Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2548 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 19/06/2025 e vertente
TRA
, in persona del Sindaco in carica Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SERGI ALESSANDRA
RICORRENTE APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. PEDONE GIUSEPPE e dall'avv. DE SIMONE RITA
RESISTENTE APPELLATO
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 110/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Gallipoli il 04.03.2025, notificata in pari data
Conclusioni delle parti: come da Verbale di udienza del 19 giugno 2025
1
In data 04.04.2024, gli agenti della Polizia Locale di elevavano il verbale Pt_1 di contestazione N.R.G. 167VXP/377/2024, contestando a Controparte_1 la violazione dell'art. 142, comma 8, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285,
[...] perché il giorno 03.04.2024, alle ore 09:41, in località SP 361 km 20+500 com.
Parabita Dir. Gallipoli, a bordo del veicolo MERCEDEZ BENZ, targato GP305NB, circolava ad una velocità di Km/h 78, eccedendo di 23 Km/h il limite massimo di velocità stabilito in Km/h 50. Tanto a seguito di rilevazione a mezzo di misuratore di velocità Enves EVO MVD 1507 Matr. AH0292H.
Con ricorso ex art. 204 bis e art. 22 della Legge 689/81, l'opponente eccepiva la tardiva notifica del verbale di contestazione, la mancata segnalazione della postazione di rilevamento, la mancata verifica della funzionalità dell'apparecchiatura, il difetto di prova della corretta omologazione, la mancata contestazione immediata, il difetto di motivazione, la mancata sottoscrizione del verbale, la tenuità del fatto, la mancata produzione del contratto di appalto,
l'inadeguatezza della prova fotografica, chiedendo l'annullamento del verbale impugnato.
Il si costituiva con propria memoria, resistendo all'opposizione Parte_1
e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa dal Giudice di Pace con sentenza con cui accoglieva il ricorso, ritenendo che la notifica fosse tardiva e che difetti il decreto di omologazione per l'apparecchiatura in esame nonché condannando il Parte_1
alla refusione delle spese di lite.
[...]
Il ha impugnato la sentenza, considerandola erronea nel punto in cui ha Pt_1 ritenuto tardiva la notifica (in quanto il ricorrente era inizialmente irreperibile) e laddove il giudice ha statuito che il decreto di approvazione del modello non è equipollente all'avvenuta omologazione nonché nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese di lite, nonostante la novità dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene non equipollenti omologazione e approvazione.
Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
2 L'appellato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione, eccependo l'irregolare costituzione del nel fascicolo di primo grado e chiedendo nel Pt_1 merito il rigetto dell'impugnativa.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
***
Come premesso, il ha contestato la decisione del Giudice di Parte_1
Pace, nella misura in cui ha ritenuto che il decreto di approvazione – pure prodotto
– non possa ritenersi equipollente alla necessaria omologazione.
Il ha richiamato, nella propria motivazione, circolari ministeriali e alcuni Pt_1 precedenti a sostegno della propria tesi.
Le argomentazioni dell'appellante non possono condividersi.
La scrivente, infatti, non può che condividere la dettagliata e completa motivazione resa dalla Corte di Cassazione nel 2024, motivazione che ha esaminato e superato le varie contestazioni mosse in appello.
In particolare, la S.C., Sez. 2, con ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, ha chiarito che “L'art. 45, comma 6, del codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
"debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
La motivazione della sentenza affronta in modo compiuto la questione, affermando quanto segue: “Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per
3 l'accertamento a carico del non era omologato, la questione diritto sottoposta Pt_2 all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede
è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
4 Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. È, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa
Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara
5 ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto,
i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
Attese la chiarezza e la completezza della motivazione, la scrivente ritiene di rivedere il proprio precedente orientamento, che era volto a ritenere equipollenti l'omologazione e l'approvazione.
Nella fattispecie oggetto di causa, il rilevamento automatico dell'infrazione è avvenuto con apparecchiatura Enves EVO MVD 1507 Matr. AH0292H, Decreto nr.
288 del 17/01/2018.
Poiché l'apparecchiatura in esame è stata approvata ma non omologata, l'appello è rigettato in parte qua.
6 Il ha poi impugnato il capo della sentenza contenente la condanna alle Pt_1 spese, evidenziando come la giurisprudenza citata sia nuova e si inserisca in un contrasto di precedenti.
Sul punto va ancora una volta trascritta la motivazione dell'ordinanza n.
10505/2024 della Suprema Corte, in cui si legge: “In virtù della novità della questione (sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all'esame di questa Corte), obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza qui impugnata) e di rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio”.
Non può dubitarsi, pertanto, che l'orientamento giurisprudenziale avallato in sede di legittimità sia nuovo, così come non può negarsi che nella giurisprudenza di merito – soprattutto dei giudici di pace – si registri ancora oggi una diversità di orientamenti.
Ricorrono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
L'appello è per tali motivi parzialmente accolto. Il motivo relativo alla ritenuta tempestività della notifica resta assorbito.
Le spese di lite di secondo grado sono parimenti compensate, essendovi stata soccombenza reciproca delle parti e in ragione della novità dell'orientamento menzionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2548/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa interamente tra le parti le spese di lite di primo grado;
B) Rigetta nel resto l'appello;
C) Compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 19/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
7