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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8352/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8352/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1 , nato il [...]; Controparte_1
2. , nato il [...]; Controparte_2 Controparte_1
3. nata il [...]; Controparte_3
4. , nato il [...]; Parte_1
5 , nata il [...]; Parte_2
6. nato il [...]; Parte_3
7. , nata il [...]; Controparte_4
8. , nato il [...]; Controparte_5
9. , nata il [...]. Parte_4
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Micco Padula d'intesa con l'Avv. stabilito
SA RA De RE RA.
ricorrenti contro
Controparte_6 resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
nato il [...] nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), il quale emigrava in Brasile
e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima, per giungere fino agli Persona_2
odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“I. i ricorrenti sono cittadini brasiliani e risultano discendenti di un cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) da Persona_1
e il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava Persona_3 Persona_4
alla cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano (doc 1). II. Nel
1924 sposava e dalla loro unione, nel 1934 nasceva Persona_1 Persona_5
che nel 1952 sposava (doc. 3). Dalla loro Persona_2 Persona_6
unione nasceva: • Il 28/08/1956 che nel 1976 sposava Parte_3 [...]
nata il [...] (doc. 4). Dalla loro unione nascevano: o Parte_2 il 11/12/1984 che nel 2016 sposava Controparte_1 Persona_7
(doc. 5). Dalla loro unione nasceva: ▪ il 23/08/2017
[...] Persona_8
(doc. 6). il 28/05/1981 che nel 2001 sposava
[...] Controparte_3
da cui divorziava. Dalla loro unione nasceva: ▪ il 10/12/2001 Persona_9
(doc. 7 -8). In seguito, sposava Parte_1 Controparte_3
assumendo il nome Persona_10 Controparte_3
(cfr. doc. 7). o Il 03/02/1977 che nel 1996
[...] Controparte_4
sposava (doc. 9). Dalla loro unione nasceva: ▪ il Persona_11
14/05/2001 ; ▪ il 03/09/1998 Parte_4 [...]
(doc. 10-11)… 11. Da ultimo, si precisa che per la ricorrente Controparte_5
non si è di fronte ad una domanda di Parte_2
cittadinanza formulata iure sanguinis, bensì iure matrimonii in forza delle nozze contratte nel 1976 con e per effetto delle quali la medesima Parte_3
ricorrente assumeva il nome di (v. doc. 4 Parte_2
del fascicolo). …Ne consegue che, nel caso della sig.ra Parte_2
lo status di cittadina italiana le deve essere riconosciuto iure matrimonii,
[...]
ovvero per aver contratto matrimonio con cittadino italiano prima del 1983…”.
Con provvedimento del 4 luglio 2024, il Giudice assegnatario, fissava udienza cartolare al 30 ottobre 2024 e, con successivo provvedimento del 1° novembre 2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa veniva rinviata, sostituita Controparte_6
dal deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2024 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Con successivo provvedimento del 10 dicembre 2024 la causa veniva rinviata al 8 gennaio 2026 e con provvedimento del 5 novembre 2025 anticipata al 25 novembre
2025, ove veniva riservata la decisione e disposto rinvio al 9 dicembre 2025 per la sola verifica delle avvenute comunicazioni al PM come da decreto del 30 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato, in data 5 dicembre 2025, note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo. Il resistente è rimasto contumace. Controparte_6
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Borgo Val di Taro (PR). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Persona_2
nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da cittadino italiano. Altresì Persona_1
non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6
provvedimenti conseguenti.
Merita accoglimento anche la domanda relativa a Parte_2
in forza delle nozze contratte nel 1976 con ,
[...] Persona_12
anch'essa da considerarsi cittadina italiana, sebbene non per discendenza sanguigna, ma per comunicazione (iure matrimonii), avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Ed invero, all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma-, stabiliva che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della materia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis dei signori:
1 , nato il [...]; Controparte_1
2. , nato il [...]; Controparte_2 Controparte_1
3. nata il [...]; Controparte_3
4. , nato il [...]; Parte_1
5. nato il [...]; Parte_3
6. , nata il [...]; Controparte_4
7. , nato il [...]; Controparte_5
8. , nata il [...]. Parte_4
eiure matrimonii della signora:
9. nata il [...]; Parte_2
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8352/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1 , nato il [...]; Controparte_1
2. , nato il [...]; Controparte_2 Controparte_1
3. nata il [...]; Controparte_3
4. , nato il [...]; Parte_1
5 , nata il [...]; Parte_2
6. nato il [...]; Parte_3
7. , nata il [...]; Controparte_4
8. , nato il [...]; Controparte_5
9. , nata il [...]. Parte_4
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Micco Padula d'intesa con l'Avv. stabilito
SA RA De RE RA.
ricorrenti contro
Controparte_6 resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
nato il [...] nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), il quale emigrava in Brasile
e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima, per giungere fino agli Persona_2
odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“I. i ricorrenti sono cittadini brasiliani e risultano discendenti di un cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) da Persona_1
e il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava Persona_3 Persona_4
alla cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano (doc 1). II. Nel
1924 sposava e dalla loro unione, nel 1934 nasceva Persona_1 Persona_5
che nel 1952 sposava (doc. 3). Dalla loro Persona_2 Persona_6
unione nasceva: • Il 28/08/1956 che nel 1976 sposava Parte_3 [...]
nata il [...] (doc. 4). Dalla loro unione nascevano: o Parte_2 il 11/12/1984 che nel 2016 sposava Controparte_1 Persona_7
(doc. 5). Dalla loro unione nasceva: ▪ il 23/08/2017
[...] Persona_8
(doc. 6). il 28/05/1981 che nel 2001 sposava
[...] Controparte_3
da cui divorziava. Dalla loro unione nasceva: ▪ il 10/12/2001 Persona_9
(doc. 7 -8). In seguito, sposava Parte_1 Controparte_3
assumendo il nome Persona_10 Controparte_3
(cfr. doc. 7). o Il 03/02/1977 che nel 1996
[...] Controparte_4
sposava (doc. 9). Dalla loro unione nasceva: ▪ il Persona_11
14/05/2001 ; ▪ il 03/09/1998 Parte_4 [...]
(doc. 10-11)… 11. Da ultimo, si precisa che per la ricorrente Controparte_5
non si è di fronte ad una domanda di Parte_2
cittadinanza formulata iure sanguinis, bensì iure matrimonii in forza delle nozze contratte nel 1976 con e per effetto delle quali la medesima Parte_3
ricorrente assumeva il nome di (v. doc. 4 Parte_2
del fascicolo). …Ne consegue che, nel caso della sig.ra Parte_2
lo status di cittadina italiana le deve essere riconosciuto iure matrimonii,
[...]
ovvero per aver contratto matrimonio con cittadino italiano prima del 1983…”.
Con provvedimento del 4 luglio 2024, il Giudice assegnatario, fissava udienza cartolare al 30 ottobre 2024 e, con successivo provvedimento del 1° novembre 2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa veniva rinviata, sostituita Controparte_6
dal deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2024 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Con successivo provvedimento del 10 dicembre 2024 la causa veniva rinviata al 8 gennaio 2026 e con provvedimento del 5 novembre 2025 anticipata al 25 novembre
2025, ove veniva riservata la decisione e disposto rinvio al 9 dicembre 2025 per la sola verifica delle avvenute comunicazioni al PM come da decreto del 30 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato, in data 5 dicembre 2025, note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo. Il resistente è rimasto contumace. Controparte_6
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Borgo Val di Taro (PR). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»). Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Persona_2
nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da cittadino italiano. Altresì Persona_1
non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6
provvedimenti conseguenti.
Merita accoglimento anche la domanda relativa a Parte_2
in forza delle nozze contratte nel 1976 con ,
[...] Persona_12
anch'essa da considerarsi cittadina italiana, sebbene non per discendenza sanguigna, ma per comunicazione (iure matrimonii), avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Ed invero, all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma-, stabiliva che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della materia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis dei signori:
1 , nato il [...]; Controparte_1
2. , nato il [...]; Controparte_2 Controparte_1
3. nata il [...]; Controparte_3
4. , nato il [...]; Parte_1
5. nato il [...]; Parte_3
6. , nata il [...]; Controparte_4
7. , nato il [...]; Controparte_5
8. , nata il [...]. Parte_4
eiure matrimonii della signora:
9. nata il [...]; Parte_2
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore