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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
7143/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza dell'01/12/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7143/2024 R.G. promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sciare n. 139 , c.f. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Federico C.F._1
Vinciguerra, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Michele Ettore Giglio come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania via Salvatore
Tomaselli 43;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza CP_ della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
c.f. con Sede Centrale in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
GI EZ 14, in persona del Responsabile Sicilia come da procura speciale Controparte_3 autenticata da notaio in Roma n. 1815 racc. n. 12772 , in giudizio rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Claudia Spina come da procura alle liti in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Antonino di Sangiuliano 304 ;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 19/07/2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320249019924902/000 , notificata il 10/06/2024 cui erano sottese le cartelle di pagamento : 29320130028282066000, limitatamente la parte portante i contributi IVS CP_ iscritti a ruolo dovuti ad per l'anno 2007 per complessivi euro 4.113,45 e che risultava notificata il 02/01/2014; cartella 29320130031384428 limitatamente la parte afferente i contributi IVS dovuti ad CP_4 in riferimento al 2006 per complessivi euro 3.796,09 oltre spese notifica, che risultava notificata il
02/01/2014.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva che le cartelle di pagamento impugnate , limitatamente i contributi previdenziali , non erano mai state notificate al ricorrente e che l'atto di intimazione di pagamento era il primo atto con cui il ricorrente odierno veniva a conoscenza di tali titoli esecutivi. Proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c per il decorso di prescrizione successivo alla notifica di tali cartelle. Richiamava la giurisprudenza di Legittimità intervenuta a dirimere il punto della durata quinquennale o decennale del titolo, non impugnato nel termine di legge di quaranta giorni . Richiamava l'intervenuta pronuncia delle SS.UU. Civili di Cassazione con sentenza n. 23397/2016 che aveva stabilito l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione nei confronti del credito ormai divenuto irretrattabile, escludendo la conversione del termine quinquennale in termine decennale di cui all'art. 2953 proprio” dell'actio iudicati”. Richiamava altresì l'orientamento consolidato di questo Tribunale che si era espresso in tale senso in numerose pronunce. Evidenziava la circostanza che entrambe le cartelle risultavano notificate in data
02/01/2014 , come risultava dalla stessa intimazione di pagamento impugnata e che pertanto era abbondantemente spirato il termine di prescrizione successivamente la notifica delle cartelle e che alla data di notifica dell'intimazione impugnata, 10/06/2024 i crediti erano già estinti per prescrizione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento portante le cartelle impugnate nonché l'annullamento delle medesime in riferimento alla parte riguardante i contributi previdenziali CP_ dovuti ad di Catania, in quanto prescritti essendo decorso il termine di cui all'art. 3, commi 9 e
10 della legge 335/1995.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza del 13/01/2025
e successivamente si costituivano in giudizio gli Enti chiamati dal ricorrente , in data 19/12/2024 si CP_ costituiva ed in data 23/12/2024 si costituiva Controparte_2 deduceva che le cartelle di pagamento impugnate portavano Controparte_2 crediti erariali e tributi dovuti ad enti Territoriali, iscritti a ruolo dall' che Controparte_2 CP_5 pertanto le somme portate non potevano fare parte del presente giudizio. DE deduceva altresì che l'opposizione sarebbe stata proposta solo nei confronti del Concessionario medesimo e non nei confronti dell'Ente previdenziale creditore dei contributi . Pertanto
[...]
chiedeva fosse dichiarata la carenza di propria legittimazione passiva Controparte_2 richiamando la sentenza resa a Sezioni Unite da Cassazione n. 7514/2022, che prevedeva che solo l'ente titolare dei contributi fosse il legittimo contraddittore del ricorrente , nei casi di opposizione ad iscrizione a ruolo, anche per fare valere la prescrizione. Eccepiva l'infondatezza della omessa notifica delle cartelle impugnate poiché entrambe risultavano regolarmente notificate al ricorrente personalmente a mani come da avvisi di ricevimento che depositava in giudizio.
In merito alla prescrizione successiva , decorso dopo la rispettiva notifica delle cartelle impugnate, deduceva l'avvenuta notificazione di una proposta di compensazione inviata al ricorrente ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 che aveva reso il ricorrente odierno edotto circa la propria posizione debitoria.
Richiamava l'applicabilità alla fattispecie della legislazione emergenziale da covid-19 che aveva disposto la sospensione della riscossione degli atti dall'8 marzo 2020 al 31/08/2021 e la conseguente proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione. Evidenziava che la notifica degli atti era stata possibile solo dopo la fine del periodo di sospensione disposto dalla legge.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per difetto del contraddittorio che non sarebbe stato instaurato CP_ nei confronti dell' e per carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_2 chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_ Costituito in giudizio , in via preliminare chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , poiché era quest'ultimo l'ente che aveva iscritto a ruolo Controparte_2
CP_ la somme contestate e non già Richiamava sotto tale profilo l'art. 32 bis del D.L. 185/2008 che ai fini della semplificazione della riscossione, riconosceva all' l'iscrizione a ruolo Controparte_2 dei contributi eccedenti il minimale in riferimento ad anni soggetti ad accertamento. Pertanto CP_2 sulla base dei redditi dichiarati dai contribuenti tramite modello Unico per la denuncia dei redditi, effettuava i controlli ed iscriveva a ruolo contributi previdenziali che non risultavano versati , sulla base degli accertamenti fiscali . Pertanto la competenza delle operazioni di accertamento reddituale CP_ ed iscrizione a ruolo dei contributi, che sarebbero stati riscossi per era in capo all' CP_2
.
[...]
Nelle cartelle all'esame di giudizio pertanto erano stati iscritti a ruolo da i contributi Controparte_2 poi richiesti in pagamento con gli atti impugnati. L' eccepiva il difetto di propria legittimazione CP_1 passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio. In ogni caso eccepiva e deduceva la tardività delle doglianze proposte nei confronti delle cartelle che non risultavano impugnate nel termine previsto dalla legge in materia di contributi , ex art. 24 , co. 5 D.Lgs. 46/1999. Eccepiva altresì la tardività del deposito del ricorso , avvenuta oltre il termine di venti giorni dall'intimazione di pagamento. Deduceva l'inopponibilità della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e non impugnati divenuti irretrattabili e non suscettibili di essere contestati con l'eccepita prescrizione dei contributi iscritti a ruolo. In riferimento alla prescrizione successiva alla data di notifica di ciascuna cartella, deduceva che il contraddittore era in questo caso il , cui competeva la notifica CP_6 degli atti interruttivi del decorso di prescrizione. Richiamava l'applicabilità della sospensione disposta dal legislatore durante l'emergenza sanitaria da covid-19 che doveva essere valutata dal giudice chiedeva in ogni caso che l'Ente previdenziale fosse esentato da responsabilità in ordine la prescrizione eventualmente accertata e che fosse esentato da condanna al pagamento di spese di giudizio. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate , successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , disponendo le modalità scritte della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato in ordine tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate, questo giudice definisce la causa con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti costituite si evince che il contraddittorio CP_ è stato instaurato sin dall'inizio dal ricorrente nei confronti dell' e dell' chiamate Controparte_2 in giudizio , come da documentazione versata in allegato alle note del 02/08/2024, con la quale viene documentata la notifica del ricorso ad entrambe le parti resistenti.
Con l' opposizione all'esame la parte ricorrente ha inteso proporre impugnazione nei confronti e nei limiti delle pretese contributive portate dalle cartelle impugnate, sottese all'intimazione di pagamento parimenti impugnata. Appare infondata sicuramente l'eccezione di omessa notifica delle cartelle poiché sia che hanno depositato avvisi di ricevimento dai quali si CP_1 Controparte_2 evince la notificazione di entrambi i titoli , avvenuta il 02/01/2014 a mani del destinatario.
Pertanto il ricorso è inammissibile poiché risulta documentalmente provata la notifica e la conoscenza delle cartelle e dei contributi comunicati sin dal 2 Gennaio 2014. Dette cartelle non sono impugnate nel termine di quaranta giorni che è inteso pacificamente in giurisprudenza quale termine perentorio per proporre opposizione in materia di contributi . Di conseguenza le doglianze afferenti la prescrizione dei contributi, riferiti ad anni risalenti ed iscritti a ruolo, risulta inammissibile e tardiva.
Anche l'omessa notifica delle cartelle, nella parte afferente i contributi, che avrebbe reso illegittima l'intimazione di pagamento appare una eccezione infondata e comunque tardiva poiché avrebbe dovuto proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento , che parte ricorrente non prova in atti , pur essendo onerata sotto il profilo probatorio,
Il ricorso proposto risulta ammissibile limitatamente il decorso di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle , avvenuta come documentato e ribadito in data 02/01/2014. Sotto tale profilo non ha dato prova di notifica di atti interruttivi del Controparte_2 decorso della prescrizione quinquennale , successiva alla notifica di ciascuna cartella di pagamento.
Sotto il medesimo profilo, risulta inconferente il richiamo al decorso della sospensione della prescrizione, disposto dalla legislazione emergenziale da covid-19 , in riferimento all'art. 68 , commi
1,2, 2-bis e 4bis del D.L. 18/2020.
I contributi IVS del 2006 e 2007 all'esame, iscritti a ruolo e notificati con le cartelle impugnate notificate il 02/01/2014, si erano già prescritti in data 02/01/2019 , prima della emergenza sanitaria e sono estranei all'ambito di applicabilità della normativa richiamata da entrambe le parti resistenti.
Non sussiste prova in atti che il decorso di prescrizione decorrente dal 02/01/2014 sia stato interrotto da alcun atto interruttivo.
Sotto tale profilo la proposta di compensazione notificata da al ricorrente odierno ex Controparte_2 art. 28 D.P.R. 602/1973 , pur rendendo informato il ricorrente della situazione debitoria e della possibilità di compensare con propri crediti riconosciuti da , non ha valenza Controparte_2 interruttiva del decorso di prescrizione e non possiede i requisiti previsti dalla legge per essere qualificato come atto interruttivo del decorso di prescrizione ex art. 2943 c.c.( indicazione chiara del debitore , la richiesta scritta ed inequivocabile di adempimento, l'identificazione precisa del credito con importo e causale ).
Nella fattispecie i crediti contributivi portati dalle cartelle impugnate, notificati il 02 gennaio 2014 sono definitivamente prescritti in assenza di prova di validi atti interruttivi .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento limitatamente la prescrizione decorsa successivamente la notifica delle cartelle impugnate. CP_ Sotto il profilo della responsabilità dell' occorre osservare che in atti di giudizio risulta provata la circostanza che l'iscrizione a ruolo dei contributi era avvenuta ad opera dell' in Controparte_2 forza della previsione di cui all'art. 32 bis del decreto Legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ai fini della semplificazione della riscossione coattiva che ha previsto : “
1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per il ritardo o omesso versamento è effettuata direttamente dall' CP_2
.
[...]
2 . La società di riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 , n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo
13 aprile 1999,n. 112 e successive modificazioni”. L' ha provato in giudizio , con deposito e allegazione documentale alla propria memoria di CP_1 costituzione , l'attività svolta dal afferente l'accertamento reddituale delle Controparte_2 dichiarazioni per gli anni di imposta 2006 e 2007 . L'esito della liquidazione automatizzata e delle irregolarità riscontrate è stato comunicato al ricorrente odierno a mezzo raccomandata con la CP_ liquidazione delle irregolarità e dei contributi previdenziali dovuti ad in conseguenza dell'accertamento . In riferimento a tali accertamenti risulta pendente ricorso dinanzi il giudice CP_ Tributario. Tale attività viene in atti documentata dall'ente resistente con i documenti allegati a memoria ( da n. 01 al n. 14).
Pertanto in riferimento al presente giudizio e per quanto di interesse risulta provato che l'iscrizione a CP_ ruolo dei contributi portati dalle cartelle non è stata eseguita da
I contributi risultano prescritti al 2019 , nel termine quinquennale dalla data di notifica di ciascuna cartella ( 02/01/2014) durante il periodo in cui doveva essere il ad operare e CP_6 comunque prima della sospensione del decorso di prescrizione dovuto alla successiva emergenza sanitaria.
Il ricorso trova accoglimento limitatamente la prescrizione delle cartelle decorsa successivamente la notifica come sopra specificato.
In ordine alle spese di giudizio, occorre considerare la soccombenza della parte ricorrente in riferimento alla infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, dedotta in ricorso ed alla illegittimità dell'intimazione di pagamento eccepita, eccezioni infondate;
altresì occorre considerare la tardività del ricorso proposto nei confronti dei crediti contributivi portati dalle cartelle non impugnate nel termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999; Occorre considerare altresì
l'imputabilità della prescrizione successiva, dedotta in giudizio , all'operato dalla Controparte_2
CP_
e l'estraneità di responsabilità dell' nei confronti dei fatti che hanno dato luogo al
[...] giudizio. Pertanto vista la reciproca soccombenza tra ricorrente e compensa per metà le spese CP_2 di giudizio e la rimanente metà viene posta in capo ad con distrazione in favore dei procuratori CP_2
CP_ del ricorrente. Compensa le spese tra ricorrente e parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7143/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede;
Accoglie parzialmente il ricorso;
Dichiara prescritti i soli crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento 29320130028282066
e cartella n. 29320130031384428;
Dichiara prescritti i soli crediti contributivi portati dall'intimazione di pagamento
29320249019924902; Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento della Controparte_2 metà delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e cpa nella misura di legge e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c avv. Vinciguerra Federico ed avv. Giglio Michele Ettore;
Compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di giudizio;
CP_ Compensa interamente le spese tra Ricorrente ed alla luce delle ragioni della decisione.
Catania 28/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza dell'01/12/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7143/2024 R.G. promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sciare n. 139 , c.f. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Federico C.F._1
Vinciguerra, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Michele Ettore Giglio come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania via Salvatore
Tomaselli 43;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza CP_ della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
c.f. con Sede Centrale in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
GI EZ 14, in persona del Responsabile Sicilia come da procura speciale Controparte_3 autenticata da notaio in Roma n. 1815 racc. n. 12772 , in giudizio rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Claudia Spina come da procura alle liti in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Antonino di Sangiuliano 304 ;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 19/07/2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320249019924902/000 , notificata il 10/06/2024 cui erano sottese le cartelle di pagamento : 29320130028282066000, limitatamente la parte portante i contributi IVS CP_ iscritti a ruolo dovuti ad per l'anno 2007 per complessivi euro 4.113,45 e che risultava notificata il 02/01/2014; cartella 29320130031384428 limitatamente la parte afferente i contributi IVS dovuti ad CP_4 in riferimento al 2006 per complessivi euro 3.796,09 oltre spese notifica, che risultava notificata il
02/01/2014.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva che le cartelle di pagamento impugnate , limitatamente i contributi previdenziali , non erano mai state notificate al ricorrente e che l'atto di intimazione di pagamento era il primo atto con cui il ricorrente odierno veniva a conoscenza di tali titoli esecutivi. Proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c per il decorso di prescrizione successivo alla notifica di tali cartelle. Richiamava la giurisprudenza di Legittimità intervenuta a dirimere il punto della durata quinquennale o decennale del titolo, non impugnato nel termine di legge di quaranta giorni . Richiamava l'intervenuta pronuncia delle SS.UU. Civili di Cassazione con sentenza n. 23397/2016 che aveva stabilito l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione nei confronti del credito ormai divenuto irretrattabile, escludendo la conversione del termine quinquennale in termine decennale di cui all'art. 2953 proprio” dell'actio iudicati”. Richiamava altresì l'orientamento consolidato di questo Tribunale che si era espresso in tale senso in numerose pronunce. Evidenziava la circostanza che entrambe le cartelle risultavano notificate in data
02/01/2014 , come risultava dalla stessa intimazione di pagamento impugnata e che pertanto era abbondantemente spirato il termine di prescrizione successivamente la notifica delle cartelle e che alla data di notifica dell'intimazione impugnata, 10/06/2024 i crediti erano già estinti per prescrizione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento portante le cartelle impugnate nonché l'annullamento delle medesime in riferimento alla parte riguardante i contributi previdenziali CP_ dovuti ad di Catania, in quanto prescritti essendo decorso il termine di cui all'art. 3, commi 9 e
10 della legge 335/1995.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza del 13/01/2025
e successivamente si costituivano in giudizio gli Enti chiamati dal ricorrente , in data 19/12/2024 si CP_ costituiva ed in data 23/12/2024 si costituiva Controparte_2 deduceva che le cartelle di pagamento impugnate portavano Controparte_2 crediti erariali e tributi dovuti ad enti Territoriali, iscritti a ruolo dall' che Controparte_2 CP_5 pertanto le somme portate non potevano fare parte del presente giudizio. DE deduceva altresì che l'opposizione sarebbe stata proposta solo nei confronti del Concessionario medesimo e non nei confronti dell'Ente previdenziale creditore dei contributi . Pertanto
[...]
chiedeva fosse dichiarata la carenza di propria legittimazione passiva Controparte_2 richiamando la sentenza resa a Sezioni Unite da Cassazione n. 7514/2022, che prevedeva che solo l'ente titolare dei contributi fosse il legittimo contraddittore del ricorrente , nei casi di opposizione ad iscrizione a ruolo, anche per fare valere la prescrizione. Eccepiva l'infondatezza della omessa notifica delle cartelle impugnate poiché entrambe risultavano regolarmente notificate al ricorrente personalmente a mani come da avvisi di ricevimento che depositava in giudizio.
In merito alla prescrizione successiva , decorso dopo la rispettiva notifica delle cartelle impugnate, deduceva l'avvenuta notificazione di una proposta di compensazione inviata al ricorrente ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 che aveva reso il ricorrente odierno edotto circa la propria posizione debitoria.
Richiamava l'applicabilità alla fattispecie della legislazione emergenziale da covid-19 che aveva disposto la sospensione della riscossione degli atti dall'8 marzo 2020 al 31/08/2021 e la conseguente proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione. Evidenziava che la notifica degli atti era stata possibile solo dopo la fine del periodo di sospensione disposto dalla legge.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per difetto del contraddittorio che non sarebbe stato instaurato CP_ nei confronti dell' e per carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_2 chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_ Costituito in giudizio , in via preliminare chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , poiché era quest'ultimo l'ente che aveva iscritto a ruolo Controparte_2
CP_ la somme contestate e non già Richiamava sotto tale profilo l'art. 32 bis del D.L. 185/2008 che ai fini della semplificazione della riscossione, riconosceva all' l'iscrizione a ruolo Controparte_2 dei contributi eccedenti il minimale in riferimento ad anni soggetti ad accertamento. Pertanto CP_2 sulla base dei redditi dichiarati dai contribuenti tramite modello Unico per la denuncia dei redditi, effettuava i controlli ed iscriveva a ruolo contributi previdenziali che non risultavano versati , sulla base degli accertamenti fiscali . Pertanto la competenza delle operazioni di accertamento reddituale CP_ ed iscrizione a ruolo dei contributi, che sarebbero stati riscossi per era in capo all' CP_2
.
[...]
Nelle cartelle all'esame di giudizio pertanto erano stati iscritti a ruolo da i contributi Controparte_2 poi richiesti in pagamento con gli atti impugnati. L' eccepiva il difetto di propria legittimazione CP_1 passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio. In ogni caso eccepiva e deduceva la tardività delle doglianze proposte nei confronti delle cartelle che non risultavano impugnate nel termine previsto dalla legge in materia di contributi , ex art. 24 , co. 5 D.Lgs. 46/1999. Eccepiva altresì la tardività del deposito del ricorso , avvenuta oltre il termine di venti giorni dall'intimazione di pagamento. Deduceva l'inopponibilità della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e non impugnati divenuti irretrattabili e non suscettibili di essere contestati con l'eccepita prescrizione dei contributi iscritti a ruolo. In riferimento alla prescrizione successiva alla data di notifica di ciascuna cartella, deduceva che il contraddittore era in questo caso il , cui competeva la notifica CP_6 degli atti interruttivi del decorso di prescrizione. Richiamava l'applicabilità della sospensione disposta dal legislatore durante l'emergenza sanitaria da covid-19 che doveva essere valutata dal giudice chiedeva in ogni caso che l'Ente previdenziale fosse esentato da responsabilità in ordine la prescrizione eventualmente accertata e che fosse esentato da condanna al pagamento di spese di giudizio. La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate , successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , disponendo le modalità scritte della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato in ordine tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate, questo giudice definisce la causa con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti costituite si evince che il contraddittorio CP_ è stato instaurato sin dall'inizio dal ricorrente nei confronti dell' e dell' chiamate Controparte_2 in giudizio , come da documentazione versata in allegato alle note del 02/08/2024, con la quale viene documentata la notifica del ricorso ad entrambe le parti resistenti.
Con l' opposizione all'esame la parte ricorrente ha inteso proporre impugnazione nei confronti e nei limiti delle pretese contributive portate dalle cartelle impugnate, sottese all'intimazione di pagamento parimenti impugnata. Appare infondata sicuramente l'eccezione di omessa notifica delle cartelle poiché sia che hanno depositato avvisi di ricevimento dai quali si CP_1 Controparte_2 evince la notificazione di entrambi i titoli , avvenuta il 02/01/2014 a mani del destinatario.
Pertanto il ricorso è inammissibile poiché risulta documentalmente provata la notifica e la conoscenza delle cartelle e dei contributi comunicati sin dal 2 Gennaio 2014. Dette cartelle non sono impugnate nel termine di quaranta giorni che è inteso pacificamente in giurisprudenza quale termine perentorio per proporre opposizione in materia di contributi . Di conseguenza le doglianze afferenti la prescrizione dei contributi, riferiti ad anni risalenti ed iscritti a ruolo, risulta inammissibile e tardiva.
Anche l'omessa notifica delle cartelle, nella parte afferente i contributi, che avrebbe reso illegittima l'intimazione di pagamento appare una eccezione infondata e comunque tardiva poiché avrebbe dovuto proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento , che parte ricorrente non prova in atti , pur essendo onerata sotto il profilo probatorio,
Il ricorso proposto risulta ammissibile limitatamente il decorso di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle , avvenuta come documentato e ribadito in data 02/01/2014. Sotto tale profilo non ha dato prova di notifica di atti interruttivi del Controparte_2 decorso della prescrizione quinquennale , successiva alla notifica di ciascuna cartella di pagamento.
Sotto il medesimo profilo, risulta inconferente il richiamo al decorso della sospensione della prescrizione, disposto dalla legislazione emergenziale da covid-19 , in riferimento all'art. 68 , commi
1,2, 2-bis e 4bis del D.L. 18/2020.
I contributi IVS del 2006 e 2007 all'esame, iscritti a ruolo e notificati con le cartelle impugnate notificate il 02/01/2014, si erano già prescritti in data 02/01/2019 , prima della emergenza sanitaria e sono estranei all'ambito di applicabilità della normativa richiamata da entrambe le parti resistenti.
Non sussiste prova in atti che il decorso di prescrizione decorrente dal 02/01/2014 sia stato interrotto da alcun atto interruttivo.
Sotto tale profilo la proposta di compensazione notificata da al ricorrente odierno ex Controparte_2 art. 28 D.P.R. 602/1973 , pur rendendo informato il ricorrente della situazione debitoria e della possibilità di compensare con propri crediti riconosciuti da , non ha valenza Controparte_2 interruttiva del decorso di prescrizione e non possiede i requisiti previsti dalla legge per essere qualificato come atto interruttivo del decorso di prescrizione ex art. 2943 c.c.( indicazione chiara del debitore , la richiesta scritta ed inequivocabile di adempimento, l'identificazione precisa del credito con importo e causale ).
Nella fattispecie i crediti contributivi portati dalle cartelle impugnate, notificati il 02 gennaio 2014 sono definitivamente prescritti in assenza di prova di validi atti interruttivi .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento limitatamente la prescrizione decorsa successivamente la notifica delle cartelle impugnate. CP_ Sotto il profilo della responsabilità dell' occorre osservare che in atti di giudizio risulta provata la circostanza che l'iscrizione a ruolo dei contributi era avvenuta ad opera dell' in Controparte_2 forza della previsione di cui all'art. 32 bis del decreto Legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ai fini della semplificazione della riscossione coattiva che ha previsto : “
1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per il ritardo o omesso versamento è effettuata direttamente dall' CP_2
.
[...]
2 . La società di riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 , n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo
13 aprile 1999,n. 112 e successive modificazioni”. L' ha provato in giudizio , con deposito e allegazione documentale alla propria memoria di CP_1 costituzione , l'attività svolta dal afferente l'accertamento reddituale delle Controparte_2 dichiarazioni per gli anni di imposta 2006 e 2007 . L'esito della liquidazione automatizzata e delle irregolarità riscontrate è stato comunicato al ricorrente odierno a mezzo raccomandata con la CP_ liquidazione delle irregolarità e dei contributi previdenziali dovuti ad in conseguenza dell'accertamento . In riferimento a tali accertamenti risulta pendente ricorso dinanzi il giudice CP_ Tributario. Tale attività viene in atti documentata dall'ente resistente con i documenti allegati a memoria ( da n. 01 al n. 14).
Pertanto in riferimento al presente giudizio e per quanto di interesse risulta provato che l'iscrizione a CP_ ruolo dei contributi portati dalle cartelle non è stata eseguita da
I contributi risultano prescritti al 2019 , nel termine quinquennale dalla data di notifica di ciascuna cartella ( 02/01/2014) durante il periodo in cui doveva essere il ad operare e CP_6 comunque prima della sospensione del decorso di prescrizione dovuto alla successiva emergenza sanitaria.
Il ricorso trova accoglimento limitatamente la prescrizione delle cartelle decorsa successivamente la notifica come sopra specificato.
In ordine alle spese di giudizio, occorre considerare la soccombenza della parte ricorrente in riferimento alla infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, dedotta in ricorso ed alla illegittimità dell'intimazione di pagamento eccepita, eccezioni infondate;
altresì occorre considerare la tardività del ricorso proposto nei confronti dei crediti contributivi portati dalle cartelle non impugnate nel termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999; Occorre considerare altresì
l'imputabilità della prescrizione successiva, dedotta in giudizio , all'operato dalla Controparte_2
CP_
e l'estraneità di responsabilità dell' nei confronti dei fatti che hanno dato luogo al
[...] giudizio. Pertanto vista la reciproca soccombenza tra ricorrente e compensa per metà le spese CP_2 di giudizio e la rimanente metà viene posta in capo ad con distrazione in favore dei procuratori CP_2
CP_ del ricorrente. Compensa le spese tra ricorrente e parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7143/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede;
Accoglie parzialmente il ricorso;
Dichiara prescritti i soli crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento 29320130028282066
e cartella n. 29320130031384428;
Dichiara prescritti i soli crediti contributivi portati dall'intimazione di pagamento
29320249019924902; Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento della Controparte_2 metà delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e cpa nella misura di legge e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c avv. Vinciguerra Federico ed avv. Giglio Michele Ettore;
Compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di giudizio;
CP_ Compensa interamente le spese tra Ricorrente ed alla luce delle ragioni della decisione.
Catania 28/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo