Art. 1. 1. All' articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 , le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n. 245, come modificato dalla presente legge:
«5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalita' di cui al presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n. 245, come modificato dalla presente legge:
«5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalita' di cui al presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.».