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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 14/07/2025 nella causa n. 436/2022 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO e DEL NEVO Parte_1
MARCO
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dagli avv.ti SANTORO FRANCESCA e ZOLI Controparte_1
KATRIN
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: Pa con ricorso depositato in data 12.4.2022, PR ha dedotto di aver Parte_1 Pa lavorato dal 9.6.2008 al 22.10.2012 alle dipendenze di , titolare dell'omonima CP_1 impresa individuale, e di essere stata successivamente assunta, con passaggio diretto, alle dipendenze della che il rapporto di lavoro è durato sino al CP_1 Controparte_1
30.6.2019; di essere stata per l'intera sua durata impiegata come cassiera presso la stazione di servizio gestita dal datore di lavoro in Serravalle Scrivia, con inquadramento nel 4° livello CCNL per gli impianti di distribuzione carburanti e con orario part-time 50%; di avere in realtà sempre prestato attività lavorativa per non meno di 45 ore a settimana, ossia il doppio di quanto contrattualmente previsto.
Sulla base di quanto esposto, ella ha rivendicato nei confronti della Controparte_1
il pagamento di differenze retributive relative all'ultimo quinquennio del rapporto,
[...]
1 RGL n. 436/2022
specificamente dall'1.1.2015 fino al 30.6.2019, ritenute spettanti per il lavoro effettivamente prestato, quantificate in € 77.734,71, oltre ad € 7.890,32 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
30.9.2022, contestando la fondatezza della domanda avversaria, nonché i conteggi proposti, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
− l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sono pacifici e comunque risultano dalla documentazione prodotta (buste paga e LUL dell'intero periodo – doc. 1 fasc. ric. e doc. 4 fasc. res.);
− dalla medesima documentazione emerge che la ricorrente fu assunta con contratto part- time 50% a tempo indeterminato per 22,50 ore settimanali con qualifica di cassiera ed inquadramento nel 4° livello CCNL di categoria (per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi);
− la lavoratrice afferma di aver in realtà lavorato per un numero di ore superiore, osservando per l'intera durata del rapporto un orario a tempo pieno e comunque non inferiore a 45 ore settimanali;
− ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla ricorrente fornire la prova di aver prestato attività lavorativa osservando un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, ossia il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle differenze retributive azionato;
− è richiesta una prova inequivoca e rigorosa ed infatti è noto il principio espresso e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n.
3714 del 16.2.2009); né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009);
− nella specie, si ritiene che l'onere probatorio non sia stato sufficientemente assolto;
− invero, l'unica testimone che ha confermato integralmente l'orario di lavoro dedotto in ricorso è , la collega con cui la ricorrente pacificamente si avvicendava nei CP_2
2 RGL n. 436/2022
turni lavorativi presso il distributore, anch'ella inquadrata nel 4° livello CCNL di categoria e avente analoghe mansioni di cassiera;
dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che le due fossero state assunte con contratto part-time al 50% (doc. 3 e 4 res.); entrambe hanno proposto ricorso giudiziario al fine di ottenere la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive commisurate su di un orario lavorativo esattamente doppio rispetto a quello contrattuale (le due avrebbero pertanto lavorato ciascuna per 45 ore settimanali, pur avvicendandosi nei turni di lavoro, con parziale sovrapposizione delle prestazioni lavorative nelle ore centrali della giornata – nel non breve arco temporale dalle 10:00 alle 15:30 - in cui, invero, dalle deposizioni di taluno degli altri testimoni escussi in corso di causa di cui si dirà nel prosieguo, l'esercizio era chiuso o comunque vi era quantomeno una pausa lavorativa), circostanza che non rende di per sè la collega di lavoro della ricorrente incapace a testimoniare nel presente giudizio, ma da tenersi in considerazione per la valutazione della sua attendibilità; il giudizio incardinato dinanzi a questo Tribunale da (RGL n. 804/2021) si è concluso con CP_2 sentenza, passata in giudicato, di rigetto, in quanto non è emersa la prova del maggior orario lavorativo asseritamente prestato;
− quanto agli altri testimoni, si evidenzia quanto segue: è la figlia della CP_3 ricorrente, la stessa non ha riferito di essere stata presente in via continuativa presso il distributore, neppure per certi periodi, o di aver accompagnato la madre a lavoro o di esserla andata a prendere, ma neppure di essere stata cliente del distributore, e ha riferito quindi circostanze non direttamente apprese, peraltro indicando un orario lavorativo (dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 19:00 e domeniche alterne), che sarebbe stato osservato dalla diverso da quello dedotto in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle Parte_1
15:30 oppure dalle 10: alle 19:30 e 5 ore il sabato) e senza neppure dare atto dell'avvicendamento nei turni, pacifico, con la collega , se non nella sola CP_2 prestazione lavorativa della domenica, in realtà mai allegata dalla lavoratrice istante;
ha riferito circostanze apprese quale cliente del distributore nonché come Controparte_4 utente della strada che percorreva la provinciale sulla quale si collocava il distributore, indicando, sulla base di una conoscenza necessariamente parziale basata su meri
“passaggi” dalla stazione di servizio, un orario di lavoro della ricorrente diverso (7:00 –
12:30 e 14:30 - 19:00 dal lunedì al venerdì oltre il mattino del sabato) da quello indicato in ricorso e senza nulla specificare in merito all'avvicendamento delle due dipendenti con mansioni di cassiera, e nei turni di lavoro;
, il quale ha Parte_1 CP_2 Testimone_1 riferito di essere un caro amico di e di aver conosciuto la in Controparte_4 Parte_1 quanto è stata la compagna di quest'ultimo, circostanza omessa dal teste di cui è già stata analizzata la deposizione, ha dichiarato di essere passato dal distributore circa una volta a settimana quando la ricorrente vi lavorava, ancorchè senza ulteriori specificazioni, che
3 RGL n. 436/2022
sarebbero state utili in considerazione della limitazione della domanda all'ultimo quinquennio del rapporto lavorativo, e che la lavorava presso il distributore dal Parte_1 lunedì al venerdì, senza poter indicare con precisione gli orari di lavoro da lei osservati;
, che ha affermato di essersi occupata per una decina d'anni Testimone_2 dell'amministrazione e della contabilità della società resistente, ha riferito di essere passata dal distributore, nel periodo della collaborazione, circa una volta a settimana, di essersi in queste occasioni trattenuta per il solo tempo necessario a recuperare la documentazione che le interessava e che “io la signora la vedevo sempre alla cassa del Parte_1 distributore. Mi capitava di passare dal distributore in giorni diversi, tranne il fine settimana.
Mi capitava di passare in orari diversi, al mattino e anche al pomeriggio. Ricordo che per tre, quattro anni la signora è stata aiutata sul lavoro dal signor , che Parte_1 Per_1 lavorava prevalentemente fuori, alla pompa di benzina. Inoltre, alla cassa si alternava con la signora Ho saputo da loro e dal signor che potevano organizzarsi il turno CP_2 CP_1 come volevano”;
− alla luce di tanto, si ritiene che la domanda non possa essere accolta;
− non può attribuirsi alcun valore confessorio al versamento contributivo integrativo risultante dall'estratto conto previdenziale della ricorrente effettuato dalla società a seguito di contestazioni sollevate nei suoi confronti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, poiché la parte datoriale potrebbe aver ritenuto di procedere in tal senso sulla base di valutazioni di mera opportunità e comunque discrezionali non implicanti il riconoscimento della correttezza degli accertamenti svolti;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, nonché della linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Alessandria, 14.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 14/07/2025 nella causa n. 436/2022 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO e DEL NEVO Parte_1
MARCO
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dagli avv.ti SANTORO FRANCESCA e ZOLI Controparte_1
KATRIN
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: Pa con ricorso depositato in data 12.4.2022, PR ha dedotto di aver Parte_1 Pa lavorato dal 9.6.2008 al 22.10.2012 alle dipendenze di , titolare dell'omonima CP_1 impresa individuale, e di essere stata successivamente assunta, con passaggio diretto, alle dipendenze della che il rapporto di lavoro è durato sino al CP_1 Controparte_1
30.6.2019; di essere stata per l'intera sua durata impiegata come cassiera presso la stazione di servizio gestita dal datore di lavoro in Serravalle Scrivia, con inquadramento nel 4° livello CCNL per gli impianti di distribuzione carburanti e con orario part-time 50%; di avere in realtà sempre prestato attività lavorativa per non meno di 45 ore a settimana, ossia il doppio di quanto contrattualmente previsto.
Sulla base di quanto esposto, ella ha rivendicato nei confronti della Controparte_1
il pagamento di differenze retributive relative all'ultimo quinquennio del rapporto,
[...]
1 RGL n. 436/2022
specificamente dall'1.1.2015 fino al 30.6.2019, ritenute spettanti per il lavoro effettivamente prestato, quantificate in € 77.734,71, oltre ad € 7.890,32 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
30.9.2022, contestando la fondatezza della domanda avversaria, nonché i conteggi proposti, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
− l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sono pacifici e comunque risultano dalla documentazione prodotta (buste paga e LUL dell'intero periodo – doc. 1 fasc. ric. e doc. 4 fasc. res.);
− dalla medesima documentazione emerge che la ricorrente fu assunta con contratto part- time 50% a tempo indeterminato per 22,50 ore settimanali con qualifica di cassiera ed inquadramento nel 4° livello CCNL di categoria (per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi);
− la lavoratrice afferma di aver in realtà lavorato per un numero di ore superiore, osservando per l'intera durata del rapporto un orario a tempo pieno e comunque non inferiore a 45 ore settimanali;
− ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla ricorrente fornire la prova di aver prestato attività lavorativa osservando un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, ossia il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle differenze retributive azionato;
− è richiesta una prova inequivoca e rigorosa ed infatti è noto il principio espresso e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n.
3714 del 16.2.2009); né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009);
− nella specie, si ritiene che l'onere probatorio non sia stato sufficientemente assolto;
− invero, l'unica testimone che ha confermato integralmente l'orario di lavoro dedotto in ricorso è , la collega con cui la ricorrente pacificamente si avvicendava nei CP_2
2 RGL n. 436/2022
turni lavorativi presso il distributore, anch'ella inquadrata nel 4° livello CCNL di categoria e avente analoghe mansioni di cassiera;
dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che le due fossero state assunte con contratto part-time al 50% (doc. 3 e 4 res.); entrambe hanno proposto ricorso giudiziario al fine di ottenere la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive commisurate su di un orario lavorativo esattamente doppio rispetto a quello contrattuale (le due avrebbero pertanto lavorato ciascuna per 45 ore settimanali, pur avvicendandosi nei turni di lavoro, con parziale sovrapposizione delle prestazioni lavorative nelle ore centrali della giornata – nel non breve arco temporale dalle 10:00 alle 15:30 - in cui, invero, dalle deposizioni di taluno degli altri testimoni escussi in corso di causa di cui si dirà nel prosieguo, l'esercizio era chiuso o comunque vi era quantomeno una pausa lavorativa), circostanza che non rende di per sè la collega di lavoro della ricorrente incapace a testimoniare nel presente giudizio, ma da tenersi in considerazione per la valutazione della sua attendibilità; il giudizio incardinato dinanzi a questo Tribunale da (RGL n. 804/2021) si è concluso con CP_2 sentenza, passata in giudicato, di rigetto, in quanto non è emersa la prova del maggior orario lavorativo asseritamente prestato;
− quanto agli altri testimoni, si evidenzia quanto segue: è la figlia della CP_3 ricorrente, la stessa non ha riferito di essere stata presente in via continuativa presso il distributore, neppure per certi periodi, o di aver accompagnato la madre a lavoro o di esserla andata a prendere, ma neppure di essere stata cliente del distributore, e ha riferito quindi circostanze non direttamente apprese, peraltro indicando un orario lavorativo (dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 19:00 e domeniche alterne), che sarebbe stato osservato dalla diverso da quello dedotto in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle Parte_1
15:30 oppure dalle 10: alle 19:30 e 5 ore il sabato) e senza neppure dare atto dell'avvicendamento nei turni, pacifico, con la collega , se non nella sola CP_2 prestazione lavorativa della domenica, in realtà mai allegata dalla lavoratrice istante;
ha riferito circostanze apprese quale cliente del distributore nonché come Controparte_4 utente della strada che percorreva la provinciale sulla quale si collocava il distributore, indicando, sulla base di una conoscenza necessariamente parziale basata su meri
“passaggi” dalla stazione di servizio, un orario di lavoro della ricorrente diverso (7:00 –
12:30 e 14:30 - 19:00 dal lunedì al venerdì oltre il mattino del sabato) da quello indicato in ricorso e senza nulla specificare in merito all'avvicendamento delle due dipendenti con mansioni di cassiera, e nei turni di lavoro;
, il quale ha Parte_1 CP_2 Testimone_1 riferito di essere un caro amico di e di aver conosciuto la in Controparte_4 Parte_1 quanto è stata la compagna di quest'ultimo, circostanza omessa dal teste di cui è già stata analizzata la deposizione, ha dichiarato di essere passato dal distributore circa una volta a settimana quando la ricorrente vi lavorava, ancorchè senza ulteriori specificazioni, che
3 RGL n. 436/2022
sarebbero state utili in considerazione della limitazione della domanda all'ultimo quinquennio del rapporto lavorativo, e che la lavorava presso il distributore dal Parte_1 lunedì al venerdì, senza poter indicare con precisione gli orari di lavoro da lei osservati;
, che ha affermato di essersi occupata per una decina d'anni Testimone_2 dell'amministrazione e della contabilità della società resistente, ha riferito di essere passata dal distributore, nel periodo della collaborazione, circa una volta a settimana, di essersi in queste occasioni trattenuta per il solo tempo necessario a recuperare la documentazione che le interessava e che “io la signora la vedevo sempre alla cassa del Parte_1 distributore. Mi capitava di passare dal distributore in giorni diversi, tranne il fine settimana.
Mi capitava di passare in orari diversi, al mattino e anche al pomeriggio. Ricordo che per tre, quattro anni la signora è stata aiutata sul lavoro dal signor , che Parte_1 Per_1 lavorava prevalentemente fuori, alla pompa di benzina. Inoltre, alla cassa si alternava con la signora Ho saputo da loro e dal signor che potevano organizzarsi il turno CP_2 CP_1 come volevano”;
− alla luce di tanto, si ritiene che la domanda non possa essere accolta;
− non può attribuirsi alcun valore confessorio al versamento contributivo integrativo risultante dall'estratto conto previdenziale della ricorrente effettuato dalla società a seguito di contestazioni sollevate nei suoi confronti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, poiché la parte datoriale potrebbe aver ritenuto di procedere in tal senso sulla base di valutazioni di mera opportunità e comunque discrezionali non implicanti il riconoscimento della correttezza degli accertamenti svolti;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, nonché della linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Alessandria, 14.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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