CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VITO MASSIMILIANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VITO GIUSEPPE ( ) con domicilio digitale come da PEC tratta C.F._1 dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PO ER con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto : Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 12.3.24, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 11.6.2025 destinata alla remissione della causa a pagina 1 di 6 decisione da tenersi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all'art 352 c.p.c. Udienza poi rinviata in considerazione del carico di ruolo e i criteri di priorità di definizione alla udienza del 23.10.25 da tenersi ex art 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 20.1025 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consiglieri istruttore dott.ssa Francesca Altrui con il dott. Claudio Fraticelli
Alla udienza del 23.10.25 il C.I. si è riservato di riferire al collegio
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l' si è rivolta Parte_2 al Tribunale di Terni per chiedere e ottenere l'ingiunzione di pagamento, n. 871/2019 del 23 ottobre 2019 (R.G. n. 2501/2019, nei confronti della della somma di Parte_1 euro 30.000,00 oltre accessori, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per lavori edili eseguiti in forza di contratto di subappalto del 27 giugno 2017, nell'ambito di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione di un immobile sito in Acquasparta (TR), località Par Montalbano, il cui appalto principale era stato affidato alla stessa dal proprietario Dott. con contratto del 15 dicembre 2015. CP_2
2. L'Impresa si è opposta al menzionato decreto ingiuntivo deducendo in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità del decreto per difetto dei presupposti di legge, in quanto fondato su fattura ritenuta inidonea a fornire prova scritta del credito azionato. Nel merito,
l'opponente ha eccepito la non debenza delle somme ingiunte, allegando che i lavori oggetto di subappalto erano stati eseguiti dall'impresa G.F. solo parzialmente e non a regola d'arte, con conseguenti contestazioni del committente sospensione dei pagamenti, CP_2 instaurazione di un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. nei Par confronti della sola e successiva conclusione di un verbale di conciliazione in forza del quale l'appaltatrice era stata costretta a rilasciare il cantiere, rinunciando ad una residua utilità economica di circa euro 500.000,00. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi credito in favore dell'opposta, ovvero, in subordine, la compensazione di ogni eventuale credito con i danni asseritamente subiti.
3. Parte opposta, l'Impresa edile di , ha contestato integralmente CP_1 Controparte_1
l'opposizione, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in via pregiudiziale la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente alle spese di lite.
pagina 2 di 6 4. All'esito della fase introduttiva, il Giudice di primo grado negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma Par 6, c.p.c. e, quindi, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché la prova testimoniale articolata dall'opposta, fissando le udienze per l'assunzione delle prove. Espletata l'istruttoria orale, che comprendeva anche l'escussione del committente il Tribunale rigettava l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio avanzata CP_2 da parte opponente e dichiarava la causa matura per la decisione.
5. Con sentenza n. 54/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, il Tribunale di Terni ha rigettato l'opposizione, confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 871/2019 e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' . Parte_2
6. Avverso detta sentenza l'impresa ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 871/2019. L'appellante deduce, in sintesi, la violazione dei principi in tema di decreto ingiuntivo e di riparto dell'onere probatorio, censurando la decisione di primo grado per avere ritenuto sufficiente il supporto documentale costituito dalle fatture dell'impresa per non avere adeguatamente CP_1 considerato la contestazione circa l'inesistenza del credito e il mancato o non corretto adempimento delle obbligazioni di subappalto;
ha lamentato altresì un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, alla mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio e alla ritenuta irrilevanza delle contestazioni mosse dal committente, ribadendo la sussistenza di un danno economico rilevante derivante dalla gestione dell'appalto. Con il medesimo atto l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
7. In appello l' ha eccepito in via preliminare Parte_2 Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto, nonché la reiezione dell'istanza di sospensione.
8. Con ordinanza 12.03.24 la Corte ha rilevato la inammissibilità della istanza di sospensione della esecutività acquisita dalla ingiunzione opposta per effetto della emanazione della sentenza di primo grado.
motivi della decisione
9. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte e reiteratamente confermato per cui “"Gli artt. 342 e 434 pagina 3 di 6 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L.
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n.
27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata così come attingibile nella sommaria esposizione dei motivi indicati al superiore § 6.
10. Con il primo motivo l'appellante sostiene che per la emissione della ingiunzione la fattura quindi sarebbe stato “emesso in assenza dei presupposti di legge per la sua emanazione, poiché la pretesa avversaria era fondata solo sulla base di una fattura che non costituisce documento idoneo a provare la esistenza del credito e l'avvenuta prestazione,…”
11. La sentenza impugnata evidenzia, richiamando la consolidata giurisprudenza, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma quella fase è superata dalla introduzione del giudizio di opposizione ove l'opposto ha assunto la posizione di attore sostanziale con il relativo onere della prova.
12. Nel merito il Tribunale ha fatto rilevare che, fin dal monitorio, la domanda risulta corredata o dal contratto di subappalto e dalla situazione contabile tenendo conto degli acconti ricevuti. Ciò che più rileva in questa sede è che non viene mosso alcuna censura circa il percorso motivazionale seguito dal Tribunale, fondato sul principio di cui all'art 115
c.p.c., laddove il primo giudice osserva che non sono state mosse obiezioni sull'esistenza e validità del rapporto negoziale e sugli importi come spiegati sulla base delle fatture.
13. Venendo al secondo motivo di appello, che si articola sulla asserita mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, la difesa appellante sostiene che dalla istruttoria non sarebbe emersa la prova che la ditta opposta ha eseguito le prestazioni per cui chiede il pagamento con la ingiunzione.
L'importo per cui è causa costituisce la parte residuale della prestazione il cui oggetto è descritto nel contratto di sub-appalto che per la gran parte è stata regolarmente pagata dalla ditta opponente. Lo stesso ricorso monitorio riporta tutte le fatture relative alla pagina 4 di 6 esecuzione dei lavori per un totale di € 195.000,00 e la ditta di Picecchi R. da atto di CP_1 averne ricevute € 165.000,00.
Di tutto lo sviluppo del rapporto contrattuale, l'appellante si limita ad affermare genericamente che “le opere non sono state eseguite e/o che non sono state eseguite a regola
d'arte” ma non offre indicazione di quali e quante sarebbero queste così da consentire verifiche del caso. Sul punto, assume significativo rilievo il fatto che, come osservato dal
Tribunale, manca la prova di valida denuncia.
La difesa appellante fa aggio sulla missiva del suo legale del 21.1.2019 in risposta al legale delle della G.F. il cui contenuto stigmatizza, a giustificazione del lamentato mancato pagamento a favore della di il comportamento del committente e, in modo CP_1 Pt_2 assolutamente generico si contesta “l'entità dell'importo in quanto parte delle lavorazioni non sono state, ad oggi, correttamente ultimate” .
La missiva ha l'evidente finalità di prendere tempo in attesa che la posizione con il committente trovasse definizione, ma in essa non si riscontra alcuna contestazione di vizi e neppure di quali parti non sarebbero state correttamente ultimate. Un ritardo nella ultimazione è risultato all'esito della istruttoria, ma i testi hanno riferito che ciò è da ricondurre al mancato pagamento dei fornitori.
14. Risulta in fine incontestato, e non fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione, che le mancanze nella esecuzione delle opere hanno trovato completa definizione con il verbale di conciliazione in sede di ATP tra committente ed appaltatore. Allo stato degli atti non è dato sapere come la situazione risolta tra committente e appaltatore possa investire la posizione della che non ha partecipato all'accertamento preventivo. Parte_3
Ribadito che non v'è prova di idonea contestazione nei confronti della ditta opposta, assume rilievo dirimente il fatto che il committente con la sua CP_2 testimonianza, ha escluso di avere rivolto contestazione alla ditta . Parte_2
Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
15. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri di poco superiore ai minimi considerato il valore in rapporto allo scaglione (scaglione da € 26.000,00 a € 51.000,00) di cui al DM.
55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) che vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 5 di 6 disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 5.500,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VITO MASSIMILIANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VITO GIUSEPPE ( ) con domicilio digitale come da PEC tratta C.F._1 dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PO ER con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto : Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 12.3.24, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 11.6.2025 destinata alla remissione della causa a pagina 1 di 6 decisione da tenersi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all'art 352 c.p.c. Udienza poi rinviata in considerazione del carico di ruolo e i criteri di priorità di definizione alla udienza del 23.10.25 da tenersi ex art 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 20.1025 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consiglieri istruttore dott.ssa Francesca Altrui con il dott. Claudio Fraticelli
Alla udienza del 23.10.25 il C.I. si è riservato di riferire al collegio
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l' si è rivolta Parte_2 al Tribunale di Terni per chiedere e ottenere l'ingiunzione di pagamento, n. 871/2019 del 23 ottobre 2019 (R.G. n. 2501/2019, nei confronti della della somma di Parte_1 euro 30.000,00 oltre accessori, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per lavori edili eseguiti in forza di contratto di subappalto del 27 giugno 2017, nell'ambito di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione di un immobile sito in Acquasparta (TR), località Par Montalbano, il cui appalto principale era stato affidato alla stessa dal proprietario Dott. con contratto del 15 dicembre 2015. CP_2
2. L'Impresa si è opposta al menzionato decreto ingiuntivo deducendo in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità del decreto per difetto dei presupposti di legge, in quanto fondato su fattura ritenuta inidonea a fornire prova scritta del credito azionato. Nel merito,
l'opponente ha eccepito la non debenza delle somme ingiunte, allegando che i lavori oggetto di subappalto erano stati eseguiti dall'impresa G.F. solo parzialmente e non a regola d'arte, con conseguenti contestazioni del committente sospensione dei pagamenti, CP_2 instaurazione di un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. nei Par confronti della sola e successiva conclusione di un verbale di conciliazione in forza del quale l'appaltatrice era stata costretta a rilasciare il cantiere, rinunciando ad una residua utilità economica di circa euro 500.000,00. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi credito in favore dell'opposta, ovvero, in subordine, la compensazione di ogni eventuale credito con i danni asseritamente subiti.
3. Parte opposta, l'Impresa edile di , ha contestato integralmente CP_1 Controparte_1
l'opposizione, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in via pregiudiziale la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente alle spese di lite.
pagina 2 di 6 4. All'esito della fase introduttiva, il Giudice di primo grado negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma Par 6, c.p.c. e, quindi, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché la prova testimoniale articolata dall'opposta, fissando le udienze per l'assunzione delle prove. Espletata l'istruttoria orale, che comprendeva anche l'escussione del committente il Tribunale rigettava l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio avanzata CP_2 da parte opponente e dichiarava la causa matura per la decisione.
5. Con sentenza n. 54/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, il Tribunale di Terni ha rigettato l'opposizione, confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 871/2019 e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' . Parte_2
6. Avverso detta sentenza l'impresa ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 871/2019. L'appellante deduce, in sintesi, la violazione dei principi in tema di decreto ingiuntivo e di riparto dell'onere probatorio, censurando la decisione di primo grado per avere ritenuto sufficiente il supporto documentale costituito dalle fatture dell'impresa per non avere adeguatamente CP_1 considerato la contestazione circa l'inesistenza del credito e il mancato o non corretto adempimento delle obbligazioni di subappalto;
ha lamentato altresì un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, alla mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio e alla ritenuta irrilevanza delle contestazioni mosse dal committente, ribadendo la sussistenza di un danno economico rilevante derivante dalla gestione dell'appalto. Con il medesimo atto l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
7. In appello l' ha eccepito in via preliminare Parte_2 Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto, nonché la reiezione dell'istanza di sospensione.
8. Con ordinanza 12.03.24 la Corte ha rilevato la inammissibilità della istanza di sospensione della esecutività acquisita dalla ingiunzione opposta per effetto della emanazione della sentenza di primo grado.
motivi della decisione
9. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte e reiteratamente confermato per cui “"Gli artt. 342 e 434 pagina 3 di 6 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L.
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n.
27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata così come attingibile nella sommaria esposizione dei motivi indicati al superiore § 6.
10. Con il primo motivo l'appellante sostiene che per la emissione della ingiunzione la fattura quindi sarebbe stato “emesso in assenza dei presupposti di legge per la sua emanazione, poiché la pretesa avversaria era fondata solo sulla base di una fattura che non costituisce documento idoneo a provare la esistenza del credito e l'avvenuta prestazione,…”
11. La sentenza impugnata evidenzia, richiamando la consolidata giurisprudenza, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma quella fase è superata dalla introduzione del giudizio di opposizione ove l'opposto ha assunto la posizione di attore sostanziale con il relativo onere della prova.
12. Nel merito il Tribunale ha fatto rilevare che, fin dal monitorio, la domanda risulta corredata o dal contratto di subappalto e dalla situazione contabile tenendo conto degli acconti ricevuti. Ciò che più rileva in questa sede è che non viene mosso alcuna censura circa il percorso motivazionale seguito dal Tribunale, fondato sul principio di cui all'art 115
c.p.c., laddove il primo giudice osserva che non sono state mosse obiezioni sull'esistenza e validità del rapporto negoziale e sugli importi come spiegati sulla base delle fatture.
13. Venendo al secondo motivo di appello, che si articola sulla asserita mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, la difesa appellante sostiene che dalla istruttoria non sarebbe emersa la prova che la ditta opposta ha eseguito le prestazioni per cui chiede il pagamento con la ingiunzione.
L'importo per cui è causa costituisce la parte residuale della prestazione il cui oggetto è descritto nel contratto di sub-appalto che per la gran parte è stata regolarmente pagata dalla ditta opponente. Lo stesso ricorso monitorio riporta tutte le fatture relative alla pagina 4 di 6 esecuzione dei lavori per un totale di € 195.000,00 e la ditta di Picecchi R. da atto di CP_1 averne ricevute € 165.000,00.
Di tutto lo sviluppo del rapporto contrattuale, l'appellante si limita ad affermare genericamente che “le opere non sono state eseguite e/o che non sono state eseguite a regola
d'arte” ma non offre indicazione di quali e quante sarebbero queste così da consentire verifiche del caso. Sul punto, assume significativo rilievo il fatto che, come osservato dal
Tribunale, manca la prova di valida denuncia.
La difesa appellante fa aggio sulla missiva del suo legale del 21.1.2019 in risposta al legale delle della G.F. il cui contenuto stigmatizza, a giustificazione del lamentato mancato pagamento a favore della di il comportamento del committente e, in modo CP_1 Pt_2 assolutamente generico si contesta “l'entità dell'importo in quanto parte delle lavorazioni non sono state, ad oggi, correttamente ultimate” .
La missiva ha l'evidente finalità di prendere tempo in attesa che la posizione con il committente trovasse definizione, ma in essa non si riscontra alcuna contestazione di vizi e neppure di quali parti non sarebbero state correttamente ultimate. Un ritardo nella ultimazione è risultato all'esito della istruttoria, ma i testi hanno riferito che ciò è da ricondurre al mancato pagamento dei fornitori.
14. Risulta in fine incontestato, e non fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione, che le mancanze nella esecuzione delle opere hanno trovato completa definizione con il verbale di conciliazione in sede di ATP tra committente ed appaltatore. Allo stato degli atti non è dato sapere come la situazione risolta tra committente e appaltatore possa investire la posizione della che non ha partecipato all'accertamento preventivo. Parte_3
Ribadito che non v'è prova di idonea contestazione nei confronti della ditta opposta, assume rilievo dirimente il fatto che il committente con la sua CP_2 testimonianza, ha escluso di avere rivolto contestazione alla ditta . Parte_2
Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
15. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri di poco superiore ai minimi considerato il valore in rapporto allo scaglione (scaglione da € 26.000,00 a € 51.000,00) di cui al DM.
55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) che vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 5 di 6 disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 5.500,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6