Ordinanza collegiale 15 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 2 maggio 2024
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/09/2025, n. 16509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16509 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento adottato il 23.10.2023, notificato in pari data, con il quale il Questore di Roma ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Roma entro 24 ore e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per anni due; nonché per l’annullamento di atti tutti antecedenti, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 22.12.2023 e depositato in data 3.1.2024 -OMISSIS-impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 23.10.2023, recante foglio di via obbligatorio nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, con diffida dal fare ritorno nel Comune di Roma per anni due dalla notifica del provvedimento medesimo.
2. L’atto veniva, innanzitutto, giustificato in ragione della proposta pervenuta dalla P.S. “Salario-Parioli”, che aveva segnalato come più soggetti, tra cui il ricorrente, appartenenti al movimento ecologista “-OMISSIS-” (in realtà, “-OMISSIS-”, come meglio chiarito dagli altri documenti in atti), in data 23.10.2023, si erano resi protagonisti di una manifestazione non preavvisata così violando l’art. 18 T.U.L.P.S., occupando ed impedendo l’accesso al Ministero dei Trasposti e delle Infrastrutture ubicato in via Nomentana n. 2, episodio per il quale era stata anche contestata la violazione dell’art. 650 c.p. (rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), in quanto l’assembramento non era stato sciolto (in particolare, l’-OMISSIS-, portato via di peso dagli agenti, era più volte tornato al suo posto).
Inoltre, da un controllo presso le banche dati delle forze di polizia, erano emersi diversi pregiudizi a carico del ricorrente, meglio chiariti anche a seguito dell’istruttoria svolta: 1) il 28.5.2022, unitamente ad altri soggetti, era stato deferito per blocco stradale (art. 1 bis D. Lgs. n. 66/1948) in occasione di una manifestazione non preavvisata svolta nel centro di -OMISSIS-; 2) in data 1.7.2023, unitamente ad altri soggetti, era stato deferito per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in occasione di una manifestazione non preannunciata in EZ nella piazza San Marco, area, peraltro, sottratta a ogni iniziativa pubblica; 3) il 29.9.2023, unitamente ad altri soggetti, era stato deferito per violazione dell’art. 18 T.U.L.P.S. in occasione di una manifestazione non preavvisata presso la sede della regione Veneto a EZ.
Preso atto di ciò, non risiedendo il ricorrente nel comune di Roma né avendo ivi attività, la Questura, inquadrando l’-OMISSIS- tra i soggetti di cui all’art. 1 lett. c D. Lgs. cit., emetteva il provvedimento gravato.
3. Avverso tale provvedimento venivano mosse plurime censure:
A) “ Violazione di legge in relazione all’art. 2 D. Lgs. n. 159/2011 ”, non risultando, dagli atti in possesso del ricorrente, che il provvedimento impugnato fosse stato firmato dal Questore di Roma, come prescritto dalla norma menzionata;
B) “ Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1 e. 2 D. Lgs. 159/2011; eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione; carenza di istruttoria ”, non avendo l’amministrazione svolto un’istruttoria adeguata, come testimoniato dal fatto che nell’atto gravato erano stati indicati genericamente i precedenti di polizia (peraltro, ignoti all’-OMISSIS-, a conoscenza solo di un’indagine per dei fatti verificatisi il 18.9.2020 a Torino, per i quali c’era stato un provvedimento di archiviazione il 28.4.2021) e, inoltre, rispetto a quanto accaduto il 23.10.2023, nulla era stato chiarito sulla condotta specifica dell’-OMISSIS-, non potendosi escludere una sola presenza dello stesso alla manifestazione ecologista, comportamento che, di per sé, come noto, non può condurre alla contestazione dell’art. 18 T.U.L.P.S.;
C) “ Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 D. Lgs. 159/2011; eccesso di potere per erroneità della motivazione; carenza ed erroneità dell'istruttoria ”, avendo la Questura di Roma nel provvedimento fatto riferimento ad una manifestazione del movimento ecologista “-OMISSIS-” e non correttamente del movimento “-OMISSIS-” (ciò ad ulteriore conferma della carenza di istruttoria), nonché parlato di “fatti delittuosi” a fronte della contestazione di sole contravvenzioni, circostanza quest’ultima rilevante ai fini del giudizio di appartenenza alla categoria di cui all’art. 1 lett. c D. Lgs. n. 159/2011 nonché con riferimento al giudizio di pericolosità di cui all’art. 2 D. Lgs. cit.;
D) “ Violazione di legge in relazione all’art. 7 l. 241/1990; carenza di istruttoria ”, avendo la Questura di Roma omesso di comunicare l’avviso di inizio del procedimento, invocando solo genericamente ragioni di urgenza;
E) “ Violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4, anche in relazione agli artt. 10 e 11, della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; eccesso di potere per carenza di motivazione ”, poiché la limitazione alla libertà di circolazione imposta al ricorrente, strettamente conseguente alla sua partecipazione a manifestazioni ambientaliste pacifiche, sarebbe da considerare sproporzionata e non necessaria.
4. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso.
5. Con due ordinanze n. -OMISSIS- veniva chiesta dal Collegio un’integrazione dell’istruttoria.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- veniva respinta la richiesta di misura cautelare.
7. All’udienza pubblica del 23.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Con la prima censura si contesta che l’atto impugnato non sarebbe stato firmato dal Questore di Roma, come prescritto dall’art. 2 D. Lgs. n. 159/2011. La prova di ciò starebbe nell’atto notificato al ricorrente.
Il motivo è infondato.
L’atto notificato al ricorrente, come espressamente indicato, costituisce soltanto una copia conforme all’originale e, come tale, non necessitava di essere altresì firmato dal Questore di Roma. La firma, a pena di nullità strutturale del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 septies l. n. 241/1990, è necessaria esclusivamente sull’originale (“ la mancanza della sottoscrizione nella copia conforme di un provvedimento amministrativo costituisce, al più, una mera irregolarità, essendo la sottoscrizione autonoma richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale ”; cfr. TAR Puglia, Lecce, n. 1871/2021 ed altre).
9. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, si contesta che l’amministrazione resistente non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria, come confermato da più elementi: l’assenza di un’indicazione specifica della condotta tenuta dal ricorrente in data 23.10.2023, la mancanza di alcuna puntualizzazione sui pregiudizi antecedenti, la menzione di un movimento ecologista diverso da quello che il 23.10.2023 aveva effettuato la manifestazione e il richiamo a sole contravvenzioni.
In sintesi, dato anche quanto noto al ricorrente, questi, se la Questura di Roma avesse svolto una adeguata istruttoria, non avrebbe dovuto essere ricondotto nell’alveo dei soggetti di cui all’art. 1 lett. c) D. Lgs. n. 159/2011 (“ colore che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, … che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo … la sicurezza e la tranquillità pubblica ), né tantomeno essere ritenuto pericoloso per la pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. n. 159/2011.
9.1 In merito, deve premettersi che il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale nei confronti di coloro che fuori dal luogo di residenza, anche mediante un giudizio prognostico, siano ritenuti idonei a mettere in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
L’atto, oltre che sorretto da un’adeguata motivazione, deve necessariamente essere fondato su dei concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia su degli episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento rimesso all’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto possa commettere dei reati o meglio che lo stesso non solo rientri in una delle categorie di soggetti previste dall’art. 1 D. Lgs n. 159/2011 (primo accertamento) ma sia anche socialmente pericoloso (secondo accertamento).
In sintesi, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il foglio di via obbligatorio deve fondarsi su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel loro complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità del destinatario del provvedimento. La detta misura di prevenzione è, infatti, diretta a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
9.2 La prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua , è una valutazione ampiamente discrezionale, che, sempre per consolidato indirizzo giurisprudenziale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice, se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, n. 3817/2022).
9.3 Fatte tali premesse, alla luce anche dell’istruttoria compiuta in sede di giudizio, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, non si ritiene esservi nella specie un difetto di istruttoria né di motivazione.
Partendo dalla condotta del 23.10.2023, menzionata nell’atto impugnato facendo richiamo alla nota della P.S. “Salario-Parioli”, c’è da considerare come sia emerso che il ricorrente non si è limitato a partecipare alla manifestazione non preannunciata del gruppo ecologista “-OMISSIS-”, ma si è più volte opposto agli agenti, sdraiandosi a terra questo anche dopo che era già stato rimosso dagli operanti. In merito, si tenga conto che “ Rispondono della contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. i partecipanti alla manifestazione che non ottemperino all’ordine verbale di scioglimento ” (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 1269/1970).
Inoltre, tra il 28.5.2022 ed il 29.9.2023, cioè in un arco temporale di poco più di un anno, è risultato essere stato segnalato per fatti analoghi verificatisi a -OMISSIS- (quando gli veniva contestato il delitto di cui all’art. 1 l. n. 66/1948; dunque, a carico dell’-OMISSIS- è risultata anche una fattispecie non contravvenzionale) e EZ (allorché gli venivano contestate le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 18 T.U.L.P.S.).
Ne consegue che il ragionamento effettuato dall’Autorità nell’emettere il provvedimento de quo, non appare affetto da illogicità oppure irragionevolezza né tantomeno da un travisamento dei fatti o da un difetto di istruttoria o di motivazione, considerato che si è fatta una valutazione complessiva dell’agire del ricorrente che, già deferito per analoghe vicende in passato, è risultato aver partecipato ad ottobre del 2023 anche nella capitale ad una manifestazione attuata con medesime dinamiche illegittime di protesta.
10. Con il quarto motivo di gravame si contesta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, avendo la Questura omesso di comunicare l’avviso di inizio del procedimento, invocando solo genericamente ragioni di urgenza.
La censura non può essere accolta.
L’adozione del provvedimento impugnato è stata determinata da chiari motivi cautelari e di urgenza volti proprio a prevenirne ulteriori e pericolosi sviluppi della vicenda nonché la necessità di impedire che il ricorrente potesse reiterare la condotta illecita con conseguente pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
11. Analoga conclusione deve essere raggiunta anche con riferimento all’ultima censura, con la quale si eccepisce che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del principio di proporzionalità.
Al riguardo, come evidenziato dall’amministrazione resistente nella nota datata 21.3.2024, deve sottolinearsi che l’adozione del provvedimento non è stata connessa ad automatismi poiché, come rilevabile dall’allegato n. 1 alla nota anzidetta, la Questura di Roma, pur essendo stati segnalati per l’adozione del foglio di via 26 soggetti, tutti deferiti all’A.G. per violazione dell’art. 18 T.U.L.P.S. e 650 c.p., ha adottato solo 5 provvedimenti di tale tenore, limitando tale decisione nei confronti delle sole persone caratterizzate da una pericolosità sociale sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati Interforze SDI.
Inoltre, date le plurime segnalazioni nei riguardi del ricorrente, ormai dal 2022 assiduo partecipe a manifestazioni non preannunciate del movimento “-OMISSIS-”, l’atto non risulta neppure sproporzionato.
12. In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso proposto deve essere respinto.
13. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.