Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1179
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione avviso di accertamento omessa notifica

    La doglianza è inammissibile poiché la mancata notifica dell'avviso di accertamento non è stata sollevata nel ricorso introduttivo ma solo nelle memorie illustrative. La notifica dell'avviso di accertamento si è perfezionata regolarmente.

  • Accolto
    Diritto all'esenzione per portatore di handicap grave

    Il giudice ha accolto la doglianza, ritenendo che il ricorrente avesse diritto all'esenzione per il periodo maggio 2021-aprile 2022, poiché le condizioni per beneficiare dell'agevolazione, già riconosciuta dalla Regione Calabria, non erano venute meno e il minore era stato giudicato non rivedibile.

  • Accolto
    Debito per tassa automobilistica

    Il giudice ha confermato la debenza delle somme pretese dalla Regione Calabria per il veicolo Targa_1 per il periodo aprile 2019-maggio 2020, dato che la relativa doglianza era stata ritenuta inammissibile.

  • Accolto
    Debito per tassa automobilistica

    Il giudice ha confermato la debenza delle somme pretese dall'Agente della Riscossione per il veicolo Targa_3 per il periodo gennaio-dicembre 2021, dato che il ricorrente aveva dedotto di essersi attivato per il pagamento e non aveva contestato tale pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1179
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo