Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2025, proposto da AC AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luigi Branco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - sezione Lavoro n. 618/24 resa nel procedimento recante RG n. 407/2024, pubblicata in data 17/04/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 11/05/2024, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa SI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato la Sig.ra AR AC ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento è stato dichiarato il suo diritto a fruire del beneficio economico di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024, e per l’effetto condannato “il Ministero convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo di euro 1.000,00 oltre accessori (annualità di riferimento: 2022/23 e 2023/24)”.
La ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione e la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata senza svolgere difese.
3. Alla camera di consiglio del 27.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 31.07.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 11.05.2024, la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici e per gli importi suddetti.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’assegnazione in favore dell’odierna ricorrente del beneficio in oggetto per tutti gli anni sopraindicati entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata tenuto conto della serialità del contenzioso relativo alla carta docente e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Domenico Luigi Branco per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NO | IG SO |
IL SEGRETARIO