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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 03.06.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3432/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te domiciliato in Caserta alla Parte_1 via Turati n.7, presso lo studio dell'avv.to Pierpaolo Laurenza che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Domenico D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso la sede di Caserta sita in località S. Benedetto alla CP_1
via Arena, come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° giugno 2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità sin da giugno 2019 con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative somme, oltre CP_1
interessi e rivalutazione, come per legge, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. A fondamento della propria domanda deduceva di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare del requisito sanitario come accertato dal decreto di omologa reso all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 10295/2019; di aver inoltrato all' il modello AP70; che ciononostante, risultava decorso inutilmente il CP_1 termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto alla liquidazione della prestazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, in conformità alla richiesta dell' e diversamente da quanto genericamente dedotto dalla difesa di parte CP_1
ricorrente, deve ritenersi in effetti cessata la materia del contendere in quanto dalla documentazione versata in atti si può desumere l'integrale riconoscimento del diritto del ricorrente.
Con maggiore precisione, dalla documentazione prodotta dall' nonché dalla CP_1
documentazione depositata dal ricorrente unitamente alle note del 16.10.2024 si evince che l , con un primo provvedimento datato 19.10.2023, avente ad oggetto “Comunicazione CP_1
di riliquidazione di prestazione – ELIMINATA” ha provveduto a ricalcolare la prestazione spettante al ricorrente e quindi a liquidare quanto spettante a titolo di pensione di inabilità sin dal giugno 2019, detratto quanto già percepito dall'istante quale titolare di altra prestazione di invalidità (decorrente dal 1 ottobre 2014) sino al gennaio 2021 (data della revisione) (cfr. in tal senso pag. 1 della produzione di parte resistente nonché pag. 4 del Modello TE08 relativo alla variazione dell'importo mensile).
In pari data ha adottato altra nota avente ad oggetto “Comunicazione di liquidazione” con la quale ha provveduto a costituire e liquidare la pensione di inabilità, richiesta con domanda del 31 maggio 2019, per l'anno 2023, procedendo al calcolo degli arretrati dal 1° gennaio
2023 sino al 31 ottobre 2023 e al calcolo dei successivi ratei da novembre 2023.
Pertanto, a fronte della prova della liquidazione della pensione di inabilità sin dal giugno
2019, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio e di conseguenza anche l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.
La cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, è un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
In ordine alle spese di lite, la valutazione complessiva del comportamento delle parti, tenuto conto della data in cui l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione, successiva CP_1
alla notifica del ricorso del 16.6.2023, e dell'infondatezza di quanto dedotto dalla parte ricorrente nelle note del 16.10.2024, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03.06.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 03.06.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3432/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te domiciliato in Caserta alla Parte_1 via Turati n.7, presso lo studio dell'avv.to Pierpaolo Laurenza che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Domenico D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso la sede di Caserta sita in località S. Benedetto alla CP_1
via Arena, come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° giugno 2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità sin da giugno 2019 con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative somme, oltre CP_1
interessi e rivalutazione, come per legge, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. A fondamento della propria domanda deduceva di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare del requisito sanitario come accertato dal decreto di omologa reso all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 10295/2019; di aver inoltrato all' il modello AP70; che ciononostante, risultava decorso inutilmente il CP_1 termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto alla liquidazione della prestazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, in conformità alla richiesta dell' e diversamente da quanto genericamente dedotto dalla difesa di parte CP_1
ricorrente, deve ritenersi in effetti cessata la materia del contendere in quanto dalla documentazione versata in atti si può desumere l'integrale riconoscimento del diritto del ricorrente.
Con maggiore precisione, dalla documentazione prodotta dall' nonché dalla CP_1
documentazione depositata dal ricorrente unitamente alle note del 16.10.2024 si evince che l , con un primo provvedimento datato 19.10.2023, avente ad oggetto “Comunicazione CP_1
di riliquidazione di prestazione – ELIMINATA” ha provveduto a ricalcolare la prestazione spettante al ricorrente e quindi a liquidare quanto spettante a titolo di pensione di inabilità sin dal giugno 2019, detratto quanto già percepito dall'istante quale titolare di altra prestazione di invalidità (decorrente dal 1 ottobre 2014) sino al gennaio 2021 (data della revisione) (cfr. in tal senso pag. 1 della produzione di parte resistente nonché pag. 4 del Modello TE08 relativo alla variazione dell'importo mensile).
In pari data ha adottato altra nota avente ad oggetto “Comunicazione di liquidazione” con la quale ha provveduto a costituire e liquidare la pensione di inabilità, richiesta con domanda del 31 maggio 2019, per l'anno 2023, procedendo al calcolo degli arretrati dal 1° gennaio
2023 sino al 31 ottobre 2023 e al calcolo dei successivi ratei da novembre 2023.
Pertanto, a fronte della prova della liquidazione della pensione di inabilità sin dal giugno
2019, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio e di conseguenza anche l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.
La cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, è un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
In ordine alle spese di lite, la valutazione complessiva del comportamento delle parti, tenuto conto della data in cui l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione, successiva CP_1
alla notifica del ricorso del 16.6.2023, e dell'infondatezza di quanto dedotto dalla parte ricorrente nelle note del 16.10.2024, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03.06.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine