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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/07/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 8 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 415 dell'anno 2018, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Quartucciu, nella via Oliena 16, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Vincenzo Iacovino, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Pietro Ichino ed Evangelista
Basile del Foro di Milano, nonché dall'Avv. Anna Maria Solinas del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, giuste procure speciali come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., aveva domandato Parte_1 che, in via d'urgenza, fosse ordinato alla di reintegrarla immediatamente nelle CP_1
mansioni di Quadro Livello B Responsabile dell'Ufficio del Personale della Sede di Cagliari o,
in subordine, in mansioni equivalenti.
La predetta domanda, rigettata nella prima fase del giudizio cautelare, era stata accolta in sede di reclamo, avendo il Collegio rilevato che “il lavoratore inquadrato nella categoria quadri cui
competono mansioni di direzione di un'unità produttiva con supremazia gerarchica sugli
impiegati addetti non può essere assegnato a mansioni appartenenti all'inferiore categoria di
impiegato in posizione subordinata al responsabile dell'unità produttiva, come si è verificato nel
caso in esame in violazione dell'art. 2013 c.c.”.
Nelle more dell'esecuzione dell'ordine di reintegrazione pronunciato dal Collegio, la ricorrente aveva proposto la causa di merito.
Nel procedimento di primo grado, aveva innanzitutto premesso di essere dipendente Parte_1
della società convenuta dal 1 dicembre 1982, di avere sempre lavorato presso la Sede Regionale
per la Sardegna in Cagliari, via Barone Rossi 29, di essere stata inquadrata, come da nota scritta del 17 giugno 1997, come Quadro di livello B, CCNL RAI, e di essere stata spostata, con lettera del 25 marzo 1998, dall'Ufficio Amministrazione di Sede all'Ufficio Personale di Sede con mansioni di responsabile dell'Ufficio.
Dopo avere descritto le mansioni a lei affidate in tale ultima qualità e avere precisato di avere sovrainteso al personale addetto all'ufficio, composto da due unità sino al 1 luglio 2002 ( Per_1
Pers e e da una unità nel periodo successivo (la sola , la ricorrente aveva
[...] Persona_2
asserito di avere sempre adempiuto alle obbligazioni contrattuali con la dovuta correttezza e puntualità, ricevendo anche dall'azienda aumenti di stipendio e gratifiche straordinarie.
Con nota scritta del 7 dicembre 2001, aveva allegato il Direttore Regionale per la Parte_1
Sardegna le aveva contestato un addebito disciplinare, consistito nell'avere disatteso, in data 6
Pers dicembre 2001, la disposizione di ordinare alla collaboratrice di recarsi presso l'archivio di per lo svolgimento di alcune incombenze, e le aveva poi applicato la sanzione disciplinare CP_2
2 della multa di 4 ore, che era poi stata annullata dal Tribunale di Cagliari.
In pendenza dell'indicato procedimento, aveva proseguito la ricorrente, avevano avuto inizio nei suoi confronti i comportamenti veSAtori e discriminatori da parte del datore di lavoro.
In particolare: il 10 gennaio 2006 il direttore della sede, e il suo diretto Testimone_1
superiore, Responsabile della Gestione Sede, (Quadro A, funzionario) le avevano Testimone_2
ordinato di non firmare più le presenze giornaliere degli addetti all'ufficio del personale, che aveva sempre firmato;
il 20 gennaio 2006 il direttore la aveva rimproverata per essere uscita dai locali aziendali senza avere proceduto alla prescritta timbratura, mentre, in realtà, in quei giorni,
per evitare di assentarsi dall'ufficio, aveva utilizzato la pausa pranzo per risolvere alcuni problemi personali;
dal mese di gennaio 2006, in ottemperanza ad un ordine del le era Tes_1
stato impedito di parcheggiare l'autovettura nel garage seminterrato del palazzo, a differenza di quanto veniva, invece, consentito ad altri dipendenti, anche di livello di inquadramento inferiore al suo;
il 25 gennaio 2006, a differenza degli altri partecipanti che avevano ricevuto una convocazione scritta con l'ordine del giorno, era stata convocata solo alle h. 11.27 per partecipare ad una riunione che doveva iniziare alle h. 11.30 e non era stata informata in ordine agli argomenti che sarebbero stati trattati, benché nella riunione di dovesse discutere della disciplina dell'infortunio in itinere e lei, per funzione, si occupasse delle denunce di infortunio e dei rapporti con l'INAIL; il 30 gennaio 2006 aveva inutilmente segnalato a che Testimone_2
alcuni colleghi della sede non timbravano all'uscita dai locali aziendali;
tra gennaio e febbraio
2006 aveva scoperto di non essere stata informata dell'arrivo in sede e della consegna degli orologi destinati ai dipendenti che avevano compiuto 25 anni di servizio.
Ancora, aveva proseguito tra maggio e giugno 2006, il direttore della sede le aveva Parte_1
proposto il trasferimento all'ufficio abbonamenti e il responsabile della direzione coordinamento sedi, dott. incontrato mentre era a Roma per un corso, aveva insistito perché Persona_3
accettasse il trasferimento, senza che, in entrambe le circostanze, malgrado le sue richieste, le fossero state indicate le mansioni da svolgere.
3 Con racc. a/r del 19 giugno 2006, aveva riferito la ricorrente, lei aveva dichiarato di non
Cont accettare la proposta, ma, ciò nonostante, con lettera del 26 luglio 2006, la le aveva comunicato che, a decorrere dal successivo 1 agosto 2006, sarebbe stata assegnata, “nell'ambito
della Direzione Coordinamento Sedi Regionali – Sede Regionale per la Sardegna, alla Gestione
– Gestione Abbonamenti”.
aveva, quindi, aggiunto di essere stata sostituita nella posizione di Responsabile Parte_1
dell'Ufficio Personale dalla dott.SA , impiegata di 1° livello, mentre la responsabilità Per_4
dell'Ufficio Gestione Abbonamenti, in precedenza affidata a , quadro A, Persona_5
era stata affidata a sino a quel momento impiegato di 1° livello addetto all'ufficio, Persona_6
divenuto Quadro A contestualmente all'assegnazione del nuovo incarico.
Part Il 28 luglio 2006, aveva aggiunto quando il Direttore di sede le aveva consegnato la nota scritta di assegnazione all'Ufficio Gestione Abbonamenti, lei aveva domandato le ragioni del provvedimento e le mansioni da svolgere e il Direttore, oltre a ordinarle di provvedere in
Pers giornata al paSAggio delle consegne alla collega e a liberare la stanza, la aveva informata
Per_ che le mansioni le sarebbero state comunicate, una volta trasferita, dal suo responsabile , ma che, comunque, avrebbe dovuto lavorare come tutti gli altri colleghi dell'ufficio, quindi anche allo sportello per il rinnovo degli abbonamenti. Alla sua reazione di contestazione della
Per_ legittimità del provvedimento era intervenuto , il quale le aveva risposto con tono alterato,
dicendole che anche lui era sino a dieci minuti prima allo sportello utenti, che anche lui era una classe uno, che non gliene fregava niente del fatto che lei era un quadro, che in azienda non esistevano i quadri, che sarebbe finita male e che, per come la vedeva lui, lei non aveva una funzione da quadro.
A causa di questi comportamenti, aveva asserito la ricorrente, ella si era ammalata e si era,
quindi, assentata dall'ufficio dal 1 agosto 2006 al 14 dicembre 2006.
Aveva, quindi, poi allegato che, con nota scritta del 11 ottobre 2006, consegnatale il 15 dicembre
Cont 2006, la le aveva contestato di avere tenuto il 28 luglio 2006 una condotta arrogante e
4 provocatoria nei confronti del direttore di sede, di avere manifestato, nei confronti del medesimo,
una palese indisponibilità a collaborare, di avere continuato a tenere un comportamento insolente
Per_ e provocatorio anche nei confronti del sig. , impedendogli di esporre le attività svolte dal suo ufficio, e di avere sostenuto, con toni arroganti e sarcastici e con atteggiamento offensivo e ingiurioso, di non riconoscere il ruolo del medesimo, pronunciando frasi quali “Non mi
rappresenti niente”, “Non capisci niente del contratto”. Inoltre, le era stato contestato di avere abbandonato l'incontro ignorando i ripetuti inviti del Direttore a restare, di essersi rifiutata di
Pers provvedere ad istruire la collega nonostante le plurime richieste rivoltele dal Direttore di sede nel corso dell'incontro del 28 luglio 2006 e di un altro incontro del 31 luglio 2006, quando,
convocata dal Direttore, dopo essersi rifiutata di adempiere, in presenza di aveva Per_4
detto di avere altro da fare, di avere altre priorità.
ha, quindi, allegato di avere risposto alla predetta comunicazione con lettera del 19 Parte_1
dicembre 2006, negando gli addebiti e osservando che fino a qual momento, nonostante le
Per_ ripetute richieste, non era stata posta a conoscenza delle nuove mansioni, che , il 15
dicembre 2006, al suo rientro dalla malattia, le aveva detto di chiedere a Responsabile Per_3
della Direzione Coordinamento Sedi, che il suo computer era scollegato e inutilizzabile, che non era più in possesso di una stanza, ma avrebbe dovuto utilizzare una scrivania nella stanza della collega impiegata di livello 3, che le sue cose erano state disposte alla rinfusa in alcuni Per_7
Per_ scatoloni all'interno di uno sgabuzzino senza il suo consenso e senza preavviso, che , invece di garantirle un'adeguata formazione professionale, le aveva richiesto di studiare 1440 pagine di pubblicazioni riguardanti la normativa sugli abbonamenti e che anche il marito, , CP_3
aveva ricevuto una contestazione disciplinare datata 11 ottobre 2006.
Cont La aveva, quindi, proseguito la ricorrente, le aveva applicato la sanzione di sei giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, da lei impugnata con lettera del 8 marzo 2007, con cui aveva contestato, tardività, genericità e sproporzione degli addebiti e, comunque, la loro insussistenza, per non avere lei commesso i comportamenti contestati.
5 Part Ancora a marzo 2007, aveva riferito la non le era stata affidata alcuna mansione, il suo computer era stato utilizzato da altri senza autorizzazione, era stata modificata la configurazione originaria dello stesso con la creazione di una nuova cartella di file.
Il 20 marzo 2007, aveva aggiunto la ricorrente, era stata convocata dal direttore alla Tes_1
Per_ presenza di , le era stato comunicato che avrebbe dovuto frequentare un corso a Torino dal
26 marzo 2007 e le era stata consegnata una copia della nota della Direzione Amministrazione
Abbonamenti contenente la nomina a incaricato del trattamento dei dati personali, che si era riservata di esaminare, e che conteneva istruzioni generiche e prive di contenuti concreti.
Inoltre, aveva proseguito la ricorrente, con comunicazione consegnatale il 12 giugno 2007, era stata comandata a frequentare un corso formativo individuale a Torino dal 18 giugno al 22
giugno, senza, in occasione del medesimo, essere consultata per l'anticipo spese da ottenere, che le era stato imposto nella misura di 800 euro, né per gli orari dei voli aerei, senza contare che per partecipare al corso aveva dovuto differire degli esami medici già prenotati.
Dopo avere, quindi, allegato che il corso di Torino era, in realtà, consistito in un affiancamento ai Responsabili delle varie aree e al personale operativo, durante il quale, in 4 giorni e mezzo, era stata spostata in 22 uffici, aveva aggiunto che il 16 luglio 2007 le era stato Parte_1
contestato di essersi allontanata dal posto di lavoro il 13 giugno precedente senza preventiva autorizzazione, benché poi la società convenuta le avesse comunicato che non avrebbe dato seguito al procedimento, e che il 28 giugno 2007, presentatasi insieme al marito nell'ufficio della
Pers dott.SA per la scelta della destinazione del TFR, non aveva ricevuto alcuna delle spiegazioni
Pers richieste sulle modalità di compilazione del relativo modulo, senza contare che la dott.
senza tenere in considerazione la violazione della loro privacy, aveva convocato altro collega,
perché fosse presente alla discussione. CP_4
A partire dal 24 gennaio 2007, aveva proseguito la ricorrente, ella era stata assente per malattia per svariate giornate e sino al termine del corso a Torino non le era stato attribuito alcun incarico, ma le era stato solo consegnato materiale da studiare.
6 Dal mese di luglio 2007, invece, aveva allegato la ricorrente, le aveva affidato il Persona_6
compito di curare e trattenere la corrispondenza degli utenti in relazione a contestazioni, per lo più di non compleSA trattazione, riguardanti gli abbonamenti ordinari e speciali, sempre continuando, peraltro, a mantenere comportamenti diretti a isolarla, quali rimproveri alle colleghe che uscivano con lei per la pausa caffè o verifiche ripetute nei confronti della collega quando si attardava a spiegarle alcune procedure. Per_7
Ciò premesso, aveva sostenuto che la società convenuta avesse posto in essere nei Parte_1
suoi confronti atti e comportamenti veSAtori, persecutori e discriminatori, che avevano leso i suoi beni primari della libertà e della dignità, ponendola in condizioni di svantaggio e di emarginazione nel luogo di lavoro e pregiudicando gravemente la sua professionalità e la sua salute psichica e fisica, in violazione degli artt. 2087, 2103 e 2043 c.c., tanto da rendere configurabile la fattispecie del mobbing.
In particolare, aveva osservato la ricorrente, le nuove mansioni attribuitele con l'assegnazione all'ufficio abbonamenti, identiche a quelle svolte dagli addetti agli inferiori livelli 3°, 4° e 5°, del tutto modeste sotto il profilo dei contenuti e della qualità, non potevano considerarsi ricomprese in astratto nella sua categoria di inquadramento formale, che era quella di Quadro livello B.
Pertanto, aveva concluso la ricorrente, ella aveva diritto ad essere reintegrata nella posizione di
Quadro Livello B e nelle mansioni di Responsabile dell'Ufficio del Personale di sede ovvero in mansioni equivalenti alla sua qualifica.
Inoltre, aveva proseguito la ricorrente, aveva, altresì, diritto a vedersi risarciti i danni patrimoniali derivanti dalla lesione della professionalità, avendo subito una grave perdita delle esperienze e conoscenze richieste dal tipo di lavoro svolto in precedenza e avendo perduto ragionevoli aspettative di progressione professionale, quali, per esempio, la mancata
Tes_ progressione a , come funzionario, in sostituzione del collega , andato in pensione, Pt_2
visto che all'interno del settore Gesione Sede lei era la più alta in grado, con conseguente mancato incremento della retribuzione.
7 Aveva, inoltre, diritto, aveva aggiunto, al risarcimento del danno, temporaneo e permanente,
derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica subita, pari alla misura del 30%, da liquidarsi equitativamente, al rimborso delle spese mediche sostenute, al danno morale soggettivo per il
Cont dolore e le sofferenze patite in dipendenza dei comportamenti tenuti dalla e degli effetti dei medesimi, oltre che determinato dal pregiudizio alla reputazione professionale subito, oltre che,
infine, al danno esistenziale.
aveva, quindi, concluso, domandando che fosse accertata la violazione dell'art. 2103 Parte_1
Cont Cont c.c., che fosse ordinata alla la reintegrazione come sopra già indicata e che la fosse condannata al risarcimento, in suo favore, dei danni patrimoniali alla professionalità, del danno biologico permanente e temporaneo, al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di €.
1.638,81 e al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale subiti.
La si era costituita in giudizio e aveva resistito, contestando di avere posto in essere CP_1
comportamenti veSAtori e discriminatori, e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.
La società datrice di lavoro, dopo avere precisato, a dimostrazione della mancanza di intenti veSAtori nei confronti della ricorrente, che il dott. immediatamente dopo la sua nomina Tes_1
Part a Direttore di sede, avvenuta nel marzo 2003, aveva comunicato a che si sarebbe adoperato per la definizione amichevole delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle sanzioni
Cont Tes_ Part disciplinari adottate dalla nei confronti suoi e del dott. e che era stata rifiutare la proposta, in risposta alle allegazioni di controparte aveva osservato quanto segue.
Il compito della certificazione delle presenze giornaliere spettava unicamente ai Responsabili di settore e l'Ufficio del personale doveva limitarsi a prendere atto dell'attestazione dei medesimi,
Tes_ cosicché il dott. dopo essersi consultato con aveva ritenuto assolutamente Tes_1
Part ingiustificato che continuasse a verificare anche i propri orari e le proprie presenze,
limitandosi a rimuovere la prassi arbitraria instaurata dalla medesima, anche alla luce di alcuni comportamenti poco leali della steSA, la quale in numerose occasioni aveva forzato manualmente le timbrature dei propri orari di entrata e di uscita (forzatura rivelata dal codice
8 Tes_
“080”), come era capitato anche il 20 gennaio 2006, quando e avevano sorpreso la Tes_1
ricorrente in compagnia del collega al di fuori dei locali aziendali senza che avesse Per_8
timbrato l'uscita e la ricorrente, immediatamente dopo la contestazione, aveva forzato il sistema di rilevazione delle presenze, inserendo manualmente i dati dell'uscita medesima.
Né risultava convincente quanto affermato dalla ricorrente in ordine al fatto che avesse utilizzato la pausa pranzo per risolvere alcuni problemi personali, visto che ella non risultava fosse uscita durante il periodo di tempo solitamente usato dai dipendenti per l'intervallo del pranzo.
Nessun provvedimento, comunque, era stato adottato in occasione dei predetti fatti, a smentire l'asserito perseguimento di finalità persecutorie e veSAtorie.
Part Non rispondeva al vero che a osse stato impedito di parcheggiare la propria auto nel garage della sede di via Barone Rossi, ma piuttosto ella non era mai stata autorizzata a farlo, visto che,
data l'esiguità dei posti, solamente dirigenti e funzionari (Quadri A) ne avevano avuto uno in assegnazione.
La riunione del 25 gennaio 2006 era stata indetta ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 626/1994 e, quindi,
ad eSA dovevano partecipare unicamente il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente e il
RLS, mentre la ricorrente era stata informata ed invitata a partecipare per prendere appunti da
Tes_ utilizzarsi da parte di per la redazione del verbale.
Il Responsabile dell'Ufficio del personale non aveva alcuna competenza in ordine alla consegna dei premi aziendali ai dipendenti anziani, spettando la steSA piuttosto al Direttore di sede, il quale di volta in volta decideva se procedere personalmente alla consegna o se eventualmente delegare altri.
Non rispondeva al vero che, dopo il trasferimento all'Ufficio abbonamenti, alla ricorrente non fosse stata affidata alcuna mansione. Infatti, nel corso del primo colloquio, avvenuto a dicembre
Part 2006, dopo il rientro di dalla malattia, il Responsabile dell'ufficio, le aveva Persona_6
consegnato il neceSArio materiale informativo che ogni dipendente doveva avere a propria disposizione, mentre in seguito, fino al corso svoltosi a Torino nel giugno 2007, la ricorrente, a
9 causa delle continue assenze dal lavoro, non aveva potuto frequentare i vari corsi di formazione,
organizzati in successione ed aventi ad oggetto le tematiche concernenti l'attività dell'Ufficio
abbonamenti, ai quali era stata invitata a partecipare (prima dal 5 al 7 febbraio, poi dal 26 al 30
Cont marzo, poi ancora dal 16 al 20 aprile), cosicché la aveva organizzato in via del tutto eccezionale, dal 18 al 22 giugno, un corso ad personam, che la ricorrente aveva finalmente frequentato, e aveva, altresì, organizzato, al suo rientro in sede, sia un corso integrato di formazione, la partecipazione della ricorrente al quale era però stata impedita dall'ulteriore periodo di malattia di cui la medesima aveva fruito fino all'inizio delle ferie successive, sia una formazione operativa a livello locale, che si era svolta impegnando a turno tutti i componenti dell'ufficio nel costante affiancamento alla ricorrente, al fine di trasmetterle le competenze di ciascuno. Attività formative che, peraltro, erano state totalmente vanificate dall'ostilità
Part dimostrata da e dalle continue assenze della medesima, la quale, infatti, dopo il periodo di malattia continuativo dal 1 agosto 2006 al 14 dicembre 2006, nel periodo sino al dicembre 2007
era mancata dal lavoro dal 19 dicembre al 2 gennaio, l'8, il 18 e il 22 gennaio, dal 24 gennaio al
23 febbraio, dal 6 al 9 marzo, dal 21 marzo al 14 maggio, dal 18 al 25 maggio, l'11 e il 29
giugno, dal 2 al 13 e il 20 luglio, al 30 luglio al 24 agosto, il 31 agosto, il 5, il 12, il 20 e dal 25 al
28 settembre, il 9 ottobre, il 2, il 5 e il 6 novembre, dal 14 al 19 novembre, il 21 e il 26
novembre, dal 3 al 7, il 14, il 19 e dal 24 al 28 dicembre. Senza contare che, nei giorni in cui era presente in servizio, oltre a trattenere le pratiche assegnatele per tempi assolutamente eccedenti gli standards dell'ufficio, aveva spesso ingiustificatamente presentato carenze e assenze orarie recuperate nelle tarde ore serali, così imponendo arbitrariamente una flessibilità del proprio orario di lavoro non spettantele per contratto e, comunque, incompatibile con le esigenze sottese ad un'attività che si svolge a stretto contatto con il pubblico.
Nonostante i lunghi e ripetuti periodi di malattia, solo in una circostanza era stata disposta la
Part visita fiscale nei confronti di
Il computer in uso alla ricorrente apparteneva unicamente all'azienda e tutte le postazioni erano
10 multi-utente, cioè utilizzabili da chiunque al fine di accedere al proprio account personale,
mentre la configurazione personale di ciascun utente rimaneva inaccessibile ai terzi, salvo possesso di login e password o per l'amministratore di sistema.
L'anticipazione delle spese di viaggio da parte dell'azienda non spettava automaticamente al lavoratore, ma seguiva ad un'apposita richiesta del medesimo, con la quale doveva anche essere
Part specificato l'ammontare richiesto: in occasione del corso a Torino, non aveva fatto alcuna richiesta, cosicché per mera cortesia l'anticipazione le era stata comunque conceSA, tra l'altro per una somma, 800 euro, sovrabbondante.
Part Pers In occasione dell'accesso di e del marito nell'ufficio della dott.SA per la scelta della destinazione del TFR, i due avevano tenuto un comportamento inqualificabile, come risultante
Pers dalla relazione scritta in atti della steSA
L'eventuale pubblica diffusione delle vicende che avevano riguardato la ricorrente, laddove avvenuta, era da imputare alla ricorrente steSA e al coniuge della medesima, i quali all'interno dei locali aziendali avevano spesso tenuto una condotta platealmente canzonatoria o offensiva
Per_ Pers nei confronti dei colleghi, soprattutto e in riferimento alle proprie vicende personali e giudiziarie.
La contestazione disciplinare dell'11 ottobre 2006 e la sanzione che ne era seguita,
evidentemente non tardive in considerazione delle ripetute assenze per malattia della ricorrente,
erano state determinate dall'inaccettabile ripetuta insubordinazione della ricorrente ed erano seguite ad un'approfondita indagine svolta presso la sede di Cagliari dagli ispettori aziendali provenienti da Roma,
Pers Il paSAggio delle consegne in favore della dott.SA non risultava ancora effettuato alla data
Part della costituzione in giudizio dell'azienda e gli effetti personali di lla steSA data risultavano ancora sistemati in un armadio a muro posto nella stanza in precedenza occupata dalla medesima e da quest'ultima sigillato.
Le mansioni assegnate alla ricorrente presso l'ufficio Abbonamenti erano state equivalenti a
11 quelle svolte dalla steSA presso l'Ufficio del personale e la modifica avvenuta si era inserita nell'ambito di un progetto di più proficuo inserimento e sviluppo di carriera della ricorrente steSA (l'assegnazione alla medesima, dopo un neceSArio periodo di inserimento e formazione,
Per_ della Responsabilità dell'Ufficio abbonamenti, che era stata affidata ad solo ad interim),
oltre che in un ben più complesso quadro di riordino aziendale e di nuova ripartizione delle
Tes_ mansioni a seguito del pensionamento dei dipendenti , Per_9 Persona_5 Per_10
Per_1
, , al fine di far fronte alle indicate uscite senza ricorrere all'ingresso di nuovi CP_3
dipendenti dall'esterno e determinando un solo paSAggio di livello.
Non rispondeva al vero il fatto che con l'assegnazione delle nuove mansioni la ricorrente avesse subito la perdita di ragionevoli aspettative di progressione professionale, in particolare sostituire
Tes_ con progressione a Quadro A, visto che in azienda non esistono automatismi negli avanzamenti di carriera e che lo stato di servizio non ineccepibile della ricorrente portava ad escludere che la steSA potesse ambire a ricoprire il posto in questione o posizioni direttive equivalenti.
Part era considerata Quadro B in quanto impiegata di 1° livello, 2° classe retributiva, e aveva,
quindi, all'atto del paSAggio all'Ufficio abbonamenti, il medesimo inquadramento aziendale di
Per_ impiegata di primo livello che avevano anche (divenuto peraltro Quadro A a decorrere dal 1
Pers agosto 2006) e senza contare che con l'entrata in vigore del CCNL 2004 i dipendenti di 1°
livello e 2° classe retributiva erano stati inseriti nella 1° classe retributiva e non erano più stati assimilati ai Quadri B, essendo tale categoria rimasta in vigore solo nell'ambito dell'area produttiva.
Part Le contestazioni sollevate da in ordine all'asserita insufficienza e genericità delle istruzioni ricevute all'atto della nomina come incaricata del trattamento dei dati personali erano state meramente strumentali, visto che contestualmente la ricorrente era stata informata del corso che il 26 marzo si sarebbe svolto a Torino anche sul tema della privacy, anche se poi non vi aveva potuto partecipare a causa di una delle sue assenze dal lavoro.
12 Ciò premesso, la società convenuta aveva contestato che le patologie psichiche lamentate dalla ricorrente potessero in alcun modo essere ricondotte ai comportamenti dalla steSA denunciati,
fermo restando che, anche precedentemente all'inizio degli asseriti comportamenti dannosi, la steSA aveva lamentato patologie analoghe a quelle poste a fondamento della presente causa, le quali ultime dovevano, pertanto, ritenersi risalenti a tempi anteriori e determinate da cause extralavorative.
La società datrice di lavoro, inoltre, dopo avere evidenziato che, al solo scopo di dare attuazione all'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del procedimento cautelare, a far data dal 29 ottobre
2008 aveva assegnato la ricorrente all'Area Gestione, con mansioni di responsabile dell'Ufficio
Acquisti e compiti di coordinamento acquisti e contatti e contrattazione con i fornitori, con dotazione di stanza propria e compiti di supervisione dell'attività di , impiegato Persona_12
Part di livello 3°, aveva contestato la sussistenza dei danni da dequalificazione lamentati da considerato che la medesima aveva sempre disbrigato mansioni impiegatizie, pur essendole stata attribuita la (mera) posizione di Quadro B, che aveva, comunque, sempre percepito la retribuzione del livello di competenza e che, come invece sarebbe stato suo specifico onere, non aveva fornito la prova del concreto contenuto economico del danno asserito.
Cont La aveva, altresì, rilevato la duplicazione del danno domandato dalla ricorrente a titolo di danno alla salute e di danno esistenziale, sottolineando, comunque, come la ricorrente non avesse adeguatamente allegato e provato, oltre alla precisa condotta aziendale contra ius, l'esistenza steSA del danno e il nesso causale tra la prima e il secondo.
Dopo avere, infine, contestato la misura e il parametro individuati dalla controparte per la quantificazione equitativa del danno alla professionalità, la società convenuta aveva concluso domandando che le domande proposte dalla ricorrente fossero dichiarate inammissibili o,
comunque, rigettate.
Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante prova documentale, prova testimoniale ed espletamento di CTU, in accoglimento parziale del ricorso, aveva annullato la
13 sanzione disciplinare comminata alla ricorrente con nota scritta del 16 febbraio 2007,
Cont condannando la alla restituzione, in favore della medesima, della somma trattenutale a titolo
Cont sanzionatorio sulla retribuzione e aveva, altresì, condannato la al pagamento, in favore di
Part della somma complessiva di €. 32.886,00 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal demansionamento subito dal 1 agosto 2006 al 31 ottobre
2008, nonché della somma di €. 1.638,81 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute.
In particolare, il primo giudice, dopo avere ritenuto che l'assegnazione della qualifica di Quadro
B avesse integrato per la ricorrente un inquadramento di natura convenzionale non specificamente legato ai contenuti e alle caratteristiche professionali dei compiti alla steSA
assegnati e che, quindi, la valutazione del lamentato demansionamento dovesse riguardare la corrispondenza o meno delle nuove mansioni a quelle proprie del 1° livello impiegatizio di cui al
CCNL 2000, nel quale tutti gli impiegati di 1° livello, 2° classe retributiva erano confluiti, aveva ritenuto effettivamente comprovato il demansionamento di ma anche escluso che Parte_1
nei suoi confronti fosse stato ordito un disegno volto a screditarla e delegittimarla nell'ambiente di lavoro.
Infatti, aveva affermato il Tribunale, per un verso, la ricorrente era stata adibita a mansioni che non potevano definirsi “specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”, e che neanche comportavano l'assegnazione di un ruolo implicante il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità organizzative da svolgersi con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione.
Peraltro, aveva aggiunto il primo giudice, non poteva negarsi che il demansionamento avesse assunto notevoli proporzioni, anche in termini di durata, a causa dell'atteggiamento marcatamente intransigente e impermeabile a qualsiasi tentativo dell'azienda di coinvolgerla nel nuovo contesto lavorativo, mantenuto dalla steSA ricorrente.
D'altra parte, aveva osservato il Tribunale, nessuna delle ulteriori condotte denunciate dalla ricorrente come indicative di intenti discriminatori o persecutori nei suoi confronti erano risultate
14 tali: non la lamentata mancata assegnazione di una stanza singola, che non era prevista da alcuna regola o prassi aziendale, non l'asserito utilizzo improprio da parte di terzi della sua postazione informatica, visto che tale utilizzo improprio non era emerso, né la vicenda relativa alla consegna dei premi aziendali, che era compito proprio della Direzione, né la vicenda della riunione sugli infortuni sul lavoro, visto che era emerso che le riunioni in materia di sicurezza sul lavoro venissero indette dal Direttore e non comportassero neceSAriamente la partecipazione dei responsabili degli uffici o dei settori, i quali venivano invitati solo quando la loro presenza era ritenuta opportuna.
Quanto alla asserita illegittima privazione del potere di certificazione delle presenze del personale dell'ufficio, il primo giudice aveva accertato che il predetto potere spettasse in realtà ai
Cont Part responsabili di settore e che la avesse soprattutto ritenuto ingiustificato che la certificasse anche i propri orari, considerati alcuni comportamenti scorretti tenuti dalla steSA, sia forzando manualmente sul terminale le timbrature dei propri orari in entrata e in uscita, sia godendo di fatto di flessibilità di orario consentita solo ai dirigenti, così arrivando ad adottare regole più severe in materia.
Quanto alla vicenda relativa all'utilizzo dei parcheggi aziendali, il Tribunale aveva accertato che
Part fin dal 2006 non fosse autorizzata al detto utilizzo e avesse, comunque, perseverato nel medesimo.
Inoltre, aveva sottolineato il Tribunale, dimostrava l'indisponibilità della ricorrente ad accettare le decisioni aziendali anche il fatto che la steSA non si fosse adoperata per favorire il paSAggio
Pers delle consegne alla collega che l'aveva sostituita a capo dell'Ufficio del Personale, né per liberare dai propri effetti personali l'ufficio assegnato alla collega.
Il quadro complessivamente emerso, aveva, quindi, concluso sul punto il Tribunale, non deponeva per il compimento da parte dell'azienda di atti e comportamenti veSAtori e persecutori intenzionalmente finalizzati a danneggiare la ricorrente, ma aveva piuttosto evidenziato, sia le asperità e rigidità non comuni del carattere della medesima, sia, per altro verso, le difficoltà
15 incontrate dai superiori a trattare con la steSA, situazione che aveva inevitabilmente irrigidito i rapporti, sfociando in alcuni casi anche in diverbi poco ortodossi e in reazioni impulsive e non sempre equilibrate delle parti.
Il Tribunale, quindi, dopo avere evidenziato che i contrasti della ricorrente con l'azienda erano iniziati ben prima del 2006, precisamente nel 2001, quando il Direttore di sede che aveva preceduto le aveva applicato la sanzione disciplinare della multa di 4 ore che poi era Tes_1
stata annullata dal Tribunale di Cagliari, aveva osservato, quanto alla sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente con nota scritta del 16 febbraio 2007 per le condotte tenute il 28 luglio
2006, come dall'esame delle deposizioni testimoniali fosse emersa una realtà non difficile da
Part Per_ immaginare, nella quale i colleghi e avevano avuto un acceso alterco in cui ciascuno
Part aveva usato toni sgarbati e polemici, non certo edificanti, e in cui aveva avuto un atteggiamento apertamente contrariato a causa del trasferimento e perché avrebbe dovuto
Per_ Per_ sottostare ad nonostante non fosse un e , evidentemente offeso, le aveva Pt_2
risposto che a lui non intereSAva il suo inquadramento e che avrebbe dovuto lavorare come gli altri, rimanendo però evasivo sui compiti che avrebbe dovuto svolgere e, in sostanza, eludendo le domande della collega, senza che fosse peraltro risultato chiaro chi dei due avesse per primo assunto atteggiamenti polemici e provocatori tali da suscitare la reazione dell'altro.
A parere del primo giudice non erano, peraltro, emersi elementi probatori sufficienti a ritenere comprovata nella sua gravità la condotta di insubordinazione contestata alla ricorrente, cosicché
la sanzione applicata, non rispettosa del principio di proporzionalità in rapporto con la condotta
Pers residuale di omesso paSAggio delle consegne in favore della collega doveva, quindi, essere annullata.
Il Tribunale aveva, quindi, individuato e quantificato i danni risarcibili subiti dalla ricorrente a causa del demansionamento subito dal 1 agosto 2006 all'ottobre 2008, avvenuto “in violazione
dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., rinforzato dai principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 4
e 32 della Costituzione, che sanciscono la tutela del diritto alla salute e alla dignità morale
16 dell'individuo anche nella formazione sociale in cui esplica la sua attività lavorativa”.
In particolare, il primo giudice aveva, innanzitutto, accertato che la ricorrente aveva subito un nocumento alla propria sfera psicofisica.
Il CTU nominato, in esito alle indagini espletate, aveva, infatti, accertato che la ricorrente era affetta da un Disturbo ansioso e depressivo per l'insorgenza del quale aveva agito con elevata probabilità, quale concausa, l'avvenuta adibizione a mansioni inferiori sopra indicata e il quale aveva determinato un danno psicofisico permanente pari al 10%, oltre al danno temporaneo pari al 50% subito nel corso dei 227 giorni di assenza dovuti alla patologia indicata.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aveva proseguito il Tribunale, il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente nelle sue componenti biologica, esistenziale, statica e morale doveva ritenersi pari a complessivi €. 31.874,00, di cui €. 10.896,00 per danno temporaneo e €.
20.978,00 per danno permanente, importi pari rispettivamente a €. 12.838,85 e a €. 24.718,54
una volta devalutati alla data di consolidamento del danno e rivalutati alla data della decisione con aggiunta degli interessi sulle somme via via rivalutate, il secondo dei quali, sia da maggiorarsi nella misura percentuale del 15% in ragione del pregiudizio subito dalla ricorrente all'immagine e alla reputazione nell'ambiente lavorativo (danno lamentato in ricorso come danno morale soggettivo), attesa la notevole durata del demansionamento e la diretta
Per_ sottoposizione della lavoratrice al potere gerarchico del collega , allora inquadrato in un livello inferiore, sia da considerare nel mero valore differenziale una volta sottratto l'importo di
Part
€. 8.452,85 pari al valore capitale che sarebbe stato erogato dall'INAIL qualora avesse presentato la relativa domanda amministrativa.
Il Tribunale aveva, infine, escluso la risarcibilità degli ulteriori pregiudizi di natura esistenziale,
alla vita privata e di relazione lamentati dalla ricorrente, considerato che le allegazioni formulate sul punto da quest'ultima non erano state in alcun modo comprovate in giudizio, nonché del danno patrimoniale da dequalificazione, visto che la ricorrente, rimasta piuttosto generica nelle allegazioni difensive, non aveva dimostrato di avere subito perdite economiche per effetto del
17 demansionamento, né di avere perduto occasioni favorevoli di lavoro o di avere visto vanificate concrete aspettative di progressione professionale.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
La ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, positivamente valutate
le argomentazioni in fatto ed in diritto addotte nel presente ricorso in appello e precedente
grado di giudizio, in riforma parziale della sentenza impugnata, provvedere come segue:
1. accertata la violazione dell'art. 2103 c.c., ordinare alla , Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., di reintegrare l'odierna parte appellante nella posizione di
B e segnatamente nelle mansioni di responsabile dell'ufficio del personale della CP_5
sede di Cagliari ovvero in mansioni equivalenti alla predetta qualifica di Quadro B;
2. condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali per lesione della professionalità (conseguenza del demansionamento e della
dequalificazione, nonché di fatti e comportamenti espressione di mobbing e/o di straining e/o
comunque mortificatori della lavoratrice), in misura pari alle retribuzioni percepite e maturande
per tutto il periodo di durata della violazione ovvero altra misura ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione e interessi come per legge;
3. condannare la , anche previa disponenda CTU in rinnovo, al risarcimento del danno CP_1
biologico in favore della odierna parte appellante escludendo, nel nesso causale tra evento e
danno, qualsivoglia fattore esterno (anche di natura personale o familiare) per tutte le
motivazioni spiegate nel presente atto di appello, tenendo altresì conto della maggiore
percentuale riscontrata anche alla luce delle tabelle invocate in giudizio, quantificando pertanto
il danno nella misura del 30% o in via subordinata del 15% e/o nella misura maggiore o minore
18 ritenuta di giustizia, comunque superiore a quanto riconosciuto in primo grado, anche tramite
rinnovo della CTU;
4. condannare in ogni caso la al risarcimento dei danni morali, esistenziali, alla vita CP_1
privata e di relazione con liquidazione equitativa (e secondo i criteri già dedotti nel precedente
grado di giudizio);
5. vittoria di spese e onorari, rimborso c.u., con distrazione in favore del procuratore
antistatario.”.
Nell'interesse della società appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro: 1) dichiarare
inammissibile e comunque rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza appellata;
2) in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui c'è stata una violazione e falsa
applicazione del CCNL ratione temporis vigente. Erroneità della sentenza nella parte
in cui c'è stata una violazione e falsa applicazione dell'istituto del c.d.
inquadramento convenzionale. In ogni caso violazione dell'art. 2103 cod. civ.
Erroneità della sentenza per violazione del “chiesto e pronunciato” e comunque per
omeSA pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c.
Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
Tribunale di Cagliari, nel pronunciarsi in ordine alla denunciata dequalificazione, al fine di individuare la declaratoria contrattuale alla quale rapportare le mansioni affidate alla lavoratrice presso la nuova sede di assegnazione, affermato che l'attribuzione della qualifica di Quadro B,
formalmente riconosciuta dal datore di lavoro, integrava un mero inquadramento convenzionale per il riconoscimento del solo aumento retributivo.
L'appellante ha lamentato, in particolare, sia il fatto che il primo giudice avesse ignorato il giudicato derivante dall'ordinanza collegiale sopra richiamata, la quale aveva condannato
19 l'azienda a reintegrarla nelle mansioni originariamente disimpegnate o comunque in mansioni equivalenti alla qualifica di posseduta, andando, invece, a mettere in discussione il suo Pt_2
inquadramento, con evidente vizio di extra petitum ed extra petita, sia il fatto che il Tribunale
non si fosse pronunciato sulla domanda volta ad ottenere la sua reintegrazione nella posizione di
B per l'espletamento delle mansioni originariamente svolte (o di mansioni equivalenti). Pt_2
Inoltre, ha osservato l'appellante, il primo giudice aveva definito convenzionale il suo inquadramento, in spregio al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale l'attribuzione della qualifica convenzionale deve neceSAriamente trovare il proprio fondamento nel contenuto degli accordi collettivi ovvero nell'autonoma determinazione delle parti, attraverso la quale devono risultare espreSAmente indicate le mansioni di contenuto inferiore effettivamente assegnate al dipendente, in assenza della cui specificazione le mansioni non possono che corrispondere alla qualifica attribuita.
Nella fattispecie, ha proseguito l'appellante, l'attribuzione della Qualifica di Quadro di Livello B
era stata espressione di specifica volontà datoriale, tanto è vero che nella comunicazione del 17
giugno 1997, prot.11880, la società appellata non aveva mai precisato le attività che avrebbe
Part dovuto svolgere la sig.ra limitandosi unicamente ad una promozione della dipendente nel livello inquadramentale superiore.
Inoltre, ha evidenziato il giudice non aveva minimamente considerato che Parte_1
all'attribuzione della qualifica di Quadro livello B si era accompagnato il riconoscimento della relativa indennità di funzione, cioè quella specifica indennità nata proprio con lo scopo di indennizzare i quadri direttivi per l'impegno agli stessi richiesto e le attività e responsabilità agli stessi demandate al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti dal datore di lavoro.
L'appellante ha, inoltre, criticato la sentenza impugnata per avere la steSA fatto riferimento alla disciplina collettiva siglata in data 8 giugno 2000, in realtà inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie, tanto è vero che, successivamente alla stipulazione dell'indicato CCNL, ella aveva conservato l'inquadramento nella qualifica di Quadro B.
20 Infine, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere il medesimo ritenuto le mansioni da lei disimpegnate pienamente rispondenti alla declaratoria del 1° livello impiegatizio,
mentre invece le mansioni da lei svolte come Responsabile dell'Ufficio del personale, pur non inquadrabili nel livello Quadro A (funzionario, “colui che, svolgendo con discrezionalità di
poteri funzioni tecniche e/o amministrative, è preposto a strutture e posizioni di lavoro definite
ed individuate a livello di Direttore Generale”), al quale risultavano invero riconducibili le mansioni che secondo il primo giudice lei non aveva svolto (determinazioni da adottare nell'ambito dei procedimenti disciplinari, decisioni in tema di contrattualizzazione dei dipendenti o aspiranti tali, provvedimenti riguardanti gratifiche, trasferimenti e altro), erano, comunque,
caratterizzate da “elevata autonomia di gestione delle risorse nonché da ampia discrezionalità di
poteri per l'attuazione degli obiettivi prefiSAti” e risultavano, quindi, pienamente corrispondenti a quelle proprie del livello di inquadramento a lei attribuito (Quadro B).
***
Il motivo di appello è parzialmente fondato.
Il CCNL 9 maggio 1990, vigente nel momento in cui all'appellante era stata riconosciuta la qualifica di Quadro B, prevedeva, come riportato dal primo giudice, che nel livello B della qualifica di Quadro fossero qualificati, oltre che i “lavoratori che, nell'ambito della prima classe
di retribuzione, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata
autonomia di gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione
degli obiettivi prefiSAti”, anche “gli impiegati di 1° livello inquadrati nella seconda classe”.
L'impiegato di 1° livello inquadrato nella seconda classe, d'altra parte, come previsto nel punto n. 1 dei “chiarimenti a verbale” posti in calce alle declaratorie delle figure professionali degli impiegati (pagg. 95 e 96 della copia del CCNL 1990 prodotta in primo grado dall'attuale appellante) era “l'impiegato di primo livello preposto ad una unità organizzativa strutturalmente
costituita e di notevole importanza, sufficientemente caratterizzata e specificatamente
individuata nell'ambito delle strutture aziendali”, preposizione comportante “lo svolgimento di
21 attività di gestione di persone e mezzi richiedente preparazione specialistica con approfondite
conoscenze di normative aziendali, tecniche e legislative e comportante autonome responsabilità
decisionali”.
La società appellata, pertanto, quando, con la nota scritta del 17 giugno 1997 aveva comunicato alla ricorrente che, a decorrere dal 1 giugno 1997, era “assegnata alla classe di retribuzione n. 2
(due), in qualità di impiegato” e che “in relazione a quanto sopra, con pari decorrenza, le viene
attribuita la qualifica di Quadro di livello B”, non aveva assicurato all'appellante un inquadramento convenzionale superiore a quello alla steSA spettante, non rispondente, cioè, ad un concreto contenuto di contenuti e caratteristiche professionali, come affermato dal primo giudice, ma aveva piuttosto dato applicazione alle norme contrattuali sopra riportate, attribuendo a la qualifica di Quadro B alla steSA spettante in virtù dell'assegnazione della Parte_1
medesima alla seconda classe di retribuzione del (1°) livello impiegatizio.
Che non si fosse trattato di un'attribuzione convenzionale ma effettiva è, d'altronde, comprovato dal fatto che, pochi mesi dopo, con decorrenza dal 26 marzo 1998, l'appellante fosse stata destinata “all'Ufficio Personale di Sede assumendone la responsabilità”, cioè fosse stata assegnata ad una di quelle posizioni di lavoro, “Preposti al Personale”, che, come previsto dal punto 2 dei chiarimenti a verbale sopra richiamati, rappresentava, secondo l'allegato C) del 16
novembre 1983 (si veda il CCNL 16 novembre 1983 presente in atti), per le sedi regionali senza
Centro di produzione (come dallo stesso allegato si desume fosse quella di Cagliari), una delle
“posizioni di lavoro di impiegati di 1° livello inquadrati in cl. 2”.
La predetta previsione contrattuale dimostra, altresì, che le mansioni proprie e tipiche del responsabile dell'Ufficio Personale di sede fossero state valutate dalle parti contrattuali corrispondenti alla declaratoria degli impiegati di primo livello classe 2° e, pertanto, idonee a consentire al lavoratore intereSAto l'inquadramento nella qualifica di Quadro B.
Si noti, d'altronde, come gli impiegati di 1° livello inquadrati in classe 2° non avessero altra sistemazione, nella classificazione prevista dal CCNL 1990, se non come Quadri B, visto che la
22 classificazione degli impiegati di 1° livello si fermava, verso l'alto, alla declaratoria e alla previsione relativa alla 3° classe retributiva, che era caratterizzata da contenuti professionali
(“lavoratore che con discrezionalità ed iniziativa – entro programmi e direttive di massima –
svolge compiti complessi e variabili: richiedenti la conoscenza completa di tecniche
specialistiche complesse, nonché esperienza e capacità professionale;
implicanti la
programmazione del lavoro proprio ed il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità
organizzative e/o lo sviluppo di studi, ricerche e attività di alta qualificazione professionale”)
certamente di minor pregio rispetto a quelli propri della 2° classe retributiva (e quindi della qualifica di Quadro B), già in precedenza riportati, qualificati dalla neceSAria preposizione del lavoratore ad una unità organizzativa strutturalmente costituita, dalla notevole importanza della steSA, dallo svolgimento di attività di gestione di persone e mezzi richiedente preparazione specialistica e comportante autonome responsabilità decisionali.
L'accertamento del primo giudice in relazione al demansionamento lamentato dall'attuale appellante avrebbe, quindi, dovuto prendere le mosse, non dalla declaratoria propria della categoria degli impiegati di 1° livello prevista nel CCNL 8 giugno 2000, non ancora vigente alla data dell'inquadramento di nella qualifica di Quadro B, ma dalla declaratoria Parte_1
propria degli impiegati di 1° livello classe 2°, destinati al neceSArio inquadramento nella categoria Quadro livello B.
Esclusa, quindi, la natura convenzionale dell'attribuzione della qualifica di B e Pt_2
considerata la corrispondenza del ruolo di Responsabile dell'Ufficio Personale assegnato all'appellata con le posizioni inquadrabili, secondo la contrattazione collettiva, come impiegato di 1° livello classe 2° e, quindi, nella predetta qualifica, deve concludersi che, all'atto della
Part modifica delle mansioni, avvenuta con decorrenza dal 1 agosto 2006, la lavoratrice aveva diritto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., di essere assegnata a mansioni corrispondenti a quelle proprie della qualifica di Quadro B, come sopra individuate.
La società appellata non ha impugnato l'accertamento svolto dal primo giudice in ordine alle
23 mansioni affidate a presso l'Ufficio Abbonamenti, con la conseguenza che, in Parte_1
conformità al provvedimento del Tribunale, deve ritenersi accertato che nel predetto ufficio l'appellante fosse stata “destinata ad evadere le stesse pratiche che comunemente venivano
affidate agli altri colleghi dell'ufficio, tutti inquadrati in livelli inferiori al suo, senza distinzione
tra quelle ordinarie e quelle definite come più complesse”, le quali “ a detta dei testi sarebbero
state numericamente aSAi inferiori rispetto alla mole complessiva del lavoro e … avrebbero
richiesto il possesso di competenze specialistiche”.
Part Inoltre, aveva accertato il primo giudice, “le pratiche evase dalla venivano controllate
Per_ dall' , il quale stabiliva le correzioni che la prima era tenuta ad apportare”.
D'altra parte, è pacifico che all'atto del paSAggio dell'appellante all'Ufficio Abbonamenti, a contestualmente inquadrato come Quadro A, fosse stata affidata la responsabilità Persona_6
dell'Ufficio medesimo e che l'Ufficio stesso non fosse articolato in ulteriori strutture organizzative cui l'appellante fosse stata preposta.
Difettavano, quindi, nelle nuove mansioni assegnate all'appellante le caratteristiche professionali identificative del profilo di (impiegato di 1° livello, 2° classe retributiva, e quindi) Quadro livello
B, consistenti, come sopra osservato, nell'essere il lavoratore preposto ad una unità organizzativa strutturalmente costituita, di notevole importanza, comportante lo svolgimento di attività di gestione di persone e mezzi, con impiego di preparazione specialistica e assunzione di autonome responsabilità decisionali.
Per le ragioni esposte, deve, quindi, ritenersi accertato che l'appellante, nel periodo dal 1 agosto
2006 al 29 ottobre 2008, fosse stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della categoria Quadro livello B nella quale la steSA era stata inquadrata dalla società datrice di lavoro e che la steSA abbia, dunque, diritto di essere reintegrata nelle mansioni di precedente adibizione ovvero in mansioni equivalenti a quelle che, secondo il CCNL 1990,
essendo proprie degli impiegati di 1° livello, classe retributiva 2°, erano inquadrabili nella categoria Quadro livello B.
24 Non può, invece, come richiesto dall'appellante, condannarsi la società appellata ad effettuare la detta reintegrazione, visto che il 29 ottobre 2008 in esecuzione dell'ordinanza Parte_1
collegiale resa dal Tribunale di Cagliari in sede di reclamo cautelare il 18 giugno 2008, era già
stata reintegrata nelle mansioni di Responsabile dell'Ufficio sussumibili, secondo la Pt_3
Cont nella categoria indicata, e per la cui valutazione di equivalenza rispetto alle mansioni proprie della categoria medesima pende dinanzi al Tribunale autonomo giudizio.
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui esclude il carattere veSAtorio – persecutorio
della condotta posta in essere dal datore di lavoro, o comunque viene esclusa qualsivoglia
forma risarcitoria professionale per la mortificazione e l'accertato demansionamento
subito dalla sul posto di lavoro. Parte_1
Con un secondo motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il primo giudice aveva escluso, sia il denunciato fenomeno del mobbing, sia qualsivoglia ulteriore forma di prevaricazione e mortificazione subita dalla odierna parte appellante sul posto di lavoro, partendo dal duplice errato presupposto di una condotta intransigente e poco collaborativa della dipendente e della riconduzione degli eventi alle normali dinamiche di relazione in ambito lavorativo.
In particolare, l'appellante ha osservato come contraddittoriamente il Tribunale avesse, da un lato, accertato che con il trasferimento all'Ufficio Abbonamenti, più che curare le sue prospettive
Cont di carriera, la vesse inteso sostituirla con una collega considerata più affidabile, e, dall'altro lato, disconosciuto la sussistenza, in capo alla datrice di lavoro, di una preordinata e lucida volontà di penalizzarla, valorizzando a tal fine erroneamente il suo atteggiamento, che, in realtà,
era stato solo di difesa in reazione al demansionamento subito e agli ulteriori episodi di
Per_ sopraffazione sofferti, quali l'atteggiamento offensivo, duro e non costruttivo del superiore ,
la sottrazione del potere di firmare le presenze, la mancata comunicazione in tempi utili delle riunioni sindacali, l'accusa ingiustificata di avere omesso, il 20 gennaio 2006, di timbrare il cartellino in uscita e di avere forzato manualmente in modo improprio il terminale di rilevazione
25 delle presenze, il divieto di parcheggio nel garage seminterrato del palazzo, la mancata indicazione delle mansioni da svolgere presso l'Ufficio Abbonamenti, le contestazioni e le
Per_ correzioni operate dal superiore nel controllo delle pratiche svolte presso l'Ufficio
Abbonamenti, la volontà del medesimo di isolarla dagli altri dipendenti.
Da tali errori interpretativi, ha proseguito l'appellante, era derivato, da parte del primo giudice,
l'ingiusto mancato riconoscimento del danno, mancato riconoscimento che, in presenza di una accertata condotta mobbizzante, seppure eventualmente nella forma attenuata dello straining,
“costituisce violazione degli artt. 32 e 97 Cost. sottesi all'art. 2087 c.c., da considerarsi anche
come trasmigrazione in termini contrattuali dell'art. 2043 c.c., anch'essi violati, nonché
violazione/falsa applicazione degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte in ordine alle
categorie giurisprudenziali di “mobbing” e “straining” elaborate dalla steSA”.
Il mobbing, ha evidenziato l'appellante, che si configura quando il datore di lavoro pone in essere nei confronti del lavoratore una condotta sistematica e protratta nel tempo, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, può, infatti, determinare la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità, il fondamento della cui illegittimità è l'obbligo datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., di adottare le misure neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, con conseguente diritto di quest'ultimo,
analogamente a quanto accade nelle più lievi fattispecie dello straining, in cui difetta il carattere della continuità nel tempo, alla relativa tutela risarcitoria, configurabile, tra l'altro, anche quando il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente.
***
Il motivo di appello è infondato.
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata in quanto, a suo dire, il primo giudice, avendo escluso nella condotta datoriale una fattispecie di mobbing, né avendo rilevato la sussistenza
26 della più lieve fattispecie dello straining, aveva omesso di risarcirle i danni subiti.
In disparte ogni valutazione relativa al danno patrimoniale (da demansionamento), oggetto specifico del quarto motivo di appello, in relazione al danno non patrimoniale la censura formulata dall'appellante nasce, in realtà, da un'errata lettura del provvedimento impugnato e da un'errata interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia, della quale, invece, il Tribunale ha fatto corretta applicazione.
Non corrisponde al vero, infatti, che il primo giudice abbia disconosciuto i danni (non patrimoniali) subiti dall'attuale appellante a causa della condotta datoriale, avendo il medesimo,
in conformità ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, riconosciuto a Parte_1
malgrado l'accertata insussistenza di una fattispecie di mobbing, la tutela risarcitoria alla
[...]
steSA spettante “per i danni sofferti dalla medesima in violazione dell'obbligo di cui all'art.
2087 c.c., rinforzato dai principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 4 e 32 della Costituzione, che
sanciscono la tutela del diritto alla salute e alla dignità morale dell'individuo anche nella
formazione sociale in cui esplica la sua attività lavorativa”, attribuendo alla medesima il risarcimento, sia del danno biologico temporaneo (per 227 giorni di assenza dal lavoro per malattia) e permanente (nelle sue componenti statica e dinamico – relazionale) subito, sia del danno morale soggettivo, sia del pregiudizio subito all'immagine e alla reputazione nell'ambiente lavorativo.
Il Tribunale, infatti, - considerato che il CTU nominato aveva accertato che la lavoratrice era affetta da un Disturbo ansioso e depressivo, causalmente ricollegabile alla condotta del datore di lavoro, che aveva determinato un periodo di inabilità temporanea al 50% per giorni 227 e un danno permanente pari al 10% - facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano più
recenti (2013) alla data di lettura del dispositivo (19 dicembre 2017), aveva stimato il danno biologico temporaneo nella misura di €. 10.896,00, ottenuta utilizzando il valore giornaliero minimo di €. 96,00 previsto dalle indicate Tabelle, computato nella misura del 50% e moltiplicato x 227 giorni, e il danno biologico permanente nella misura di €. 20.978,00, del tutto
27 prossima a quella di €. 20.998,00 prevista dalle suddette tabelle per l'intero danno non patrimoniale (danno biologico statico, danno biologico dinamico–relazionale e danno morale)
Part subito da una persona di anni 48 (quanti ne aveva nel 2006, alla data dei fatti) con danno permanente pari al 10% (valore a punto per danno biologico €. 2.178,42, con incremento del
26% per danno morale = €. 2.744,81 di valore a punto per danno non patrimoniale, x demoltiplicatore pari a 0,765 in ragione dell'età = €. 2.099,78; €. 2.099,78 x 10 punti di danno =
€. 20.997,80, approssimati per eccesso in tabella a €. 20.998,00).
Gli importi sopra indicati di €. 10.896,00 e di €. 20.978,00 erano stati poi devalutati alla data di consolidamento del danno e rivalutati alla data della decisione con il riconoscimento degli interessi sulla somma via via rivalutata, mentre la somma relativa al danno biologico permanente
Part e la danno morale era stata prima, utilizzando il parametro equitativo suggerito dalla steSA
nel ricorso, incrementata di un'ulteriore misura percentuale del 15%, al fine, come detto, di risarcire il pregiudizio all'immagine e alla reputazione subito dall'appellante nell'ambiente di lavoro, tipologia di danno che nel ricorso era stato erroneamente allegato sub species di danno morale soggettivo, e poi, nella componente relativa al danno biologico, decurtata della somma di
Part
€. 8.452,85, quale valore capitale dell'indennizzo che sarebbe stato erogato a dall'INAIL
qualora avesse presentato la relativa domanda amministrativa.
Né può ritenersi che, per le predette tipologie di pregiudizio, il risarcimento attribuito dal primo giudice fosse stato inadeguato, in quanto riconosciuto agli esiti di una CTU elaborata sulla base di quesiti che avevano avuto riguardo al solo demansionamento subito dall'attuale appellante:
come risulta, infatti, dalla steSA relazione di CTU depositata il 5 febbraio 2017 e dalle risposte
Part alle osservazioni del CTP di depositate il 29 agosto 2017, l'ausiliare nominato in primo grado, condividendo sul punto una valutazione espreSA in sede di osservazioni dal CTP
Part dell'attuale appellante, aveva precisato che il pregiudizio alla salute rilevato a carico di il quale, come sopra illustrato, nella sentenza di primo grado aveva costituito il parametro della misura risarcitoria di tutte le tipologie di danno sinora discusse, era stato causato, non solo dal
28 demansionamento, ma anche dagli altri fattori lavorativi stressogeni, i pregiudizi causati dai quali avevano, quindi, trovato, di fatto, simultanea riparazione.
Part Quanto all'ulteriore pregiudizio di cui aveva chiesto il risarcimento con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, quello c.d. esistenziale, esso, invece, non era stato correttamente liquidato dal primo giudice.
Più, infatti, che per le ragioni di insufficienza probatoria ravvisate dal Tribunale, il pregiudizio in discussione non risultava risarcibile a favore dell'appellante in quanto quest'ultima, al predetto titolo, aveva denunciato unicamente quelli che costituivano gli ordinari riflessi esistenziali della patologia psichica riconosciuta e risarcita (continuo lamentarsi nell'ambito familiare della propria situazione lavorativa, insonnia, incubi e sogni agitati con stato di angoscia e senso di morte, stanchezza, apatia, scarso interesse per le questioni riguardanti la famiglia, la casa e la sfera personale, stato di tensione e irritabilità, assenza di rapporti sessuali), con la conseguenza che l'autonomo risarcimento del danno esistenziale avrebbe costituito una mera duplicazione del risarcimento già riconosciuto per la componente dinamico-relazione del danno biologico permanente (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 23469/18 e Cass. 20795/2018).
D'altra parte, a fronte dei predetti contenuti della decisione impugnata, l'appellante, pur continuando a lamentare l'avvenuto disconoscimento del danno a causa dell'avvenuto disconoscimento delle fattispecie del mobbing o dello straining, non ha indicato quali ulteriori pregiudizi avrebbe patito a causa delle condotte datoriali e quali ulteriori danni, quindi, rispetto a quelli già riconosciuti, avrebbe avuto diritto di ottenere.
Tanto più che tutte le tipologie di pregiudizio non patrimoniale denunciate con il ricorso introduttivo del giudizio erano state riconosciute (danno biologico nelle due componenti statica e dinamico-relazionale, danno morale soggettivo, danno alla reputazione professionale) o,
comunque, scrutinate (danno esistenziale) dal primo giudice, cosicché la censura in esame, la quale appare formulata sull'erroneo presupposto dell'esistenza di specifiche categorie di danno da mobbing o da straining, differenti da quelle ricollegabili alla “semplice” violazione dell'art. 29 2087 c.c., risulta del tutto inconferente rispetto agli esiti effettivi del primo grado di giudizio.
3) Erroneità /contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si prendono in
considerazione, ai fini della valutazione del danno da demansionamento, fattori
concausali peraltro riconducibili alla sfera personale della lavoratrice.
L'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere il medesimo, pur avendo affermato di applicare una regola contraria, contraddittoriamente ed erroneamente inserito, tra i fattori considerati ai fini della valutazione e successiva quantificazione del danno da demansionamento, elementi riconducibili alla sua sfera personale e familiare, i quali, invece, o erano, in realtà, insussistenti o non avevano, comunque, avuto alcuna efficacia causativa della lesione alla salute riscontrata a suo carico, direttamente ed esclusivamente dipendente dalle vicende legate al lavoro.
I predetti errori di valutazione, ha, quindi, sostenuto l'appellante, i quali erano stati fatti propri dal giudice nell'aderire alle errate valutazioni e conclusioni del CTU, avevano condotto il
Tribunale ad errare, sia in ordine alla diagnosi, sia in ordine alla quantificazione del danno.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, mentre il CTU nella valutazione delle lesioni psicofisiche aveva espreSAmente preso a riferimento le tabelle INAIL, il giudice, pur condividendo le conclusioni del CTU, aveva ritenuto neceSArio utilizzare le tabelle adottate dal Tribunale di Milano,
cosicché era risultato incomprensibile il ragionamento seguito dal giudicante nella determinazione della somma liquidata, non essendo stati specificati i criteri di valutazione delle varie componenti del danno a lei spettante, né la percentuale effettivamente a lei riconosciuta relativamente alla valutazione delle lesioni psicofisiche accertate a suo carico.
Senza contare, ha concluso l'appellante, che il fatto che il giudice per la liquidazione equitativa avesse preferito le Tabelle di Milano evidenziava che per il medesimo le tabelle INAIL utilizzate dal CTU erano del tutto inadeguate, ciò che confermava l'erroneità della percentuale di danno individuata dall'ausiliare.
***
30 Il motivo di appello è infondato.
Le censure dell'appellante prendono le mosse da un'errata interpretazione della sentenza impugnata e della CTU alla quale il giudice aveva aderito.
Il consulente tecnico dell'ufficio, infatti, pur avendo affermato nella relazione di consulenza che il Disturbo ansioso e depressivo da cui aveva riconosciuto affetta la lavoratrice riconosceva nel demansionamento una concausa, che era possibile che ella già presentasse, sebbene in forma minore, fin dagli anni precedenti, sintomi ansiosi o depressivi ed inoltre tratti di personalità
rigida e che il demansionamento aveva agito nell'ambito di una causalità multifattoriale ad andamento circolare tipica dei disturbi psicopatologici, e pur avendo indicato, nel concludere in ordine alla quantificazione del danno permanente, di avere considerato la possibile contemporanea presenza di concause nel determinismo del disturbo psicopatologico diagnosticato, aveva, in realtà, motivato la diagnosi posta e la percentuale di danno permanente e temporaneo riconosciuta a carico dell'appellante prescindendo, correttamente, del tutto, dalla natura concausale del nesso accertato tra le vicende lavorative dell'appellante e la lesione alla salute della medesima.
Intanto, l'ausiliare, a differenza di quanto sembra suggerire l'appellante, aveva indicato a chiare lettere che, secondo il convincimento da lui maturato, il disturbo psichico accertato a carico di
Part i era manifestato, dal punto di vista cronologico, in tempi coerenti con la patogenicità delle
Part vicende lavorative e che la sintomatologia ansioso-depressiva presentata dalla aveva le caratteristiche qualitative tipiche dei disturbi che insorgono dopo eventi psicotraumatizzanti,
quale doveva considerarsi il cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità o di mansioni lavorative.
Non può essere posto, quindi, in dubbio che il CTU avesse accertato una correlazione diretta tra
Part vicende lavorative e disturbo ansioso-depressivo rilevato a carico di
Non si vede, inoltre, come la definizione in termini di concausalità del nesso di relazione esistente tra vicende lavorative e lesione alla salute avesse influito sulla diagnosi della patologia
31 indicata dal CTU, visto che quest'ultimo, in totale conformità a quanto indicato sul punto anche dal CT di parte dott. nelle osservazioni allegate alle risposte depositate dal CTU il 29 Per_13
Part agosto 2017 (nelle quali si legge che tuttora persiste a carico di na sintomatologia Ansioso
Depressiva), aveva affermato che l'attuale appellante era affetta da un Disturbo ansioso –
depressivo, dando anche correttamente atto che dalle certificazioni in atti risultava che in paSAto
il disturbo fosse stato qualificato come “Disturbo post traumatico da stress”, che, peraltro, il
CTU, anche qualora in paSAto presente, aveva rilevato non più sussistente nell'attualità (si vedano le risposte alle osservazioni del CTP sopra richiamate).
Né la definizione in termini di concausalità aveva effettivamente influito sulla quantificazione del danno alla salute, permanente e temporaneo.
Quanto al primo, il CTU aveva, infatti, adeguatamente spiegato di avere, innanzitutto, utilizzato le tabelle INAIL, dotate di sicura autorevolezza scientifica, nell'ambito delle quali aveva utilizzato per analogia la voce relativa al Disturbo post-traumatico da stress moderato, per il quale, a seconda dell'efficienza della psicoterapia (menomazione n. 180), sono previsti fino a 6
punti percentuali, ed al Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, per il quale, a seconda dell'efficienza della psicoterapia (menomazione n. 181), sono previsti fino a 15 punti percentuali, adeguando la percentuale riconosciuta, quella del 10%, alla gravità notevolmente inferiore del Disturbo ansioso- depressivo della ricorrente rispetto a quella di un Disturbo post-
traumatico da stress cronico severo scarsamente rispondente alla psicoterapia.
La congruità della percentuale individuata era stata, inoltre, verificata dal CTU anche rispetto alle percentuali indicative di danno biologico proposte da autorevoli Autori con riferimento a disturbi psicopatologici analoghi a quello riscontrato nell'appellante (M. Cerisoli e D. Vasapollo,
La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica, SEU, 2009, per i quali il
Disturbo dell'Adattamento cronico comporta un danno biologico fino al 10%; e CP_6 [...]
Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura CP_7
psichica, editore, 2006, secondo i quali il Disturbo dell'Adattamento determina un danno CP_8
32 biologico compreso entro il 15%, con coefficiente, per cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità o di mansioni lavorative, compreso tra 0.27 e 0.21; M. et al., Guida CP_9
orientativa per la valutazione del danno biologico, editore, 2001, i quali citano il CP_8
Disturbo post-traumatico da stress, per il quale indicano percentuali di danno biologico del 5-
10% nelle forme lievi) o risultanti dalle tabelle relative al DM 3-7-03, che prevedono una percentuale uguale o inferiore al 5% per il disturbo dell'adattamento cronico lieve, o dalle tabelle della Commissione di cui al DM 26-5-04, nella quale, a seconda della gravità, sono indicate per i disturbi d'ansia e per il disturbo maggiore cronico percentuali dal 10 al 30% e per il disturbo post-traumatico da stress, dal 10 al 35%.
Per spiegare la percentuale prescelta il CTU aveva, infatti, spiegato che, “la gravità del disturbo
psicopatologico diagnosticato ed attualmente presente è modesta. Sul piano obiettivo, infatti,
sono assenti i segni che si riscontrano nelle forme gravi di depressione, come, per esempio,
rallentamento psicomotorio, ideazione suicidiaria, diminuzione degli interessi e delle attività,
rilevanti disturbi somatici, secondaria riduzione dell'efficienza cognitiva, sintomi psicotici. Il
disturbo, inoltre, secondo i dati raccolti, si esprime causando disagio e sofferenza soggettiva ma
non impedisce all'attrice di svolgere le proprie funzioni, di dedicarsi ad attività ricreative, di
avere relazioni interpersonali e sociali e non determina riduzione dell'efficienza. Sul piano
Part medico-legale, infine, va rilevato come la da tempo, non pratichi nessun trattamento, né
psicofarmacologico, né psicoterapeutico, ma, secondo quanto lei steSA ha riferito, si limiti ad
eseguire qualche controllo psichiatrico all'anno”.
Né le indicate osservazioni e conclusioni, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, sono state efficacemente smentite dalle osservazioni formulate dal CTP già citate, nelle Per_13
quali, infatti, per un verso, quanto alla sintomatologia presentata dalla ricorrente e alla gravità del disturbo, si trova affermato, per un verso, coerentemente a quanto affermato dal CTU, che “i
trattamenti hanno nel tempo in parte alleviato la sintomatologia” e, per altro verso,
apoditticamente, che la situazione lavorativa “ha determinato la modificazione dei vissuti
33 Part esistenziali e inciso nella personalità della signora , mentre la presenza di “alterazioni
psicostrutturali che possono configurarsi come dei veri e propri disturbi della personalità” viene affermata dal CTP come una mera possibile conseguenza in astratto “di traumi o esperienze
traumatiche”, senza venire invece mai concretamente riferita all'appellante, come anche dimostra il fatto che il CTP, dopo avere riportato una tabella che illustrerebbe i vari disturbi di personalità ed il livello di gravità correlato ai medesimi, mai specifica da quale disturbo di
Part personalità e di quale gravità arebbe affetta.
Le conclusioni del CTU non sono neanche contraddette da quelle cui era giunto nel 2009 il perito nominato nel processo penale svoltosi per i medesimi fatti, prof. il quale, Per_14
seppure avesse quantificato il danno biologico nella misura del 14%, aveva espreSAmente
Part previsto, sul piano prognostico, che sarebbe andata incontro ad “un moderato
miglioramento”.
Né, infine, la quantificazione del danno temporaneo risulta in alcun modo incisa dall'affermato nesso concausale, traendo ragione la percentuale del 50%, non dalla concomitanza di ulteriori fattori causali, ma, come indicato dal CTU nella relazione di consulenza e dallo stesso ribadito nelle risposte ai chiarimenti, dalla modesta gravità del disturbo riscontrato nell'attuale appellante.
Tanto meno, anche per le ragioni già illustrate, possono essere condivise le censure formulate dall'appellante al sistema equitativo di liquidazione del danno adottato dal giudice.
L'appellante confonde infatti le tabelle che consentono al CTU e al giudice di quantificare l'entità della lesione (nella fattispecie tabelle INAIL e altri strumenti, tutti scientificamente autorevoli, già sopra riportati, utilizzati dal CTU), e le tabelle (nella fattispecie quelle del
Tribunale di Milano reputate dalla Suprema Corte “ai fini della liquidazione equitativa, … un
valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso
concreto”, così, tra le tante, di recente, Cass. 2539/24), che consentono al giudice di quantificare
(monetizzare) il danno non patrimoniale corrispondente al valore percentuale indicativo
34 dell'entità della lesione.
Il giudice, infatti, nella fattispecie, considerato il valore percentuale del 10% individuato dal
CTU principalmente sulla base delle tabelle INAIL, aveva correttamente, come già illustrato in riferimento al precedente motivo di appello, utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano più
aggiornate (2013) elaborate alla data di lettura del dispositivo (19 dicembre 2017) per la quantificazione del risarcimento, stimando il danno permanente nella misura di €. 20.978,00,
come detto del tutto prossima a quella di €. 20.998,00 prevista dalle suddette tabelle per la liquidazione dell'intero danno non patrimoniale (danno biologico statico, danno biologico dinamico–relazionale e danno morale) subito da una persona di 48 anni all'epoca dei fatti con danno alla salute pari al 10%.
La somma di €. 32.886,00 riconosciuta dal Tribunale per il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale liquidato in sentenza, come già spiegato in relazione al precedente motivo di appello, era stata quindi il frutto della sommatoria del danno temporaneo pari a €. 10.896,00 (€.
96 x 50% x 227), e del danno biologico e morale calcolato nella misura di €. 20.978,00, della devalutazione e rivalutazione, con il riconoscimento degli interessi sulla somma via via rivalutata, degli importi indicati (€. 10.896,00 divenuto €. 12.838,85 e €. 20.978,00 divenuto €.
24.718,54), dell'incremento della somma di €. 24.718,54 di un'ulteriore misura percentuale del
15% (al già indicato fine di risarcire il pregiudizio all'immagine e alla reputazione subito dall'appellante nell'ambiente di lavoro) e della decurtazione, dall'importo del danno biologico permanente, della somma di €. 8.452,85, quale valore capitale dell'indennizzo che sarebbe stato
Part erogato a dall'INAIL qualora la medesima avesse presentato la relativa domanda amministrativa. Quindi, €. 12.838,85 + (€. 24.718,54 +15% = 28.426,32, arrotondato dal giudice per eccesso a €. 28.500,00) - €. 8.452,85 = €. 32.886,00.
Il giudice, quindi, non aveva in alcun modo preferito le tabelle di Milano a quelle INAIL, ma,
avendo le medesime una finalità e un'utilità del tutto differente, le aveva utilizzate correttamente entrambe, per addivenire, rispettivamente, grazie a quelle INAIL, utilizzate dal CTU unitamente
35 agli altri plurimi elementi valutativi già illustrati, alla determinazione dell'entità della lesione e,
grazie a quelle del Tribunale di Milano, alla liquidazione del risarcimento spettante all'attuale appellante per la lesione accertata.
4) Sul rigetto delle domande risarcitorie. Ingiustizia della sentenza per mancato
riconoscimento del danno patrimoniale – danno professionale nonostante l'accertato
e prolungato demansionamento.
L'appellante ha, infine, censurato la sentenza del primo giudice per avere quest'ultimo escluso qualsivoglia voce di danno patrimoniale da dequalificazione/demansionamento, benché dalla ricostruzione dei fatti indicati in ricorso, comprovati in sede istruttoria, dalla durata e dall'intensità del demansionamento subito, dalla pregreSA professionalità posseduta, si potesse,
anche solo presuntivamente, dedurre la sussistenza nella fattispecie di pregiudizi di natura professionale.
Il motivo di appello è fondato.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda in esame in quanto l'attuale appellante “rimasta
piuttosto generica nelle allegazioni difensive, non ha dimostrato di avere subito perdite
economiche per effetto del demansionamento, né di avere perduto favorevoli occasioni di lavoro
o di avere visto vanificate concrete aspettative di progressione professionale”.
Il ragionamento del primo giudice non può essere condiviso.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, “in tema di dequalificazione professionale, il
giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in caSAzione se adeguatamente
motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere
di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con
processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli
elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregreSA, al tipo di
professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione
e alle altre circostanze del caso concreto” (così, tra le altre, Cass. 19923/2019).
36 Ebbene, nella fattispecie, alla stregua della gravità del demansionamento subito dall'appellante,
il quale, come accertato dal primo giudice, aveva portato la medesima, impiegata di 1° livello, 2°
classe retributiva, inquadrata nel livello Quadro B, a svolgere mansioni comuni agli impiegati di
3° livello, a perdere il ruolo di coordinamento di un ufficio, ad abbandonare il settore, quello
Gestione Sede, nel quale, fin dall'assunzione, prima come addetto all'Ufficio Amministrazione e successivamente come Responsabile dell'Ufficio Personale, aveva operato accrescendo il proprio bagaglio professionale specifico, nonché alla stregua, sia delle assenze alle quali la lesione alla salute causata dal demansionamento la aveva costretta, ostacolandone il proficuo e pronto inserimento nell'ufficio di destinazione, sia della durata del demansionamento, protrattosi per oltre due anni, dal 1 agosto 2006 perlomeno sino al 29 ottobre 2008, data di adibizione alle mansioni di Responsabile dell'Ufficio Acquisti (l'adeguatezza della detta adibizione è, come già
osservato, attualmente ancora sub iudice), deve ritenersi comprovato, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza, che l'appellante, oltre al danno non patrimoniale derivante dalla lesione del prestigio professionale e personale nell'ambiente di lavoro, già
risarcito dal primo giudice, avesse subito anche un danno professionale di natura patrimoniale,
vedendo compromeSA la possibilità di sviluppo della propria carriera e di conseguente accrescimento del proprio patrimonio professionale.
Il danno in questione, il quale può notoriamente essere quantificato utilizzando quale parametro della liquidazione equitativa la retribuzione, essendo quest'ultima anche misura della professionalità del dipendente, non può, peraltro, nella fattispecie, a parere del Collegio,
eccedere la differenza esistente tra la retribuzione lorda percepita dall'appellante all'epoca dei fatti e la retribuzione lorda prevista nello stesso periodo per i dipendenti inquadrati nel livello
Quadro A, quantificata dall'appellante nel ricorso introduttivo in €. 206,58 mensili, visto che la mancata progressione a A, con eventuale incarico di Responsabile della Gestione Sede, è Pt_2
l'unica “ragionevole aspettativa di progressione professionale” che l'attuale appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva specificamente allegato fosse venuta meno a causa della
37 condotta datoriale.
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere parzialmente accolto.
In particolare, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto deve essere confermata, deve dichiararsi che ha diritto di essere reintegrata nelle mansioni Parte_1
Responsabile dell'Ufficio del Personale ovvero in mansioni equivalenti a quelle che, secondo il
CCNL 1990, essendo proprie degli impiegati di 1° livello, classe retributiva 2°, erano inquadrabili nella categoria Quadro livello B.
Deve, altresì, condannarsi la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, a titolo di danno patrimoniale professionale, della somma di €. 206, 58 mensili per il periodo dal 1 agosto 2006 al 29 ottobre 2008, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo rateo mensile sino al saldo.
Rigetta per il resto l'appello proposto.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale, in entrambi i gradi di giudizio, delle ragioni dell'attuale appellante, le spese del giudizio, per entrambi i gradi, devono essere parzialmente compensate nella misura di un terzo, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, in conformità a quanto deciso dal primo giudice per il primo grado e secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello per il presente grado, devono essere poste a carico della società appellata.
Le spese di CTU, liquidate in primo grado a carico della società appellata, secondo la soccombenza devono rimanere a carico della medesima.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1
38 appellata, che per il resto deve essere confermata:
dichiara che ha diritto di essere reintegrata nelle mansioni di Responsabile Parte_1
dell'Ufficio del Personale ovvero in mansioni equivalenti a quelle che, secondo il CCNL 1990,
essendo proprie degli impiegati di 1° livello, classe retributiva 2°, erano inquadrabili nella categoria Quadro livello B;
condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, a Controparte_1
titolo di danno patrimoniale professionale, della somma di €. 206, 58 mensili per il periodo dal 1
agosto 2006 al 29 ottobre 2008, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo rateo mensile sino al saldo.
Rigetta per il resto l'appello proposto.
Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della parte restante, che liquida, per il primo grado, in €. 8.400,00 e, per il presente grado, in €. 4.630,67,
oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 23 luglio 2024.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 8 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 415 dell'anno 2018, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Quartucciu, nella via Oliena 16, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Vincenzo Iacovino, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Pietro Ichino ed Evangelista
Basile del Foro di Milano, nonché dall'Avv. Anna Maria Solinas del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, giuste procure speciali come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., aveva domandato Parte_1 che, in via d'urgenza, fosse ordinato alla di reintegrarla immediatamente nelle CP_1
mansioni di Quadro Livello B Responsabile dell'Ufficio del Personale della Sede di Cagliari o,
in subordine, in mansioni equivalenti.
La predetta domanda, rigettata nella prima fase del giudizio cautelare, era stata accolta in sede di reclamo, avendo il Collegio rilevato che “il lavoratore inquadrato nella categoria quadri cui
competono mansioni di direzione di un'unità produttiva con supremazia gerarchica sugli
impiegati addetti non può essere assegnato a mansioni appartenenti all'inferiore categoria di
impiegato in posizione subordinata al responsabile dell'unità produttiva, come si è verificato nel
caso in esame in violazione dell'art. 2013 c.c.”.
Nelle more dell'esecuzione dell'ordine di reintegrazione pronunciato dal Collegio, la ricorrente aveva proposto la causa di merito.
Nel procedimento di primo grado, aveva innanzitutto premesso di essere dipendente Parte_1
della società convenuta dal 1 dicembre 1982, di avere sempre lavorato presso la Sede Regionale
per la Sardegna in Cagliari, via Barone Rossi 29, di essere stata inquadrata, come da nota scritta del 17 giugno 1997, come Quadro di livello B, CCNL RAI, e di essere stata spostata, con lettera del 25 marzo 1998, dall'Ufficio Amministrazione di Sede all'Ufficio Personale di Sede con mansioni di responsabile dell'Ufficio.
Dopo avere descritto le mansioni a lei affidate in tale ultima qualità e avere precisato di avere sovrainteso al personale addetto all'ufficio, composto da due unità sino al 1 luglio 2002 ( Per_1
Pers e e da una unità nel periodo successivo (la sola , la ricorrente aveva
[...] Persona_2
asserito di avere sempre adempiuto alle obbligazioni contrattuali con la dovuta correttezza e puntualità, ricevendo anche dall'azienda aumenti di stipendio e gratifiche straordinarie.
Con nota scritta del 7 dicembre 2001, aveva allegato il Direttore Regionale per la Parte_1
Sardegna le aveva contestato un addebito disciplinare, consistito nell'avere disatteso, in data 6
Pers dicembre 2001, la disposizione di ordinare alla collaboratrice di recarsi presso l'archivio di per lo svolgimento di alcune incombenze, e le aveva poi applicato la sanzione disciplinare CP_2
2 della multa di 4 ore, che era poi stata annullata dal Tribunale di Cagliari.
In pendenza dell'indicato procedimento, aveva proseguito la ricorrente, avevano avuto inizio nei suoi confronti i comportamenti veSAtori e discriminatori da parte del datore di lavoro.
In particolare: il 10 gennaio 2006 il direttore della sede, e il suo diretto Testimone_1
superiore, Responsabile della Gestione Sede, (Quadro A, funzionario) le avevano Testimone_2
ordinato di non firmare più le presenze giornaliere degli addetti all'ufficio del personale, che aveva sempre firmato;
il 20 gennaio 2006 il direttore la aveva rimproverata per essere uscita dai locali aziendali senza avere proceduto alla prescritta timbratura, mentre, in realtà, in quei giorni,
per evitare di assentarsi dall'ufficio, aveva utilizzato la pausa pranzo per risolvere alcuni problemi personali;
dal mese di gennaio 2006, in ottemperanza ad un ordine del le era Tes_1
stato impedito di parcheggiare l'autovettura nel garage seminterrato del palazzo, a differenza di quanto veniva, invece, consentito ad altri dipendenti, anche di livello di inquadramento inferiore al suo;
il 25 gennaio 2006, a differenza degli altri partecipanti che avevano ricevuto una convocazione scritta con l'ordine del giorno, era stata convocata solo alle h. 11.27 per partecipare ad una riunione che doveva iniziare alle h. 11.30 e non era stata informata in ordine agli argomenti che sarebbero stati trattati, benché nella riunione di dovesse discutere della disciplina dell'infortunio in itinere e lei, per funzione, si occupasse delle denunce di infortunio e dei rapporti con l'INAIL; il 30 gennaio 2006 aveva inutilmente segnalato a che Testimone_2
alcuni colleghi della sede non timbravano all'uscita dai locali aziendali;
tra gennaio e febbraio
2006 aveva scoperto di non essere stata informata dell'arrivo in sede e della consegna degli orologi destinati ai dipendenti che avevano compiuto 25 anni di servizio.
Ancora, aveva proseguito tra maggio e giugno 2006, il direttore della sede le aveva Parte_1
proposto il trasferimento all'ufficio abbonamenti e il responsabile della direzione coordinamento sedi, dott. incontrato mentre era a Roma per un corso, aveva insistito perché Persona_3
accettasse il trasferimento, senza che, in entrambe le circostanze, malgrado le sue richieste, le fossero state indicate le mansioni da svolgere.
3 Con racc. a/r del 19 giugno 2006, aveva riferito la ricorrente, lei aveva dichiarato di non
Cont accettare la proposta, ma, ciò nonostante, con lettera del 26 luglio 2006, la le aveva comunicato che, a decorrere dal successivo 1 agosto 2006, sarebbe stata assegnata, “nell'ambito
della Direzione Coordinamento Sedi Regionali – Sede Regionale per la Sardegna, alla Gestione
– Gestione Abbonamenti”.
aveva, quindi, aggiunto di essere stata sostituita nella posizione di Responsabile Parte_1
dell'Ufficio Personale dalla dott.SA , impiegata di 1° livello, mentre la responsabilità Per_4
dell'Ufficio Gestione Abbonamenti, in precedenza affidata a , quadro A, Persona_5
era stata affidata a sino a quel momento impiegato di 1° livello addetto all'ufficio, Persona_6
divenuto Quadro A contestualmente all'assegnazione del nuovo incarico.
Part Il 28 luglio 2006, aveva aggiunto quando il Direttore di sede le aveva consegnato la nota scritta di assegnazione all'Ufficio Gestione Abbonamenti, lei aveva domandato le ragioni del provvedimento e le mansioni da svolgere e il Direttore, oltre a ordinarle di provvedere in
Pers giornata al paSAggio delle consegne alla collega e a liberare la stanza, la aveva informata
Per_ che le mansioni le sarebbero state comunicate, una volta trasferita, dal suo responsabile , ma che, comunque, avrebbe dovuto lavorare come tutti gli altri colleghi dell'ufficio, quindi anche allo sportello per il rinnovo degli abbonamenti. Alla sua reazione di contestazione della
Per_ legittimità del provvedimento era intervenuto , il quale le aveva risposto con tono alterato,
dicendole che anche lui era sino a dieci minuti prima allo sportello utenti, che anche lui era una classe uno, che non gliene fregava niente del fatto che lei era un quadro, che in azienda non esistevano i quadri, che sarebbe finita male e che, per come la vedeva lui, lei non aveva una funzione da quadro.
A causa di questi comportamenti, aveva asserito la ricorrente, ella si era ammalata e si era,
quindi, assentata dall'ufficio dal 1 agosto 2006 al 14 dicembre 2006.
Aveva, quindi, poi allegato che, con nota scritta del 11 ottobre 2006, consegnatale il 15 dicembre
Cont 2006, la le aveva contestato di avere tenuto il 28 luglio 2006 una condotta arrogante e
4 provocatoria nei confronti del direttore di sede, di avere manifestato, nei confronti del medesimo,
una palese indisponibilità a collaborare, di avere continuato a tenere un comportamento insolente
Per_ e provocatorio anche nei confronti del sig. , impedendogli di esporre le attività svolte dal suo ufficio, e di avere sostenuto, con toni arroganti e sarcastici e con atteggiamento offensivo e ingiurioso, di non riconoscere il ruolo del medesimo, pronunciando frasi quali “Non mi
rappresenti niente”, “Non capisci niente del contratto”. Inoltre, le era stato contestato di avere abbandonato l'incontro ignorando i ripetuti inviti del Direttore a restare, di essersi rifiutata di
Pers provvedere ad istruire la collega nonostante le plurime richieste rivoltele dal Direttore di sede nel corso dell'incontro del 28 luglio 2006 e di un altro incontro del 31 luglio 2006, quando,
convocata dal Direttore, dopo essersi rifiutata di adempiere, in presenza di aveva Per_4
detto di avere altro da fare, di avere altre priorità.
ha, quindi, allegato di avere risposto alla predetta comunicazione con lettera del 19 Parte_1
dicembre 2006, negando gli addebiti e osservando che fino a qual momento, nonostante le
Per_ ripetute richieste, non era stata posta a conoscenza delle nuove mansioni, che , il 15
dicembre 2006, al suo rientro dalla malattia, le aveva detto di chiedere a Responsabile Per_3
della Direzione Coordinamento Sedi, che il suo computer era scollegato e inutilizzabile, che non era più in possesso di una stanza, ma avrebbe dovuto utilizzare una scrivania nella stanza della collega impiegata di livello 3, che le sue cose erano state disposte alla rinfusa in alcuni Per_7
Per_ scatoloni all'interno di uno sgabuzzino senza il suo consenso e senza preavviso, che , invece di garantirle un'adeguata formazione professionale, le aveva richiesto di studiare 1440 pagine di pubblicazioni riguardanti la normativa sugli abbonamenti e che anche il marito, , CP_3
aveva ricevuto una contestazione disciplinare datata 11 ottobre 2006.
Cont La aveva, quindi, proseguito la ricorrente, le aveva applicato la sanzione di sei giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, da lei impugnata con lettera del 8 marzo 2007, con cui aveva contestato, tardività, genericità e sproporzione degli addebiti e, comunque, la loro insussistenza, per non avere lei commesso i comportamenti contestati.
5 Part Ancora a marzo 2007, aveva riferito la non le era stata affidata alcuna mansione, il suo computer era stato utilizzato da altri senza autorizzazione, era stata modificata la configurazione originaria dello stesso con la creazione di una nuova cartella di file.
Il 20 marzo 2007, aveva aggiunto la ricorrente, era stata convocata dal direttore alla Tes_1
Per_ presenza di , le era stato comunicato che avrebbe dovuto frequentare un corso a Torino dal
26 marzo 2007 e le era stata consegnata una copia della nota della Direzione Amministrazione
Abbonamenti contenente la nomina a incaricato del trattamento dei dati personali, che si era riservata di esaminare, e che conteneva istruzioni generiche e prive di contenuti concreti.
Inoltre, aveva proseguito la ricorrente, con comunicazione consegnatale il 12 giugno 2007, era stata comandata a frequentare un corso formativo individuale a Torino dal 18 giugno al 22
giugno, senza, in occasione del medesimo, essere consultata per l'anticipo spese da ottenere, che le era stato imposto nella misura di 800 euro, né per gli orari dei voli aerei, senza contare che per partecipare al corso aveva dovuto differire degli esami medici già prenotati.
Dopo avere, quindi, allegato che il corso di Torino era, in realtà, consistito in un affiancamento ai Responsabili delle varie aree e al personale operativo, durante il quale, in 4 giorni e mezzo, era stata spostata in 22 uffici, aveva aggiunto che il 16 luglio 2007 le era stato Parte_1
contestato di essersi allontanata dal posto di lavoro il 13 giugno precedente senza preventiva autorizzazione, benché poi la società convenuta le avesse comunicato che non avrebbe dato seguito al procedimento, e che il 28 giugno 2007, presentatasi insieme al marito nell'ufficio della
Pers dott.SA per la scelta della destinazione del TFR, non aveva ricevuto alcuna delle spiegazioni
Pers richieste sulle modalità di compilazione del relativo modulo, senza contare che la dott.
senza tenere in considerazione la violazione della loro privacy, aveva convocato altro collega,
perché fosse presente alla discussione. CP_4
A partire dal 24 gennaio 2007, aveva proseguito la ricorrente, ella era stata assente per malattia per svariate giornate e sino al termine del corso a Torino non le era stato attribuito alcun incarico, ma le era stato solo consegnato materiale da studiare.
6 Dal mese di luglio 2007, invece, aveva allegato la ricorrente, le aveva affidato il Persona_6
compito di curare e trattenere la corrispondenza degli utenti in relazione a contestazioni, per lo più di non compleSA trattazione, riguardanti gli abbonamenti ordinari e speciali, sempre continuando, peraltro, a mantenere comportamenti diretti a isolarla, quali rimproveri alle colleghe che uscivano con lei per la pausa caffè o verifiche ripetute nei confronti della collega quando si attardava a spiegarle alcune procedure. Per_7
Ciò premesso, aveva sostenuto che la società convenuta avesse posto in essere nei Parte_1
suoi confronti atti e comportamenti veSAtori, persecutori e discriminatori, che avevano leso i suoi beni primari della libertà e della dignità, ponendola in condizioni di svantaggio e di emarginazione nel luogo di lavoro e pregiudicando gravemente la sua professionalità e la sua salute psichica e fisica, in violazione degli artt. 2087, 2103 e 2043 c.c., tanto da rendere configurabile la fattispecie del mobbing.
In particolare, aveva osservato la ricorrente, le nuove mansioni attribuitele con l'assegnazione all'ufficio abbonamenti, identiche a quelle svolte dagli addetti agli inferiori livelli 3°, 4° e 5°, del tutto modeste sotto il profilo dei contenuti e della qualità, non potevano considerarsi ricomprese in astratto nella sua categoria di inquadramento formale, che era quella di Quadro livello B.
Pertanto, aveva concluso la ricorrente, ella aveva diritto ad essere reintegrata nella posizione di
Quadro Livello B e nelle mansioni di Responsabile dell'Ufficio del Personale di sede ovvero in mansioni equivalenti alla sua qualifica.
Inoltre, aveva proseguito la ricorrente, aveva, altresì, diritto a vedersi risarciti i danni patrimoniali derivanti dalla lesione della professionalità, avendo subito una grave perdita delle esperienze e conoscenze richieste dal tipo di lavoro svolto in precedenza e avendo perduto ragionevoli aspettative di progressione professionale, quali, per esempio, la mancata
Tes_ progressione a , come funzionario, in sostituzione del collega , andato in pensione, Pt_2
visto che all'interno del settore Gesione Sede lei era la più alta in grado, con conseguente mancato incremento della retribuzione.
7 Aveva, inoltre, diritto, aveva aggiunto, al risarcimento del danno, temporaneo e permanente,
derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica subita, pari alla misura del 30%, da liquidarsi equitativamente, al rimborso delle spese mediche sostenute, al danno morale soggettivo per il
Cont dolore e le sofferenze patite in dipendenza dei comportamenti tenuti dalla e degli effetti dei medesimi, oltre che determinato dal pregiudizio alla reputazione professionale subito, oltre che,
infine, al danno esistenziale.
aveva, quindi, concluso, domandando che fosse accertata la violazione dell'art. 2103 Parte_1
Cont Cont c.c., che fosse ordinata alla la reintegrazione come sopra già indicata e che la fosse condannata al risarcimento, in suo favore, dei danni patrimoniali alla professionalità, del danno biologico permanente e temporaneo, al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di €.
1.638,81 e al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale subiti.
La si era costituita in giudizio e aveva resistito, contestando di avere posto in essere CP_1
comportamenti veSAtori e discriminatori, e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.
La società datrice di lavoro, dopo avere precisato, a dimostrazione della mancanza di intenti veSAtori nei confronti della ricorrente, che il dott. immediatamente dopo la sua nomina Tes_1
Part a Direttore di sede, avvenuta nel marzo 2003, aveva comunicato a che si sarebbe adoperato per la definizione amichevole delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle sanzioni
Cont Tes_ Part disciplinari adottate dalla nei confronti suoi e del dott. e che era stata rifiutare la proposta, in risposta alle allegazioni di controparte aveva osservato quanto segue.
Il compito della certificazione delle presenze giornaliere spettava unicamente ai Responsabili di settore e l'Ufficio del personale doveva limitarsi a prendere atto dell'attestazione dei medesimi,
Tes_ cosicché il dott. dopo essersi consultato con aveva ritenuto assolutamente Tes_1
Part ingiustificato che continuasse a verificare anche i propri orari e le proprie presenze,
limitandosi a rimuovere la prassi arbitraria instaurata dalla medesima, anche alla luce di alcuni comportamenti poco leali della steSA, la quale in numerose occasioni aveva forzato manualmente le timbrature dei propri orari di entrata e di uscita (forzatura rivelata dal codice
8 Tes_
“080”), come era capitato anche il 20 gennaio 2006, quando e avevano sorpreso la Tes_1
ricorrente in compagnia del collega al di fuori dei locali aziendali senza che avesse Per_8
timbrato l'uscita e la ricorrente, immediatamente dopo la contestazione, aveva forzato il sistema di rilevazione delle presenze, inserendo manualmente i dati dell'uscita medesima.
Né risultava convincente quanto affermato dalla ricorrente in ordine al fatto che avesse utilizzato la pausa pranzo per risolvere alcuni problemi personali, visto che ella non risultava fosse uscita durante il periodo di tempo solitamente usato dai dipendenti per l'intervallo del pranzo.
Nessun provvedimento, comunque, era stato adottato in occasione dei predetti fatti, a smentire l'asserito perseguimento di finalità persecutorie e veSAtorie.
Part Non rispondeva al vero che a osse stato impedito di parcheggiare la propria auto nel garage della sede di via Barone Rossi, ma piuttosto ella non era mai stata autorizzata a farlo, visto che,
data l'esiguità dei posti, solamente dirigenti e funzionari (Quadri A) ne avevano avuto uno in assegnazione.
La riunione del 25 gennaio 2006 era stata indetta ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 626/1994 e, quindi,
ad eSA dovevano partecipare unicamente il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente e il
RLS, mentre la ricorrente era stata informata ed invitata a partecipare per prendere appunti da
Tes_ utilizzarsi da parte di per la redazione del verbale.
Il Responsabile dell'Ufficio del personale non aveva alcuna competenza in ordine alla consegna dei premi aziendali ai dipendenti anziani, spettando la steSA piuttosto al Direttore di sede, il quale di volta in volta decideva se procedere personalmente alla consegna o se eventualmente delegare altri.
Non rispondeva al vero che, dopo il trasferimento all'Ufficio abbonamenti, alla ricorrente non fosse stata affidata alcuna mansione. Infatti, nel corso del primo colloquio, avvenuto a dicembre
Part 2006, dopo il rientro di dalla malattia, il Responsabile dell'ufficio, le aveva Persona_6
consegnato il neceSArio materiale informativo che ogni dipendente doveva avere a propria disposizione, mentre in seguito, fino al corso svoltosi a Torino nel giugno 2007, la ricorrente, a
9 causa delle continue assenze dal lavoro, non aveva potuto frequentare i vari corsi di formazione,
organizzati in successione ed aventi ad oggetto le tematiche concernenti l'attività dell'Ufficio
abbonamenti, ai quali era stata invitata a partecipare (prima dal 5 al 7 febbraio, poi dal 26 al 30
Cont marzo, poi ancora dal 16 al 20 aprile), cosicché la aveva organizzato in via del tutto eccezionale, dal 18 al 22 giugno, un corso ad personam, che la ricorrente aveva finalmente frequentato, e aveva, altresì, organizzato, al suo rientro in sede, sia un corso integrato di formazione, la partecipazione della ricorrente al quale era però stata impedita dall'ulteriore periodo di malattia di cui la medesima aveva fruito fino all'inizio delle ferie successive, sia una formazione operativa a livello locale, che si era svolta impegnando a turno tutti i componenti dell'ufficio nel costante affiancamento alla ricorrente, al fine di trasmetterle le competenze di ciascuno. Attività formative che, peraltro, erano state totalmente vanificate dall'ostilità
Part dimostrata da e dalle continue assenze della medesima, la quale, infatti, dopo il periodo di malattia continuativo dal 1 agosto 2006 al 14 dicembre 2006, nel periodo sino al dicembre 2007
era mancata dal lavoro dal 19 dicembre al 2 gennaio, l'8, il 18 e il 22 gennaio, dal 24 gennaio al
23 febbraio, dal 6 al 9 marzo, dal 21 marzo al 14 maggio, dal 18 al 25 maggio, l'11 e il 29
giugno, dal 2 al 13 e il 20 luglio, al 30 luglio al 24 agosto, il 31 agosto, il 5, il 12, il 20 e dal 25 al
28 settembre, il 9 ottobre, il 2, il 5 e il 6 novembre, dal 14 al 19 novembre, il 21 e il 26
novembre, dal 3 al 7, il 14, il 19 e dal 24 al 28 dicembre. Senza contare che, nei giorni in cui era presente in servizio, oltre a trattenere le pratiche assegnatele per tempi assolutamente eccedenti gli standards dell'ufficio, aveva spesso ingiustificatamente presentato carenze e assenze orarie recuperate nelle tarde ore serali, così imponendo arbitrariamente una flessibilità del proprio orario di lavoro non spettantele per contratto e, comunque, incompatibile con le esigenze sottese ad un'attività che si svolge a stretto contatto con il pubblico.
Nonostante i lunghi e ripetuti periodi di malattia, solo in una circostanza era stata disposta la
Part visita fiscale nei confronti di
Il computer in uso alla ricorrente apparteneva unicamente all'azienda e tutte le postazioni erano
10 multi-utente, cioè utilizzabili da chiunque al fine di accedere al proprio account personale,
mentre la configurazione personale di ciascun utente rimaneva inaccessibile ai terzi, salvo possesso di login e password o per l'amministratore di sistema.
L'anticipazione delle spese di viaggio da parte dell'azienda non spettava automaticamente al lavoratore, ma seguiva ad un'apposita richiesta del medesimo, con la quale doveva anche essere
Part specificato l'ammontare richiesto: in occasione del corso a Torino, non aveva fatto alcuna richiesta, cosicché per mera cortesia l'anticipazione le era stata comunque conceSA, tra l'altro per una somma, 800 euro, sovrabbondante.
Part Pers In occasione dell'accesso di e del marito nell'ufficio della dott.SA per la scelta della destinazione del TFR, i due avevano tenuto un comportamento inqualificabile, come risultante
Pers dalla relazione scritta in atti della steSA
L'eventuale pubblica diffusione delle vicende che avevano riguardato la ricorrente, laddove avvenuta, era da imputare alla ricorrente steSA e al coniuge della medesima, i quali all'interno dei locali aziendali avevano spesso tenuto una condotta platealmente canzonatoria o offensiva
Per_ Pers nei confronti dei colleghi, soprattutto e in riferimento alle proprie vicende personali e giudiziarie.
La contestazione disciplinare dell'11 ottobre 2006 e la sanzione che ne era seguita,
evidentemente non tardive in considerazione delle ripetute assenze per malattia della ricorrente,
erano state determinate dall'inaccettabile ripetuta insubordinazione della ricorrente ed erano seguite ad un'approfondita indagine svolta presso la sede di Cagliari dagli ispettori aziendali provenienti da Roma,
Pers Il paSAggio delle consegne in favore della dott.SA non risultava ancora effettuato alla data
Part della costituzione in giudizio dell'azienda e gli effetti personali di lla steSA data risultavano ancora sistemati in un armadio a muro posto nella stanza in precedenza occupata dalla medesima e da quest'ultima sigillato.
Le mansioni assegnate alla ricorrente presso l'ufficio Abbonamenti erano state equivalenti a
11 quelle svolte dalla steSA presso l'Ufficio del personale e la modifica avvenuta si era inserita nell'ambito di un progetto di più proficuo inserimento e sviluppo di carriera della ricorrente steSA (l'assegnazione alla medesima, dopo un neceSArio periodo di inserimento e formazione,
Per_ della Responsabilità dell'Ufficio abbonamenti, che era stata affidata ad solo ad interim),
oltre che in un ben più complesso quadro di riordino aziendale e di nuova ripartizione delle
Tes_ mansioni a seguito del pensionamento dei dipendenti , Per_9 Persona_5 Per_10
Per_1
, , al fine di far fronte alle indicate uscite senza ricorrere all'ingresso di nuovi CP_3
dipendenti dall'esterno e determinando un solo paSAggio di livello.
Non rispondeva al vero il fatto che con l'assegnazione delle nuove mansioni la ricorrente avesse subito la perdita di ragionevoli aspettative di progressione professionale, in particolare sostituire
Tes_ con progressione a Quadro A, visto che in azienda non esistono automatismi negli avanzamenti di carriera e che lo stato di servizio non ineccepibile della ricorrente portava ad escludere che la steSA potesse ambire a ricoprire il posto in questione o posizioni direttive equivalenti.
Part era considerata Quadro B in quanto impiegata di 1° livello, 2° classe retributiva, e aveva,
quindi, all'atto del paSAggio all'Ufficio abbonamenti, il medesimo inquadramento aziendale di
Per_ impiegata di primo livello che avevano anche (divenuto peraltro Quadro A a decorrere dal 1
Pers agosto 2006) e senza contare che con l'entrata in vigore del CCNL 2004 i dipendenti di 1°
livello e 2° classe retributiva erano stati inseriti nella 1° classe retributiva e non erano più stati assimilati ai Quadri B, essendo tale categoria rimasta in vigore solo nell'ambito dell'area produttiva.
Part Le contestazioni sollevate da in ordine all'asserita insufficienza e genericità delle istruzioni ricevute all'atto della nomina come incaricata del trattamento dei dati personali erano state meramente strumentali, visto che contestualmente la ricorrente era stata informata del corso che il 26 marzo si sarebbe svolto a Torino anche sul tema della privacy, anche se poi non vi aveva potuto partecipare a causa di una delle sue assenze dal lavoro.
12 Ciò premesso, la società convenuta aveva contestato che le patologie psichiche lamentate dalla ricorrente potessero in alcun modo essere ricondotte ai comportamenti dalla steSA denunciati,
fermo restando che, anche precedentemente all'inizio degli asseriti comportamenti dannosi, la steSA aveva lamentato patologie analoghe a quelle poste a fondamento della presente causa, le quali ultime dovevano, pertanto, ritenersi risalenti a tempi anteriori e determinate da cause extralavorative.
La società datrice di lavoro, inoltre, dopo avere evidenziato che, al solo scopo di dare attuazione all'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del procedimento cautelare, a far data dal 29 ottobre
2008 aveva assegnato la ricorrente all'Area Gestione, con mansioni di responsabile dell'Ufficio
Acquisti e compiti di coordinamento acquisti e contatti e contrattazione con i fornitori, con dotazione di stanza propria e compiti di supervisione dell'attività di , impiegato Persona_12
Part di livello 3°, aveva contestato la sussistenza dei danni da dequalificazione lamentati da considerato che la medesima aveva sempre disbrigato mansioni impiegatizie, pur essendole stata attribuita la (mera) posizione di Quadro B, che aveva, comunque, sempre percepito la retribuzione del livello di competenza e che, come invece sarebbe stato suo specifico onere, non aveva fornito la prova del concreto contenuto economico del danno asserito.
Cont La aveva, altresì, rilevato la duplicazione del danno domandato dalla ricorrente a titolo di danno alla salute e di danno esistenziale, sottolineando, comunque, come la ricorrente non avesse adeguatamente allegato e provato, oltre alla precisa condotta aziendale contra ius, l'esistenza steSA del danno e il nesso causale tra la prima e il secondo.
Dopo avere, infine, contestato la misura e il parametro individuati dalla controparte per la quantificazione equitativa del danno alla professionalità, la società convenuta aveva concluso domandando che le domande proposte dalla ricorrente fossero dichiarate inammissibili o,
comunque, rigettate.
Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante prova documentale, prova testimoniale ed espletamento di CTU, in accoglimento parziale del ricorso, aveva annullato la
13 sanzione disciplinare comminata alla ricorrente con nota scritta del 16 febbraio 2007,
Cont condannando la alla restituzione, in favore della medesima, della somma trattenutale a titolo
Cont sanzionatorio sulla retribuzione e aveva, altresì, condannato la al pagamento, in favore di
Part della somma complessiva di €. 32.886,00 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal demansionamento subito dal 1 agosto 2006 al 31 ottobre
2008, nonché della somma di €. 1.638,81 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute.
In particolare, il primo giudice, dopo avere ritenuto che l'assegnazione della qualifica di Quadro
B avesse integrato per la ricorrente un inquadramento di natura convenzionale non specificamente legato ai contenuti e alle caratteristiche professionali dei compiti alla steSA
assegnati e che, quindi, la valutazione del lamentato demansionamento dovesse riguardare la corrispondenza o meno delle nuove mansioni a quelle proprie del 1° livello impiegatizio di cui al
CCNL 2000, nel quale tutti gli impiegati di 1° livello, 2° classe retributiva erano confluiti, aveva ritenuto effettivamente comprovato il demansionamento di ma anche escluso che Parte_1
nei suoi confronti fosse stato ordito un disegno volto a screditarla e delegittimarla nell'ambiente di lavoro.
Infatti, aveva affermato il Tribunale, per un verso, la ricorrente era stata adibita a mansioni che non potevano definirsi “specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”, e che neanche comportavano l'assegnazione di un ruolo implicante il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità organizzative da svolgersi con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione.
Peraltro, aveva aggiunto il primo giudice, non poteva negarsi che il demansionamento avesse assunto notevoli proporzioni, anche in termini di durata, a causa dell'atteggiamento marcatamente intransigente e impermeabile a qualsiasi tentativo dell'azienda di coinvolgerla nel nuovo contesto lavorativo, mantenuto dalla steSA ricorrente.
D'altra parte, aveva osservato il Tribunale, nessuna delle ulteriori condotte denunciate dalla ricorrente come indicative di intenti discriminatori o persecutori nei suoi confronti erano risultate
14 tali: non la lamentata mancata assegnazione di una stanza singola, che non era prevista da alcuna regola o prassi aziendale, non l'asserito utilizzo improprio da parte di terzi della sua postazione informatica, visto che tale utilizzo improprio non era emerso, né la vicenda relativa alla consegna dei premi aziendali, che era compito proprio della Direzione, né la vicenda della riunione sugli infortuni sul lavoro, visto che era emerso che le riunioni in materia di sicurezza sul lavoro venissero indette dal Direttore e non comportassero neceSAriamente la partecipazione dei responsabili degli uffici o dei settori, i quali venivano invitati solo quando la loro presenza era ritenuta opportuna.
Quanto alla asserita illegittima privazione del potere di certificazione delle presenze del personale dell'ufficio, il primo giudice aveva accertato che il predetto potere spettasse in realtà ai
Cont Part responsabili di settore e che la avesse soprattutto ritenuto ingiustificato che la certificasse anche i propri orari, considerati alcuni comportamenti scorretti tenuti dalla steSA, sia forzando manualmente sul terminale le timbrature dei propri orari in entrata e in uscita, sia godendo di fatto di flessibilità di orario consentita solo ai dirigenti, così arrivando ad adottare regole più severe in materia.
Quanto alla vicenda relativa all'utilizzo dei parcheggi aziendali, il Tribunale aveva accertato che
Part fin dal 2006 non fosse autorizzata al detto utilizzo e avesse, comunque, perseverato nel medesimo.
Inoltre, aveva sottolineato il Tribunale, dimostrava l'indisponibilità della ricorrente ad accettare le decisioni aziendali anche il fatto che la steSA non si fosse adoperata per favorire il paSAggio
Pers delle consegne alla collega che l'aveva sostituita a capo dell'Ufficio del Personale, né per liberare dai propri effetti personali l'ufficio assegnato alla collega.
Il quadro complessivamente emerso, aveva, quindi, concluso sul punto il Tribunale, non deponeva per il compimento da parte dell'azienda di atti e comportamenti veSAtori e persecutori intenzionalmente finalizzati a danneggiare la ricorrente, ma aveva piuttosto evidenziato, sia le asperità e rigidità non comuni del carattere della medesima, sia, per altro verso, le difficoltà
15 incontrate dai superiori a trattare con la steSA, situazione che aveva inevitabilmente irrigidito i rapporti, sfociando in alcuni casi anche in diverbi poco ortodossi e in reazioni impulsive e non sempre equilibrate delle parti.
Il Tribunale, quindi, dopo avere evidenziato che i contrasti della ricorrente con l'azienda erano iniziati ben prima del 2006, precisamente nel 2001, quando il Direttore di sede che aveva preceduto le aveva applicato la sanzione disciplinare della multa di 4 ore che poi era Tes_1
stata annullata dal Tribunale di Cagliari, aveva osservato, quanto alla sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente con nota scritta del 16 febbraio 2007 per le condotte tenute il 28 luglio
2006, come dall'esame delle deposizioni testimoniali fosse emersa una realtà non difficile da
Part Per_ immaginare, nella quale i colleghi e avevano avuto un acceso alterco in cui ciascuno
Part aveva usato toni sgarbati e polemici, non certo edificanti, e in cui aveva avuto un atteggiamento apertamente contrariato a causa del trasferimento e perché avrebbe dovuto
Per_ Per_ sottostare ad nonostante non fosse un e , evidentemente offeso, le aveva Pt_2
risposto che a lui non intereSAva il suo inquadramento e che avrebbe dovuto lavorare come gli altri, rimanendo però evasivo sui compiti che avrebbe dovuto svolgere e, in sostanza, eludendo le domande della collega, senza che fosse peraltro risultato chiaro chi dei due avesse per primo assunto atteggiamenti polemici e provocatori tali da suscitare la reazione dell'altro.
A parere del primo giudice non erano, peraltro, emersi elementi probatori sufficienti a ritenere comprovata nella sua gravità la condotta di insubordinazione contestata alla ricorrente, cosicché
la sanzione applicata, non rispettosa del principio di proporzionalità in rapporto con la condotta
Pers residuale di omesso paSAggio delle consegne in favore della collega doveva, quindi, essere annullata.
Il Tribunale aveva, quindi, individuato e quantificato i danni risarcibili subiti dalla ricorrente a causa del demansionamento subito dal 1 agosto 2006 all'ottobre 2008, avvenuto “in violazione
dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., rinforzato dai principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 4
e 32 della Costituzione, che sanciscono la tutela del diritto alla salute e alla dignità morale
16 dell'individuo anche nella formazione sociale in cui esplica la sua attività lavorativa”.
In particolare, il primo giudice aveva, innanzitutto, accertato che la ricorrente aveva subito un nocumento alla propria sfera psicofisica.
Il CTU nominato, in esito alle indagini espletate, aveva, infatti, accertato che la ricorrente era affetta da un Disturbo ansioso e depressivo per l'insorgenza del quale aveva agito con elevata probabilità, quale concausa, l'avvenuta adibizione a mansioni inferiori sopra indicata e il quale aveva determinato un danno psicofisico permanente pari al 10%, oltre al danno temporaneo pari al 50% subito nel corso dei 227 giorni di assenza dovuti alla patologia indicata.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aveva proseguito il Tribunale, il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente nelle sue componenti biologica, esistenziale, statica e morale doveva ritenersi pari a complessivi €. 31.874,00, di cui €. 10.896,00 per danno temporaneo e €.
20.978,00 per danno permanente, importi pari rispettivamente a €. 12.838,85 e a €. 24.718,54
una volta devalutati alla data di consolidamento del danno e rivalutati alla data della decisione con aggiunta degli interessi sulle somme via via rivalutate, il secondo dei quali, sia da maggiorarsi nella misura percentuale del 15% in ragione del pregiudizio subito dalla ricorrente all'immagine e alla reputazione nell'ambiente lavorativo (danno lamentato in ricorso come danno morale soggettivo), attesa la notevole durata del demansionamento e la diretta
Per_ sottoposizione della lavoratrice al potere gerarchico del collega , allora inquadrato in un livello inferiore, sia da considerare nel mero valore differenziale una volta sottratto l'importo di
Part
€. 8.452,85 pari al valore capitale che sarebbe stato erogato dall'INAIL qualora avesse presentato la relativa domanda amministrativa.
Il Tribunale aveva, infine, escluso la risarcibilità degli ulteriori pregiudizi di natura esistenziale,
alla vita privata e di relazione lamentati dalla ricorrente, considerato che le allegazioni formulate sul punto da quest'ultima non erano state in alcun modo comprovate in giudizio, nonché del danno patrimoniale da dequalificazione, visto che la ricorrente, rimasta piuttosto generica nelle allegazioni difensive, non aveva dimostrato di avere subito perdite economiche per effetto del
17 demansionamento, né di avere perduto occasioni favorevoli di lavoro o di avere visto vanificate concrete aspettative di progressione professionale.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
La ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, positivamente valutate
le argomentazioni in fatto ed in diritto addotte nel presente ricorso in appello e precedente
grado di giudizio, in riforma parziale della sentenza impugnata, provvedere come segue:
1. accertata la violazione dell'art. 2103 c.c., ordinare alla , Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., di reintegrare l'odierna parte appellante nella posizione di
B e segnatamente nelle mansioni di responsabile dell'ufficio del personale della CP_5
sede di Cagliari ovvero in mansioni equivalenti alla predetta qualifica di Quadro B;
2. condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali per lesione della professionalità (conseguenza del demansionamento e della
dequalificazione, nonché di fatti e comportamenti espressione di mobbing e/o di straining e/o
comunque mortificatori della lavoratrice), in misura pari alle retribuzioni percepite e maturande
per tutto il periodo di durata della violazione ovvero altra misura ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione e interessi come per legge;
3. condannare la , anche previa disponenda CTU in rinnovo, al risarcimento del danno CP_1
biologico in favore della odierna parte appellante escludendo, nel nesso causale tra evento e
danno, qualsivoglia fattore esterno (anche di natura personale o familiare) per tutte le
motivazioni spiegate nel presente atto di appello, tenendo altresì conto della maggiore
percentuale riscontrata anche alla luce delle tabelle invocate in giudizio, quantificando pertanto
il danno nella misura del 30% o in via subordinata del 15% e/o nella misura maggiore o minore
18 ritenuta di giustizia, comunque superiore a quanto riconosciuto in primo grado, anche tramite
rinnovo della CTU;
4. condannare in ogni caso la al risarcimento dei danni morali, esistenziali, alla vita CP_1
privata e di relazione con liquidazione equitativa (e secondo i criteri già dedotti nel precedente
grado di giudizio);
5. vittoria di spese e onorari, rimborso c.u., con distrazione in favore del procuratore
antistatario.”.
Nell'interesse della società appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro: 1) dichiarare
inammissibile e comunque rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza appellata;
2) in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui c'è stata una violazione e falsa
applicazione del CCNL ratione temporis vigente. Erroneità della sentenza nella parte
in cui c'è stata una violazione e falsa applicazione dell'istituto del c.d.
inquadramento convenzionale. In ogni caso violazione dell'art. 2103 cod. civ.
Erroneità della sentenza per violazione del “chiesto e pronunciato” e comunque per
omeSA pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c.
Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
Tribunale di Cagliari, nel pronunciarsi in ordine alla denunciata dequalificazione, al fine di individuare la declaratoria contrattuale alla quale rapportare le mansioni affidate alla lavoratrice presso la nuova sede di assegnazione, affermato che l'attribuzione della qualifica di Quadro B,
formalmente riconosciuta dal datore di lavoro, integrava un mero inquadramento convenzionale per il riconoscimento del solo aumento retributivo.
L'appellante ha lamentato, in particolare, sia il fatto che il primo giudice avesse ignorato il giudicato derivante dall'ordinanza collegiale sopra richiamata, la quale aveva condannato
19 l'azienda a reintegrarla nelle mansioni originariamente disimpegnate o comunque in mansioni equivalenti alla qualifica di posseduta, andando, invece, a mettere in discussione il suo Pt_2
inquadramento, con evidente vizio di extra petitum ed extra petita, sia il fatto che il Tribunale
non si fosse pronunciato sulla domanda volta ad ottenere la sua reintegrazione nella posizione di
B per l'espletamento delle mansioni originariamente svolte (o di mansioni equivalenti). Pt_2
Inoltre, ha osservato l'appellante, il primo giudice aveva definito convenzionale il suo inquadramento, in spregio al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale l'attribuzione della qualifica convenzionale deve neceSAriamente trovare il proprio fondamento nel contenuto degli accordi collettivi ovvero nell'autonoma determinazione delle parti, attraverso la quale devono risultare espreSAmente indicate le mansioni di contenuto inferiore effettivamente assegnate al dipendente, in assenza della cui specificazione le mansioni non possono che corrispondere alla qualifica attribuita.
Nella fattispecie, ha proseguito l'appellante, l'attribuzione della Qualifica di Quadro di Livello B
era stata espressione di specifica volontà datoriale, tanto è vero che nella comunicazione del 17
giugno 1997, prot.11880, la società appellata non aveva mai precisato le attività che avrebbe
Part dovuto svolgere la sig.ra limitandosi unicamente ad una promozione della dipendente nel livello inquadramentale superiore.
Inoltre, ha evidenziato il giudice non aveva minimamente considerato che Parte_1
all'attribuzione della qualifica di Quadro livello B si era accompagnato il riconoscimento della relativa indennità di funzione, cioè quella specifica indennità nata proprio con lo scopo di indennizzare i quadri direttivi per l'impegno agli stessi richiesto e le attività e responsabilità agli stessi demandate al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti dal datore di lavoro.
L'appellante ha, inoltre, criticato la sentenza impugnata per avere la steSA fatto riferimento alla disciplina collettiva siglata in data 8 giugno 2000, in realtà inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie, tanto è vero che, successivamente alla stipulazione dell'indicato CCNL, ella aveva conservato l'inquadramento nella qualifica di Quadro B.
20 Infine, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere il medesimo ritenuto le mansioni da lei disimpegnate pienamente rispondenti alla declaratoria del 1° livello impiegatizio,
mentre invece le mansioni da lei svolte come Responsabile dell'Ufficio del personale, pur non inquadrabili nel livello Quadro A (funzionario, “colui che, svolgendo con discrezionalità di
poteri funzioni tecniche e/o amministrative, è preposto a strutture e posizioni di lavoro definite
ed individuate a livello di Direttore Generale”), al quale risultavano invero riconducibili le mansioni che secondo il primo giudice lei non aveva svolto (determinazioni da adottare nell'ambito dei procedimenti disciplinari, decisioni in tema di contrattualizzazione dei dipendenti o aspiranti tali, provvedimenti riguardanti gratifiche, trasferimenti e altro), erano, comunque,
caratterizzate da “elevata autonomia di gestione delle risorse nonché da ampia discrezionalità di
poteri per l'attuazione degli obiettivi prefiSAti” e risultavano, quindi, pienamente corrispondenti a quelle proprie del livello di inquadramento a lei attribuito (Quadro B).
***
Il motivo di appello è parzialmente fondato.
Il CCNL 9 maggio 1990, vigente nel momento in cui all'appellante era stata riconosciuta la qualifica di Quadro B, prevedeva, come riportato dal primo giudice, che nel livello B della qualifica di Quadro fossero qualificati, oltre che i “lavoratori che, nell'ambito della prima classe
di retribuzione, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata
autonomia di gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione
degli obiettivi prefiSAti”, anche “gli impiegati di 1° livello inquadrati nella seconda classe”.
L'impiegato di 1° livello inquadrato nella seconda classe, d'altra parte, come previsto nel punto n. 1 dei “chiarimenti a verbale” posti in calce alle declaratorie delle figure professionali degli impiegati (pagg. 95 e 96 della copia del CCNL 1990 prodotta in primo grado dall'attuale appellante) era “l'impiegato di primo livello preposto ad una unità organizzativa strutturalmente
costituita e di notevole importanza, sufficientemente caratterizzata e specificatamente
individuata nell'ambito delle strutture aziendali”, preposizione comportante “lo svolgimento di
21 attività di gestione di persone e mezzi richiedente preparazione specialistica con approfondite
conoscenze di normative aziendali, tecniche e legislative e comportante autonome responsabilità
decisionali”.
La società appellata, pertanto, quando, con la nota scritta del 17 giugno 1997 aveva comunicato alla ricorrente che, a decorrere dal 1 giugno 1997, era “assegnata alla classe di retribuzione n. 2
(due), in qualità di impiegato” e che “in relazione a quanto sopra, con pari decorrenza, le viene
attribuita la qualifica di Quadro di livello B”, non aveva assicurato all'appellante un inquadramento convenzionale superiore a quello alla steSA spettante, non rispondente, cioè, ad un concreto contenuto di contenuti e caratteristiche professionali, come affermato dal primo giudice, ma aveva piuttosto dato applicazione alle norme contrattuali sopra riportate, attribuendo a la qualifica di Quadro B alla steSA spettante in virtù dell'assegnazione della Parte_1
medesima alla seconda classe di retribuzione del (1°) livello impiegatizio.
Che non si fosse trattato di un'attribuzione convenzionale ma effettiva è, d'altronde, comprovato dal fatto che, pochi mesi dopo, con decorrenza dal 26 marzo 1998, l'appellante fosse stata destinata “all'Ufficio Personale di Sede assumendone la responsabilità”, cioè fosse stata assegnata ad una di quelle posizioni di lavoro, “Preposti al Personale”, che, come previsto dal punto 2 dei chiarimenti a verbale sopra richiamati, rappresentava, secondo l'allegato C) del 16
novembre 1983 (si veda il CCNL 16 novembre 1983 presente in atti), per le sedi regionali senza
Centro di produzione (come dallo stesso allegato si desume fosse quella di Cagliari), una delle
“posizioni di lavoro di impiegati di 1° livello inquadrati in cl. 2”.
La predetta previsione contrattuale dimostra, altresì, che le mansioni proprie e tipiche del responsabile dell'Ufficio Personale di sede fossero state valutate dalle parti contrattuali corrispondenti alla declaratoria degli impiegati di primo livello classe 2° e, pertanto, idonee a consentire al lavoratore intereSAto l'inquadramento nella qualifica di Quadro B.
Si noti, d'altronde, come gli impiegati di 1° livello inquadrati in classe 2° non avessero altra sistemazione, nella classificazione prevista dal CCNL 1990, se non come Quadri B, visto che la
22 classificazione degli impiegati di 1° livello si fermava, verso l'alto, alla declaratoria e alla previsione relativa alla 3° classe retributiva, che era caratterizzata da contenuti professionali
(“lavoratore che con discrezionalità ed iniziativa – entro programmi e direttive di massima –
svolge compiti complessi e variabili: richiedenti la conoscenza completa di tecniche
specialistiche complesse, nonché esperienza e capacità professionale;
implicanti la
programmazione del lavoro proprio ed il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità
organizzative e/o lo sviluppo di studi, ricerche e attività di alta qualificazione professionale”)
certamente di minor pregio rispetto a quelli propri della 2° classe retributiva (e quindi della qualifica di Quadro B), già in precedenza riportati, qualificati dalla neceSAria preposizione del lavoratore ad una unità organizzativa strutturalmente costituita, dalla notevole importanza della steSA, dallo svolgimento di attività di gestione di persone e mezzi richiedente preparazione specialistica e comportante autonome responsabilità decisionali.
L'accertamento del primo giudice in relazione al demansionamento lamentato dall'attuale appellante avrebbe, quindi, dovuto prendere le mosse, non dalla declaratoria propria della categoria degli impiegati di 1° livello prevista nel CCNL 8 giugno 2000, non ancora vigente alla data dell'inquadramento di nella qualifica di Quadro B, ma dalla declaratoria Parte_1
propria degli impiegati di 1° livello classe 2°, destinati al neceSArio inquadramento nella categoria Quadro livello B.
Esclusa, quindi, la natura convenzionale dell'attribuzione della qualifica di B e Pt_2
considerata la corrispondenza del ruolo di Responsabile dell'Ufficio Personale assegnato all'appellata con le posizioni inquadrabili, secondo la contrattazione collettiva, come impiegato di 1° livello classe 2° e, quindi, nella predetta qualifica, deve concludersi che, all'atto della
Part modifica delle mansioni, avvenuta con decorrenza dal 1 agosto 2006, la lavoratrice aveva diritto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., di essere assegnata a mansioni corrispondenti a quelle proprie della qualifica di Quadro B, come sopra individuate.
La società appellata non ha impugnato l'accertamento svolto dal primo giudice in ordine alle
23 mansioni affidate a presso l'Ufficio Abbonamenti, con la conseguenza che, in Parte_1
conformità al provvedimento del Tribunale, deve ritenersi accertato che nel predetto ufficio l'appellante fosse stata “destinata ad evadere le stesse pratiche che comunemente venivano
affidate agli altri colleghi dell'ufficio, tutti inquadrati in livelli inferiori al suo, senza distinzione
tra quelle ordinarie e quelle definite come più complesse”, le quali “ a detta dei testi sarebbero
state numericamente aSAi inferiori rispetto alla mole complessiva del lavoro e … avrebbero
richiesto il possesso di competenze specialistiche”.
Part Inoltre, aveva accertato il primo giudice, “le pratiche evase dalla venivano controllate
Per_ dall' , il quale stabiliva le correzioni che la prima era tenuta ad apportare”.
D'altra parte, è pacifico che all'atto del paSAggio dell'appellante all'Ufficio Abbonamenti, a contestualmente inquadrato come Quadro A, fosse stata affidata la responsabilità Persona_6
dell'Ufficio medesimo e che l'Ufficio stesso non fosse articolato in ulteriori strutture organizzative cui l'appellante fosse stata preposta.
Difettavano, quindi, nelle nuove mansioni assegnate all'appellante le caratteristiche professionali identificative del profilo di (impiegato di 1° livello, 2° classe retributiva, e quindi) Quadro livello
B, consistenti, come sopra osservato, nell'essere il lavoratore preposto ad una unità organizzativa strutturalmente costituita, di notevole importanza, comportante lo svolgimento di attività di gestione di persone e mezzi, con impiego di preparazione specialistica e assunzione di autonome responsabilità decisionali.
Per le ragioni esposte, deve, quindi, ritenersi accertato che l'appellante, nel periodo dal 1 agosto
2006 al 29 ottobre 2008, fosse stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della categoria Quadro livello B nella quale la steSA era stata inquadrata dalla società datrice di lavoro e che la steSA abbia, dunque, diritto di essere reintegrata nelle mansioni di precedente adibizione ovvero in mansioni equivalenti a quelle che, secondo il CCNL 1990,
essendo proprie degli impiegati di 1° livello, classe retributiva 2°, erano inquadrabili nella categoria Quadro livello B.
24 Non può, invece, come richiesto dall'appellante, condannarsi la società appellata ad effettuare la detta reintegrazione, visto che il 29 ottobre 2008 in esecuzione dell'ordinanza Parte_1
collegiale resa dal Tribunale di Cagliari in sede di reclamo cautelare il 18 giugno 2008, era già
stata reintegrata nelle mansioni di Responsabile dell'Ufficio sussumibili, secondo la Pt_3
Cont nella categoria indicata, e per la cui valutazione di equivalenza rispetto alle mansioni proprie della categoria medesima pende dinanzi al Tribunale autonomo giudizio.
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui esclude il carattere veSAtorio – persecutorio
della condotta posta in essere dal datore di lavoro, o comunque viene esclusa qualsivoglia
forma risarcitoria professionale per la mortificazione e l'accertato demansionamento
subito dalla sul posto di lavoro. Parte_1
Con un secondo motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il primo giudice aveva escluso, sia il denunciato fenomeno del mobbing, sia qualsivoglia ulteriore forma di prevaricazione e mortificazione subita dalla odierna parte appellante sul posto di lavoro, partendo dal duplice errato presupposto di una condotta intransigente e poco collaborativa della dipendente e della riconduzione degli eventi alle normali dinamiche di relazione in ambito lavorativo.
In particolare, l'appellante ha osservato come contraddittoriamente il Tribunale avesse, da un lato, accertato che con il trasferimento all'Ufficio Abbonamenti, più che curare le sue prospettive
Cont di carriera, la vesse inteso sostituirla con una collega considerata più affidabile, e, dall'altro lato, disconosciuto la sussistenza, in capo alla datrice di lavoro, di una preordinata e lucida volontà di penalizzarla, valorizzando a tal fine erroneamente il suo atteggiamento, che, in realtà,
era stato solo di difesa in reazione al demansionamento subito e agli ulteriori episodi di
Per_ sopraffazione sofferti, quali l'atteggiamento offensivo, duro e non costruttivo del superiore ,
la sottrazione del potere di firmare le presenze, la mancata comunicazione in tempi utili delle riunioni sindacali, l'accusa ingiustificata di avere omesso, il 20 gennaio 2006, di timbrare il cartellino in uscita e di avere forzato manualmente in modo improprio il terminale di rilevazione
25 delle presenze, il divieto di parcheggio nel garage seminterrato del palazzo, la mancata indicazione delle mansioni da svolgere presso l'Ufficio Abbonamenti, le contestazioni e le
Per_ correzioni operate dal superiore nel controllo delle pratiche svolte presso l'Ufficio
Abbonamenti, la volontà del medesimo di isolarla dagli altri dipendenti.
Da tali errori interpretativi, ha proseguito l'appellante, era derivato, da parte del primo giudice,
l'ingiusto mancato riconoscimento del danno, mancato riconoscimento che, in presenza di una accertata condotta mobbizzante, seppure eventualmente nella forma attenuata dello straining,
“costituisce violazione degli artt. 32 e 97 Cost. sottesi all'art. 2087 c.c., da considerarsi anche
come trasmigrazione in termini contrattuali dell'art. 2043 c.c., anch'essi violati, nonché
violazione/falsa applicazione degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte in ordine alle
categorie giurisprudenziali di “mobbing” e “straining” elaborate dalla steSA”.
Il mobbing, ha evidenziato l'appellante, che si configura quando il datore di lavoro pone in essere nei confronti del lavoratore una condotta sistematica e protratta nel tempo, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, può, infatti, determinare la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità, il fondamento della cui illegittimità è l'obbligo datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., di adottare le misure neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, con conseguente diritto di quest'ultimo,
analogamente a quanto accade nelle più lievi fattispecie dello straining, in cui difetta il carattere della continuità nel tempo, alla relativa tutela risarcitoria, configurabile, tra l'altro, anche quando il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente.
***
Il motivo di appello è infondato.
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata in quanto, a suo dire, il primo giudice, avendo escluso nella condotta datoriale una fattispecie di mobbing, né avendo rilevato la sussistenza
26 della più lieve fattispecie dello straining, aveva omesso di risarcirle i danni subiti.
In disparte ogni valutazione relativa al danno patrimoniale (da demansionamento), oggetto specifico del quarto motivo di appello, in relazione al danno non patrimoniale la censura formulata dall'appellante nasce, in realtà, da un'errata lettura del provvedimento impugnato e da un'errata interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia, della quale, invece, il Tribunale ha fatto corretta applicazione.
Non corrisponde al vero, infatti, che il primo giudice abbia disconosciuto i danni (non patrimoniali) subiti dall'attuale appellante a causa della condotta datoriale, avendo il medesimo,
in conformità ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, riconosciuto a Parte_1
malgrado l'accertata insussistenza di una fattispecie di mobbing, la tutela risarcitoria alla
[...]
steSA spettante “per i danni sofferti dalla medesima in violazione dell'obbligo di cui all'art.
2087 c.c., rinforzato dai principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 4 e 32 della Costituzione, che
sanciscono la tutela del diritto alla salute e alla dignità morale dell'individuo anche nella
formazione sociale in cui esplica la sua attività lavorativa”, attribuendo alla medesima il risarcimento, sia del danno biologico temporaneo (per 227 giorni di assenza dal lavoro per malattia) e permanente (nelle sue componenti statica e dinamico – relazionale) subito, sia del danno morale soggettivo, sia del pregiudizio subito all'immagine e alla reputazione nell'ambiente lavorativo.
Il Tribunale, infatti, - considerato che il CTU nominato aveva accertato che la lavoratrice era affetta da un Disturbo ansioso e depressivo, causalmente ricollegabile alla condotta del datore di lavoro, che aveva determinato un periodo di inabilità temporanea al 50% per giorni 227 e un danno permanente pari al 10% - facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano più
recenti (2013) alla data di lettura del dispositivo (19 dicembre 2017), aveva stimato il danno biologico temporaneo nella misura di €. 10.896,00, ottenuta utilizzando il valore giornaliero minimo di €. 96,00 previsto dalle indicate Tabelle, computato nella misura del 50% e moltiplicato x 227 giorni, e il danno biologico permanente nella misura di €. 20.978,00, del tutto
27 prossima a quella di €. 20.998,00 prevista dalle suddette tabelle per l'intero danno non patrimoniale (danno biologico statico, danno biologico dinamico–relazionale e danno morale)
Part subito da una persona di anni 48 (quanti ne aveva nel 2006, alla data dei fatti) con danno permanente pari al 10% (valore a punto per danno biologico €. 2.178,42, con incremento del
26% per danno morale = €. 2.744,81 di valore a punto per danno non patrimoniale, x demoltiplicatore pari a 0,765 in ragione dell'età = €. 2.099,78; €. 2.099,78 x 10 punti di danno =
€. 20.997,80, approssimati per eccesso in tabella a €. 20.998,00).
Gli importi sopra indicati di €. 10.896,00 e di €. 20.978,00 erano stati poi devalutati alla data di consolidamento del danno e rivalutati alla data della decisione con il riconoscimento degli interessi sulla somma via via rivalutata, mentre la somma relativa al danno biologico permanente
Part e la danno morale era stata prima, utilizzando il parametro equitativo suggerito dalla steSA
nel ricorso, incrementata di un'ulteriore misura percentuale del 15%, al fine, come detto, di risarcire il pregiudizio all'immagine e alla reputazione subito dall'appellante nell'ambiente di lavoro, tipologia di danno che nel ricorso era stato erroneamente allegato sub species di danno morale soggettivo, e poi, nella componente relativa al danno biologico, decurtata della somma di
Part
€. 8.452,85, quale valore capitale dell'indennizzo che sarebbe stato erogato a dall'INAIL
qualora avesse presentato la relativa domanda amministrativa.
Né può ritenersi che, per le predette tipologie di pregiudizio, il risarcimento attribuito dal primo giudice fosse stato inadeguato, in quanto riconosciuto agli esiti di una CTU elaborata sulla base di quesiti che avevano avuto riguardo al solo demansionamento subito dall'attuale appellante:
come risulta, infatti, dalla steSA relazione di CTU depositata il 5 febbraio 2017 e dalle risposte
Part alle osservazioni del CTP di depositate il 29 agosto 2017, l'ausiliare nominato in primo grado, condividendo sul punto una valutazione espreSA in sede di osservazioni dal CTP
Part dell'attuale appellante, aveva precisato che il pregiudizio alla salute rilevato a carico di il quale, come sopra illustrato, nella sentenza di primo grado aveva costituito il parametro della misura risarcitoria di tutte le tipologie di danno sinora discusse, era stato causato, non solo dal
28 demansionamento, ma anche dagli altri fattori lavorativi stressogeni, i pregiudizi causati dai quali avevano, quindi, trovato, di fatto, simultanea riparazione.
Part Quanto all'ulteriore pregiudizio di cui aveva chiesto il risarcimento con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, quello c.d. esistenziale, esso, invece, non era stato correttamente liquidato dal primo giudice.
Più, infatti, che per le ragioni di insufficienza probatoria ravvisate dal Tribunale, il pregiudizio in discussione non risultava risarcibile a favore dell'appellante in quanto quest'ultima, al predetto titolo, aveva denunciato unicamente quelli che costituivano gli ordinari riflessi esistenziali della patologia psichica riconosciuta e risarcita (continuo lamentarsi nell'ambito familiare della propria situazione lavorativa, insonnia, incubi e sogni agitati con stato di angoscia e senso di morte, stanchezza, apatia, scarso interesse per le questioni riguardanti la famiglia, la casa e la sfera personale, stato di tensione e irritabilità, assenza di rapporti sessuali), con la conseguenza che l'autonomo risarcimento del danno esistenziale avrebbe costituito una mera duplicazione del risarcimento già riconosciuto per la componente dinamico-relazione del danno biologico permanente (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 23469/18 e Cass. 20795/2018).
D'altra parte, a fronte dei predetti contenuti della decisione impugnata, l'appellante, pur continuando a lamentare l'avvenuto disconoscimento del danno a causa dell'avvenuto disconoscimento delle fattispecie del mobbing o dello straining, non ha indicato quali ulteriori pregiudizi avrebbe patito a causa delle condotte datoriali e quali ulteriori danni, quindi, rispetto a quelli già riconosciuti, avrebbe avuto diritto di ottenere.
Tanto più che tutte le tipologie di pregiudizio non patrimoniale denunciate con il ricorso introduttivo del giudizio erano state riconosciute (danno biologico nelle due componenti statica e dinamico-relazionale, danno morale soggettivo, danno alla reputazione professionale) o,
comunque, scrutinate (danno esistenziale) dal primo giudice, cosicché la censura in esame, la quale appare formulata sull'erroneo presupposto dell'esistenza di specifiche categorie di danno da mobbing o da straining, differenti da quelle ricollegabili alla “semplice” violazione dell'art. 29 2087 c.c., risulta del tutto inconferente rispetto agli esiti effettivi del primo grado di giudizio.
3) Erroneità /contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si prendono in
considerazione, ai fini della valutazione del danno da demansionamento, fattori
concausali peraltro riconducibili alla sfera personale della lavoratrice.
L'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per avere il medesimo, pur avendo affermato di applicare una regola contraria, contraddittoriamente ed erroneamente inserito, tra i fattori considerati ai fini della valutazione e successiva quantificazione del danno da demansionamento, elementi riconducibili alla sua sfera personale e familiare, i quali, invece, o erano, in realtà, insussistenti o non avevano, comunque, avuto alcuna efficacia causativa della lesione alla salute riscontrata a suo carico, direttamente ed esclusivamente dipendente dalle vicende legate al lavoro.
I predetti errori di valutazione, ha, quindi, sostenuto l'appellante, i quali erano stati fatti propri dal giudice nell'aderire alle errate valutazioni e conclusioni del CTU, avevano condotto il
Tribunale ad errare, sia in ordine alla diagnosi, sia in ordine alla quantificazione del danno.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, mentre il CTU nella valutazione delle lesioni psicofisiche aveva espreSAmente preso a riferimento le tabelle INAIL, il giudice, pur condividendo le conclusioni del CTU, aveva ritenuto neceSArio utilizzare le tabelle adottate dal Tribunale di Milano,
cosicché era risultato incomprensibile il ragionamento seguito dal giudicante nella determinazione della somma liquidata, non essendo stati specificati i criteri di valutazione delle varie componenti del danno a lei spettante, né la percentuale effettivamente a lei riconosciuta relativamente alla valutazione delle lesioni psicofisiche accertate a suo carico.
Senza contare, ha concluso l'appellante, che il fatto che il giudice per la liquidazione equitativa avesse preferito le Tabelle di Milano evidenziava che per il medesimo le tabelle INAIL utilizzate dal CTU erano del tutto inadeguate, ciò che confermava l'erroneità della percentuale di danno individuata dall'ausiliare.
***
30 Il motivo di appello è infondato.
Le censure dell'appellante prendono le mosse da un'errata interpretazione della sentenza impugnata e della CTU alla quale il giudice aveva aderito.
Il consulente tecnico dell'ufficio, infatti, pur avendo affermato nella relazione di consulenza che il Disturbo ansioso e depressivo da cui aveva riconosciuto affetta la lavoratrice riconosceva nel demansionamento una concausa, che era possibile che ella già presentasse, sebbene in forma minore, fin dagli anni precedenti, sintomi ansiosi o depressivi ed inoltre tratti di personalità
rigida e che il demansionamento aveva agito nell'ambito di una causalità multifattoriale ad andamento circolare tipica dei disturbi psicopatologici, e pur avendo indicato, nel concludere in ordine alla quantificazione del danno permanente, di avere considerato la possibile contemporanea presenza di concause nel determinismo del disturbo psicopatologico diagnosticato, aveva, in realtà, motivato la diagnosi posta e la percentuale di danno permanente e temporaneo riconosciuta a carico dell'appellante prescindendo, correttamente, del tutto, dalla natura concausale del nesso accertato tra le vicende lavorative dell'appellante e la lesione alla salute della medesima.
Intanto, l'ausiliare, a differenza di quanto sembra suggerire l'appellante, aveva indicato a chiare lettere che, secondo il convincimento da lui maturato, il disturbo psichico accertato a carico di
Part i era manifestato, dal punto di vista cronologico, in tempi coerenti con la patogenicità delle
Part vicende lavorative e che la sintomatologia ansioso-depressiva presentata dalla aveva le caratteristiche qualitative tipiche dei disturbi che insorgono dopo eventi psicotraumatizzanti,
quale doveva considerarsi il cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità o di mansioni lavorative.
Non può essere posto, quindi, in dubbio che il CTU avesse accertato una correlazione diretta tra
Part vicende lavorative e disturbo ansioso-depressivo rilevato a carico di
Non si vede, inoltre, come la definizione in termini di concausalità del nesso di relazione esistente tra vicende lavorative e lesione alla salute avesse influito sulla diagnosi della patologia
31 indicata dal CTU, visto che quest'ultimo, in totale conformità a quanto indicato sul punto anche dal CT di parte dott. nelle osservazioni allegate alle risposte depositate dal CTU il 29 Per_13
Part agosto 2017 (nelle quali si legge che tuttora persiste a carico di na sintomatologia Ansioso
Depressiva), aveva affermato che l'attuale appellante era affetta da un Disturbo ansioso –
depressivo, dando anche correttamente atto che dalle certificazioni in atti risultava che in paSAto
il disturbo fosse stato qualificato come “Disturbo post traumatico da stress”, che, peraltro, il
CTU, anche qualora in paSAto presente, aveva rilevato non più sussistente nell'attualità (si vedano le risposte alle osservazioni del CTP sopra richiamate).
Né la definizione in termini di concausalità aveva effettivamente influito sulla quantificazione del danno alla salute, permanente e temporaneo.
Quanto al primo, il CTU aveva, infatti, adeguatamente spiegato di avere, innanzitutto, utilizzato le tabelle INAIL, dotate di sicura autorevolezza scientifica, nell'ambito delle quali aveva utilizzato per analogia la voce relativa al Disturbo post-traumatico da stress moderato, per il quale, a seconda dell'efficienza della psicoterapia (menomazione n. 180), sono previsti fino a 6
punti percentuali, ed al Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, per il quale, a seconda dell'efficienza della psicoterapia (menomazione n. 181), sono previsti fino a 15 punti percentuali, adeguando la percentuale riconosciuta, quella del 10%, alla gravità notevolmente inferiore del Disturbo ansioso- depressivo della ricorrente rispetto a quella di un Disturbo post-
traumatico da stress cronico severo scarsamente rispondente alla psicoterapia.
La congruità della percentuale individuata era stata, inoltre, verificata dal CTU anche rispetto alle percentuali indicative di danno biologico proposte da autorevoli Autori con riferimento a disturbi psicopatologici analoghi a quello riscontrato nell'appellante (M. Cerisoli e D. Vasapollo,
La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica, SEU, 2009, per i quali il
Disturbo dell'Adattamento cronico comporta un danno biologico fino al 10%; e CP_6 [...]
Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura CP_7
psichica, editore, 2006, secondo i quali il Disturbo dell'Adattamento determina un danno CP_8
32 biologico compreso entro il 15%, con coefficiente, per cambiamento imposto e penalizzante di responsabilità o di mansioni lavorative, compreso tra 0.27 e 0.21; M. et al., Guida CP_9
orientativa per la valutazione del danno biologico, editore, 2001, i quali citano il CP_8
Disturbo post-traumatico da stress, per il quale indicano percentuali di danno biologico del 5-
10% nelle forme lievi) o risultanti dalle tabelle relative al DM 3-7-03, che prevedono una percentuale uguale o inferiore al 5% per il disturbo dell'adattamento cronico lieve, o dalle tabelle della Commissione di cui al DM 26-5-04, nella quale, a seconda della gravità, sono indicate per i disturbi d'ansia e per il disturbo maggiore cronico percentuali dal 10 al 30% e per il disturbo post-traumatico da stress, dal 10 al 35%.
Per spiegare la percentuale prescelta il CTU aveva, infatti, spiegato che, “la gravità del disturbo
psicopatologico diagnosticato ed attualmente presente è modesta. Sul piano obiettivo, infatti,
sono assenti i segni che si riscontrano nelle forme gravi di depressione, come, per esempio,
rallentamento psicomotorio, ideazione suicidiaria, diminuzione degli interessi e delle attività,
rilevanti disturbi somatici, secondaria riduzione dell'efficienza cognitiva, sintomi psicotici. Il
disturbo, inoltre, secondo i dati raccolti, si esprime causando disagio e sofferenza soggettiva ma
non impedisce all'attrice di svolgere le proprie funzioni, di dedicarsi ad attività ricreative, di
avere relazioni interpersonali e sociali e non determina riduzione dell'efficienza. Sul piano
Part medico-legale, infine, va rilevato come la da tempo, non pratichi nessun trattamento, né
psicofarmacologico, né psicoterapeutico, ma, secondo quanto lei steSA ha riferito, si limiti ad
eseguire qualche controllo psichiatrico all'anno”.
Né le indicate osservazioni e conclusioni, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, sono state efficacemente smentite dalle osservazioni formulate dal CTP già citate, nelle Per_13
quali, infatti, per un verso, quanto alla sintomatologia presentata dalla ricorrente e alla gravità del disturbo, si trova affermato, per un verso, coerentemente a quanto affermato dal CTU, che “i
trattamenti hanno nel tempo in parte alleviato la sintomatologia” e, per altro verso,
apoditticamente, che la situazione lavorativa “ha determinato la modificazione dei vissuti
33 Part esistenziali e inciso nella personalità della signora , mentre la presenza di “alterazioni
psicostrutturali che possono configurarsi come dei veri e propri disturbi della personalità” viene affermata dal CTP come una mera possibile conseguenza in astratto “di traumi o esperienze
traumatiche”, senza venire invece mai concretamente riferita all'appellante, come anche dimostra il fatto che il CTP, dopo avere riportato una tabella che illustrerebbe i vari disturbi di personalità ed il livello di gravità correlato ai medesimi, mai specifica da quale disturbo di
Part personalità e di quale gravità arebbe affetta.
Le conclusioni del CTU non sono neanche contraddette da quelle cui era giunto nel 2009 il perito nominato nel processo penale svoltosi per i medesimi fatti, prof. il quale, Per_14
seppure avesse quantificato il danno biologico nella misura del 14%, aveva espreSAmente
Part previsto, sul piano prognostico, che sarebbe andata incontro ad “un moderato
miglioramento”.
Né, infine, la quantificazione del danno temporaneo risulta in alcun modo incisa dall'affermato nesso concausale, traendo ragione la percentuale del 50%, non dalla concomitanza di ulteriori fattori causali, ma, come indicato dal CTU nella relazione di consulenza e dallo stesso ribadito nelle risposte ai chiarimenti, dalla modesta gravità del disturbo riscontrato nell'attuale appellante.
Tanto meno, anche per le ragioni già illustrate, possono essere condivise le censure formulate dall'appellante al sistema equitativo di liquidazione del danno adottato dal giudice.
L'appellante confonde infatti le tabelle che consentono al CTU e al giudice di quantificare l'entità della lesione (nella fattispecie tabelle INAIL e altri strumenti, tutti scientificamente autorevoli, già sopra riportati, utilizzati dal CTU), e le tabelle (nella fattispecie quelle del
Tribunale di Milano reputate dalla Suprema Corte “ai fini della liquidazione equitativa, … un
valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso
concreto”, così, tra le tante, di recente, Cass. 2539/24), che consentono al giudice di quantificare
(monetizzare) il danno non patrimoniale corrispondente al valore percentuale indicativo
34 dell'entità della lesione.
Il giudice, infatti, nella fattispecie, considerato il valore percentuale del 10% individuato dal
CTU principalmente sulla base delle tabelle INAIL, aveva correttamente, come già illustrato in riferimento al precedente motivo di appello, utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano più
aggiornate (2013) elaborate alla data di lettura del dispositivo (19 dicembre 2017) per la quantificazione del risarcimento, stimando il danno permanente nella misura di €. 20.978,00,
come detto del tutto prossima a quella di €. 20.998,00 prevista dalle suddette tabelle per la liquidazione dell'intero danno non patrimoniale (danno biologico statico, danno biologico dinamico–relazionale e danno morale) subito da una persona di 48 anni all'epoca dei fatti con danno alla salute pari al 10%.
La somma di €. 32.886,00 riconosciuta dal Tribunale per il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale liquidato in sentenza, come già spiegato in relazione al precedente motivo di appello, era stata quindi il frutto della sommatoria del danno temporaneo pari a €. 10.896,00 (€.
96 x 50% x 227), e del danno biologico e morale calcolato nella misura di €. 20.978,00, della devalutazione e rivalutazione, con il riconoscimento degli interessi sulla somma via via rivalutata, degli importi indicati (€. 10.896,00 divenuto €. 12.838,85 e €. 20.978,00 divenuto €.
24.718,54), dell'incremento della somma di €. 24.718,54 di un'ulteriore misura percentuale del
15% (al già indicato fine di risarcire il pregiudizio all'immagine e alla reputazione subito dall'appellante nell'ambiente di lavoro) e della decurtazione, dall'importo del danno biologico permanente, della somma di €. 8.452,85, quale valore capitale dell'indennizzo che sarebbe stato
Part erogato a dall'INAIL qualora la medesima avesse presentato la relativa domanda amministrativa. Quindi, €. 12.838,85 + (€. 24.718,54 +15% = 28.426,32, arrotondato dal giudice per eccesso a €. 28.500,00) - €. 8.452,85 = €. 32.886,00.
Il giudice, quindi, non aveva in alcun modo preferito le tabelle di Milano a quelle INAIL, ma,
avendo le medesime una finalità e un'utilità del tutto differente, le aveva utilizzate correttamente entrambe, per addivenire, rispettivamente, grazie a quelle INAIL, utilizzate dal CTU unitamente
35 agli altri plurimi elementi valutativi già illustrati, alla determinazione dell'entità della lesione e,
grazie a quelle del Tribunale di Milano, alla liquidazione del risarcimento spettante all'attuale appellante per la lesione accertata.
4) Sul rigetto delle domande risarcitorie. Ingiustizia della sentenza per mancato
riconoscimento del danno patrimoniale – danno professionale nonostante l'accertato
e prolungato demansionamento.
L'appellante ha, infine, censurato la sentenza del primo giudice per avere quest'ultimo escluso qualsivoglia voce di danno patrimoniale da dequalificazione/demansionamento, benché dalla ricostruzione dei fatti indicati in ricorso, comprovati in sede istruttoria, dalla durata e dall'intensità del demansionamento subito, dalla pregreSA professionalità posseduta, si potesse,
anche solo presuntivamente, dedurre la sussistenza nella fattispecie di pregiudizi di natura professionale.
Il motivo di appello è fondato.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda in esame in quanto l'attuale appellante “rimasta
piuttosto generica nelle allegazioni difensive, non ha dimostrato di avere subito perdite
economiche per effetto del demansionamento, né di avere perduto favorevoli occasioni di lavoro
o di avere visto vanificate concrete aspettative di progressione professionale”.
Il ragionamento del primo giudice non può essere condiviso.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, “in tema di dequalificazione professionale, il
giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in caSAzione se adeguatamente
motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere
di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con
processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli
elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregreSA, al tipo di
professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione
e alle altre circostanze del caso concreto” (così, tra le altre, Cass. 19923/2019).
36 Ebbene, nella fattispecie, alla stregua della gravità del demansionamento subito dall'appellante,
il quale, come accertato dal primo giudice, aveva portato la medesima, impiegata di 1° livello, 2°
classe retributiva, inquadrata nel livello Quadro B, a svolgere mansioni comuni agli impiegati di
3° livello, a perdere il ruolo di coordinamento di un ufficio, ad abbandonare il settore, quello
Gestione Sede, nel quale, fin dall'assunzione, prima come addetto all'Ufficio Amministrazione e successivamente come Responsabile dell'Ufficio Personale, aveva operato accrescendo il proprio bagaglio professionale specifico, nonché alla stregua, sia delle assenze alle quali la lesione alla salute causata dal demansionamento la aveva costretta, ostacolandone il proficuo e pronto inserimento nell'ufficio di destinazione, sia della durata del demansionamento, protrattosi per oltre due anni, dal 1 agosto 2006 perlomeno sino al 29 ottobre 2008, data di adibizione alle mansioni di Responsabile dell'Ufficio Acquisti (l'adeguatezza della detta adibizione è, come già
osservato, attualmente ancora sub iudice), deve ritenersi comprovato, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza, che l'appellante, oltre al danno non patrimoniale derivante dalla lesione del prestigio professionale e personale nell'ambiente di lavoro, già
risarcito dal primo giudice, avesse subito anche un danno professionale di natura patrimoniale,
vedendo compromeSA la possibilità di sviluppo della propria carriera e di conseguente accrescimento del proprio patrimonio professionale.
Il danno in questione, il quale può notoriamente essere quantificato utilizzando quale parametro della liquidazione equitativa la retribuzione, essendo quest'ultima anche misura della professionalità del dipendente, non può, peraltro, nella fattispecie, a parere del Collegio,
eccedere la differenza esistente tra la retribuzione lorda percepita dall'appellante all'epoca dei fatti e la retribuzione lorda prevista nello stesso periodo per i dipendenti inquadrati nel livello
Quadro A, quantificata dall'appellante nel ricorso introduttivo in €. 206,58 mensili, visto che la mancata progressione a A, con eventuale incarico di Responsabile della Gestione Sede, è Pt_2
l'unica “ragionevole aspettativa di progressione professionale” che l'attuale appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva specificamente allegato fosse venuta meno a causa della
37 condotta datoriale.
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere parzialmente accolto.
In particolare, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto deve essere confermata, deve dichiararsi che ha diritto di essere reintegrata nelle mansioni Parte_1
Responsabile dell'Ufficio del Personale ovvero in mansioni equivalenti a quelle che, secondo il
CCNL 1990, essendo proprie degli impiegati di 1° livello, classe retributiva 2°, erano inquadrabili nella categoria Quadro livello B.
Deve, altresì, condannarsi la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, a titolo di danno patrimoniale professionale, della somma di €. 206, 58 mensili per il periodo dal 1 agosto 2006 al 29 ottobre 2008, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo rateo mensile sino al saldo.
Rigetta per il resto l'appello proposto.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale, in entrambi i gradi di giudizio, delle ragioni dell'attuale appellante, le spese del giudizio, per entrambi i gradi, devono essere parzialmente compensate nella misura di un terzo, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, in conformità a quanto deciso dal primo giudice per il primo grado e secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello per il presente grado, devono essere poste a carico della società appellata.
Le spese di CTU, liquidate in primo grado a carico della società appellata, secondo la soccombenza devono rimanere a carico della medesima.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza Parte_1
38 appellata, che per il resto deve essere confermata:
dichiara che ha diritto di essere reintegrata nelle mansioni di Responsabile Parte_1
dell'Ufficio del Personale ovvero in mansioni equivalenti a quelle che, secondo il CCNL 1990,
essendo proprie degli impiegati di 1° livello, classe retributiva 2°, erano inquadrabili nella categoria Quadro livello B;
condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, a Controparte_1
titolo di danno patrimoniale professionale, della somma di €. 206, 58 mensili per il periodo dal 1
agosto 2006 al 29 ottobre 2008, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo rateo mensile sino al saldo.
Rigetta per il resto l'appello proposto.
Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della parte restante, che liquida, per il primo grado, in €. 8.400,00 e, per il presente grado, in €. 4.630,67,
oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 23 luglio 2024.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
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