Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14120/2023 del Registro Generale e promossa da
Parte 1 con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA
Ricorrente
nei confronti di
CP 1, con l'avv. FLORIO FABRIZIA
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 con condanna dell'CP_1 al pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L'CP 1 ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: "Sulla base della documentazione medica in atti esibita e dell'esame clinico, siamo in grado di affermare che il Sig. Parte_1 affetto da: "Spondilodiscoartrosi del rachide, metatarsalgia delle dita dei piedi e gonartrosi (7001=70% cum), disturbo d' ansia a tinte ossessivo-ipocondriache (1201-30%), anemia ferropriva (9312=25%), glaucoma (5106=20%), vasculopatia carotidea ostruttiva (6445-20%), broncopatia cronica
(6014-41%), ipoacusiaprotesizzata (4005=40%) gastroresezione parziale (6445-21%), disturbo neurocognitivo minore e sindrome vertiginosa in soggetto con encefalopatia vascolare cronica
(1002=70%).". Certamente, il sig. Pt 1 risulta invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e portatore di handicap in situazione di gravità art. 3, comma 3 della L. 104/92 come riportato nella relazione di CTU del dott. G. Milanese a datare da Gennaio 2023.
In definitiva, tale condizione appare in accordo con una limitazione dell'esecuzione di attività elementari e, quindi, riteniamo che in assenza di una supervisione e un'assistenza continue, il Sig.
Pt 1, non sarebbe in grado di assolvere con regolarità ed efficienza alle comuni attività di vita quotidiana. CONCLUSIONI In questa chiave interpretativa e sulla base della documentazione esibita, riteniamo di poter affermare che il Sig. Parte 1 già titolare di pensione di inabilità civile e portatore di handicap in situazione di gravità da Gennaio 2023, abbia diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da Gennaio 2024 (duemilaventiquattro).
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con le decorrenze indicate dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell'CP_1 al pagamento della prestazione, ma "deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45).
In considerazione della decorrenza del diritto azionato, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
18.12.2023 da Parte 1 ei confronti dell'CP_1, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da GENNAIO 2024 e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
104/92 da GENNAIO 2023 e condanna l'CP_1 al pagamento dell'indennità di accompagnamento, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell'CP_1 le spese di CTU liquidate con decreto.
Lecce, lì 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo