Art. 28.
La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di eta' dal 1 maggio 1965 al 30 giugno 1966 sara' effettuata, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria, da effettuarsi in conformita' alle norme previste per la revisione semestrale.
La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di eta' dal 1 maggio 1965 al 30 giugno 1966 sara' effettuata, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria, da effettuarsi in conformita' alle norme previste per la revisione semestrale.