TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. CO OL PI Presidente dott. AN PA Giudice relatore ed estensore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti atti del procedimento unitario n. 14/2025 P.U., udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
, con sede in Mazara del Vallo, via Lungomare Ducezio, n. 30, in Controparte_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale e partita IVA
P.IVA_1
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società resistente - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un.,
n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Mazara del Vallo, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla luce della Controparte_2 documentazione depositata.
3. La società resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio
(cfr. certificato di avvenuta notifica in atti).
4. Ciò premesso, la società è soggetta alla disciplina sui Controparte_1 procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, lo svolgimento di attività commerciale consistente in
«ESERCIZIO Controparte_3
[..
[...] [...]
», sulla scorta dell'oggetto sociale
[...] risultante dalla visura camerale versata in atti.
5. Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, si osserva quanto segue.
Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, al quale si ritiene di aderire, il possesso dei menzionati requisiti deve essere desunto dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al cui deposito il debitore è tenuto a norma dell'art. 41, comma 4, CCII.
Nel caso di specie, risulta che l'ultimo bilancio depositato dalla società dopo il 2019, quindi, la società resistente non ha dimostrato il mancato superamento dei predetti limiti.
6. Il limite posto dall'art. 49, comma 5, CCII, - con la ratio di riservare l'apertura della più complessa ed incisiva tra le procedure concorsuali alle fattispecie capaci di determinare un effettivo turbamento dell'ordinario funzionamento del mercato, esentando o indirizzando verso soluzioni alternative le crisi di modeste dimensioni oggettive - deve essere verificato con riferimento a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (arg. ex Cass. civ., n. 26926/2017) valutati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (arg. ex Cass. civ., n. 16683/2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.f. di € 30.000 (oggi dell'art. 49, ultimo comma, CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., n. 5377/2016), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ., n. 16683/2018).
Nel caso in esame, dagli atti risulta l'esistenza di debiti esigibili superiori alla soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto della documentazione contabile versata in atti.
2 L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000, tenuto conto dell'ingente esposizione debitoria (€ 251.619,15, quale totale residuo al netto dell'importo sospeso) della società intimata nei confronti dell'Erario riferita dall'
[...]
(nota depositata nel fascicolo telematico in data 31 marzo 2025) e Controparte_4 dell'esposizione debitoria (€ 3.814,78) riferita dall'Inps (nota depositata nel fascicolo telematico in data 17 marzo 2025).
7. Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di cui all'art. 1, comma 2, lett. B), CCII, va osservato che la società ricorrente si trova in stato di liquidazione dal 2 marzo 2020 (data di iscrizione della liquidazione volontaria risultante dalla visura camerale in atti).
Per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, deve darsi seguito ai principi già affermati dalla Corte di Cassazione prima dell'introduzione del Codice della Crisi, secondo cui
«Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5
l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali» (v. Cass. civ.,
n. 15948/2017), «e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Cass. civ., n. 19414/2017; conf. Cass. civ., n. 25167/2016; Cass. civ., n. 13644/2013; Cass. civ., n. 21834/2009).
La Corte di Cassazione - sempre con riferimento alla valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione - ha precisato che deve tenersi conto «anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede» (Cass. civ., n. 24948/2019 e n.
18137/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, non costituendosi, la resistente non ha dedotto sul punto e, CP_5 in particolare, non ha fornito prova in ordine alle concrete attività di liquidazione già poste in essere
(o a quelle in corso di svolgimento) né alla relativa tempistica.
In assenza di specifiche allegazioni riguardo a tali aspetti e alla luce dei dati emersi dall'istruttoria - persistendo i debiti emersi dagli atti - manca ogni elemento utile a dimostrare non solo che il patrimonio della società sia idoneo a soddisfare, per intero ed in egual misura, i creditori, ma anche con quale tempistica la società ritiene di potere far fronte al soddisfacimento dei creditori «non
3 essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito» (Cass. civ., n. 24948/2019 e Cass. civ., n. 18137/2018).
Sulla base di tutti gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria e delle superiori considerazioni, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della
. Controparte_1
8. Infine, nella nomina del Curatore si è tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII
Per questi motivi
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società:
, con sede in Mazara del Vallo, via Lungomare Ducezio, n. 30, in Controparte_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale e partita IVA
P.IVA_1
Nomina
Giudice delegato, il dott. Giampaolo Bellofiore
Nomina
Curatore l'Avv. Giuseppe Ernesto Gandolfo che, alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società ricorrente, anche se estinti;
1) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la società ricorrente.
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
4 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 02 aprile 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
5 Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
04 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN PA CO OL PI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore AN PA e dal Presidente CO OL PI.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. CO OL PI Presidente dott. AN PA Giudice relatore ed estensore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti atti del procedimento unitario n. 14/2025 P.U., udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
, con sede in Mazara del Vallo, via Lungomare Ducezio, n. 30, in Controparte_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale e partita IVA
P.IVA_1
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società resistente - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un.,
n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Mazara del Vallo, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla luce della Controparte_2 documentazione depositata.
3. La società resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio
(cfr. certificato di avvenuta notifica in atti).
4. Ciò premesso, la società è soggetta alla disciplina sui Controparte_1 procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, lo svolgimento di attività commerciale consistente in
«ESERCIZIO Controparte_3
[..
[...] [...]
», sulla scorta dell'oggetto sociale
[...] risultante dalla visura camerale versata in atti.
5. Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, si osserva quanto segue.
Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, al quale si ritiene di aderire, il possesso dei menzionati requisiti deve essere desunto dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al cui deposito il debitore è tenuto a norma dell'art. 41, comma 4, CCII.
Nel caso di specie, risulta che l'ultimo bilancio depositato dalla società dopo il 2019, quindi, la società resistente non ha dimostrato il mancato superamento dei predetti limiti.
6. Il limite posto dall'art. 49, comma 5, CCII, - con la ratio di riservare l'apertura della più complessa ed incisiva tra le procedure concorsuali alle fattispecie capaci di determinare un effettivo turbamento dell'ordinario funzionamento del mercato, esentando o indirizzando verso soluzioni alternative le crisi di modeste dimensioni oggettive - deve essere verificato con riferimento a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (arg. ex Cass. civ., n. 26926/2017) valutati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (arg. ex Cass. civ., n. 16683/2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.f. di € 30.000 (oggi dell'art. 49, ultimo comma, CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., n. 5377/2016), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ., n. 16683/2018).
Nel caso in esame, dagli atti risulta l'esistenza di debiti esigibili superiori alla soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto della documentazione contabile versata in atti.
2 L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000, tenuto conto dell'ingente esposizione debitoria (€ 251.619,15, quale totale residuo al netto dell'importo sospeso) della società intimata nei confronti dell'Erario riferita dall'
[...]
(nota depositata nel fascicolo telematico in data 31 marzo 2025) e Controparte_4 dell'esposizione debitoria (€ 3.814,78) riferita dall'Inps (nota depositata nel fascicolo telematico in data 17 marzo 2025).
7. Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di cui all'art. 1, comma 2, lett. B), CCII, va osservato che la società ricorrente si trova in stato di liquidazione dal 2 marzo 2020 (data di iscrizione della liquidazione volontaria risultante dalla visura camerale in atti).
Per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, deve darsi seguito ai principi già affermati dalla Corte di Cassazione prima dell'introduzione del Codice della Crisi, secondo cui
«Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5
l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali» (v. Cass. civ.,
n. 15948/2017), «e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Cass. civ., n. 19414/2017; conf. Cass. civ., n. 25167/2016; Cass. civ., n. 13644/2013; Cass. civ., n. 21834/2009).
La Corte di Cassazione - sempre con riferimento alla valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione - ha precisato che deve tenersi conto «anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede» (Cass. civ., n. 24948/2019 e n.
18137/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, non costituendosi, la resistente non ha dedotto sul punto e, CP_5 in particolare, non ha fornito prova in ordine alle concrete attività di liquidazione già poste in essere
(o a quelle in corso di svolgimento) né alla relativa tempistica.
In assenza di specifiche allegazioni riguardo a tali aspetti e alla luce dei dati emersi dall'istruttoria - persistendo i debiti emersi dagli atti - manca ogni elemento utile a dimostrare non solo che il patrimonio della società sia idoneo a soddisfare, per intero ed in egual misura, i creditori, ma anche con quale tempistica la società ritiene di potere far fronte al soddisfacimento dei creditori «non
3 essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito» (Cass. civ., n. 24948/2019 e Cass. civ., n. 18137/2018).
Sulla base di tutti gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria e delle superiori considerazioni, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della
. Controparte_1
8. Infine, nella nomina del Curatore si è tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII
Per questi motivi
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società:
, con sede in Mazara del Vallo, via Lungomare Ducezio, n. 30, in Controparte_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale e partita IVA
P.IVA_1
Nomina
Giudice delegato, il dott. Giampaolo Bellofiore
Nomina
Curatore l'Avv. Giuseppe Ernesto Gandolfo che, alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società ricorrente, anche se estinti;
1) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la società ricorrente.
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
4 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 02 aprile 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
5 Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
04 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN PA CO OL PI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore AN PA e dal Presidente CO OL PI.
6