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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 347/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 13 maggio 2025, ha pronunciato la seguente:
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies causa civile di primo grado iscritta al n. 347/2019 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Domenico Visone, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo, in San Giuseppe Vesuviano, alla via Andrea Carbone, n. 21;
- ATTORE-
– (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il, ha chiesto accertarsi l'inadempimento di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo Controparte_1
per brevità ) nell'esecuzione di n. 2 contratti di compravendita aventi ad oggetto la CP_1
fornitura e posa in opera di infissi e cassonetti, con condanna alla restituzione in suo favore della somma versata a titolo di acconto, pari a euro 22.302,52 (già decurtata dell'importo di euro
5.772,98 corrispondente al parziale adempimento) nonché al risarcimento dei danni subiti, con condanna alle spese di lite.
Procedimento N. 347/2019 R.G. – Sentenza - Pag. 1
L'attore ha sostenuto che: - aveva stipulato n. 2 contratti di compravendita e, nello specifico, il primo stipulato in data 27.02.2017 avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di n. 4
[...]
– rif. (1,2,7,9) per il prezzo di euro 37.000,00, più iva, e il CP_2 CP_3 Per_1
secondo stipulato in data 19.07.2017, poi integrato il giorno successivo con scrittura privata, per la fornitura e posa in opera di ulteriori infissi avvolgibili CROCI modello TOP-SECURITY SAR/123 per il prezzo di euro 21.200,00, più iva;
-esso attore aveva provveduto immediatamente a versare a titolo di acconto la somma complessiva di euro 28.075,50;- la in parziale esecuzione CP_1
del secondo contratto, aveva provveduto solo alla fornitura e posa in opera di n. 13 cassonetti e controtelai in ferro, per un valore complessivo di euro 5.772,98; - l'odierno attore aveva provveduto a sollecitarne più volte l'esecuzione dei contratti senza esito e aveva anche inviato, sempre infruttuosamente, atto di invito e diffida ad adempiere in data 16.11.2018; - l'inadempimento della convenuta aveva provocato un ritardo nella prosecuzione dei lavori, tanto da costringere l' a sostenere i costi necessari alla locazione di un diverso immobile in attesa della Parte_1
conclusione dei lavori.
2. Nonostante la ritualità della citazione avvenuta in data 15 gennaio 2019, nessuno si è costituito per e all'udienza del 30 aprile 2019 il giudice ne ha dichiarato la contumacia. Controparte_1
3. Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata con l'ascolto dei testi ammessi. Chiusa
l'istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 marzo 2022, poi più volte rinviata per esigenze di ruolo. Indi, è giunta per la prima volta dinnanzi allo scrivente magistrato all'udienza del 14 novembre 2024, all'esito della quale né è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il
31 dicembre 2024) un breve differimento alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte attrice a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
1.1 E' opportuno evidenziare che, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., sez. un., sent. n.
Procedimento N. 347/2019 R.G. – Sentenza - Pag. 2
13533 del 2001, cui adde Cass. sent. n. 13925 del 2002; n. 17626 del 2002; n. 2647 del 2003; n.
5135 del 2003; n. 15249 del 2003; n. 18315 del 2003; n. 2387 del 2004; n. 6395 del 2004; n. 20073 del 2004; n. 8615 del 2006; n. 13674 del 2006; n. 1743 del 2007; n. 9351 del 2007; n. 26953 del
2008; n. 15677 del 2009; n. 936 del 2010).
1.2. Nella specie, l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente dimostrando la stipula dei n. 2 contratti di compravendita, mediante la produzione del contratto, e allegando l'inadempimento dei convenuti consistente nella parziale consegna del materiale acquistato, come meglio descritto supra - anche a seguito della diffida ad adempiere inoltrata ai sensi dell'art. 1454
c.c. prima dell'introduzione del giudizio.
Del resto, la non partecipando al giudizio, non ha offerto la prova liberatoria nei CP_1
suesposti termini sulla stessa gravante, non avendo dimostrato di aver integralmente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Come si è detto in premessa, l'attore ha fatto precedere l'instaurazione del giudizio dalla diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Come noto, l'art. 1454 c.c. deve essere coordinato con l'art. 1455 c.c., dunque, la risoluzione non opera se l'inadempimento ha scarsa importanza. L'intimazione della parte adempiente della diffida di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., di procedere all'accertamento giudiziale della gravità dell'adempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine (cf. Cass.
18.04.2007 n. 9314).
In tali casi, dunque, il Giudice dovrà valutare la sussistenza dei profili soggettivi e oggettivi dell'inadempimento; più precisamente, dovrà constatare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento sia non di scarsa importanza, in osservanza del criterio indicato dall'art. 1455 c.c.,
e, sotto il profilo soggettivo, la fondatezza della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 c.c., la quale, pur prevista in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di portata generale (cfr. Cass. 13.03.2006 n. 5407 e
17.11.2010 n. 23207).
3. Nel caso concreto, trattandosi dell'inadempimento alla principale obbligazione assunta dalla società convenuta, è indubitabile la sua attitudine a turbare l'equilibrio contrattuale e ad interferire sull'interesse dell' a un puntuale e tempestivo adempimento. Infatti, la ha Parte_1 CP_1
adempiuto solo parzialmente al secondo contratto attraverso la fornitura e posa in opera della merce per un valore pari ad euro 5.772,98 a fronte di un rapporto complessivo di euro 58.000,00 (euro
37.000,00 con riferimento al primo contratto ed euro 21.200,00 con riferimento al secondo), la
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residua parte della merce non è mai stata consegnata né nel termine fissato con la diffida ad adempiere né successivamente.
Attesa la gravità dell'inadempimento, va, dunque, dichiarata la risoluzione di diritto del contratto de quo, in conseguenza dell'inutile decorso del termine stabilito con la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.
4. Alla risoluzione del contratto consegue, per il suo effetto retroattivo espressamente stabilito dall'art. 1958 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, secondo le regole fissate per la ripetizione dell'indebito – atteso che lo spostamento patrimoniale non avrebbe più una giustificazione causale- e, quindi, non d'ufficio, postulando un'espressa domanda in tal senso (cfr. ex multis Cass. 18.04.2007, n. 9314; 3.2.2006, n. 2439; 19.5.2003, n. 7829;
14.1.2002, n. 341)
Ciò posto, per legittimare la ripetizione di quanto prestato da ciascuna parte in esecuzione del contratto poi oggetto di risoluzione è necessaria la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e quello della carenza della causa giustificatrice (cfr Cass. Civ. n.30713/2018).
4.1. Donde, non può trovare accoglimento, la domanda attorea di condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto, non essendo stata fornita idonea prova dell'avvenuto pagamento.
Ed infatti, nel caso di specie, l' ha inteso documentare il versamento dei due acconti Parte_1
mediante copia delle disposizioni di bonifico per di euro 18.910,00 (in esecuzione del contratto stipulato il 27.02.2017) impartito alla banca in data 28.02.2017 e per l'importo di euro 9.160,00 (in esecuzione del contratto stipulato il 19.07.2017, poi integrato il 20.07.2017) impartito alla banca
21.07.2017, in favore di Controparte_1
Con sentenza n. 8046/2023 la Corte di Cassazione ha però affermato che “la disposizione di bonifico non è sufficiente a dimostrare l'effettività del versamento”. Ha poi proseguito specificando che il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (cfr Cass. Civ. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.
Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e
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quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008;
Cass. 15359/2019).
Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo.
La semplice disposizione di bonifico impartita da , risultante dalle disposizioni di Parte_1
bonifico prodotte in atti, non dimostrano - pertanto - l'effettuazione e il buon fine del pagamento, né può invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle somme è circostanza che cade nella sfera di conoscibilità dell'attore in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non può conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr. Cass. s.u. 13533/2001pag. 12; Cass. 11629/99; Cass.
3232/98).
In definitiva, la domanda di restituzione delle somme assuntamente versate in acconto va rigettata in quanto non può ritenersi raggiunta la prova dell'effettivo pagamento in favore di CP_1
[...]
5. Infine, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento imputato alla convenuta che avrebbe costretto l' a permanere più a lungo Parte_1 nell'immobile locato ai fini abitativi, con un conseguente aggravio di spesa. Dall'esame delle risultanze istruttorie, infatti, risulta allegato in atti unicamente il contratto di locazione e, la pur raccolta prova testimoniale sul punto si è rilevata del tutto generica, avendo il teste Tes_1 affermato che “l'attore ha dovuto sostenere l'onere di un fitto mentre i lavori erano
[...] bloccati” e che “il blocco è durato quasi un anno”, senza fornire un riferimento temporale specifico tale da consentire il computo delle mensilità in tesi corrisposte.
6. Nulla va, invece, disposto per le spese, in quanto la essendo rimasta contumace, non CP_1
ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea di risoluzione contrattuale, e per l'effetto, accerta la risoluzione del contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di infissi e cassonetti per inadempimento della società convenuta;
Procedimento N. 347/2019 R.G. – Sentenza - Pag. 5
2. rigetta la domanda di restituzione promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Nola, il 13.05.2025
Procedimento N. 347/2019 R.G. – Sentenza -
nei confronti della CP_1
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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