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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 12308/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 05/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 29/06/1975 a RHO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. GRASSI GIULIANA e 2) Parte_2
Nato il 25/08/1971 in BUSTO ARSIZIO (VA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GRASSI GIULIANA
con i seguenti figli: (nata il [...]) Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 31/10/2024, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 5398/2019 emessa dal Tribunale di Milano su istanza congiunta delle parti in data 15/05/2019 e pubblicata in data 06/06/2019, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) La figlia maggiorenne è oggi residente presso la casa di Casorezzo (MI) alla via Trento n. 2, Per_1 unitamente alla madre proprietaria esclusiva dell'abitazione stessa con tutti gli arredi che la Parte_1 compongono;
Pagina 1 2) ha costituito un nuovo nucleo familiare con il compagno, anch'egli residente e di fatto convivente Per_1 presso la casa di Casorezzo alla via Trento n. 2 (doc. 3 stato di famiglia ); abitazione concessa, Parte_1 ad oggi in via parziale, in comodato gratuito ai medesimi da parte della signora Pt_1
3) Il nuovo predetto nucleo familiare, distinto dal quello genitoriale, provvede, pertanto, ad oggi, al proprio integrale sostentamento economico e materiale;
4) Tra l'altro , venticinquenne, ha interrotto gli studi universitari;
Per_1
5) I signori e si danno, pertanto, reciprocamente atto della sussistenza della situazione di cui Pt_2 Pt_1 ai punti precedenti, così dandosi atto della cessazione, a partire dal mese di novembre 2024, dell'obbligo posto a carico del signor di contribuire al mantenimento della figlia;
Parte_2 Per_1
6) Le parti si danno anche reciprocamente atto della cessazione, per entrambi, dell'obbligo di corrispondersi l'un l'altro, a seconda del genitore anticipatario, il rimborso del 50% delle spese straordinarie per la figlia;
Per_1
7) I signori e dichiarano, infine, di aver regolato tra loro ogni questione di natura economica Pt_2 Pt_1
e patrimoniale tra loro sussistente, anche relativamente agli obblighi di mantenimento, tra loro sussistenti, ordinari e straordinari per la figlia di cui alla sentenza di divorzio ed anche in esecuzione degli altri Per_1 obblighi di diversa natura al tempo assunti con la medesima sentenza, così ulteriormente dichiarando di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; prendendo atto delle seguenti ulteriori pattuizioni 8) Spese legali compensate tra le parti con il signor ammesso in via temporanea ed Parte_2 anticipata al gratuito patrocinio a spese delle Stato con delibera del 10.10.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (n. 2024/6438)
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5398/2019 emessa dal Tribunale di Milano su istanza congiunta delle parti in data 15/05/2019 e pubblicata in data 06/06/2019, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 05/11/2024 da:
1) Parte_1
Nato il 29/06/1975 a RHO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. GRASSI GIULIANA e 2) Parte_2
Nato il 25/08/1971 in BUSTO ARSIZIO (VA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GRASSI GIULIANA
con i seguenti figli: (nata il [...]) Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 31/10/2024, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 5398/2019 emessa dal Tribunale di Milano su istanza congiunta delle parti in data 15/05/2019 e pubblicata in data 06/06/2019, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) La figlia maggiorenne è oggi residente presso la casa di Casorezzo (MI) alla via Trento n. 2, Per_1 unitamente alla madre proprietaria esclusiva dell'abitazione stessa con tutti gli arredi che la Parte_1 compongono;
Pagina 1 2) ha costituito un nuovo nucleo familiare con il compagno, anch'egli residente e di fatto convivente Per_1 presso la casa di Casorezzo alla via Trento n. 2 (doc. 3 stato di famiglia ); abitazione concessa, Parte_1 ad oggi in via parziale, in comodato gratuito ai medesimi da parte della signora Pt_1
3) Il nuovo predetto nucleo familiare, distinto dal quello genitoriale, provvede, pertanto, ad oggi, al proprio integrale sostentamento economico e materiale;
4) Tra l'altro , venticinquenne, ha interrotto gli studi universitari;
Per_1
5) I signori e si danno, pertanto, reciprocamente atto della sussistenza della situazione di cui Pt_2 Pt_1 ai punti precedenti, così dandosi atto della cessazione, a partire dal mese di novembre 2024, dell'obbligo posto a carico del signor di contribuire al mantenimento della figlia;
Parte_2 Per_1
6) Le parti si danno anche reciprocamente atto della cessazione, per entrambi, dell'obbligo di corrispondersi l'un l'altro, a seconda del genitore anticipatario, il rimborso del 50% delle spese straordinarie per la figlia;
Per_1
7) I signori e dichiarano, infine, di aver regolato tra loro ogni questione di natura economica Pt_2 Pt_1
e patrimoniale tra loro sussistente, anche relativamente agli obblighi di mantenimento, tra loro sussistenti, ordinari e straordinari per la figlia di cui alla sentenza di divorzio ed anche in esecuzione degli altri Per_1 obblighi di diversa natura al tempo assunti con la medesima sentenza, così ulteriormente dichiarando di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; prendendo atto delle seguenti ulteriori pattuizioni 8) Spese legali compensate tra le parti con il signor ammesso in via temporanea ed Parte_2 anticipata al gratuito patrocinio a spese delle Stato con delibera del 10.10.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (n. 2024/6438)
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5398/2019 emessa dal Tribunale di Milano su istanza congiunta delle parti in data 15/05/2019 e pubblicata in data 06/06/2019, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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