TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 17/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Di Rito (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del Responsabile della Controparte_1 P.IVA_1
Direzione Legal & e legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dagli Avv. M. Giustiniani (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_2
) e (C.F.: ) C.F._4 CP_3 C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio la società al fine di vedere accertare il suo Controparte_1
diritto a mantenere e non corrispondere alla banca convenuta la somma pari ad €
197.810,42, da quest'ultima pretesa dalla resistente a titolo di restituzione dei trattamenti incentivanti straordinari, ed € 6.771,52, a titolo di restituzione dei bonus erogati in dipendenza di diversi piani di incentivazione e contest variamente denominati.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver svolto attività di consulente finanziario in favore della banca convenuta dal 06.04.2020 al 10.10.2024, giusta contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in data 06.04.2020 e avente ad oggetto l'attività di promozione e collocamento presso il pubblico, al di fuori dei locali o della sede della banca, di strumenti finanziari, servizi d'investimento, prodotti bancari e/o assicurativi della preponente e/o di terzi;
- di aver receduto dal rapporto con comunicazione trasmessa alla banca a mezzo
PEC in data 10.10.2024, con effetto immediato;
- che, con comunicazione a mezzo PEC del 28.10.2024, la banca convenuta, in virtù del suddetto recesso, pretendeva dal ricorrente il pagamento in restituzione della somma di € 220.002,69, di cui € 15.420,75 a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed € 204.581,94 a titolo di trattamenti incentivanti e/o bonus a vario titolo erogati in favore dell'agente;
- che, contestualmente, la banca convenuta riconosceva in favore del ricorrente la debenza della somma di € 5.914,13 lordi, pari a € 5.234,00 netti, a titolo di provvigioni al medesimo spettanti per il mese di settembre 2024, di talché ricalcolava la posizione debitoria dell'agente in € 214.768,69;
Pag. 2 di 27 - che, con comunicazione a mezzo PEC del 17.12.2024, in riscontro alle contestazioni sollevate dall'agente, la banca convenuta confermava la correttezza dei propri conteggi e, quindi, in virtù delle provvigioni medio tempore maturate dall'agente per il mese di ottobre 2024, nonché del FIRR di competenza, ricalcolava definitivamente la posizione debitoria dello stesso in €
212.250,05;
- che, in data 13.01.2025, il ricorrente provvedeva a corrispondere alla banca convenuta la somma di € 13.067,72 a titolo di indennità sostituiva del preavviso in seguito al recesso esercitato.
- che la pretesa di restituzione della somma di € 197.810,42 a titolo di trattamenti incentivanti straordinari sarebbe illegittima, in quanto traente origine dalla al contratto di agenzia sottoscritto tra le parti e Parte_3
configurante un patto di stabilità qualificabile in termini di clausola penale per il recesso anticipato dell'agente atta vincolarlo alla preponente ed a limitarne il diritto di recesso, per qualsiasi ragione, ivi compresa la giusta causa di recesso, così originando una significativa sperequazione tra le parti in relazione ai diritti ed obblighi connessi al contratto, in violazione del principio di parità delle parti, e configurando, così, una nullità per frode alla legge, secondo il combinato disposto dagli artt. 1750 e 1344 c.c., o comunque per immeritevolezza di causa a sensi dell'art. 1322 c.c., in uno con l'elevato ammontare della somma pretesa in restituzione in applicazione della prefata clausola e con la sproporzione derivante dal fatto che, mentre il vincolo di permanenza dell'agente di cui a detto patto di stabilità era pari a 72 mesi (6 anni), la durata di erogazione dei relativi bonus e trattamenti incentivanti era pari a soli 3 anni;
Pag. 3 di 27 - che, in secondo luogo, la pretesa restitutoria sarebbe illegittima, in relazione ai bonus incentivanti, in quanto prevista espressamente solo dalla al Pt_3 Pt_3
contratto di agenzia e da Regolamenti aziendali, atti non negoziali, interni alla banca e predisposti unilateralmente dalla stessa, nonché non conosciuti dall'agente, dunque inapplicabili, oltre che sempre qualificabile in termini di clausola penale sperequata e sproporzionata, configurante una frode alla legge ai sensi degli artt. 1750 1344 c.c., o comunque avente causa immeritevole ai sensi dell'art. 1322 c.c., e, in quanto tale, nulla.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare la nullità per frode alla legge ex artt. 1344 e 1750 c.c. oltre che per difetto di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, cod. civ., del patto di stabilità di cui all'art.
5 delle Condizioni generali della lettera d'intenti firmata in data 11.02.2020 e la ivi contenuta clausola penale e per l'effetto dichiarare non dovuta la complessiva somma pari a € 197.810,42 per tutte le ragioni di cui in narrativa e che null'altro è dovuto dal Dott. a favore di in virtù del recesso dal contratto di Pt_1 CP_4
agenzia operato in data 10.10.2024; Sempre in via principale accertare e dichiarare
l'invalidità delle clausole penali contenute nei piani di incentivazione e nelle circolari relative in quanto formalizzate in atti inidonei alla valida formulazione nonché, in ogni caso, la nullità delle medesime clausole per frode alla legge ex artt.
1344 e 1750 c.c. oltre che per difetto di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, cod. civ., per violazione dell'art. 1379. c.c. e quindi per violazione del principio di buona fede contrattuale, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Sempre in via principale accertare e dichiarare che per l'effetto, in conseguenza del recesso dal contratto di agenzia 6 aprile 2020 esercitato dal ricorrente il 10 ottobre 2024, compete alla preponente un minor credito di € 13.067,72 a titolo di indennità Controparte_1
sostitutiva del preavviso, estinto a mezzo pagamento in data13.01.2025; In via
Pag. 4 di 27 subordinata accertare e dichiarare l'eccessività della durata del patto di stabilità di cui all'art. 5 delle Condizioni generali della lettera d'intenti firmata in data
11.02.2020 riconducendola alla minor durata di mesi trentasei e, per l'effetto, riconoscere che il recesso del Dott. è intervenuto dopo il termine di validità Pt_1
del patto di stabilità e che per l'effetto nulla è dovuto alla;
In via CP_4
ulteriormente subordinata accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.
1384 c.c. l'eccessività della clausola penale contenuta nel patto di stabilità di cui all'art. 5 delle Condizioni generali della lettera d'intenti firmata in data 11.02.2020
e, per l'effetto, ridurla secondo equità”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione della somma di € 199.182,33 (data dalla differenza tra le somme cui asserisce di aver diritto - ossia quella di € 197.810,42 a titolo di
Integrazione Straordinaria e bonus di ingresso sommata a quelle di € 6.771,52 a titolo di bonus incentivanti ed € 15.420,75 a titolo di indennità di preavviso – e le somme che ammette come dovute al ricorrente – ossia quella complessiva di € 20.820,36 a titolo di provvigioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2024, di FIRR residuo, nonché di indennità sostitutiva del preavviso già spontaneamente versata dal ricorrente per € 13.067,72). Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente a non restituire la complessiva somma di € 197.810,42 pretesa dalla banca convenuta a vario titolo
(Integrazione Straordinaria e bonus di ingresso;
bonus concernenti i Piani di
Incentivazione; indennità di preavviso), così qualificandosi la domanda come azione di accertamento negativo del credito, rispetto alla quale è speculare la domanda
Pag. 5 di 27 riconvenzionale spiegata da parte resistente volta, di contro, al pagamento in restituzione di detta somma.
Pertanto, tenuto conto del thema decidendum del giudizio e delle speculari domande spiegate dalle parti, quella principale del ricorrente e quella riconvenzionale della resistente andranno trattate congiuntamente.
La domanda del ricorrente è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
1) Sull'operatività della Side letter al contratto di agenzia e dei Regolamenti aziendali disciplinanti i trattamenti aggiuntivi (bonus e Piani di incentivazione)
Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre anzitutto vagliare la censura del ricorrente volta all'inapplicabilità nei suoi confronti di quanto stabilito nella Side letter al contratto di agenzia per cui è causa e nei Regolamenti aziendali, nella parte in cui prevedono i contestati obblighi restitutori a suo carico.
La doglianza è destituita di fondamento.
Sul punto, deve primariamente osservarsi che la Side letter al contratto di agenzia reca data 06.04.2020, la stessa del contratto di agenzia medesimo, di talché deve reputarsi un patto aggiunto coevo alla stipulazione del contratto cui accede, a completamento ed integrazione del medesimo, peraltro sottoscritto da entrambe le parti, ivi compreso il ricorrente, né è stata dedotta qualsivoglia disconoscimento di firma.
Pag. 6 di 27 Per quanto attiene, poi, agli appositi Regolamenti disciplinanti le modalità di corresponsione e restituzione degli emolumenti di cui ai Piani di incentivazione, deve osservarsi che l'art. 6 del contratto di agenzia, rubricato “Trattamenti incentivanti –
Remunerazione “non ricorrente””, dopo aver stabilito, al comma 1, che “In aggiunta alle provvigioni e ai compensi di cui all'art. 5 che recede - che costituiscono la componente non ricorrente della remunerazione del Consulente finanziario – la
Banca può attuare sistemi premianti e di incentivi, specificamente definiti per singolo ruolo e singolo Consulente finanziari abilitato all'offerta fuori sede, in base agli obiettivi stabiliti annualmente per ogni Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ed in relazione a criteri e logiche definiti anno per anno e legati alla strategia aziendale”, prevede, al successivo comma 2, che “Le condizioni di accesso, gli indicatori di rischiosità operativa cui è ancorata la remunerazione “non ricorrente” e le altre caratteristiche dei sistemi di incentivazione sono disciplinati e dettagliati nei relativi regolamenti”.
Dunque, il contratto di agenzia, proprio con riferimento alla c.d. remunerazione “non ricorrente” afferente ai sistemi premianti ed incentivanti – ciò che costituisce l'oggetto principale del presente giudizio – richiama espressamente gli appositi
Regolamenti disciplinanti detti trattamenti aggiuntivi.
Pertanto, essi, giustappunto in quanto richiamati espressamente dal contratto di agenzia sottoscritto dalle parti, devono reputarsi, di volta in volta, parti integranti e sostanziali dello stesso, secondo quanto appositamente previsto dalle parti medesime in accordo ai principi di autonomia negoziale e di libertà delle parti nel determinare ed accettare le reciproche condizioni contrattuali.
Pag. 7 di 27 Peraltro, come pacifico in giudizio, parte ricorrente ha effettivamente percepito detti trattamenti aggiuntivi proprio in attuazione dei sistemi e meccanismi previsti tanto dalla Side letter del 06.04.2020 quanto dai suddetti Regolamenti, così facendo proprio i diritti scaturenti da tali atti, di talché non può dirsi – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente medesima – che questi non ne fosse a conoscenza o che, comunque, non sarebbero a lui applicabili, non essendo concepibile che una parte dia esecuzione al contratto ed a quanto in esso previsto solo per quanto concerne i propri diritti e poi ne invochi la non operatività in relazione alle relative condizioni di esecuzione ed agli obblighi ivi indicati.
2) Sulla nullità del c.d. “vincolo di permanenza” per violazione del combinato disposto degli artt. 1750 e 1344, degli artt. 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto, ovvero per difetto di meritevolezza ex art.
1322, comma 2, c.c. oltre che per violazione dell'art. 1379 c.c. e per violazione dei principi di equità e proporzionalità e del principio di buona fede contrattuale
Parte ricorrente invoca il suo diritto alla mancata restituzione dei trattamenti economici aggiuntivi percepiti in corso di rapporto per nullità della clausola contrattuale che ne dispone, alle condizioni ivi indicate (di cui si dirà appresso), la restituzione, deducendone, in buona sostanza, la sperequazione e sproporzione rispetto alla posizione giuridica e contrattuale della controparte negoziale, la frode alla legge, l'immeritevolezza di causa e la lesione dei canoni generali di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali.
Pag. 8 di 27 L'intero “architrave” delle ragioni poste a fondamento della domanda si fondano, essenzialmente, sulla qualifica di detta clausola come “clausola penale”, in quanto tale originante una significativa sperequazione tra le parti in relazione ai diritti ed obblighi connessi al contratto, in violazione del principio di parità delle parti, e configurante, così, una nullità per frode alla legge, secondo il combinato disposto dagli artt. 1750 e 1344 c.c., o comunque per immeritevolezza di causa a sensi dell'art. 1322 c.c., in uno con l'elevato ammontare della somma pretesa in restituzione in applicazione della prefata clausola.
Le argomentazioni addotte da parte ricorrente non colgono nel segno.
A tal riguardo, deve anzitutto osservarsi che il contestato art. 5 della Side letter al contratto di agenzia – ben applicabile al rapporto negoziale intercorso tra le parti, per quanto già spiegato al punto 1) – prevede che “Qualora il rapporto dovesse cessare – in seguito a Suo recesso per qualsiasi motivo o a recesso della Banca per giusta causa – prima della scadenza del settantaduesimo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, Lei sarà tenuto a restituire immediatamente tutti gli incentivi percepiti in dipendenza della Proposta o dei successivi accordi attuativi della stessa”.
La clausola in commento, dunque, stabilisce un vincolo di permanenza, astrattamente qualificabile come “Patto di stabilità”, pattuizione in forza della quale entrambe le parti di un rapporto - ovvero una sola di queste - si impegnano a non recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di tempo prestabilito.
Più nello specifico, detta clausola postula l'obbligo in capo all'agente di restituire al preponente tutti i trattamenti economici incentivanti percepiti nel caso in cui egli
Pag. 9 di 27 receda, per qualunque causa, dal contratto di agenzia – oppure anche nel caso in cui sia la Banca preponente a recedere per giusta causa - prima di 72 mesi dalla stipulazione del contratto.
Essa, dunque, pone un limite al diritto dell'agente di recedere liberamente dal contratto, così vincolandolo – giustappunto al fine di dare maggiore “stabilità” al rapporto – alla Banca preponente per una durata minima predeterminata e, contestualmente, consentendo alla Banca preponente di avvantaggiarsi della prestazione del consulente finanziario per detta durata, incentivandolo a tale scopo mediante l'erogazione di trattamenti aggiuntivi rispetto alla ordinaria remunerazione
“corrente” fissata dalle dovuti provvigioni.
Ciò posto, così enucleate le caratteristiche principali e la ratio specifica sottesa, non può sostenersi la tesi del ricorrente volta a qualificare la clausola in trattazione come clausola penale.
Sul punto, va premesso che, come è noto, l'art. 1382 c.c. definisce la clausola penale come quella clausola a mezzo della quale le parti convengono che “… in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione…” e produce l'effetto “… di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore…”.
Ratio della clausola penale è quella, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata,
e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore, il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto se inadempiente: in altri termini, essa costituisce una clausola accessoria al contratto – o in esso direttamente contemplata – postulante una liquidazione forfettaria ed anticipata del danno da inadempimento, imponendo
Pag. 10 di 27 alla parte inadempiente la corresponsione alla controparte di detta somma anche a prescindere dalla prova di un effettivo danno patito da quest'ultima per effetto dell'inadempimento medesimo, con la precipua finalità di dissuadere la parte dal rendersi inadempiente e, quindi, di incentivarla alla corretta esecuzione della prestazione, proprio nella consapevolezza che, in caso contrario, sarà tenuto sic et simpliciter al pagamento della somma forfettariamente predeterminata dalla clausola, senza la necessità che la controparte negoziale agisca secondo le vie e le modalità ordinarie per fare accertare l'inadempimento, la sua gravità e l'entità del danno patito.
Le caratteristiche proprie della clausola penale non si attagliano alla fattispecie per cui è causa.
A tal riguardo, si osserva che il contratto di agenzia stipulato tra le parti in data
06.04.2020 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) è stato espressamente pattuito a tempo indeterminato, con facoltà per entrambe le parti di recedere dallo stesso previo rispetto dei termini di preavviso, questi pari a 3 mesi in caso di recesso dell'agente e di durata variabile a seconda della durata del rapporto in caso di recesso del preponente, come stabilito all'art. 15.
Inoltre, come sopra anticipato, l'art. 6 del contratto di agenzia stabilisce che “In aggiunta alle provvigioni e ai compensi di cui all'art. 5 che precede - che costituiscono la componente non ricorrente della remunerazione del Consulente finanziario – la Banca può attuare sistemi premianti e di incentivi, specificamente definiti per singolo ruolo e singolo Consulente finanziari abilitato all'offerta fuori sede, in base agli obiettivi stabiliti annualmente per ogni Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ed in relazione a criteri e logiche definiti anno per anno e legati alla strategia aziendale” (comma 1); “Le condizioni di accesso, gli
Pag. 11 di 27 indicatori di rischiosità operativa cui è ancorata la remunerazione “non ricorrente”
e le altre caratteristiche dei sistemi di incentivazione sono disciplinati e dettagliati nei relativi regolamenti” (comma 2).
Ora, nella Side letter del 06.04.2020 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) –
Sezione I (Condizioni economiche), all'art. I.2 (Integrazione straordinaria) è previsto che “In parziale deroga alle condizioni economiche previste dal Contratto, per un periodo di trentasei mesi il Consulente finanziario beneficerà del trattamento di
“Integrazione straordinaria” descritto all'art. II.2, comma 1, che include e assorbe le provvigioni di Front Fee di Management Fee…”; di poi, alla Sezione II –
(Trattamento di ingresso), all'art. II.1 (Trattamento di ingresso – incentivi), è stabilito che “In considerazione degli obiettivi che il Consulente finanziario si è impegnato a raggiungere… e subordinatamente alla vigenza del Contratto, la Banca riconoscerà in suo favore i trattamenti incentivanti straordinari e gli ulteriori benefici descritti ai commi che seguono…”.
Dunque, in virtù del descritto regolamento contrattuale, le parti hanno previsto il riconoscimento e l'erogazione dalla banca preponente all'agente di una serie di emolumenti economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli correnti ordinari (ossia le provvigioni), a vario titolo, ovvero come trattamento di “Integrazione straordinaria”,
“bonus d'ingresso”, “bonus a scadenza”, “bonus aggiuntivo”, “contributo Una
Tantum”.
Inoltre, in base a quanto previsto dai già richiamati Regolamenti interni predisposti dalla banca preponente (cfr. doc. nn. 5, 6 e 9 fascicolo parte resistente) – anch'essi applicabili al rapporto intercorso tra le parti in ragione di quanto spiegato al punto 1)
– al consulente finanziario sarebbero dovuti essere corrisposti ulteriori emolumenti economici aggiuntivi di cui ai piani di incentivazione periodicamente previsti dalla banca in favore dei propri consulenti finanziari, questi connessi al raggiungimento di
Pag. 12 di 27 specifici obiettivi di raccolta assegnati di volta in volta al consulente finanziario, mediante un meccanismo postulante il pagamento di un anticipo a titolo di “acconto”
e di un successivo “conguaglio” rispetto a quanto già erogato, con conseguente diritto della banca di recuperare l'acconto del Bonus erogato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, e con l'ulteriore previsione che la maturazione dei bonus a titolo definitivo avverrà solo ad una data prestabilita
(indicata nei rispettivi piani di incentivazione) ed a condizione che a tale data il rapporto di agenzia sia ancora in essere, con l'obbligo, invece, per il consulente, di restituire immediatamente il bonus percepito qualora il rapporto di agenzia dovesse cessare - in seguito a recesso del consulente finanziario per qualsiasi motivo o a recesso della banca per giusta causa – prima di tale data prestabilita.
Dal tenore letterale dei menzionati documenti negoziali (Side letter del 06.04.2020 e
Regolamenti sui Piani di incentivazione), dunque, emerge chiaramente l'obbligo dell'agente di restituire tutti i richiamati emolumenti economici aggiuntivi e non correnti qualora la cessazione del contratto di agenzia fosse avvenuta per suo recesso
(tranne le ipotesi eccezionali espressamente previste, quali decesso, malattia o infortunio determinati invalidità permanente), ovvero per recesso della banca per giusta causa a lui imputabile, anteriormente alla scadenza dei 72 mesi successivi alla data di conclusione del contratto (si veda art. 5 dell'Allegato 1 – Condizioni generali).
La ratio sottesa alle citate previsioni – configuranti, come già detto, un patto di stabilità – non è quella di sanzionare l'agente per il caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, bensì quella di agevolarlo nell'ingresso nell'organizzazione del preponente e di disincentivarlo a recedere dal rapporto, ossia, in buona sostanza, di rendere, in primo luogo, “appetibile” la stipulazione del contratto e la costituzione
Pag. 13 di 27 del rapporto con il preponente medesimo e, in secondo luogo, di “fidelizzarlo” nel mantenimento di detto rapporto: trattasi, dunque, di previsioni con cui la banca preponente mira ad attrarre prima e fidelizzare poi i propri consulenti e, al contempo, ad incentivarne l'attività lavorativa.
Di contro, sempre il tenore letterale delle citate previsioni negoziali indice a ritenere che l'obbligo a carico dell'agente di restituire i trattamenti economici aggiuntivi non
è affatto connesso all'obbligo di rispettare una durata minima del rapporto di agenzia, dal momento che, come pacifico in giudizio e come risulta dallo stesso contratto, il rapporto medesimo è stato pattuito a tempo indeterminato, per cui non è stata predeterminata una durata minima di vigenza del contratto: difatti, alla durata a tempo indeterminato del contratto di agenzia è connesso unicamente l'obbligo di preavviso in caso di recesso di una delle parti, cui accede il conseguente obbligo di corrispondere la dovuta indennità di preavviso qualora non venga osservato il termine minimo di preavviso previsto da contratto (variabile a seconda che a recedere sia l'agente oppure la preponente); diversamente, l'obbligo di restituzione dei bonus e dei trattamenti aggiuntivi medio tempore corrisposti dalla banca preponente all'agente (per i vari titoli sopra indicati) costituisce obbligazione altra e diversa, solo formalmente ancora alla durata del contratto, ma sostanzialmente accessoria al diverso obbligo scaturente dal vincolo di permanenza di cui al concordato patto di stabilità, vincolo che riflette, in primo luogo, l'interesse del preponente ad assicurarsi l'attività lavorativa di quel particolare soggetto (bonus di ingresso), in secondo luogo,
l'interesse del preponente a incentivare la permanenza degli agenti e limitare il rischio che gli stessi possano cessare il rapporto per costituire altro rapporto presso un operatore in concorrenza (premi straordinari) e, in terzo luogo, l'adozione di piani di incentivazione riflette l'interesse del preponente affinché gli agenti svolgano la loro
Pag. 14 di 27 attività in modo più produttivo ed efficiente, raggiungendo determinati obiettivi
(piani di incentivazione).
In altri termini, inconferente appare il richiamo operato da parte ricorrente all'operatività degli artt. 1748 e 1750 c.c., dal momento che non si verte in materia di diritto alle provvigioni o di obblighi connessi al preavviso per il recesso dal contratto, essendo gli obblighi restitutori in trattazione accessori ad un vincolo di permanenza scaturente dal patto di stabilità che deve reputarsi perfettamente valido ed operante, atteso che esso è il frutto della libertà delle parti e, in particolare, del promotore di disporre della sua facoltà di recesso in cambio del corrispettivo consistente nei benefici aggiuntivi previsti in suo favore, corrispettività che caratterizza la pattuizione in esame e che disvela anche la differente natura della clausola di stabilità rispetto alla clausola penale, la quale ha, invece, la funzione di predeterminare gli effetti dell'inadempimento. Difatti, l'obbligazione la cui violazione impone la restituzione dei bonus e trattamenti aggiuntivi, in base all'espresso tenore letterale delle relative clausole sopra citate, sarebbe costituita non già da quella di osservare il termine di preavviso di recesso, ma quella di non recedere in alcun caso (quindi anche con preavviso) prima di 72 mesi dalla stipula del contratto.
Peraltro, non avendo – come già detto - le parti previsto una durata minima del rapporto di agenzia (al contrario espressamente pattuito, come detto, quale ordinario rapporto a tempo indeterminato con facoltà di recesso con preavviso), l'obbligazione di restituzione degli emolumenti aggiuntivi sopra descritti non può in alcun modo essere qualificata come clausola penale, per difetto di un'obbligazione principale
(appunto la durata minima del rapporto di agenzia), rispetto al cui inadempimento la restituzione possa avere funzione dissuasiva e di predeterminazione e liquidazione convenzionale anticipata del conseguente danno ex art. 1382 c.c., con la conseguenza che essa deve più correttamente qualificarsi alla stregua di un patto negoziale
Pag. 15 di 27 sottoposto a condizione risolutiva ex artt. 1353 ss. c.c., proprio in relazione alla sua differente funzione incentivante dell'agente correlata ad una sua fidelizzazione alla preponente (Cass. n. 13956/2019).
E dette clausole, così come più correttamente qualificate, sono destinate ad operare a prescindere da un inadempimento, che invece rappresenta il tipico presupposto della penale ex art. 1382 c.c., di talché appare inconferente anche il richiamo ai principi generali e giurisprudenziali afferenti alle clausole penali illecite o sperequate.
Pertanto, una volta correttamente qualificate le clausole accessorie al patto di stabilità in commento alla stregua non già di clausole penali, bensì di di ordinarie condizioni risolutive, una volta avveratasi la condizione risolutiva - quest'ultima, giustappunto, rappresentata dal recesso dell'agente prima del decorso dei previsti 72 mesi dalla stipulazione del contratto – come pacifico in giudizio, oltre che documentalmente comprovato (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), è sorto l'obbligo in capo all'agente di restituire alla banca preponente gli emolumenti aggiuntivi per cui è causa, per inefficacia sopravvenuta dell'obbligazione adempiuta (corresponsione degli emolumenti aggiuntivi dalla banca preponente all'agente), derivante dal successivo venir meno del titolo negoziale che la giustificava, a seguito, giustappunto, dell'inefficacia connessa alla condizione risolutiva avveratasi (Cass. n.
13207/2013; Cass. n. 3314/2020). In altri termini, l'avveramento della condizione, determinando il travolgimento con efficacia ex tunc dell'obbligazione cui è connessa
– secondo l'ordinario meccanismo operativo della condizione risolutiva – rende indebite le corresponsioni degli emolumenti aggiuntivi di che trattasi dalla preponente all'agente, il quale, dunque, è tenuto alla relativa restituzione, configurandosi, evidentemente, una condictio indebiti.
Pag. 16 di 27 A tutto concedere, quand'anche si volessero qualificare le clausole in trattazione alla stregua di vere e proprie clausole penali, le medesime non sarebbero comunque affette da nullità per le ragioni addotte da parte ricorrente.
A tal riguardo, deve anzitutto osservarsi che inconferente appare il richiamo del ricorrente alla disciplina del contratto in frode in omaggio al combinato disposto degli artt. 1750 e 1344 c.c.
Invero, l'assunto da cui parte il ricorrente è che la previsione di un termine minimo anteriormente al quale egli non avrebbe potuto recedere dal contratto si pone in contrasto con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1750 c.c., secondo cui “Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente”, norma inderogabile che prevederebbe che i termini di preavviso devono essere gli stessi per entrambe le parti del rapporto, da ciò traendo il precetto, altrettanto inderogabile, del divieto di pattuizioni che alterino la parità delle parti, ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie, atteso che detto termie sussisteva, da espressa previsione negoziale, solo a carico dell'agente, così rendendo particolarmente gravosa per quest'ultimo la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale, per giunta limitandone il diritto di recesso per qualunque causa, ivi compresa la “giusta causa” risolutoria.
Tale assunto, tuttavia, non può ritenersi corretto.
Infatti, in primo luogo, in base ai generali principi di libertà negoziale ed autonomia contrattuale desumibili dall'art. 1322 c.c., le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, ossia di regolare i propri rapporti sia avvalendosi dei tipi contrattuali già previsti dalla legge, sia stabilendone di nuovi al fine di meglio determinare l'assetto dei reciproci diritti e obblighi, con l'unico limite del rispetto delle norme imperative, cioè di quelle norme che
Pag. 17 di 27 contengono un comando o un divieto diretto a tutelare un interesse a carattere generale (Cass. n. 26778/2019); e calando detto principio al caso di specie, è pacifico che nei rapporti di durata le parti possono liberamente disporre della propria facoltà di recesso – come, appunto, nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima del rapporto - sicché non contrasta con alcuna norma imperativa o principio inderogabile dell'ordinamento giuridico, né assume carattere vessatorio ex art. 1341
c.c., la clausola con cui vengono previsti limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico della parte un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di cessazione anticipata, per causa imputabile alla parte stessa, rispetto ad un periodo di durata minima (Cass. n. 17817/2005; Cass. n. 18547/2009; Cass. n. 17010/2014; Cass. n.
17579/2015; Cass. n. 14457/2017).
Inoltre, le previsioni negoziali per cui è causa appaiono estranee rispetto al contenuto dell'obbligo di corresponsione della provvigione, così come dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli artt. 1748 e 1750 c.c., atteso che, come già detto, trattasi di obblighi di natura diversa, ancorati non già alla remunerazione ordinaria dell'agente, bensì a quella c.d. variabile, in quanto aggiuntiva a quella ordinaria e connessa a peculiari ed ulteriori bonus e trattamenti incentivanti finalizzati non già a remunerare l'agente come controprestazione per l'attività svolta per la banca preponente, bensì ad incentivarlo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel rapporto negoziale, giustappunto a mezzo di un patto di stabilità accessorio ed ulteriore, del tutto soggetto alla libera negoziazione tra le parti. In altri termini, le previsioni per cui è causa non attengono all'ordinario svolgimento del rapporto ed alla esecuzione delle relative prestazioni, non afferiscono alla disciplina del preavviso in caso di recesso, bensì assolvono alla diversa ratio di incentivare una parte a stipulare il contratto e mantenere in essere il rapporto, vertendo, quindi, sul diritto stesso al recesso e sul momento in cui viene ad essere esercitato, così affrancandosi dalla disciplina di cui
Pag. 18 di 27 agli artt. 1748 e 1750 c.c.: infatti, l'obbligazione principale, in base all'espresso tenore letterale delle relative clausole per cui è causa, sarebbe costituita non già da quella di osservare il termine di preavviso di recesso, ma da quella di non recedere in alcun caso (quindi anche con preavviso) prima del settantaduesimo mese successivo a quello di decorrenza del rapporto di agenzia.
Ancora, per ragioni non dissimili, va esclusa la dedotta nullità per immeritevolezza di causa in violazione dell'art. 1322 c.c.
A tal proposito – oltre alle considerazioni testé esposte - deve aggiungersi che le clausole in questione sono evidentemente connotate da corrispettività, nel senso che,
a fronte dell'impegno dell'agente di non recedere dal rapporto prima del decorso di
72 mesi dalla conclusione del contratto, la banca preponente si è impegnata a corrispondergli, per i primi tre mesi del rapporto, emolumenti economici aggiuntivi altri e diversi rispetto alle provvigioni, oltre che ulteriori emolumenti aggiuntivi di cui ai più volte citati Piani di incentivazione: dunque, il vincolo di permanenza di cui al patto di stabilità risulta essere compensato dall'erogazione di una serie eterogenea di diversi ed ulteriori trattamenti economici, peraltro taluni di essi (quelli di cui ai vari
Piani di incentivazione) non già aprioristicamente predeterminati, ma quantificabili nel tempo in base ai sistemi e meccanismi previsti dagli appositi Regolamenti. In altri termini, a fronte dell'impegno assunto dall'agente al mantenimento del rapporto per una durata minima prefissata, è stato a lui riconosciuto – ed erogato - un trattamento economico di miglior favore, a vario titolo, di talché la prevista clausola penale opera in funzione dissuasiva rispetto alla violazione del patto di stabilità, nonché quale liquidazione convenzionale anticipata del danno da inadempimento derivante dall'avere la preponente investito e confidato nella continuità del rapporto e nelle relative previsioni economiche di redditività dell'attività dell'agente.
Pag. 19 di 27 Anche la suddetta impalcatura negoziale, dunque, rientra a pieno titolo nella libertà e disponibilità delle parti, ed è, come detto, connotata da una corrispettività tale per cui il vincolo di permanenza al rapporto di agenzia in capo all'agente è compensato dalla possibilità per il medesimo di incassare a titolo definitivo i trattamenti incentivanti riconosciuti dalla banca, sicché non può reputarsi originante condizioni ed assetti negoziali sperequati e sproporzionati a danno di una parte ed a vantaggio dell'altra, poiché, ponendosi nella prospettiva della banca preponente, a fronte di un notevole esborso per detti compensi ancora non maturati e dunque incerti, essa si è esposta al rischio del venir meno della stabilità del contratto senza possibilità di recuperare tale esborso. Dunque, quanto preteso in ripetizione dalla banca corrisponde – né più, né meno - esattamente a quanto dalla stessa erogato al consulente finanziario a titolo di compenso aggiuntivo e premiante, di talché gli importi richiesti dalla banca appaiono proporzionati all'interesse della stessa di non dover sopportare i costi dei numerosi bonus e dei cospicui trattamenti straordinari riconosciuti al consulente medesimo a causa del suo recesso prematuro dal contratto di agenzia.
Per tali ragioni, non si può parlare di clausola penale sperequata e determinante una ingiusta sproporzione tra i reciprochi diritti ed obblighi delle parti.
Né, per le medesime ragioni, l'ammontare della somma pretesa in restituzione in applicazione delle clausole penali in commento può dirsi talmente oneroso e gravoso da condurre – come richiesto dal ricorrente – ad una riduzione ex officio, in omaggio ai principi sottesi agli artt. 1382 ss. c.c..
Invero, per tutto quanto già esposto, la previsione dell'obbligo restitutorio a carico dell'agente è compensata dalla possibilità di ricevere incentivi ingenti, con la conseguenza che, se le somme da restituire sono elevate, è perché le stesse somme sono state anticipatamente erogate dalla banca all'agente, di talché non può dirsi
Pag. 20 di 27 sussistente una ingiusta disparità tra le somme che la preponente si è impegnata a riconoscere e quelle che l'agente è tenuto a restituire.
Da ultimo, sempre a voler qualificare le pattuizioni oggetto di causa come clausole penali, inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente alla previsione secondo cui l'obbligo restitutorio in caso di recesso anticipato sussisterebbe anche in caso di recesso per giusta causa – ciò che costituirebbe un ulteriore vincolo e limite alla facoltà di recesso (escludendolo anche per ipotesi imputabili alla banca preponente),
a sproporzionato detrimento dell'agente ed in favore della preponente.
Invero, in primo luogo si osserva che la lettera delle clausole indica espressamente
“qualunque causa”, ma non esclude altrettanto espressamente le ipotesi di recesso per giusta causa;
in secondo luogo, l'assunto non rileva neppure nel caso di specie, atteso che, come pacifico in giudizio, non si verte in una ipotesi di recesso per giusta causa.
3) Sugli obblighi restitutori in capo a parte ricorrente
Posta la corretta qualificazione in termini di condizione risolutiva delle clausole negoziali contenute nella Side letter del 06.04.2020 e nei vari Regolamenti afferenti ai Piani di incentivazione – ciò che, per tutte le ragioni sopra esposte – induce a ritenere infondate tutte le doglianze in merito fatte valere da parte ricorrente – deve, ora, vagliarsi l'esatta portata dei conseguenti obblighi restitutori.
A tal proposito, si osserva che – come non contestato in giudizio, oltre che documentalmente provato dalla produzione in atti (cfr. fatture - doc. n. 3 fascicolo parte resistente) – la Banca preponente ha erogato in favore dell'agente ricorrente – in applicazione della più volte richiamata Side letter del 06.04.2020, nonché dagli
Pag. 21 di 27 appositi Regolamenti disciplinanti i Piani di incentivazione per le competenze di cui alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, e come stabilito dai prefati documenti negoziali, nell'arco dei primi tre mesi di vigenza del rapporto di agenzia – la somma complessiva di € 112.930,09, a titolo di “Integrazione straordinaria”; allo stesso modo, è incontestato e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente ricorrente la CP_5
somma di € 25.000, a titolo di “bonus di ingresso”; ancora, è pacifico e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente ricorrente la somma di € 50.000, a titolo CP_5
di “bonus a scadenza”; inoltre, è pacifico e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente CP_5
ricorrente la somma di € 5.502,46, a titolo di “bonus aggiuntivo”; infine, è pacifico e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente ricorrente la somma di € 4.377,87, a titolo CP_5
di “contributo Una Tantum”. Dalla sommatoria dei prefati emolumenti economici, inoltre, è stata detratta una somma pari ad € 87.474,05, a titolo di provvigioni effettivamente liquidate all'agente nel medesimo periodo (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente)
Risulta dimostrato, dunque, che parte ricorrente ha percepito, a titolo di Integrazione
Straordinaria e di bonus incentivanti, la somma complessiva pari ad € 197.810,42.
Con riguardo, poi, ai trattamenti economici aggiuntivi previsti dai singoli Piani di
Incentivazione, non è contestato, oltre che documentato (cfr. doc. nn. 5, 6, 7, 8 e 9 fascicolo parte resistente) che parte ricorrente ha ricevuto dalla preponente, CP_5
giustappunto a titolo di bonus di incentivazione per i periodi afferenti ai diversi semestri del 2023 e 2024, una somma complessiva pari ad € 6.771,52 (determinata dalla somma di € 1.338,21, per il primo semestre 2023, € 1.969,40, per il secondo
Pag. 22 di 27 semestre 2023, € 375,00, per terza edizione/trimestre 2023, € 300,00 per prima edizione 2024 ed € 2.788,91 per il primo semestre 2024).
Quanto all'indennità sostituiva di preavviso, non è contestato, oltre ad essere documentalmente provato, che parte ricorrente abbia provveduto a corrispondere, in data 13.01.2025 detta indennità a parte resistente, per la complessiva somma di €
13.067,72, ove parte resistente sostiene di aver ancora diritto al pagamento della residua parte, avendo calcolato la prefata indennità in una somma pari ad €
15.420,75.
Sul punto si osserva che, come stabilito dall'art. 15 del contratto di agenzia,
l'indennità sostituiva di preavviso ammonta ad una somma “… pari ad una somma corrispondente a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) per quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ma non effettuati…”.
Ciò posto, considerato che il rapporto è definitivamente cessato a mezzo di atto di recesso dell'agente in data 10.10.2024, l'indennità sostituiva va computata sulle provvigioni di competenza del ricorrente afferenti all'anno solare 2023, ossia sui compensi corrisposti in dipendenza del contratto di agenzia che abbiano carattere di continuità, dovendosi escludere, dunque, i trattamenti incentivanti di natura occasionale e “non ricorrente”, nonché quelli di competenza dell'anno solare 2022 e che sono stati solo versati nel corso dell'anno 2023, secondo il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 15, comma 7, del contratto di agenzia).
In ragione di tanto, deve darsi conto ai conteggi elaborati sul punto da parte ricorrente, atteso che parte resistente, seppur avendo correttamente escluso dal computo delle provvigioni quanto versato al ricorrente a titolo di integrazione straordinaria di competenza dell'anno 2023, ha però errato nel prendere in
Pag. 23 di 27 considerazione anche quanto corrisposto al ricorrente a titolo di bonus nel 2023, ma effettivamente di competenza dell'anno 2022. Ne consegue che, tenuto conto della documentazione agli atti e di quanto erogato a titolo di provvigioni all'agente (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente), il totale delle provvigioni sul quale deve essere calcolata l'indennità sostitutiva del preavviso è pari a € 52.270,91 (e non a €
61.682,99 come sostenuto da parte resistente), di talché l'indennità sostitutiva in trattazione risulta complessivamente pari ad € 13.067,72, somma, come detto, già corrisposta dall'agente medesimo in data 13.01.2025.
Pertanto, null'altro spetta a parte resistente a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
Infine, come correttamente sostenuto ed ammesso dalla stessa parte resistente, dalla complessiva somma di cui ha diritto in restituzione dovranno essere detratte, per compensazione, gli emolumenti cui il ricorrente ha ancora diritto, ossia € 5.234,00 a titolo di provvigioni successivamente maturate per il mese di settembre 2024, €
1.965,34 a titolo di provvigioni successivamente maturate per il mese di ottobre 2024, oltre che € 553,30 a titolo di FIRR residuo alla cessazione del rapporto.
In ragione di quanto precede, deve affermarsi che parte resistente ha diritto alla corresponsione in restituzione della somma pari ad € 197.810,42 a titolo di trattamenti di Integrazione Straordinaria e bonus di ingresso, ed € 6.771,52 a titolo di ripetizione degli importi di cui ai Piani di incentivazione, detratta la somma complessiva pari ad € 7.752,64, a titolo di somme a vario titolo ancora di spettanza del ricorrente: il tutto, quindi, per la complessiva somma pari ad € 196.829,30.
4) Conclusioni
Pag. 24 di 27
Rielaborando le valutazioni sopra esposte, l'acclarata insussistenza del diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma così calcolata e per i titoli sopra indicati comporta il rigetto della domanda principale spiegata in ricorso volta all'accertamento negativo del debito e, mutatis mutandis, l'accoglimento della speculare domanda riconvenzionale spiegata in memoria da parte resistente volta alla corresponsione in restituzione della prefata somma.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, deve concludersi come segue.
Deve rigettarsi la domanda principale spigata da parte ricorrente.
Deve accogliersi la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente e, per l'effetto, deve dichiararsi il diritto di parte resistente alla corresponsione in restituzione della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione
Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-
2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 25 di 27 tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda principale spiegata da parte ricorrente;
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte resistente alla corresponsione in restituzione della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
Pag. 26 di 27 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 17/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Di Rito (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del Responsabile della Controparte_1 P.IVA_1
Direzione Legal & e legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dagli Avv. M. Giustiniani (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_2
) e (C.F.: ) C.F._4 CP_3 C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio la società al fine di vedere accertare il suo Controparte_1
diritto a mantenere e non corrispondere alla banca convenuta la somma pari ad €
197.810,42, da quest'ultima pretesa dalla resistente a titolo di restituzione dei trattamenti incentivanti straordinari, ed € 6.771,52, a titolo di restituzione dei bonus erogati in dipendenza di diversi piani di incentivazione e contest variamente denominati.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver svolto attività di consulente finanziario in favore della banca convenuta dal 06.04.2020 al 10.10.2024, giusta contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in data 06.04.2020 e avente ad oggetto l'attività di promozione e collocamento presso il pubblico, al di fuori dei locali o della sede della banca, di strumenti finanziari, servizi d'investimento, prodotti bancari e/o assicurativi della preponente e/o di terzi;
- di aver receduto dal rapporto con comunicazione trasmessa alla banca a mezzo
PEC in data 10.10.2024, con effetto immediato;
- che, con comunicazione a mezzo PEC del 28.10.2024, la banca convenuta, in virtù del suddetto recesso, pretendeva dal ricorrente il pagamento in restituzione della somma di € 220.002,69, di cui € 15.420,75 a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed € 204.581,94 a titolo di trattamenti incentivanti e/o bonus a vario titolo erogati in favore dell'agente;
- che, contestualmente, la banca convenuta riconosceva in favore del ricorrente la debenza della somma di € 5.914,13 lordi, pari a € 5.234,00 netti, a titolo di provvigioni al medesimo spettanti per il mese di settembre 2024, di talché ricalcolava la posizione debitoria dell'agente in € 214.768,69;
Pag. 2 di 27 - che, con comunicazione a mezzo PEC del 17.12.2024, in riscontro alle contestazioni sollevate dall'agente, la banca convenuta confermava la correttezza dei propri conteggi e, quindi, in virtù delle provvigioni medio tempore maturate dall'agente per il mese di ottobre 2024, nonché del FIRR di competenza, ricalcolava definitivamente la posizione debitoria dello stesso in €
212.250,05;
- che, in data 13.01.2025, il ricorrente provvedeva a corrispondere alla banca convenuta la somma di € 13.067,72 a titolo di indennità sostituiva del preavviso in seguito al recesso esercitato.
- che la pretesa di restituzione della somma di € 197.810,42 a titolo di trattamenti incentivanti straordinari sarebbe illegittima, in quanto traente origine dalla al contratto di agenzia sottoscritto tra le parti e Parte_3
configurante un patto di stabilità qualificabile in termini di clausola penale per il recesso anticipato dell'agente atta vincolarlo alla preponente ed a limitarne il diritto di recesso, per qualsiasi ragione, ivi compresa la giusta causa di recesso, così originando una significativa sperequazione tra le parti in relazione ai diritti ed obblighi connessi al contratto, in violazione del principio di parità delle parti, e configurando, così, una nullità per frode alla legge, secondo il combinato disposto dagli artt. 1750 e 1344 c.c., o comunque per immeritevolezza di causa a sensi dell'art. 1322 c.c., in uno con l'elevato ammontare della somma pretesa in restituzione in applicazione della prefata clausola e con la sproporzione derivante dal fatto che, mentre il vincolo di permanenza dell'agente di cui a detto patto di stabilità era pari a 72 mesi (6 anni), la durata di erogazione dei relativi bonus e trattamenti incentivanti era pari a soli 3 anni;
Pag. 3 di 27 - che, in secondo luogo, la pretesa restitutoria sarebbe illegittima, in relazione ai bonus incentivanti, in quanto prevista espressamente solo dalla al Pt_3 Pt_3
contratto di agenzia e da Regolamenti aziendali, atti non negoziali, interni alla banca e predisposti unilateralmente dalla stessa, nonché non conosciuti dall'agente, dunque inapplicabili, oltre che sempre qualificabile in termini di clausola penale sperequata e sproporzionata, configurante una frode alla legge ai sensi degli artt. 1750 1344 c.c., o comunque avente causa immeritevole ai sensi dell'art. 1322 c.c., e, in quanto tale, nulla.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare la nullità per frode alla legge ex artt. 1344 e 1750 c.c. oltre che per difetto di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, cod. civ., del patto di stabilità di cui all'art.
5 delle Condizioni generali della lettera d'intenti firmata in data 11.02.2020 e la ivi contenuta clausola penale e per l'effetto dichiarare non dovuta la complessiva somma pari a € 197.810,42 per tutte le ragioni di cui in narrativa e che null'altro è dovuto dal Dott. a favore di in virtù del recesso dal contratto di Pt_1 CP_4
agenzia operato in data 10.10.2024; Sempre in via principale accertare e dichiarare
l'invalidità delle clausole penali contenute nei piani di incentivazione e nelle circolari relative in quanto formalizzate in atti inidonei alla valida formulazione nonché, in ogni caso, la nullità delle medesime clausole per frode alla legge ex artt.
1344 e 1750 c.c. oltre che per difetto di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, cod. civ., per violazione dell'art. 1379. c.c. e quindi per violazione del principio di buona fede contrattuale, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Sempre in via principale accertare e dichiarare che per l'effetto, in conseguenza del recesso dal contratto di agenzia 6 aprile 2020 esercitato dal ricorrente il 10 ottobre 2024, compete alla preponente un minor credito di € 13.067,72 a titolo di indennità Controparte_1
sostitutiva del preavviso, estinto a mezzo pagamento in data13.01.2025; In via
Pag. 4 di 27 subordinata accertare e dichiarare l'eccessività della durata del patto di stabilità di cui all'art. 5 delle Condizioni generali della lettera d'intenti firmata in data
11.02.2020 riconducendola alla minor durata di mesi trentasei e, per l'effetto, riconoscere che il recesso del Dott. è intervenuto dopo il termine di validità Pt_1
del patto di stabilità e che per l'effetto nulla è dovuto alla;
In via CP_4
ulteriormente subordinata accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.
1384 c.c. l'eccessività della clausola penale contenuta nel patto di stabilità di cui all'art. 5 delle Condizioni generali della lettera d'intenti firmata in data 11.02.2020
e, per l'effetto, ridurla secondo equità”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione della somma di € 199.182,33 (data dalla differenza tra le somme cui asserisce di aver diritto - ossia quella di € 197.810,42 a titolo di
Integrazione Straordinaria e bonus di ingresso sommata a quelle di € 6.771,52 a titolo di bonus incentivanti ed € 15.420,75 a titolo di indennità di preavviso – e le somme che ammette come dovute al ricorrente – ossia quella complessiva di € 20.820,36 a titolo di provvigioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2024, di FIRR residuo, nonché di indennità sostitutiva del preavviso già spontaneamente versata dal ricorrente per € 13.067,72). Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente a non restituire la complessiva somma di € 197.810,42 pretesa dalla banca convenuta a vario titolo
(Integrazione Straordinaria e bonus di ingresso;
bonus concernenti i Piani di
Incentivazione; indennità di preavviso), così qualificandosi la domanda come azione di accertamento negativo del credito, rispetto alla quale è speculare la domanda
Pag. 5 di 27 riconvenzionale spiegata da parte resistente volta, di contro, al pagamento in restituzione di detta somma.
Pertanto, tenuto conto del thema decidendum del giudizio e delle speculari domande spiegate dalle parti, quella principale del ricorrente e quella riconvenzionale della resistente andranno trattate congiuntamente.
La domanda del ricorrente è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
1) Sull'operatività della Side letter al contratto di agenzia e dei Regolamenti aziendali disciplinanti i trattamenti aggiuntivi (bonus e Piani di incentivazione)
Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre anzitutto vagliare la censura del ricorrente volta all'inapplicabilità nei suoi confronti di quanto stabilito nella Side letter al contratto di agenzia per cui è causa e nei Regolamenti aziendali, nella parte in cui prevedono i contestati obblighi restitutori a suo carico.
La doglianza è destituita di fondamento.
Sul punto, deve primariamente osservarsi che la Side letter al contratto di agenzia reca data 06.04.2020, la stessa del contratto di agenzia medesimo, di talché deve reputarsi un patto aggiunto coevo alla stipulazione del contratto cui accede, a completamento ed integrazione del medesimo, peraltro sottoscritto da entrambe le parti, ivi compreso il ricorrente, né è stata dedotta qualsivoglia disconoscimento di firma.
Pag. 6 di 27 Per quanto attiene, poi, agli appositi Regolamenti disciplinanti le modalità di corresponsione e restituzione degli emolumenti di cui ai Piani di incentivazione, deve osservarsi che l'art. 6 del contratto di agenzia, rubricato “Trattamenti incentivanti –
Remunerazione “non ricorrente””, dopo aver stabilito, al comma 1, che “In aggiunta alle provvigioni e ai compensi di cui all'art. 5 che recede - che costituiscono la componente non ricorrente della remunerazione del Consulente finanziario – la
Banca può attuare sistemi premianti e di incentivi, specificamente definiti per singolo ruolo e singolo Consulente finanziari abilitato all'offerta fuori sede, in base agli obiettivi stabiliti annualmente per ogni Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ed in relazione a criteri e logiche definiti anno per anno e legati alla strategia aziendale”, prevede, al successivo comma 2, che “Le condizioni di accesso, gli indicatori di rischiosità operativa cui è ancorata la remunerazione “non ricorrente” e le altre caratteristiche dei sistemi di incentivazione sono disciplinati e dettagliati nei relativi regolamenti”.
Dunque, il contratto di agenzia, proprio con riferimento alla c.d. remunerazione “non ricorrente” afferente ai sistemi premianti ed incentivanti – ciò che costituisce l'oggetto principale del presente giudizio – richiama espressamente gli appositi
Regolamenti disciplinanti detti trattamenti aggiuntivi.
Pertanto, essi, giustappunto in quanto richiamati espressamente dal contratto di agenzia sottoscritto dalle parti, devono reputarsi, di volta in volta, parti integranti e sostanziali dello stesso, secondo quanto appositamente previsto dalle parti medesime in accordo ai principi di autonomia negoziale e di libertà delle parti nel determinare ed accettare le reciproche condizioni contrattuali.
Pag. 7 di 27 Peraltro, come pacifico in giudizio, parte ricorrente ha effettivamente percepito detti trattamenti aggiuntivi proprio in attuazione dei sistemi e meccanismi previsti tanto dalla Side letter del 06.04.2020 quanto dai suddetti Regolamenti, così facendo proprio i diritti scaturenti da tali atti, di talché non può dirsi – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente medesima – che questi non ne fosse a conoscenza o che, comunque, non sarebbero a lui applicabili, non essendo concepibile che una parte dia esecuzione al contratto ed a quanto in esso previsto solo per quanto concerne i propri diritti e poi ne invochi la non operatività in relazione alle relative condizioni di esecuzione ed agli obblighi ivi indicati.
2) Sulla nullità del c.d. “vincolo di permanenza” per violazione del combinato disposto degli artt. 1750 e 1344, degli artt. 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto, ovvero per difetto di meritevolezza ex art.
1322, comma 2, c.c. oltre che per violazione dell'art. 1379 c.c. e per violazione dei principi di equità e proporzionalità e del principio di buona fede contrattuale
Parte ricorrente invoca il suo diritto alla mancata restituzione dei trattamenti economici aggiuntivi percepiti in corso di rapporto per nullità della clausola contrattuale che ne dispone, alle condizioni ivi indicate (di cui si dirà appresso), la restituzione, deducendone, in buona sostanza, la sperequazione e sproporzione rispetto alla posizione giuridica e contrattuale della controparte negoziale, la frode alla legge, l'immeritevolezza di causa e la lesione dei canoni generali di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali.
Pag. 8 di 27 L'intero “architrave” delle ragioni poste a fondamento della domanda si fondano, essenzialmente, sulla qualifica di detta clausola come “clausola penale”, in quanto tale originante una significativa sperequazione tra le parti in relazione ai diritti ed obblighi connessi al contratto, in violazione del principio di parità delle parti, e configurante, così, una nullità per frode alla legge, secondo il combinato disposto dagli artt. 1750 e 1344 c.c., o comunque per immeritevolezza di causa a sensi dell'art. 1322 c.c., in uno con l'elevato ammontare della somma pretesa in restituzione in applicazione della prefata clausola.
Le argomentazioni addotte da parte ricorrente non colgono nel segno.
A tal riguardo, deve anzitutto osservarsi che il contestato art. 5 della Side letter al contratto di agenzia – ben applicabile al rapporto negoziale intercorso tra le parti, per quanto già spiegato al punto 1) – prevede che “Qualora il rapporto dovesse cessare – in seguito a Suo recesso per qualsiasi motivo o a recesso della Banca per giusta causa – prima della scadenza del settantaduesimo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, Lei sarà tenuto a restituire immediatamente tutti gli incentivi percepiti in dipendenza della Proposta o dei successivi accordi attuativi della stessa”.
La clausola in commento, dunque, stabilisce un vincolo di permanenza, astrattamente qualificabile come “Patto di stabilità”, pattuizione in forza della quale entrambe le parti di un rapporto - ovvero una sola di queste - si impegnano a non recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di tempo prestabilito.
Più nello specifico, detta clausola postula l'obbligo in capo all'agente di restituire al preponente tutti i trattamenti economici incentivanti percepiti nel caso in cui egli
Pag. 9 di 27 receda, per qualunque causa, dal contratto di agenzia – oppure anche nel caso in cui sia la Banca preponente a recedere per giusta causa - prima di 72 mesi dalla stipulazione del contratto.
Essa, dunque, pone un limite al diritto dell'agente di recedere liberamente dal contratto, così vincolandolo – giustappunto al fine di dare maggiore “stabilità” al rapporto – alla Banca preponente per una durata minima predeterminata e, contestualmente, consentendo alla Banca preponente di avvantaggiarsi della prestazione del consulente finanziario per detta durata, incentivandolo a tale scopo mediante l'erogazione di trattamenti aggiuntivi rispetto alla ordinaria remunerazione
“corrente” fissata dalle dovuti provvigioni.
Ciò posto, così enucleate le caratteristiche principali e la ratio specifica sottesa, non può sostenersi la tesi del ricorrente volta a qualificare la clausola in trattazione come clausola penale.
Sul punto, va premesso che, come è noto, l'art. 1382 c.c. definisce la clausola penale come quella clausola a mezzo della quale le parti convengono che “… in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione…” e produce l'effetto “… di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore…”.
Ratio della clausola penale è quella, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata,
e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore, il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto se inadempiente: in altri termini, essa costituisce una clausola accessoria al contratto – o in esso direttamente contemplata – postulante una liquidazione forfettaria ed anticipata del danno da inadempimento, imponendo
Pag. 10 di 27 alla parte inadempiente la corresponsione alla controparte di detta somma anche a prescindere dalla prova di un effettivo danno patito da quest'ultima per effetto dell'inadempimento medesimo, con la precipua finalità di dissuadere la parte dal rendersi inadempiente e, quindi, di incentivarla alla corretta esecuzione della prestazione, proprio nella consapevolezza che, in caso contrario, sarà tenuto sic et simpliciter al pagamento della somma forfettariamente predeterminata dalla clausola, senza la necessità che la controparte negoziale agisca secondo le vie e le modalità ordinarie per fare accertare l'inadempimento, la sua gravità e l'entità del danno patito.
Le caratteristiche proprie della clausola penale non si attagliano alla fattispecie per cui è causa.
A tal riguardo, si osserva che il contratto di agenzia stipulato tra le parti in data
06.04.2020 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) è stato espressamente pattuito a tempo indeterminato, con facoltà per entrambe le parti di recedere dallo stesso previo rispetto dei termini di preavviso, questi pari a 3 mesi in caso di recesso dell'agente e di durata variabile a seconda della durata del rapporto in caso di recesso del preponente, come stabilito all'art. 15.
Inoltre, come sopra anticipato, l'art. 6 del contratto di agenzia stabilisce che “In aggiunta alle provvigioni e ai compensi di cui all'art. 5 che precede - che costituiscono la componente non ricorrente della remunerazione del Consulente finanziario – la Banca può attuare sistemi premianti e di incentivi, specificamente definiti per singolo ruolo e singolo Consulente finanziari abilitato all'offerta fuori sede, in base agli obiettivi stabiliti annualmente per ogni Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ed in relazione a criteri e logiche definiti anno per anno e legati alla strategia aziendale” (comma 1); “Le condizioni di accesso, gli
Pag. 11 di 27 indicatori di rischiosità operativa cui è ancorata la remunerazione “non ricorrente”
e le altre caratteristiche dei sistemi di incentivazione sono disciplinati e dettagliati nei relativi regolamenti” (comma 2).
Ora, nella Side letter del 06.04.2020 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) –
Sezione I (Condizioni economiche), all'art. I.2 (Integrazione straordinaria) è previsto che “In parziale deroga alle condizioni economiche previste dal Contratto, per un periodo di trentasei mesi il Consulente finanziario beneficerà del trattamento di
“Integrazione straordinaria” descritto all'art. II.2, comma 1, che include e assorbe le provvigioni di Front Fee di Management Fee…”; di poi, alla Sezione II –
(Trattamento di ingresso), all'art. II.1 (Trattamento di ingresso – incentivi), è stabilito che “In considerazione degli obiettivi che il Consulente finanziario si è impegnato a raggiungere… e subordinatamente alla vigenza del Contratto, la Banca riconoscerà in suo favore i trattamenti incentivanti straordinari e gli ulteriori benefici descritti ai commi che seguono…”.
Dunque, in virtù del descritto regolamento contrattuale, le parti hanno previsto il riconoscimento e l'erogazione dalla banca preponente all'agente di una serie di emolumenti economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli correnti ordinari (ossia le provvigioni), a vario titolo, ovvero come trattamento di “Integrazione straordinaria”,
“bonus d'ingresso”, “bonus a scadenza”, “bonus aggiuntivo”, “contributo Una
Tantum”.
Inoltre, in base a quanto previsto dai già richiamati Regolamenti interni predisposti dalla banca preponente (cfr. doc. nn. 5, 6 e 9 fascicolo parte resistente) – anch'essi applicabili al rapporto intercorso tra le parti in ragione di quanto spiegato al punto 1)
– al consulente finanziario sarebbero dovuti essere corrisposti ulteriori emolumenti economici aggiuntivi di cui ai piani di incentivazione periodicamente previsti dalla banca in favore dei propri consulenti finanziari, questi connessi al raggiungimento di
Pag. 12 di 27 specifici obiettivi di raccolta assegnati di volta in volta al consulente finanziario, mediante un meccanismo postulante il pagamento di un anticipo a titolo di “acconto”
e di un successivo “conguaglio” rispetto a quanto già erogato, con conseguente diritto della banca di recuperare l'acconto del Bonus erogato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, e con l'ulteriore previsione che la maturazione dei bonus a titolo definitivo avverrà solo ad una data prestabilita
(indicata nei rispettivi piani di incentivazione) ed a condizione che a tale data il rapporto di agenzia sia ancora in essere, con l'obbligo, invece, per il consulente, di restituire immediatamente il bonus percepito qualora il rapporto di agenzia dovesse cessare - in seguito a recesso del consulente finanziario per qualsiasi motivo o a recesso della banca per giusta causa – prima di tale data prestabilita.
Dal tenore letterale dei menzionati documenti negoziali (Side letter del 06.04.2020 e
Regolamenti sui Piani di incentivazione), dunque, emerge chiaramente l'obbligo dell'agente di restituire tutti i richiamati emolumenti economici aggiuntivi e non correnti qualora la cessazione del contratto di agenzia fosse avvenuta per suo recesso
(tranne le ipotesi eccezionali espressamente previste, quali decesso, malattia o infortunio determinati invalidità permanente), ovvero per recesso della banca per giusta causa a lui imputabile, anteriormente alla scadenza dei 72 mesi successivi alla data di conclusione del contratto (si veda art. 5 dell'Allegato 1 – Condizioni generali).
La ratio sottesa alle citate previsioni – configuranti, come già detto, un patto di stabilità – non è quella di sanzionare l'agente per il caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, bensì quella di agevolarlo nell'ingresso nell'organizzazione del preponente e di disincentivarlo a recedere dal rapporto, ossia, in buona sostanza, di rendere, in primo luogo, “appetibile” la stipulazione del contratto e la costituzione
Pag. 13 di 27 del rapporto con il preponente medesimo e, in secondo luogo, di “fidelizzarlo” nel mantenimento di detto rapporto: trattasi, dunque, di previsioni con cui la banca preponente mira ad attrarre prima e fidelizzare poi i propri consulenti e, al contempo, ad incentivarne l'attività lavorativa.
Di contro, sempre il tenore letterale delle citate previsioni negoziali indice a ritenere che l'obbligo a carico dell'agente di restituire i trattamenti economici aggiuntivi non
è affatto connesso all'obbligo di rispettare una durata minima del rapporto di agenzia, dal momento che, come pacifico in giudizio e come risulta dallo stesso contratto, il rapporto medesimo è stato pattuito a tempo indeterminato, per cui non è stata predeterminata una durata minima di vigenza del contratto: difatti, alla durata a tempo indeterminato del contratto di agenzia è connesso unicamente l'obbligo di preavviso in caso di recesso di una delle parti, cui accede il conseguente obbligo di corrispondere la dovuta indennità di preavviso qualora non venga osservato il termine minimo di preavviso previsto da contratto (variabile a seconda che a recedere sia l'agente oppure la preponente); diversamente, l'obbligo di restituzione dei bonus e dei trattamenti aggiuntivi medio tempore corrisposti dalla banca preponente all'agente (per i vari titoli sopra indicati) costituisce obbligazione altra e diversa, solo formalmente ancora alla durata del contratto, ma sostanzialmente accessoria al diverso obbligo scaturente dal vincolo di permanenza di cui al concordato patto di stabilità, vincolo che riflette, in primo luogo, l'interesse del preponente ad assicurarsi l'attività lavorativa di quel particolare soggetto (bonus di ingresso), in secondo luogo,
l'interesse del preponente a incentivare la permanenza degli agenti e limitare il rischio che gli stessi possano cessare il rapporto per costituire altro rapporto presso un operatore in concorrenza (premi straordinari) e, in terzo luogo, l'adozione di piani di incentivazione riflette l'interesse del preponente affinché gli agenti svolgano la loro
Pag. 14 di 27 attività in modo più produttivo ed efficiente, raggiungendo determinati obiettivi
(piani di incentivazione).
In altri termini, inconferente appare il richiamo operato da parte ricorrente all'operatività degli artt. 1748 e 1750 c.c., dal momento che non si verte in materia di diritto alle provvigioni o di obblighi connessi al preavviso per il recesso dal contratto, essendo gli obblighi restitutori in trattazione accessori ad un vincolo di permanenza scaturente dal patto di stabilità che deve reputarsi perfettamente valido ed operante, atteso che esso è il frutto della libertà delle parti e, in particolare, del promotore di disporre della sua facoltà di recesso in cambio del corrispettivo consistente nei benefici aggiuntivi previsti in suo favore, corrispettività che caratterizza la pattuizione in esame e che disvela anche la differente natura della clausola di stabilità rispetto alla clausola penale, la quale ha, invece, la funzione di predeterminare gli effetti dell'inadempimento. Difatti, l'obbligazione la cui violazione impone la restituzione dei bonus e trattamenti aggiuntivi, in base all'espresso tenore letterale delle relative clausole sopra citate, sarebbe costituita non già da quella di osservare il termine di preavviso di recesso, ma quella di non recedere in alcun caso (quindi anche con preavviso) prima di 72 mesi dalla stipula del contratto.
Peraltro, non avendo – come già detto - le parti previsto una durata minima del rapporto di agenzia (al contrario espressamente pattuito, come detto, quale ordinario rapporto a tempo indeterminato con facoltà di recesso con preavviso), l'obbligazione di restituzione degli emolumenti aggiuntivi sopra descritti non può in alcun modo essere qualificata come clausola penale, per difetto di un'obbligazione principale
(appunto la durata minima del rapporto di agenzia), rispetto al cui inadempimento la restituzione possa avere funzione dissuasiva e di predeterminazione e liquidazione convenzionale anticipata del conseguente danno ex art. 1382 c.c., con la conseguenza che essa deve più correttamente qualificarsi alla stregua di un patto negoziale
Pag. 15 di 27 sottoposto a condizione risolutiva ex artt. 1353 ss. c.c., proprio in relazione alla sua differente funzione incentivante dell'agente correlata ad una sua fidelizzazione alla preponente (Cass. n. 13956/2019).
E dette clausole, così come più correttamente qualificate, sono destinate ad operare a prescindere da un inadempimento, che invece rappresenta il tipico presupposto della penale ex art. 1382 c.c., di talché appare inconferente anche il richiamo ai principi generali e giurisprudenziali afferenti alle clausole penali illecite o sperequate.
Pertanto, una volta correttamente qualificate le clausole accessorie al patto di stabilità in commento alla stregua non già di clausole penali, bensì di di ordinarie condizioni risolutive, una volta avveratasi la condizione risolutiva - quest'ultima, giustappunto, rappresentata dal recesso dell'agente prima del decorso dei previsti 72 mesi dalla stipulazione del contratto – come pacifico in giudizio, oltre che documentalmente comprovato (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), è sorto l'obbligo in capo all'agente di restituire alla banca preponente gli emolumenti aggiuntivi per cui è causa, per inefficacia sopravvenuta dell'obbligazione adempiuta (corresponsione degli emolumenti aggiuntivi dalla banca preponente all'agente), derivante dal successivo venir meno del titolo negoziale che la giustificava, a seguito, giustappunto, dell'inefficacia connessa alla condizione risolutiva avveratasi (Cass. n.
13207/2013; Cass. n. 3314/2020). In altri termini, l'avveramento della condizione, determinando il travolgimento con efficacia ex tunc dell'obbligazione cui è connessa
– secondo l'ordinario meccanismo operativo della condizione risolutiva – rende indebite le corresponsioni degli emolumenti aggiuntivi di che trattasi dalla preponente all'agente, il quale, dunque, è tenuto alla relativa restituzione, configurandosi, evidentemente, una condictio indebiti.
Pag. 16 di 27 A tutto concedere, quand'anche si volessero qualificare le clausole in trattazione alla stregua di vere e proprie clausole penali, le medesime non sarebbero comunque affette da nullità per le ragioni addotte da parte ricorrente.
A tal riguardo, deve anzitutto osservarsi che inconferente appare il richiamo del ricorrente alla disciplina del contratto in frode in omaggio al combinato disposto degli artt. 1750 e 1344 c.c.
Invero, l'assunto da cui parte il ricorrente è che la previsione di un termine minimo anteriormente al quale egli non avrebbe potuto recedere dal contratto si pone in contrasto con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1750 c.c., secondo cui “Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente”, norma inderogabile che prevederebbe che i termini di preavviso devono essere gli stessi per entrambe le parti del rapporto, da ciò traendo il precetto, altrettanto inderogabile, del divieto di pattuizioni che alterino la parità delle parti, ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie, atteso che detto termie sussisteva, da espressa previsione negoziale, solo a carico dell'agente, così rendendo particolarmente gravosa per quest'ultimo la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale, per giunta limitandone il diritto di recesso per qualunque causa, ivi compresa la “giusta causa” risolutoria.
Tale assunto, tuttavia, non può ritenersi corretto.
Infatti, in primo luogo, in base ai generali principi di libertà negoziale ed autonomia contrattuale desumibili dall'art. 1322 c.c., le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, ossia di regolare i propri rapporti sia avvalendosi dei tipi contrattuali già previsti dalla legge, sia stabilendone di nuovi al fine di meglio determinare l'assetto dei reciproci diritti e obblighi, con l'unico limite del rispetto delle norme imperative, cioè di quelle norme che
Pag. 17 di 27 contengono un comando o un divieto diretto a tutelare un interesse a carattere generale (Cass. n. 26778/2019); e calando detto principio al caso di specie, è pacifico che nei rapporti di durata le parti possono liberamente disporre della propria facoltà di recesso – come, appunto, nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima del rapporto - sicché non contrasta con alcuna norma imperativa o principio inderogabile dell'ordinamento giuridico, né assume carattere vessatorio ex art. 1341
c.c., la clausola con cui vengono previsti limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico della parte un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di cessazione anticipata, per causa imputabile alla parte stessa, rispetto ad un periodo di durata minima (Cass. n. 17817/2005; Cass. n. 18547/2009; Cass. n. 17010/2014; Cass. n.
17579/2015; Cass. n. 14457/2017).
Inoltre, le previsioni negoziali per cui è causa appaiono estranee rispetto al contenuto dell'obbligo di corresponsione della provvigione, così come dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli artt. 1748 e 1750 c.c., atteso che, come già detto, trattasi di obblighi di natura diversa, ancorati non già alla remunerazione ordinaria dell'agente, bensì a quella c.d. variabile, in quanto aggiuntiva a quella ordinaria e connessa a peculiari ed ulteriori bonus e trattamenti incentivanti finalizzati non già a remunerare l'agente come controprestazione per l'attività svolta per la banca preponente, bensì ad incentivarlo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel rapporto negoziale, giustappunto a mezzo di un patto di stabilità accessorio ed ulteriore, del tutto soggetto alla libera negoziazione tra le parti. In altri termini, le previsioni per cui è causa non attengono all'ordinario svolgimento del rapporto ed alla esecuzione delle relative prestazioni, non afferiscono alla disciplina del preavviso in caso di recesso, bensì assolvono alla diversa ratio di incentivare una parte a stipulare il contratto e mantenere in essere il rapporto, vertendo, quindi, sul diritto stesso al recesso e sul momento in cui viene ad essere esercitato, così affrancandosi dalla disciplina di cui
Pag. 18 di 27 agli artt. 1748 e 1750 c.c.: infatti, l'obbligazione principale, in base all'espresso tenore letterale delle relative clausole per cui è causa, sarebbe costituita non già da quella di osservare il termine di preavviso di recesso, ma da quella di non recedere in alcun caso (quindi anche con preavviso) prima del settantaduesimo mese successivo a quello di decorrenza del rapporto di agenzia.
Ancora, per ragioni non dissimili, va esclusa la dedotta nullità per immeritevolezza di causa in violazione dell'art. 1322 c.c.
A tal proposito – oltre alle considerazioni testé esposte - deve aggiungersi che le clausole in questione sono evidentemente connotate da corrispettività, nel senso che,
a fronte dell'impegno dell'agente di non recedere dal rapporto prima del decorso di
72 mesi dalla conclusione del contratto, la banca preponente si è impegnata a corrispondergli, per i primi tre mesi del rapporto, emolumenti economici aggiuntivi altri e diversi rispetto alle provvigioni, oltre che ulteriori emolumenti aggiuntivi di cui ai più volte citati Piani di incentivazione: dunque, il vincolo di permanenza di cui al patto di stabilità risulta essere compensato dall'erogazione di una serie eterogenea di diversi ed ulteriori trattamenti economici, peraltro taluni di essi (quelli di cui ai vari
Piani di incentivazione) non già aprioristicamente predeterminati, ma quantificabili nel tempo in base ai sistemi e meccanismi previsti dagli appositi Regolamenti. In altri termini, a fronte dell'impegno assunto dall'agente al mantenimento del rapporto per una durata minima prefissata, è stato a lui riconosciuto – ed erogato - un trattamento economico di miglior favore, a vario titolo, di talché la prevista clausola penale opera in funzione dissuasiva rispetto alla violazione del patto di stabilità, nonché quale liquidazione convenzionale anticipata del danno da inadempimento derivante dall'avere la preponente investito e confidato nella continuità del rapporto e nelle relative previsioni economiche di redditività dell'attività dell'agente.
Pag. 19 di 27 Anche la suddetta impalcatura negoziale, dunque, rientra a pieno titolo nella libertà e disponibilità delle parti, ed è, come detto, connotata da una corrispettività tale per cui il vincolo di permanenza al rapporto di agenzia in capo all'agente è compensato dalla possibilità per il medesimo di incassare a titolo definitivo i trattamenti incentivanti riconosciuti dalla banca, sicché non può reputarsi originante condizioni ed assetti negoziali sperequati e sproporzionati a danno di una parte ed a vantaggio dell'altra, poiché, ponendosi nella prospettiva della banca preponente, a fronte di un notevole esborso per detti compensi ancora non maturati e dunque incerti, essa si è esposta al rischio del venir meno della stabilità del contratto senza possibilità di recuperare tale esborso. Dunque, quanto preteso in ripetizione dalla banca corrisponde – né più, né meno - esattamente a quanto dalla stessa erogato al consulente finanziario a titolo di compenso aggiuntivo e premiante, di talché gli importi richiesti dalla banca appaiono proporzionati all'interesse della stessa di non dover sopportare i costi dei numerosi bonus e dei cospicui trattamenti straordinari riconosciuti al consulente medesimo a causa del suo recesso prematuro dal contratto di agenzia.
Per tali ragioni, non si può parlare di clausola penale sperequata e determinante una ingiusta sproporzione tra i reciprochi diritti ed obblighi delle parti.
Né, per le medesime ragioni, l'ammontare della somma pretesa in restituzione in applicazione delle clausole penali in commento può dirsi talmente oneroso e gravoso da condurre – come richiesto dal ricorrente – ad una riduzione ex officio, in omaggio ai principi sottesi agli artt. 1382 ss. c.c..
Invero, per tutto quanto già esposto, la previsione dell'obbligo restitutorio a carico dell'agente è compensata dalla possibilità di ricevere incentivi ingenti, con la conseguenza che, se le somme da restituire sono elevate, è perché le stesse somme sono state anticipatamente erogate dalla banca all'agente, di talché non può dirsi
Pag. 20 di 27 sussistente una ingiusta disparità tra le somme che la preponente si è impegnata a riconoscere e quelle che l'agente è tenuto a restituire.
Da ultimo, sempre a voler qualificare le pattuizioni oggetto di causa come clausole penali, inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente alla previsione secondo cui l'obbligo restitutorio in caso di recesso anticipato sussisterebbe anche in caso di recesso per giusta causa – ciò che costituirebbe un ulteriore vincolo e limite alla facoltà di recesso (escludendolo anche per ipotesi imputabili alla banca preponente),
a sproporzionato detrimento dell'agente ed in favore della preponente.
Invero, in primo luogo si osserva che la lettera delle clausole indica espressamente
“qualunque causa”, ma non esclude altrettanto espressamente le ipotesi di recesso per giusta causa;
in secondo luogo, l'assunto non rileva neppure nel caso di specie, atteso che, come pacifico in giudizio, non si verte in una ipotesi di recesso per giusta causa.
3) Sugli obblighi restitutori in capo a parte ricorrente
Posta la corretta qualificazione in termini di condizione risolutiva delle clausole negoziali contenute nella Side letter del 06.04.2020 e nei vari Regolamenti afferenti ai Piani di incentivazione – ciò che, per tutte le ragioni sopra esposte – induce a ritenere infondate tutte le doglianze in merito fatte valere da parte ricorrente – deve, ora, vagliarsi l'esatta portata dei conseguenti obblighi restitutori.
A tal proposito, si osserva che – come non contestato in giudizio, oltre che documentalmente provato dalla produzione in atti (cfr. fatture - doc. n. 3 fascicolo parte resistente) – la Banca preponente ha erogato in favore dell'agente ricorrente – in applicazione della più volte richiamata Side letter del 06.04.2020, nonché dagli
Pag. 21 di 27 appositi Regolamenti disciplinanti i Piani di incentivazione per le competenze di cui alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, e come stabilito dai prefati documenti negoziali, nell'arco dei primi tre mesi di vigenza del rapporto di agenzia – la somma complessiva di € 112.930,09, a titolo di “Integrazione straordinaria”; allo stesso modo, è incontestato e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente ricorrente la CP_5
somma di € 25.000, a titolo di “bonus di ingresso”; ancora, è pacifico e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente ricorrente la somma di € 50.000, a titolo CP_5
di “bonus a scadenza”; inoltre, è pacifico e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente CP_5
ricorrente la somma di € 5.502,46, a titolo di “bonus aggiuntivo”; infine, è pacifico e documentalmente provato (cfr. fattura – doc. n. 3 fascicolo parte resistente) che la preponente ha corrisposto all'agente ricorrente la somma di € 4.377,87, a titolo CP_5
di “contributo Una Tantum”. Dalla sommatoria dei prefati emolumenti economici, inoltre, è stata detratta una somma pari ad € 87.474,05, a titolo di provvigioni effettivamente liquidate all'agente nel medesimo periodo (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente)
Risulta dimostrato, dunque, che parte ricorrente ha percepito, a titolo di Integrazione
Straordinaria e di bonus incentivanti, la somma complessiva pari ad € 197.810,42.
Con riguardo, poi, ai trattamenti economici aggiuntivi previsti dai singoli Piani di
Incentivazione, non è contestato, oltre che documentato (cfr. doc. nn. 5, 6, 7, 8 e 9 fascicolo parte resistente) che parte ricorrente ha ricevuto dalla preponente, CP_5
giustappunto a titolo di bonus di incentivazione per i periodi afferenti ai diversi semestri del 2023 e 2024, una somma complessiva pari ad € 6.771,52 (determinata dalla somma di € 1.338,21, per il primo semestre 2023, € 1.969,40, per il secondo
Pag. 22 di 27 semestre 2023, € 375,00, per terza edizione/trimestre 2023, € 300,00 per prima edizione 2024 ed € 2.788,91 per il primo semestre 2024).
Quanto all'indennità sostituiva di preavviso, non è contestato, oltre ad essere documentalmente provato, che parte ricorrente abbia provveduto a corrispondere, in data 13.01.2025 detta indennità a parte resistente, per la complessiva somma di €
13.067,72, ove parte resistente sostiene di aver ancora diritto al pagamento della residua parte, avendo calcolato la prefata indennità in una somma pari ad €
15.420,75.
Sul punto si osserva che, come stabilito dall'art. 15 del contratto di agenzia,
l'indennità sostituiva di preavviso ammonta ad una somma “… pari ad una somma corrispondente a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) per quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ma non effettuati…”.
Ciò posto, considerato che il rapporto è definitivamente cessato a mezzo di atto di recesso dell'agente in data 10.10.2024, l'indennità sostituiva va computata sulle provvigioni di competenza del ricorrente afferenti all'anno solare 2023, ossia sui compensi corrisposti in dipendenza del contratto di agenzia che abbiano carattere di continuità, dovendosi escludere, dunque, i trattamenti incentivanti di natura occasionale e “non ricorrente”, nonché quelli di competenza dell'anno solare 2022 e che sono stati solo versati nel corso dell'anno 2023, secondo il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 15, comma 7, del contratto di agenzia).
In ragione di tanto, deve darsi conto ai conteggi elaborati sul punto da parte ricorrente, atteso che parte resistente, seppur avendo correttamente escluso dal computo delle provvigioni quanto versato al ricorrente a titolo di integrazione straordinaria di competenza dell'anno 2023, ha però errato nel prendere in
Pag. 23 di 27 considerazione anche quanto corrisposto al ricorrente a titolo di bonus nel 2023, ma effettivamente di competenza dell'anno 2022. Ne consegue che, tenuto conto della documentazione agli atti e di quanto erogato a titolo di provvigioni all'agente (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente), il totale delle provvigioni sul quale deve essere calcolata l'indennità sostitutiva del preavviso è pari a € 52.270,91 (e non a €
61.682,99 come sostenuto da parte resistente), di talché l'indennità sostitutiva in trattazione risulta complessivamente pari ad € 13.067,72, somma, come detto, già corrisposta dall'agente medesimo in data 13.01.2025.
Pertanto, null'altro spetta a parte resistente a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
Infine, come correttamente sostenuto ed ammesso dalla stessa parte resistente, dalla complessiva somma di cui ha diritto in restituzione dovranno essere detratte, per compensazione, gli emolumenti cui il ricorrente ha ancora diritto, ossia € 5.234,00 a titolo di provvigioni successivamente maturate per il mese di settembre 2024, €
1.965,34 a titolo di provvigioni successivamente maturate per il mese di ottobre 2024, oltre che € 553,30 a titolo di FIRR residuo alla cessazione del rapporto.
In ragione di quanto precede, deve affermarsi che parte resistente ha diritto alla corresponsione in restituzione della somma pari ad € 197.810,42 a titolo di trattamenti di Integrazione Straordinaria e bonus di ingresso, ed € 6.771,52 a titolo di ripetizione degli importi di cui ai Piani di incentivazione, detratta la somma complessiva pari ad € 7.752,64, a titolo di somme a vario titolo ancora di spettanza del ricorrente: il tutto, quindi, per la complessiva somma pari ad € 196.829,30.
4) Conclusioni
Pag. 24 di 27
Rielaborando le valutazioni sopra esposte, l'acclarata insussistenza del diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma così calcolata e per i titoli sopra indicati comporta il rigetto della domanda principale spiegata in ricorso volta all'accertamento negativo del debito e, mutatis mutandis, l'accoglimento della speculare domanda riconvenzionale spiegata in memoria da parte resistente volta alla corresponsione in restituzione della prefata somma.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, deve concludersi come segue.
Deve rigettarsi la domanda principale spigata da parte ricorrente.
Deve accogliersi la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente e, per l'effetto, deve dichiararsi il diritto di parte resistente alla corresponsione in restituzione della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione
Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-
2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 25 di 27 tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda principale spiegata da parte ricorrente;
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte resistente alla corresponsione in restituzione della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della complessiva somma di € 196.829,30, a titolo di Integrazione Straordinaria, bonus di ingresso e bonus afferenti ai Piani di Incentivazione 2023-2024, oltre interessi dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
Pag. 26 di 27 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 27 di 27