Ordinanza cautelare 19 luglio 2013
Sentenza 1 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01734/2026REG.PROV.COLL.
N. 00242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2024, proposto da IA SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Belardo Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formello (Rm), non costituito in giudizio;
Ente Regionale Parco Naturale Veio, Regione Lazio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9333/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Regionale Parco Naturale di Veio, e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, il Cons. NN LL e udito per la parte appellante l’Avv. Belardo Bosco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 9333/2023, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente per l'annullamento dell'ordinanza emessa il 3 febbraio 2010, con cui il Direttore dell'Ente Regionale Parco di Veio ha ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate su terreno di proprietà della ricorrente.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, senza svolgere difese scritte, la Regione Lazio e l'Ente Regionale Parco di Veio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in giudizio all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026.
2. Preliminarmente deve osservarsi che in sede di udienza di trattazione il procuratore della parte appellante ha chiesto che la causa fosse rinviata o sospesa, nelle more che l'Ente Parco rilasci il parere di sua competenza sull'istanza di sanatoria, che l'appellante ha riferito al predetto difensore di voler presentare.
L’istanza, ad avviso del Collegio, non può essere accolta.
L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., stabilisce che “ Non è possibile disporre, ((...)) su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali ”.
Nel caso in esame la parte appellante ha fondato la richiesta di rinvio, o in alternativa di sospensione del giudizio, su di un fatto futuro ed incerto, nonché meramente ipotetico ed eventuale (la possibile presentazione di una nuova istanza di sanatoria), sicché la richiesta risulta in contrasto con la richiamata disciplina processuale.
Ad esiti non dissimili conduce la considerazione della possibile incidenza sulla fattispecie in esame del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. decreto “salva casa”), che ha inserito l’art. 36-bis al d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Tale riferimento normativo è stato infatti richiamato in sede di discussione orale senza l’indicazione di una specifica refluenza sulla fattispecie dedotta e, soprattutto, in presenza dell’affermazione di una mera intenzione di proporre una nuova domanda di sanatoria (come poco sopra specificato).
3. Venendo all’esame del merito, il provvedimento impugnato in primo grado consegue all’accertamento della realizzazione, all’interno di un fabbricato insistente sulla proprietà della ricorrente, di due unità abitative realizzate senza titolo abilitativo, ciascuna delle quali composta da angolo cottura, camera da letto, bagno e ripostiglio; nonché di ulteriori opere eseguite senza titolo (un muretto in blocchetti di tufo, con sovrastante recinzione metallica, due pensiline installate sulla facciata principale e un gazebo).
Il fabbricato comprendente le due unità abitative era stato oggetto di una d.i.a. nel 1997 relativa però alla realizzazione di un garage.
Il T.A.R. ha escluso che la trasformazione dell’immobile potesse ricondursi, come sostenuto dall’interessata, ad un’operazione di restauro e risanamento conservativo, eseguita senza ulteriore d.i.a. e come tale assoggettabile solo a sanzione pecuniaria.
Ha altresì respinto le censure che lamentavano la previa adozione dell’ordine di sospensione dei lavori, e il difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione.
4. Il ricorso in appello è affidato a un’unica censura, rubricata “ Errata applicazione da parte del T.a.r., dell’art.15, commi, 2, 3 e 4, e dell’art.16, l.r. Lazio n.15/’08, dell’art. 31 dpr 380/2001, nonche’ dell’art. 28, comma 1, e comma 3, legge regionale n. 29 del 10 novembre 1997 ”.
La censura assume che quanto accertato consisterebbe in “ un cambiamento di destinazione d’uso realizzato in corso d’opera di un manufatto edilizio ” definito “ modesto ” ed “ urbanisticamente irrilevante ”.
L’appellante reitera l’argomento per cui “ i cambi di destinazione d’uso che riguardano la stessa categoria individuata dagli strumenti urbanistici generali sono soggetti alla presentazione della D.I.A. (ora C.I.L.A., e ss. mm. e ii.) ”.
Da tale premessa fa discendere la conclusione per cui “ resta comunque escluso per l’Ente Comune, non soltanto il potere di ordinare la Demolizione delle opere, ma anche l’acquisizione di ogni bene immobile al suo patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 4, nonchè dell’art.26, comma 3, L.R. Lazio n.15/2008 ”.
5. Il ricorso in appello è infondato.
L’intero gravame poggia sull’affermazione dell’appellante secondo la quale le opere abusive in questione avrebbero determinato un cambiamento di destinazione d’uso ritenuto “ modesto ” ed “ urbanisticamente irrilevante ”.
Una tale qualificazione consegue ad una valutazione strettamente soggettiva, obiettivamente collidente con la descrizione delle opere in questione.
Di talché, venendo meno tale presupposto interpretativo, viene meno l’intera piattaforma su cui poggia, in diritto, la pretesa articolata nel gravame.
Inoltre l’appellante reitera gli argomenti posti a fondamento del primo motivo del ricorso di primo grado, ma non supera le dirimenti motivazioni utilizzate dal T.A.R. per respingerlo: “ il Collegio osserva che non vi è contestazione sulla consistenza delle opere realizzate che sono quelle descritte nella superiore narrativa. Con riguardo, poi, al principale abusivismo accertato - mutamento di destinazione d’uso del locale garage (per il quale era stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio), mediante la realizzazione di due locali ad uso abitativo e con ampliamento della superficie che era indicata nel progetto presentato - le opere realizzate non possono in alcun modo rientrare nella fattispecie del “restauro conservativo”, come dedotto dalla ricorrente, in quanto compiute in palese violazione dell’art. 10 comma 1 DPR 380/2001, dell’art. 15 comma 1 Legge regionale 15/2008 e degli artt. 7, 46, 69, 74 del Regolamento comunale edilizio. Le stesse opere “minori” sopra descritte non erano munite di alcun titolo abilitativo né “ex ante” né in sanatoria. Costituisce poi dato di fatto acquisito al processo che l’area di insistenza delle opere abusive rientri all’interno del perimetro del Parco Regionale di Veio, territorio plurivincolato ai sensi della Legge Regionale n. 29/97. Da tutto ciò consegue l’evidente abusività dell’opera la quale avrebbe richiesto, per poter essere legittimamente realizzata, non solo il previo rilascio del titolo abilitativo edilizio (che non vi è stato) ma anche il nulla-osta preventivo dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 28, comma 1, Legge Regionale n. 29 del 10 novembre 1997 a mente del quale “1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991….”. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, “3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, il direttore dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 394/1991 ”.
Tali considerazioni, che il Collegio condivide, non sono, appunto, superate dagli argomenti posti a fondamento del ricorso in appello, che risultano viziati dalla erroneità del presupposto interpretativo sopra rilevata: e che, soprattutto, non superano il dirimente rilievo ostativo dell’ubicazione delle opere in area vincolata, e della loro esecuzione in aperta difformità dal titolo rilasciato (per altra destinazione e per altra consistenza).
6. Il ricorso in appello è infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nell’assenza di difese scritte delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB NI, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NN LL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | AB NI |
IL SEGRETARIO