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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del presidente p.t., in proprio e quale mandatario P.IVA_1
della , rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Galeano e Pt_2 [...]
e CI CO Vigilanti CP_1
-appellante-
CONTRO
( ), Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. R. Calabrese
-appellato-
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 132/2022 pubblicata il 7.2.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso l'avviso di addebito n. 597 2019 0002578177, con cui l' intimava Pt_1 il pagamento complessiva somma di euro 3.212,81 a titolo di contributi IVS coltivatori diretti per l'anno 2018.
Il Tribunale riteneva che l' attore in senso sostanziale, non avesse Pt_1 dato prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella CP_2
gestione dei coltivatori diretti, essendosi avvalso unicamente delle risultanza del verbale ispettivo dal quale emergeva che il ricorrente e la moglie nel dicembre 2006 avevano concesso in affitto ai propri figli i terreni in Vittoria, che i figli avevano mantenuto l'iscrizione alla gestione Coltivatori diretti per il tempo di legge come giovani imprenditori e, successivamente avevano costituito la società Cooperativa Eurortaggi, di cui presidente del Consiglio di amministrazione era il ricorrente medesimo.
Dal predetto verbale ispettivo, a giudizio del decidente, non poteva ricavarsi che il ricorrente – essendo presidente del consiglio di amministrazione - fosse anche coltivatore diretto o che comunque svolgesse l'attività di coltivatore diretto con prevalenza rispetto al lavoro di bracciante agricolo.
Di contro il aveva documentato di essere lavoratore dipendente CP_2 nell'anno 2018 presso la Coop. Agr. Eurortaggi (allegando comunicazione obbligatoria Unilav, buste paga 2018, ricevute DMAG 2018, modulo Cud
2019) come peraltro confermato dal teste Testimone_1
Il Tribunale, uniformandosi ad altre sentenze emesse in altri giudizi tra le medesime parti con medesimo oggetto ma relative ad annualità differenti
(n.289/2019 e n.240/20218), annullava l'avviso di addebito opposto. Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l'Istituto soccombente con ricorso depositato l'8.8.2022. Resisteva al gravame . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha negato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi previdenziali propri del C.D. “Circostanza per l'anno 2018 confermata dal teste . Quest'ultimo, a detta dell'appellante, Testimone_1
non avrebbe confermato che il riceveva la busta paga. CP_2
1.1 Inoltre, il Tribunale ha errato nel dare rilevanza alla prevalenza del lavoro bracciantile su quello di coltivatore diretto. Avrebbe dovuto piuttosto considerare nullo il lavoro di bracciante stante il ruolo di di CP_2
Presidente del C.d.A. della Cooperativa Eurortaggi e proprietario dei terreni, tale da far ritenere che non fosse soggetto subordinato ad alcuno.
2. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce la violazione dei principi in materia di riparto dell'onus probandi, che ha condotto il Tribunale a conclusioni del tutto errate. Richiamando due sentenze del medesimo
Tribunale che si sono pronunciate su analoghe fattispecie, riguardanti le stesse parti, ha evidenziato il valore dell'accertamento ispettivo che, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, offre al giudicante elementi probatori liberamente valutabili in concorso con gli altri elementi probatori.
Nel caso in esame i dati rilevati dagli ispettori, valutati congiuntamente tra loro, conducono a ritenere che il ricorrente non abbia mai cessato l'attività di coltivatore diretto nei propri terreni, ancorché formalmente figurante alle dipendenze del figlio, a nulla rilevando la documentazione offerta dall'opponente (buste paga, ricevute di pagamento, contratti di lavoro), in quanto atti predisposti unilateralmente ed aventi rilevanza meramente formale.
3. Stante l'infondatezza della domanda, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in ordine alle spese processuali che chiede vengano poste a carico di controparte.
4. Il collegio ritiene opportuno esaminare prioritariamente, per la sua valenza assorbente, l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellato con le note conclusive depositate il 30.5.2025 in conseguenza delle sentenze nn. 286/2019 del 18.3.2019, n. 240/2021 del 15.3.2021 del tribunale di Ragusa aventi a oggetto avvisi di addebito per le diverse annualità 2016, 2017 ma fondati sul medesimo verbale ispettivo. Oggetto del presente giudizio è
l'obbligo di di versare i contributi quale coltivatore diretto per CP_2
CP_ l'annualità 2018. A fondamento della pretesa l' previdenziale pone il verbale ispettivo del 27 settembre 2012 e deduce che la situazione è rimasta immutata anche nel periodo successivo. Nei giudizi definiti con le sentenze nn. 286/2019 del 18.3.2019, n. 240/2021 del 15.3.2021, passate in giudicato
(come espressamente allegato dall'appellato e non contestato dall' ) il Pt_1
tribunale di Ragusa ha accertato che , negli anni 2016, 2017 non era CP_2
coltivatore diretto ma lavoratore subordinato della società Eurortaggi della quale era anche presidente del consiglio di amministrazione, che dal verbale ispettivo del 27 settembre 2012 non poteva trarsi la prova dello svolgimento dell'attività di coltivatore diretto e conseguentemente la pretesa dell' Pt_1
avente a oggetto i relativi contributi era infondata. L' non ha dedotto che Pt_1
la situazione di fatto accertata negli anni 2016 – 2017 cui si riferiscono le sentenze passate in giudicato fosse mutata rispetto a quella accertata in sede ispettiva e a quella degli anni successivi fino al 2018, oggetto del presente giudizio. Per tutte le diverse annualità l'unica prova a fondamento della pretesa fatta valere dall' è costituita dal verbale ispettivo del 27 Pt_1
settembre 2012 che, invece, come è stato accertato con statuizione passata in giudicato, non reca la prova che fosse coltivatore diretto. In ordine CP_2
alla efficacia del giudicato nei rapporti di durata il collegio richiama i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite del
16/6/2006, n. 13916 con la quale la Corte è stata esaminata la questione, in materia tributaria, della efficacia di giudicato esterno dell'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto. Le Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento espresso dalla sezione lavoro (Cassazione civile, sez. lav.,
16/10/2003, n. 15497) secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e hanno ritenuto che il medesimo principio si applichi in materia tributaria non trovando ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza più recente: “si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v.
Cass. 20765 del 2018)” (Cassazione civile, sez. VI 29/11/2021 n. 37269; cfr. ex multis Cass. 8379/2009). Dalle pronunce richiamate, i cui principi sono condivisi da questo collegio, emerge che l'efficacia di giudicato può estendersi a periodi diversi rebus sic stantibus, cioè a condizione che la situazione normativa e fattuale sia immutata. Nella fattispecie in esame l' non ha Pt_1
dedotto che la situazione di fatto oggetto dei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato fosse mutata rispetto a quella dell'anno 2018, ma continua a sostenere che la prova dell'attività di coltivatore diretto asseritamente svolta da dovrebbe ricavarsi dal verbale ispettivo del 27 settembre 2012, CP_2
allegazione inidonea a superare l'eccezione di giudicato.
L'accoglimento dell'eccezione di giudicato comporta l'assorbimento delle altre censure.
5. Più di recente anche questa Corte di Appello, con n.3 sentenze n.184/2025, n.1099/2024, n.1098/2024 emesse all'esito dei giudizi relativi ad analoghe fattispecie, ha ribadito i principi appena espressi.
6. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e in accoglimento dell'opposizione proposta da , l'avviso di addebito Controparte_2 n. 5597 2019 0002578177 deve essere annullato. Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' disponendone la distrazione in favore de procuratore antistatario Pt_1
8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l' appellante al pagamento delle spese processuali del grado Pt_1 che liquida in € 1,458,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 728/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del presidente p.t., in proprio e quale mandatario P.IVA_1
della , rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Galeano e Pt_2 [...]
e CI CO Vigilanti CP_1
-appellante-
CONTRO
( ), Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. R. Calabrese
-appellato-
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 132/2022 pubblicata il 7.2.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso l'avviso di addebito n. 597 2019 0002578177, con cui l' intimava Pt_1 il pagamento complessiva somma di euro 3.212,81 a titolo di contributi IVS coltivatori diretti per l'anno 2018.
Il Tribunale riteneva che l' attore in senso sostanziale, non avesse Pt_1 dato prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella CP_2
gestione dei coltivatori diretti, essendosi avvalso unicamente delle risultanza del verbale ispettivo dal quale emergeva che il ricorrente e la moglie nel dicembre 2006 avevano concesso in affitto ai propri figli i terreni in Vittoria, che i figli avevano mantenuto l'iscrizione alla gestione Coltivatori diretti per il tempo di legge come giovani imprenditori e, successivamente avevano costituito la società Cooperativa Eurortaggi, di cui presidente del Consiglio di amministrazione era il ricorrente medesimo.
Dal predetto verbale ispettivo, a giudizio del decidente, non poteva ricavarsi che il ricorrente – essendo presidente del consiglio di amministrazione - fosse anche coltivatore diretto o che comunque svolgesse l'attività di coltivatore diretto con prevalenza rispetto al lavoro di bracciante agricolo.
Di contro il aveva documentato di essere lavoratore dipendente CP_2 nell'anno 2018 presso la Coop. Agr. Eurortaggi (allegando comunicazione obbligatoria Unilav, buste paga 2018, ricevute DMAG 2018, modulo Cud
2019) come peraltro confermato dal teste Testimone_1
Il Tribunale, uniformandosi ad altre sentenze emesse in altri giudizi tra le medesime parti con medesimo oggetto ma relative ad annualità differenti
(n.289/2019 e n.240/20218), annullava l'avviso di addebito opposto. Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l'Istituto soccombente con ricorso depositato l'8.8.2022. Resisteva al gravame . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha negato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi previdenziali propri del C.D. “Circostanza per l'anno 2018 confermata dal teste . Quest'ultimo, a detta dell'appellante, Testimone_1
non avrebbe confermato che il riceveva la busta paga. CP_2
1.1 Inoltre, il Tribunale ha errato nel dare rilevanza alla prevalenza del lavoro bracciantile su quello di coltivatore diretto. Avrebbe dovuto piuttosto considerare nullo il lavoro di bracciante stante il ruolo di di CP_2
Presidente del C.d.A. della Cooperativa Eurortaggi e proprietario dei terreni, tale da far ritenere che non fosse soggetto subordinato ad alcuno.
2. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce la violazione dei principi in materia di riparto dell'onus probandi, che ha condotto il Tribunale a conclusioni del tutto errate. Richiamando due sentenze del medesimo
Tribunale che si sono pronunciate su analoghe fattispecie, riguardanti le stesse parti, ha evidenziato il valore dell'accertamento ispettivo che, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, offre al giudicante elementi probatori liberamente valutabili in concorso con gli altri elementi probatori.
Nel caso in esame i dati rilevati dagli ispettori, valutati congiuntamente tra loro, conducono a ritenere che il ricorrente non abbia mai cessato l'attività di coltivatore diretto nei propri terreni, ancorché formalmente figurante alle dipendenze del figlio, a nulla rilevando la documentazione offerta dall'opponente (buste paga, ricevute di pagamento, contratti di lavoro), in quanto atti predisposti unilateralmente ed aventi rilevanza meramente formale.
3. Stante l'infondatezza della domanda, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in ordine alle spese processuali che chiede vengano poste a carico di controparte.
4. Il collegio ritiene opportuno esaminare prioritariamente, per la sua valenza assorbente, l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellato con le note conclusive depositate il 30.5.2025 in conseguenza delle sentenze nn. 286/2019 del 18.3.2019, n. 240/2021 del 15.3.2021 del tribunale di Ragusa aventi a oggetto avvisi di addebito per le diverse annualità 2016, 2017 ma fondati sul medesimo verbale ispettivo. Oggetto del presente giudizio è
l'obbligo di di versare i contributi quale coltivatore diretto per CP_2
CP_ l'annualità 2018. A fondamento della pretesa l' previdenziale pone il verbale ispettivo del 27 settembre 2012 e deduce che la situazione è rimasta immutata anche nel periodo successivo. Nei giudizi definiti con le sentenze nn. 286/2019 del 18.3.2019, n. 240/2021 del 15.3.2021, passate in giudicato
(come espressamente allegato dall'appellato e non contestato dall' ) il Pt_1
tribunale di Ragusa ha accertato che , negli anni 2016, 2017 non era CP_2
coltivatore diretto ma lavoratore subordinato della società Eurortaggi della quale era anche presidente del consiglio di amministrazione, che dal verbale ispettivo del 27 settembre 2012 non poteva trarsi la prova dello svolgimento dell'attività di coltivatore diretto e conseguentemente la pretesa dell' Pt_1
avente a oggetto i relativi contributi era infondata. L' non ha dedotto che Pt_1
la situazione di fatto accertata negli anni 2016 – 2017 cui si riferiscono le sentenze passate in giudicato fosse mutata rispetto a quella accertata in sede ispettiva e a quella degli anni successivi fino al 2018, oggetto del presente giudizio. Per tutte le diverse annualità l'unica prova a fondamento della pretesa fatta valere dall' è costituita dal verbale ispettivo del 27 Pt_1
settembre 2012 che, invece, come è stato accertato con statuizione passata in giudicato, non reca la prova che fosse coltivatore diretto. In ordine CP_2
alla efficacia del giudicato nei rapporti di durata il collegio richiama i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite del
16/6/2006, n. 13916 con la quale la Corte è stata esaminata la questione, in materia tributaria, della efficacia di giudicato esterno dell'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto. Le Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento espresso dalla sezione lavoro (Cassazione civile, sez. lav.,
16/10/2003, n. 15497) secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e hanno ritenuto che il medesimo principio si applichi in materia tributaria non trovando ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza più recente: “si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v.
Cass. 20765 del 2018)” (Cassazione civile, sez. VI 29/11/2021 n. 37269; cfr. ex multis Cass. 8379/2009). Dalle pronunce richiamate, i cui principi sono condivisi da questo collegio, emerge che l'efficacia di giudicato può estendersi a periodi diversi rebus sic stantibus, cioè a condizione che la situazione normativa e fattuale sia immutata. Nella fattispecie in esame l' non ha Pt_1
dedotto che la situazione di fatto oggetto dei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato fosse mutata rispetto a quella dell'anno 2018, ma continua a sostenere che la prova dell'attività di coltivatore diretto asseritamente svolta da dovrebbe ricavarsi dal verbale ispettivo del 27 settembre 2012, CP_2
allegazione inidonea a superare l'eccezione di giudicato.
L'accoglimento dell'eccezione di giudicato comporta l'assorbimento delle altre censure.
5. Più di recente anche questa Corte di Appello, con n.3 sentenze n.184/2025, n.1099/2024, n.1098/2024 emesse all'esito dei giudizi relativi ad analoghe fattispecie, ha ribadito i principi appena espressi.
6. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e in accoglimento dell'opposizione proposta da , l'avviso di addebito Controparte_2 n. 5597 2019 0002578177 deve essere annullato. Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' disponendone la distrazione in favore de procuratore antistatario Pt_1
8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l' appellante al pagamento delle spese processuali del grado Pt_1 che liquida in € 1,458,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano