Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 926/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 926/2019 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIAG. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINO, 7 presso lo studio dell'Avv. RUSSO MAXIMO (c.f.: Parte_2
) e dell'Avv. APICELLA CIRO ( ) VIA E. DE C.F._2 C.F._3
FILIPPIS,49 e dell'avv. Valeria De Vendittis, dai quali è rappresentata Parte_2
e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA E. Parte_3 C.F._4
DE FILIPPIS, 7 presso lo studio dell'Avv. RUSSO MAXIMO (c.f.: Parte_2
) e dell'Avv. APICELLA CIRO ( ) VIA E. DE C.F._2 C.F._3
FILIPPIS,49 e dell'avv. Valeria De Vendittis, dai quali è Parte_2
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._5
DE ROSA 55 PAL BATTIPAGLIA PAGANI, presso lo studio dell'Avv. IAQUINANDI
GOFFREDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri e proprietari del locale ed appartamenti siti in via Parte_3 Parte_1
Piave nel Comune di Pagani e comproprietari del cortile unitamente al CP_2
convenuto lamentano l'arbitrario ed illegittimo parcheggio di moto nel Controparte_1
cortile comune da parte di quest'ultimo, che impedisce di transitare ed accedere al cortile medesimo.
In particolare, denunciano la trasformazione del suddetto cortile in officina di riparazione di motoveicoli da parte del convenuto.
In via preliminare è necessario procedere alla qualificazione della domanda svolta dagli attori essendo tale attività prodromica all'individuazione dell'onere probatorio gravante sulle parti e strumentale alla soluzione di diversi problemi processuali che si pongono nel caso di specie.
È pacifico che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi (cfr., tra le tante, Cass. n. 12471/2001; n. 21484/2007; Cass. n.
15383/2010 e Cass. n. 18868/2015).
Ebbene, alla luce del tenore dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che l'azione promossa sia qualificabile come azione ex art. 1102 c.c..
Infatti, gli attori hanno addotto a fondamento della propria pretesa il comportamento del convenuto elencando una serie di atti che quest' ultimo avrebbe posto in essere in spregio del loro diritto dominicale di comproprietari del cortile comune ed hanno espressamente domandato nelle conclusioni di chiararsi illegittimo l'uso del cortile da parte del convenuto come officina di riparazione dei motoveicoli e per l'effetto vietarsi al convenuto tale uso.
Ebbene quando un cortile è comune a più corpi di fabbrica e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c., in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Pagina 2 di 5 Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Ne discendono, specifiche conseguenze in tema di onere probatorio.
Anzitutto, la domanda azionata da un comproprietario in base al disposto dell'art. 1102
c.c. avente quale fine il ripristino dello status quo ante della cosa comune alterata - pur essendo fondata sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene: cfr. Cass.
II, n. 2002/2020 - non impone l'onere della cosiddetta probatio diabolica propria dell'azione di rivendica, posto che la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando né la legittimazione o l'interesse ad agire, né l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda da esaminarsi incidenter tantum, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte e può essere data con qualsiasi mezzo (Cass. II, n. 8831/2008).
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ., sez. II, n.
6458/2019).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ., sez. II, n. 9278/2018).
Conseguenza dell'inquadramento giuridico della domanda è che nessun rilievo assume la mancata partecipazione al giudizio degli altri comunisti.
Ed infatti l'azione volta alla tutela della proprietà comune può essere proposta dal singolo comproprietario nei confronti del ritenuto autore dell'abuso senza necessità di estensione del contraddittorio agli altri condividenti, non sussistendo in specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. civ. sez. II n. 5000/1993; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ. sez. II, n. 14765/2012).
Va, inoltre, chiarito che tra gli usi propri cui è destinato un cortile comune rientra anche la sosta di veicoli, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano ed i titoli non vi ostino, attività non incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni, che è quella di dare
Pagina 3 di 5 aria e luce alle unità immobiliari circostanti, aggiungendosi alla stessa quale destinazione accessoria o secondarie (v. Cass. n. 13879/10).
Nella specie, in cui difetta un divieto regolamentare, l'indagine va condotta sulla scorta della disciplina dettata dai titoli di provenienza delle unità immobiliari in capo agli attuali contendenti e delle concrete caratteristiche obiettive del cortile comune.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non emergono divieti di utilizzare il cortile per la sosta dei veicoli.
La giurisprudenza della S.C. in base alla quale l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. ha due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. n. 7752/1995, Cass. n. 3640/2004 e Cass. n. 7618/2019).
In particolare, è stato in proposito statuito che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, nell'essere assoggettato, ai sensi del citato art. 1102 c.c., al duplice indicato divieto, implica che si debba ritenere che la condotta del , consistente nella stabile CP_3
o, comunque continua, occupazione - mediante il reiterato transito (o parcheggio per considerevoli periodi di tempo) con autoveicoli - di una porzione del cortile comune (o per l'ampiezza totale o quasi totale di esso), configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare delle dichiarazioni rese dal teste escusso sulla cui attendibilità non sono emerse ragioni per Testimone_1
dubitare, è emersa la prova della trasformazione, da parte del convenuto, del cortile in officina di riparazione di motoveicoli, i quali sostano nel viale ostacolando il CP_2
transito e l'accesso al cortile da parte di persone residenti e mezzi.
Tale condotta perpetrata dal convenuto costituisce senza dubbio limitazione al pari uso nonché alterazione della destinazione naturale del cortile che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari circostanti.
Pertanto, la domanda attorea va accolta e va fatto divieto al convenuto di adibire il cortile comune officina meccanica dedita alla riparazione di motocicli e di parcheggiare le
Pagina 4 di 5 moto in modo da ostacolare il transito e l'accesso al cortile da parte di persone residenti e mezzi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto vieta al convenuto di Controparte_1
adibire il cortile comune per cui è causa quale officina meccanica dedita alla riparazione di motocicli e di parcheggiare le moto in modo da ostacolare il transito e l'accesso al cortile da parte di persone residenti e mezzi;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Controparte_1
Maximo Russo, Ciro Apicella e Valeria De Vendittis difensori degli attori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 132,07 per spese vive ed euro 1.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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