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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1179/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7663/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensoe_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240026745633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240026745633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240026745633000, notificata dall'agente della riscossione il 3.10.2024 e avente ad oggetto tassa automobilistica per il periodo da maggio 2019 ad aprile 2020 e da maggio 2021 ad aprile 2022 in relazione all'autoveicolo targato Targa_1 e per il periodo da gennaio a dicembre 2021 in relazione autoveicolo targato Targa_3 chiedendo “[..] dichiarare ed accertare il diritto ai benefici di cui all' 3 co. 3 della L. 104/1993 e dell' art. 8 della L. 449/1997 e per l'effetto, per il motivo sopra esposto, accogliere il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 034 2024 0026745633000, con riferimento alla tassa automobilistica dell'auto Tg Targa_1, relativa alle annualità maggio 2019/aprile 2020 e maggio 2021/aprile 2022 [..]”.
Dopo aver premesso che il veicolo targato Targa_1, cui era riferita la tassa auto per il periodo da maggio 2019 ad aprile 2020 e da maggio 2021ad aprile 2022, era stato acquistato da esso ricorrente con i benefici della legge 104/1992 per essere destinato al trasporto del figlio Nominativo_3, portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 04 del 1992, lamentava la infondatezza della pretesa creditoria evidenziando che il veicolo in questione era stato ammesso dalla Regione Calabria a godere dell'agevolazione dell'esenzione dal pagamento della tassa ai sensi dell'art. 8 della legge 449/1997 e del comma 3 dell'art 3 della legge n. 104/1992.
In relazione alla tassa pretesa per il veicolo targato Targa_3 deduceva che questo era stato rottamato in data 24 marzo 2021 e di essersi attivato per saldare il dovuto.
Concludeva come innanzi indicato.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24.2.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.3.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Con memorie illustrative depositate il 5.2.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e i motivi di seguito esposti. Deve preliminarmente rilevarsi che, per come dedotto in ricorso (cfr. pagg.
1-2 e conclusioni pag. 5)
l'opposizione alla cartella di pagamento impugnata è proposta con esclusivo riferimento alla pretesa relativa alla tassa auto richiesta in relazione all'auto targata Targa_1 per le annualità maggio 2019/aprile 2020 e maggio 2021/aprile 2022.
Non è quindi in contestazione da parte del ricorrente la pretesa relativa al pagamento della tassa auto per il periodo gennaio/dicembre 2021 in relazione autoveicolo targato Targa_3 avendo questi dedotto di essersi attivato per il pagamento di quanto dovuto.
Ciò detto deve, sempre in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività (del deposito) sollevata dalla Regione Calabria rilevandosi che rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 2.12.2024 (cfr. ricevuta PEC in fasc. ricorrente) il deposito del ricorso avvenuto il 16.12.2024 è stato eseguito nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/1992.
Tanto precisato, parte ricorrente non contesta in ricorso l'omessa notifica in data 10.5.2022 dell'avviso di accertamento n. 4159959 – richiamato nella cartella di pagamento opposta (cfr. pag. 11), notifica comunque documentata dalla Regione Calabria con il deposito della copia di tale atto e del relativo avviso di ricevimento – che è riferito alla tassa auto richiesta per il periodo da aprile 2019 a maggio 2020.
È, invero, solo con le memorie illustrative – e dunque tardivamente – che la parte deduce (inammissibilmente) che l'avviso di accertamento in questione non è stato notificato: la deduzione è, tuttavia, inammissibile avendo dovuto la parte proporla tra i motivi di ricorso, ciò che non è avvenuto.
Consegue da ciò che la doglianza relativa alla richiesta di pagamento della tassa per il periodo da aprile
2019 a maggio 2020 (ruolo 2024/002935, cfr. pag. 11 della cartella) è preclusa in questa sede avendo dovuto/ potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento, ritualmente notificato;
al riguardo deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente con le memorie illustrative, nella specie la notifica dell'avviso di accertamento si è perfezionata con la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario non occorrendo all'uopo alcun invio e ricezione della c.d. raccomandata informativa trattandosi di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e dunque di forma
“semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), e trovando quindi applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 sicchè non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
È invece meritevole di accoglimento la doglianza di parte ricorrente relativa alla tassa auto (per il veicolo
Targa_1) pretesa per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022 (ruolo 2024/002939, cfr. pag. 12 della cartella).
Al riguardo si osserva che per tale periodo la cartella è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) sicchè essa costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Non sono quindi precluse al ricorrente le doglianze relative al merito della pretesa avendo questi appreso della pretesa creditoria appunto con la notifica della cartella di pagamento.
Ebbene, è documentato che il veicolo targato Targa_1 è stato acquistato con benefici di cui alla L. n. 104/1992 (cfr. fattura di acquisto), che il figlio di parte ricorrente Nominativo_3 (cfr. stato di famiglia) sia portatore di handicap in situazione di gravità (cfr. verbale della commissione medica del 14.5.2013), così come è documentato che detto veicolo è stato ammesso dalla Regione Calabria a godere dell'agevolazione della esenzione dal pagamento della tassa auto per il periodo dal 12.2.2025 al 30.6.2017 (all. 5 fasc. ricorrente e nota Regione Calabria prot. n. 17597 del 4.6.2015).
Ora, in punto di diritto, si osserva che l'art. 8, comma 7, L. n. 449/1997 dispone che “Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3” (ossia i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tra i quali sono compresi i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie).
Compete quindi al ricorrente l'esenzione dal pagamento della tassa pretesa (per il veicolo Targa_1) per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022 trattandosi, come detto, di veicolo per il quale la stessa Regione
Calabria ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione, a nulla rilevando la circostanza che il riconoscimento sia stato limitato al periodo dal 12.2.2025 al 30.6.2017 poiché, come correttamente osserva parte ricorrente,
l'esenzione mantiene validità anche oltre il periodo indicato nel provvedimento regionale sempreché non siano venute meno le condizioni per aver diritto al beneficio atteso che, ai sensi dell'art. 25, comma 6 bis della L. n. 90/2014, “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”: nella specie, premesso che il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa auto è pacificamente un beneficio e che il minore portatore di handicap grave è stato giudicato non rivedibile dalla competente commissione medica
(cfr. verbale in atti) e che, comunque, non consta che siano venute meno le condizioni (sanitarie) legittimanti la concessione del beneficio, deve, conseguentemente, concludersi nel senso che detto beneficio competa anche per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022, oggetto di richiesta con la cartella opposta.
Ed allora, in conclusione, deve affermarsi la debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento opposta relative al veicolo targato Targa_1 per il periodo da aprile 2019 a maggio 2020 (ruolo 2024/002935) nonché quelle relative al veicolo targato Targa_3 per il periodo da gennaio a dicembre 2021 (ruolo 2024/002939).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7663/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensoe_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240026745633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240026745633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240026745633000, notificata dall'agente della riscossione il 3.10.2024 e avente ad oggetto tassa automobilistica per il periodo da maggio 2019 ad aprile 2020 e da maggio 2021 ad aprile 2022 in relazione all'autoveicolo targato Targa_1 e per il periodo da gennaio a dicembre 2021 in relazione autoveicolo targato Targa_3 chiedendo “[..] dichiarare ed accertare il diritto ai benefici di cui all' 3 co. 3 della L. 104/1993 e dell' art. 8 della L. 449/1997 e per l'effetto, per il motivo sopra esposto, accogliere il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 034 2024 0026745633000, con riferimento alla tassa automobilistica dell'auto Tg Targa_1, relativa alle annualità maggio 2019/aprile 2020 e maggio 2021/aprile 2022 [..]”.
Dopo aver premesso che il veicolo targato Targa_1, cui era riferita la tassa auto per il periodo da maggio 2019 ad aprile 2020 e da maggio 2021ad aprile 2022, era stato acquistato da esso ricorrente con i benefici della legge 104/1992 per essere destinato al trasporto del figlio Nominativo_3, portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 04 del 1992, lamentava la infondatezza della pretesa creditoria evidenziando che il veicolo in questione era stato ammesso dalla Regione Calabria a godere dell'agevolazione dell'esenzione dal pagamento della tassa ai sensi dell'art. 8 della legge 449/1997 e del comma 3 dell'art 3 della legge n. 104/1992.
In relazione alla tassa pretesa per il veicolo targato Targa_3 deduceva che questo era stato rottamato in data 24 marzo 2021 e di essersi attivato per saldare il dovuto.
Concludeva come innanzi indicato.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24.2.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.3.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Con memorie illustrative depositate il 5.2.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e i motivi di seguito esposti. Deve preliminarmente rilevarsi che, per come dedotto in ricorso (cfr. pagg.
1-2 e conclusioni pag. 5)
l'opposizione alla cartella di pagamento impugnata è proposta con esclusivo riferimento alla pretesa relativa alla tassa auto richiesta in relazione all'auto targata Targa_1 per le annualità maggio 2019/aprile 2020 e maggio 2021/aprile 2022.
Non è quindi in contestazione da parte del ricorrente la pretesa relativa al pagamento della tassa auto per il periodo gennaio/dicembre 2021 in relazione autoveicolo targato Targa_3 avendo questi dedotto di essersi attivato per il pagamento di quanto dovuto.
Ciò detto deve, sempre in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività (del deposito) sollevata dalla Regione Calabria rilevandosi che rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 2.12.2024 (cfr. ricevuta PEC in fasc. ricorrente) il deposito del ricorso avvenuto il 16.12.2024 è stato eseguito nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/1992.
Tanto precisato, parte ricorrente non contesta in ricorso l'omessa notifica in data 10.5.2022 dell'avviso di accertamento n. 4159959 – richiamato nella cartella di pagamento opposta (cfr. pag. 11), notifica comunque documentata dalla Regione Calabria con il deposito della copia di tale atto e del relativo avviso di ricevimento – che è riferito alla tassa auto richiesta per il periodo da aprile 2019 a maggio 2020.
È, invero, solo con le memorie illustrative – e dunque tardivamente – che la parte deduce (inammissibilmente) che l'avviso di accertamento in questione non è stato notificato: la deduzione è, tuttavia, inammissibile avendo dovuto la parte proporla tra i motivi di ricorso, ciò che non è avvenuto.
Consegue da ciò che la doglianza relativa alla richiesta di pagamento della tassa per il periodo da aprile
2019 a maggio 2020 (ruolo 2024/002935, cfr. pag. 11 della cartella) è preclusa in questa sede avendo dovuto/ potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento, ritualmente notificato;
al riguardo deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente con le memorie illustrative, nella specie la notifica dell'avviso di accertamento si è perfezionata con la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario non occorrendo all'uopo alcun invio e ricezione della c.d. raccomandata informativa trattandosi di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e dunque di forma
“semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), e trovando quindi applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 sicchè non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
È invece meritevole di accoglimento la doglianza di parte ricorrente relativa alla tassa auto (per il veicolo
Targa_1) pretesa per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022 (ruolo 2024/002939, cfr. pag. 12 della cartella).
Al riguardo si osserva che per tale periodo la cartella è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) sicchè essa costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Non sono quindi precluse al ricorrente le doglianze relative al merito della pretesa avendo questi appreso della pretesa creditoria appunto con la notifica della cartella di pagamento.
Ebbene, è documentato che il veicolo targato Targa_1 è stato acquistato con benefici di cui alla L. n. 104/1992 (cfr. fattura di acquisto), che il figlio di parte ricorrente Nominativo_3 (cfr. stato di famiglia) sia portatore di handicap in situazione di gravità (cfr. verbale della commissione medica del 14.5.2013), così come è documentato che detto veicolo è stato ammesso dalla Regione Calabria a godere dell'agevolazione della esenzione dal pagamento della tassa auto per il periodo dal 12.2.2025 al 30.6.2017 (all. 5 fasc. ricorrente e nota Regione Calabria prot. n. 17597 del 4.6.2015).
Ora, in punto di diritto, si osserva che l'art. 8, comma 7, L. n. 449/1997 dispone che “Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3” (ossia i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tra i quali sono compresi i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie).
Compete quindi al ricorrente l'esenzione dal pagamento della tassa pretesa (per il veicolo Targa_1) per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022 trattandosi, come detto, di veicolo per il quale la stessa Regione
Calabria ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione, a nulla rilevando la circostanza che il riconoscimento sia stato limitato al periodo dal 12.2.2025 al 30.6.2017 poiché, come correttamente osserva parte ricorrente,
l'esenzione mantiene validità anche oltre il periodo indicato nel provvedimento regionale sempreché non siano venute meno le condizioni per aver diritto al beneficio atteso che, ai sensi dell'art. 25, comma 6 bis della L. n. 90/2014, “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”: nella specie, premesso che il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa auto è pacificamente un beneficio e che il minore portatore di handicap grave è stato giudicato non rivedibile dalla competente commissione medica
(cfr. verbale in atti) e che, comunque, non consta che siano venute meno le condizioni (sanitarie) legittimanti la concessione del beneficio, deve, conseguentemente, concludersi nel senso che detto beneficio competa anche per il periodo da maggio 2021 ad aprile 2022, oggetto di richiesta con la cartella opposta.
Ed allora, in conclusione, deve affermarsi la debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento opposta relative al veicolo targato Targa_1 per il periodo da aprile 2019 a maggio 2020 (ruolo 2024/002935) nonché quelle relative al veicolo targato Targa_3 per il periodo da gennaio a dicembre 2021 (ruolo 2024/002939).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.