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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4801 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA IC Presidente dott.ssa LL AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4088/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Maniglia, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Iolanda Giannola, rappresentante e difensore resistente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 26/11/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/3/2025 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con la resistente a IA (PA) l'1/10/2022 e che da tale unione non sono nati figli, ha dedotto che l'affectio coniugalis si è irrimediabilmente compromessa a causa del comportamento della moglie ed ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito a
, con vittoria di spese e competenze legali. CP_1
1 La resistente si è costituita in giudizio deducendo che, nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo volto a definire consensualmente la controversia e chiedendo l'omologa delle relative condizioni.
All'udienza del 26/11/2025, le parti sono comparse dinnanzi al Giudice delegato e hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione della Giuffré), come di seguito integralmente trasposte:
“1) MANTENIMENTO: Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento *una tantum*, la somma omnicomprensiva di Euro CP_1
3.000,00 (tremila/00). Tale somma verrà versata a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN che verrà comunicato, entro e non oltre il 20.12.2025. Con il versamento di tale importo, la IG.ra CP_1 dichiara di essere pienamente soddisfatta e di nulla più avere a pretendere, per alcun titolo, ragione o causa, presente e futura, connessa al rapporto matrimoniale, a titolo di mantenimento.
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: La casa coniugale, sita in Palermo alla via
Sagittario n. 8, di proprietà del IG. , rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità di Pt_1 quest'ultimo.
3) BENI MOBILI ED EFFETTI PERSONALI: La IG.ra provvederà al ritiro dei CP_1 propri effetti personali e dei beni mobili di sua esclusiva proprietà, come da elenco allegato all'accordo sottoscritto – e di cui è parte integrante - attualmente custoditi presso l'ex casa coniugale e l'immobile sito in IA. Le operazioni di trasloco dovranno essere concordate tra le parti e completate entro il
31.12.2025. Il IG. si impegna a sostenere integralmente le spese relative al Parte_1 suddetto trasloco.
4) AUTOVETTURA: Il IG. si obbliga a trasferire la piena ed esclusiva Parte_1 proprietà dell'autovettura marca Opel, modello Corsa, del 1991, targata BD 977 HG, in favore della
IG.ra Tutte le spese relative al passaggio di proprietà (imposte, emolumenti, onorari CP_1 di agenzia) saranno a carico esclusivo del IG. . Il trasferimento dovrà essere perfezionato Pt_1 entro il 31.12.2025.
5) RAPPORTI PATRIMONIALI PREGRESSI: Con l'adempimento delle condizioni sopra esposte, le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione derivante dal rapporto matrimoniale e dalla convivenza, rinunciando espressamente a ogni e qualsivoglia azione o pretesa, anche di natura risarcitoria o restitutoria, relativa a rapporti patrimoniali pregressi.
2 6) SPESE LEGALI: Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti. Le spese legali della IG.ra si pongono a spese dell'erario laddove la CP_1 stessa venisse ammessa al beneficio del gratuito patrocinio stante la pendenza dell'istanza depositata”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto – stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile contratto a IA (PA) l'1/10/2022 da , nato a [...] il Parte_1
23/10/1982, e da , nata a [...] il [...], iscritto negli atti dello CP_1
Stato civile del predetto Comune al n. 11, parte I, anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL AM RA IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA IC Presidente dott.ssa LL AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4088/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Maniglia, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Iolanda Giannola, rappresentante e difensore resistente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 26/11/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/3/2025 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con la resistente a IA (PA) l'1/10/2022 e che da tale unione non sono nati figli, ha dedotto che l'affectio coniugalis si è irrimediabilmente compromessa a causa del comportamento della moglie ed ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito a
, con vittoria di spese e competenze legali. CP_1
1 La resistente si è costituita in giudizio deducendo che, nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo volto a definire consensualmente la controversia e chiedendo l'omologa delle relative condizioni.
All'udienza del 26/11/2025, le parti sono comparse dinnanzi al Giudice delegato e hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione della Giuffré), come di seguito integralmente trasposte:
“1) MANTENIMENTO: Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento *una tantum*, la somma omnicomprensiva di Euro CP_1
3.000,00 (tremila/00). Tale somma verrà versata a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN che verrà comunicato, entro e non oltre il 20.12.2025. Con il versamento di tale importo, la IG.ra CP_1 dichiara di essere pienamente soddisfatta e di nulla più avere a pretendere, per alcun titolo, ragione o causa, presente e futura, connessa al rapporto matrimoniale, a titolo di mantenimento.
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: La casa coniugale, sita in Palermo alla via
Sagittario n. 8, di proprietà del IG. , rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità di Pt_1 quest'ultimo.
3) BENI MOBILI ED EFFETTI PERSONALI: La IG.ra provvederà al ritiro dei CP_1 propri effetti personali e dei beni mobili di sua esclusiva proprietà, come da elenco allegato all'accordo sottoscritto – e di cui è parte integrante - attualmente custoditi presso l'ex casa coniugale e l'immobile sito in IA. Le operazioni di trasloco dovranno essere concordate tra le parti e completate entro il
31.12.2025. Il IG. si impegna a sostenere integralmente le spese relative al Parte_1 suddetto trasloco.
4) AUTOVETTURA: Il IG. si obbliga a trasferire la piena ed esclusiva Parte_1 proprietà dell'autovettura marca Opel, modello Corsa, del 1991, targata BD 977 HG, in favore della
IG.ra Tutte le spese relative al passaggio di proprietà (imposte, emolumenti, onorari CP_1 di agenzia) saranno a carico esclusivo del IG. . Il trasferimento dovrà essere perfezionato Pt_1 entro il 31.12.2025.
5) RAPPORTI PATRIMONIALI PREGRESSI: Con l'adempimento delle condizioni sopra esposte, le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione derivante dal rapporto matrimoniale e dalla convivenza, rinunciando espressamente a ogni e qualsivoglia azione o pretesa, anche di natura risarcitoria o restitutoria, relativa a rapporti patrimoniali pregressi.
2 6) SPESE LEGALI: Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti. Le spese legali della IG.ra si pongono a spese dell'erario laddove la CP_1 stessa venisse ammessa al beneficio del gratuito patrocinio stante la pendenza dell'istanza depositata”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto – stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile contratto a IA (PA) l'1/10/2022 da , nato a [...] il Parte_1
23/10/1982, e da , nata a [...] il [...], iscritto negli atti dello CP_1
Stato civile del predetto Comune al n. 11, parte I, anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL AM RA IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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