Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
26.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 8328/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Nazionale n. 75, presso lo studio dell'avv. Francesco Pacchioli, che la rappresenta e difende giusta procura depositata il 25.2.2025 in uno a memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dell'avv. Floriana Silvestri;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Napoli e in Roma, Controparte_2
(P.IVA: ) in persona del Presidente p.t.; P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
02.5.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G.
n. 21001/2021) per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento (ex l. n. 118/1971), nonché dei benedici di cui all'art. 3, co.
3, L. n. 104/1992, relativamente alla domanda amministrativa del 09.07.2020.
1
nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che: “[…] non sussistono elementi
[...] clinici per la concessione dei benefici dell'accompagnamento, ritenendo inoltre congruo il riconoscimento di uno status di handicap (comma 1 art.3) superiore ai 2/3 dalla data della domanda amministrativa”.
Contestava le conclusioni del c.t.u. soffermandosi sulla sottovalutazione delle patologie sofferte, nonché sull'aggravamento delle sue condizioni di salute come da documentazione medica successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui all'art. 3, co. 3,
L. n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa, o in subordine dalla data diversa ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, l' non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta alla data di accesso peritale (allegata al ricorso ed alle successive note del 5.12.2023 e del 25.3.2024), veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali, con nomina del dott. in qualità di consulente, al fine di Persona_2 valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la consulenza medica depositata telematicamente, l'udienza del
26.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
2 Nel caso in esame, il consulente nominato in sede di A.T.P., dott. , ha Persona_3 diagnosticato in capo alla sig.ra le seguenti patologie: “Insufficienza renale IV° stadio Pt_1 secondaria a nefropatia diabetica ed ipertensiva, polimialgia reumatica, artrite psoriasica, diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico multiniettivo, vasculopatia cerebrale con iniziale decadimento mnesico-cognitivo. Distiroidismo. Obesità con artrosi polidistrettuale. Sindrome depressiva. Deficit visivo”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, soffermandosi sull'incidenza delle patologie riscontrate, riconosceva che: “[…] Orbene considerando le patologie di cui risulta affetta la ricorrente, nessuna di quelle riportate può essere considerata tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da comprometterne lo svolgimento delle normali attività quotidiane della vita (domiciliari ed extradomiciliari). Entrando nello specifico, per quanto concerne l' insufficienza renale al IV stadio, tale patologia è una condizione che, per quanto severa per il rischio di dialisi, tuttavia risulta attualmente in uno stadio pre-dialitico, e certamente non tale da determinare una compromissione della autonomia personale della ricorrente. La polimialgia reumatica con l'artrosi polidistrettuale è risultata in grado di determinare un complessivo modesto deficit funzionale delle principali articolazioni. Tuttavia si ribadisce che la deambulazione è risultata possibile in autonomia, con ausilio di bastone monolaterale, non indispensabile, con passaggi posturali possibili in autonomia. Per quanto riguarda il diabete mellito di tipo 2, in trattamento insulinico multiniettivo, (con somministrazione di insuline rapide ai pasti ed insulina a lunga durata d'azione, che la ricorrente ha riferito di autosomministrarsi), si precisa che dalla documentazione in atti e dalla visita peritale condotta dal sottoscritto, non sono emerse complicanze, riconducibili al diabete, tali da determinare una compromissione della deambulazione o della autonomia personale.
Pertanto tale patologia, attualmente, certamente non giustificherebbe il beneficio dell'accompagnamento. In relazione infine al quadro di vasculopatia cerebrale cronica, caratterizzata da iniziale deterioramento mnesico-cognitivo, si ribadisce che la ricorrente alla visita peritale è risultata vigile, discretamente orientata nel tempo e nello spazio con iniziale deficit mnesici, con una conservata autonomia personale. Concludendo, alla luce di quanto emerso dalla visita peritale, allo stato, la condizione neurologica della ricorrente, non compromette lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana. In conclusione le patologie sopradescritte, attualmente non risultano tali da compromettere l'autonomia personale della sig.ra . Infine, in considerazione del certificato geriatrico Parte_1 prodotto, e non richiesto dal sottoscritto, effettuato il 02/12/2022 presso l'ASL Napoli 1 dis. 29
U.O.S. Fasce Deboli e cure domiciliari dal dott. che attesta: “paziente obesa Controparte_3 affetta da polimialgia reumatica in terapia cortisonica. Ipertensione arteriosa.
Ipercolesterolemia. Diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali, tireopatia nodulare
3 insufficienza renale cronica stadio IV. Artrite psoriasica. Ipoacusia bilaterale, anemia mediterranea, coxartrosi bilaterale. Marcata compromissione delle attitudini posturali e motorie con difficoltà alla stazione eretta ed alla deambulazione sia per la severa sintomatologia algica, sia per la comparsa di dispnea da sforzo lieve.. con ADL 1/6; IADL 1/8” Si sottolinea che in atti non emergono ulteriori certificati che attestino una tale compromissione della sua autonomia quotidiana, né tale condizione emerge da esami strumentali presenti, né tantomeno dalla visita peritale condotta dal sottoscritto in data 26/10/2022. Si sottolinea che il beneficio dell'accompagnamento è riservato per coloro che presentino una completa “impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che “presentino l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua” Tali condizioni non emergono dal certificato geriatrico prodotto, dove viene semplicemente evidenziata una difficoltà nella stazione eretta e nella deambulazione. Pertanto, si conferma quanto espresso nell'elaborato peritale, ribadendo che allo stato non sussistono elementi clinici per la concessione dei benefici dell'accompagnamento, ritenendo inoltre congruo il riconoscimento di uno status di handicap (comma 1 art.3) superiore ai 2/3 dalla data della domanda amministrativa, non presentando, la ricorrente, un'autonomia personale talmente ridotta da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera delle proprie attività individuali e/o relazionali”.
Alla della documentazione medica sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali, con nomina del ctu dott. . Persona_2
Nella nuova relazione medica depositata, il consulente ha potuto esaminare la documentazione medica sopravvenuta all'accesso peritale, rivalutando le conclusioni cui era giunto il ctu nominato in sede di A.T.P. sia in ordine alla necessità di assistenza continua, che in ordine ai benefici connessi all'art. 3, co. 3, L. n. 104/92: “[…] Il diabete mellito tipo II è in trattamento insulinico (4 somministrazioni/die), complicato da: - cardiopatia ipertensiva - vasculopatia polidistrettuale (con interessamento anche del circolo cerebrale, causa di iniziali deficit dell'attenzione, della concentrazione e della capacità di rievocazione mnesica) - retinopatia con pseudofachia O.S. e visus bilateralmente utile (V.N. O.D.=9710, V.C. O.S.=7/10)
- grave nefropatia con IRC in stadio terminale, in trattamento emodialitico con frequenza trisettimanale a decorrere dal dicembre 2023 La malattia dismetabolica può, dunque, collocarsi in IV classe. L'obesità è, invece, collocabile in I classe (IMC=32,88) e si accompagna complicanze artrosiche polidistrettuali, artropatia psoriasica, polimialgia reumatica, fibromialgia ed osteopenia, causa di severe limitazioni funzionali. La deambulazione è difficoltosa, incerta, lenta, a piccoli passi, possibile autonomamente con appoggi per perimetri limitati;
difficoltosi, analogamente, risultano i passaggi posturali che si realizzano con ricerca di appoggi. Le due infermità (malattia diabetica complicata ed obesità con multiple complicanze poli-distrettuali) sono funzionalmente in concorso e complessivamente valutabili, tenuto conto dei codici di riferimento 9311 e 7105, in misura del 100%. L'iperplasia nodulare tiroidea, documentata strumentalmente, è causa di ipotiroidismo, riferito dalla stessa ricorrente in
4 discreto compenso con terapia ormonale sostitutiva (valut.: 10%) (tale infermità, in assenza di specifici riferimenti tabellari, è stimata ricorrendo ai comuni Baremes internazionali, incluse le tabelle proposte dagli illustri colleghi e . La broncopatia cronica è CP_4 CP_5 valutabile, tenuto conto dell'esame obiettivo e delle indagini xgrafiche disponibili, di grado moderato (valut.: 20%) (cod. di riferimento, per analogia: 6013). Recentissimo (novembre 2024)
è l'intervento di quadrantectomia dell'emisfero superiore della mammella dx con dissezione del linfonodo sentinella eseguito per un carcinoma in stadio T1N0: trattandosi di neoplasia maligna da ritenere allo stato a prognosi incerta nonostante asportazione chirurgica, appare adeguato un inquadramento della patologia tumorale operata nel codice 9325 (valut.: 100%). Tale stima, ovviamente, va rivista a distanza, allorquando l'attuale incertezza prognostica può ragionevolmente considerarsi superata. Il deficit masticatorio è totale, emendato con protesi dentarie (valut.: 15%) (cod.: 6704). Di grado medio, sulla scorta dell'esame neuropsichico eseguito, è stimabile la depressione del tono dell'umore, di natura endoreattiva (valut.: 25%)
(cod.: 2205). PERMANENZA ED EPOCA DI INSORGENZA: Le suddette infermità sono da ritenere a carattere permanente fatta eccezione per l'obesità (emendabile con adeguata terapia dietetica), il deficit masticatorio (emendato con protesi dentarie) e la depressione endoreattiva del tono dell'umore (emendabile con idonea farmacoterapia e/o psicoterapia). Incerta, invece, allo stato, è da ritenere l'evoluzione prognostica della recente patologia neoplastica, trattata chirurgicamente con intervento di quadrantectomia dell'emisfero superiore della mammella dx e dissezione del linfonodo sentinella, in follow-up. Le suddette infermità erano già presenti, come risulta documentato (vv. documentazione sanitaria in atti) alla data di presentazione della domanda amministrativa fatta eccezione per l'obesità, la broncopatia cronica, gli esiti dell'intervento di quadrantectomia dell'emisfero superiore della mammella dx con dissezione del linfonodo sentinella per carcinoma, il deficit masticatorio e la depressione endoreattiva del tono dell'umore che, non essendo documentati antecedentemente, devono ritenersi insorti in epoca successiva”.
Ha così concluso: “[…] la ricorrente presenta le seguenti infermità: a) Diabete mellito tipo
II, in trattamento insulinico, complicato b) Obesità con complicanze artrosiche polidistrettuali ed artropatia psoriasica in pz con polimialgia reumatica, fibromialgia ed osteopenia c)
Iperplasia nodulare tiroidea d) Broncopatia cronica e) Esiti recente intervento di quadrantectomia emisfero superiore mammella dx con dissezione del linfonodo sentinella per un carcinoma f) Deficit masticatorio g) Depressione endoreattiva del tono dell'umore; 2) le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa fatta eccezione per l'obesità, la broncopatia cronica, gli esiti dell'intervento di quadrantectomia dell'emisfero superiore della mammella dx con dissezione del linfonodo sentinella per carcinoma, il deficit masticatorio e la depressione endoreattiva del tono dell'umore che, non essendo documentati antecedentemente, devono ritenersi insorti in epoca successiva;
3) successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si è verificato aggravamento della nefropatia diabetica con necessità di intraprendere il trattamento
5 emodialitico con frequenza tri-settimanale a decorrere dal dicembre 2023 e sono insorte infermità di altra natura, quali: obesità, broncopatia cronica, esiti intervento di quadrantectomia emisfero superiore mammella dx con dissezione del linfonodo sentinella per carcinoma, deficit masticatorio e depressione endoreattiva del tono dell'umore; 4) tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza funzionale;
tenuto conto dell'età, del sesso, si può affermare che: - l'istante, a parere del C.T.U., ha bisogno, per il complesso invalidante rilevato, di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. - l'istante, per la natura e la gravità delle suddette infermità, può ritenersi, a giudizio del C.T.U., portatrice di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza conti- nuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92 (comma 1 e
3, art. 3). L'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al gennaio 2024.”.
Nel caso di specie, dunque, il consulente ha ampiamente motivato circa i criteri di valutazione utilizzati con riferimento alle patologie sofferte e documentate, concludendo che, a causa dell'aggravamento della patologia diabetica e dell'insorgenza di nuove infermità (“quali: obesità, broncopatia cronica, esiti intervento di quadrantectomia emisfero superiore mammella dx con dissezione del linfonodo sentinella per carcinoma, deficit masticatorio e depressione endoreattiva del tono dell'umore”), la ricorrente non è in grado di attendere autonomamente al compimento degli atti del quotidiano, necessitando dell'aiuto permanente di un accompagnatore e versa in una condizione utile per conseguire i benefici di cui all'art. 3, co. 3, L. n. 104/92, con decorrenza dal gennaio 2024.
Ciò detto, va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n.
19545/2016).
Condizioni, quest'ultime, che il consulente ha ampiamente accertato in capo alla ricorrente a far data dal gennaio 2024.
In conseguenza di tutte le considerazioni suesposte, il ricorso va accolto e va dichiarata la sussistenza in capo ad dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, nonché dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, con decorrenza dal gennaio 2024.
3. Non è, tuttavia, ammissibile in questa sede il capo di domanda concernente la condanna CP_ dell' al pagamento della relativa prestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, anche nella fase di opposizione il procedimento contenzioso ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass.
17.3.2014, n. 6084; 24.10.2018 n. 27010).
6 4. In punto di spese, tenuto conto che il riconoscimento del requisito sanitario ha decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa, al deposito del ricorso di a.t.p. ed a questo relativo al giudizio di opposizione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione. CP_ Le spese delle espletate c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo ad la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, per entrambe le prestazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024; CP_
• pone a carico dell' le spese delle c.t.u. liquidate con separati decreti;
• compensa le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 27.3.2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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