Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/1983, n. 6087
CASS
Sentenza 17 ottobre 1983

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In virtù di un procedimento interpretativo non analogico ma logico-sistematico e conforme ai precetti degli artt. 3, primo comma, 30, commi primo, secondo e terzo, 31 e 37, primo comma, della Costituzione, le norme dettate dagli artt. 4, lett. C), e 7, commi primo e secondo, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (cui fa riferimento, ai fini delle indennità ivi previste, l'art. 15 della stessa legge), in quanto rivolte alla tutela del bambino, vanno ritenute applicabili anche alle ipotesi di adozione (speciale) e di affidamento preadottivo già prima dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (che tale applicabilità ha specificamente previsto con disciplina parzialmente innovativa e, in quanto non interpretativa, priva di efficacia retroattiva), considerando, ai fini della decorrenza dei periodi di cui alle citate Disposizioni degli artt. 4 e 7 della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, la data di emissione (o, meglio, di effettiva esecuzione) del provvedimento di adozione speciale o di affidamento preadottivo. ( V 2878/82, mass n 420763; ( V 3283/80, mass n 407085; ( V 2673/79, mass n 398995).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/1983, n. 6087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6087
    Data del deposito : 17 ottobre 1983

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