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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5767/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/04/2025, promossa da
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CASETTA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DEI PARTIGIANI 8 24121
BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to TORRI FABIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CASALINO 5/H 24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE, nonché di
1 C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_3 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to BARANCA MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via Paglia, n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE E CP_3
avente ad oggetto: indebito soggettivo, indebito oggettivo, arricchimento senza causa, risarcimento dei danni, somministrazione, condominio e supercondominio.
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
14/10/2024, il promuoveva il presente Parte_1 giudizio nei confronti di e del Controparte_1
chiedendo la condanna della prima alla Controparte_2 ripetizione dell'indebito e, in subordine, la condanna ex art. 2041 c.c. di infine concludendo come Controparte_2 riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione eccepita, in subordine la condanna, a vario titolo, del 67/E, per Controparte_2
l'importo dovuto per le prestazioni erogate, nonché, in ogni caso, la condanna del 67/E al pagamento dell'importo Controparte_2 di € 28.933,36, oltre accessori, asseritamente dovuto per le forniture rimaste impagate, altresì chiedendo autorizzarsi la chiamata del ed infine concludendo come Controparte_2 riportato in epigrafe.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio il che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione dell'eccezione eccepita, e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, la condanna di al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Autorizzata la chiamata richiesta, la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 16/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo in sede di udienza ex art. 281sexies c.p.c., la domanda subordinata di parte ricorrente, sottesa alla condanna del 67/E a rimborsare le Controparte_2 somme indebitamente versate a in Controparte_1 luogo del 67/E, “in adempimento delle Controparte_2 obbligazioni e dei patti contenuti nel contratto del 31 agosto
2012/5 settembre 2012 stipulato inter partes, ed in particolare in adempimento delle modalità di suddivisione dei pagamenti a tra i due distinti condomìni”. In senso Controparte_1 opposto, del resto, non possono giovare né i principi di S.U., sent. n. 12310 del 2015, che allude alla modifica della domanda entro un termine decadenziale anteriore alla discussione ex art. 281sexies c.p.c., né la mancata concessione dei termini ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c., visto che o si era dinanzi ad una pattuizione asseritamente coinvolgente la parte ricorrente e, dunque, già nota alla stessa, con consequenziale carenza di una
“esigenza sor[ta] dalle difese della controparte”, ai sensi dell'ultima disposizione citata, oppure sarebbe stata operante la non osservata preclusione di cui al terzo comma dell'art. art. 281duodecies c.p.c., con ciò rendendosi ultroneo aggiungere la rilevazione della mancanza di prova ammissibile in relazione alla
3 predetta pattuizione (in base a quanto indicato nell'ordinanza del
27/03/2025, specie laddove richiama i principi di Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 12292 del 07/06/2011, Rv. 617887).
2. Le restanti domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Occorre evidenziare che è pacifico che i due condomìni abbiano una unica fornitura ed una unica caldaia per l'impianto di riscaldamento, con due distinte paia di tubi, l'uno servente le unità immobiliari del ricorrente, l'altro quelle del
[...]
Tale situazione fattuale è sufficiente per ritenere CP_2 vigente un c.d. supercondominio limitatamente all'impianto de quo.
Infatti, secondo la giurisprudenza, “Il supercondominio, sorgendo
"ipso iure et facto", se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati;
ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione” (così Cass. Sez. 2, sent. del
10/12/2019, n. 32237, Rv. 656214 - 01). Ciò consente di ritenere che solo ad abundantiam deponga in tal senso anche il contratto con la società resistente di cui al doc. 2 di quest'ultima, servente un unico committente, vale a dire il supercondominio de quo, come dimostrato anche solo alternativamente a) dal pacifico dato di come le somministrazioni fornite in esecuzione di tale negozio siano a beneficio delle unità immobiliari di entrambi i condomìni di specie ed atte a far sorgere, in capo ai proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento) delle stesse, obbligazioni di pagamento del prezzo,
b) dalla indicazione, in tale contratto, di un unitario corrispettivo e di un unico committente costituito dal
“Condominio Via Broseta, 67/67a”, civici corrispondenti ai due condomìni in causa, evidentemente indicandosi la lettera
4 “a” come mero errore materiale, visti quanto sub a) e il doc.
15 del 67/E, riportante sia quest'ultimo, Controparte_2 sia il 67 come espressi destinatari della Controparte_2 comunicazione attinente al pregresso ed altrettanto unico rapporto negoziale con Controparte_1
2.2. Orbene, così riscontratosi un supercondominio per l'impianto de quo, occorre evidenziare che le azioni esercitate, da parte del ricorrente, in via principale e subordinata, siano, se non mancanti di titolarità, quantomeno, “per la ragione più liquida”, prive di prova in relazione al quantum. Deve rammentarsi che sia gli eventuali titolari degli ipotetici crediti ex artt. 2033, 2036
e 2041 c.c., indicati in ricorso, sia i debitori di quanto dovuto dal supercondominio nel rapporto di somministrazione con la società resistente sono i proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento) delle singole unità immobiliari, non già il condominio ricorrente o il supercondominio suesposto come enti diversi dai citati proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento): infatti, “Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti (…) fa capo ai singoli cond[ò]mini” (così, ex multis, Sez. Un., Sentenza n. 9148 del 2008). Orbene, considerato come non sia controverso che i condòmini del
67 abbiano comunque fruito del riscaldamento Controparte_2 somministrato da non v'è dubbio che Controparte_1 lo scambio dei cartellini sulle tubazione dei due condomìni in causa non è di per sé solo atto a comprovare l'ammontare dell'indebito ex artt. 2033 e 2036 c.c. o dell'impoverimento ex art. 2041 c.c. rispetto a quanto corrispondentemente goduto e versato dal resistente (rectius, dai proprietari o CP_2 titolari di altri diritti reali di godimento delle singole unità immobiliari). Al contrario, poiché il servizio de quo è a beneficio del supercondominio e poiché è l'insieme dei proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento delle singole unità immobiliari del supercondominio ad essere obbligato alla corresponsione del prezzo, ipotetici indebiti ex artt. 2033 e 2036
5 c.c. o impoverimenti ex art. 2041 c.c. sarebbero solo pari alla né allegata, né dimostrata differenza tra quanto versato da ciascuno di tali soggetti e quanto avrebbe dovuto pagare ognuno degli stessi quale partecipe del supercondominio, del quale, segnatamente, in carenza di tabelle millesimali specificatamente di quest'ultimo, non sono state né prospettate, né provate le quote ex art. 1123 c.c. che graverebbero in capo ai singoli (circa la pertinenza di quest'ultima disposizione, inter alia, Sez. Un.,
Sentenza n. 9148 del 2008).
2.2.1. Occorre evidenziare che l'esattezza di quanto suesposto è altresì evidenziata dalla impossibilità di concepire il supercondominio come un cumulo di due o più condomìni, trattandosi, piuttosto, di un istituto parallelo agli stessi e trasversale a tutti i super-condòmini. In tal senso, la giurisprudenza ha osservato come “Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto;
il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del cd. ” (così Cass. Sez. 2, Parte_2 sent. n. 28/01/2019, n. 2279, Rv. 652511 - 01).
2.3. Quanto sopraindicato – occorre evidenziare – determina un rigetto nel merito delle domande di parte ricorrente e non già una mera inammissibilità per carenza di legittimazione attiva.
Rammentato che, secondo la giurisprudenza, “la legittimazione ad agire (…) si determina in base alla sola affermazione dell'attore”
(così Cass., ord. n. 34373 del 2023), osta alla mera inammissibilità la circostanza che parte ricorrente postula non solo come propri e ammontanti nella misura prospettata i crediti
6 azionati, bensì anche che le spese per la somministrazione de qua siano poi state ripartite negozialmente e parziariamente tra i due condomìni in causa.
2.4. A quest'ultimo proposito, occorre evidenziare che non vi è nessuna prova della modifica (anche soggettiva) da un contratto di somministrazione stipulato tra la società resistente e il supercondominio ad un rapporto negoziale intercorrente tra e i due condomìni in causa. La mera Controparte_1 fatturazione separata per ciascuno dei due condomìni, i documenti depositati, i mezzi di prova formulati ed anche la passata identità dell'amministratrice di entrambi i condomìni (in mancanza di una contemplatio domini anche tacita rispetto al supercondominio, specificatamente successiva alla stipula del doc.
2 della società resistente) non sono idonei a provare siffatto negozio modificativo, considerato come, quantunque il medesimo possa essere concluso anche per fatti concludenti, non solo i principi di Cass. Sez. 2, sent. del 14/03/1983, n. 1888, Rv.
426738 – 01 escludono che la ricezione della fattura, ordinariamente attinente al momento esecutivo, sia di per sé indicativa di un intento negoziale modificativo del rapporto contrattuale pregresso, ma anche e soprattutto mancano del tutto l'allegazione e la prova di un esercizio anche tacito di autonomia privata da parte dell'amministratore del supercondominio, da un lato, paciscente dell'originario contratto e, dall'altro, insuscettibile di surroga da parte dei due condomìni in ragione della diversità di organi rammentata dalla giurisprudenza esposta al punto 2.2.1. della presente motivazione.
2.5. Occorre evidenziare che a diverse conclusioni non è dato pervenire ritenendo che il contratto di somministrazione di cui al doc. 2 della società resistente sia stato stipulato non già dal supercondominio, bensì dai due condomìni, cumulativamente rappresentati dal medesimo amministratore. Invero, depongono in senso opposto l'indicazione testuale di un solo “Committente” in tale contratto, l'individuazione, in quest'ultimo, di un unico plesso obbligato per il pagamento di un prezzo fissato
7 unitariamente, nonché la riconducibilità del servizio e dell'impianto di riscaldamento alla proprietà comune (non dei due condomìni, bensì) del supercondominio. A nulla rileva, invece, la successiva fatturazione separata, in quanto, quand'anche si volesse richiamare l'art. 1362, secondo comma, c.c., essa confligge con gli argomenti esegetici di cui al periodo che precede ed è inidonea a determinare una modifica negoziale in ragione di quanto indicato al punto 2.4. della presente motivazione.
2.6. La circostanza, poi, che l'amministratrice stipulante, comune ad entrambi i condomìni, fosse o meno anche tale per il supercondominio non rileva. Anzitutto, nulla è stato dedotto dalle parti circa una sua supposta carenza di detta qualità/potere rappresentativo. Inoltre, pur evidenziando la giurisprudenza come non operi “tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o
"legittimazione sostitutiva"” (così Cass. Sez. 2, ord. del
20/12/2021, n. 40857, Rv. 663396 - 02), è pacifica l'esecuzione del contratto in oggetto da parte dei singoli proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento) delle unità immobiliari, con consequenziale ratifica dell'operato di detta amministratrice (circa detta potestà di ratifica, inter alia,
Cass. Sez. 2, ord. del 30/11/2022, n. 35278, Rv. 666321 – 01 e
Cass. Sez. 2, sent. del 11/08/1990, n. 8195, Rv. 468797 - 01).
2.6.1. Ciò rende superfluo aggiungere che “Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto;
il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e
8 l'amministratore del cd. supercondominio. Ne consegue che, qualora quest'ultimo amministratore non sia nominato, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato "ad hoc" conferito dai comproprietari ovvero, in mancanza,
a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici” (così Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 2279 del 28/01/2019), orientamento particolarmente significativo nel caso di specie, laddove si volesse – quantunque tardivamente – contestare la qualità di amministratrice del visto che, Parte_2 comunque, nessuno si duole che quest'ultima avesse comunque una potestà rappresentativa per la stipula del doc. 2 de quo, se del caso, dunque, sussistente anche ad acta in base all'orientamento giurisprudenziale predetto.
3. Dal rigetto delle domande di parte ricorrente segue l'assorbimento di quelle, cumulativamente, riconvenzionali e subordinate all'accoglimento delle azioni di Controparte_2
67, nonché delle eccezioni di prescrizione.
4. Deve altresì rigettarsi la domanda, avanzata dalla società resistente, di condanna del resistente/terzo chiamato
[...] al pagamento del residuo importo di 28.933,36, oltre CP_2 accessori, asseritamente dovuto per le forniture rimaste impagate.
Invero, affermata la vigenza sia del supercondominio, sia della riconducibilità a questi della qualità di paciscente del contratto di somministrazione, non è il ad essere Controparte_2 debitore: come osservato dalla giurisprudenza, “legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni”, essendo “esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini e per l'importo globale delle somme individualmente dovute da questi ultimi” (così Cass. Sez. 2, sent. del 16/01/2023, n. 1141, Rv.
666675 – 01 e, in tema di spese relative all'impianto di riscaldamento, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22954 del 2022).
9 5. Occorre, infine, evidenziare che il rigetto delle suesposte domande di parte ricorrente e della società resistente non è diversamente orientabile in base all'eventuale richiamo del principio di non contestazione in relazione alle debenze di cui al presente giudizio. Secondo la giurisprudenza, “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (così Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016 e, sul punto anche Sez. U, Sentenza n. 11377 del 2015), tale essendo anche la deduzione in tema di supercondominio.
6. Occorre evidenziare che il rigetto delle suesposte domande non sarebbe stato evitabile validamente tramite la conversione del rito da semplificato ad originario, o con la concessione dei termini ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c. Quanto alla conversione del rito, deve applicarsi analogicamente il principio giurisprudenziale sorto in tema di rito sommario, secondo il quale il mutamento del rito non ha “la funzione di rimetter[e le parti] in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis"” (così Cass. Sez. 3, ord. del 05/10/2018, n. 24538, Rv.
651152 - 01). Con riguardo, invece, alle memorie ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c., le stesse non erano concedibili per mancanza di derivazione dell'esigenza delle stesse dalle difese avversarie: infatti, rispetto sia al ricorrente, sia alla società resistente, la dirimente questione del supercondominio è stata rilevata de iure da un fatto già noto a questi, quale la comunanza dell'impianto e del servizio di riscaldamento, di talché non sono sorti, né sono stati indicati fatti nuovi, da un lato, rilevanti e, dall'altro, giustificanti tali memorie.
7. Le spese processuali di seguono la Controparte_1 prevalente soccombenza del e vanno poste a Parte_1 carico di quest'ultimo; esse si liquidano in favore di CP_1
10 considerati le tariffe forensi del D.M. n. Controparte_1
55/2014, la nota spese depositata, l'importo delle domande rigettate di parte ricorrente, in € 2.027,80 per spese vive
(comprensive di mediazione) ed € 10.150,00 per compensi (fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare dovuto per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò per la natura documentale della controversia, nonché per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
7.1. Le spese processuali del 67/E seguono la Controparte_2 prevalente soccombenza del 67 e Controparte_2 [...]
andando poste a carico di questi ultimi due Controparte_1 nei termini che seguono;
dette spese, in particolare, si liquidano in favore di considerati le tariffe Controparte_2 forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate delle restanti due parti, la comunanza della questione dirimente del supercondominio, atta ad escludere l'opportunità dell'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 10.150,00 per compensi
(fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare dovuto per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò per la natura documentale della controversia, nonché per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%. Tale ammontare complessivo va diviso parziariamente al 35% in capo a ed al 65% in capo al Controparte_1
67, stante il valore delle rispettive domande. Controparte_2
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda subordinata del Parte_1
sottesa a “condannare il
[...] Controparte_2 in persona del suo amministratore pro-tempore, a versare al in persona del suo amministratore pro- Parte_1 tempore, l'importo capitale di € 53.724,31, a titolo di rimborso per le somme indebitamente versate a
[...] in luogo del in Controparte_1 Controparte_2 adempimento delle obbligazioni e dei patti contenuti nel contratto del 31 agosto 2012/5 settembre 2012 stipulato inter partes, ed in particolare in adempimento delle modalità di suddivisione dei pagamenti a tra i due Controparte_1 distinti condomìni”;
2. Rigetta le restanti domande di 67; Controparte_2
3. Dichiara assorbite le domande subordinate all'accoglimento di quelle del 67 e le eccezioni di Controparte_2 prescrizione sollevate;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in € 2.027,80 per spese vive ed € 10.150,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Condanna parziariamente e Controparte_1
67 al pagamento, rispettivamente del 35% e Controparte_2 del 65% dell'ammontare complessivo di seguito indicato, in favore di 67/E: € 10.150,00 per compensi, Controparte_2 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 16/04/2025
12 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5767/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/04/2025, promossa da
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CASETTA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA DEI PARTIGIANI 8 24121
BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to TORRI FABIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CASALINO 5/H 24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE, nonché di
1 C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_3 dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to BARANCA MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via Paglia, n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE E CP_3
avente ad oggetto: indebito soggettivo, indebito oggettivo, arricchimento senza causa, risarcimento dei danni, somministrazione, condominio e supercondominio.
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
14/10/2024, il promuoveva il presente Parte_1 giudizio nei confronti di e del Controparte_1
chiedendo la condanna della prima alla Controparte_2 ripetizione dell'indebito e, in subordine, la condanna ex art. 2041 c.c. di infine concludendo come Controparte_2 riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione eccepita, in subordine la condanna, a vario titolo, del 67/E, per Controparte_2
l'importo dovuto per le prestazioni erogate, nonché, in ogni caso, la condanna del 67/E al pagamento dell'importo Controparte_2 di € 28.933,36, oltre accessori, asseritamente dovuto per le forniture rimaste impagate, altresì chiedendo autorizzarsi la chiamata del ed infine concludendo come Controparte_2 riportato in epigrafe.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio il che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione dell'eccezione eccepita, e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, la condanna di al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Autorizzata la chiamata richiesta, la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 16/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo in sede di udienza ex art. 281sexies c.p.c., la domanda subordinata di parte ricorrente, sottesa alla condanna del 67/E a rimborsare le Controparte_2 somme indebitamente versate a in Controparte_1 luogo del 67/E, “in adempimento delle Controparte_2 obbligazioni e dei patti contenuti nel contratto del 31 agosto
2012/5 settembre 2012 stipulato inter partes, ed in particolare in adempimento delle modalità di suddivisione dei pagamenti a tra i due distinti condomìni”. In senso Controparte_1 opposto, del resto, non possono giovare né i principi di S.U., sent. n. 12310 del 2015, che allude alla modifica della domanda entro un termine decadenziale anteriore alla discussione ex art. 281sexies c.p.c., né la mancata concessione dei termini ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c., visto che o si era dinanzi ad una pattuizione asseritamente coinvolgente la parte ricorrente e, dunque, già nota alla stessa, con consequenziale carenza di una
“esigenza sor[ta] dalle difese della controparte”, ai sensi dell'ultima disposizione citata, oppure sarebbe stata operante la non osservata preclusione di cui al terzo comma dell'art. art. 281duodecies c.p.c., con ciò rendendosi ultroneo aggiungere la rilevazione della mancanza di prova ammissibile in relazione alla
3 predetta pattuizione (in base a quanto indicato nell'ordinanza del
27/03/2025, specie laddove richiama i principi di Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 12292 del 07/06/2011, Rv. 617887).
2. Le restanti domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Occorre evidenziare che è pacifico che i due condomìni abbiano una unica fornitura ed una unica caldaia per l'impianto di riscaldamento, con due distinte paia di tubi, l'uno servente le unità immobiliari del ricorrente, l'altro quelle del
[...]
Tale situazione fattuale è sufficiente per ritenere CP_2 vigente un c.d. supercondominio limitatamente all'impianto de quo.
Infatti, secondo la giurisprudenza, “Il supercondominio, sorgendo
"ipso iure et facto", se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati;
ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione” (così Cass. Sez. 2, sent. del
10/12/2019, n. 32237, Rv. 656214 - 01). Ciò consente di ritenere che solo ad abundantiam deponga in tal senso anche il contratto con la società resistente di cui al doc. 2 di quest'ultima, servente un unico committente, vale a dire il supercondominio de quo, come dimostrato anche solo alternativamente a) dal pacifico dato di come le somministrazioni fornite in esecuzione di tale negozio siano a beneficio delle unità immobiliari di entrambi i condomìni di specie ed atte a far sorgere, in capo ai proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento) delle stesse, obbligazioni di pagamento del prezzo,
b) dalla indicazione, in tale contratto, di un unitario corrispettivo e di un unico committente costituito dal
“Condominio Via Broseta, 67/67a”, civici corrispondenti ai due condomìni in causa, evidentemente indicandosi la lettera
4 “a” come mero errore materiale, visti quanto sub a) e il doc.
15 del 67/E, riportante sia quest'ultimo, Controparte_2 sia il 67 come espressi destinatari della Controparte_2 comunicazione attinente al pregresso ed altrettanto unico rapporto negoziale con Controparte_1
2.2. Orbene, così riscontratosi un supercondominio per l'impianto de quo, occorre evidenziare che le azioni esercitate, da parte del ricorrente, in via principale e subordinata, siano, se non mancanti di titolarità, quantomeno, “per la ragione più liquida”, prive di prova in relazione al quantum. Deve rammentarsi che sia gli eventuali titolari degli ipotetici crediti ex artt. 2033, 2036
e 2041 c.c., indicati in ricorso, sia i debitori di quanto dovuto dal supercondominio nel rapporto di somministrazione con la società resistente sono i proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento) delle singole unità immobiliari, non già il condominio ricorrente o il supercondominio suesposto come enti diversi dai citati proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento): infatti, “Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti (…) fa capo ai singoli cond[ò]mini” (così, ex multis, Sez. Un., Sentenza n. 9148 del 2008). Orbene, considerato come non sia controverso che i condòmini del
67 abbiano comunque fruito del riscaldamento Controparte_2 somministrato da non v'è dubbio che Controparte_1 lo scambio dei cartellini sulle tubazione dei due condomìni in causa non è di per sé solo atto a comprovare l'ammontare dell'indebito ex artt. 2033 e 2036 c.c. o dell'impoverimento ex art. 2041 c.c. rispetto a quanto corrispondentemente goduto e versato dal resistente (rectius, dai proprietari o CP_2 titolari di altri diritti reali di godimento delle singole unità immobiliari). Al contrario, poiché il servizio de quo è a beneficio del supercondominio e poiché è l'insieme dei proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento delle singole unità immobiliari del supercondominio ad essere obbligato alla corresponsione del prezzo, ipotetici indebiti ex artt. 2033 e 2036
5 c.c. o impoverimenti ex art. 2041 c.c. sarebbero solo pari alla né allegata, né dimostrata differenza tra quanto versato da ciascuno di tali soggetti e quanto avrebbe dovuto pagare ognuno degli stessi quale partecipe del supercondominio, del quale, segnatamente, in carenza di tabelle millesimali specificatamente di quest'ultimo, non sono state né prospettate, né provate le quote ex art. 1123 c.c. che graverebbero in capo ai singoli (circa la pertinenza di quest'ultima disposizione, inter alia, Sez. Un.,
Sentenza n. 9148 del 2008).
2.2.1. Occorre evidenziare che l'esattezza di quanto suesposto è altresì evidenziata dalla impossibilità di concepire il supercondominio come un cumulo di due o più condomìni, trattandosi, piuttosto, di un istituto parallelo agli stessi e trasversale a tutti i super-condòmini. In tal senso, la giurisprudenza ha osservato come “Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto;
il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del cd. ” (così Cass. Sez. 2, Parte_2 sent. n. 28/01/2019, n. 2279, Rv. 652511 - 01).
2.3. Quanto sopraindicato – occorre evidenziare – determina un rigetto nel merito delle domande di parte ricorrente e non già una mera inammissibilità per carenza di legittimazione attiva.
Rammentato che, secondo la giurisprudenza, “la legittimazione ad agire (…) si determina in base alla sola affermazione dell'attore”
(così Cass., ord. n. 34373 del 2023), osta alla mera inammissibilità la circostanza che parte ricorrente postula non solo come propri e ammontanti nella misura prospettata i crediti
6 azionati, bensì anche che le spese per la somministrazione de qua siano poi state ripartite negozialmente e parziariamente tra i due condomìni in causa.
2.4. A quest'ultimo proposito, occorre evidenziare che non vi è nessuna prova della modifica (anche soggettiva) da un contratto di somministrazione stipulato tra la società resistente e il supercondominio ad un rapporto negoziale intercorrente tra e i due condomìni in causa. La mera Controparte_1 fatturazione separata per ciascuno dei due condomìni, i documenti depositati, i mezzi di prova formulati ed anche la passata identità dell'amministratrice di entrambi i condomìni (in mancanza di una contemplatio domini anche tacita rispetto al supercondominio, specificatamente successiva alla stipula del doc.
2 della società resistente) non sono idonei a provare siffatto negozio modificativo, considerato come, quantunque il medesimo possa essere concluso anche per fatti concludenti, non solo i principi di Cass. Sez. 2, sent. del 14/03/1983, n. 1888, Rv.
426738 – 01 escludono che la ricezione della fattura, ordinariamente attinente al momento esecutivo, sia di per sé indicativa di un intento negoziale modificativo del rapporto contrattuale pregresso, ma anche e soprattutto mancano del tutto l'allegazione e la prova di un esercizio anche tacito di autonomia privata da parte dell'amministratore del supercondominio, da un lato, paciscente dell'originario contratto e, dall'altro, insuscettibile di surroga da parte dei due condomìni in ragione della diversità di organi rammentata dalla giurisprudenza esposta al punto 2.2.1. della presente motivazione.
2.5. Occorre evidenziare che a diverse conclusioni non è dato pervenire ritenendo che il contratto di somministrazione di cui al doc. 2 della società resistente sia stato stipulato non già dal supercondominio, bensì dai due condomìni, cumulativamente rappresentati dal medesimo amministratore. Invero, depongono in senso opposto l'indicazione testuale di un solo “Committente” in tale contratto, l'individuazione, in quest'ultimo, di un unico plesso obbligato per il pagamento di un prezzo fissato
7 unitariamente, nonché la riconducibilità del servizio e dell'impianto di riscaldamento alla proprietà comune (non dei due condomìni, bensì) del supercondominio. A nulla rileva, invece, la successiva fatturazione separata, in quanto, quand'anche si volesse richiamare l'art. 1362, secondo comma, c.c., essa confligge con gli argomenti esegetici di cui al periodo che precede ed è inidonea a determinare una modifica negoziale in ragione di quanto indicato al punto 2.4. della presente motivazione.
2.6. La circostanza, poi, che l'amministratrice stipulante, comune ad entrambi i condomìni, fosse o meno anche tale per il supercondominio non rileva. Anzitutto, nulla è stato dedotto dalle parti circa una sua supposta carenza di detta qualità/potere rappresentativo. Inoltre, pur evidenziando la giurisprudenza come non operi “tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o
"legittimazione sostitutiva"” (così Cass. Sez. 2, ord. del
20/12/2021, n. 40857, Rv. 663396 - 02), è pacifica l'esecuzione del contratto in oggetto da parte dei singoli proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento) delle unità immobiliari, con consequenziale ratifica dell'operato di detta amministratrice (circa detta potestà di ratifica, inter alia,
Cass. Sez. 2, ord. del 30/11/2022, n. 35278, Rv. 666321 – 01 e
Cass. Sez. 2, sent. del 11/08/1990, n. 8195, Rv. 468797 - 01).
2.6.1. Ciò rende superfluo aggiungere che “Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto;
il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e
8 l'amministratore del cd. supercondominio. Ne consegue che, qualora quest'ultimo amministratore non sia nominato, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato "ad hoc" conferito dai comproprietari ovvero, in mancanza,
a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici” (così Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 2279 del 28/01/2019), orientamento particolarmente significativo nel caso di specie, laddove si volesse – quantunque tardivamente – contestare la qualità di amministratrice del visto che, Parte_2 comunque, nessuno si duole che quest'ultima avesse comunque una potestà rappresentativa per la stipula del doc. 2 de quo, se del caso, dunque, sussistente anche ad acta in base all'orientamento giurisprudenziale predetto.
3. Dal rigetto delle domande di parte ricorrente segue l'assorbimento di quelle, cumulativamente, riconvenzionali e subordinate all'accoglimento delle azioni di Controparte_2
67, nonché delle eccezioni di prescrizione.
4. Deve altresì rigettarsi la domanda, avanzata dalla società resistente, di condanna del resistente/terzo chiamato
[...] al pagamento del residuo importo di 28.933,36, oltre CP_2 accessori, asseritamente dovuto per le forniture rimaste impagate.
Invero, affermata la vigenza sia del supercondominio, sia della riconducibilità a questi della qualità di paciscente del contratto di somministrazione, non è il ad essere Controparte_2 debitore: come osservato dalla giurisprudenza, “legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni”, essendo “esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini e per l'importo globale delle somme individualmente dovute da questi ultimi” (così Cass. Sez. 2, sent. del 16/01/2023, n. 1141, Rv.
666675 – 01 e, in tema di spese relative all'impianto di riscaldamento, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22954 del 2022).
9 5. Occorre, infine, evidenziare che il rigetto delle suesposte domande di parte ricorrente e della società resistente non è diversamente orientabile in base all'eventuale richiamo del principio di non contestazione in relazione alle debenze di cui al presente giudizio. Secondo la giurisprudenza, “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (così Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016 e, sul punto anche Sez. U, Sentenza n. 11377 del 2015), tale essendo anche la deduzione in tema di supercondominio.
6. Occorre evidenziare che il rigetto delle suesposte domande non sarebbe stato evitabile validamente tramite la conversione del rito da semplificato ad originario, o con la concessione dei termini ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c. Quanto alla conversione del rito, deve applicarsi analogicamente il principio giurisprudenziale sorto in tema di rito sommario, secondo il quale il mutamento del rito non ha “la funzione di rimetter[e le parti] in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis"” (così Cass. Sez. 3, ord. del 05/10/2018, n. 24538, Rv.
651152 - 01). Con riguardo, invece, alle memorie ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c., le stesse non erano concedibili per mancanza di derivazione dell'esigenza delle stesse dalle difese avversarie: infatti, rispetto sia al ricorrente, sia alla società resistente, la dirimente questione del supercondominio è stata rilevata de iure da un fatto già noto a questi, quale la comunanza dell'impianto e del servizio di riscaldamento, di talché non sono sorti, né sono stati indicati fatti nuovi, da un lato, rilevanti e, dall'altro, giustificanti tali memorie.
7. Le spese processuali di seguono la Controparte_1 prevalente soccombenza del e vanno poste a Parte_1 carico di quest'ultimo; esse si liquidano in favore di CP_1
10 considerati le tariffe forensi del D.M. n. Controparte_1
55/2014, la nota spese depositata, l'importo delle domande rigettate di parte ricorrente, in € 2.027,80 per spese vive
(comprensive di mediazione) ed € 10.150,00 per compensi (fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare dovuto per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò per la natura documentale della controversia, nonché per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
7.1. Le spese processuali del 67/E seguono la Controparte_2 prevalente soccombenza del 67 e Controparte_2 [...]
andando poste a carico di questi ultimi due Controparte_1 nei termini che seguono;
dette spese, in particolare, si liquidano in favore di considerati le tariffe Controparte_2 forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate delle restanti due parti, la comunanza della questione dirimente del supercondominio, atta ad escludere l'opportunità dell'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 10.150,00 per compensi
(fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare dovuto per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò per la natura documentale della controversia, nonché per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%. Tale ammontare complessivo va diviso parziariamente al 35% in capo a ed al 65% in capo al Controparte_1
67, stante il valore delle rispettive domande. Controparte_2
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda subordinata del Parte_1
sottesa a “condannare il
[...] Controparte_2 in persona del suo amministratore pro-tempore, a versare al in persona del suo amministratore pro- Parte_1 tempore, l'importo capitale di € 53.724,31, a titolo di rimborso per le somme indebitamente versate a
[...] in luogo del in Controparte_1 Controparte_2 adempimento delle obbligazioni e dei patti contenuti nel contratto del 31 agosto 2012/5 settembre 2012 stipulato inter partes, ed in particolare in adempimento delle modalità di suddivisione dei pagamenti a tra i due Controparte_1 distinti condomìni”;
2. Rigetta le restanti domande di 67; Controparte_2
3. Dichiara assorbite le domande subordinate all'accoglimento di quelle del 67 e le eccezioni di Controparte_2 prescrizione sollevate;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in € 2.027,80 per spese vive ed € 10.150,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Condanna parziariamente e Controparte_1
67 al pagamento, rispettivamente del 35% e Controparte_2 del 65% dell'ammontare complessivo di seguito indicato, in favore di 67/E: € 10.150,00 per compensi, Controparte_2 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 16/04/2025
12 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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