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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2467/2020 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2467 del R.G. dell'anno 2020, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (6.10.1981 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo
[.. avvocato del 27.4.2023 dall'avv. Pierpaolo Albanese del Foro di Reggio Calabria), la ditta
” in persona della titolare (p.IVA: Controparte_1 Controparte_1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla P.IVA_1
memoria di costituzione dall'avv. Valentina Maria Siclari del Foro di Reggio Calabria) e l in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_2
come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale parimenti in atti dall'avv. Valeria
Grandizio).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“ritenere tenuta e condannare la ditta “ ” in persona della Controparte_1 relativa titolare (…) al pagamento per la qualifica e mansione effettivamente svolta di cui al livello A3 o quello che verrà accertato in corso di giudizio del C.C.N.L. di categoria Artigiani e
Panificatori, a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario giornalmente svolto, del lavoro notturno, festività, ferie non godute, tredicesima, T.F.R. ed altri oneri (…) al pagamento della somma di € 37.270,03 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa (…) oltre alla somma ancora residuata di €4.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, relativo agli importi inclusi nell'ultima bustapaga di importo complessivo di € 5.311,00 (comprensiva del TFR calcolato in base al contratto di lavoro, ferie non godute, tredicesima ed altri oneri, decurtato l'importo corrisposto di €
1.311,00); (…) per l'effetto, ordinare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali rapportati al periodo di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: Pt_1
- di essere stato dipendente della ditta dal 10.9.2015 al Controparte_1
10.9.2019, con contratto a tempo indeterminato e parziale per 24h settimanali, ripartite in quattro ore giornaliere - dalle ore 6.00 alle 10.00 - dal lunedì al sabato (riposo settimanale la domenica), con la mansione B3 (manovale da forno) come da C.C.N.L. Panificatori (Artigianato);
- di aver svolto in realtà, su richiesta del datore di lavoro, un orario di lavoro giornaliero notevolmente maggiore, e più specificamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 2.00 alle ore 12.00 circa;
il sabato dalle 2.00 alle 13.00 circa (escluso la domenica), con le diverse e superiori mansioni di panificatore, fornaio, impastatore di cui al livello A3 C.C.N.L. Panificatori
(Artigianato);
- di aver ricevuto in data 12.9.2019 una lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva contestata un'assenza ingiustificata dal posto di lavoro;
- di aver tempestivamente inoltrato tramite raccomandata a.r. lettera di giustificazione in data
17.9.2025;
- che nonostante ciò il datore di lavoro con raccomandata avente tale ultima data gli ha comunicato il licenziamento disciplinare ex art. 61 C.C.N.L. a far data dal 10.9.2019;
- di aver impugnato tramite raccomandata a.r. del 31.10.2019 tale licenziamento, avanzando contestualmente richiesta di differenze retributive;
- di aver inviato alla D.P.L. - Direzione Provinciale di Reggio Calabria la richiesta di tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11 co. 1 D. Lgs n. 124/2004, quantificando l'importo ancora dovuto e non percepito;
2 - di essere stato convocato in data 5.2.2020 per un tentativo di conciliazione, rimasto però infruttuoso stante il rifiuto della datrice di lavoro di corrispondergli le somme di sua spettanza.
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede per come volto all'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
Costituendosi in giudizio, la ditta individuale “ ” ha Controparte_1 contestato l'avversa pretesa, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato;
nel merito, concludendo per la declaratori d'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. CP_ In particolare, la resistente ha espressamente contestato l'esistenza di un diritto di credito del ricorrente a titolo di differenze retribuitive per mansioni superiori, per lavoro straordinario e per ferie non godute, festività e permessi, chiedendo altresì la condanna dello stesso al Pt_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
La causa è stata decisa sulla base delle risultanze istruttorie e di c.t.u. contabile espletata dal dott.
Persona_1
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve in primo luogo ritenersi insussistente il difetto di allegazione lamentato dalla parte resistente, avendo il compiutamente indicato nell'atto introduttivo di lite gli elementi Pt_1
essenziali sia del petitum che della causa petendi.
Prova ne è che la ditta evocata in giudizio ha potuto più che efficacemente esercitare il proprio diritto di difesa, contestando espressamente tutte le avverse argomentazioni sia in punto di fatto che di diritto.
2.1. Una volta evidenziato ciò, ritiene il giudicante che l'assunto di parte ricorrente possa dirsi parzialmente suffragato dalle risultanze dell'attività istruttoria: e questo, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va al riguardo sottolineato sempre in via preliminare come i testi escussi abbiano presentato in diverse occasioni connotazioni soggettive tali da imporre una valutazione quanto mai rigorosa delle relative dichiarazioni: e questo sia per l'esistenza di rapporti di parentela con le parti (testi e il primo di parte ricorrente e il secondo di parte resistente) che per la Tes_1 Tes_2
presenza di altre tipologie di legami e/o rapporti personali con le stesse (teste . Tes_3
Si è quindi ritenuto, nel valutare le dichiarazioni ottenute, di attribuire una maggiore attendibilità intrinseca – fatta salva l'ovvia necessità dei doverosi riscontri oggettivi e soggettivi, e quindi
3 escludendo ogni forma di automaticità - ai testi che si fossero rivelati privi degli uni e degli altri,
o che quanto meno ne fossero connotati in modo meno marcato.
In tale ottica, di particolare rilievo è quanto affermato dal teste di parte ricorrente . Pt_2
Quest'ultimo si è rivelato a conoscenza dei fatti perché ha lavorato presso un bar posto a cento metri dalla panetteria della ditta resistente dal 2013 fino al 2019/2020, in tal modo coprendo l'intero periodo lavorativo del iniziato nel 2015. Pt_1
In tale periodo ha inoltre osservato un orario di lavoro in gran parte sovrapponibile a quello rivendicato dal ricorrente, e cioè dalle 4.00 alle 13.00/13.30 tutti i giorni tranne il lunedi.
In questo lasso temporale ha dichiarato di aver non occasionalmente riscontrato la presenza del sul posto di lavoro sia perché lo raggiungeva per portargli dei caffè (“una o due volte alla Pt_1 settimana andavo a portare il caffè al ricorrente dopo che avevo aperto”), sia perché i due s'intrattenevano in chiccchierate amichevoli nelle pause dei rispettivi lavori (“il ricorrente mi raggiungeva sulla soglia dell'esercizio commerciale per poi scambiare quattro chiacchiere”), sia ancora per averlo intravisto in alcune circostanze – in particolare, nelle giornate estive in cui la tenda a fili posta dinanzi all'ingresso del laboratorio era raccolta per combattere il caldo – all'interno della panetteria (“non sono mai entrato all'interno del laboratorio, anche perché è vietato dalla legge, ma dall'esterno, e cioè dalla soglia d'ingresso dell'esercizio commerciale, potevo vedere l'interno dello stesso;
c'era infatti una tenda a fili, che però era sempre raccolta, specie d'estate quando faceva molto caldo”).
Particolarmente importante è il fatto che in queste circostanze il teste abbia dichiarato di non aver mai visto la titolare della ditta (“conosco di vista , che però non ho mai Controparte_1 visto di notte quando andavo a portare il caffè al ricorrente”).
A detta del teste, quindi, il ricorrente lavorava sostanzialmente da solo, venendo aiutato e supportato solo da presenze occasionali e di breve durata (“in queste circostanze ho visto il da solo e altre volte con dei ragazzi, degli aiutanti, che però andavano e venivano, nel Pt_1 senso che c'erano sempre persone nuove”) e mai dalla CP_1
L'orario in cui terminava la prestazione lavorativa del ricorrente è stato indicato dal teste nelle
12.00 (“qualche volta il ricorrente verso le 12.00 passava dal mio bar, dove scambiavamo qualche chiacchiera, e lui mi diceva che aveva finito al lavoro e stava andando a casa”).
Quanto dichiarato dal teste viene positivamente riscontrato dall'altro teste escusso Pt_2 [...]
anche se solo limitatamente al periodo dicembre 2018/2019. Tes_4
Trattandosi tuttavia di altro teste privo di legami parentali o lavorativi con le parti, le sue dichiarazioni pur essendo come detto temporalmente delimitate ben possono essere intese come conferma di un preciso modus operandi da parte della ditta, ovvero dell'impiego del ricorrente in
4 termini molto più ampi di quelli previsti dal contratto part-time formalmente in essere con lo stesso.
In tale ottica le dichiarazioni dei testi e appena citate consentono così di Pt_2 Testimone_4 ritenere credibili anche quelle del teste neutralizzando il rilievo dell'esistenza di un Tes_5
rapporto di familiarità di quest'ultimo con il ricorrente (della cui moglie è il cugino).
In ragione del suo lavoro di guardia giurata impegnata in modo continuativo e non saltuario in turni notturni, il ha confermato la presenza del ricorrente nel laboratorio per tutta la Tes_5
fascia oraria 4.00/6.00 per sei giorni settimanali.
A fronte di tali riscontri probatori, come evidenziato costituenti reciproci riscontri idonei a farne emergere la maggiore attendibilità, le dichiarazioni dei testi di parte resistente sono al contrario da considerarsi meno credibili stante la sussistenza: a) di rapporti di parentela con la titolare della ditta evocata in giudizio (teste figlio della stessa); b) di un rapporto di lavoro in essere Tes_2
con la ditta stessa (teste . Tes_3
Nel primo caso è quindi la stessa qualità di figlio della resistente – oltre che di dipendente della medesima ditta evocata in giudizio – a richiedere una valutazione quanto mai rigorosa delle dichiarazioni rese, essendo evidente un suo interesse di fatto ad una conclusione della causa favorevole alla propria madre.
Nel caso della teste – e dell'altro teste di parte resistente - appaiono invece Tes_3 CP_4
opportune alcune considerazioni aggiuntive.
Quanto alla prima, vanno rilevati in senso critico dati dirimenti come: a) l'assenza – a differenza dei testi di controparte – di riscontri istruttori credibili da parte di soggetti non legati alla titolare della ditta resistente da vincoli di parentela, risultando per i motivi che si dirà inattendibile il teste;
b) la chiara esistenza di un potenziale metus a suo carico, essendo la CP_4 Tes_3
chiamata a testimoniare in una controversia che riguarda proprio la sua attuale datrice di lavoro;
c) il fatto che le sue dichiarazioni siano essenzialmente de relato, e cioè provenienti proprio dalla titolare della ditta e dal di lei figlio (“non ho mai lavorato di notte al panificio, CP_1 Tes_2
perché mi occupo di altro: come ho detto, delle vendite;
posso dire, per averlo sentito dalla mia stessa datrice di lavoro, che delle attività di panificazione notturna si occupano proprio lei e suo figlio ”). Persona_2
Quanto al teste residuo , le sue dichiarazioni devono ritenersi del tutto inattendibili. CP_4
Nel corso dell'escussione testimoniale, infatti, egli ha dapprima dichiarato che gli era capitato di trovare la intenta a lavorare da sola di notte nel laboratorio – sito in Pellaro - perché CP_1
passava dalla pizzeria per salutarla dopo aver chiuso la propria, identica attività a Reggio
Calabria intorno a mezzanotte;
successivamente, posto di fronte a tale palese incongruenza – non
5 essendo certamente necessarie due ore per raggiungere Pellaro e la sua abitazione da Reggio
Calabria – ha parzialmente modificato la sua affermazione dicendo che in realtà passava ogni tanto a trovarla quando faceva tardi “per motivi personali” (e non più tornando a casa dopo aver chiuso la propria pizzeria a Reggio).
In definitiva, al netto di un fisiologico tasso di incertezze e contraddizioni reso inevitabile dal fatto che i testi hanno riportato fatti risalenti a diversi anni addietro, l'insieme delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente si è appalesato come più complessivamente coerente e quindi maggiormente credibile.
Può dunque ritenersi accertato che il ricorrente abbia lavorato nel periodo dal 10.9.2015 al
10.9.2019 dalle 4.00 alle 12.00 per cinque giorni la settimana.
2.2. Occorre a questo punto individuare le mansioni effettivamente svolte dallo stesso per poter giungere ad una valutazione quanto al rivendicato svolgimento di mansioni superiori da parte del
Pt_1
In proposito, il procedimento logico giuridico che sovraintende alla risoluzione di tale quesito si sostanzia nell'applicazione del cd. criterio trifasico (“il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (…)”: (così, tra le tante, Cass.,
30580/2019).
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass., 17896/2007).
Occorre pertanto, al riguardo, individuare con esattezza i compiti in concreto svolti dal ricorrente così come emergenti dalle risultanze documentali e testimoniali, procedendo poi alla comparazione con le figure professionali e le qualificazioni ritenute rispettivamente operanti dal dipendente e dal datore di lavoro.
In tale ottica, può dirsi accertato che durante l'orario di lavoro accertato nei termini appena sopra espressi il ricorrente abbia curato in prima ed esclusiva persona, con l'aiuto solo occasionale e sporadico di personale destinato a fungere come mero supporto alle sue determinazioni tecniche
CP_ e operative, l'attività di panificazione della resistente.
6 Tanto premesso, deve osservarsi che l'inquadramento contrattuale del ricorrente corrisponde come detto al livello B3 - Aiuto commesso, Confezionatore come da C.C.N.L. Panificatori
(Artigianato), con le mansioni di manovale da forno.
Appare però d'immediata percezione la non riferibilità di tale livello al ricorrente, atteso che le attività di panificazione di cui si è detto non rientrano in alcun modo in tale perimetro qualificativo.
Quest'ultimo è infatti riferibile a funzioni, compiti e mansioni del tutto ausiliarie e strumentali alla panificazione stessa, non a caso definite specificamente dal C.C.N.L. come di “vendita, distribuzione e amministrazione” (gerente, gestore o direttore dell'esercizio commerciale;
commesso o aiuto commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista, confezionatore, personale di fatica, fattorino).
Corretto appare quindi il diverso inquadramento del ricorrente nel livello superiore A1, cui appartengono “i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista nel livello A2, intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo”.
In tali termini può quindi dirsi accertato l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrenti di mansioni superiori riferibili a tale livello dal 10.9.2015 al 10.9.2019, epoca del venir meno del
CP_ rapporto di lavoro tra il e la resistente. Pt_1
2.3. L'importo delle differenze retributive spettanti al ricorrente a seguito dello svolgimento delle mansioni superiori, del lavoro notturno e straordinario per come testé ricostruito è stato quantificato a mezzo di consulenza tecnica contabile d'ufficio.
Al riguardo, devono considerarsi qui di seguito espressamente ritrascritte le considerazioni del c.t.u. dott. facenti parte dell'iter logico – giuridico seguito da questo giudicante Persona_1
in quanto del tutto prive di vizi tecnici e pienamente condivisibili sul piano fattuale e giuridico.
Nella propria relazione il consulente, anche alla luce delle osservazioni del c.t.p., ha evidenziato che: a) le somme spettanti al ricorrente a titolo di retribuzione, maggiorazione Parte_1
retributiva per lavoro straordinario e notturno, tredicesima mensilità e T.F.R. nel periodo dal
10/9/2015 al 10/9/2019 con orario di lavoro dalle 4,00 alle 12,00 per cinque giorni la settimana dal martedì al sabato, livello A1 C.C.N.L. Artigianato vanno quantificate in € 98.639,56
(importo lordo) oltre tfr per € 7.306,63; b) le somme concretamente percepite dallo stesso ricorrente in costanza del rapporto di lavoro per come accertate in atti sono risultate pari ad €
49.027,14 oltre ad € 3.494,48 per solo T.F.R.; c) la differenza tra i due importi è pari ad €
49.612,42, cui deve aggiungersi l'importo relativo al T.F.R. maturato e non percepito per un importo lordo pari ad € 3.812,15.
7 Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna della ditta individuale “
[...]
” in persona della relativa titolare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
dell'importo di € 53.424,57 (di cui € 3.812,15 a titolo di t.f.r.), oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione fino al relativo soddisfo.
La ditta datrice di lavoro va altresì condannata alla correlata regolarizzazione contributiva nei termini di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione di valore della causa: fino ad
€260.000: attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
decurtazione ex art.4 co.1 stante la non eccessiva complessità della stessa in punto di diritto).
Spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo, parimenti a carico della parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
ditta in persona della relativa titolare e dell' Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa così provvede:
[.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) condanna la resistente ditta individuale “
” in persona della relativa titolare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo di € 53.424,57, oltre rivalutazione ed interessi come per Parte_1
legge dalla maturazione fino al relativo soddisfo;
b) condanna la parte resistente alla correlata regolarizzazione contributiva nei termini di legge;
- pone a carico della resistente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 6.700 oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
- pone parimenti a carico della resistente soccombente le spese di c.t.u., che liquida ex art. 10
D.M. 30.5.2002, art.52 co.1 D.P.R. 115/2002 in favore del dott. in misura pari Persona_1 ad € 1.100,00 oltre IVA e CP se dovute, con detrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
8 9
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2467 del R.G. dell'anno 2020, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (6.10.1981 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo
[.. avvocato del 27.4.2023 dall'avv. Pierpaolo Albanese del Foro di Reggio Calabria), la ditta
” in persona della titolare (p.IVA: Controparte_1 Controparte_1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla P.IVA_1
memoria di costituzione dall'avv. Valentina Maria Siclari del Foro di Reggio Calabria) e l in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_2
come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale parimenti in atti dall'avv. Valeria
Grandizio).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“ritenere tenuta e condannare la ditta “ ” in persona della Controparte_1 relativa titolare (…) al pagamento per la qualifica e mansione effettivamente svolta di cui al livello A3 o quello che verrà accertato in corso di giudizio del C.C.N.L. di categoria Artigiani e
Panificatori, a titolo di differenze retributive per il lavoro straordinario giornalmente svolto, del lavoro notturno, festività, ferie non godute, tredicesima, T.F.R. ed altri oneri (…) al pagamento della somma di € 37.270,03 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa (…) oltre alla somma ancora residuata di €4.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, relativo agli importi inclusi nell'ultima bustapaga di importo complessivo di € 5.311,00 (comprensiva del TFR calcolato in base al contratto di lavoro, ferie non godute, tredicesima ed altri oneri, decurtato l'importo corrisposto di €
1.311,00); (…) per l'effetto, ordinare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali rapportati al periodo di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: Pt_1
- di essere stato dipendente della ditta dal 10.9.2015 al Controparte_1
10.9.2019, con contratto a tempo indeterminato e parziale per 24h settimanali, ripartite in quattro ore giornaliere - dalle ore 6.00 alle 10.00 - dal lunedì al sabato (riposo settimanale la domenica), con la mansione B3 (manovale da forno) come da C.C.N.L. Panificatori (Artigianato);
- di aver svolto in realtà, su richiesta del datore di lavoro, un orario di lavoro giornaliero notevolmente maggiore, e più specificamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 2.00 alle ore 12.00 circa;
il sabato dalle 2.00 alle 13.00 circa (escluso la domenica), con le diverse e superiori mansioni di panificatore, fornaio, impastatore di cui al livello A3 C.C.N.L. Panificatori
(Artigianato);
- di aver ricevuto in data 12.9.2019 una lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva contestata un'assenza ingiustificata dal posto di lavoro;
- di aver tempestivamente inoltrato tramite raccomandata a.r. lettera di giustificazione in data
17.9.2025;
- che nonostante ciò il datore di lavoro con raccomandata avente tale ultima data gli ha comunicato il licenziamento disciplinare ex art. 61 C.C.N.L. a far data dal 10.9.2019;
- di aver impugnato tramite raccomandata a.r. del 31.10.2019 tale licenziamento, avanzando contestualmente richiesta di differenze retributive;
- di aver inviato alla D.P.L. - Direzione Provinciale di Reggio Calabria la richiesta di tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11 co. 1 D. Lgs n. 124/2004, quantificando l'importo ancora dovuto e non percepito;
2 - di essere stato convocato in data 5.2.2020 per un tentativo di conciliazione, rimasto però infruttuoso stante il rifiuto della datrice di lavoro di corrispondergli le somme di sua spettanza.
Di qui, la proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede per come volto all'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
Costituendosi in giudizio, la ditta individuale “ ” ha Controparte_1 contestato l'avversa pretesa, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato;
nel merito, concludendo per la declaratori d'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. CP_ In particolare, la resistente ha espressamente contestato l'esistenza di un diritto di credito del ricorrente a titolo di differenze retribuitive per mansioni superiori, per lavoro straordinario e per ferie non godute, festività e permessi, chiedendo altresì la condanna dello stesso al Pt_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
La causa è stata decisa sulla base delle risultanze istruttorie e di c.t.u. contabile espletata dal dott.
Persona_1
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve in primo luogo ritenersi insussistente il difetto di allegazione lamentato dalla parte resistente, avendo il compiutamente indicato nell'atto introduttivo di lite gli elementi Pt_1
essenziali sia del petitum che della causa petendi.
Prova ne è che la ditta evocata in giudizio ha potuto più che efficacemente esercitare il proprio diritto di difesa, contestando espressamente tutte le avverse argomentazioni sia in punto di fatto che di diritto.
2.1. Una volta evidenziato ciò, ritiene il giudicante che l'assunto di parte ricorrente possa dirsi parzialmente suffragato dalle risultanze dell'attività istruttoria: e questo, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va al riguardo sottolineato sempre in via preliminare come i testi escussi abbiano presentato in diverse occasioni connotazioni soggettive tali da imporre una valutazione quanto mai rigorosa delle relative dichiarazioni: e questo sia per l'esistenza di rapporti di parentela con le parti (testi e il primo di parte ricorrente e il secondo di parte resistente) che per la Tes_1 Tes_2
presenza di altre tipologie di legami e/o rapporti personali con le stesse (teste . Tes_3
Si è quindi ritenuto, nel valutare le dichiarazioni ottenute, di attribuire una maggiore attendibilità intrinseca – fatta salva l'ovvia necessità dei doverosi riscontri oggettivi e soggettivi, e quindi
3 escludendo ogni forma di automaticità - ai testi che si fossero rivelati privi degli uni e degli altri,
o che quanto meno ne fossero connotati in modo meno marcato.
In tale ottica, di particolare rilievo è quanto affermato dal teste di parte ricorrente . Pt_2
Quest'ultimo si è rivelato a conoscenza dei fatti perché ha lavorato presso un bar posto a cento metri dalla panetteria della ditta resistente dal 2013 fino al 2019/2020, in tal modo coprendo l'intero periodo lavorativo del iniziato nel 2015. Pt_1
In tale periodo ha inoltre osservato un orario di lavoro in gran parte sovrapponibile a quello rivendicato dal ricorrente, e cioè dalle 4.00 alle 13.00/13.30 tutti i giorni tranne il lunedi.
In questo lasso temporale ha dichiarato di aver non occasionalmente riscontrato la presenza del sul posto di lavoro sia perché lo raggiungeva per portargli dei caffè (“una o due volte alla Pt_1 settimana andavo a portare il caffè al ricorrente dopo che avevo aperto”), sia perché i due s'intrattenevano in chiccchierate amichevoli nelle pause dei rispettivi lavori (“il ricorrente mi raggiungeva sulla soglia dell'esercizio commerciale per poi scambiare quattro chiacchiere”), sia ancora per averlo intravisto in alcune circostanze – in particolare, nelle giornate estive in cui la tenda a fili posta dinanzi all'ingresso del laboratorio era raccolta per combattere il caldo – all'interno della panetteria (“non sono mai entrato all'interno del laboratorio, anche perché è vietato dalla legge, ma dall'esterno, e cioè dalla soglia d'ingresso dell'esercizio commerciale, potevo vedere l'interno dello stesso;
c'era infatti una tenda a fili, che però era sempre raccolta, specie d'estate quando faceva molto caldo”).
Particolarmente importante è il fatto che in queste circostanze il teste abbia dichiarato di non aver mai visto la titolare della ditta (“conosco di vista , che però non ho mai Controparte_1 visto di notte quando andavo a portare il caffè al ricorrente”).
A detta del teste, quindi, il ricorrente lavorava sostanzialmente da solo, venendo aiutato e supportato solo da presenze occasionali e di breve durata (“in queste circostanze ho visto il da solo e altre volte con dei ragazzi, degli aiutanti, che però andavano e venivano, nel Pt_1 senso che c'erano sempre persone nuove”) e mai dalla CP_1
L'orario in cui terminava la prestazione lavorativa del ricorrente è stato indicato dal teste nelle
12.00 (“qualche volta il ricorrente verso le 12.00 passava dal mio bar, dove scambiavamo qualche chiacchiera, e lui mi diceva che aveva finito al lavoro e stava andando a casa”).
Quanto dichiarato dal teste viene positivamente riscontrato dall'altro teste escusso Pt_2 [...]
anche se solo limitatamente al periodo dicembre 2018/2019. Tes_4
Trattandosi tuttavia di altro teste privo di legami parentali o lavorativi con le parti, le sue dichiarazioni pur essendo come detto temporalmente delimitate ben possono essere intese come conferma di un preciso modus operandi da parte della ditta, ovvero dell'impiego del ricorrente in
4 termini molto più ampi di quelli previsti dal contratto part-time formalmente in essere con lo stesso.
In tale ottica le dichiarazioni dei testi e appena citate consentono così di Pt_2 Testimone_4 ritenere credibili anche quelle del teste neutralizzando il rilievo dell'esistenza di un Tes_5
rapporto di familiarità di quest'ultimo con il ricorrente (della cui moglie è il cugino).
In ragione del suo lavoro di guardia giurata impegnata in modo continuativo e non saltuario in turni notturni, il ha confermato la presenza del ricorrente nel laboratorio per tutta la Tes_5
fascia oraria 4.00/6.00 per sei giorni settimanali.
A fronte di tali riscontri probatori, come evidenziato costituenti reciproci riscontri idonei a farne emergere la maggiore attendibilità, le dichiarazioni dei testi di parte resistente sono al contrario da considerarsi meno credibili stante la sussistenza: a) di rapporti di parentela con la titolare della ditta evocata in giudizio (teste figlio della stessa); b) di un rapporto di lavoro in essere Tes_2
con la ditta stessa (teste . Tes_3
Nel primo caso è quindi la stessa qualità di figlio della resistente – oltre che di dipendente della medesima ditta evocata in giudizio – a richiedere una valutazione quanto mai rigorosa delle dichiarazioni rese, essendo evidente un suo interesse di fatto ad una conclusione della causa favorevole alla propria madre.
Nel caso della teste – e dell'altro teste di parte resistente - appaiono invece Tes_3 CP_4
opportune alcune considerazioni aggiuntive.
Quanto alla prima, vanno rilevati in senso critico dati dirimenti come: a) l'assenza – a differenza dei testi di controparte – di riscontri istruttori credibili da parte di soggetti non legati alla titolare della ditta resistente da vincoli di parentela, risultando per i motivi che si dirà inattendibile il teste;
b) la chiara esistenza di un potenziale metus a suo carico, essendo la CP_4 Tes_3
chiamata a testimoniare in una controversia che riguarda proprio la sua attuale datrice di lavoro;
c) il fatto che le sue dichiarazioni siano essenzialmente de relato, e cioè provenienti proprio dalla titolare della ditta e dal di lei figlio (“non ho mai lavorato di notte al panificio, CP_1 Tes_2
perché mi occupo di altro: come ho detto, delle vendite;
posso dire, per averlo sentito dalla mia stessa datrice di lavoro, che delle attività di panificazione notturna si occupano proprio lei e suo figlio ”). Persona_2
Quanto al teste residuo , le sue dichiarazioni devono ritenersi del tutto inattendibili. CP_4
Nel corso dell'escussione testimoniale, infatti, egli ha dapprima dichiarato che gli era capitato di trovare la intenta a lavorare da sola di notte nel laboratorio – sito in Pellaro - perché CP_1
passava dalla pizzeria per salutarla dopo aver chiuso la propria, identica attività a Reggio
Calabria intorno a mezzanotte;
successivamente, posto di fronte a tale palese incongruenza – non
5 essendo certamente necessarie due ore per raggiungere Pellaro e la sua abitazione da Reggio
Calabria – ha parzialmente modificato la sua affermazione dicendo che in realtà passava ogni tanto a trovarla quando faceva tardi “per motivi personali” (e non più tornando a casa dopo aver chiuso la propria pizzeria a Reggio).
In definitiva, al netto di un fisiologico tasso di incertezze e contraddizioni reso inevitabile dal fatto che i testi hanno riportato fatti risalenti a diversi anni addietro, l'insieme delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente si è appalesato come più complessivamente coerente e quindi maggiormente credibile.
Può dunque ritenersi accertato che il ricorrente abbia lavorato nel periodo dal 10.9.2015 al
10.9.2019 dalle 4.00 alle 12.00 per cinque giorni la settimana.
2.2. Occorre a questo punto individuare le mansioni effettivamente svolte dallo stesso per poter giungere ad una valutazione quanto al rivendicato svolgimento di mansioni superiori da parte del
Pt_1
In proposito, il procedimento logico giuridico che sovraintende alla risoluzione di tale quesito si sostanzia nell'applicazione del cd. criterio trifasico (“il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (…)”: (così, tra le tante, Cass.,
30580/2019).
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass., 17896/2007).
Occorre pertanto, al riguardo, individuare con esattezza i compiti in concreto svolti dal ricorrente così come emergenti dalle risultanze documentali e testimoniali, procedendo poi alla comparazione con le figure professionali e le qualificazioni ritenute rispettivamente operanti dal dipendente e dal datore di lavoro.
In tale ottica, può dirsi accertato che durante l'orario di lavoro accertato nei termini appena sopra espressi il ricorrente abbia curato in prima ed esclusiva persona, con l'aiuto solo occasionale e sporadico di personale destinato a fungere come mero supporto alle sue determinazioni tecniche
CP_ e operative, l'attività di panificazione della resistente.
6 Tanto premesso, deve osservarsi che l'inquadramento contrattuale del ricorrente corrisponde come detto al livello B3 - Aiuto commesso, Confezionatore come da C.C.N.L. Panificatori
(Artigianato), con le mansioni di manovale da forno.
Appare però d'immediata percezione la non riferibilità di tale livello al ricorrente, atteso che le attività di panificazione di cui si è detto non rientrano in alcun modo in tale perimetro qualificativo.
Quest'ultimo è infatti riferibile a funzioni, compiti e mansioni del tutto ausiliarie e strumentali alla panificazione stessa, non a caso definite specificamente dal C.C.N.L. come di “vendita, distribuzione e amministrazione” (gerente, gestore o direttore dell'esercizio commerciale;
commesso o aiuto commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista, confezionatore, personale di fatica, fattorino).
Corretto appare quindi il diverso inquadramento del ricorrente nel livello superiore A1, cui appartengono “i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista nel livello A2, intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo”.
In tali termini può quindi dirsi accertato l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrenti di mansioni superiori riferibili a tale livello dal 10.9.2015 al 10.9.2019, epoca del venir meno del
CP_ rapporto di lavoro tra il e la resistente. Pt_1
2.3. L'importo delle differenze retributive spettanti al ricorrente a seguito dello svolgimento delle mansioni superiori, del lavoro notturno e straordinario per come testé ricostruito è stato quantificato a mezzo di consulenza tecnica contabile d'ufficio.
Al riguardo, devono considerarsi qui di seguito espressamente ritrascritte le considerazioni del c.t.u. dott. facenti parte dell'iter logico – giuridico seguito da questo giudicante Persona_1
in quanto del tutto prive di vizi tecnici e pienamente condivisibili sul piano fattuale e giuridico.
Nella propria relazione il consulente, anche alla luce delle osservazioni del c.t.p., ha evidenziato che: a) le somme spettanti al ricorrente a titolo di retribuzione, maggiorazione Parte_1
retributiva per lavoro straordinario e notturno, tredicesima mensilità e T.F.R. nel periodo dal
10/9/2015 al 10/9/2019 con orario di lavoro dalle 4,00 alle 12,00 per cinque giorni la settimana dal martedì al sabato, livello A1 C.C.N.L. Artigianato vanno quantificate in € 98.639,56
(importo lordo) oltre tfr per € 7.306,63; b) le somme concretamente percepite dallo stesso ricorrente in costanza del rapporto di lavoro per come accertate in atti sono risultate pari ad €
49.027,14 oltre ad € 3.494,48 per solo T.F.R.; c) la differenza tra i due importi è pari ad €
49.612,42, cui deve aggiungersi l'importo relativo al T.F.R. maturato e non percepito per un importo lordo pari ad € 3.812,15.
7 Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna della ditta individuale “
[...]
” in persona della relativa titolare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
dell'importo di € 53.424,57 (di cui € 3.812,15 a titolo di t.f.r.), oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione fino al relativo soddisfo.
La ditta datrice di lavoro va altresì condannata alla correlata regolarizzazione contributiva nei termini di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione di valore della causa: fino ad
€260.000: attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
decurtazione ex art.4 co.1 stante la non eccessiva complessità della stessa in punto di diritto).
Spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo, parimenti a carico della parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
ditta in persona della relativa titolare e dell' Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa così provvede:
[.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) condanna la resistente ditta individuale “
” in persona della relativa titolare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo di € 53.424,57, oltre rivalutazione ed interessi come per Parte_1
legge dalla maturazione fino al relativo soddisfo;
b) condanna la parte resistente alla correlata regolarizzazione contributiva nei termini di legge;
- pone a carico della resistente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 6.700 oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
- pone parimenti a carico della resistente soccombente le spese di c.t.u., che liquida ex art. 10
D.M. 30.5.2002, art.52 co.1 D.P.R. 115/2002 in favore del dott. in misura pari Persona_1 ad € 1.100,00 oltre IVA e CP se dovute, con detrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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