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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4693/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
in persona del sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe De Francesco, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Rutigliano (BA); appellante
, rappresentato e difeso, giusta Parte_2 mandato in atti, dall'avv. Angelo Maria Romano, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bari;
appellato e appellante incidentale rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Barile, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Castellammare Stabia;
appellata All'udienza collegiale del 28/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 22/5/2025): In particolare, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così provvedere: 1) Nel merito, in riforma della sentenza n. 4693/2023, depositata in Cancelleria il 16/11/23, comunicata a mezzo PEC il 20/11/2023 e notificata dalla controparte in pari data, resa dal Giudice del Tribunale di Bari, Dott. Vincenzo Lullo, accogliere il presente appello e, rigettare, o quanto meno ridurre per fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 cc., la domanda proposta dal signor nei confronti del Parte_2
. 2) Rigettare l'appello incidentale in Parte_1 quanto inammissibile ex art. 342 cpc e infondato per i motivi innanzi esposti. 3) Annullare la condanna del Parte_1
alle spese del primo grado di giudizio, sia nei
[...] confronti dell'attore che del terzo chiamato, ponendo le spese di Ctu definitivamente a carico del signor
[...]
. 4) Rigettare l'eccezione di prescrizione del Parte_2 diritto dell'assicurato per decorrenza del termine di due anni dalla data del sinistro, sollevata dalla compagnia
chiamata in giudizio, e in Controparte_1 ogni caso dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare il
in caso di accoglimento, anche Parte_1 parziale, della domanda formulata da parte attrice. 5) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurla secondo la quantificazione innanzi prospettata, pari a € 8.494,87 (anziché € 11.203,50). 6) Condannare il signor al pagamento delle Parte_2 spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore del Parte_1
Il procuratore di ha così concluso (note Parte_2 scritte del 23/5/2025): rejectis adversis, così statuire: a) confermare integralmente la sentenza n. 4693/2023 emessa dal Tribunale di Bari e, conseguentemente, rigettare nel merito l'appello spiegato dal , poiché manifestamente infondato Parte_1 in fatto ed in diritto - nonché carente di prova ex art. 2697 c.c. - per le motivazioni articolate nella comparsa di risposta , in quella conclusionale e nella memoria di replica;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, spiegato ex art. 343 c.p.c., condannare il a liquidare Parte_1 in favore del sig. l'ulteriore somma di € Parte_2
890,59 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (3/3/2014) al saldo;
c) condannare il Parte_1
al pagamento di spese e compensi relativi al
[...] giudizio di appello, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, in qualità di anticipatario>. Il procuratore di ha così Controparte_1 concluso (note scritte del 22/5/2025): 1) - In via preliminare, per il rigetto dell'appello principale nonché, in ogni caso, dell'appello incidentale tardivo, siccome inammissibili ai sensi della novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., con vittoria di spese. 2) - Nel merito, per il rigetto dell'avverso appello e dell'appello incidentale tardivo siccome – in ogni caso – manifestamente infondati, pretestuosi e carenti di prova, con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante. 3)- Confermare in ogni suo punto la sentenza n. 4693/2023 emessa dal Tribunale di Bari o comunque le determinazioni assunte dal Magistrato di prime cure rispetto al rigetto della domanda di manleva formulata dall'Ente nei confronti della
4) - In via subordinata, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, alla luce dei dettami di cui all'art. 346 c.p.c., contenere ogni ed eventuale onere a carico della Compagnia entro i limiti del rapporto di polizza come esposti in comparsa ed alla memoria conclusionale intendendo in questa sede integralmente riportate le clausole di cui al contratto assicurativo con particolare riguardo alla a Email_1 carico del contraente ed ai massimali. 5)- Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori come per legge>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 4693/2023, pubblicata il 20 novembre 2023, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, proposta da
, finalizzata ad ottenere il risarcimento del Parte_2 danno patrimoniale e non patrimoniale, da lui patito a causa dell'evento lesivo verificatosi in data 3/3/2014, all'interno della Pineta Comunale di Rutigliano, allorché, mentre egli, ancora minorenne (14 anni) era intento a giocare a pallone con alcuni amici, inciampava accidentalmente e, per evitare la caduta, si appoggiava alla vicina recinzione non avvedendosi di un gancio metallico di chiusura, privo di qualsivoglia protezione, che gli provocava una ferita sulla mano sinistra. In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità del , in Parte_1 qualità di ente proprietario e custode della e CP_2 della predetta recinzione,1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno occorso a (minore, all'epoca dei Parte_2 fatti) condannandolo al pagamento della complessiva somma di € 11.203,50, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite in suo favore liquidandole in € 290,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario. Il giudice di primo grado, inoltre, ha rigettato la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Parte_1
terza chiamata in garanzia Controparte_1 nel giudizio di primo grado da parte del stesso, Pt_1 odierno appellante, in quanto ha ritenuto prescritti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952, co.2, c.c., sul rilievo che la compagnia assicurativa sia stata notiziata solo nel giugno dell'anno 2017 pur essendo il a conoscenza della Parte_1 richiesta di risarcimento dal 25.05.2015;2 di conseguenza, ha condannato il al pagamento delle Parte_1 spese di lite sostenute da Controparte_1 liquidandole in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge. Infine, il giudice di primo grado ha definitivamente posto in capo al le spese di C.T.U. esperite in Parte_1 primo grado. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (deposizioni testimoniali),3 nonché con l'espletamento di C.T.U. e medico-legale.4 Avverso la sentenza ha proposto appello principale il soccombente , contestando l'errata Parte_1 pronuncia del Giudice di prime cure sulla all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla società assicuratrice5. L'appellante, a tal proposito, richiama l'art. 12 del contratto assicurativo,6 concluso fra il Parte_1
e la società nel
[...] Controparte_1 quale è previsto specificamente che “al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l' e/o altri Parte_3 soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima”7 ed è fissata dalle parte una franchigia pari ad € 9.000,00, al di sotto della quale è l'assicurato a dover gestire direttamente i sinistri. Nel caso di specie – precisa l'appellante principale – in data 17/06/2015 era stata avviata l'istruttoria, successivamente alla lettera di costituzione in mora inviata dal danneggiato, in data 29/05/2015, e solo in data 26/4/2017 era pervenuta al Comune la quantificazione del danno (€ 20.942,20) lamentato dal sig. , ragione per cui, in data Parte_2
20/6/2017, il Comune aveva notiziato la Compagnia assicuratrice che, in seguito, aveva aperto la pratica del sinistro. L'appellante, quindi, ribadisce che alcun termine di prescrizione sarebbe spirato, non essendo decorsi i due anni normativamente previsti dalla pretesa risarcitoria, esattamente quantificata, al momento in cui
[...] era stata avvisata. CP_3
Con il secondo motivo, il deduce l'errata ed omessa Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie, perché nella pronuncia di primo grado non sarebbe stata adeguatamente considerata la condotta colposa del danneggiato, nella valutazione dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. L'appellante precisa, inoltre, che sussisterebbe un'omissione di controllo da parte del genitore del ragazzo danneggiato, laddove costui stava liberamente praticando sport in un posto pericoloso.8 D'altronde – continua l'appellante principale – la necessità, per , Parte_2 di trovare un punto di appoggio in seguito alla caduta era stata determinata proprio dall'aver perso l'equilibrio mentre correva, di talché in questa condotta avrebbe dovuto individuarsi il comportamento colposo del danneggiato, da cui sarebbe derivato il danno, o, in via subordinata, una proporzionale riduzione della responsabilità risarcitoria in capo al Pt_1
Con il terzo motivo di gravame, il lamenta l'errata Pt_1 quantificazione del danno, poiché le microlesioni permanenti, subite dal , sarebbero monetizzabili in € Pt_2
6.971,27, anziché € 8.150,71 e, allo stesso modo, “per la ITT di giorni 20 al 75% si ottiene € 703,20 e non € 822,00, e per la ITP di giorni 20 al 50% si ottiene unicamente € 468,80 mentre nel calcolo del giudice si conteggia erroneamente due volte la stessa ITP con l'aggiunta della somma di € 548,00, che deve essere espunta dal calcolo. Infine, anche la ITP di giorni 30 al 25% è errata e il calcolo esatto è 351,60 anziché € 411,00”9. L'appellante principale chiede, in ogni caso, che siano defalcate dal totale del risarcimento le spese mediche sostenute in ragione del sinistro, in quanto, per stessa ammissione della parte, queste sarebbero state anticipate dai suoi genitori. TR , ormai maggiorenne, costituendosi in Parte_2 giudizio, impugna e contesta i motivi di gravame mossi dall'appellante, ritenendosi estraneo agli stessi, limitatamente al rapporto contrattuale fra il Parte_1
e l'
[...] Controparte_1 L'appellante , dopo aver ribadito la correttezza della Pt_2 decisione del Giudice di primo grado, in ordine all'art. 2051 c.c., e ribadito che il gancio, su cui si era inavvertitamente appoggiato il danneggiato, costituiva un'insidia occulta ed eliminabile, osservando, da parte dell'Ente, una condotta diligente, deduce che il nesso di causalità fra la cosa e il danno non sarebbe eliso dal fatto del danneggiato, perché nella Villa non era affisso alcun cartello che CP_2 vietasse ai ragazzini di giocare, ragione per cui l'attività ludica da questi svolta non avrebbe potuto ritenersi pericolosa. Il afferma che, al contrario, proprio la presenza in Pt_2 villa di giostre e altri giochi dimostrerebbe che il luogo, teatro dell'incidente, fosse un'area deputata alle attività ludiche e sport dei bambini. Conseguentemente, la condotta del danneggiato non avrebbe potuto definirsi abnorme, anche considerato che, laddove le grate della recinzione del fossero state messe in sicurezza da parte del CP_4 Pt_1
l'evento non si sarebbe verificato. In merito alla censura di omessa vigilanza, pure mossa dall'appellante principale, il sottolinea Pt_2
l'imprevedibilità, per la madre del giovane, dell'infortunio, derivato dal mero utilizzo dello spazio verde della Villa, escluso ogni collegamento con le altre cose ivi presenti (panchine, giostre, ecc.), essendo impensabile che potesse derivare un danno al a causa di un'insidia nascosta Pt_2 all'interno della recinzione del giardino, peraltro in condizioni di oscurità.10 L'evento – continua la difesa del
– non sarebbe imputabile ad un comportamento Pt_2 colposo del danneggiato, considerato che il ragazzo “non si è ferito cadendo per terra, urtando una panchina e/o un albero o finendo contro i giochi per bambini presenti in zona (elementi visibili e prevedibili), bensì appoggiandosi ad una recinzione che mai avrebbe dovuto veder legati i propri componenti con fili di alluminio intrecciati e privi di protezione”.11 Quanto alla contestata quantificazione del somme chieste a rimborso, il sostiene che tutte le spese mediche Pt_2 sostenute dal danneggiato sarebbero a lui personalmente intestate e che tutte le spese diverse (vitto, alloggio e trasferimenti) sarebbero stati inerenti ai viaggi effettuati presso i Centri Ospedalieri, ove egli si era sottoposto ad interventi chirurgici, resisi necessari a seguito del sinistro. Infine, propone appello incidentale, ex Parte_2 art. 343 c.p.c., con riferimento alle spese “sostenute per i viaggi ed i soggiorni a Brescia del 2015, allorquando è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso gli Spedali Riuniti di Brescia ed alla successiva visita di controllo”,12 spese che non sarebbero state correttamente liquidate dal Giudice di primo grado e di cui il chiede il Pt_2 riconoscimento, per l'ulteriore importo di € 890,59. Si è costituta in giudizio la terza chiamata in garanzia,
contestando l'atto di Controparte_1 appello, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto carente dei requisiti, richiesti dalla legge, di specificità, chiarezza e sinteticità e stante l'omessa indicazione degli specifici capi di sentenza impugnati. Nel merito, l'appellato contesta il motivo di appello relativo alla contestata pronuncia di estinzione per prescrizione del diritto alla manleva, affermando che la missiva di costituzione in mora, trasmessa dal al in Pt_2 Pt_1 data 25/5/2015, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, già avrebbe contenuto una sufficiente specificazione della natura e dell'entità delle lesioni subite, per effetto del descritto evento dannoso, sicchè il Pt_1 avrebbe potuto autonomamente quantificare la potenziale esposizione economica in relazione al sinistro, senza dover attendere una richiesta di risarcimento del danno con ivi precisata anche la somma da liquidare,13 e, in tal modo, constatare il superamento della franchigia, concordata fra le parti in € 9.000,00. Nonostante ciò, il aveva Pt_1 trasmesso la denuncia di sinistro solo in data 20.06.2017 e quindi – a dire della Compagnia appellata – ben oltre il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. In via subordinata, Controparte_1 eccepisce la tardività della denuncia del sinistro, considerato che, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto, presenti nel contratto di assicurazione de quo,14
“[…] in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'intermediario, entro 30 gg lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della risarcitoria del terzo […]”. Quindi, anche sotto tale aspetto vi sarebbe tardività della denuncia del sinistro, avendo il segnalato quest'ultimo ben oltre i 30 giorni Pt_1 lavorativi ivi previsti, così incorrendo nelle conseguenze degli artt. 1913 e 1915 c.c.15 In ogni caso, l'appellata precisa che, nel caso in cui l'adita Corte avesse decidesse nel senso di riconoscere al Pt_2 un importo risarcitorio nei limiti di € 9.000,00, la condanna avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente nei confronti del
, dovendo applicarsi la franchigia Parte_1 concordata nel predetto contratto di assicurazione. In ultima istanza, la società appellante contesta16 l'appello incidentale proposto da , ritenendolo Parte_2 inammissibile per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, comunque, infondato in punto di fatto, in quanto i documenti prodotti17 sarebbero inidonei ad individuare le effettive spese mediche sostenute dal danneggiato, risultando, quindi, privi di valore probatorio. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 28/5/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Ciò posto, ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante principale hanno solo parziale fondamento, nei sensi di seguito precisati, mentre l'appello incidentale va accolto integralmente. Preliminarmente, va esclusa, con riferimento ad entrambi gli appelli, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., non potendosi considerare i motivi di censura generici ed aspecifici, posto che, per quanto di seguito evidenziato, dalla loro lettura si evince in maniera sufficientemente chiara quali siano i capi della decisione contestati e le argomentazioni critiche mosse alle conclusioni tratte dal primo Giudice. In punto di responsabilità ex art. 2051 c.oc., si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui la predetta norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.18 Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa impone l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Comunale, per i danni sofferti dall'attore, ora appellato, non potendosi addebitare a quest'ultimo alcun contegno negligente idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito, stante l'evidente natura di insidia attribuibile al gancio metallico posto sulla recinzione, anch'essa in metallo, a causa del quale il ha subito Pt_2 le lesioni personali (ferita lacero-contusa a livello della regione palmare e del secondo dito della mano sinistra), meglio descritte nella C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado. A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti, alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellata-appellante incidentale, confermate non solo dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, ma anche dai riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro, e dalla relazione peritale medico-legale. In primo luogo, è evidente l'oggettiva pericolosità del gancio metallico di chiusura, privo di qualsiasi sistema di protezione, esistente sulla recinzione della pineta comunale, di libero accesso, all'interno della quale avvenne l'incidente de quo. Tanto emerge dal riscontro fotografico,19 che evidenzia, oltre alla sporgenza di parti accuminate del gancio, la sua colorazione simile a quella della recinzione alla quale è applicato, così da rendere meno percepibile la sua presenza e le sue sporgenze e da accentuarne inevitabilmente la pericolosità, ben potendo chiunque venire in contatto, per ragioni accidentali, con le suddette parti accuminate e riportare danni, ivi inclusi quelli all'integrità fisica, come avvenuto nel caso di specie. Non vanno poi trascurate le coordinate temporali dell'incidente, avvenuto intorno alle 19 del 3/3/2014, stagione invernale, con evidente ridotta visibilità dovuta all'oscurità delle ore serali, tale da ridurre ulteriormente la visibilità del gancio metallico accuminato. La presenza di quest'ultimo e le sue caratteristiche, per altro, non sono oggetto di contestazione da parte del che, Pt_1 nel dolersi della pronuncia appellata, si sofferma soltanto sull'asserita pericolosità dell'attività ludica, esercitata dal minore, che avrebbe causato la perdita di equilibrio e, conseguentemente, il contatto della mano del ragazzo con la recinzione ed il gancio ivi esistente, nell'istintivo tentativo di afferrare un appiglio al quale poggiarsi per non cadere per terra. Proprio in considerazione delle descritte e non contestate caratteristiche oggettive del gancio, è ragionevole ritenere del tutto irrilevante l'attività ludica svolta dal minore, poiché
– come già sopra evidenziato – chiunque, anche un adulto, senza giocare a pallone, avrebbe potuto inciampare e trovarsi nella stessa situazione nella quale sfortunatamente è incappato il . Pt_2 Va esclusa pertanto, dal caso in esame, la configurabilità del caso fortuito consistente nella condotta abnorme e colposa dello stesso infortunato, in quanto tale idoneo a recidere – come infondatamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale appellante – il nesso di causalità tra la cosa e il pregiudizio dalla stessa derivato. Neppur rilievo può attribuirsi alla condotta del genitore del minore, quattordicenne e quindi già sufficientemente maturo ed autonomo, certamente non abbisognevole di una vigilanza diretta e costante da parte dell'adulto, quale sarebbe invece stata auspicabile ed esigibile con riferimento a minori in più tenera età. D'altronde, anche a prescindere dalla considerazione – come sopra già formulata – che chiunque accidentalmente avrebbe potuto venir in contatto con il gancio metallico de quo, il gioco del pallone, all'interno di giardini pubblici, qualora non espressamente vietato, non può ritenersi evento del tutto imprevedibile e abnorme, tale da elidere qualsiasi collegamento tra la presenza dell'insidia in questione e il danno fisico riportato dal minore. Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, l'infortunio occorso al è ascrivibile in via Pt_2 esclusiva al , custode della recinzione Parte_1
e del relativo gancio, e correttamente e condivisibilmente il primo Giudice ha accolto la domanda risarcitoria del danneggiato, escludendo l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi ravvisare, come invece sostenuto infondatamente dal appellante, nel contegno tenuto Pt_1 dall'infortunato, il caso fortuito, idoneo ad escludere ovvero ad attenuare la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale. Neppure condivisibili sono le censure mosse dall'appellante principale in ordine alla quantificazione del danno. A tal proposito, va sottolineato che il primo Giudice, ai fini della liquidazione in via equitativa del danno biologico, ha fatto riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/7/2017, in relazione all'art. 139 cod. ass., parametro che, ad avviso della Corte, non si appalesa pertinente alla fattispecie, estranea all'ipotesi di danni da infortunistica stradale. È pur vero che, sul punto, non v'è appello incidentale del danneggiato, il quale si è doluto unicamente del mancato riconoscimento di taluni esborsi funzionali alle cure ospedaliere conseguenti all'infortunio. È anche vero, tuttavia, che, ai fini della valutazione della congruità della liquidazione del danno, operata dal primo Giudice e posta in discussione dall'Amministrazione appellante, non può non tenersi conto di quello che sarebbe stato un corretto criterio di quantificazione del danno alla persona, sia quello permanente sia quello temporaneo. Ebbene, è noto come da tempo il Supremo Collegio20 ritiene corretta l'applicazione, al fine di assicurare l'utilizzo di criteri omogeni e oggettivamente riscontrabili nella liquidazione del danno biologico, delle c.d. tabelle milanesi. Orbene, al fine di apprezzare l'inconsistenza delle censure mosse in parte qua dall'ente appellante, è sufficiente confrontare i parametri desumibili dalle dette tabelle (utilizzando quelle in vigore nel 2018, perché più aderenti temporalmente al parametro utilizzato dal primo Giudice) e quelli desumibili dal D.M. 17/7/2017, applicati nell'appellata sentenza. Dal suddetto confronto emerge chiaramente come la liquidazione operata dal Tribunale sia inferiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta utilizzando le più congrue tabelle milanesi che, con riferimento al 2018, già prevedevano, per l'invalidità permanente al 5% l'importo di € 8.637,00 (al 6% il danno lievita ad € 11.401,00) e per l'invalidità temporanea pro-die € 98,00, a fronte dei parametri utilizzati nell'appellata sentenza, corrispondenti ad € 8,150,71, per l'invalidità permanente al 5,5%, ed € 46,68, per l'invalidità pro-die temporanea. Quanto agli esborsi sostenuti per le cure mediche, non sono fondate le censure mosse dall'Amministrazione Comunale, perché tutte le spese documentate risultano intestate al minore che, evidentemente, ne ha sostenuto l'onere. In tema, inoltre, è fondato l'unico motivo di appello incidentale proposto dal danneggiato . Parte_2
Posto che, come emerge dalla C.T.U. espletata in corso di causa,21 sono da ritenersi conseguenti all'infortunio oggetto di causa anche gli interventi curativi eseguiti presso la struttura ospedaliera di Brescia, non v'è ragione per negare il rimborso delle spese sostenute dal minore (idoneamente accompagnato), così come documentate puntualmente in corso di causa, per l'ammontare di € 850,59. Nei sensi suddetti, quindi, merita accoglimento il gravame proposto dal , con riconoscimento anche del diritto al Pt_2 rimborso del predetto importo. Non resta che esaminare i motivi di censura mossi dal appellante, in relazione al rigetto della domanda di Pt_1 manleva, spiegata nei confronti della compagnia, attualmente Controparte_1
A tal proposito, la Corte ritiene condivisibile la doglianza mossa dall'appellante in ordine all'insussistenza della prescrizione del diritto all'indennizzo, invece ravvisata dal primo Giudice. Non può trascurarsi, al riguardo, l'art. 12 del contratto assicurativo, richiamato dalla difesa del appellante, Pt_1 ove si prevede, tra l'altro, che “al fine di limitare i casi di incertezza le parti concordano che l'Assicurato può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima”. Nel caso in esame, come osservato dall'appellante, la richiesta risarcitoria, completa di ammontare del danno in termini pecuniari, fu avanzata dal danneggiato, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, soltanto il 24/4/2017 (questa è la data riportata nell'avviso di ricevimento allegato alla missiva, mentre la data del 26/4/2017 è quella del protocollo dell'A.C.). Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Compagnia assicuratrice, soltanto con la raccomandata in oggetto fu avanzata, per la prima volta, la richiesta risarcitoria di € 20.942,20. Con la precedente raccomandata del 19/5/2015, invece, la parte danneggiata aveva solo enunciato i danni all'integrità fisica sofferti, senza precisare alcun importo in termini monetari. Orbene, ad avviso della Corte, solo con la precisazione di quest'ultimo, avvenuta soltanto nel 2017, può ritenersi raggiunta la piena consapevolezza, in capo all'Amministrazione assicurata, del danno oggetto di richiesta risarcitoria, e, pertanto, solo a far data dal 24/4/2017, decorre il termine prescrizionale biennale. Infatti, solo con la richiesta espressa e perentoria in termini monetari, il è stato posto in grado di gestire il Pt_1 contenzioso, verificando tutti gli elementi indispensabili per rendere operativa la polizza assicurativa, ivi inclusa l'applicazione della soglia minima (franchigia), contrattualmente prevista. Conseguentemente, la prescrizione non può ritenersi maturata nel caso in esame, avendo l'Amministrazione Comunale denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa in data 20/6/2017, nei limiti del biennio di cui all'art. 2952 cod. civ. Per altro, sebbene la denuncia del sinistro sia avvenuta oltre il termine contrattuale di gg. 30, a far data dalla piena consapevolezza del pregiudizio lamentato dal danneggiato (ai sensi del richiamato art. 12 del contratto assicurativo), non è accoglibile l'eccezione di decadenza sollevata dalla Compagnia assicuratrice, tale da paralizzare o ridimensionare l'efficacia della copertura assicurativa in oggetto. Invero, poiché le conseguenze della tardiva denuncia del sinistro sono disciplinate dall'art. 1915 cod. civ., in difetto totale di prova in parte qua, a carico dell'assicuratore,22 non ricorrono i presupposti, ivi previsti, né del dolo, idoneo ad escludere il diritto alla copertura assicurativa, né del pregiudizio derivato all'assicuratore dal ritardo colposo nella denuncia del sinistro, presupposto per una congrua riduzione della copertura del rischio. A tal proposito, il contegno inerte della difesa del Pt_1 non incide sull'esito dell'eccezione, coma sopra evidenziato, stante l'onere della prova a carico dell'assicuratore e l'assenza di elementi di prova inequivocabili desumibili ex art. 115 c.p.c., in difetto di specifica allegazione da parte della Compagnia assicuratrice.23 Basti considerare che quest'ultima si è limitata ad eccepire la decadenza ex artt. 1913 e 1915 cod. civ. nonché 12 delle condizioni contrattuali, senza fare minimo riferimento al dolo ovvero alla colpa dell'assicurato né al concreto pregiudizio, derivato alla Compagnia, dal ritardo nella denuncia del sinistro. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello in parte qua proposto dal , l'appellata Compagnia Parte_1 assicuratrice è tenuta a manlevare, nei limiti del massimale contrattualmente previsto,24 l'Ente territoriale per gli importi risarcitori riconosciuti in favore di , sia Parte_2 con la sentenza di primo grado che con la presente, ferma restando la franchigia di € 9.000,00 contrattualmente convenuta fra le parti. Nei sensi e nei limiti sopra precisati, nei confronti della merita parziale Controparte_1 accoglimento l'appello principale, mentre va accolto integralmente quello incidentale proposto dal nei Pt_2 confronti dell'Amministrazione Comunale. Nei termini sopra precisati va pertanto riformata parzialmente la gravata sentenza. Visto l'esito del giudizio, le spese processuali vanno regolate come di seguito precisato. Quanto al rapporto processuale tra e Parte_1
, ferma restando la liquidazione delle Parte_2 spese processuali operata dal primo Giudice nell'appellata sentenza (il valore della causa non varia significativamente ai fini del conteggio delle competenze defensionali), con riguardo al primo grado, vanno poste a carico dell'Amministrazione Comunale le spese processuali del presente gravame, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, desunto dall'importo risarcitorio complessivamente riconosciuto all'esito del giudizio, e della modesta consistenza dell'attività defensionale (parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., incluse tutte le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione). Quanto, invece, alla causa di garanzia, il cui esito vede totalmente soccombente la Compagnia assicuratrice appellata, vanno poste a suo carico, in favore del Parte_1
, le spese processuali del doppio grado, anche in
[...] questo caso liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, desunto secondo i criteri sopra precisati, e dell'effettiva attività svolta in ciascun grado di giudizio. Le spese processuali spettanti all'appellante vanno, Pt_2 infine, distratte in favore del suo procuratore anticipatario, come da specifica richiesta ex art. 93 c.p.c. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, dal , in Parte_1 persona del sindaco p.t., e, in via incidentale, da
[...]
, nel contraddittorio con Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la
[...] sentenza n. 4963/2023, pubblicata il 20 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede in accoglimento, parziale, dell'appello principale, e, integrale, di quello incidentale, in riforma parziale della sentenza gravata: 1) condanna il al risarcimento, in Parte_1 favore di , dell'ulteriore danno di € Parte_2
890,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'effettivo esborso al saldo;
2) condanna a tenere Controparte_1 indenne il per gli esborsi da Parte_1 quest'ultimo sostenuti nei confronti di
[...]
per le causali di cui in motivazione e nei limiti Parte_2 del massimale di polizza, detratta la franchigia contrattuale di € 9.000,00;
3) condanna il alla rifusione, in Parte_1 favore di e, per esso, in favore Parte_2 dell'avv. Angelo Maria Romano, procuratore anticipatario, delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
4) condanna la predetta Compagnia assicuratrice alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 spese processuali del doppio grado, liquidate, per il primo grado, in € 2.600,00 e, per il presente appello, in
€ 3.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 4/6/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fatto ritenuto non contestato, ex art. 115 c.p.c., dal giudice di primo grado, come si legge a pag. 2 della sentenza impugnata. 2 Pag. 4 della sentenza impugnata. Testimone_ 3 In particolare, le testi e . Testimone_1 4 Elaborato peritale del dott. Persona_1 5 Pag. 3 dell'atto di citazione in appello. 6 Contratto di polizza n.0000026990. 7 Pag. 18 del contratto di assicurazione. 8 “in una ambiente in cui i rischi erano palesemente ravvisabili, presenza di panchine, alberi, persone e recinzioni”, così come viene scritto nell'atto di citazione in appello, a pag. 8. 9 Pagg. 12-13 dell'atto di appello. 10 L'evento dannoso è pacificamente avvenuto alle ore 19:00 del 3/3/2014, quindi a seguito del tramontare del sole. 11 Pag. 22 della comparsa di . Parte_2 12 Pag. 23 della comparsa di . Parte_2 13 Come cita la a pag. 11 del proprio atto di appello, la messa in mora inviata dal conteneva CP_1 Parte_2 già la seguente specificazione: “…oltre all'inabilità temporanea totale pari al 100% di 25 gg ed una inabilità temporanea parziale pari al 50% di giorni 45, ] ha riportato alla mano sinistra ed al secondo dito Parte_2 esiti permanenti non invalidanti non inferiori al 9% come si evince dalla relazione tecnica di parte redatta dal dott.
[...] in data 23/02/2015”. Per_2 14 Da pag. 3 a pag. 7 del contratto di assicurazione. 15 Entrambi relativi all'obbligo di avviso del sinistro dell'assicuratore, in capo all'assicurato. 16 Nella comparsa conclusione del 19/2/2025 17 Sono citati, a pag. 12 della sumenzionata comparsa conclusionale, gli allegati 21 e 24 della comparsa di costituzione del . Pt_2
18 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 19 Cfr. fascicolo di parte attorea in primo grado. 20 Cfr. Cass. Sez. 3 n. 5984 del 06/03/2025; Sez. 3 n. 31681 del 09/12/2024.
21 Ove si evidenzia: 1) II dito, che era atteggiato in flessione, eseguì cicli di fisioterapia, infiltrazione di cortisone ed in ultima istanza, in data 04.09.2015, fu sottoposto ad intervento di revisione della cicatrice con plastica a “Z”, presso il reparto di Ortopedia del P.O. Spedali Civili di Brescia>; 2) Per le spese di cura sostenute e documentate in relazione all'evento dannoso, si precisa che le spese per le visite mediche e riabilitative (visita ortopedica, fisiatrica, fisioterapia), e le spese di farmacia ammontano ad un totale di euro 1.203,50. Le spese mediche, tutte, sono da ritenersi congrue. >. 22 Cfr. sul punto Cass. Sez. 3 n. 19071 del 11/07/2024, secondo cui “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”. 23 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 8900 del 03/04/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”. 24 € 3 milioni.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4693/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
in persona del sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe De Francesco, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Rutigliano (BA); appellante
, rappresentato e difeso, giusta Parte_2 mandato in atti, dall'avv. Angelo Maria Romano, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bari;
appellato e appellante incidentale rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Barile, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Castellammare Stabia;
appellata All'udienza collegiale del 28/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 22/5/2025): In particolare, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così provvedere: 1) Nel merito, in riforma della sentenza n. 4693/2023, depositata in Cancelleria il 16/11/23, comunicata a mezzo PEC il 20/11/2023 e notificata dalla controparte in pari data, resa dal Giudice del Tribunale di Bari, Dott. Vincenzo Lullo, accogliere il presente appello e, rigettare, o quanto meno ridurre per fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 cc., la domanda proposta dal signor nei confronti del Parte_2
. 2) Rigettare l'appello incidentale in Parte_1 quanto inammissibile ex art. 342 cpc e infondato per i motivi innanzi esposti. 3) Annullare la condanna del Parte_1
alle spese del primo grado di giudizio, sia nei
[...] confronti dell'attore che del terzo chiamato, ponendo le spese di Ctu definitivamente a carico del signor
[...]
. 4) Rigettare l'eccezione di prescrizione del Parte_2 diritto dell'assicurato per decorrenza del termine di due anni dalla data del sinistro, sollevata dalla compagnia
chiamata in giudizio, e in Controparte_1 ogni caso dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare il
in caso di accoglimento, anche Parte_1 parziale, della domanda formulata da parte attrice. 5) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurla secondo la quantificazione innanzi prospettata, pari a € 8.494,87 (anziché € 11.203,50). 6) Condannare il signor al pagamento delle Parte_2 spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore del Parte_1
Il procuratore di ha così concluso (note Parte_2 scritte del 23/5/2025): rejectis adversis, così statuire: a) confermare integralmente la sentenza n. 4693/2023 emessa dal Tribunale di Bari e, conseguentemente, rigettare nel merito l'appello spiegato dal , poiché manifestamente infondato Parte_1 in fatto ed in diritto - nonché carente di prova ex art. 2697 c.c. - per le motivazioni articolate nella comparsa di risposta , in quella conclusionale e nella memoria di replica;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, spiegato ex art. 343 c.p.c., condannare il a liquidare Parte_1 in favore del sig. l'ulteriore somma di € Parte_2
890,59 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (3/3/2014) al saldo;
c) condannare il Parte_1
al pagamento di spese e compensi relativi al
[...] giudizio di appello, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, in qualità di anticipatario>. Il procuratore di ha così Controparte_1 concluso (note scritte del 22/5/2025): 1) - In via preliminare, per il rigetto dell'appello principale nonché, in ogni caso, dell'appello incidentale tardivo, siccome inammissibili ai sensi della novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., con vittoria di spese. 2) - Nel merito, per il rigetto dell'avverso appello e dell'appello incidentale tardivo siccome – in ogni caso – manifestamente infondati, pretestuosi e carenti di prova, con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante. 3)- Confermare in ogni suo punto la sentenza n. 4693/2023 emessa dal Tribunale di Bari o comunque le determinazioni assunte dal Magistrato di prime cure rispetto al rigetto della domanda di manleva formulata dall'Ente nei confronti della
4) - In via subordinata, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, alla luce dei dettami di cui all'art. 346 c.p.c., contenere ogni ed eventuale onere a carico della Compagnia entro i limiti del rapporto di polizza come esposti in comparsa ed alla memoria conclusionale intendendo in questa sede integralmente riportate le clausole di cui al contratto assicurativo con particolare riguardo alla a Email_1 carico del contraente ed ai massimali. 5)- Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori come per legge>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 4693/2023, pubblicata il 20 novembre 2023, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, proposta da
, finalizzata ad ottenere il risarcimento del Parte_2 danno patrimoniale e non patrimoniale, da lui patito a causa dell'evento lesivo verificatosi in data 3/3/2014, all'interno della Pineta Comunale di Rutigliano, allorché, mentre egli, ancora minorenne (14 anni) era intento a giocare a pallone con alcuni amici, inciampava accidentalmente e, per evitare la caduta, si appoggiava alla vicina recinzione non avvedendosi di un gancio metallico di chiusura, privo di qualsivoglia protezione, che gli provocava una ferita sulla mano sinistra. In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità del , in Parte_1 qualità di ente proprietario e custode della e CP_2 della predetta recinzione,1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno occorso a (minore, all'epoca dei Parte_2 fatti) condannandolo al pagamento della complessiva somma di € 11.203,50, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite in suo favore liquidandole in € 290,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario. Il giudice di primo grado, inoltre, ha rigettato la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Parte_1
terza chiamata in garanzia Controparte_1 nel giudizio di primo grado da parte del stesso, Pt_1 odierno appellante, in quanto ha ritenuto prescritti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952, co.2, c.c., sul rilievo che la compagnia assicurativa sia stata notiziata solo nel giugno dell'anno 2017 pur essendo il a conoscenza della Parte_1 richiesta di risarcimento dal 25.05.2015;2 di conseguenza, ha condannato il al pagamento delle Parte_1 spese di lite sostenute da Controparte_1 liquidandole in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge. Infine, il giudice di primo grado ha definitivamente posto in capo al le spese di C.T.U. esperite in Parte_1 primo grado. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (deposizioni testimoniali),3 nonché con l'espletamento di C.T.U. e medico-legale.4 Avverso la sentenza ha proposto appello principale il soccombente , contestando l'errata Parte_1 pronuncia del Giudice di prime cure sulla all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla società assicuratrice5. L'appellante, a tal proposito, richiama l'art. 12 del contratto assicurativo,6 concluso fra il Parte_1
e la società nel
[...] Controparte_1 quale è previsto specificamente che “al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l' e/o altri Parte_3 soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima”7 ed è fissata dalle parte una franchigia pari ad € 9.000,00, al di sotto della quale è l'assicurato a dover gestire direttamente i sinistri. Nel caso di specie – precisa l'appellante principale – in data 17/06/2015 era stata avviata l'istruttoria, successivamente alla lettera di costituzione in mora inviata dal danneggiato, in data 29/05/2015, e solo in data 26/4/2017 era pervenuta al Comune la quantificazione del danno (€ 20.942,20) lamentato dal sig. , ragione per cui, in data Parte_2
20/6/2017, il Comune aveva notiziato la Compagnia assicuratrice che, in seguito, aveva aperto la pratica del sinistro. L'appellante, quindi, ribadisce che alcun termine di prescrizione sarebbe spirato, non essendo decorsi i due anni normativamente previsti dalla pretesa risarcitoria, esattamente quantificata, al momento in cui
[...] era stata avvisata. CP_3
Con il secondo motivo, il deduce l'errata ed omessa Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie, perché nella pronuncia di primo grado non sarebbe stata adeguatamente considerata la condotta colposa del danneggiato, nella valutazione dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. L'appellante precisa, inoltre, che sussisterebbe un'omissione di controllo da parte del genitore del ragazzo danneggiato, laddove costui stava liberamente praticando sport in un posto pericoloso.8 D'altronde – continua l'appellante principale – la necessità, per , Parte_2 di trovare un punto di appoggio in seguito alla caduta era stata determinata proprio dall'aver perso l'equilibrio mentre correva, di talché in questa condotta avrebbe dovuto individuarsi il comportamento colposo del danneggiato, da cui sarebbe derivato il danno, o, in via subordinata, una proporzionale riduzione della responsabilità risarcitoria in capo al Pt_1
Con il terzo motivo di gravame, il lamenta l'errata Pt_1 quantificazione del danno, poiché le microlesioni permanenti, subite dal , sarebbero monetizzabili in € Pt_2
6.971,27, anziché € 8.150,71 e, allo stesso modo, “per la ITT di giorni 20 al 75% si ottiene € 703,20 e non € 822,00, e per la ITP di giorni 20 al 50% si ottiene unicamente € 468,80 mentre nel calcolo del giudice si conteggia erroneamente due volte la stessa ITP con l'aggiunta della somma di € 548,00, che deve essere espunta dal calcolo. Infine, anche la ITP di giorni 30 al 25% è errata e il calcolo esatto è 351,60 anziché € 411,00”9. L'appellante principale chiede, in ogni caso, che siano defalcate dal totale del risarcimento le spese mediche sostenute in ragione del sinistro, in quanto, per stessa ammissione della parte, queste sarebbero state anticipate dai suoi genitori. TR , ormai maggiorenne, costituendosi in Parte_2 giudizio, impugna e contesta i motivi di gravame mossi dall'appellante, ritenendosi estraneo agli stessi, limitatamente al rapporto contrattuale fra il Parte_1
e l'
[...] Controparte_1 L'appellante , dopo aver ribadito la correttezza della Pt_2 decisione del Giudice di primo grado, in ordine all'art. 2051 c.c., e ribadito che il gancio, su cui si era inavvertitamente appoggiato il danneggiato, costituiva un'insidia occulta ed eliminabile, osservando, da parte dell'Ente, una condotta diligente, deduce che il nesso di causalità fra la cosa e il danno non sarebbe eliso dal fatto del danneggiato, perché nella Villa non era affisso alcun cartello che CP_2 vietasse ai ragazzini di giocare, ragione per cui l'attività ludica da questi svolta non avrebbe potuto ritenersi pericolosa. Il afferma che, al contrario, proprio la presenza in Pt_2 villa di giostre e altri giochi dimostrerebbe che il luogo, teatro dell'incidente, fosse un'area deputata alle attività ludiche e sport dei bambini. Conseguentemente, la condotta del danneggiato non avrebbe potuto definirsi abnorme, anche considerato che, laddove le grate della recinzione del fossero state messe in sicurezza da parte del CP_4 Pt_1
l'evento non si sarebbe verificato. In merito alla censura di omessa vigilanza, pure mossa dall'appellante principale, il sottolinea Pt_2
l'imprevedibilità, per la madre del giovane, dell'infortunio, derivato dal mero utilizzo dello spazio verde della Villa, escluso ogni collegamento con le altre cose ivi presenti (panchine, giostre, ecc.), essendo impensabile che potesse derivare un danno al a causa di un'insidia nascosta Pt_2 all'interno della recinzione del giardino, peraltro in condizioni di oscurità.10 L'evento – continua la difesa del
– non sarebbe imputabile ad un comportamento Pt_2 colposo del danneggiato, considerato che il ragazzo “non si è ferito cadendo per terra, urtando una panchina e/o un albero o finendo contro i giochi per bambini presenti in zona (elementi visibili e prevedibili), bensì appoggiandosi ad una recinzione che mai avrebbe dovuto veder legati i propri componenti con fili di alluminio intrecciati e privi di protezione”.11 Quanto alla contestata quantificazione del somme chieste a rimborso, il sostiene che tutte le spese mediche Pt_2 sostenute dal danneggiato sarebbero a lui personalmente intestate e che tutte le spese diverse (vitto, alloggio e trasferimenti) sarebbero stati inerenti ai viaggi effettuati presso i Centri Ospedalieri, ove egli si era sottoposto ad interventi chirurgici, resisi necessari a seguito del sinistro. Infine, propone appello incidentale, ex Parte_2 art. 343 c.p.c., con riferimento alle spese “sostenute per i viaggi ed i soggiorni a Brescia del 2015, allorquando è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso gli Spedali Riuniti di Brescia ed alla successiva visita di controllo”,12 spese che non sarebbero state correttamente liquidate dal Giudice di primo grado e di cui il chiede il Pt_2 riconoscimento, per l'ulteriore importo di € 890,59. Si è costituta in giudizio la terza chiamata in garanzia,
contestando l'atto di Controparte_1 appello, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto carente dei requisiti, richiesti dalla legge, di specificità, chiarezza e sinteticità e stante l'omessa indicazione degli specifici capi di sentenza impugnati. Nel merito, l'appellato contesta il motivo di appello relativo alla contestata pronuncia di estinzione per prescrizione del diritto alla manleva, affermando che la missiva di costituzione in mora, trasmessa dal al in Pt_2 Pt_1 data 25/5/2015, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, già avrebbe contenuto una sufficiente specificazione della natura e dell'entità delle lesioni subite, per effetto del descritto evento dannoso, sicchè il Pt_1 avrebbe potuto autonomamente quantificare la potenziale esposizione economica in relazione al sinistro, senza dover attendere una richiesta di risarcimento del danno con ivi precisata anche la somma da liquidare,13 e, in tal modo, constatare il superamento della franchigia, concordata fra le parti in € 9.000,00. Nonostante ciò, il aveva Pt_1 trasmesso la denuncia di sinistro solo in data 20.06.2017 e quindi – a dire della Compagnia appellata – ben oltre il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. In via subordinata, Controparte_1 eccepisce la tardività della denuncia del sinistro, considerato che, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di contratto, presenti nel contratto di assicurazione de quo,14
“[…] in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'intermediario, entro 30 gg lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della risarcitoria del terzo […]”. Quindi, anche sotto tale aspetto vi sarebbe tardività della denuncia del sinistro, avendo il segnalato quest'ultimo ben oltre i 30 giorni Pt_1 lavorativi ivi previsti, così incorrendo nelle conseguenze degli artt. 1913 e 1915 c.c.15 In ogni caso, l'appellata precisa che, nel caso in cui l'adita Corte avesse decidesse nel senso di riconoscere al Pt_2 un importo risarcitorio nei limiti di € 9.000,00, la condanna avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente nei confronti del
, dovendo applicarsi la franchigia Parte_1 concordata nel predetto contratto di assicurazione. In ultima istanza, la società appellante contesta16 l'appello incidentale proposto da , ritenendolo Parte_2 inammissibile per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, comunque, infondato in punto di fatto, in quanto i documenti prodotti17 sarebbero inidonei ad individuare le effettive spese mediche sostenute dal danneggiato, risultando, quindi, privi di valore probatorio. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 28/5/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione Ciò posto, ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante principale hanno solo parziale fondamento, nei sensi di seguito precisati, mentre l'appello incidentale va accolto integralmente. Preliminarmente, va esclusa, con riferimento ad entrambi gli appelli, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., non potendosi considerare i motivi di censura generici ed aspecifici, posto che, per quanto di seguito evidenziato, dalla loro lettura si evince in maniera sufficientemente chiara quali siano i capi della decisione contestati e le argomentazioni critiche mosse alle conclusioni tratte dal primo Giudice. In punto di responsabilità ex art. 2051 c.oc., si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui la predetta norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.18 Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa impone l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Comunale, per i danni sofferti dall'attore, ora appellato, non potendosi addebitare a quest'ultimo alcun contegno negligente idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito, stante l'evidente natura di insidia attribuibile al gancio metallico posto sulla recinzione, anch'essa in metallo, a causa del quale il ha subito Pt_2 le lesioni personali (ferita lacero-contusa a livello della regione palmare e del secondo dito della mano sinistra), meglio descritte nella C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado. A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti, alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellata-appellante incidentale, confermate non solo dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, ma anche dai riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro, e dalla relazione peritale medico-legale. In primo luogo, è evidente l'oggettiva pericolosità del gancio metallico di chiusura, privo di qualsiasi sistema di protezione, esistente sulla recinzione della pineta comunale, di libero accesso, all'interno della quale avvenne l'incidente de quo. Tanto emerge dal riscontro fotografico,19 che evidenzia, oltre alla sporgenza di parti accuminate del gancio, la sua colorazione simile a quella della recinzione alla quale è applicato, così da rendere meno percepibile la sua presenza e le sue sporgenze e da accentuarne inevitabilmente la pericolosità, ben potendo chiunque venire in contatto, per ragioni accidentali, con le suddette parti accuminate e riportare danni, ivi inclusi quelli all'integrità fisica, come avvenuto nel caso di specie. Non vanno poi trascurate le coordinate temporali dell'incidente, avvenuto intorno alle 19 del 3/3/2014, stagione invernale, con evidente ridotta visibilità dovuta all'oscurità delle ore serali, tale da ridurre ulteriormente la visibilità del gancio metallico accuminato. La presenza di quest'ultimo e le sue caratteristiche, per altro, non sono oggetto di contestazione da parte del che, Pt_1 nel dolersi della pronuncia appellata, si sofferma soltanto sull'asserita pericolosità dell'attività ludica, esercitata dal minore, che avrebbe causato la perdita di equilibrio e, conseguentemente, il contatto della mano del ragazzo con la recinzione ed il gancio ivi esistente, nell'istintivo tentativo di afferrare un appiglio al quale poggiarsi per non cadere per terra. Proprio in considerazione delle descritte e non contestate caratteristiche oggettive del gancio, è ragionevole ritenere del tutto irrilevante l'attività ludica svolta dal minore, poiché
– come già sopra evidenziato – chiunque, anche un adulto, senza giocare a pallone, avrebbe potuto inciampare e trovarsi nella stessa situazione nella quale sfortunatamente è incappato il . Pt_2 Va esclusa pertanto, dal caso in esame, la configurabilità del caso fortuito consistente nella condotta abnorme e colposa dello stesso infortunato, in quanto tale idoneo a recidere – come infondatamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale appellante – il nesso di causalità tra la cosa e il pregiudizio dalla stessa derivato. Neppur rilievo può attribuirsi alla condotta del genitore del minore, quattordicenne e quindi già sufficientemente maturo ed autonomo, certamente non abbisognevole di una vigilanza diretta e costante da parte dell'adulto, quale sarebbe invece stata auspicabile ed esigibile con riferimento a minori in più tenera età. D'altronde, anche a prescindere dalla considerazione – come sopra già formulata – che chiunque accidentalmente avrebbe potuto venir in contatto con il gancio metallico de quo, il gioco del pallone, all'interno di giardini pubblici, qualora non espressamente vietato, non può ritenersi evento del tutto imprevedibile e abnorme, tale da elidere qualsiasi collegamento tra la presenza dell'insidia in questione e il danno fisico riportato dal minore. Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, l'infortunio occorso al è ascrivibile in via Pt_2 esclusiva al , custode della recinzione Parte_1
e del relativo gancio, e correttamente e condivisibilmente il primo Giudice ha accolto la domanda risarcitoria del danneggiato, escludendo l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi ravvisare, come invece sostenuto infondatamente dal appellante, nel contegno tenuto Pt_1 dall'infortunato, il caso fortuito, idoneo ad escludere ovvero ad attenuare la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale. Neppure condivisibili sono le censure mosse dall'appellante principale in ordine alla quantificazione del danno. A tal proposito, va sottolineato che il primo Giudice, ai fini della liquidazione in via equitativa del danno biologico, ha fatto riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/7/2017, in relazione all'art. 139 cod. ass., parametro che, ad avviso della Corte, non si appalesa pertinente alla fattispecie, estranea all'ipotesi di danni da infortunistica stradale. È pur vero che, sul punto, non v'è appello incidentale del danneggiato, il quale si è doluto unicamente del mancato riconoscimento di taluni esborsi funzionali alle cure ospedaliere conseguenti all'infortunio. È anche vero, tuttavia, che, ai fini della valutazione della congruità della liquidazione del danno, operata dal primo Giudice e posta in discussione dall'Amministrazione appellante, non può non tenersi conto di quello che sarebbe stato un corretto criterio di quantificazione del danno alla persona, sia quello permanente sia quello temporaneo. Ebbene, è noto come da tempo il Supremo Collegio20 ritiene corretta l'applicazione, al fine di assicurare l'utilizzo di criteri omogeni e oggettivamente riscontrabili nella liquidazione del danno biologico, delle c.d. tabelle milanesi. Orbene, al fine di apprezzare l'inconsistenza delle censure mosse in parte qua dall'ente appellante, è sufficiente confrontare i parametri desumibili dalle dette tabelle (utilizzando quelle in vigore nel 2018, perché più aderenti temporalmente al parametro utilizzato dal primo Giudice) e quelli desumibili dal D.M. 17/7/2017, applicati nell'appellata sentenza. Dal suddetto confronto emerge chiaramente come la liquidazione operata dal Tribunale sia inferiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta utilizzando le più congrue tabelle milanesi che, con riferimento al 2018, già prevedevano, per l'invalidità permanente al 5% l'importo di € 8.637,00 (al 6% il danno lievita ad € 11.401,00) e per l'invalidità temporanea pro-die € 98,00, a fronte dei parametri utilizzati nell'appellata sentenza, corrispondenti ad € 8,150,71, per l'invalidità permanente al 5,5%, ed € 46,68, per l'invalidità pro-die temporanea. Quanto agli esborsi sostenuti per le cure mediche, non sono fondate le censure mosse dall'Amministrazione Comunale, perché tutte le spese documentate risultano intestate al minore che, evidentemente, ne ha sostenuto l'onere. In tema, inoltre, è fondato l'unico motivo di appello incidentale proposto dal danneggiato . Parte_2
Posto che, come emerge dalla C.T.U. espletata in corso di causa,21 sono da ritenersi conseguenti all'infortunio oggetto di causa anche gli interventi curativi eseguiti presso la struttura ospedaliera di Brescia, non v'è ragione per negare il rimborso delle spese sostenute dal minore (idoneamente accompagnato), così come documentate puntualmente in corso di causa, per l'ammontare di € 850,59. Nei sensi suddetti, quindi, merita accoglimento il gravame proposto dal , con riconoscimento anche del diritto al Pt_2 rimborso del predetto importo. Non resta che esaminare i motivi di censura mossi dal appellante, in relazione al rigetto della domanda di Pt_1 manleva, spiegata nei confronti della compagnia, attualmente Controparte_1
A tal proposito, la Corte ritiene condivisibile la doglianza mossa dall'appellante in ordine all'insussistenza della prescrizione del diritto all'indennizzo, invece ravvisata dal primo Giudice. Non può trascurarsi, al riguardo, l'art. 12 del contratto assicurativo, richiamato dalla difesa del appellante, Pt_1 ove si prevede, tra l'altro, che “al fine di limitare i casi di incertezza le parti concordano che l'Assicurato può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima”. Nel caso in esame, come osservato dall'appellante, la richiesta risarcitoria, completa di ammontare del danno in termini pecuniari, fu avanzata dal danneggiato, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, soltanto il 24/4/2017 (questa è la data riportata nell'avviso di ricevimento allegato alla missiva, mentre la data del 26/4/2017 è quella del protocollo dell'A.C.). Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Compagnia assicuratrice, soltanto con la raccomandata in oggetto fu avanzata, per la prima volta, la richiesta risarcitoria di € 20.942,20. Con la precedente raccomandata del 19/5/2015, invece, la parte danneggiata aveva solo enunciato i danni all'integrità fisica sofferti, senza precisare alcun importo in termini monetari. Orbene, ad avviso della Corte, solo con la precisazione di quest'ultimo, avvenuta soltanto nel 2017, può ritenersi raggiunta la piena consapevolezza, in capo all'Amministrazione assicurata, del danno oggetto di richiesta risarcitoria, e, pertanto, solo a far data dal 24/4/2017, decorre il termine prescrizionale biennale. Infatti, solo con la richiesta espressa e perentoria in termini monetari, il è stato posto in grado di gestire il Pt_1 contenzioso, verificando tutti gli elementi indispensabili per rendere operativa la polizza assicurativa, ivi inclusa l'applicazione della soglia minima (franchigia), contrattualmente prevista. Conseguentemente, la prescrizione non può ritenersi maturata nel caso in esame, avendo l'Amministrazione Comunale denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa in data 20/6/2017, nei limiti del biennio di cui all'art. 2952 cod. civ. Per altro, sebbene la denuncia del sinistro sia avvenuta oltre il termine contrattuale di gg. 30, a far data dalla piena consapevolezza del pregiudizio lamentato dal danneggiato (ai sensi del richiamato art. 12 del contratto assicurativo), non è accoglibile l'eccezione di decadenza sollevata dalla Compagnia assicuratrice, tale da paralizzare o ridimensionare l'efficacia della copertura assicurativa in oggetto. Invero, poiché le conseguenze della tardiva denuncia del sinistro sono disciplinate dall'art. 1915 cod. civ., in difetto totale di prova in parte qua, a carico dell'assicuratore,22 non ricorrono i presupposti, ivi previsti, né del dolo, idoneo ad escludere il diritto alla copertura assicurativa, né del pregiudizio derivato all'assicuratore dal ritardo colposo nella denuncia del sinistro, presupposto per una congrua riduzione della copertura del rischio. A tal proposito, il contegno inerte della difesa del Pt_1 non incide sull'esito dell'eccezione, coma sopra evidenziato, stante l'onere della prova a carico dell'assicuratore e l'assenza di elementi di prova inequivocabili desumibili ex art. 115 c.p.c., in difetto di specifica allegazione da parte della Compagnia assicuratrice.23 Basti considerare che quest'ultima si è limitata ad eccepire la decadenza ex artt. 1913 e 1915 cod. civ. nonché 12 delle condizioni contrattuali, senza fare minimo riferimento al dolo ovvero alla colpa dell'assicurato né al concreto pregiudizio, derivato alla Compagnia, dal ritardo nella denuncia del sinistro. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello in parte qua proposto dal , l'appellata Compagnia Parte_1 assicuratrice è tenuta a manlevare, nei limiti del massimale contrattualmente previsto,24 l'Ente territoriale per gli importi risarcitori riconosciuti in favore di , sia Parte_2 con la sentenza di primo grado che con la presente, ferma restando la franchigia di € 9.000,00 contrattualmente convenuta fra le parti. Nei sensi e nei limiti sopra precisati, nei confronti della merita parziale Controparte_1 accoglimento l'appello principale, mentre va accolto integralmente quello incidentale proposto dal nei Pt_2 confronti dell'Amministrazione Comunale. Nei termini sopra precisati va pertanto riformata parzialmente la gravata sentenza. Visto l'esito del giudizio, le spese processuali vanno regolate come di seguito precisato. Quanto al rapporto processuale tra e Parte_1
, ferma restando la liquidazione delle Parte_2 spese processuali operata dal primo Giudice nell'appellata sentenza (il valore della causa non varia significativamente ai fini del conteggio delle competenze defensionali), con riguardo al primo grado, vanno poste a carico dell'Amministrazione Comunale le spese processuali del presente gravame, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, desunto dall'importo risarcitorio complessivamente riconosciuto all'esito del giudizio, e della modesta consistenza dell'attività defensionale (parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., incluse tutte le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione). Quanto, invece, alla causa di garanzia, il cui esito vede totalmente soccombente la Compagnia assicuratrice appellata, vanno poste a suo carico, in favore del Parte_1
, le spese processuali del doppio grado, anche in
[...] questo caso liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, desunto secondo i criteri sopra precisati, e dell'effettiva attività svolta in ciascun grado di giudizio. Le spese processuali spettanti all'appellante vanno, Pt_2 infine, distratte in favore del suo procuratore anticipatario, come da specifica richiesta ex art. 93 c.p.c. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, dal , in Parte_1 persona del sindaco p.t., e, in via incidentale, da
[...]
, nel contraddittorio con Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la
[...] sentenza n. 4963/2023, pubblicata il 20 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede in accoglimento, parziale, dell'appello principale, e, integrale, di quello incidentale, in riforma parziale della sentenza gravata: 1) condanna il al risarcimento, in Parte_1 favore di , dell'ulteriore danno di € Parte_2
890,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'effettivo esborso al saldo;
2) condanna a tenere Controparte_1 indenne il per gli esborsi da Parte_1 quest'ultimo sostenuti nei confronti di
[...]
per le causali di cui in motivazione e nei limiti Parte_2 del massimale di polizza, detratta la franchigia contrattuale di € 9.000,00;
3) condanna il alla rifusione, in Parte_1 favore di e, per esso, in favore Parte_2 dell'avv. Angelo Maria Romano, procuratore anticipatario, delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
4) condanna la predetta Compagnia assicuratrice alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 spese processuali del doppio grado, liquidate, per il primo grado, in € 2.600,00 e, per il presente appello, in
€ 3.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 4/6/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fatto ritenuto non contestato, ex art. 115 c.p.c., dal giudice di primo grado, come si legge a pag. 2 della sentenza impugnata. 2 Pag. 4 della sentenza impugnata. Testimone_ 3 In particolare, le testi e . Testimone_1 4 Elaborato peritale del dott. Persona_1 5 Pag. 3 dell'atto di citazione in appello. 6 Contratto di polizza n.0000026990. 7 Pag. 18 del contratto di assicurazione. 8 “in una ambiente in cui i rischi erano palesemente ravvisabili, presenza di panchine, alberi, persone e recinzioni”, così come viene scritto nell'atto di citazione in appello, a pag. 8. 9 Pagg. 12-13 dell'atto di appello. 10 L'evento dannoso è pacificamente avvenuto alle ore 19:00 del 3/3/2014, quindi a seguito del tramontare del sole. 11 Pag. 22 della comparsa di . Parte_2 12 Pag. 23 della comparsa di . Parte_2 13 Come cita la a pag. 11 del proprio atto di appello, la messa in mora inviata dal conteneva CP_1 Parte_2 già la seguente specificazione: “…oltre all'inabilità temporanea totale pari al 100% di 25 gg ed una inabilità temporanea parziale pari al 50% di giorni 45, ] ha riportato alla mano sinistra ed al secondo dito Parte_2 esiti permanenti non invalidanti non inferiori al 9% come si evince dalla relazione tecnica di parte redatta dal dott.
[...] in data 23/02/2015”. Per_2 14 Da pag. 3 a pag. 7 del contratto di assicurazione. 15 Entrambi relativi all'obbligo di avviso del sinistro dell'assicuratore, in capo all'assicurato. 16 Nella comparsa conclusione del 19/2/2025 17 Sono citati, a pag. 12 della sumenzionata comparsa conclusionale, gli allegati 21 e 24 della comparsa di costituzione del . Pt_2
18 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 19 Cfr. fascicolo di parte attorea in primo grado. 20 Cfr. Cass. Sez. 3 n. 5984 del 06/03/2025; Sez. 3 n. 31681 del 09/12/2024.
21 Ove si evidenzia: 1) II dito, che era atteggiato in flessione, eseguì cicli di fisioterapia, infiltrazione di cortisone ed in ultima istanza, in data 04.09.2015, fu sottoposto ad intervento di revisione della cicatrice con plastica a “Z”, presso il reparto di Ortopedia del P.O. Spedali Civili di Brescia>; 2) Per le spese di cura sostenute e documentate in relazione all'evento dannoso, si precisa che le spese per le visite mediche e riabilitative (visita ortopedica, fisiatrica, fisioterapia), e le spese di farmacia ammontano ad un totale di euro 1.203,50. Le spese mediche, tutte, sono da ritenersi congrue. >. 22 Cfr. sul punto Cass. Sez. 3 n. 19071 del 11/07/2024, secondo cui “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”. 23 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 8900 del 03/04/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”. 24 € 3 milioni.