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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7986/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025, vertente
1 TRA
(C.F. ) e per essa quale mandataria la Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Margherita Parte_2
Domenegotti
APPELLANTE
E
(C.F. ), , quale erede di (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 Persona_1
), in proprio e quale erede di CodiceFiscale_1 Controparte_3 Per_1
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cattivera.
[...]
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, riformare in toto la sentenza n. 9515/2019 pronunciata dal
Tribunale di Roma, pubblicata il 06.05.2019 e mai notificata, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte da parte avversa in primo grado nei confronti di Controparte_4
[..
[...]
[...]
[...] , oggi , confermando il decreto ingiuntivo n. 29950/2015 del Tribunale di
[...] Parte_1
Roma;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.”.
Gli appellati hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
- rigettare le motivazioni di appello in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare in toto il provvedimento impugnato;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e/o l'inoperatività ex art. 1956
c.c. delle fideiussioni asseritamente rilasciate in favore della a garanzia del Controparte_4 debito della dai sigg.ri e e per CP_1 Persona_1 Controparte_3 Parte_3
l'effetto dichiarare gli stessi liberati da qualsiasi obbligazione di garanzia a favore della Banca in relazione all'eventuale debito della CP_1
- condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e compensi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed oneri di legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società e i suoi fideiussori CP_1 Persona_1 Controparte_3 Parte_4
convenivano in giudizio l'allora dinanzi al
[...] Controparte_5
Tribunale di Roma, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 29950/2015 emesso per l'importo di € 44.121,70, quale saldo negativo del conto corrente n. 521122/68 acceso dalla e assistito da apertura di credito, fido promiscuo e fido assegni, affidamenti CP_1
modificati nel corso degli anni così come venivano modificati gli importi delle fideiussioni omnibus prestate dai soggetti sopra indicati.
Gli opponenti contestavano l'assenza di prova del credito, in mancanza della produzione di tutti gli estratti conto e dei documenti giustificativi del rapporto, l'applicazione illegittima dell'anatocismo, almeno a partire dal 1.1.2014, a seguito della modifica dell'art. 120 T.U.B.,
3 l'assenza di specifiche pattuizioni contrattuali aventi a oggetto interessi, valute e spese e criteri di quantificazione, in violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente necessità di espungere tutte le relative poste illegittimamente addebitate.
Inoltre eccepivano la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza dei debiti garantiti e la violazione dell'art. 1956 c.c..
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna, in via riconvenzionale,
della banca al risarcimento dei danni subiti dagli stessi a causa dell'illegittimo recesso dall'apertura di credito.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9515/2019, accoglieva l'opposizione, pur rigettando la domanda riconvenzionale.
Nel merito dell'opposizione rilevava, da un lato, la genericità dell'eccezione dell'applicazione illegittima di anatocismo e, dall'altro però, che, a fronte della contestazione della mancata approvazione specifica di clausole, parte opposta non aveva depositato il contratto di apertura di conto corrente contente le espresse pattuizioni sui tassi applicati, sulle commissioni e sulle spese, non adempiendo all'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare la presenza di valide pattuizioni a fondamento del credito azionato,
anche in considerazione del fatto che le successive aperture di credito regolate nel medesimo contratto non contenevano approvazioni specifiche di tassi.
Il decreto ingiuntivo pertanto doveva essere revocato, non potendosi procedere alla determinazione del credito residuo spettante alla banca.
3. Ha proposto appello la già intervenuta nel primo grado di giudizio in Parte_1
qualità di cessionaria del credito, per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui poneva a carico della banca opposta l'onere della prova del credito vantato, mentre era parte opponente, avendo
4 chiesto l'accertamento negativo del credito, gravata dell'onere probatorio rimasto insoddisfatto, atteso che gli opponenti non avevano prodotto alcun documento.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva valutato correttamente la documentazione contrattuale complessivamente prodotta dalla medesima, relativa alle condizioni economiche del contratto di conto corrente, del coevo contratto di apertura di credito e dei successivi contratti di apertura di credito del 1.12.2010
e del 19.6.2013.
Con il terzo motivo l'appellante ha chiesto, come conseguenza della riforma della sentenza nel senso sopra indicato, la riforma della statuizione sulle spese di lite.
4. Gli appellati hanno invece ribadito che l'onere della prova incombeva sulla creditrice opposta e che gli stralci di documento con l'apposizione di una sigla sul timbro societario non provavano la sottoscrizione da parte dell'amministratore della società (e la CP_1
consegna) delle condizioni contrattuali che avrebbero regolato il credito ingiunto.
Hanno comunque riproposto l'eccezione di nullità delle fideiussioni, per la genericità
dell'oggetto e ribadito di non essere stati mai informati in merito al credito concesso alla debitrice principale e di non avere ricevuto notizie del peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultima nel momento in cui nuovo credito veniva concesso. Essi, di conseguenza, non avevano mai concesso la necessaria speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c..
5. Il primo motivo d'appello è infondato. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
5 domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le varie Cass. n.
2421/2006). Nel caso in esame deve essere la banca creditrice a documentare i presupposti del credito, ossia l'esistenza di clausole contrattuali che legittimano gli addebiti per interessi,
commissioni e spese.
6. E' invece fondato il secondo motivo, perché dall'esame complessivo della documentazione prodotta dalla emerge la regolare pattuizione delle condizioni CP_4
applicate al rapporto di conto corrente.
Alla domanda monitoria risulta allegata la lettera di benestare all'apertura di conto corrente di corrispondenza, in cui sono riportate le norme regolatrici del conto (all.1). Con
la comparsa di costituzione e risposta la produzione del contratto è integrata con il documento di sintesi delle condizioni economiche (all. 3) in cui è espressamente specificato che si tratta di parte integrante della lettera di benestare. In tale documento risultano pattuite tutte le condizioni economiche indicate dagli opponenti odierni appellati e il documento è sottoscritto dalla società correntista che dichiara di non avvalersi del diritto di ottenere copia del contratto.
Il documento all. 2 alla domanda monitoria riporta le linee di credito contestualmente accordate e le relative condizioni economiche applicate e con l'all. 3 della comparsa di costituzione è prodotto il relativo documento di sintesi delle relative condizioni economiche applicate alle aperture di credito. Anche in questo caso il documento è sottoscritto dalla società correntista che dichiara di non avvalersi del diritto di ottenere copia del contratto.
Infine sono prodotti i contratti di apertura di credito (con i relativi fidi anticipo fatture e assegni) del 1.12.2010 e del 19.6.2013 (docc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
I documenti rispondono in pieno ai requisiti di validità ed efficacia del contratto di conto corrente secondo i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione secondo cui
6 “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B.,
deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta
dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia
consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche
la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti
concludenti dalla stessa tenuti. (…)” (in questi termini la recente Cass. n. 28500/2023,
Rv. 669186 - 01).
7. Stante la fondatezza del secondo motivo, l'appello deve essere accolto, anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
La domanda monitoria è fondata anche nei confronti dei fideiussori. La fideiussione
omnibus prestata risponde ratione temporis al dettato dell'art. 1832 c.c. che richiede l'indicazione dell'importo massimo garantito.
La violazione dell'art. 1956 c.c. è poi esclusa dalla qualifica di soci della società garantita in capo ai fideiussori e anche di legale rappresentante della società in capo a Per_1
[...]
I fideiussori che sono soci, anche se di minoranza della società garantita, non possono invocare la liberazione del credito ai sensi dell'art. 1956 c.c. dato che “Nella fideiussione per
obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice
principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza
della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore
alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente
dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di
conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo
"sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice.” (Cass. n. 16822/2024,
Rv. 671562 - 01).
7 8. Pertanto, in accoglimento dell'appello, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta tutte le domande attoree;
2) Condanna le appellate in solido al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 5.000,00 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 5.000,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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