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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.307/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado introdotta con ricorso depositato in data 11.09.2024, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°46/2024 emessa Controparte_1
dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è
[...]
stata dichiarata l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata sulla pensione di vecchiaia in godimento del Dr. con condanna della a ricalcolare il Controparte_1 Pt_1
trattamento pensionistico ed a restituire le somme indebitamente trattenute entro i limiti della prescrizione decennale, oltre accessori come per legge.
A fondamento del gravame la appellante, premessa una ricostruzione dei fatti di causa e della Pt_1
cornice complessiva in cui si inserisce la fattispecie de qua, ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, per i seguenti motivi: A) Violazione dell'art. 101, comma 1 c.p.c.. Nullità della sentenza e del processo per mancata integrazione del contraddittorio. Violazione, in ogni caso, degli artt. 102, 106 e
1 107 c.p.c.; B) Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
violazione CP_2
degli artt. 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost.; C) Violazione degli artt. 1, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1, comma 763, L. n.
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
D) Errata CP_2
pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 Cod. civ..
Ha quindi concluso come segue: “in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 46/2024, pubblicata in data 11 marzo 2024 (n. Rg. 520/2023), non notificata e, per l'effetto: - dichiarare la nullità della sentenza impugnata, e comunque del processo, con ogni conseguente provvedimento;
- in ogni caso, nel merito, per i motivi di cui in narrativa respingere integralmente le pretese avanzate dal dott. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo CP_1
grado, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova, dichiarando, in via subordinata, prescritta la richiesta del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla , per il periodo precedente al 21.09.2018. Con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per
CP_ mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale ente erogatore del trattamento pensionistico in totalizzazione.
Il motivo non è fondato, atteso che la domanda ha ad oggetto esclusivamente la contestata imposizione di un contributo di solidarietà da parte della Parte_1
CP_ e che la circostanza che l' sia in concreto l'ente erogatore del
[...]
trattamento pensionistico in totalizzazione non determina la sussistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo inscindibile con i due enti previdenziali, tale da richiedere l'integrazione del contraddittorio.
E' del resto noto che la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto
2 in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (v. Cass.
Sez. I, 9 marzo 2004 n° 4714). Nella fattispecie, perché la decisione consegua il suo scopo, la
CP_ partecipazione dell' al giudizio non è necessaria, non venendo in rilievo una situazione giuridica strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti.
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
***
2.- Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, suscettibili di esame congiunto, siccome involgenti questioni connesse, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata dalla
[...]
sulla pensione di vecchiaia in godimento del Parte_1
Dr Controparte_1
I motivi non sono fondati.
Questo Collegio non ha infatti motivo di discostarsi dall'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass.,
Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del
3 trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare
l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art.23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone “come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021;
Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn.
29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv.
639297 – 01).
Tali conclusioni risultano successivamente confermate dalla Suprema Corte in plurime decisioni intervenute nel tempo, in cui si è ribadito costantemente che sono illegittime le trattenute, a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel
"genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav.,
09/01/2025, n.542; Cass.Civ., sez. lav., 28/08/2024, n.23257; Cass.Civ., sez. lav., 25/07/2024, n.20684;
Cass.Civ., sez. lav., 07/02/2023, n.3683).
4 Ne deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della convenuta 1.1.2004 e Pt_1 dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, nonché delle deliberazioni Pt_1 dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, 27.6.2013 e 29.11.2017 nella parte in cui Pt_1
impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla convenuta sui ratei pensionistici erogati al Pt_1
ricorrente, per il periodo per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi in disamina vanno dunque respinti.
***
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dall'appellato fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v.
Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70
(secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav.,
n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso.
5 ***
4.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. , con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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