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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 10/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 22 /2025 promosso da:
nata il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1
e
, nato il [...] ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Maia Antonietta Colella.
OGGETTO: Scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI :
“dichiarare con apposito verbale il trasferimento degli immobili -come meglio specificati nel punto 2) che segue -, di proprietà di per ½, a favore di , Parte_2 Parte_1 già proprietaria degli stessi per ½;
dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data il giorno 03 ottobre 1992 con atto trascritto presso il Registro di stato civile del Comune di San Salvo (CH);
• ordinare al Comune di San Salvo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• ordinare alla conservatoria dei registri immobiliare di trascrivere il trasferimento dell'immobile a favore di come da verbale redatto in tal senso;
Parte_1
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 2 che segue :
1) La casa familiare sita a San Salvo, Via C.da San Vitale n. 4, resterà definitivamente alla
, gia proprietaria per ½ della stessa, mentre il SI. Parte_1 Parte_2
continuerà a vivere nella propria abitazione in Vasto (CH), alla Via Luigi Cardone n. 28 dove si è trasferito e vive attualmente;
2) , a titolo di assegno divorzile, trasferisce alla SI.ra , Parte_2 Parte_1
che accetta, la propria parte di ½ della proprietà del seguente immobile sito in San Salvo
(CH), alla Via C.da San Vitale n. 4 individuata come da allegata documentazione (cfr. all. n
5 documenti immobili) , e precisamente:
a) appartamento sito al piano terra, distinto con il numero di interno 4, composto da quattro vani ed accessori, confinante con vano scala, con appartamento di proprietà di Pt_3
o aventi causa, con corte comune, con prospicienza su strada comunale, salvo altri.
[...]
Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Salvo, al Foglio 11, P.lla 61, SUB 3, CAT.
A/3, cl. 1, vani 4,5 Via Il Caravaggio n. 4, piano terra, r.c. €uro 209,17.
b) locale cantina, posto al seminterrato dello stesso fabbricato di cui è parte l'appartamento sub a), di cui costituisce pertinenza, di circa 56 (cinquantasei) metriquadri, confinante con proprietà di o aventi causa, con corte comune, salvo altri. Distinto nel Catasto Parte_3
Fabbricati del Comune di San Salvo, al foglio 11, particella 61, sub. 9, Categoria C/2, cl. 2,
56 mq, Via Il Caravaggio n. 5, r.c. €uro 121,47.
c) Le unità immobiliari descritte sono state donate dai genitori di nella Parte_1
misura ed acquistate dal SI. per 1/2, in data 14.01.2004, con atto per Parte_2
Notaio , Rep n. 220, Racc. n. 93, registrato in Vasto (CH) in data Persona_1
21.01.2004 al n. 43, serie 1v, trascritto a Chieti ai n.ri 1112/902 e 1113/903. (cfr. all. n. 6 Atto di donazione dinanzi al Notaio . Persona_2
d) Il SI. dichiara che il predetto cespito immobiliare è stato costruito in Parte_2
data anteriore al 1 settembre 1967. Successivamente si è provveduto ad una sopraelevazione in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal sindaco di San Salvo in data 29 dicembre
1981, in esito alla pratica edilizia n. 45/1981 e che, a seguito una ulteriore sopraelevazione,
e stata rilasciata il 1 ottobre 1996 dal Sindaco si San Salvo, la concessione in sanatoria n. 1360, in esito alla pratica edilizia n. 1468. e) Il SI. mico, dichiara che l'immobile è dotato di attestato di prestazione Parte_2
energetica a firma del Geom. (cfr. all. n.
5.a certificazione APE). CP_1
f) Il SI. , quale intestatario degli immobili oggetto di trasferimento, si Parte_2 riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in
Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, dichiarando che gli immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.(cfr all. n.
5.b planimetrie)
g) Il SI. , prestando le garanzie di legge, trasferisce l'immobile, nello Parte_2 stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi, oneri, ipoteche e garanzia per mutui.
h)La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817
C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
i) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della
Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
l) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio;
m) i coniugi, con i suddetti accordi divorzili, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a il 03/10/1992, hanno chiesto la cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio.
1. L'udienza del 27.2.2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza dell'1.3.2011 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione
.Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
4. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno un figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Ai fini del trasferimento immobiliare oggetto di accordo, il cancelliere, previo controllo giudiziale, ha attestato che le parti hanno ritualmente prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della L. n. 52 del 1985.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a San Salvo il 03/10/1992, trascritto nel Registro
[...] Parte_2
dello Stato Civile del Comune di San Salvo al n. 53, parte II, serie A dell'anno 1992;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvo di procedere alle annotazioni di legge;
ordina al competente Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) di effettuare le dovute trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/03/2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 22 /2025 promosso da:
nata il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1
e
, nato il [...] ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Maia Antonietta Colella.
OGGETTO: Scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI :
“dichiarare con apposito verbale il trasferimento degli immobili -come meglio specificati nel punto 2) che segue -, di proprietà di per ½, a favore di , Parte_2 Parte_1 già proprietaria degli stessi per ½;
dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data il giorno 03 ottobre 1992 con atto trascritto presso il Registro di stato civile del Comune di San Salvo (CH);
• ordinare al Comune di San Salvo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• ordinare alla conservatoria dei registri immobiliare di trascrivere il trasferimento dell'immobile a favore di come da verbale redatto in tal senso;
Parte_1
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 2 che segue :
1) La casa familiare sita a San Salvo, Via C.da San Vitale n. 4, resterà definitivamente alla
, gia proprietaria per ½ della stessa, mentre il SI. Parte_1 Parte_2
continuerà a vivere nella propria abitazione in Vasto (CH), alla Via Luigi Cardone n. 28 dove si è trasferito e vive attualmente;
2) , a titolo di assegno divorzile, trasferisce alla SI.ra , Parte_2 Parte_1
che accetta, la propria parte di ½ della proprietà del seguente immobile sito in San Salvo
(CH), alla Via C.da San Vitale n. 4 individuata come da allegata documentazione (cfr. all. n
5 documenti immobili) , e precisamente:
a) appartamento sito al piano terra, distinto con il numero di interno 4, composto da quattro vani ed accessori, confinante con vano scala, con appartamento di proprietà di Pt_3
o aventi causa, con corte comune, con prospicienza su strada comunale, salvo altri.
[...]
Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Salvo, al Foglio 11, P.lla 61, SUB 3, CAT.
A/3, cl. 1, vani 4,5 Via Il Caravaggio n. 4, piano terra, r.c. €uro 209,17.
b) locale cantina, posto al seminterrato dello stesso fabbricato di cui è parte l'appartamento sub a), di cui costituisce pertinenza, di circa 56 (cinquantasei) metriquadri, confinante con proprietà di o aventi causa, con corte comune, salvo altri. Distinto nel Catasto Parte_3
Fabbricati del Comune di San Salvo, al foglio 11, particella 61, sub. 9, Categoria C/2, cl. 2,
56 mq, Via Il Caravaggio n. 5, r.c. €uro 121,47.
c) Le unità immobiliari descritte sono state donate dai genitori di nella Parte_1
misura ed acquistate dal SI. per 1/2, in data 14.01.2004, con atto per Parte_2
Notaio , Rep n. 220, Racc. n. 93, registrato in Vasto (CH) in data Persona_1
21.01.2004 al n. 43, serie 1v, trascritto a Chieti ai n.ri 1112/902 e 1113/903. (cfr. all. n. 6 Atto di donazione dinanzi al Notaio . Persona_2
d) Il SI. dichiara che il predetto cespito immobiliare è stato costruito in Parte_2
data anteriore al 1 settembre 1967. Successivamente si è provveduto ad una sopraelevazione in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal sindaco di San Salvo in data 29 dicembre
1981, in esito alla pratica edilizia n. 45/1981 e che, a seguito una ulteriore sopraelevazione,
e stata rilasciata il 1 ottobre 1996 dal Sindaco si San Salvo, la concessione in sanatoria n. 1360, in esito alla pratica edilizia n. 1468. e) Il SI. mico, dichiara che l'immobile è dotato di attestato di prestazione Parte_2
energetica a firma del Geom. (cfr. all. n.
5.a certificazione APE). CP_1
f) Il SI. , quale intestatario degli immobili oggetto di trasferimento, si Parte_2 riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in
Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, dichiarando che gli immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.(cfr all. n.
5.b planimetrie)
g) Il SI. , prestando le garanzie di legge, trasferisce l'immobile, nello Parte_2 stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi, oneri, ipoteche e garanzia per mutui.
h)La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817
C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
i) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della
Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
l) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio;
m) i coniugi, con i suddetti accordi divorzili, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
, che si sono sposati a il 03/10/1992, hanno chiesto la cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio.
1. L'udienza del 27.2.2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza dell'1.3.2011 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione
.Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
4. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno un figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Ai fini del trasferimento immobiliare oggetto di accordo, il cancelliere, previo controllo giudiziale, ha attestato che le parti hanno ritualmente prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della L. n. 52 del 1985.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a San Salvo il 03/10/1992, trascritto nel Registro
[...] Parte_2
dello Stato Civile del Comune di San Salvo al n. 53, parte II, serie A dell'anno 1992;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvo di procedere alle annotazioni di legge;
ordina al competente Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari) di effettuare le dovute trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/03/2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi