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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1769/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
via Breventano n. 33 a Pavia, con il patrocinio dell'avv. Cecilia Palli
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...] a Centro Valle Intelvi, contumace
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18 novembre 2013 in Milano, tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
pagina 1 di 4 Milano (MI), anno 2013, atto n. 1833, Registro 01, Parte 1, serie S., ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. 4%, IVA di legge se dovuta e successive spese occorrende>>.
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (conforme sul punto gli artt. 32 e 3, 1° co., I. 31 maggio 1995, n. 218), oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora le parti;
- in ordine alla legge applicabile, ritiene il collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio - attesa la rilevata contumacia del resistente - che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio. Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento. In particolare, l'art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che (Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti): “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione “o in mancanza” con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente. Nel caso di pagina 2 di 4 specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato la legge applicabile alla fattispecie è quello di cui alla lettera a), ossia quella italiana.
Rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18.11.2013 a Milano;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- in data 22.12.2020 è stata pubblicata dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n.
8643/2020;
- da allora, i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso depositato il 14.5.2023, ha chiesto che il tribunale pronunci lo Parte_1
scioglimento del matrimonio;
- è rimasta contumace, come già in separazione, nonostante la regolare Controparte_1
notifica tempestivamente perfezionatasi per compiuta giacenza.
Considerato che:
• sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Milano, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
• parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha proposto altre domande accessorie;
• la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 18.11.2013 a
Milano tra e (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di Milano (MI), anno 2013, atto n. 1833, Registro 01, Parte 1);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano e all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Voghera per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
pagina 3 di 4 3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 25/10/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1769/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
via Breventano n. 33 a Pavia, con il patrocinio dell'avv. Cecilia Palli
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...] a Centro Valle Intelvi, contumace
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18 novembre 2013 in Milano, tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
pagina 1 di 4 Milano (MI), anno 2013, atto n. 1833, Registro 01, Parte 1, serie S., ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. 4%, IVA di legge se dovuta e successive spese occorrende>>.
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (conforme sul punto gli artt. 32 e 3, 1° co., I. 31 maggio 1995, n. 218), oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora le parti;
- in ordine alla legge applicabile, ritiene il collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio - attesa la rilevata contumacia del resistente - che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio. Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento. In particolare, l'art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che (Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti): “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione “o in mancanza” con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente. Nel caso di pagina 2 di 4 specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato la legge applicabile alla fattispecie è quello di cui alla lettera a), ossia quella italiana.
Rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18.11.2013 a Milano;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- in data 22.12.2020 è stata pubblicata dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n.
8643/2020;
- da allora, i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso depositato il 14.5.2023, ha chiesto che il tribunale pronunci lo Parte_1
scioglimento del matrimonio;
- è rimasta contumace, come già in separazione, nonostante la regolare Controparte_1
notifica tempestivamente perfezionatasi per compiuta giacenza.
Considerato che:
• sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Milano, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
• parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha proposto altre domande accessorie;
• la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 18.11.2013 a
Milano tra e (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di Milano (MI), anno 2013, atto n. 1833, Registro 01, Parte 1);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano e all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Voghera per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
pagina 3 di 4 3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 25/10/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 4 di 4