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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 aprile 2025, ha pronunciato -dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione- la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 918/2022 R.G e vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
08.11.1970, C.F: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
T'AG MI (ME), via Campidoglio, angolo Via Asmara, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, parte ricorrente esponeva di aver lavorato per il Comune di T'AG MI (ME), a far data dal 20.07.2020, presso un Cantiere di Lavoro, per operai disoccupati, aperto per la sistemazione e pavimentazione di tratti di marciapiedi, lungo le vie di tale Ente;
di non aver ricevuto gli ANF con le spettanze retributive mensili;
di aver presentato, in data 26.11.2020, domanda diretta all' per il pagamento dell'indicata prestazione, CP_1 per il periodo dal 20.07.2020 al 31.06.2021, e di aver diffidato il
Comune di S. AG MI al pagamento, ove tenuto;
di aver ricevuto, da parte del comunicazione con la quale veniva CP_2
comunicato di non potere anticipare i predetti importi e di sollecitare il pagamento all' ; che, in data 10.06.2021, inoltrava ricorso al CP_1
Comitato Provinciale , chiedendo il pagamento degli ANF, CP_1 essendo l' per legge legittimato passivo all'erogazione della CP_1 prestazione;
che, con provvedimento del 23.09.2021, l' CP_1
comunicava che la domanda era stata istruita per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta, precisando che gli importi calcolati erano stati messi a disposizione del datore di lavoro, e che l' avrebbe pagato direttamente la prestazione, in CP_1
caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro, previa diffida ad adempiere inoltrata a quest'ultimo e segnalazione all'Ispettorato del
Lavoro; che, nonostante effettuava gli adempimenti richiesti dall'Ente, ancora nulla veniva liquidato.
Chiedeva pertanto condannare l' alla liquidazione e al CP_1
pagamento della menzionata prestazione, nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' rimaneva contumace sebbene regolarmente citato. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova brevemente premettere che l'assegno per il nucleo familiare è
2 una prestazione previdenziale non pensionistica, che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n.
153/88.
Va inoltre evidenziato come l'unico soggetto obbligato all'erogazione
è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_1
importi assume la posizione di semplice adjectus solutionis causa e, pertanto, l'istituto predetto è legittimato passivo nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale.
In altri termini, l'assegno viene pagato dal datore di lavoro, ma per conto dell' , in occasione del pagamento al lavoratore della CP_1
retribuzione.
Nel caso di specie, né l' né il Comune datore di lavoro hanno CP_1
contestato il diritto agli ANF del ricorrente, senza tuttavia aver provveduto al pagamento degli ANF.
Risulta infatti provato dalla documentazione in atti la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il Comune datore di lavoro per il periodo dal 20.07.2020 alle 24.02.2021 e risulta provata la sussistenza del requisito reddituale e la circostanza che il nucleo familiare del ricorrente è composto da 4 componenti.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e parte
3 resistente va condannata al pagamento dell'assegno nucleo familiare per il periodo dal 20.07.2020 al 30.06.2021.
Trattandosi di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei dell'indennità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del
19/4/1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991
n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n°394 del 7/10/1992).
Le spese seguono la soccombenza dell'Ente e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014, parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 14/03/2022 nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Condanna l' al pagamento dei ratei non corrisposti degli CP_1
assegni al nucleo familiare dal 20.07.2020 al 30.06.2021 con accessori di cui in motivazione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 886,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al rimborso spese generali
4 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza
Patti, 16 aprile 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 aprile 2025, ha pronunciato -dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione- la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 918/2022 R.G e vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
08.11.1970, C.F: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
T'AG MI (ME), via Campidoglio, angolo Via Asmara, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, parte ricorrente esponeva di aver lavorato per il Comune di T'AG MI (ME), a far data dal 20.07.2020, presso un Cantiere di Lavoro, per operai disoccupati, aperto per la sistemazione e pavimentazione di tratti di marciapiedi, lungo le vie di tale Ente;
di non aver ricevuto gli ANF con le spettanze retributive mensili;
di aver presentato, in data 26.11.2020, domanda diretta all' per il pagamento dell'indicata prestazione, CP_1 per il periodo dal 20.07.2020 al 31.06.2021, e di aver diffidato il
Comune di S. AG MI al pagamento, ove tenuto;
di aver ricevuto, da parte del comunicazione con la quale veniva CP_2
comunicato di non potere anticipare i predetti importi e di sollecitare il pagamento all' ; che, in data 10.06.2021, inoltrava ricorso al CP_1
Comitato Provinciale , chiedendo il pagamento degli ANF, CP_1 essendo l' per legge legittimato passivo all'erogazione della CP_1 prestazione;
che, con provvedimento del 23.09.2021, l' CP_1
comunicava che la domanda era stata istruita per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta, precisando che gli importi calcolati erano stati messi a disposizione del datore di lavoro, e che l' avrebbe pagato direttamente la prestazione, in CP_1
caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro, previa diffida ad adempiere inoltrata a quest'ultimo e segnalazione all'Ispettorato del
Lavoro; che, nonostante effettuava gli adempimenti richiesti dall'Ente, ancora nulla veniva liquidato.
Chiedeva pertanto condannare l' alla liquidazione e al CP_1
pagamento della menzionata prestazione, nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' rimaneva contumace sebbene regolarmente citato. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova brevemente premettere che l'assegno per il nucleo familiare è
2 una prestazione previdenziale non pensionistica, che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n.
153/88.
Va inoltre evidenziato come l'unico soggetto obbligato all'erogazione
è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_1
importi assume la posizione di semplice adjectus solutionis causa e, pertanto, l'istituto predetto è legittimato passivo nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale.
In altri termini, l'assegno viene pagato dal datore di lavoro, ma per conto dell' , in occasione del pagamento al lavoratore della CP_1
retribuzione.
Nel caso di specie, né l' né il Comune datore di lavoro hanno CP_1
contestato il diritto agli ANF del ricorrente, senza tuttavia aver provveduto al pagamento degli ANF.
Risulta infatti provato dalla documentazione in atti la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il Comune datore di lavoro per il periodo dal 20.07.2020 alle 24.02.2021 e risulta provata la sussistenza del requisito reddituale e la circostanza che il nucleo familiare del ricorrente è composto da 4 componenti.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e parte
3 resistente va condannata al pagamento dell'assegno nucleo familiare per il periodo dal 20.07.2020 al 30.06.2021.
Trattandosi di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei dell'indennità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del
19/4/1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991
n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n°394 del 7/10/1992).
Le spese seguono la soccombenza dell'Ente e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014, parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 14/03/2022 nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Condanna l' al pagamento dei ratei non corrisposti degli CP_1
assegni al nucleo familiare dal 20.07.2020 al 30.06.2021 con accessori di cui in motivazione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 886,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al rimborso spese generali
4 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza
Patti, 16 aprile 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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