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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa AN LM, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7797/2024 promossa da:
nata a [...], il [...]; Parte_1
nata a [...], (MG) Brasile, il 15.07.1999; Controparte_1
nata a [...], il [...]; Controparte_2
, nata a [...], (MG) Brasile, il 28.01.1998, in proprio Controparte_3
e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nato a [...] Persona_1
De Caldas, (MG) Brasile, il 03.04.2020 e , nato a [...], (MG) Controparte_4
Brasile, il 15.11.2023;
, nata a [...], (MG) Brasile, il 28.03.2001, Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella La Malfa;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.6.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_5 chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna del Sig. . Persona_2
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto, in particolare:
Di essere discendenti diretti di (ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 Parte_3
,cittadino italiano, nato a [...], (LU) il 23.08.1881 (doc.3), mai naturalizzato cittadino
[...] brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc. 4); in data 05.09.1908 sposò (doc.5). Persona_2 Persona_4
Dal matrimonio tra e nacque, l'11.02.1925, (doc.6). Persona_2 Persona_4 Persona_5
in data 05.08.1945, sposò (doc.7). Persona_5 Persona_6
Dalla predetta unione, il 28.02.1946, nacque (doc. 8). Persona_6 in data 30.05.1964 sposò (doc. 9). Persona_6 Persona_7
Dalla predetta unione QU: in data 06.11.1969, e, in data Parte_1
24.12.1974, (doc. 14). Controparte_2
in data 27.06.1992, sposò (doc. 11). Parte_1 Persona_8
Dalla suddetta unione nacque, in data 15.07.1999, (doc.12). Controparte_1 in data 15.02.2019 sposò (doc. 13). Controparte_1 Persona_9
in data 13.01.1996, sposò , assumendo il nome di Controparte_2 Persona_10
(doc. 15). Persona_11
Dalla predetta unione QU : in data 28.01.1998, (doc. 16) e, in data Controparte_3
28.03.2001, (doc. 20). Parte_2
, in data 01.03.2019, sposò (doc. 17). Controparte_3 Persona_12
Dalla predetta unione QU : in data 03.04.2020, (doc. 18) e, in data Persona_1
15.11.2023, (doc.19). Parte_4
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. CP_5
Alla prima udienza il giudice ha rilevato il difetto di rappresentanza e procura dei ricorrenti minorenni ed ha rinviato all'udienza del 29.9.2025 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. A tale udienza la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
*
pagina 2 di 6 Si rileva preliminarmente che i minori stanno in giudizio per mezzo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (v. art. 75 c.p.c., 320 c.c.) e che quindi è necessaria la costituzione in giudizio di entrambi i genitori, salvo il caso di esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Con ordinanza del 5.5.2025 è stato rilevato che i ricorrenti minorenni e Persona_1
) risultavano rappresentati in giudizio soltanto da un genitore (la madre Controparte_4
), che aveva conferito procura all'avv. La Malfa, senza che si desse Controparte_3 atto di esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Pertanto, parte ricorrente era stata invitata a documentare l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per i ricorrenti minorenni in capo al genitore che aveva agito in giudizio. In alternativa, era stata richiesta la costituzione in giudizio del genitore esercente la responsabilità genitoriale che non aveva agito in giudizio (ovvero il padre, ) e la produzione della procura all'avv. La Malfa, Persona_12 ai fini della sanatoria del difetto di rappresentanza e procura. Senonchè, nel termine assegnato, parte ricorrente non ha documentato l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in capo alla madre per i suddetti minori, né il padre risulta essersi costituito in giudizio, di talchè il difetto di rappresentanza e procura non dei minori non è stato sanato, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_5
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la
pagina 3 di 6 sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del Consolato Generale d'Italia competente, di evadere le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso (docc. n. 21-24) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi).
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_2 poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che, a sua Persona_5 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano in particolare passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, salvo che per i ricorrenti minorenni, per pagina 4 di 6 i quali la domanda è inammissibile a causa del rilevato e non sanato difetto di rappresentanza e procura.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, ma non supportata CP_6 da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che CP_5 dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara inammissibile la domanda proposta da , nato a [...], Persona_1
(MG) Brasile, il 03.04.2020 e , nato a [...], (MG) Brasile, il Controparte_4
15.11.2023;
Accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che nato a Parte_1
Bandeira Do Sul (MG) Brasile, il 06.11.1969; nata a [...], (MG) Controparte_1 pagina 5 di 6 Brasile, il 15.07.1999; nata a [...], il Controparte_2
24.12.1974; , nata a [...], (MG) Brasile, il 28.01.1998; Controparte_3
, nata a [...], (MG) Brasile, il 28.03.2001, sono cittadini italiani. Parte_2
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5 giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 24.10.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa AN LM
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa AN LM, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7797/2024 promossa da:
nata a [...], il [...]; Parte_1
nata a [...], (MG) Brasile, il 15.07.1999; Controparte_1
nata a [...], il [...]; Controparte_2
, nata a [...], (MG) Brasile, il 28.01.1998, in proprio Controparte_3
e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nato a [...] Persona_1
De Caldas, (MG) Brasile, il 03.04.2020 e , nato a [...], (MG) Controparte_4
Brasile, il 15.11.2023;
, nata a [...], (MG) Brasile, il 28.03.2001, Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella La Malfa;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.6.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_5 chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna del Sig. . Persona_2
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto, in particolare:
Di essere discendenti diretti di (ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 Parte_3
,cittadino italiano, nato a [...], (LU) il 23.08.1881 (doc.3), mai naturalizzato cittadino
[...] brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc. 4); in data 05.09.1908 sposò (doc.5). Persona_2 Persona_4
Dal matrimonio tra e nacque, l'11.02.1925, (doc.6). Persona_2 Persona_4 Persona_5
in data 05.08.1945, sposò (doc.7). Persona_5 Persona_6
Dalla predetta unione, il 28.02.1946, nacque (doc. 8). Persona_6 in data 30.05.1964 sposò (doc. 9). Persona_6 Persona_7
Dalla predetta unione QU: in data 06.11.1969, e, in data Parte_1
24.12.1974, (doc. 14). Controparte_2
in data 27.06.1992, sposò (doc. 11). Parte_1 Persona_8
Dalla suddetta unione nacque, in data 15.07.1999, (doc.12). Controparte_1 in data 15.02.2019 sposò (doc. 13). Controparte_1 Persona_9
in data 13.01.1996, sposò , assumendo il nome di Controparte_2 Persona_10
(doc. 15). Persona_11
Dalla predetta unione QU : in data 28.01.1998, (doc. 16) e, in data Controparte_3
28.03.2001, (doc. 20). Parte_2
, in data 01.03.2019, sposò (doc. 17). Controparte_3 Persona_12
Dalla predetta unione QU : in data 03.04.2020, (doc. 18) e, in data Persona_1
15.11.2023, (doc.19). Parte_4
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. CP_5
Alla prima udienza il giudice ha rilevato il difetto di rappresentanza e procura dei ricorrenti minorenni ed ha rinviato all'udienza del 29.9.2025 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. A tale udienza la causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate solo dai ricorrenti.
*
pagina 2 di 6 Si rileva preliminarmente che i minori stanno in giudizio per mezzo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (v. art. 75 c.p.c., 320 c.c.) e che quindi è necessaria la costituzione in giudizio di entrambi i genitori, salvo il caso di esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Con ordinanza del 5.5.2025 è stato rilevato che i ricorrenti minorenni e Persona_1
) risultavano rappresentati in giudizio soltanto da un genitore (la madre Controparte_4
), che aveva conferito procura all'avv. La Malfa, senza che si desse Controparte_3 atto di esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Pertanto, parte ricorrente era stata invitata a documentare l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per i ricorrenti minorenni in capo al genitore che aveva agito in giudizio. In alternativa, era stata richiesta la costituzione in giudizio del genitore esercente la responsabilità genitoriale che non aveva agito in giudizio (ovvero il padre, ) e la produzione della procura all'avv. La Malfa, Persona_12 ai fini della sanatoria del difetto di rappresentanza e procura. Senonchè, nel termine assegnato, parte ricorrente non ha documentato l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in capo alla madre per i suddetti minori, né il padre risulta essersi costituito in giudizio, di talchè il difetto di rappresentanza e procura non dei minori non è stato sanato, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_5
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la
pagina 3 di 6 sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del Consolato Generale d'Italia competente, di evadere le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso (docc. n. 21-24) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi).
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_2 poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che, a sua Persona_5 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano in particolare passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, salvo che per i ricorrenti minorenni, per pagina 4 di 6 i quali la domanda è inammissibile a causa del rilevato e non sanato difetto di rappresentanza e procura.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, ma non supportata CP_6 da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che CP_5 dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara inammissibile la domanda proposta da , nato a [...], Persona_1
(MG) Brasile, il 03.04.2020 e , nato a [...], (MG) Brasile, il Controparte_4
15.11.2023;
Accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che nato a Parte_1
Bandeira Do Sul (MG) Brasile, il 06.11.1969; nata a [...], (MG) Controparte_1 pagina 5 di 6 Brasile, il 15.07.1999; nata a [...], il Controparte_2
24.12.1974; , nata a [...], (MG) Brasile, il 28.01.1998; Controparte_3
, nata a [...], (MG) Brasile, il 28.03.2001, sono cittadini italiani. Parte_2
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5 giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 24.10.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa AN LM
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