Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 744/2022RG vertente tra
( ), , in qualità di titolare ELl'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale (P.I. , con sede in via Torino, 3 – 63039 San ET EL RO (AP) P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Mazzoni (C.f. ed Antonietta C.F._2
Gallo (C.f. ) con studio in Rho (MI) via Statuto 32 ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il loro studio (comunicazioni fax 02.93217239 – pec:
- ); Email_1 Email_2
-parte appellante e
, in persona EL legale rappresentante p.t., P. IVA , con PA P.IVA_2
sede legale in Via Gianna Manzini n.8, San ET EL RO (AP), assistita e rappresentata dall'avv. Maria Stella Taddeo (C.F. , con studio legale in Via EL Tricolore C.F._4
n.18, Ripatransone (AP) ( comunicazioni all'indirizzo pec : ; Email_3
-parte appellata
Conclusioni ELle parti: come da memoria di precisazione ELle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 EL d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
2.Il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto n. 682/2015 ha ingiunto alla di PA pagare in favore di l'importo complessivo di euro 39.411,41, oltre interessi e Parte_1 spese EL monitorio quale residuo avere a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili indicati nelle fatture numeri 5/2015 e 6/2015.
Ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo la deducendo, fra PA
l'altro: di avere essa opponente e la convenuta sottoscritto in data 28.7.2013 un contratto di appalto a misura per il cantiere di Fermo, Via Respighi, avente ad oggetto la realizzazione di lavori esterni di cartongesso per la sola manodopera, le fasi di realizzazione ELla struttura, montaggio lastre e stuccatura ELle stesse, al prezzo di euro 14,00 al metro quadro per la controsoffittatura, euro 7,00 al ml per la realizzazione ELle velette esterne al controsoffitto, euro 2,50 al ml per la posa in opera EL gocciolatoio, euro 18,00 cadauno per la controsoffittatura dei pilastri, euro 5,00 cadauno per apertura fori di illuminazione, con previsione di stati di avanzamento mensili e trattenuta EL 7% a titolo di garanzia da svincolare al momento EL collaudo finale da parte ELla società di CP_2 avere corrisposto all'opposta euro 30.000,00 mediante assegni bancari per i lavori di cui alle fatture numeri 12/2013 e 16/2013; di avere corrisposto all'opposta euro 13.000,00 mediante assegni bancari per i lavori di cui alle fatture numeri 2/2014 e 4/2014; di essere stata emanata in data
10.1.2014 dal Comune di Fermo ordinanza di sospensione dei lavori nel cantiere;
di essere stato successivamente il cantiere sottoposto a sequestro preventivo;
di non avere l'impresa Parte_1
concluso i lavori e presentato il DURC;
di non essere presente la contabilità finale dei
[...]
lavori, determinante la quantità effettivamente realizzata;
di avere essa opponente immediatamente contestato le fatture azionate in via monitoria;
quanto alla fattura n. 5/2015, di essere stati pagati i lavori ultimati mediante assegni bancari per l'importo complessivo di euro 40.000,00; di non essere stati ultimati i lavori per causa non imputabile a essa opponente;
quanto alla fattura n. 6/2015, di indicare la fattura in questione voci inesistenti, come i gocciolatoi che non sono presenti in nessuna parte ELl'edificio, le giornate in economia mai commissionate né effettuate;
di essersi il contratto di appalto stipulato fra le parti risolto ex art. 1672 c.c..
Si è costituita l'opposta, contestando gli assunti ELl'opponente, in particolare deducendo che: la fattura n. 5/2015 si riferiva a lavori già eseguiti nel cantiere di Fermo Via Respighi, pertanto era arbitraria la suddivisione ELle opere eseguite rispetto alle diverse scale ELl'immobile nonché l'obbligo di redigere la contabilità finale prima di emettere fattura;
la fattura n. 6/2015 si riferiva a lavorazioni eseguite e calcolate come da contratto di appalto da cui non risultava alcun obbligo di redigere apposita contabilità in contraddittorio;
i lavori erano stati solo parzialmente pagati;
essa opposta aveva eseguito e ultimato le opere specificate nelle fatture in questione.
Esaurita la fase istruttoria (compendiatasi in prova orale ed assunzione di Ctu) la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Preliminarmente, è infondata l'eccezione ELla parte convenuta di nullità ELla consulenza tecnica d'ufficio, alla luce dei chiarimenti forniti dal consulente tecnico d'ufficio con relazione EL
24.11.2020 (agli atti, relazione tecnica EL dott. ). Persona_1
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto segue.
A sostegno ELla pretesa fatta valere in via monitoria parte opposta ha allegato di avere stipulato con l'opponente il contratto di appalto EL 28.7.2013 (cfr. doc. 1, fasc. monitorio).
Con contratto di appalto EL 28.7.2013 sottoscritto dalla e dalla impresa PA
, “PREMESSO Che alla sono state affidate dalla società Parte_1 PA
(…) numerose opere presso il cantiere sito in Fermo in Via Ottorino Respighi tra cui CP_2
la realizzazione di cartongesso nei balconi esterni, SI STABILISCE QUANTO SEGUE la
[...]
affida i lavori esterni di cartongesso alla per la sola PA Parte_1
manodopera; i lavori consistono nella realizzazione ELla struttura, montaggio lastre e stuccatura ELle stesse;
(…) il prezzo concordato è di 14 E al mq per la controsoffittatura, 7 E al ml per la realizzazione ELle velette esterne al controsoffitto, 2,50 E al ml per la posa in opera EL gocciolatoio, 18 E cadauno per la controsoffittatura dei pilastri, 5 E cadauno per apertura fori di illuminazione”; nello stesso contratto si prevede che “si procederà mensilmente allo stato avanzamento dei lavori, dallo stato di avanzamento lavori verrà trattenuto un importo pari al 7% a titolo di garanzia che verrà svincolato al momento EL collaudo finale da parte ELla società CP_2
; inoltre “il pagamento verrà effettuato entro 20 giorni dal S.A.L. e sarà subordinato alla
[...] presentazione da parte EL subappaltatore EL D.U.R.C. in corso di validità”.
Il contratto di appalto EL 28.7.2013, che costituisce il titolo allegato alla pretesa fatta valere in via monitoria dall'opposta, ha ad oggetto lavori da eseguire nel cantiere di Fermo Via Respighi.
La fattura n. 6/2015 azionata in via monitoria si riferisce a lavori presso il cantiere sito a Porto
San Giorgio Via ELla Repubblica. Non essendo i lavori indicati in tale fattura oggetto EL contratto di appalto allegato quale titolo a sostegno ELla pretesa fatta valere in via monitoria, in difetto di allegazione e prova ELla stipula di ulteriore contratto avente ad oggetto tali lavori, la domanda volta ad ottenere il pagamento di euro 12.095,00 non è fondata e va respinta.
Nella fattura n. 5/2015, azionata in via monitoria, è indicato l'importo di euro 25.000,00 “A saldo lavori di cartongesso, montaggio gocciolatoi, controsoffittatura E apertura fori di illuminazione eseguiti presso vostro cantiere sito in Via Respighi Fermo (FM) giusto contratto di Subappalto stipulato in data 28/07/2013”; nella stessa fattura sono indicati gli importi a titolo di acconto ricevuti dall'opposta pari all'importo complessivo di euro 40.000,00.
A sostegno ELl'opposizione, con riferimento alla richiesta di pagamento basata sulla fattura n.
5/2015, parte attrice ha eccepito: di avere già pagato quanto dovuto per i lavori ultimati;
la mancanza ELla contabilità finale;
la risoluzione EL contratto ex art. 1672 c.c., essendo l'adempimento divenuto impossibile per cause non imputabili alle parti, essendo stato il cantiere dalla data EL 10.1.2014 interessato prima dall'ordinanza EL Comune di Fermo, che ha disposto la sospensione di tutti i lavori, e, successivamente, nel maggio 2014, da un provvedimento di sequestro ELl'intera area emesso dal Tribunale di Fermo.
Parte opposta ha dedotto di non poter essere considerata inadempiente, posto che ha eseguito ed ultimato le opere specificate nelle fatture;
inoltre ha dedotto che non è dimostrata la sospensione dei lavori presso il cantiere di via Ottorino Respighi a Fermo e che la sospensione non ha riguardato essa opposta.
In base al disposto ELl'art. 1672 c.c. – Impossibilità di esecuzione ELl'opera – “Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione ELl'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna ELle parti, il committente deve pagare la parte ELl'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione EL prezzo pattuito per l'opera intera”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la risoluzione EL contratto di appalto intercorso fra le parti il 28.7.2013, ai sensi ELl'art. 1672 c.c., essendo divenuta impossibile la prosecuzione ELl'esecuzione ELl'opera a causa ELla sospensione dei lavori relativi al permesso di costruire n.
2009/2554 ordinata con provvedimento EL Comune di Fermo EL 10.1.2014, fra gli altri, alla appaltante i lavori alla odierna opponente (cfr. doc. 1, note autorizzate di parte CP_2
attrice EL 7.3.2016), e EL sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari EL Tribunale di Fermo con provvedimento EL 23.5.2014, riguardante il sito in costruzione in via
Respighi (cfr. doc. 2, note autorizzate di parte attrice EL 7.3.2016). Il c.t.u. ha infatti riferito di avere effettuato l'accesso al cantiere di Fermo via Ottorino Respighi posto sotto sequestro e di avere l'opposta eseguito le lavorazioni da valutare in due edifici siti a
Fermo via Ottorino Respighi posti sotto sequestro prima ELla fine dei lavori (cfr. relazione tecnica EL dott. EL 4.12.2019). Persona_1
All'esito ELl'accertamento tecnico esperito, il c.t.u. ha rilevato lavorazioni non ultimate riconducibili a quelle oggetto EL contratto di appalto intercorso fra le parti (cfr. p. 14 relazione tecnica EL 24.11.2020 EL dott. in cui è specificamente indicato il controsoffitto Persona_1
non ultimato per il piano primo e il piano secondo EL palazzo 2, per il piano terzo EL palazzo 2 EL cantiere di via Ottorino Respighi di Fermo).
Parte opposta non ha allegato e provato di avere eseguito, prima ELla sospensione disposta con ordinanza emessa dal Comune di Fermo il 10.1.2014, specifici ulteriori lavori rispetto a quelli indicati nelle fatture numeri 12/2013, 16/2013 e 1/2014 e rispetto ai quali sono stati corrisposti dall'opponente euro 40.000,00; non ha inoltre indicato le maggiori quantità ELle lavorazioni effettuate successivamente al pagamento da parte ELl'opponente ELl'importo di euro 10.000,00 indicato nella fattura n. 1/2014 e prima EL 10.1.2014.
Non è idonea a tal fine la prova orale richiesta da parte opposta, in quanto avente ad oggetto circostanze genericamente formulate, in difetto di specifica indicazione dei lavori e ELle quantità dei singoli lavori eseguiti prima EL 10.1.2014 (cfr. capitoli di prova numeri 2 e 3, memoria ex art. 183 sesto comma n.2 EL 27 aprile 2016).
La stessa convenuta nella comparsa conclusionale EL 15.9.2021 ha dedotto che nessun collaudo finale potrà più avvenire sul cantiere sottoposto da anni a sequestro penale (cfr. comparsa conclusionale EL 15.9.2021).
Pertanto, essendo la prosecuzione dei lavori divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna ELle parti, in base al disposto ELl'art. 1672 c.c., va dichiarata la risoluzione EL contratto di appalto stipulato fra le parti il 28.7.2013.
L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., ELla piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo ELle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito ELla risoluzione EL contratto, a titolo di equivalente pecuniario ELla dovuta restitutio in integrum. A fronte ELla domanda attorea di risoluzione EL contratto di appalto ex art. 1672 c.c., parte opposta non ha chiesto il pagamento ELla somma dovuta a titolo di equivalente pecuniario ELla dovuta restitutio in integrum.
Peraltro, parte opposta non ha puntualmente allegato né provato di avere eseguito ulteriori quantità di lavorazioni rispetto a quelle relative ai lavori indicati nelle fatture numeri 12/2013,
16/2013 e 1/2014 e rispetto alle quali sono stati corrisposti euro 40.000,00. Parte opposta non ha specificamente dedotto né provato le maggiori quantità ELle singole lavorazioni effettuate successivamente al pagamento ELl'importo di euro 10.000,00 indicato nella fattura n. 1/2014.
Il c.t.u. ha rilevato che “Agli atti non è presente alcuna contabilità di cantiere o stato di avanzamento lavori, al contrario di quanto citato nel contratto di appalto fra le due ditte. Le fatture saldate 12/2013, 16/2013 e 02/2014 riportano diciture generiche sulla descrizione;
pertanto, non è possibile ricondurre a specifici corpi d'opera quanto pagato. La fattura non saldata 05/2015 riporta una dicitura generica sulla descrizione;
pertanto, non è possibile ricondurre a specifici corpi d'opera quanto da pagare” (cfr. relazione tecnica d'ufficio, cit.).
Per quanto esposto, non essendo fondata la domanda di parte opposta volta ad ottenere la condanna ELl'opponente a pagare l'importo di euro 39.411,00, l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ELla parte opposta e si liquidano come da dispositivo.
Le spese ELla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico ELla parte opposta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara la risoluzione EL contratto di appalto stipulato il 28.7.2013;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che si liquidano in euro
4.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
- pone le spese ELla c.t.u. definitivamente a carico di parte opposta”.
4.Nell'esame ELle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio ELla ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica ELle soluzioni sul piano ELl'impatto operativo, piuttosto che su quello ELla coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello ELl'ordine ELle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità EL giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base ELla questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono:
• alla domanda di pagamento dei lavori per il cantiere di Porto San Giorgi0, via ELla
Repubblica;
• alla risoluzione EL rapporto di subappalto (con riferimento al cantiere di Via Respighi -
Fermo) per impossibilità sopravvenuta ELla prestazione ed alle conseguenze di detta risoluzione.
4. Con riferimento al cantiere di Porto San Giorgio, la Corte non può che confermare l'accertamento EL Tribunale circa l'assenza di prova di un accordo inter partes per l'esecuzione di lavori in subappalto.
Gli elementi di prova richiamati dall'appellante (fatturazione, esecuzione dei lavori, Ctu, prova testi) appaiono irrilevanti perché:
• la fattura n. 6/2015, contestata dall'appellata, è priva di valore probatorio;
• i rapporti inter partes hanno trovato regolamentazione pattizia scritta solo per il cantiere di
Fermo in cui vi era una catena di subappalti da (a) a (b) CP_2 CP_1 PA
alla (c) ditta;
Parte_1
• gli esiti ELla Ctu non offrono alcun elemento a supporto ELl'esistenza di un accordo inter partes e quindi di un rapporto di subappalto per il cantiere di Porto San Giorgio;
l'accertamento ELla realizzazione di lavori, da parte ELl'appellante, presso detto cantiere non lascia presumere alcun rapporto contrattuale tra la e l'impresa PA
atteso che: (a) il cantiere era gestito dalla , (b) la aveva Parte_1 CP_2 CP_2
subappaltato i lavori alla (b) non risulta un ulteriore subappalto tra la PA
ed il ); PA Parte_1
• le dichiarazioni EL teste non possono essere valorizzate considerando che il teste si è Tes_1 limitato a dichiarare “confermo” sul capitolo di prova n.1 (“essere vero che la ditta di
è stata incaricata nel luglio 2013 dalla di Parte_1 PA eseguire lavori di edilizia, cartongesso e controsoffittatura, presso i cantieri edili situati in
Via Della Repubblica a Porto San Giorgio e via Respighi in Fermo) senza chiarire soggetti, tempi, modalità , contenuto EL riferito incarico che resta in tal modo privo di ogni seppur minimo contenuto/contesto fattuale e storico;
• le dichiarazioni EL teste non possono essere valorizzate considerando che: (a) il Parte_1 teste è il fratello ELl'appellante; (b) il teste si è limitato a dichiarare “E' vero.Lo so perché ho lavorato nelle vie Della Repubblica e via Respighi” sul capitolo di prova n.1 (“essere vero che la ditta di è stata incaricata nel luglio 2013 dalla Parte_1 [...]
di eseguire lavori di edilizia, cartongesso e controsoffittatura, presso i PA
cantieri edili situati in Via Della Repubblica a Porto San Giorgio e via Respighi in Fermo) anche in questo caso senza chiarire soggetti, tempi, modalità , contenuto EL riferito incarico che resta in tal modo privo di ogni seppur minimo contenuto fattuale/storico;
Il motivo di gravame è respinto.
5.Per quanto riguarda le questioni attinenti al diritto al corrispettivo a fronte ELla risoluzione per impossibilità sopravvenuta EL rapporto di appalto per il cantiere di Fermo, il Collegio ritiene fondate e decisive le censure così proposte dall'appellante:
“(…) il Giudice ha omesso sia di considerare che le opere già eseguite ed accertate in sede di CTU devono essere pagate alla ditta (nessuna dimostrazione o contestazione circa la non Parte_1
utilizzabilità ELle stesse è mai stata provata o sollevata in primo grado), sia di pronunciarsi sulla domanda subordinata avanzata dalla ditta e qui riportata: “Gradatamente, nel merito: Parte_1
Accertare e dichiarare che la ha eseguito, in favore ELla committente società Parte_1
opponente, tutti i lavori e le opere specificate nelle fatture n. 5 e 6 EL 2015 o comunque accertate in corso di causa e per l'effetto condannare la in persona EL l.r.p.t., al PA
pagamento in favore ELla ELle somme dovute specificate nelle fatture n. 5 e 6 Parte_1 ELl'anno 2015, che si quantificano nel complessivo importo di € 39.411,00 oltre interessi legali ex
D.Lgs 231/2002 o ex art. 1284 comma 4 c.c. o in quella minor o maggior somma che verrà determinata nel corso EL giudizi.”
E' evidente che il Giudice di prime cure ignorando questa domanda ha palesemente ignorato la circostanza che i lavori indicati nelle fatture n. 5 e 6 ELl'anno 2015, così come ha accertato lo stesso CTU, sono stati eseguiti dalla che anche in via graduata ne veniva richiesto il Parte_1
riconoscimento con conseguente condanna al pagamento da parte ELla PA Ricordiamo a noi stessi, poi, che è nella sfera EL potere - dovere EL Giudice quella di qualificare giuridicamente i fatti posti a base ELla domanda individuando le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni ELle parti. Se tale passaggio logico fosse stato fatto dal Giudice di prime cure, questi avrebbe dovuto, necessariamente, procedere riconoscendo il pagamento pecuniario ELle attività eseguite per come richiesto”.
6.Le argomentazioni di parte sono chiaramente fondate perché una volta pronunciata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta EL rapporto di appalto ex art. 1672 cc, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la parte opposta:
(a) non avesse chiesto il pagamento ELla somma dovuta a titolo di equivalente pecuniario ELla dovuta restitutio in integrum,
(b)non avesse puntualmente allegato né provato di avere eseguito ulteriori quantità di lavorazioni rispetto a quelle relative ai lavori indicati nelle fatture numeri 12/2013, 16/2013 e 1/2014 e rispetto alle quali erano stati corrisposti euro 40.000,00.
7.Sotto il primo profilo va detto che l'art. 1672 cod. civ. stabilisce che: “Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione ELl'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna ELle parti, il committente deve pagare la parte ELl'opera già compiuta, nei limiti in cui
è per lui utile, in proporzione EL prezzo pattuito per l'opera intera”.
Deve precisarsi che l'obbligazione di pagamento che sorge in capo al committente nei riguardi ELl'appaltatore (o ELl'appaltatore nei confronti EL subappaltatore) per effetto ELla sopravvenuta impossibilità di esecuzione ELl'opera, concerne il compenso contrattuale per la parte ELl'opera effettivamente compiuta prima ELla verificata impossibilità.
8.Dunque:
• il titolo ELl'obbligazione di pagamento ELla parte di opera realizzata (ex art. 1672 cc) è il contratto;
• l'appaltatore non può richiedere il rimborso dei danni per mancati utili o per le spese sostenute per la preparazione EL cantiere;
• il committente deve accettare quanto ELl'opera effettivamente eseguito e pagarne il corrispettivo;
• il corrispettivo deve essere determinato sulla base dei criteri e ELle regole fissate nel contratto,
• la proporzione tra la parte di opera eseguita ed il suo intero corrispettivo rappresenta il compenso ordinario da attribuire all'appaltatore salvo che il committente non provi che l'utilità ELl'opera parzialmente eseguita non è in corretta proporzione con l'utilità che avrebbe avuto il tutto;
in tal caso il corrispettivo per l'opera parzialmente eseguita è soggetto a riduzione in ragione EL criterio ELl'utilità.
9.Nel presente giudizio la parte originaria opposta/odierna appellante ha proposto, articolandola e declinandola in subordinate, una fondamentale domanda di attribuzione EL corrispettivo per le opere realizzate come correttamente esposto nel richiamato motivo di appello.
E così la parte ha chiesto:
“Gradatamente, nel merito: Accertare e dichiarare che la ha eseguito, in Parte_1
favore ELla committente società opponente, tutti i lavori e le opere specificate nelle fatture n. 5 e 6 EL 2015 o comunque accertate in corso di causa e per l'effetto condannare la PA
[...
in persona EL l.r.p.t., al pagamento in favore ELla ELle somme dovute Parte_1 specificate nelle fatture n. 5 e 6 ELl'anno 2015, che si quantificano nel complessivo importo di €
39.411,00 oltre interessi legali ex D.Lgs 231/2002 o ex art. 1284 comma 4 c.c. o in quella minor o maggior somma che verrà determinata nel corso EL giudizi.”
Né può dubitarsi che la domanda di pagamento EL (residuo) corrispettivo dei lavori svolti (come formulata in primo grado) si estendesse anche all'ipotesi di scioglimento EL vincolo contrattuale per impossibilità sopravvenuta.
10.Verosimilmente il Tribunale ha considerato l'esistenza di una obbligazione indennitaria EL tutto avulsa dal rapporto contrattuale mentre l'obbligazione ex art. 1672 cc :
(a) trae titolo proprio dal rapporto contrattuale,
(b) fonda il diritto contrattuale al pagamento EL corrispettivo nei limiti indicati dalla norma.
Di talché l'interpretazione ELla domanda da parte EL Tribunale oltre che incompleta si rivela errata per non aver adeguatamente considerato né il complessivo rapporto contrattuale in cui l'obbligazione ex art. 1672 cc si colloca né la volontà ELl'originario opposto di far valere in giudizio il proprio diritto al corrispettivo comunque maturato. 11.Sul punto per brevità si richiama Cass. n.29485/2021 :
“L'art. 1672 c.c. prevede che "se il contratto si scioglie perché l'esecuzione ELl'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna ELle parti, il committente deve pagare la parte ELl'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione EL prezzo pattuito per l'opera intera".
Per la dottrina, ci si trova dinanzi ad una ipotesi di impossibilità parziale ELla prestazione ai sensi ELl'art. 1464 c.c.. Vengono, dunque, regolate le conseguenze ELl'impossibilità di compimento ELl'opera, che sopravvenga dopo l'inizio ELl'esecuzione. Se l'impossibilità è soltanto parziale, nel senso che sussiste un interesse EL creditore al compimento ELla prestazione, il contratto non si scioglie, ma la controprestazione riceve una adeguata riduzione nell'appalto; tale ipotesi si configura qualora l'opera, sebbene incompiuta, offra ugualmente un'utilità al committente;
in tal caso la riduzione a favore EL committente viene determinata fissando l'ammontare EL corrispettivo con riferimento alla sola parte compiuta ELl'opera o EL servizio, che per lui sia utile.
L'utilità va stabilita in relazione al contenuto EL contratto ed all'interesse EL committente. L'art. 1672 c.c. e', allora, una semplice applicazione ELla regola generale posta dall'art. 1464 c.c.
Ci si trova, allora, dinanzi al principio generale EL "caso fortuito" o "factum principis", sicché
l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti deve essere "assoluta" ed
"oggettiva" (tanto che non costituisce causa di scioglimento ex art. 1672 c.c. l'intervenuto fallimento ELl'appaltatore, ai sensi ELla L. Fall., art. 81, in quanto in tal caso lo scioglimento origina da un evento di natura personale, come da Cass., sez. 3, 21 ottobre 2010, n. 21599).
L'impossibilità sopravvenuta può derivare anche da atti legislativi, amministrativi o giudiziari ELla pubblica autorità, come in caso di mancata approvazione EL progetto di una costruzione edilizia da parte EL Comune, oppure quando l'idoneità di un'area edificabile venga esclusa o compromessa a seguito ELl'inizio ELla procedura di espropriazione per pubblica utilità. Rilevano anche eventuali cause naturali che incidano sul suolo, come movimenti di terra, alluvioni ed altro.
Se la parte eseguita è utile per il committente, questi deve pagarla in proporzione EL prezzo pattuito per l'opera intera, nei limiti ELla sua utilità”.
12.Tanto premesso, la soluzione ELla controversia, sotto il profilo ELla determinazione EL corrispettivo, è agevole perché il committente/subappaltante deve pagare la parte di opera eseguita in proporzione al prezzo pattuito per l'opera intera. 13.Nel corso EL giudizio di primo grado è stata espletata Ctu che ha accertato:
“ L'opposta ha eseguito per il cantiere oggetto di perizia sito in via Ottorino Respighi in Fermo
(FM) lavorazioni per un totale di 57.073,78 € (diconsi cinquantasettemilasettantatre/78 euro), di cui 12.756,51 € (Diconsi dodicimilasettecentocinquantasei/51 euro) sono lavorazioni non ultimate e ulteriori 4.497,32 € (Diconsi quattromilaquattrocentonovantasette/32 euro) sono lavorazioni non comprese nel contratto di appalto (…).
2) Per il cantiere di via Ottorino Respighi in Fermo (FM), sono stati pagati in acconto all'opposta
40.000,00 € (diconsi euro quarantamila/00) per le lavorazioni eseguite”
14.Si riportano gli accertamenti e le valutazioni peritali:
“La tipologia di lavorazioni eseguite per i due cantieri sono pressoché simili, esse riguardano la sola manodopera per la realizzazione di controsoffitti, di velette esterne al controsoffitto, di gocciolatoi, di controsoffittatura dei pilastri, di fori per l'illuminazione.
Ad aggiungersi alle suddette è stata rilevata la presenza di contropareti (oltre a contropilastri) in cartongesso e di divisori.
A seguito di richiesta di chiarimenti (Allegato 03) e per stimare il valore ELle lavorazioni eseguite, lo scrivente C.T.U. ha creato un elenco prezzi utilizzando dei prezzi per le lavorazioni non previste, sotto indicazione EL Giudice, quanto più prossimi a quanto concordato tra le parti nel contratto di appalto stipulato per il cantiere di via Ottorino Respighi sito in Fermo (FM).
Per le lavorazioni eseguite nel complesso immobiliare in via Repubblica 109 non è presente un contratto di appalto. A seguito di richiesta di chiarimenti (Allegato 03), sotto indicazione EL
Giudice, esse saranno valutate confrontando il valore con quanto pattuito tra le parti.
L'elenco prezzi utilizzato per la stima ELle lavorazioni, per la sola posa, è il seguente:
- Controsoffittatura 14 €/mq
- Velette esterne al controsoffitto 7 €/ml
- Gocciolatoio 2,50€/ml
- Controsoffittatura pilastri 18€/cad
- Apertura fori di illuminazione 5€ /cad
Per le lavorazioni non incluse nel contratto di appalto è stata redatta apposita analisi prezzi
(Allegato 16). Si riporta di seguito l'elenco sintetico:
- NP.01 - Controparete 14 €/mq
- NP.02 - Scatolette 18 €/cad - NP.03 - Divisori 18,27 €/mq
Per le lavorazioni non ultimate è stata redatta apposita analisi prezzi (Allegato 16). Si riporta di seguito l'elenco sintetico:
- NP.04A - Controsoffitto non ultimato 7,70 €/mq (per il piano primo e il piano secondo EL palazzo
2, cantiere di via Ottorino Respighi, Fermo)
- NP.04B - Controsoffitto non ultimato 10,95 €/mq (per il piano terzo EL palazzo 2 EL cantiere sito in via Ottorino Respighi, Fermo)
- NP.05 - Velette non ultimate 3,85 €/ml
- NP.06 - Controsoffittatura pilastri non ultimata 9,90 €/cad
- NP.07- Scatolette non ultimate 9,90 €/cad
La stima economica per le lavorazioni eseguite per il cantiere sito in via Ottorino Respighi in
Fermo (FM) può essere così riassunta (Allegato 18):
Palazzo 1 - Ovest
- Piano Primo – 3.587,85 €
- Piano Secondo – 9.640,87 €
- Piano Terzo – 12.193,61 €
- Piano Quarto – 6.959,50 €
- Appartamenti Piano Quarto – 3.586,54 €
Totale Palazzo 1 - Ovest: 35.968,37 €
Palazzo 2 – Est – Lavorazioni ultimate
- Piano Terzo (fori, velette, controtravi e gocciolatoio) – 8.348,90 €
- Piano Quarto – 5.894,99 €
Palazzo 2 – Est – Lavorazioni non ultimate
- Piano Primo – 2.076,93 €
- Piano Secondo – 4.797,57 €
- Piano Terzo (solo controsoffittatura) – 5.882,01 €
Totale Palazzo 2 - Est: 21.105,41 €
Totale Cantiere Via Ottorino Respighi Fermo: 57.073,78 € (diconsi cinquantasettemilasettantatre/78 euro), di cui 12.756,51 € (Diconsi dodicimilasettecentocinquantasei/51 euro) sono lavorazioni non ultimate e ulteriori 4.497,32 €
(Diconsi quattromilaquattrocentonovantasette/32 euro) sono lavorazioni non comprese nel contratto di appalto.
15.Pertanto:
• provata l'esistenza di un contratto di appalto fondamentale inter partes per il cantiere di
Fermo;
• provata l'effettiva realizzazione, presso il cantiere di Fermo, di opere come da contratto di appalto nonché l'esecuzione di ulteriori opere non previste contrattualmente ma totalmente integrabili ed integrate nello stesso rapporto contrattuale e nello stesso contesto realizzativo;
• determinati i corrispettivi su base contrattuale per i lavori contrattuali e sulla base ELl'elenco prezzi stilato dal Ctu (i cui criteri di determinazione sono esplicitati dal consulente e condivisi dal Collegio) per i lavori extra-contratto;
• calcolato il corrispettivo finale per la parte eseguita in proporzione EL prezzo pattuito/giudizialmente determinato per l'opera intera;
• non essendo stati rilevati dal Ctu o eccepiti in primo grado dalla parte originaria opponente limiti di utilità ELle opere;
risulta accertato il diritto ELl'appellante ad un residuo corrispettivo di euro 17.073,78 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
16.Va precisato che la disciplina ELla causa concreta richiamata dall'appellata opera solo nel contesto ELla (parziale) irrealizzabilità EL programma contrattuale a cui segue la risoluzione EL rapporto.
In altri termini il rilievo ELla causa concreta riguarda l'impossibilità di utilizzare totalmente la prestazione ed incide sull'interesse ricompreso nel contenuto ELl'obbligazione.
In tal modo il difetto funzionale ELla causa concreta comporta la risoluzione EL contratto per impossibilità sopravvenuta.
17.Così, nel presente giudizio, la sopravvenuta mancanza di interesse ELla subappaltante derivante dall' impossibilità di portare a termine il programma contrattuale (l'irrealizzabilità ELla causa concreta) ha avuto corretto riconoscimento nella pronuncia di risoluzione emessa dal Tribunale.
E tuttavia il rapporto contrattuale, nel caso concreto, si è estinto generando (ex art. 1672 cc) una residuale obbligazione di pagamento ELle opere realizzate.
Il contenuto economico di tale obbligazione ha riguardo ed è parametrato ai corrispettivi pattuiti tra le parti con il correttivo ELl'effettiva utilità ELl'opera. Ma l'utilità va considerata (così come la causa concreta) con riferimento al contenuto ELle obbligazioni contrattuali e non con le soggettive finalità di parte (anche ove connesse con altri rapporti contrattuali).
L'opera (parzialmente realizzata) è utile perché, seppure parziale, è conforme al programma contrattuale, perché è diligentemente realizzata, perché non ha vizi o difetti, ecc.
Non possono avere invece rilievo i motivi e le finalità in funzione ELle quali era stato concluso il contratto e che restano esterni alle obbligazioni assunte in contratto così come restano estranee le ragioni e gli interessi soggettivi legati ad altri rapporti contrattuali.
18.Il fatto, dedotto dall'appellata, che il rapporto con la propria subappaltante si sia CP_2
interrotto o che quest'ultima sia inadempiente o che sia fallita, comunque non legittima la appellata a sottrarsi al pagamento EL corrispettivo per le opere realizzate dall' appellante che hanno costituito
(parziale) realizzazione EL programma contrattuale e che, nel contesto EL rapporto oggetto di causa, costituiscono corretto parziale adempimento ELl'obbligazione , perfettamente utilizzabile nel perimetro EL rapporto inter partes e dunque di indubbia utilità.
E' noto che nel rapporto di subappalto il subappaltatore instaura un rapporto contrattuale soltanto con il proprio committente, vale a dire l'appaltatore, ed è soltanto a lui che può rivolgere la pretesa di pagamento EL corrispettivo dovuto. Allo stesso modo l'appaltatore non può andare esente da responsabilità per l'inadempimento nei confronti EL subappaltatore per il semplice fatto che il committente non lo abbia pagato (salva l'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, in cui il committente abbia garantito il tempestivo pagamento).
Per una particolare applicazione EL principio generale di autonomia tra appalto principale e successivi subappalti si richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
"in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, ELle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso ELl'appaltatore a tale modalità di esecuzione ELla propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde ELla relativa esecuzione nei confronti EL solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti EL committente, può rivolgersi ai fini ELl'adempimento ELle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione"
(Cass. n.3073/2024).
19.In definitiva l'appellata/subappaltatrice (che ha dato in ulteriore subappalto all'appellante le opere in esame) se può sciogliersi dal vincolo contrattuale per l'intervento di un fatto non imputabile nondimeno non può sottrarsi al pagamento, imposto dall'art. 1672 cc, di quanto correttamente realizzato dal proprio subappaltatore in esecuzione EL programma contrattuale solo perché tale risultato non può essere utilizzato (economicamente) nei confronti ELla propria committente (perché inadempiente/non solvibile/fallita)
In altri termini l'utilità di cui all'art. 1672 cc non può rimandare alla mera convenienza economica ELl'appellata che in tal modo riverserebbe sulla incolpevole parte appellante (che pure ha correttamente adempiuto la propria prestazione) le conseguenze economiche negative che le derivano dall' inadempienza ELla propria committente ( ponendo in capo alla propria CP_2
controparte un rischio EL tutto estraneo alla causa concreta EL rapporto inter partes.
20.Dunque, in parziale accoglimento ELl'appello ed in parziale riforma ELla gravata sentenza, dato atto ELla irreversibile revoca EL decreto ingiuntivo opposto in primo grado e ferma la pronunciata risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la domanda ELl'appellante va accolta ne limiti indicati in motivazione con condanna ELl'appellata al pagamento ELla somma di euro 17.073,78 oltre interessi di legge sino al saldo, traente titolo ex art. 1672 cc dalle opere eseguite nel cantiere di
Fermo.
La pronuncia di primo grado resta invece confermata nel rigetto ELla domanda di pagamento per le opere asseritamente realizzate nel cantiere di Porto San Giorgio.
21.Le spese di lite EL doppio grado seguono la prevalente soccombenza ELl'appellata liquidate
(sulla base EL decisum) come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla
Corte di Appello/Tribunale – parametri vigenti al momento ELla decisione, (b) valore fino ad euro
26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
Le spese di Ctu vanno poste a carico ELle parti in solido.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento ELl'appello ed in parziale riforma ELla gravata sentenza, dato atto ELla revoca EL decreto ingiuntivo opposto in primo grado e confermata la pronuncia di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, condanna la parte appellata al pagamento in favore ELla parte appellante ELla somma di euro 17.073,78 oltre interessi di legge come da motivazione;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore ELla parte appellante, ELle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 4800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3-pone le spese di Ctu a carico ELle parti in solido.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio ELla Prima Sezione Civile ELla Corte di Appello in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini