nel ricorso il provvedimento viene impugnato con censure che possono essere così sintetizzate:
a) la compatibilità paesistica potrebbe essere negata solo se fosse dimostrato un impatto negativo sul paesaggio che, invece, il provvedimento impugnato neppure allega;
b) il fatto che l’area interessata dalle opere oggetto dell’ordine di demolizione sia ricompresa in area -OMISSIS-sarebbe un assunto del tutto indimostrato e l’art. 20 delle NTA sarebbe comunque disposizione estranea alla presente fattispecie;
c) l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per difetto di motivazione.
La stessa, infatti, si era limitata a fare riferimento alla realizzazione delle opere in assenza di autorizzazione paesaggistica.
In tal modo, non avrebbe indicato le ragioni per le quali le opere realizzate non potessero essere ricondotte alla fattispecie di cui al comma 4 lett. a) art. 167 D. Lgs. 42 del 2004 che prevede che la compatibilità paesaggistica possa essere accertata nel caso di opere che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
d) l’ente parco si era sostanzialmente limitato a recepire le risultanze delle integrazioni documentali pervenute dall’Ufficio tecnico del Comune di -OMISSIS-, senza verificare se gli interventi del ricorrente fossero effettivamente riconducibili a quelli di cui all’art. 10 DPR 380 del 2001 (interventi subordinati al permesso di costruire).
5. In data 12 luglio 2022 si costituiva il Ministero della Difesa con atto di costituzione meramente formale unitamente al deposito di due relazioni dei carabinieri della Stazione Forestale di -OMISSIS- e della Stazione di -OMISSIS-.
In quest’ultima veniva evidenziato, tra l’altro, come in data 3 agosto 2021 il Tribunale di -OMISSIS- avesse condannato il ricorrente alla pena di € 8.600 di multa per gli abusi edilizi.
Veniva, comunque, allegato il decreto penale di condanna oltre all’ordinanza n. -OMISSIS- del 2020, il verbale di sopralluogo del 22 ottobre 2020 oltre ad ulteriore documentazione.
6. Il Comune di -OMISSIS- e il -OMISSIS-, pur ritualmente intimati, non si costituivano.
7. All’esito della camera di consiglio del 28 luglio 2022 interveniva ordinanza cautelare n. -OMISSIS- dell’1 agosto 2022 che riteneva non sussistenti i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva o propulsiva.
7. In data 8 agosto 2025 il Ministero ha depositato relazione dei carabinieri della Stazione di -OMISSIS- nella quale viene dato atto dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza impugnata.
In particolare, nella stessa viene riferito come le opere abusive siano state demolite in data 5 e 6 maggio 2025.
8. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Attuale configurabilità dell’interesse a ricorrere
9. Preliminarmente, il Collegio ritiene doversi dare atto del permanere in capo al ricorrente dell’interesse a ricorrere.
Come sopra ricordato, in data 5 e 6 maggio 2025, le opere abusive sono state demolite in esecuzione dell’ordinanza qui impugnata.
Ciò nonostante, l’interesse al ricorso non può dirsi di per sé venuto meno.
In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il ricorrente potrebbe, quantomeno, avere interesse ad avanzare richiesta risarcitoria oltreché a ripristinare lo stato di fatto antecedente all’esecuzione dell’ordine di demolizione qualora dalla decisione derivasse un effetto conformativo in tal senso.
Il merito
10. In realtà il ricorso è infondato e non può essere accolto.
A questo proposito, ritiene il Collegio come non vi siano elementi per discostarsi da quanto ritenuto dalla stessa ordinanza cautelare n. -OMISSIS- dell’1 agosto 2022.
In ogni caso, l’infondatezza del ricorso rende irrilevante ogni eventuale questione sulla effettiva legittimazione passiva del Ministero della Difesa.
Quest’ultimo, peraltro, si è costituito senza nulla eccepire sul punto.
11. Con specifico riferimento ai motivi di ricorso, questi possono essere trattati congiuntamente e devono essere tutti respinti.
12. Parte ricorrente cerca di sostenere che le opere abusive dalla stessa realizzate si inserirebbero in modo armonioso nel contesto preesistente, senza recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
13. In realtà, come già evidenziato dalla stessa ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2022, dalla documentazione fotografica agli atti, prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 2 ricorrente) e dal verbale di sopralluogo del 22 ottobre 2020, emerge come i manufatti abusivi non possano, in alcun modo, essere ritenuti paesisticamente irrilevanti.
Si tratta, infatti, di “ costruzioni che, per quanto fatiscenti, hanno la medesima funzione e il medesimo impatto visivo delle normali costruzioni residenziali ” (cfr. sul punto ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2022).
14. In altri termini, se per la sanatoria paesistica non sono rilevanti i volumi che risultino invisibili o non distintamente percepibili sullo sfondo tutelato, pur potendo configurare volumi dal punto di vista urbanistico, tale presupposto di fatto non può certo dirsi sussistere nel caso di specie.
15. Come sopra evidenziato, l’assunto del ricorrente sul punto è direttamente smentito proprio dalla foto dei luoghi.
Da queste si evince con chiarezza l’evidente impatto visivo sull’area.
Lo stesso verbale di sopralluogo del 22 ottobre 2020 (cfr. doc. 2 Ministero), quale atto che fa fede fino a querela di falso per ciò riguarda gli accertamenti compiuti, dà atto dell’esistenza di vari manufatti, alcuni con destinazione residenziale.
Tale dato di fatto è confermato dallo stesso ricorrente che, in sede di istanza cautelare, ha fondato la configurabilità del presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile proprio sulla destinazione residenziale del “ fabbricato ad uso abitativo di circa 30 mq…………indicato come il primo dei manufatti…….attuale sistemazione abitativa del Sig. -OMISSIS- e della sua numerosa famiglia ”.
Sempre nel verbale viene ricordato come l’area dove insistono i manufatti sia “ azzonata nel vigente piano di governo del territorio in zona AGRI- Aree Agricole della pianura e dei terrazzi dell’-OMISSIS- ” disciplinata dall’art. 40 delle NTA del PGT vigente, oltre ad essere in fascia di rispetto dei 150 m. dal fiume -OMISSIS-.
16. A fronte di tali accertamenti e, una volta stabilito l’evidente impatto paesistico, non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che dia atto del degrado arrecato ai valori paesistici tutelati (cfr. sul punto ancora ordinanza n. -OMISSIS- dell’1 agosto 2022).
17. Con specifico riferimento al concetto di superficie utile di cui al comma 4 dell’art. 167 D. Lgs. 42 del 2004, occorre poi non trascurare come la giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di chiarire come lo stesso non possa comunque avere un significato diverso da quello contenuto nel D.P.R. n.380 del 2001. “ Dunque alla nozione di superficie utile, quale elemento interdittivo della sanatoria postuma di un intervento abusivo, va assegnato il contenuto che la giurisprudenza amministrativa attribuisce all’identica nozione in materia edilizia. Con essa, viene individuata, da sempre, la realizzazione di superficie calpestabile, di regola non esposta alle intemperie, che può essere oggetto di una fruizione di tipo abitativo/residenziale/commerciale, o comunque atta allo svolgimento di attività umane, non necessariamente private, di varia natura, e cioè di contenuto quasi mai (o raramente) pre-determinato “a priori ” (cfr. in termini ex multis C. Stato, Sez. VII, 19 marzo 2025 n. 2269).
18. Ancora una volta, sia la documentazione fotografica fornita dal ricorrente (cfr. ancora doc. 2) che quanto emerso all’esito del sopralluogo del 22 ottobre 2020, confermano la non riconducibilità degli interventi realizzati alla fattispecie di cui all’art. 167 comma 4 lett. a) essendo state create superfici utili senza alcun titolo abilitativo.
Si tratta, altresì, di superfici utili con impatto paesistico come in precedenza ricordato.
19. Anche per questo aspetto, una volta accertata la realizzazione di manufatti abusivi determinanti superficie utile, che determinavano altresì un evidente impatto sul paesaggio, non era richiesta altra particolare motivazione come chiarito dalla stessa Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017.
Infine, non può certo ritenersi rilevante l’eventuale errata indicazione dell’art. 20 delle NTA nel provvedimento impugnato, considerato che nel verbale di sopralluogo, documento disponibile per il ricorrente, viene indicata la disposizione correttamente applicabile.
Conclusioni
20. Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre la particolarità della situazione di fatto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IO | UR ED |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.