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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
Proc. n. 124/2020 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori
Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124/2020 R.G., vertente
TRA
, P.I. , con sede legale in Platantion Parte_1 P.IVA_1
Place, 30, Fenchurch Street London ECM 3BD, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8, in persona legale rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, C.F.
, fax 095.434281, PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Email_1
Reggio Calabria, Via Battaglia, n.14 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Laganà;
-APPELLANTE-
CONTRO
OP
già
[...] Controparte_2
di Reggio Calabria, P.I.: in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Anna Curatolo, C.F.
, fax 0965.397589, PEC: C.F._2 Email_2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24, presso l'Avvocatura interna;
[...]
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_3
e , nato a [...], il C.F._3 Controparte_4
14.6.1971, C.F. , entrambi in proprio e nella qualità di eredi C.F._4 legittimi di rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Siviglia, Persona_1
, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Reggio CodiceFiscale_5
Calabria, via Caprera n. 26, fax n. 0965.331310, PEC
Email_3
-APPELLATI-
nato a [...], il [...], C.F. Controparte_5 C.F._6
in proprio e n.q. di erede legittimo di rappresentato e difeso Persona_1 dall'Avv. Giuseppe Antonio Maurici, C.F. , elettivamente C.F._7
domiciliato presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Caprera, n° 26, fax n.
0965.331310, pec Email_4
-APPELLATO-
nato il [...] a [...], C.F.: Per_1 Parte_2
e , nato il [...] a [...] C.F._8 Parte_3
Calabria, C.F. , entrambi in proprio e nella qualità di eredi C.F._9 legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Sebastiano Bellino, C.F.: Persona_1
, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Reggio C.F._10
Calabria, via Sbarre Centrali n. 38, tel.: 0965.51825; fax: 0965.597337; PEC:
Email_5
[...]
[...]
, con TR
sede in Regno Unito, 20 Old Broad Street, Londra EC2N1DP, Inghilterra, iscritta al numero 1445992 nel Registro delle Società d'Inghilterra e Galles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, C.
pag. 2/36 F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catani, C.F._1
viale XX Settembre n. 43, PEC: Email_1
-INTERVENUTA IN APPELLO-
OGGETTO: appello principale e appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, n. 8/2020, pubblicata il 3/1/2020 nel procedimento n. 1024/2011 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Controparte_3 Controparte_4
proprio e nella qualità di eredi legittimi (marito e fratello) di , Persona_1 convenivano in giudizio l' Controparte_7
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, iure
[...]
hereditatis e iure proprio, a causa della perdita della loro congiunta, deceduta il
4.9.2007, all'età di 34 anni, per esiti infausti di un melanoma maligno metastatico.
Sostenevano la sussistenza della responsabilità dei sanitari della convenuta
[...]
, dove la paziente, in data 27.4.2006, era stata sottoposta ad asportazione di CP_2
un nevo, sito sulla regione scapolare sinistra, senza esecuzione di esame istologico, che avrebbe consentito la tempestiva diagnosi del melanoma.
Nel giudizio intervenivano volontariamente anche il padre della vittima,
[...]
(con comparsa del 16.3.2011), e i fratelli e CP_5 Parte_3 [...]
(con comparsa del 18.3.2021), associandosi alle allegazioni di parte Persona_2
attrice e formulando le rispettive richieste risarcitorie.
La convenuta Azienda ospedaliera (costituitasi il 3 giugno 2011) chiedeva preliminarmente il differimento della data della prima udienza al fine di chiamare in garanzia la;
nel merito, contestava integralmente la ricostruzione Parte_1
in fatto operata dagli attori e le loro deduzioni in diritto per mancanza di nesso di causalità tra il comportamento della convenuta e l'evento dannoso dedotto in causa;
in subordine chiedeva la riduzione della misura dei risarcimenti richiesti.
La , chiamata in causa, si costituiva in giudizio tardivamente, oltre Parte_1 il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata al 9 gennaio 2012. Contestava in fatto ed in diritto le domande degli attori, sostenendo la mancanza di responsabilità dei sanitari e concludeva per il rigetto delle stesse. In caso di condanna dell' CP_2
pag. 3/36 sanitaria, chiedeva di determinare il quantum del danno non patrimoniale e di non accogliere la contestuale richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria. Infine, chiedeva di accertare previamente la data di conoscenza del sinistro in capo alla convenuta Azienda ospedaliera, in quanto rilevante ai fini dell'operatività della garanzia dedotta in giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more della causa civile, definito il giudizio penale incardinato in seguito alla denuncia-querela sporta da veniva esibita la sentenza del Tribunale Controparte_5
Penale di Reggio Calabria n. 169/2016 del 28.01.2016, con la quale era stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 589 c.p. per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli attori e dagli interventori volontari e condannava l' al Controparte_8
risarcimento dei danni non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, nei termini rispettivamente specificati in dispositivo, oltre al pagamento delle relative spese di giudizio;
in accoglimento della domanda di garanzia;
condannava Controparte_9
a tenere indenne l'assicurata di ogni conseguenza
[...] Controparte_2
pregiudizievole discendente dalla pronuncia;
compensava le spese in relazione agli altri rapporti processuali.
La ha proposto appello adducendo i motivi che saranno Parte_1
più dettagliatamente trattati in parte motiva e formulando le seguenti richieste:
1) in via principale riformare integralmente il capo di sentenza sub numero 4), dichiarando non operativa la polizza;
2) riformare il capo di sentenza sub numero 1 nella parte in cui condanna l'
[...]
al risarcimento dei Parte_4
danni in favore degli odierni appellati;
3) riformare comunque il capo di sentenza sub numero 2 nella parte in cui determina e presceglie il risarcimento liquidato, in favore degli odierni appellati;
Contr 4) in subordine, riformare la sentenza nel capo sub numero 3 (addebito al di
RC le spese di lite);
5) in subordine, riformare la sentenza nel capo sub numero 5 in merito alle spese di
CTU;
pag. 4/36 Contr 6) dichiarare inesistente la domanda di manleva del , per quel che afferisce agli atti di intervento volontario;
7) vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
8) vittoria di spese di lite del presente grado.
Gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
hanno resistito all'impugnazione, eccependo OP1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e contestandolo nel merito, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con le conseguenti statuizioni in tema di spese.
In data 4.5.2020, anche il OP2
, si è costituito in appello depositando “comparsa di costituzione e risposta”,
[...]
costituente di fatto anche appello incidentale, avversando l'impugnazione e formulando le seguenti richieste:
- in via principale confermare integralmente il capo della sentenza appellata - sub n.
4);
- rigettare l'appello proposto dalla in riforma del Parte_1 sub n.4 della sentenza n.8/2020 dichiarando il diritto dell'
[...] ad essere manlevata dalla Controparte_2 Parte_1
da ogni richiesta risarcitoria, spese ed interessi;
[...]
- dichiarare il diritto dell' ad essere manlevata da Controparte_2 [...]
anche per le domande oggetto di intervento volontario Parte_1
dei sigg. e;
Controparte_5 CP_5 Parte_5 Parte_3
- riformare il capo di sentenza sub n.1) nella parte in cui, in accoglimento parziale della domanda proposta dagli attori e dagli interventori volontari, condanna l' al risarcimento dei danni, in Controparte_2
quanto errato nei presupposti di fatto e di diritto;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento delle ragioni per cui si chiede la riforma del capo di sentenza sub n.1) ridurre il risarcimento liquidato.
Con atto depositato il 25.10.2022, nel giudizio di appello è intervenuta anche
[...]
, in qualità di successore a titolo TR
particolare di di cui ha chiesto l'estromissione, ed ha formulato le seguenti Pt_1
conclusioni:
pag. 5/36 1) in via principale riformare integralmente il capo di sentenza sub numero 4) con il quale si condanna a tenere indenne la convenuta Parte_1 [...]
, e segnatamente dichiarando Parte_4
ed accertando non operativa la garanzia assicurativa prestata dalla polizza QBE ex adverso azionata e per l'effetto rigettare la domanda di malleva svolta nei confronti Parte della
2) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1 , sempre in via principale riformare il capo di sentenza sub numero 1 nella parte in cui condanna l' al risarcimento dei Parte_4
danni in favore degli attori oggi appellati, in quanto errato nei presupposti di fatto e di diritto;
3) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1 e n. 2, riformare comunque il capo di sentenza sub numero 2 nella parte in cui determina il risarcimento liquidato, in favore degli attori, oggi appellati, in quanto eccessivo e riconducendolo nei limiti dell'equo e del giusto;
4) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1 e 2, riformare la sentenza nel capo sub numero 3 e segnatamente nella parte in cui addebita all' , di rifondere le Parte_4
spese di lite a favore degli attori, oggi appellati;
5) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1, 2, 3, 4, riformare la sentenza nel capo sub numero 5 e segnatamente nella parte in cui pone definitivamente a carico dell' Parte_4
, le spese di CTU;
[...]
6) in via subordinata, dichiarare inesistente la domanda di manleva di
[...]
di Reggio Calabria, nei confronti di per quel che afferisce OP3 Pt_1
agli atti di intervento volontario di e Controparte_5 Persona_2
; Parte_3
7) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente grado.
Con ordinanza depositata il 15.7.2020, questa Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata Parte dall'appellante mentre ha dichiarato inammissibile quella proposta dall'
[...]
in ragione della tardività della sua Controparte_8
pag. 6/36 costituzione in appello e delle relative conseguenze sull'appello incidentale di fatto proposto. Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte
1. L'appello proposto da è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
Gli appellati e in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità CP_3 CP_5 del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza. In particolare, deve darsi atto che gli appellati e hanno eccepito l'inammissibilità Controparte_3 Controparte_4 dell'atto di appello per violazione del principio di sinteticità stabilito dall'art. 16-bis co.
9- octies del D.L. n.179/2012, come modificato dal D.L. n. 83/2015 convertito nella L. 132/2015, secondo cui: “gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, affermando un limite massimo di 50 pagine per gli atti introduttivi a fronte di 60 del presente atto di appello. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Sez. Un., Ord. n. 37552 del
30/11/2021, Rv. 662971 - 01). Ai fini della radicale sanzione di inammissibilità, occorre, dunque, una duplice violazione sia del principio di sinteticità sia di chiarezza. Nel caso di specie, pur essendo l'atto di appello sovrabbondante rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata, è comunque redatto in maniera chiara ed intelligibile;
riporta un indice generale, il testo del dispositivo della sentenza appellata, le domande delle parti e una breve ricostruzione dell'iter del giudizio di primo grado, una ricognizione sintetica dei motivi di appello, i motivi (suddivisi nei punti da 4 a10), l'istanza di inibizione del titolo esecutivo e, infine, le conclusioni.
Non ricorrono, dunque, le condizioni per una dichiarazione di inammissibilità dell'atto d'appello.
pag. 7/36 2. Come innanzi rilevato, in data 4.5.2020, anche il
[...]
, costituito in appello depositando “comparsa di OP2 costituzione e risposta”, costituente di fatto anche appello incidentale. La costituzione è avvenuta oltre il termine di venti giorni prima della data d'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione in appello per il 17.5.2020, sicché
l'appello incidentale è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
3. In data 25 ottobre 2022, ha spiegato intervento volontario nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.3, la TR
, la quale ha dedotto di essere subentrata di pieno diritto alla
[...] Parte_1
, a seguito del trasferimento di un portafoglio di contratti, perfezionato il
[...]
21.11.2018 e recepito dall'IVASS il 30.11.2018 mediante pubblicazione sul
Bollettino n. 10/2018. Ha dunque rappresentato di essere diventata unico soggetto titolare del rapporto dedotto nel presente giudizio e chiesto l'estromissione della
Parte_1
Gli appellati aventi causa della IG si sono opposti alla richiesta di CP_5
Parte estromissione della ed hanno altresì invocato l'improponibilità/inammissibilità dell'appello proposto da per intervenuta carenza di legittimazione Pt_1
processuale a seguito del subentro di con conseguente OP4
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Sul punto, basta osservare che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo possa intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Nel caso della successione a titolo particolare, inoltre, l'alienante agisce o resiste in giudizio non più come legittimato ordinario bensì come sostituto processuale (art. 81 c.p.c.), continuando a stare in giudizio per un diritto di cui non è più titolare. L'intervento spiegato da è dunque ammissibile, mentre non può essere OP4
accolta la richiesta di estromissione della e deve essere parimenti respinta Pt_1
l'eccezione di inammissibilità dell'appello da questa proposto.
§
pag. 8/36 4. Passando al merito, col primo motivo, parte appellante ha censurato le statuizioni di primo grado riguardanti l'operatività della polizza assicurativa. In particolare, ha dedotto che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel trattare la questione alla stregua di “eccezione di carenza di legittimazione passiva” e quindi come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e, pertanto, non accoglibile perché tardivamente proposta. Per contro, l'appellante sostiene di aver contestato esclusivamente l'operatività della garanzia rispetto allo specifico sinistro, alla luce di elementi documentali attestanti la conoscenza dell'evento da parte dell'assicurata già prima della conclusione del contratto. Ha dunque sostenuto che si tratterebbe di mera difesa o comunque di eccezione in senso lato, come tale rilevabile ex officio ed ammissibile anche in appello.
Gli appellati hanno sostenuto la decisione di primo grado osservando in particolare che la dedotta eccezione di inoperatività della polizza (sul presupposto della conoscenza del sinistro, da parte dell' in epoca antecedente alla Controparte_2
stipula del contratto di assicurazione) attiene alle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall'assicurato con dolo o colpa grave, di cui all'art. 1892 c.c., e sarebbe dunque preclusa in quanto non rilevabile d'ufficio.
L'asserita conoscenza del sinistro, da parte dell'assicurata, in epoca antecedente alla stipula del contratto di assicurazione pone due questioni: la prima relativa al fatto che l'assicurata avrebbe taciuto tale circostanza in violazione dell'art. 1892 c.c.; la seconda relativa all'ambito di operatività della polizza attivata, di carattere “claims made”, e riguardante, ai sensi dell'art. 2 del contratto, sia “… i sinistri accaduti e denunziati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza”, sia
“… i sinistri denunciati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza e accaduti antecedentemente alla data di decorrenza della stessa.”.
Avuto riguardo alla prima questione, se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato (art. 1892 cod. civ.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione "inadimplenti non est adimplendum" sia agire per l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione (Cass., Sez. 3, Sent. n. 2576 del 24/03/1997, Rv. 503198
- 01). Sotto questo profilo, essendo quella di inadempimento un'eccezione in senso stretto, l'appellante società assicuratrice è incorsa nella rilevata decadenza.
pag. 9/36 Avuto riguardo, invece, alla seconda questione, per consolidato orientamento, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata. (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 1967 del 22/02/2000, Rv. 534205 - 01).
Analogamente, si è affermato che l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 18742 del 12/07/2019, Rv. 654453 – 01; conf.
Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 15228 del 03/07/2014, Rv. 631709 - 01).
Detta difesa, dunque, non può essere ritenuta tardiva, ma deve essere comunque respinta perché infondata. La società assicuratrice ha dedotto che il sinistro era noto all'assicurata in data anteriore alla sottoscrizione del contratto e segnatamente dal
15.12.2007, allorquando l'Azienda ospedaliera aveva ricevuto, dalla P.G. operante, una richiesta di copia degli atti relativi all'accesso della IG CP_5
L'appellata sanitaria ha obiettato che la richiesta di copia dei registri sanitari CP_2 contenenti l'annotazione delle operazioni eseguite nei confronti della sig.ra Persona_1
non potrebbe qualificarsi quale atto di conoscenza dell'evento atteso da
[...]
parte dell'ufficio competente di cui all'art. 10 del contratto assicurativo. Ha evidenziato, invece, di essere venuta a conoscenza del sinistro soltanto in data
6.11.2008 e di averlo denunciato con assoluta tempestività il successivo 10.11.2008.
In diritto, richiamando Sez. un. n. 2243/2018, ha evidenziato che, nell'assicurazione con clausole “claims made”, la copertura assicurativa viene ad operare in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore, come avvenuto nel caso di specie.
pag. 10/36 Anche gli altri appellati hanno contestato le doglianze della società assicuratrice evidenziando, in particolare, come quest'ultima non abbia assolto all'onere di dimostrare un comportamento dell'assicurata improntato a dolo o colpa grave. Più specificamente, hanno dedotto che l'Azienda ospedaliera non poteva desumere l'insorgenza del sinistro dalla mera richiesta di atti avanzatale nell'ambito di un procedimento penale iscritto contro ignoti (n.8144/07 RGNR/I), anche perché la dottoressa in contrasto con i protocolli medici, aveva effettuato Per_3
l'asportazione parziale del nevo peduncolato nel corso di una normale visita specialistica dermatologica, senza neppure annotare l'intervento negli appositi registri.
Premesso quanto sora, giova precisare che la polizza assicurativa in questione prevedeva la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi, con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2007 alle ore 24 del 31/12/2010. Secondo quanto previsto all'art. 2 del contratto, < in qualunque parte del mondo e per i sinistri accaduti e denunziati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza. La garanzia è altresì valida per i sinistri denunciati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza e accaduti antecedentemente alla data di decorrenza della stessa>>. Nello stesso contratto, inoltre, la “richiesta di risarcimento” viene definita come
< inviata all'assicurato o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti;
si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta>>.
Già sulla base di tali previsioni contrattuali, deve escludersi che la richiesta di atti ricevuta dall'Azienda ospedaliera nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti possa essere qualificata come << notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle
Autorità competenti>>, non trattandosi di informazione di garanzia né di atto finalizzato o comunque idoneo a rendere edotto il destinatario dei temi oggetto di indagine e dei correlati profili di responsabilità. A ciò si aggiunga che l'asportazione del nevo, avvenuta in occasione di una normale visita dermatologica (il 27.4.2006)
pag. 11/36 non registrata nei documenti sanitari, non avrebbe potuto ragionevolmente indurre i competenti organi dell'Azienda ospedaliera ad ipotizzare responsabilità in relazione al decesso della IG avvenuto oltre un anno dopo (il 4.9.2007). CP_11
Successivamente, la convenuta venuta a conoscenza, in data 6/11/2008, CP_2 dell'inchiesta penale a carico della dottoressa che aveva asportato il nevo, ne Per_3
dava tempestiva comunicazione alla società assicuratrice. Ne consegue che l'eccezione di inoperatività della polizza per intempestiva denuncia del sinistro è infondata e deve essere respinta.
§
5. Col motivo rubricato < due atti di intervento volontario>>, l'appellante ha denunciato che l'
[...]
di RC, nel chiamare in causa la stessa le avrebbe OP3 Pt_1
notificato il solo atto di citazione del terzo recante la domanda introduttiva formulata da e , ma non i successivi atti di intervento OP5 Controparte_4
proposti da e . Controparte_5 Persona_2 Parte_3
Ha quindi sostenuto che, rispetto alle posizioni di costoro, difetterebbe un'esplicita chiamata in garanzia della società assicuratrice, la quale, pertanto, non potrebbe essere tenuta a rispondere di quanto a costoro dovuto dall' . Controparte_2
Gli appellati e hanno rilevato la tardività Controparte_3 Controparte_4 dell'eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, e sostenuto l'operatività del principio di non contestazione. Nel merito, hanno evidenziato che, già in sede stragiudiziale, tutti i danneggiati hanno formulato richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione all'unico fatto illecito generatore di danno, con raccomandata AR del 29.03.2010, quindi, entro il periodo di efficacia della polizia assicurativa, senza che sia stata mai eccepita l'omessa trasmissione delle richieste risarcitorie da parte dell'azienda ospedaliera assicurata.
L'appellato a svolto analoghe controdeduzioni. CP_10
Gli appellati e e Persona_2 Parte_3 CP_5
hanno anche rilevato che la pur essendosi costituita in giudizio ed
[...] Pt_1
avendo diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti di causa, e quindi anche degli atti di intervento, non ha mai eccepito nulla al riguardo, se non in sede di gravame.
pag. 12/36 La doglianza è infondata e deve essere respinta, dovendosi condividere le controdeduzioni delle parti appellate ed evidenziare che la ha avuto la Pt_1
possibilità di avere piena conoscenza e contraddire rispetto agli atti di intervento, peraltro spiegati subito dopo il primo atto introduttivo della causa e ben prima della chiamata in garanzia. In particolare, merita di essere evidenziato che, con memoria ai sensi dell''art. 183 comma VI c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado per l'udienza del 30 aprile 2012, ha svolto specifiche ed espresse difese anche riferimento alle parti intervenute volontariamente accettato quindi il contraddittorio anche nei confronti di costoro. Analogamente è a dirsi per la comparsa conclusionale Parte della depositata nel giudizio di primo grado il 21.11.2016, nella quale, peraltro, dopo aver dato delle domande e conclusioni formulate dagli attori, dagli interventori volontari si dava altresì espressamente atto della compiuta integrazione del contraddittorio e del successivo svolgimento della causa. Parimenti è a dirsi per le
Parte memorie di replica, con le quali la controdeduceva alle conclusionali degli attori e degli intervenuti volontari, senza nulla eccepire in merito alla legittimazione
Parte processuale di questi ultimi nei confronti della stessa
§
6. Col motivo rubricato <
civile e sugli effetti preclusivi del giudicato penale>>, l'appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel ritenere ininfluente la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di , perché il fatto non sussiste, OP6
emessa dal G.U.P. di Reggio Calabria il 7.10.2010, nel procedimento penale n.
766/08 R.G.N.R. e n. 3797/08 R.G. G.I.P., mentre tale pronuncia, ad avviso dell'appellante, avrebbe dovuto spiegare un effetto sostanziale sul presente giudizio.
Gli appellati e hanno negato l'efficacia Controparte_3 Controparte_4
preclusiva di tale pronuncia e stigmatizzato come pretestuoso il richiamo alla stessa sentenza, annullata con rinvio all'esito del ricorso per cassazione, proposto dal P.M.
e dalla parte civile, e seguita dalla sentenza n. 169/16 del 28.01.2016, che dichiarava il reato estinto per prescrizione.
Sul punto, basterebbe osservare che – stante l'annullamento in cassazione – la citata sentenza di non luogo a procedere è tamquam non esset e quindi non potrebbe assumere alcuna valenza. Peraltro, anche a voler considerare le relative motivazioni come argomenti difensivi a sostegno delle tesi dell'appellante, deve rilevarsi che esse pag. 13/36 appaiono alquanto discutibili, anche alla luce delle opposte e invece pienamente condivisibili motivazioni esposte dalla Corte di cassazione a sostegno dell'annullamento.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza viziata da: “manifesta illogicità, oltre che la eccessiva semplificazione motivazionale”, rilevando che “non ha affatto proceduto ad un'attenta disamina comparativa tra i diversi apporti medico- legali, limitandosi a aderire ad una delle tesi scientifiche, ma eludendo del tutto le tematiche specifiche che le altre consulenze ponevano (in particolare, la questione della omissione dell'esame istologico;
e, prima ancora, la questione, su cui pure il giudicante ha soffermato la sua attenzione, di un intervento limitatosi alla asportazione della parte peduncolare del nevo e non, invece, alla totale asportazione del nevo mediante exeresi)”. I rilevati elementi di contraddizione avrebbero quindi dovuto essere accertati in dibattimento. La citata sentenza di annullamento ha anche osservato che il giudice avrebbe “omesso di considerare che in tema di reato colposo e di accertamento del nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento, occorre distinguere la causalità commissiva da quella omissiva” e che “il giudicante non avrebbe dovuto tralasciare di considerare che alla sanitaria si addebitava anche una condotta commissiva, correlata alla scelta del tipo di intervento in concreto effettuato”, rilevando altresì che “il giudicante si è limitato a recepire gli argomenti possibilistici di uno degli elaborati tecnici, con una semplificazione probatoria inaccettabile, vertendosi, appunto, in sede di udienza preliminare”.
Il motivo di doglianza è dunque manifestamente infondato e deve essere respinto.
§
7. Col motivo rubricato <>, l'appellante - Pt_1
dopo aver passato in rassegna alcuni passaggi della C.T.U. e della successiva integrazione svolte nel giudizio di primo grado e riportato i rilievi critici svolti dal proprio consulente di parte – ha criticato la sentenza di primo grado per avere ritenuto provato il nesso di causalità tra le condotte negligenti imputate alla dermatologa Dott. ssa e quindi alla struttura sanitaria, e il decesso della Per_3
IG In particolare, ha evidenziato che, secondo la C.T.U., “l'assenza CP_5 di un adeguato esame istologico non consente di valutare il grado d'invasione e di malignità del melanoma e, pertanto, non è possibile stabilire se una diagnosi tempestiva e un trattamento terapeutico efficace sarebbero stati in grado soltanto di pag. 14/36 migliorare la prognosi e il periodo di sopravvivenza ovvero avrebbero portato ad una completa guarigione". Ha poi rilevato che anche la condotta della paziente successiva all'asportazione del nevo, per come emersa dall'istruttoria, potrebbe deporre nel senso della responsabilità totale della stessa paziente o comunque in suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento. Ha dedotto, infine, che le censure mosse dal
C.T.U. all'operato del medico avrebbe potuto, tutt'al più, determinare la compromissione delle chance di sopravvivenza della paziente, ma che il giudice avrebbe inopinatamente tratto conseguenze estreme.
Sul punto il G.O.M. ha sostenuto che la C.T.U. della Dr.ssa non ha potuto Per_4
ascrivere al comportamento dei sanitari del G.O.M. la diretta responsabilità con l'evento morte, ma soltanto la compromissione delle chances di sopravvivenza, mentre erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di interpretare le conclusioni del consulente tecnico, quali affermazioni di responsabilità diretta rispetto all'evento morte. Ha precisato che il medico curante non Persona_5
aveva disposto alcuna prescrizione di esame istologico sul nevo, rimosso per motivi estetici dalla paziente che da sempre manteneva caratteristiche di benignità. Ha chiesto quindi di riformare il relativo capo di sentenza (sub n. 1) nella parte in cui, in parziale accoglimento delle domande proposte dagli attori e dagli interventori volontari, ha condannato la stessa Azienda ospedaliera al risarcimento dei danni.
Come si è già rilevato, tuttavia, l'appello incidentale di fatto proposto dall' CP_2
con comparsa di costituzione e risposata depositata in data 4.5.2020, è inammissibile perché tardivo.
Gli appellati congiunti della IG hanno contestato le deduzioni CP_5
avversarie, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado. In particolare,
e hanno ribadito la sussistenza del nesso Controparte_3 Controparte_4 causale tra i trattamenti sanitari effettuati presso l' OP7
ed il decorso della patologia oncologica che determinò il decesso
[...]
della paziente. In merito alla perdita di chance, hanno rilevato che sia gli attori che gli interventori avevano richiesto il ristoro del danno subito ex art. 1223 c.c., che la ricomprende, ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c.
e hanno controdedotto che il Persona_2 Parte_3
motivo di doglianza si risolve in una mera e generica critica della perizia, senza alcuna concreta specificazione di eventuali errori e/o omissioni determinanti ai fini pag. 15/36 della decisione. (padre della vittima) ha richiamato anche le Controparte_5
conclusioni del proprio consulente, secondo cui “alla paziente è stata preclusa ogni chances di sopravvivenza ….e che se la patologia da cui era affetta la CP_5
fosse stata tempestivamente diagnosticata ed adeguatamente trattata, le possibilità di sopravvivenza, per la paziente, nell'arco dei dieci anni, sarebbero state elevate”.
La sentenza appellata ha dato ampia contezza dei dati probatori e dell'iter logico argomentativo seguito, riportando ampi passaggi della relazione di C.T.U. e della successiva integrazione e spiegando i motivi dell'affermazione del nesso causale tra errore diagnostico ed esito infausto della malattia.
I profili di criticità rilevati dall'appellante si incentrano sul fatto che, in assenza di un adeguato esame istologico del nevo, non è possibile valutare il grado di malignità e lo stadio del melanoma all'epoca della sua resezione e, pertanto, non è possibile stabilire se una diagnosi tempestiva e un trattamento terapeutico efficace sarebbero stati in grado di assicurare una completa guarigione e soltanto di migliorare le aspettative di vita della paziente.
Nella specie, è indubbio, come accertato dalla C.T.U., che l'eradicazione del nevo
“non è stata completa e approfondita per mancata applicazione delle linee guida” e
“non ha consentito la formulazione di una diagnosi corretta”. Nel rimandare alle articolate e convincenti argomentazioni della C.T.U., fatte proprie dalla sentenza di primo grado, è importante evidenziare che, ad avviso della stessa C.T.U., “Può essere, pertanto affermato con ragionevole certezza che l'omissione diagnostica ha inciso sfavorevolmente sul decorso della patologia e sulla possibilità di cura”.
Tale affermazione – pienamente condivisibile in quanto logicamente derivata da dati certi – dimostra chiaramente la sussistenza del nesso causale tra le condotte imperite
CP_1 e negligenti del sanitario dell' convenuta e il decesso della paziente. Ciò detto, non sfugge che l'omissione degli accertamenti sul nevo, oltre ad impedire una corretta e tempestiva diagnosi, non ha consentito di accertare l'effettiva natura e lo stadio della lesione a quell'epoca ed ha quindi impedito di valutare la possibilità di eventuali esiti differenti in termini di completa guarigione o di maggiore sopravvivenza della paziente. Al riguardo, tuttavia, è dirimente osservare che tali accertamenti sono stati irrimediabilmente preclusi proprio dalla condotta colpevole per cui è causa e di cui, pertanto, non potrebbero giovarsi i soggetti responsabili. In tal senso, analogicamente, depone anche il consolidato orientamento pag. 16/36 giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Cassazione civile sez. III, 31/03/2016, n.6209).
Ciò posto, deve rilevarsi che la C.T.U. nominata nel giudizio di primo grado, Dott. ssa , nella relazione datata 7 novembre 2013, con articolate e Persona_6
convincenti motivazioni, ha in primo luogo ritenuto ammissibile il nesso causale tra i trattamenti ricevuti dalla signora in data 27 aprile 2006, presso l' CP_5 [...]
e il decorso della patologia oncologica che la Controparte_7
condusse al decesso, avvenuto il 4 settembre 2007 (cfr., ivi pag. 26).Sul punto merita di essere evidenziato che la stessa consulente ha testualmente affermato che “non è possibile stabilire con certezza medico legale se l'inappropriatezza diagnostico terapeutica ha causato l'evento morte ovvero, se ha solamente anticipato l'exitus”
(cfr., ivi pag. 26). Ha poi ribadito che l'inziale errore di valutazione diagnostica e il conseguente ritardo nell'esecuzione delle cure hanno comportato con ragionevole certezza un aggravamento dell'originaria patologia con insorgenza di malattia a prognosi altamente sfavorevole. Ha quindi spiegato che “il trattamento medico tempestivo. Avrebbe innalzato le probabilità di sopravvivenza a lungo termine della giovane donna, all'epoca trentaquattrenne, che era in condizioni generali buone e poteva sottoporsi ai vari trattamenti terapeutici secondo le comuni linee guida” (cfr. ivi, pag. 27). Tuttavia - ha conclusivamente precisato la Consulente – “l'assenza di un adeguato esame istologico non consente di valutare il grado d'invasione e di malignità del melanoma e, pertanto, non è possibile stabilire se una diagnosi tempestiva e un trattamento terapeutico efficace sarebbero stati in grado soltanto di migliorare la prognosi e il periodo di sopravvivenza, ovvero avrebbero portato ad una completa guarigione”.
Con relazione datata 27 gennaio 2014, la stessa C.T.U. ha risposto alle osservazioni delle parti, dando anche in questo caso motivate spiegazioni delle proprie conclusioni, le quali appaiono convincenti e pienamente condivisibili. In particolare,
pag. 17/36 risulta corretta la replica ai rilievi del Dott. C.T.P. della stante la Per_7 Pt_1
mancanza di riscontri oggettivi anche in dipendenza del fatto che i sanitari dell' non annotarono nulla di quanto Controparte_7
osservato in occasione dell'intervento di asportazione del nevo compiuto il
27.4.2006, disattendendo completamente le linee guida per tali casi (cfr. ivi, pag. 31).
La C.T.U. ha poi osservato che, pur non essendo stato eseguito l'esame istologico della neoformazione asportata presso l'Azienda ospedaliera OP
gli esami successivamente eseguiti presso l'Istituto tumori di Milano sui
[...]
linfonodi ivi asportati dimostrano con ragionevole certezza la correlazione tra le due lesioni. Secondo la C.T.U., “Tale reperto istologico è fondamentale nel definire l'origine, l'evoluzione della patologia che condusse alla morte la (cfr. ivi, CP_11
pag. 31). Ha quindi spiegato che nella maggior parte dei casi la metastatizzazione del melanoma ha carattere “loco-regionale” ed evidenziato che “la comparsa delle metastasi, nel 60 70% dei casi, avviene entro i primi due anni dalla rimozione del melanoma primitivo”. Sulla base di tali considerazioni, ha quindi affermato che “la possibilità che le metastasi ascellari da melanoma cutaneo derivino effettivamente dalla lesione parzialmente asportata il 27.4.2006 è molto elevata”, mentre ha
Parte giudicato “del tutto improbabile” l'ipotesi, prospettata dal C.T. della che le metastasi potessero derivare da un melanoma occulto, in sede non diagnosticata (cfr. ivi, pag. 32).
Sulla base di tali premesse, ha nuovamente ribadito che “l'assenza del dato istologico in merito alla lesione alla spalla sx non è determinante ai fini della diagnosi di derivazione neoplastica della lesione asportata il 27.4.2006. Tuttavia
(…) l'assenza della diagnosi istologica e di una stadiazione certa della lesione primitiva non ci consente di stabilire se tale lesione fosse ad uno stadio iniziale o avanzato e se un intervento terapeutico appropriato, effettuato seguendo le linee guida obbligatorie in questi casi, arebbe consentito soltanto di prolungare la sopravvivenza della paziente o avrebbe invece portato ad una guarigione completa”
(cfr. ivi, pagg. 32-33).
Con successiva ordinanza istruttoria, la stessa C.T.U. Dott. ssa veniva Per_6
chiamata ad integrare la propria opera rispondendo anche al seguente quesito:
"Indichi in misura percentuale con quale probabilità, in caso di trattamento praticato secondo le linee guida, sarebbe stato possibile per la sig.ra Per_1
pag. 18/36 vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi CP_5
effettivamente vissuto, provvedendo inoltre a specificare quale fosse l'aspettativa temporale di sopravvivenza riconducibile cui intervento chirurgico corretto;
precisi infine quale fosse statisticamente l'aspettativa di vita femminile nell'anno 2007".
La C.T.U. rispondeva con la relazione integrativa datata 20/10/2017, nella quale, preliminarmente, ribadiva che, secondo le linee giuda, ogni neoformazione cutanea sospetta deve essere in primo luogo esaminata accuratamente, sia ad occhio nudo sia con appositi strumenti, al fine di rilevarne eventuali caratteristiche di malignità; deve poi procedersi all'escissione “in toto” della lesione, con un margine di almeno 2 mm;
è poi necessario procedere all'asportazione e all'esame istologico del linfonodo Contro sentinella, secondo le raccomandazione dettate dalla Eseguite correttamente tali operazioni, è possibile procedere alla stadiazione del tumore e alle previsioni di sopravvivenza, sulla base di apposite tabelle. In particolare, la C.T.U. ha rilevato che
“… l'assenza di esami strumentali previsti dal protocollo per la stadiazione del melanoma e la mancata esecuzione dell'esame istologico non consentono di pervenire alla stadiazione della neoplasia e di conseguenza sono un limite invalicabile per la formulazione della prognosi. Pertanto non è possibile stabilire, con ragionevole certezza ovvero alta probabilità medico legale, con quale probabilità, in misura percentuale, la sig.ra avrebbe potuto Persona_1
vivere per un periodo di tempo più lungo, rispetto a quello poi effettivamente vissuto, in caso di trattamento praticato secondo le linee guida. Tuttavia, dalla consultazione delle tabelle per la classificazione del melanoma cutaneo secondo il sistema TNM, prescindendo dalle omissioni, è possibile rilevare che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di un melanoma correttamente trattato oscilla tra il 97% e il 53%”.
Precisava altresì che “La speranza di vita nel 2007 per una donna di 34 anni era di
50,5 (cinquanta,cinque) anni”.
Data contezza delle risultanze degli accertamenti peritali disposti dal giudice di primo grado e delle risposte del C.T.U. alle osservazioni del consulente di parte della
Parte
è opportuno considerare anche la consulenza tecnica di parte eseguita dal Dott. ed espressamente richiamata nella comparsa di costituzione Persona_8 dell'appellato Il consulente di parte ha svolto considerazioni Controparte_5
medico legali in buona parte sovrapponibili a quelle rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio Dottoressa , censurando le modalità dell'asportazione del Per_6
pag. 19/36 nevo, avvenuta giorno 27 aprile 2006 presso l'Azienda ospedaliera Bianchi-
Melacrino-Morelli, e la mancata esecuzione degli accertamenti di rito che avrebbero consentito un'esatta e tempestiva diagnosi. In particolare, ha evidenziato che, mediante l'esame istologico, Si sarebbe potuto accertare lo spessore del tumore, secondo l'indice di Breslow, costituente il parametro prognostico più importante e utile per la programmazione terapeutica. Ciò nonostante, considerata la rapidità con cui si sono verificate le metastasi, il C.T.P. ha ritenuto presumibile che, a quell'epoca, il melanoma si trovasse al “III livello sec. con un indice di Per_9
Breslow pari o di poco superiore a 1”, e ne ha dedotto che in tale fase, “se adeguatamente trattata, le possibilità di sopravvivenza per la paziente nell'arco di dieci anni sarebbero state elevate” (cfr. ivi. pag. 39). Ha poi concluso che, a causa del comportamento negligente e imperito della dermatologa che giorno 27.4.2006 visitò la IG procedendo all'asportazione solo parziale del nevo e CP_5 omettendo il doveroso accertamento istologico, “alla paziente è stata preclusa ogni possibile chance di sopravvivenza” e ribadito che, altrimenti, le possibilità di sopravvivenza per la paziente nell'arco di dieci anni sarebbero state elevate.
Orbene, sulla base degli elementi evincibili dalle consulenze tecniche d'ufficio e di parte sopra richiamate e in applicazione dei normali criteri di derivazione causale e considerata anche la mancanza di plausibili e fondate ipotesi alternative, deve ritenersi provato, col grado di certezza necessario in questa sede, che le condotte colpose imputabili al personale sanitario dell'Azienda ospedaliera Bianchi-
Melacrino-Morelli impedirono una corretta e tempestiva diagnosi della patologia oncologica che condusse al decesso della IG Sulla base degli stessi CP_5
dati medico legali, deve altresì ritenersi che, in caso di corretta e tempestiva diagnosi, la paziente avrebbe avuto serie possibilità di sopravvivenza per un apprezzabile ulteriore arco temporale.
A tale riguardo, non sfugge che la C.T.U. Dott. ssa , nella relazione datata 27 Per_6 gennaio 2014, ha testualmente affermato che “Tuttavia (…) l'assenza della diagnosi istologica e di una stadiazione certa della lesione primitiva non ci consente di stabilire se tale lesione fosse ad uno stadio iniziale o avanzato e se un intervento terapeutico appropriato, effettuato seguendo le linee guida obbligatorie in questi casi, avrebbe consentito soltanto di prolungare la sopravvivenza della paziente o avrebbe invece portato ad una guarigione completa” (cfr. ivi, pagg. 32-33) e che tale pag. 20/36 affermazione ammette anche l'astratta possibilità di una completa guarigione. Si è già detto, inoltre, che rispondendo a specifico quesito del Giudice, la stessa C.T.U. ha spiegato che “… non è possibile stabilire, con ragionevole certezza ovvero alta probabilità medico legale, con quale probabilità, in misura percentuale, la sig.ra avrebbe potuto vivere per un periodo di tempo più lungo, rispetto Persona_1
a quello poi effettivamente vissuto, in caso di trattamento praticato secondo le linee guida. Tuttavia, dalla consultazione delle tabelle per la classificazione del melanoma cutaneo secondo il sistema TNM, prescindendo dalle omissioni, è possibile rilevare che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di un melanoma correttamente trattato oscilla tra il 97% e il 53%”.
La C.T.U. appare dunque metodologicamente corretta e condivisibile anche nella misura in cui – in mancanza di una precisa diagnosi iniziale dovuta alla violazione delle linee guida – non si spinge fino a pronosticare le concrete possibilità di sopravvivenza della paziente, ma si limita a richiamare le predette tabelle, dalle quali si desume un elevato tasso di sopravvivenza a cinque anni (variabile tra il 97% e il
53%), alla luce del quale appare ben più che plausibile quanto sostenuto dal C.T.P.
Dott. , secondo cui, in caso di corretta diagnosi e adeguati trattamenti, la Per_8
signora avrebbe avuto serie possibilità di sopravvivenza a dieci anni. CP_5
Questo Collegio ritiene di condividere tale ultima ipotesi, considerando che, alla data dell'intervento per cui è causa, la paziente era giovane in buone condizioni generali, sicché avrebbe potuto reagire proficuamente alle cure, se tempestivamente prestate, così assicurandosi possibilità di sopravvivenza ragionevolmente stimabili nella misura più alta tra quelle innanzi indicate. Del resto, ove si consideri che, secondo le tabelle richiamate dalla C.T.U., la sopravvivenza a cinque anni è stimata nella misura minima del 53%, ma può raggiungere anche il 97%, è più che ragionevole ipotizzare che, nel caso di specie, la IG avrebbe potuto ampiamente superare i CP_5
cinque anni di sopravvivenza, secondo la stima del consulente di parte Dott. . Per_8
Per altro verso, tuttavia, si ritiene di poter escludere che, nell'ipotesi più favorevole, la paziente potesse avere serie possibilità di completa guarigione, considerato che, sulla base di dati medici sopra rassegnati, si può fondatamente ritenere che il melanoma si trovasse al “III livello sec. con un indice di Breslow pari o di Per_9 poco superiore a 1”. Tale considerazione avvalora, rendendola particolarmente attendibile, la C.T.P. a firma del Dott. , alla quale, pertanto, si ritiene di Persona_8
pag. 21/36 dover aderire anche con riferimento alla stima delle concrete prospettive di vita della paziente, quantificandole ragionevolmente, ai fini per cui è causa, in ulteriori dieci anni dalla data dell'improprio intervento di resezione del nevo, eseguito il 27.4.2006.
7.2. Puntualizzato quanto sopra e passando alle implicazioni di carattere giuridico, giova ricordare che, come recentemente ribadito anche da Cass. civ., Sez. III,
19/09/2023, n. 26851, in ipotesi di morte dipendente anche, come nella fattispecie, dall'errore medico, vale il principio per cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima,
l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè,
a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (cfr. anche Cass., 21/07/2011, n.
15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023,
n. 13037).
In fattispecie analoga a quella che occupa, la stessa sentenza sopra richiamata, rifacendosi a conformi precedenti giurisprudenziali, ha poi spiegato, che il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie,
l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento. I possibili pregiudizi derivanti tale evento si atteggiano diversamente a seconda che riguardino la vittima primaria o le vittime secondarie. Nella prima ipotesi, infatti, il pregiudizio potrà configurarsi come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
nella seconda ipotesi, invece, sarà configurabile un pag. 22/36 danno da perdita anticipata del rapporto parentale (sul tema, cfr. funditus Cass. civ.,
Sez. III, 11/11/2019 n. 28993).
Nel caso oggi in esame, il decesso della IG certamente correlato alle CP_5
condotte mediche censurate, si è sostanziato nella perdita anticipata della vita rispetto alle ben maggiori prospettive scientificamente stimate in relazione alla specifica patologia e alle condizioni generali della paziente. A ciò si aggiunga che l'omessa tempestiva diagnosi, oltre a precludere più efficaci opportunità terapeutiche, ha certamente peggiorato, in maniera notevole, l'ultimo segmento di vita della paziente, costretta a sopportare gravi sofferenze, nella consapevolezza dell'imminente e ineluttabile esito letale della malattia. Sotto concorrente profilo, è parimenti indubitabile il pregiudizio subito dai prossimi congiunti della vittima primaria, rispettivamente marito, padre e fratelli, per la perdita anticipata del legame parentale.
§
8. Col motivo rubricato <>, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado anche sotto il profilo della liquidazione dei danni. In particolare, ha contestato la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis nella misura massima, sostenendo - con affermazione invero alquanto discutibile – che la signora non avrebbe avuto percezione piena di un imminente decesso e che CP_5
non sarebbero emerse condizioni di sofferenza particolare tali da giustificare la misura della liquidazione. Avuto riguardo, invece, al danno morale parentale iure proprio, non ha contestato il quantum liquidato in favore dei fratelli della vittima (affermando espressamente che, rispetto a costoro, la sentenza ha tratto la conseguenza naturale in tema di liquidazione) ha ritenuto eccessivo sia quello liquidato nei confronti del coniuge e del padre e ne ha chiesto la riconduzione a misura più equa. Per completezza, si dà
Contr atto che l'appellato ha genericamente censurato l'errata quantificazione dei danni, ma l'esame di tali doglianze è precluso dall'inammissibilità dell'appello incidentale di fatto proposto.
Gli appellati congiunti della signora hanno controdedotto sostenendo le CP_5
statuizioni di primo grado ed evidenziando le sofferenze patite dalla signora CP_11
rimasta lucida fino al decesso e rappresentandosi l'approssimarsi della morte. I fratelli della vittima hanno anche eccepito la formazione del c.d. giudicato interno con riferimento alle rispettive posizioni.
pag. 23/36 Parte Giova subito evidenziare che su tale ultimo punto, non dall'appellante Parte_6
si è formato il giudicato.
8.2. Per quanto riguarda il danno morale patito iure proprio dalla signora le CP_5 doglianze dell'appellante sono manifestamente infondate, mentre risulta corretta la liquidazione operata in sentenza. Dall'istruttoria è emerso chiaramente che la IG abbia vissuto la fase terminale della malattia dovendo sopportare fortissime CP_5
sofferenze cagionate da un quadro clinico notevolmente deteriorato (basti pensare che risultano diffuse metastasi ossee con frattura del femore e di alcune vertebre) e che, essendosi mantenuta lucida, ebbe chiara percezione del catastrofico e inevitabile esito della malattia. Inoltre, tenuto conto di quanto osservato al paragrafo precedente sulla risarcibilità dei pregiudizi subiti dalla vittima primaria in termini di danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e di danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, il risarcimento per il danno direttamente patito dalla IG CP_5
avrebbe anche potuto essere maggiore.
A fronte di tali dati, oggettivi e incontrovertibili, le censure di parte appellante, oltre ad essere sfornite di plausibili elementi di supporto, appaiono totalmente prive di pregio oltre che discutibilmente accompagnate da impropri commenti circa la definizione “povera IG ” utilizzata nella sentenza appellata. Per_1
8.3. Avuto riguardo, invece, alla quantificazione del danno da perdita parentale subito rispettivamente dal marito e dal padre della IG la sentenza di primo CP_5
grado, tenuto conto delle Tabelle di Milano all'epoca vigenti, li ha liquidati, in €
250.000 in favore del Sig. (marito) e in € 200.000 in favore del OP5
Sig. (padre), quindi attestandosi prudentemente in prossimità Controparte_5 della mediana (pari a € 248.948) di detti valori per il marito e ben al di sotto della stessa per il padre.
Le ragioni addotte a sostegno di tale liquidazione, pur sempre di natura equitativa, sono state correttamente e ragionevolmente individuate nel documentato rapporto di convivenza dei coniugi e nella conseguente inevitabile e incontestata condivisione, da parte del marito, del percorso clinico e delle sofferenze della moglie.
Ciò premesso, tuttavia, giova precisare che, dalla data dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ad oggi, si è assistito al progressivo affinamento dei criteri finalizzati ad assicurare una tendenziale omogeneità di giudizio in materia di pag. 24/36 liquidazione dei danni di natura non patrimoniale e, in particolare, al reiterato aggiornamento delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano - le ultime delle quali adottate il 4.6.2024 – ed alle quali questa Corte intende attenersi, in conformità al consolidato indirizzo secondo cui, in ipotesi di cambiamento delle tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Cassazione civile sez. III, 29/05/2015, n.11152).
Con riferimento al pregiudizio da perdita del rapporto parentale, dette tabelle comprendono sia il danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite, sia il danno esistenziale, ossia il pregiudizio riguardante la sfera dinamico-relazionale e costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno, poiché
«consentono di apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso» (Cass. civ. nn. 37009/2022, 28989/2019). Tale principio, ovviamente, vale anche per le più recenti e aggiornate tabelle del Tribunale di
Milano, adottate il 21.5.2024, che devono oggi trovare applicazione anche al caso di specie.
Del resto, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle vigenti tabelle milanesi, conformi ai criteri indicati dalla S.C., secondo cui, «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata pag. 25/36 motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. civ. nn. 5948/2023, 33005/2021, 26300/2021, 10579/2021).
Nel caso di specie, appare equo applicare i criteri tabellari, tenendo conto delle peculiarità della vicenda e, segnatamente, del fatto, incontestabile, che l'omessa diagnosi del melanoma, favorendo la progressione della malattia, poi correttamente diagnosticata solo nella fase terminale, abbia inciso in termini drammaticamente negativi anche sulla qualità dell'ultimo periodo di vita della vittima primaria e dei suoi congiunti, come da costoro dedotto. Tali elementi sono agevolmente desumibili anche dalla documentazione medica in atti, dalla quale si evince chiaramente che la patologia tumorale fu correttamente diagnosticata soltanto nel mese di aprile 2007, ad un anno di distanza dall'asportazione del nevo, allorquando aveva ormai assunto connotati di estrema gravità, tanto che la IG da Reggio Calabria CP_5
veniva visitata presso l'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove veniva effettuato esame obiettivo locale all'ascella sin che evidenziava: “voluminosa adenopatia diametro maggiore 6 cm con iniziale infiltrazione della cute …” e poi sottoposta a intervento operatorio di: “dissezione ascella sinistra con asportazione di tutto il tessuto adiposo e dei linfonodi previa disinserzione del m. piccolo pettorale dal piano costale…”. Il conseguente esame istologico del pezzo operatorio dava poi atto di un “quadro morfologico compatibile con melanoma maligno metastatico a nove (9/16) su sedici linfonodi esaminati tipo di metastasi massiva …” (cfr. relazione di c.t.u. del 5.7.2017). La massiva diffusione delle metastasi, inoltre, come già detto, determinava anche lesioni ossee alle vertebre e al femore. Gli elementi sopra sinteticamente esposti appaiono ben più che sufficienti, oltre alle altre circostanze del caso, per ritenere che l'ultima fase di vita della IG e di riflesso dei CP_5
suoi congiunti, fu caratterizzata da notevolissime sofferenze, aggravate dal disagio del ricovero in una struttura specializzata di Milano e quindi a notevole distanza dal luogo di residenza, nonché dalla consapevolezza che il decorso della malattia e delle cure avrebbe potuto essere diverso e certamente meno traumatico e cruento.
Secondo la relativa tabella del 2024, il c.d. “valore punto” per la perdita del coniuge/genitore è pari ad € 3.911,00 (con c.d. “cap” di € 391.103,18). Applicando dunque le nuove tabelle del Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale, conseguente alla perdita del congiunto - deceduta all'età di 34 Persona_1
pag. 26/36 anni (essendo nata il [...] e morta il 4.9.2007) - va complessivamente determinato come segue.
In base alla tabella integrata a punti, dovrebbe riconoscersi al coniuge non separato
(n. il 9.3.1974, di anni 33 al momento del fatto), un punteggio OP5
tabellare pari a complessivi 81 punti, così determinato: punti 22 per l'età della vittima primaria (criterio A); punti 22 per l'età della vittima secondaria (criterio B); punti 16, in ragione della convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria
(criterio C); punti 16 non essendovi altri congiunti superstiti nel nucleo familiare primario del de cuius (criterio D); punti 5 per qualità e intensità della relazione affettiva (criterio E), dovendosi ragionevolmente considerare, anche alla luce delle esposte motivazioni, la peculiare incidenza che il particolare atteggiarsi della malattia della vittima primaria, la penosità delle sofferenze nella consapevolezza dell'infausta e inevitabile prognosi e la connessa lucida agonia abbiano determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, la quale ha peraltro sostenuto di avere costantemente assistito la propria congiunta e di aver sofferto sintomi di grave perturbamento d'animo correlati ai fatti per cui è causa.
Moltiplicando il punteggio tabellare, pari a 81 punti, per il correlato “valore punto”, pari a € 3.911,00, si ottiene un importo pari a € 316.971,00.
Sulla base degli stessi parametri dovrebbe riconoscersi al padre Controparte_5
(n. il 16.5.1948, di anni 59 al momento del fatto), un punteggio tabellare pari a complessivi 48 punti, così determinato: punti 16 per l'età della vittima primaria
(criterio A); punti 18 per l'età della vittima secondaria (criterio B); punti 0, in mancanza di elementi rilevanti ai fini del criterio C); punti 9 essendovi almeno tre congiunti superstiti (criterio D); punti 5 per qualità e intensità della relazione affettiva (criterio E) dovendosi, anche in questo caso, ragionevolmente considerare, anche per quanto già detto, la peculiare incidenza che il particolare atteggiarsi della malattia della vittima primaria, la penosità delle sofferenze nella consapevolezza dell'infausta e inevitabile prognosi e la connessa lucida agonia abbiano determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, la quale ha peraltro sostenuto di avere costantemente assistito la propria congiunta e di aver sofferto sintomi di grave perturbamento d'animo correlati ai fatti per cui è causa.
Moltiplicando il punteggio tabellare, pari a 48 punti, per il correlato “valore punto”, pari a € 3.911,00, si ottiene un importo pari a € 187.728,00.
pag. 27/36 Detti importi dovranno poi essere diminuiti in ragione della presumibile aspettativa di vita della paziente, dividendo il rispettivo ammontare per il tempo di vita medio risultante statistica demografica (all'epoca indicato per le donne in 84,5 anni) e moltiplicando i valori così ottenuti per quella che sarebbe verosimilmente stata la durata della vita della paziente in caso di corretta e tempestiva diagnosi e stimabile, sulla base degli illustrati criteri medico legali, in complessivi 44 anni.
Pertanto, ai congiunti di , a titolo di risarcimento del danno da Persona_1
perdita del rapporto parentale, gli importi di seguito rispettivamente indicati:
- a : € 165.049,72 (€ 316.971,00./ anni 84,5 = € 3.751,13 x anni OP5
44 = € 165.049,72);
- a € 97.751,72 (€ 187.728,00/ anni 84,5 = € 2.221,63 x anni Controparte_5
44 = € 97.751,72).
I suddetti importi, calcolati sulla base delle più aggiornate tabelle di Milano, rispecchiano i valori attuali. Sulle stesse somme, devalutate anno per anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., alla data del decesso della IG avvenuto il CP_5
4.9.2007, dovranno essere corrisposti i relativi interessi compensativi fino alla data della presente sentenza, oltre eventuali ulteriori interessi fino al soddisfo.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata rideterminando, nei termini di cui sopra, la misura del risarcimento del danno da perdita parentale in favore di e e la riforma, sebbene determinata Controparte_3 Controparte_5
Parte dall'appello proposto da gioverà anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale (Sez. Un.
4.12.2015 n. 24707, Rv 638109-01).
§
Parte
9. Col motivo rubricato << In ordine alla regolazione delle spese di lite >>, ha impugnato anche le statuizioni sulle spese, chiedendo la condanna dell'
[...] alla refusione delle spese di lite per l'errata e infondata chiamata OP3
in garanzia, anche informata a malafede contrattuale. Nel caso di rigetto della domanda di parte attrice, ne ha chiesto la condanna alla refusione delle spese in anche in proprio favore, in qualità di soggetto chiamato in garanzia dal convenuto ed esteso le medesime considerazioni alle spese di c.t.u.
Il rigetto integrale dell'appello proposto da comporta anche il rigetto delle Pt_1
superiori doglianze e il rinvio a quanto si dirà appresso per la regolamentazione delle spese.
pag. 28/36 §
10. Con note di trattazione scritta, in data 11/09/2004, gli appellati e Controparte_3
hanno chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c., osservando che Controparte_4
“l'ingiustificata condotta processuale tenuta dall'appellante e Parte_1 dall'intervenuta Reliance, come desumibile dagli atti, dovrà comportare, previa dichiarazione di rispettiva responsabilità, la loro consequenziale condanna al risarcimento del danno ex 96 III terzo comma c.p.c., da liquidarsi, d'ufficio, nella misura equitativa ritenuta di giustizia”.
La condotta dell'aver proposto o resistito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave si realizza quando la parte è consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ed abusa dello strumento processuale per meri fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti (Cass. SS. UU. n. 9912/2018). La domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass.
29.5.1984, n.3274). Secondo ostante giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I,
30 luglio 2010, n. 17902).
Sulla base di questi presupposti, pur a fronte della totale soccombenza in giudizio
Parte dell'appellante non risulta provato il danno cagionato alle parti appellate.
§
11. Valutati gli atti e all'esito del giudizio, questa Corte rileva la sussistenza delle condizioni per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di pag. 29/36 espressioni sconvenenti od offensive contenute negli scritti difensivi depositati
Parte dall'appellante nel presente grado di giudizio.
E' noto che la disciplina di cui all'art. 89 c.p.c., è finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, senza individuare alcuna causa di non punibilità, a differenza dell'art. 598 c.p.; le norme concernono la regolamentazione delle frasi offensive contenute negli scritti di parte o pronunciati davanti ad una autorità giudiziaria, prevedendo che, qualora le offese esulino dal contesto della causa, il giudice possa ordinarne la cancellazione ed eventualmente liquidare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
Espressioni offensive sono quelle connotate da un'attitudine dispregiative indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o del suo difensore, ma anche del giudice
(per apprezzamenti di tal carattere rivolti alla sentenza impugnata v. Cass. n.
3032/1999; Cass. n. 3326/1982; Cass. n. 5991/1979), o di terzi estranei al processo
(Cass., S.U., n. 520/1991). Sconvenienti sono le espressioni che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all'offensività (Cass. n. 14942/2000; Cass. n. 9707/2003; Cass.
n. 12952/2007).
Alla luce dei suddetti principi, devono essere valutate le espressioni di seguito
Parte testualmente riportate, contenute nell'atto di appello proposto dalla
A) la difesa dell'assicuratore come eccezione in senso stretto e si sente per questo autorizzato a non valutare la garanzia prestata dalla polizza, rispetto all'evento dannoso denunziato ? E' questa la giustizia oggi ? Una giustizia civile piegata a logiche di statistica ed ossessionata dalla ricerca di un cavillo che consenta di imboccare una comoda scorciatoia elusiva delle motivazioni ? Non si vuol credere che alcuno degli operatori del diritto voglia asservirsi a tale deriva e tanto meno la
Corte Territoriale Ecc.ma, che saprà di certo fare buon governo delle norme di rito, travisate pericolosamente dal poco attento giudice di prime cure.>>, riportata alla
Parte ventesima pagina (non numerata) dell'atto di appello della
B) giustizia sostanziale, che è ciò cui tutti gli operatori del diritto devono tendere.>>,
Parte riportata alla ventunesima pagina (non numerata) dell'atto di appello della pag. 30/36 C) domanda per perdita di chance, si sia convinto ad accertare e dichiarare una responsabilità piena, non potendo diversamente accordare il risarcimento>>, riportata alla quarantasettesima pagina (non numerata) dell'atto di appello della Parte
Dette espressioni, per il loro chiaro tenore letterale oltre che per l'evidente infondatezza, risultano quantomeno sconvenienti se non addirittura offensive nei confronti del Giudice di primo grado, superando ampiamente, oltre che ingiustificatamente, i limiti fisiologici dell'esercizio del diritto difesa. Trattasi, infatti, di enunciazioni manifestamente eccedenti la continenza e le esigenze difensive, nonché del tutto prive di reale fondamento e non supportate da alcun oggettivo elemento di riscontro. In particolare, la frase di cui alla lettera C), si sostanzia in una – indimostrata – illazione di responsabilità del giudice di primo grado, il quale avrebbe consapevolmente accordato un risarcimento non dovuto.
Pertanto, occorre disporne la cancellazione ai sensi di legge, ordinando altresì la trasmissione di copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Parte presso il quale risulta iscritto il difensore dell'appellante per le eventuali determinazioni di competenza.
§
12. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01). Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, a mente del quale, nella determinazione degli onorari a carico del soccombente, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata e, quindi, facendo riferimneto alle somme rispettivamente riconosciute a , Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, e , nonché alla somma
[...] OP1 OP1 di tali importi per il . Parte_7
Tenuto conto di detti valori, si ritiene congruo applicare i rispettivi parametri nella misura media per tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, considerati il grado di complessità della causa e le correlate attività defensionali e non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, salvo che per quella istruttoria e/o di pag. 31/36 trattazione in appello, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione nel presente grado di giudizio.
Occorre poi precisare che sia e , costituiti con Controparte_3 Controparte_4
l'Avv. Caterina Siviglia, sia e , costituiti OP9 Controparte_20 con l'Avv. Sebastiano Bellino, hanno rispettivamente svolto difese congiunte, col patrocinio del medesimo difensore. Visto il disposto dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 e tenuto conto dell'entità dell'impegno difensivo e del grado di complessità delle questioni trattate, appare congruo riconoscere per la difesa congiunta di dette parti, un aumento dei compensi in misura pari al 20%.
Le competenze, pertanto, sono liquidate come segue.
Con riferimento alla posizione di e -Valore della OP5 Controparte_4 causa: da € 52.001 a € 260.000.
Per il giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00;
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00;
Compenso tabellare: € 14.103,00;
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.820,60;
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 16.923,60, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
Per il giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00;
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00;
Compenso tabellare: € 12.154,00;
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): € 2.430,80;
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 14.584,80, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
pag. 32/36 Con riferimento alla posizione di valore della causa: da € 52.001 a Controparte_5
€ 260.000.
Per il primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00;
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00;
Compenso tabellare: € 14.103,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Per il grado di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00;
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00;
Compenso tabellare: € 12.154,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
Con riferimento alla posizione di e , OP1 OP1
valore della causa: da € 5.201 a € 26.000.
Per il primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00;
Compenso tabellare (valori medi): € 5.077,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
Per il grado di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00;
Compenso tabellare: € 4.888,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
pag. 33/36 Con riferimento alla posizione dell' , Controparte_7
valore della causa: da € 260.001 a € 520.000.
Per il primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00;
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00;
Compenso tabellare (valori medi): € 22.457,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Per il grado di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00;
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00;
Compenso tabellare: € 17.179,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
§
Considerato il complessivo esito della causa, ricorrono fondati motivi per compensare parzialmente tra le parti le spese come sopra liquidate in favore di , Controparte_3
, e Controparte_5 Controparte_4 OP1 CP_11
nella misura di un quarto, ponendo i rimanenti tre quarti a carico di Parte_1
, dell'appellante incidentale
[...] Controparte_21
e di
[...] TR
, in solido tra loro. Le spese liquidate in favore del
[...] [...]
, invece, devono per metà essere Parte_7
poste a carico di TE
, in solido tra loro
[...] Pt_1 CP_6
Part Consegue altresì la condanna di ) , di Parte_1
[...]
, in solido, a tenere TR indenne l'assicurato da Parte_7
ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla presente pronuncia.
pag. 34/36 La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
[...]
impone di dare atto della Parte_7 ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché lo stesso appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale di fatto proposto dal OP
(già ), avverso la sentenza
[...] Controparte_7
del Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, n. 8/2020, pubblicata il
3/1/2020 nel procedimento n. 1024/2011 R.G., in parziale accoglimento dell'appello Parte principale proposto da e in parziale riforma della Parte_1 Parte_1
sentenza di primo grado, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal
[...]
(già Azienda Ospedaliera “Bianchi- Parte_7
Melacrino-Morelli”);
2) ridetermina l'ammontare del risarcimento dovuto a titolo di risarcimento del danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale, in € € 165.049,72 per e in € 97.751,72 per in moneta attuale;
Controparte_3 Controparte_5
3) condanna , Parte_1 [...]
e il TR [...]
, in solido, al pagamento delle spese di Parte_7
entrambi i gradi di giudizio, definitivamente liquidate, previa parziale compensazione delle stesse:
- per e , in complessivi € 23.631,30 oltre spese Controparte_3 Controparte_4
generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
- per in complessivi € 19.692,75 oltre spese generali, c.p.a. e Controparte_5
i.v.a., se dovute e come per legge;
- per e . in complessivi € OP1 OP1
12.923,25 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
pag. 35/36 - condanna Parte_1 [...]
in solido, al pagamento delle TR
spese di entrambi i gradi di giudizio in favore Parte_7
, definitivamente liquidate, previa parziale
[...] compensazione delle stesse in € 19.818,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
4) condanna l'appellante principale , e Parte_1
l'intervenuta TR
, in solido, a tenere indenne l'assicurato
[...] Parte_7
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla
[...]
presente pronuncia, nei termini sopra indicati.
5) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti contenute nell'atto di appello proposto da , Parte_1
testualmente indicate in parte motiva, al paragrafo 11), lettere A), B) e C).
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Parte Avvocati presso il quale risulta iscritto il difensore dell'appellante per le eventuali determinazioni di competenza.
Attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante incidentale Controparte_21
versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 36/36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
Proc. n. 124/2020 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori
Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124/2020 R.G., vertente
TRA
, P.I. , con sede legale in Platantion Parte_1 P.IVA_1
Place, 30, Fenchurch Street London ECM 3BD, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8, in persona legale rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, C.F.
, fax 095.434281, PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Email_1
Reggio Calabria, Via Battaglia, n.14 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Laganà;
-APPELLANTE-
CONTRO
OP
già
[...] Controparte_2
di Reggio Calabria, P.I.: in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Anna Curatolo, C.F.
, fax 0965.397589, PEC: C.F._2 Email_2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24, presso l'Avvocatura interna;
[...]
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_3
e , nato a [...], il C.F._3 Controparte_4
14.6.1971, C.F. , entrambi in proprio e nella qualità di eredi C.F._4 legittimi di rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Siviglia, Persona_1
, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Reggio CodiceFiscale_5
Calabria, via Caprera n. 26, fax n. 0965.331310, PEC
Email_3
-APPELLATI-
nato a [...], il [...], C.F. Controparte_5 C.F._6
in proprio e n.q. di erede legittimo di rappresentato e difeso Persona_1 dall'Avv. Giuseppe Antonio Maurici, C.F. , elettivamente C.F._7
domiciliato presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Caprera, n° 26, fax n.
0965.331310, pec Email_4
-APPELLATO-
nato il [...] a [...], C.F.: Per_1 Parte_2
e , nato il [...] a [...] C.F._8 Parte_3
Calabria, C.F. , entrambi in proprio e nella qualità di eredi C.F._9 legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Sebastiano Bellino, C.F.: Persona_1
, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Reggio C.F._10
Calabria, via Sbarre Centrali n. 38, tel.: 0965.51825; fax: 0965.597337; PEC:
Email_5
[...]
[...]
, con TR
sede in Regno Unito, 20 Old Broad Street, Londra EC2N1DP, Inghilterra, iscritta al numero 1445992 nel Registro delle Società d'Inghilterra e Galles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, C.
pag. 2/36 F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catani, C.F._1
viale XX Settembre n. 43, PEC: Email_1
-INTERVENUTA IN APPELLO-
OGGETTO: appello principale e appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, n. 8/2020, pubblicata il 3/1/2020 nel procedimento n. 1024/2011 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Controparte_3 Controparte_4
proprio e nella qualità di eredi legittimi (marito e fratello) di , Persona_1 convenivano in giudizio l' Controparte_7
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, iure
[...]
hereditatis e iure proprio, a causa della perdita della loro congiunta, deceduta il
4.9.2007, all'età di 34 anni, per esiti infausti di un melanoma maligno metastatico.
Sostenevano la sussistenza della responsabilità dei sanitari della convenuta
[...]
, dove la paziente, in data 27.4.2006, era stata sottoposta ad asportazione di CP_2
un nevo, sito sulla regione scapolare sinistra, senza esecuzione di esame istologico, che avrebbe consentito la tempestiva diagnosi del melanoma.
Nel giudizio intervenivano volontariamente anche il padre della vittima,
[...]
(con comparsa del 16.3.2011), e i fratelli e CP_5 Parte_3 [...]
(con comparsa del 18.3.2021), associandosi alle allegazioni di parte Persona_2
attrice e formulando le rispettive richieste risarcitorie.
La convenuta Azienda ospedaliera (costituitasi il 3 giugno 2011) chiedeva preliminarmente il differimento della data della prima udienza al fine di chiamare in garanzia la;
nel merito, contestava integralmente la ricostruzione Parte_1
in fatto operata dagli attori e le loro deduzioni in diritto per mancanza di nesso di causalità tra il comportamento della convenuta e l'evento dannoso dedotto in causa;
in subordine chiedeva la riduzione della misura dei risarcimenti richiesti.
La , chiamata in causa, si costituiva in giudizio tardivamente, oltre Parte_1 il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata al 9 gennaio 2012. Contestava in fatto ed in diritto le domande degli attori, sostenendo la mancanza di responsabilità dei sanitari e concludeva per il rigetto delle stesse. In caso di condanna dell' CP_2
pag. 3/36 sanitaria, chiedeva di determinare il quantum del danno non patrimoniale e di non accogliere la contestuale richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria. Infine, chiedeva di accertare previamente la data di conoscenza del sinistro in capo alla convenuta Azienda ospedaliera, in quanto rilevante ai fini dell'operatività della garanzia dedotta in giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more della causa civile, definito il giudizio penale incardinato in seguito alla denuncia-querela sporta da veniva esibita la sentenza del Tribunale Controparte_5
Penale di Reggio Calabria n. 169/2016 del 28.01.2016, con la quale era stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 589 c.p. per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli attori e dagli interventori volontari e condannava l' al Controparte_8
risarcimento dei danni non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, nei termini rispettivamente specificati in dispositivo, oltre al pagamento delle relative spese di giudizio;
in accoglimento della domanda di garanzia;
condannava Controparte_9
a tenere indenne l'assicurata di ogni conseguenza
[...] Controparte_2
pregiudizievole discendente dalla pronuncia;
compensava le spese in relazione agli altri rapporti processuali.
La ha proposto appello adducendo i motivi che saranno Parte_1
più dettagliatamente trattati in parte motiva e formulando le seguenti richieste:
1) in via principale riformare integralmente il capo di sentenza sub numero 4), dichiarando non operativa la polizza;
2) riformare il capo di sentenza sub numero 1 nella parte in cui condanna l'
[...]
al risarcimento dei Parte_4
danni in favore degli odierni appellati;
3) riformare comunque il capo di sentenza sub numero 2 nella parte in cui determina e presceglie il risarcimento liquidato, in favore degli odierni appellati;
Contr 4) in subordine, riformare la sentenza nel capo sub numero 3 (addebito al di
RC le spese di lite);
5) in subordine, riformare la sentenza nel capo sub numero 5 in merito alle spese di
CTU;
pag. 4/36 Contr 6) dichiarare inesistente la domanda di manleva del , per quel che afferisce agli atti di intervento volontario;
7) vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
8) vittoria di spese di lite del presente grado.
Gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
hanno resistito all'impugnazione, eccependo OP1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e contestandolo nel merito, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con le conseguenti statuizioni in tema di spese.
In data 4.5.2020, anche il OP2
, si è costituito in appello depositando “comparsa di costituzione e risposta”,
[...]
costituente di fatto anche appello incidentale, avversando l'impugnazione e formulando le seguenti richieste:
- in via principale confermare integralmente il capo della sentenza appellata - sub n.
4);
- rigettare l'appello proposto dalla in riforma del Parte_1 sub n.4 della sentenza n.8/2020 dichiarando il diritto dell'
[...] ad essere manlevata dalla Controparte_2 Parte_1
da ogni richiesta risarcitoria, spese ed interessi;
[...]
- dichiarare il diritto dell' ad essere manlevata da Controparte_2 [...]
anche per le domande oggetto di intervento volontario Parte_1
dei sigg. e;
Controparte_5 CP_5 Parte_5 Parte_3
- riformare il capo di sentenza sub n.1) nella parte in cui, in accoglimento parziale della domanda proposta dagli attori e dagli interventori volontari, condanna l' al risarcimento dei danni, in Controparte_2
quanto errato nei presupposti di fatto e di diritto;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento delle ragioni per cui si chiede la riforma del capo di sentenza sub n.1) ridurre il risarcimento liquidato.
Con atto depositato il 25.10.2022, nel giudizio di appello è intervenuta anche
[...]
, in qualità di successore a titolo TR
particolare di di cui ha chiesto l'estromissione, ed ha formulato le seguenti Pt_1
conclusioni:
pag. 5/36 1) in via principale riformare integralmente il capo di sentenza sub numero 4) con il quale si condanna a tenere indenne la convenuta Parte_1 [...]
, e segnatamente dichiarando Parte_4
ed accertando non operativa la garanzia assicurativa prestata dalla polizza QBE ex adverso azionata e per l'effetto rigettare la domanda di malleva svolta nei confronti Parte della
2) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1 , sempre in via principale riformare il capo di sentenza sub numero 1 nella parte in cui condanna l' al risarcimento dei Parte_4
danni in favore degli attori oggi appellati, in quanto errato nei presupposti di fatto e di diritto;
3) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1 e n. 2, riformare comunque il capo di sentenza sub numero 2 nella parte in cui determina il risarcimento liquidato, in favore degli attori, oggi appellati, in quanto eccessivo e riconducendolo nei limiti dell'equo e del giusto;
4) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1 e 2, riformare la sentenza nel capo sub numero 3 e segnatamente nella parte in cui addebita all' , di rifondere le Parte_4
spese di lite a favore degli attori, oggi appellati;
5) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub n. 1, 2, 3, 4, riformare la sentenza nel capo sub numero 5 e segnatamente nella parte in cui pone definitivamente a carico dell' Parte_4
, le spese di CTU;
[...]
6) in via subordinata, dichiarare inesistente la domanda di manleva di
[...]
di Reggio Calabria, nei confronti di per quel che afferisce OP3 Pt_1
agli atti di intervento volontario di e Controparte_5 Persona_2
; Parte_3
7) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente grado.
Con ordinanza depositata il 15.7.2020, questa Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata Parte dall'appellante mentre ha dichiarato inammissibile quella proposta dall'
[...]
in ragione della tardività della sua Controparte_8
pag. 6/36 costituzione in appello e delle relative conseguenze sull'appello incidentale di fatto proposto. Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte
1. L'appello proposto da è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
Gli appellati e in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità CP_3 CP_5 del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza. In particolare, deve darsi atto che gli appellati e hanno eccepito l'inammissibilità Controparte_3 Controparte_4 dell'atto di appello per violazione del principio di sinteticità stabilito dall'art. 16-bis co.
9- octies del D.L. n.179/2012, come modificato dal D.L. n. 83/2015 convertito nella L. 132/2015, secondo cui: “gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, affermando un limite massimo di 50 pagine per gli atti introduttivi a fronte di 60 del presente atto di appello. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Sez. Un., Ord. n. 37552 del
30/11/2021, Rv. 662971 - 01). Ai fini della radicale sanzione di inammissibilità, occorre, dunque, una duplice violazione sia del principio di sinteticità sia di chiarezza. Nel caso di specie, pur essendo l'atto di appello sovrabbondante rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata, è comunque redatto in maniera chiara ed intelligibile;
riporta un indice generale, il testo del dispositivo della sentenza appellata, le domande delle parti e una breve ricostruzione dell'iter del giudizio di primo grado, una ricognizione sintetica dei motivi di appello, i motivi (suddivisi nei punti da 4 a10), l'istanza di inibizione del titolo esecutivo e, infine, le conclusioni.
Non ricorrono, dunque, le condizioni per una dichiarazione di inammissibilità dell'atto d'appello.
pag. 7/36 2. Come innanzi rilevato, in data 4.5.2020, anche il
[...]
, costituito in appello depositando “comparsa di OP2 costituzione e risposta”, costituente di fatto anche appello incidentale. La costituzione è avvenuta oltre il termine di venti giorni prima della data d'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione in appello per il 17.5.2020, sicché
l'appello incidentale è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
3. In data 25 ottobre 2022, ha spiegato intervento volontario nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.3, la TR
, la quale ha dedotto di essere subentrata di pieno diritto alla
[...] Parte_1
, a seguito del trasferimento di un portafoglio di contratti, perfezionato il
[...]
21.11.2018 e recepito dall'IVASS il 30.11.2018 mediante pubblicazione sul
Bollettino n. 10/2018. Ha dunque rappresentato di essere diventata unico soggetto titolare del rapporto dedotto nel presente giudizio e chiesto l'estromissione della
Parte_1
Gli appellati aventi causa della IG si sono opposti alla richiesta di CP_5
Parte estromissione della ed hanno altresì invocato l'improponibilità/inammissibilità dell'appello proposto da per intervenuta carenza di legittimazione Pt_1
processuale a seguito del subentro di con conseguente OP4
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Sul punto, basta osservare che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo possa intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Nel caso della successione a titolo particolare, inoltre, l'alienante agisce o resiste in giudizio non più come legittimato ordinario bensì come sostituto processuale (art. 81 c.p.c.), continuando a stare in giudizio per un diritto di cui non è più titolare. L'intervento spiegato da è dunque ammissibile, mentre non può essere OP4
accolta la richiesta di estromissione della e deve essere parimenti respinta Pt_1
l'eccezione di inammissibilità dell'appello da questa proposto.
§
pag. 8/36 4. Passando al merito, col primo motivo, parte appellante ha censurato le statuizioni di primo grado riguardanti l'operatività della polizza assicurativa. In particolare, ha dedotto che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel trattare la questione alla stregua di “eccezione di carenza di legittimazione passiva” e quindi come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e, pertanto, non accoglibile perché tardivamente proposta. Per contro, l'appellante sostiene di aver contestato esclusivamente l'operatività della garanzia rispetto allo specifico sinistro, alla luce di elementi documentali attestanti la conoscenza dell'evento da parte dell'assicurata già prima della conclusione del contratto. Ha dunque sostenuto che si tratterebbe di mera difesa o comunque di eccezione in senso lato, come tale rilevabile ex officio ed ammissibile anche in appello.
Gli appellati hanno sostenuto la decisione di primo grado osservando in particolare che la dedotta eccezione di inoperatività della polizza (sul presupposto della conoscenza del sinistro, da parte dell' in epoca antecedente alla Controparte_2
stipula del contratto di assicurazione) attiene alle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall'assicurato con dolo o colpa grave, di cui all'art. 1892 c.c., e sarebbe dunque preclusa in quanto non rilevabile d'ufficio.
L'asserita conoscenza del sinistro, da parte dell'assicurata, in epoca antecedente alla stipula del contratto di assicurazione pone due questioni: la prima relativa al fatto che l'assicurata avrebbe taciuto tale circostanza in violazione dell'art. 1892 c.c.; la seconda relativa all'ambito di operatività della polizza attivata, di carattere “claims made”, e riguardante, ai sensi dell'art. 2 del contratto, sia “… i sinistri accaduti e denunziati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza”, sia
“… i sinistri denunciati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza e accaduti antecedentemente alla data di decorrenza della stessa.”.
Avuto riguardo alla prima questione, se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato (art. 1892 cod. civ.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione "inadimplenti non est adimplendum" sia agire per l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione (Cass., Sez. 3, Sent. n. 2576 del 24/03/1997, Rv. 503198
- 01). Sotto questo profilo, essendo quella di inadempimento un'eccezione in senso stretto, l'appellante società assicuratrice è incorsa nella rilevata decadenza.
pag. 9/36 Avuto riguardo, invece, alla seconda questione, per consolidato orientamento, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata. (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 1967 del 22/02/2000, Rv. 534205 - 01).
Analogamente, si è affermato che l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 18742 del 12/07/2019, Rv. 654453 – 01; conf.
Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 15228 del 03/07/2014, Rv. 631709 - 01).
Detta difesa, dunque, non può essere ritenuta tardiva, ma deve essere comunque respinta perché infondata. La società assicuratrice ha dedotto che il sinistro era noto all'assicurata in data anteriore alla sottoscrizione del contratto e segnatamente dal
15.12.2007, allorquando l'Azienda ospedaliera aveva ricevuto, dalla P.G. operante, una richiesta di copia degli atti relativi all'accesso della IG CP_5
L'appellata sanitaria ha obiettato che la richiesta di copia dei registri sanitari CP_2 contenenti l'annotazione delle operazioni eseguite nei confronti della sig.ra Persona_1
non potrebbe qualificarsi quale atto di conoscenza dell'evento atteso da
[...]
parte dell'ufficio competente di cui all'art. 10 del contratto assicurativo. Ha evidenziato, invece, di essere venuta a conoscenza del sinistro soltanto in data
6.11.2008 e di averlo denunciato con assoluta tempestività il successivo 10.11.2008.
In diritto, richiamando Sez. un. n. 2243/2018, ha evidenziato che, nell'assicurazione con clausole “claims made”, la copertura assicurativa viene ad operare in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore, come avvenuto nel caso di specie.
pag. 10/36 Anche gli altri appellati hanno contestato le doglianze della società assicuratrice evidenziando, in particolare, come quest'ultima non abbia assolto all'onere di dimostrare un comportamento dell'assicurata improntato a dolo o colpa grave. Più specificamente, hanno dedotto che l'Azienda ospedaliera non poteva desumere l'insorgenza del sinistro dalla mera richiesta di atti avanzatale nell'ambito di un procedimento penale iscritto contro ignoti (n.8144/07 RGNR/I), anche perché la dottoressa in contrasto con i protocolli medici, aveva effettuato Per_3
l'asportazione parziale del nevo peduncolato nel corso di una normale visita specialistica dermatologica, senza neppure annotare l'intervento negli appositi registri.
Premesso quanto sora, giova precisare che la polizza assicurativa in questione prevedeva la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi, con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2007 alle ore 24 del 31/12/2010. Secondo quanto previsto all'art. 2 del contratto, < in qualunque parte del mondo e per i sinistri accaduti e denunziati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza. La garanzia è altresì valida per i sinistri denunciati per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza e accaduti antecedentemente alla data di decorrenza della stessa>>. Nello stesso contratto, inoltre, la “richiesta di risarcimento” viene definita come
< inviata all'assicurato o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti;
si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta>>.
Già sulla base di tali previsioni contrattuali, deve escludersi che la richiesta di atti ricevuta dall'Azienda ospedaliera nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti possa essere qualificata come << notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle
Autorità competenti>>, non trattandosi di informazione di garanzia né di atto finalizzato o comunque idoneo a rendere edotto il destinatario dei temi oggetto di indagine e dei correlati profili di responsabilità. A ciò si aggiunga che l'asportazione del nevo, avvenuta in occasione di una normale visita dermatologica (il 27.4.2006)
pag. 11/36 non registrata nei documenti sanitari, non avrebbe potuto ragionevolmente indurre i competenti organi dell'Azienda ospedaliera ad ipotizzare responsabilità in relazione al decesso della IG avvenuto oltre un anno dopo (il 4.9.2007). CP_11
Successivamente, la convenuta venuta a conoscenza, in data 6/11/2008, CP_2 dell'inchiesta penale a carico della dottoressa che aveva asportato il nevo, ne Per_3
dava tempestiva comunicazione alla società assicuratrice. Ne consegue che l'eccezione di inoperatività della polizza per intempestiva denuncia del sinistro è infondata e deve essere respinta.
§
5. Col motivo rubricato < due atti di intervento volontario>>, l'appellante ha denunciato che l'
[...]
di RC, nel chiamare in causa la stessa le avrebbe OP3 Pt_1
notificato il solo atto di citazione del terzo recante la domanda introduttiva formulata da e , ma non i successivi atti di intervento OP5 Controparte_4
proposti da e . Controparte_5 Persona_2 Parte_3
Ha quindi sostenuto che, rispetto alle posizioni di costoro, difetterebbe un'esplicita chiamata in garanzia della società assicuratrice, la quale, pertanto, non potrebbe essere tenuta a rispondere di quanto a costoro dovuto dall' . Controparte_2
Gli appellati e hanno rilevato la tardività Controparte_3 Controparte_4 dell'eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, e sostenuto l'operatività del principio di non contestazione. Nel merito, hanno evidenziato che, già in sede stragiudiziale, tutti i danneggiati hanno formulato richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione all'unico fatto illecito generatore di danno, con raccomandata AR del 29.03.2010, quindi, entro il periodo di efficacia della polizia assicurativa, senza che sia stata mai eccepita l'omessa trasmissione delle richieste risarcitorie da parte dell'azienda ospedaliera assicurata.
L'appellato a svolto analoghe controdeduzioni. CP_10
Gli appellati e e Persona_2 Parte_3 CP_5
hanno anche rilevato che la pur essendosi costituita in giudizio ed
[...] Pt_1
avendo diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti di causa, e quindi anche degli atti di intervento, non ha mai eccepito nulla al riguardo, se non in sede di gravame.
pag. 12/36 La doglianza è infondata e deve essere respinta, dovendosi condividere le controdeduzioni delle parti appellate ed evidenziare che la ha avuto la Pt_1
possibilità di avere piena conoscenza e contraddire rispetto agli atti di intervento, peraltro spiegati subito dopo il primo atto introduttivo della causa e ben prima della chiamata in garanzia. In particolare, merita di essere evidenziato che, con memoria ai sensi dell''art. 183 comma VI c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado per l'udienza del 30 aprile 2012, ha svolto specifiche ed espresse difese anche riferimento alle parti intervenute volontariamente accettato quindi il contraddittorio anche nei confronti di costoro. Analogamente è a dirsi per la comparsa conclusionale Parte della depositata nel giudizio di primo grado il 21.11.2016, nella quale, peraltro, dopo aver dato delle domande e conclusioni formulate dagli attori, dagli interventori volontari si dava altresì espressamente atto della compiuta integrazione del contraddittorio e del successivo svolgimento della causa. Parimenti è a dirsi per le
Parte memorie di replica, con le quali la controdeduceva alle conclusionali degli attori e degli intervenuti volontari, senza nulla eccepire in merito alla legittimazione
Parte processuale di questi ultimi nei confronti della stessa
§
6. Col motivo rubricato <
civile e sugli effetti preclusivi del giudicato penale>>, l'appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel ritenere ininfluente la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di , perché il fatto non sussiste, OP6
emessa dal G.U.P. di Reggio Calabria il 7.10.2010, nel procedimento penale n.
766/08 R.G.N.R. e n. 3797/08 R.G. G.I.P., mentre tale pronuncia, ad avviso dell'appellante, avrebbe dovuto spiegare un effetto sostanziale sul presente giudizio.
Gli appellati e hanno negato l'efficacia Controparte_3 Controparte_4
preclusiva di tale pronuncia e stigmatizzato come pretestuoso il richiamo alla stessa sentenza, annullata con rinvio all'esito del ricorso per cassazione, proposto dal P.M.
e dalla parte civile, e seguita dalla sentenza n. 169/16 del 28.01.2016, che dichiarava il reato estinto per prescrizione.
Sul punto, basterebbe osservare che – stante l'annullamento in cassazione – la citata sentenza di non luogo a procedere è tamquam non esset e quindi non potrebbe assumere alcuna valenza. Peraltro, anche a voler considerare le relative motivazioni come argomenti difensivi a sostegno delle tesi dell'appellante, deve rilevarsi che esse pag. 13/36 appaiono alquanto discutibili, anche alla luce delle opposte e invece pienamente condivisibili motivazioni esposte dalla Corte di cassazione a sostegno dell'annullamento.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza viziata da: “manifesta illogicità, oltre che la eccessiva semplificazione motivazionale”, rilevando che “non ha affatto proceduto ad un'attenta disamina comparativa tra i diversi apporti medico- legali, limitandosi a aderire ad una delle tesi scientifiche, ma eludendo del tutto le tematiche specifiche che le altre consulenze ponevano (in particolare, la questione della omissione dell'esame istologico;
e, prima ancora, la questione, su cui pure il giudicante ha soffermato la sua attenzione, di un intervento limitatosi alla asportazione della parte peduncolare del nevo e non, invece, alla totale asportazione del nevo mediante exeresi)”. I rilevati elementi di contraddizione avrebbero quindi dovuto essere accertati in dibattimento. La citata sentenza di annullamento ha anche osservato che il giudice avrebbe “omesso di considerare che in tema di reato colposo e di accertamento del nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento, occorre distinguere la causalità commissiva da quella omissiva” e che “il giudicante non avrebbe dovuto tralasciare di considerare che alla sanitaria si addebitava anche una condotta commissiva, correlata alla scelta del tipo di intervento in concreto effettuato”, rilevando altresì che “il giudicante si è limitato a recepire gli argomenti possibilistici di uno degli elaborati tecnici, con una semplificazione probatoria inaccettabile, vertendosi, appunto, in sede di udienza preliminare”.
Il motivo di doglianza è dunque manifestamente infondato e deve essere respinto.
§
7. Col motivo rubricato <>, l'appellante - Pt_1
dopo aver passato in rassegna alcuni passaggi della C.T.U. e della successiva integrazione svolte nel giudizio di primo grado e riportato i rilievi critici svolti dal proprio consulente di parte – ha criticato la sentenza di primo grado per avere ritenuto provato il nesso di causalità tra le condotte negligenti imputate alla dermatologa Dott. ssa e quindi alla struttura sanitaria, e il decesso della Per_3
IG In particolare, ha evidenziato che, secondo la C.T.U., “l'assenza CP_5 di un adeguato esame istologico non consente di valutare il grado d'invasione e di malignità del melanoma e, pertanto, non è possibile stabilire se una diagnosi tempestiva e un trattamento terapeutico efficace sarebbero stati in grado soltanto di pag. 14/36 migliorare la prognosi e il periodo di sopravvivenza ovvero avrebbero portato ad una completa guarigione". Ha poi rilevato che anche la condotta della paziente successiva all'asportazione del nevo, per come emersa dall'istruttoria, potrebbe deporre nel senso della responsabilità totale della stessa paziente o comunque in suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento. Ha dedotto, infine, che le censure mosse dal
C.T.U. all'operato del medico avrebbe potuto, tutt'al più, determinare la compromissione delle chance di sopravvivenza della paziente, ma che il giudice avrebbe inopinatamente tratto conseguenze estreme.
Sul punto il G.O.M. ha sostenuto che la C.T.U. della Dr.ssa non ha potuto Per_4
ascrivere al comportamento dei sanitari del G.O.M. la diretta responsabilità con l'evento morte, ma soltanto la compromissione delle chances di sopravvivenza, mentre erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di interpretare le conclusioni del consulente tecnico, quali affermazioni di responsabilità diretta rispetto all'evento morte. Ha precisato che il medico curante non Persona_5
aveva disposto alcuna prescrizione di esame istologico sul nevo, rimosso per motivi estetici dalla paziente che da sempre manteneva caratteristiche di benignità. Ha chiesto quindi di riformare il relativo capo di sentenza (sub n. 1) nella parte in cui, in parziale accoglimento delle domande proposte dagli attori e dagli interventori volontari, ha condannato la stessa Azienda ospedaliera al risarcimento dei danni.
Come si è già rilevato, tuttavia, l'appello incidentale di fatto proposto dall' CP_2
con comparsa di costituzione e risposata depositata in data 4.5.2020, è inammissibile perché tardivo.
Gli appellati congiunti della IG hanno contestato le deduzioni CP_5
avversarie, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado. In particolare,
e hanno ribadito la sussistenza del nesso Controparte_3 Controparte_4 causale tra i trattamenti sanitari effettuati presso l' OP7
ed il decorso della patologia oncologica che determinò il decesso
[...]
della paziente. In merito alla perdita di chance, hanno rilevato che sia gli attori che gli interventori avevano richiesto il ristoro del danno subito ex art. 1223 c.c., che la ricomprende, ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c.
e hanno controdedotto che il Persona_2 Parte_3
motivo di doglianza si risolve in una mera e generica critica della perizia, senza alcuna concreta specificazione di eventuali errori e/o omissioni determinanti ai fini pag. 15/36 della decisione. (padre della vittima) ha richiamato anche le Controparte_5
conclusioni del proprio consulente, secondo cui “alla paziente è stata preclusa ogni chances di sopravvivenza ….e che se la patologia da cui era affetta la CP_5
fosse stata tempestivamente diagnosticata ed adeguatamente trattata, le possibilità di sopravvivenza, per la paziente, nell'arco dei dieci anni, sarebbero state elevate”.
La sentenza appellata ha dato ampia contezza dei dati probatori e dell'iter logico argomentativo seguito, riportando ampi passaggi della relazione di C.T.U. e della successiva integrazione e spiegando i motivi dell'affermazione del nesso causale tra errore diagnostico ed esito infausto della malattia.
I profili di criticità rilevati dall'appellante si incentrano sul fatto che, in assenza di un adeguato esame istologico del nevo, non è possibile valutare il grado di malignità e lo stadio del melanoma all'epoca della sua resezione e, pertanto, non è possibile stabilire se una diagnosi tempestiva e un trattamento terapeutico efficace sarebbero stati in grado di assicurare una completa guarigione e soltanto di migliorare le aspettative di vita della paziente.
Nella specie, è indubbio, come accertato dalla C.T.U., che l'eradicazione del nevo
“non è stata completa e approfondita per mancata applicazione delle linee guida” e
“non ha consentito la formulazione di una diagnosi corretta”. Nel rimandare alle articolate e convincenti argomentazioni della C.T.U., fatte proprie dalla sentenza di primo grado, è importante evidenziare che, ad avviso della stessa C.T.U., “Può essere, pertanto affermato con ragionevole certezza che l'omissione diagnostica ha inciso sfavorevolmente sul decorso della patologia e sulla possibilità di cura”.
Tale affermazione – pienamente condivisibile in quanto logicamente derivata da dati certi – dimostra chiaramente la sussistenza del nesso causale tra le condotte imperite
CP_1 e negligenti del sanitario dell' convenuta e il decesso della paziente. Ciò detto, non sfugge che l'omissione degli accertamenti sul nevo, oltre ad impedire una corretta e tempestiva diagnosi, non ha consentito di accertare l'effettiva natura e lo stadio della lesione a quell'epoca ed ha quindi impedito di valutare la possibilità di eventuali esiti differenti in termini di completa guarigione o di maggiore sopravvivenza della paziente. Al riguardo, tuttavia, è dirimente osservare che tali accertamenti sono stati irrimediabilmente preclusi proprio dalla condotta colpevole per cui è causa e di cui, pertanto, non potrebbero giovarsi i soggetti responsabili. In tal senso, analogicamente, depone anche il consolidato orientamento pag. 16/36 giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Cassazione civile sez. III, 31/03/2016, n.6209).
Ciò posto, deve rilevarsi che la C.T.U. nominata nel giudizio di primo grado, Dott. ssa , nella relazione datata 7 novembre 2013, con articolate e Persona_6
convincenti motivazioni, ha in primo luogo ritenuto ammissibile il nesso causale tra i trattamenti ricevuti dalla signora in data 27 aprile 2006, presso l' CP_5 [...]
e il decorso della patologia oncologica che la Controparte_7
condusse al decesso, avvenuto il 4 settembre 2007 (cfr., ivi pag. 26).Sul punto merita di essere evidenziato che la stessa consulente ha testualmente affermato che “non è possibile stabilire con certezza medico legale se l'inappropriatezza diagnostico terapeutica ha causato l'evento morte ovvero, se ha solamente anticipato l'exitus”
(cfr., ivi pag. 26). Ha poi ribadito che l'inziale errore di valutazione diagnostica e il conseguente ritardo nell'esecuzione delle cure hanno comportato con ragionevole certezza un aggravamento dell'originaria patologia con insorgenza di malattia a prognosi altamente sfavorevole. Ha quindi spiegato che “il trattamento medico tempestivo. Avrebbe innalzato le probabilità di sopravvivenza a lungo termine della giovane donna, all'epoca trentaquattrenne, che era in condizioni generali buone e poteva sottoporsi ai vari trattamenti terapeutici secondo le comuni linee guida” (cfr. ivi, pag. 27). Tuttavia - ha conclusivamente precisato la Consulente – “l'assenza di un adeguato esame istologico non consente di valutare il grado d'invasione e di malignità del melanoma e, pertanto, non è possibile stabilire se una diagnosi tempestiva e un trattamento terapeutico efficace sarebbero stati in grado soltanto di migliorare la prognosi e il periodo di sopravvivenza, ovvero avrebbero portato ad una completa guarigione”.
Con relazione datata 27 gennaio 2014, la stessa C.T.U. ha risposto alle osservazioni delle parti, dando anche in questo caso motivate spiegazioni delle proprie conclusioni, le quali appaiono convincenti e pienamente condivisibili. In particolare,
pag. 17/36 risulta corretta la replica ai rilievi del Dott. C.T.P. della stante la Per_7 Pt_1
mancanza di riscontri oggettivi anche in dipendenza del fatto che i sanitari dell' non annotarono nulla di quanto Controparte_7
osservato in occasione dell'intervento di asportazione del nevo compiuto il
27.4.2006, disattendendo completamente le linee guida per tali casi (cfr. ivi, pag. 31).
La C.T.U. ha poi osservato che, pur non essendo stato eseguito l'esame istologico della neoformazione asportata presso l'Azienda ospedaliera OP
gli esami successivamente eseguiti presso l'Istituto tumori di Milano sui
[...]
linfonodi ivi asportati dimostrano con ragionevole certezza la correlazione tra le due lesioni. Secondo la C.T.U., “Tale reperto istologico è fondamentale nel definire l'origine, l'evoluzione della patologia che condusse alla morte la (cfr. ivi, CP_11
pag. 31). Ha quindi spiegato che nella maggior parte dei casi la metastatizzazione del melanoma ha carattere “loco-regionale” ed evidenziato che “la comparsa delle metastasi, nel 60 70% dei casi, avviene entro i primi due anni dalla rimozione del melanoma primitivo”. Sulla base di tali considerazioni, ha quindi affermato che “la possibilità che le metastasi ascellari da melanoma cutaneo derivino effettivamente dalla lesione parzialmente asportata il 27.4.2006 è molto elevata”, mentre ha
Parte giudicato “del tutto improbabile” l'ipotesi, prospettata dal C.T. della che le metastasi potessero derivare da un melanoma occulto, in sede non diagnosticata (cfr. ivi, pag. 32).
Sulla base di tali premesse, ha nuovamente ribadito che “l'assenza del dato istologico in merito alla lesione alla spalla sx non è determinante ai fini della diagnosi di derivazione neoplastica della lesione asportata il 27.4.2006. Tuttavia
(…) l'assenza della diagnosi istologica e di una stadiazione certa della lesione primitiva non ci consente di stabilire se tale lesione fosse ad uno stadio iniziale o avanzato e se un intervento terapeutico appropriato, effettuato seguendo le linee guida obbligatorie in questi casi, arebbe consentito soltanto di prolungare la sopravvivenza della paziente o avrebbe invece portato ad una guarigione completa”
(cfr. ivi, pagg. 32-33).
Con successiva ordinanza istruttoria, la stessa C.T.U. Dott. ssa veniva Per_6
chiamata ad integrare la propria opera rispondendo anche al seguente quesito:
"Indichi in misura percentuale con quale probabilità, in caso di trattamento praticato secondo le linee guida, sarebbe stato possibile per la sig.ra Per_1
pag. 18/36 vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi CP_5
effettivamente vissuto, provvedendo inoltre a specificare quale fosse l'aspettativa temporale di sopravvivenza riconducibile cui intervento chirurgico corretto;
precisi infine quale fosse statisticamente l'aspettativa di vita femminile nell'anno 2007".
La C.T.U. rispondeva con la relazione integrativa datata 20/10/2017, nella quale, preliminarmente, ribadiva che, secondo le linee giuda, ogni neoformazione cutanea sospetta deve essere in primo luogo esaminata accuratamente, sia ad occhio nudo sia con appositi strumenti, al fine di rilevarne eventuali caratteristiche di malignità; deve poi procedersi all'escissione “in toto” della lesione, con un margine di almeno 2 mm;
è poi necessario procedere all'asportazione e all'esame istologico del linfonodo Contro sentinella, secondo le raccomandazione dettate dalla Eseguite correttamente tali operazioni, è possibile procedere alla stadiazione del tumore e alle previsioni di sopravvivenza, sulla base di apposite tabelle. In particolare, la C.T.U. ha rilevato che
“… l'assenza di esami strumentali previsti dal protocollo per la stadiazione del melanoma e la mancata esecuzione dell'esame istologico non consentono di pervenire alla stadiazione della neoplasia e di conseguenza sono un limite invalicabile per la formulazione della prognosi. Pertanto non è possibile stabilire, con ragionevole certezza ovvero alta probabilità medico legale, con quale probabilità, in misura percentuale, la sig.ra avrebbe potuto Persona_1
vivere per un periodo di tempo più lungo, rispetto a quello poi effettivamente vissuto, in caso di trattamento praticato secondo le linee guida. Tuttavia, dalla consultazione delle tabelle per la classificazione del melanoma cutaneo secondo il sistema TNM, prescindendo dalle omissioni, è possibile rilevare che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di un melanoma correttamente trattato oscilla tra il 97% e il 53%”.
Precisava altresì che “La speranza di vita nel 2007 per una donna di 34 anni era di
50,5 (cinquanta,cinque) anni”.
Data contezza delle risultanze degli accertamenti peritali disposti dal giudice di primo grado e delle risposte del C.T.U. alle osservazioni del consulente di parte della
Parte
è opportuno considerare anche la consulenza tecnica di parte eseguita dal Dott. ed espressamente richiamata nella comparsa di costituzione Persona_8 dell'appellato Il consulente di parte ha svolto considerazioni Controparte_5
medico legali in buona parte sovrapponibili a quelle rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio Dottoressa , censurando le modalità dell'asportazione del Per_6
pag. 19/36 nevo, avvenuta giorno 27 aprile 2006 presso l'Azienda ospedaliera Bianchi-
Melacrino-Morelli, e la mancata esecuzione degli accertamenti di rito che avrebbero consentito un'esatta e tempestiva diagnosi. In particolare, ha evidenziato che, mediante l'esame istologico, Si sarebbe potuto accertare lo spessore del tumore, secondo l'indice di Breslow, costituente il parametro prognostico più importante e utile per la programmazione terapeutica. Ciò nonostante, considerata la rapidità con cui si sono verificate le metastasi, il C.T.P. ha ritenuto presumibile che, a quell'epoca, il melanoma si trovasse al “III livello sec. con un indice di Per_9
Breslow pari o di poco superiore a 1”, e ne ha dedotto che in tale fase, “se adeguatamente trattata, le possibilità di sopravvivenza per la paziente nell'arco di dieci anni sarebbero state elevate” (cfr. ivi. pag. 39). Ha poi concluso che, a causa del comportamento negligente e imperito della dermatologa che giorno 27.4.2006 visitò la IG procedendo all'asportazione solo parziale del nevo e CP_5 omettendo il doveroso accertamento istologico, “alla paziente è stata preclusa ogni possibile chance di sopravvivenza” e ribadito che, altrimenti, le possibilità di sopravvivenza per la paziente nell'arco di dieci anni sarebbero state elevate.
Orbene, sulla base degli elementi evincibili dalle consulenze tecniche d'ufficio e di parte sopra richiamate e in applicazione dei normali criteri di derivazione causale e considerata anche la mancanza di plausibili e fondate ipotesi alternative, deve ritenersi provato, col grado di certezza necessario in questa sede, che le condotte colpose imputabili al personale sanitario dell'Azienda ospedaliera Bianchi-
Melacrino-Morelli impedirono una corretta e tempestiva diagnosi della patologia oncologica che condusse al decesso della IG Sulla base degli stessi CP_5
dati medico legali, deve altresì ritenersi che, in caso di corretta e tempestiva diagnosi, la paziente avrebbe avuto serie possibilità di sopravvivenza per un apprezzabile ulteriore arco temporale.
A tale riguardo, non sfugge che la C.T.U. Dott. ssa , nella relazione datata 27 Per_6 gennaio 2014, ha testualmente affermato che “Tuttavia (…) l'assenza della diagnosi istologica e di una stadiazione certa della lesione primitiva non ci consente di stabilire se tale lesione fosse ad uno stadio iniziale o avanzato e se un intervento terapeutico appropriato, effettuato seguendo le linee guida obbligatorie in questi casi, avrebbe consentito soltanto di prolungare la sopravvivenza della paziente o avrebbe invece portato ad una guarigione completa” (cfr. ivi, pagg. 32-33) e che tale pag. 20/36 affermazione ammette anche l'astratta possibilità di una completa guarigione. Si è già detto, inoltre, che rispondendo a specifico quesito del Giudice, la stessa C.T.U. ha spiegato che “… non è possibile stabilire, con ragionevole certezza ovvero alta probabilità medico legale, con quale probabilità, in misura percentuale, la sig.ra avrebbe potuto vivere per un periodo di tempo più lungo, rispetto Persona_1
a quello poi effettivamente vissuto, in caso di trattamento praticato secondo le linee guida. Tuttavia, dalla consultazione delle tabelle per la classificazione del melanoma cutaneo secondo il sistema TNM, prescindendo dalle omissioni, è possibile rilevare che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di un melanoma correttamente trattato oscilla tra il 97% e il 53%”.
La C.T.U. appare dunque metodologicamente corretta e condivisibile anche nella misura in cui – in mancanza di una precisa diagnosi iniziale dovuta alla violazione delle linee guida – non si spinge fino a pronosticare le concrete possibilità di sopravvivenza della paziente, ma si limita a richiamare le predette tabelle, dalle quali si desume un elevato tasso di sopravvivenza a cinque anni (variabile tra il 97% e il
53%), alla luce del quale appare ben più che plausibile quanto sostenuto dal C.T.P.
Dott. , secondo cui, in caso di corretta diagnosi e adeguati trattamenti, la Per_8
signora avrebbe avuto serie possibilità di sopravvivenza a dieci anni. CP_5
Questo Collegio ritiene di condividere tale ultima ipotesi, considerando che, alla data dell'intervento per cui è causa, la paziente era giovane in buone condizioni generali, sicché avrebbe potuto reagire proficuamente alle cure, se tempestivamente prestate, così assicurandosi possibilità di sopravvivenza ragionevolmente stimabili nella misura più alta tra quelle innanzi indicate. Del resto, ove si consideri che, secondo le tabelle richiamate dalla C.T.U., la sopravvivenza a cinque anni è stimata nella misura minima del 53%, ma può raggiungere anche il 97%, è più che ragionevole ipotizzare che, nel caso di specie, la IG avrebbe potuto ampiamente superare i CP_5
cinque anni di sopravvivenza, secondo la stima del consulente di parte Dott. . Per_8
Per altro verso, tuttavia, si ritiene di poter escludere che, nell'ipotesi più favorevole, la paziente potesse avere serie possibilità di completa guarigione, considerato che, sulla base di dati medici sopra rassegnati, si può fondatamente ritenere che il melanoma si trovasse al “III livello sec. con un indice di Breslow pari o di Per_9 poco superiore a 1”. Tale considerazione avvalora, rendendola particolarmente attendibile, la C.T.P. a firma del Dott. , alla quale, pertanto, si ritiene di Persona_8
pag. 21/36 dover aderire anche con riferimento alla stima delle concrete prospettive di vita della paziente, quantificandole ragionevolmente, ai fini per cui è causa, in ulteriori dieci anni dalla data dell'improprio intervento di resezione del nevo, eseguito il 27.4.2006.
7.2. Puntualizzato quanto sopra e passando alle implicazioni di carattere giuridico, giova ricordare che, come recentemente ribadito anche da Cass. civ., Sez. III,
19/09/2023, n. 26851, in ipotesi di morte dipendente anche, come nella fattispecie, dall'errore medico, vale il principio per cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima,
l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè,
a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (cfr. anche Cass., 21/07/2011, n.
15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023,
n. 13037).
In fattispecie analoga a quella che occupa, la stessa sentenza sopra richiamata, rifacendosi a conformi precedenti giurisprudenziali, ha poi spiegato, che il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie,
l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento. I possibili pregiudizi derivanti tale evento si atteggiano diversamente a seconda che riguardino la vittima primaria o le vittime secondarie. Nella prima ipotesi, infatti, il pregiudizio potrà configurarsi come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
nella seconda ipotesi, invece, sarà configurabile un pag. 22/36 danno da perdita anticipata del rapporto parentale (sul tema, cfr. funditus Cass. civ.,
Sez. III, 11/11/2019 n. 28993).
Nel caso oggi in esame, il decesso della IG certamente correlato alle CP_5
condotte mediche censurate, si è sostanziato nella perdita anticipata della vita rispetto alle ben maggiori prospettive scientificamente stimate in relazione alla specifica patologia e alle condizioni generali della paziente. A ciò si aggiunga che l'omessa tempestiva diagnosi, oltre a precludere più efficaci opportunità terapeutiche, ha certamente peggiorato, in maniera notevole, l'ultimo segmento di vita della paziente, costretta a sopportare gravi sofferenze, nella consapevolezza dell'imminente e ineluttabile esito letale della malattia. Sotto concorrente profilo, è parimenti indubitabile il pregiudizio subito dai prossimi congiunti della vittima primaria, rispettivamente marito, padre e fratelli, per la perdita anticipata del legame parentale.
§
8. Col motivo rubricato <>, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado anche sotto il profilo della liquidazione dei danni. In particolare, ha contestato la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis nella misura massima, sostenendo - con affermazione invero alquanto discutibile – che la signora non avrebbe avuto percezione piena di un imminente decesso e che CP_5
non sarebbero emerse condizioni di sofferenza particolare tali da giustificare la misura della liquidazione. Avuto riguardo, invece, al danno morale parentale iure proprio, non ha contestato il quantum liquidato in favore dei fratelli della vittima (affermando espressamente che, rispetto a costoro, la sentenza ha tratto la conseguenza naturale in tema di liquidazione) ha ritenuto eccessivo sia quello liquidato nei confronti del coniuge e del padre e ne ha chiesto la riconduzione a misura più equa. Per completezza, si dà
Contr atto che l'appellato ha genericamente censurato l'errata quantificazione dei danni, ma l'esame di tali doglianze è precluso dall'inammissibilità dell'appello incidentale di fatto proposto.
Gli appellati congiunti della signora hanno controdedotto sostenendo le CP_5
statuizioni di primo grado ed evidenziando le sofferenze patite dalla signora CP_11
rimasta lucida fino al decesso e rappresentandosi l'approssimarsi della morte. I fratelli della vittima hanno anche eccepito la formazione del c.d. giudicato interno con riferimento alle rispettive posizioni.
pag. 23/36 Parte Giova subito evidenziare che su tale ultimo punto, non dall'appellante Parte_6
si è formato il giudicato.
8.2. Per quanto riguarda il danno morale patito iure proprio dalla signora le CP_5 doglianze dell'appellante sono manifestamente infondate, mentre risulta corretta la liquidazione operata in sentenza. Dall'istruttoria è emerso chiaramente che la IG abbia vissuto la fase terminale della malattia dovendo sopportare fortissime CP_5
sofferenze cagionate da un quadro clinico notevolmente deteriorato (basti pensare che risultano diffuse metastasi ossee con frattura del femore e di alcune vertebre) e che, essendosi mantenuta lucida, ebbe chiara percezione del catastrofico e inevitabile esito della malattia. Inoltre, tenuto conto di quanto osservato al paragrafo precedente sulla risarcibilità dei pregiudizi subiti dalla vittima primaria in termini di danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e di danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, il risarcimento per il danno direttamente patito dalla IG CP_5
avrebbe anche potuto essere maggiore.
A fronte di tali dati, oggettivi e incontrovertibili, le censure di parte appellante, oltre ad essere sfornite di plausibili elementi di supporto, appaiono totalmente prive di pregio oltre che discutibilmente accompagnate da impropri commenti circa la definizione “povera IG ” utilizzata nella sentenza appellata. Per_1
8.3. Avuto riguardo, invece, alla quantificazione del danno da perdita parentale subito rispettivamente dal marito e dal padre della IG la sentenza di primo CP_5
grado, tenuto conto delle Tabelle di Milano all'epoca vigenti, li ha liquidati, in €
250.000 in favore del Sig. (marito) e in € 200.000 in favore del OP5
Sig. (padre), quindi attestandosi prudentemente in prossimità Controparte_5 della mediana (pari a € 248.948) di detti valori per il marito e ben al di sotto della stessa per il padre.
Le ragioni addotte a sostegno di tale liquidazione, pur sempre di natura equitativa, sono state correttamente e ragionevolmente individuate nel documentato rapporto di convivenza dei coniugi e nella conseguente inevitabile e incontestata condivisione, da parte del marito, del percorso clinico e delle sofferenze della moglie.
Ciò premesso, tuttavia, giova precisare che, dalla data dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ad oggi, si è assistito al progressivo affinamento dei criteri finalizzati ad assicurare una tendenziale omogeneità di giudizio in materia di pag. 24/36 liquidazione dei danni di natura non patrimoniale e, in particolare, al reiterato aggiornamento delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano - le ultime delle quali adottate il 4.6.2024 – ed alle quali questa Corte intende attenersi, in conformità al consolidato indirizzo secondo cui, in ipotesi di cambiamento delle tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Cassazione civile sez. III, 29/05/2015, n.11152).
Con riferimento al pregiudizio da perdita del rapporto parentale, dette tabelle comprendono sia il danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite, sia il danno esistenziale, ossia il pregiudizio riguardante la sfera dinamico-relazionale e costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno, poiché
«consentono di apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso» (Cass. civ. nn. 37009/2022, 28989/2019). Tale principio, ovviamente, vale anche per le più recenti e aggiornate tabelle del Tribunale di
Milano, adottate il 21.5.2024, che devono oggi trovare applicazione anche al caso di specie.
Del resto, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle vigenti tabelle milanesi, conformi ai criteri indicati dalla S.C., secondo cui, «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata pag. 25/36 motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. civ. nn. 5948/2023, 33005/2021, 26300/2021, 10579/2021).
Nel caso di specie, appare equo applicare i criteri tabellari, tenendo conto delle peculiarità della vicenda e, segnatamente, del fatto, incontestabile, che l'omessa diagnosi del melanoma, favorendo la progressione della malattia, poi correttamente diagnosticata solo nella fase terminale, abbia inciso in termini drammaticamente negativi anche sulla qualità dell'ultimo periodo di vita della vittima primaria e dei suoi congiunti, come da costoro dedotto. Tali elementi sono agevolmente desumibili anche dalla documentazione medica in atti, dalla quale si evince chiaramente che la patologia tumorale fu correttamente diagnosticata soltanto nel mese di aprile 2007, ad un anno di distanza dall'asportazione del nevo, allorquando aveva ormai assunto connotati di estrema gravità, tanto che la IG da Reggio Calabria CP_5
veniva visitata presso l'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove veniva effettuato esame obiettivo locale all'ascella sin che evidenziava: “voluminosa adenopatia diametro maggiore 6 cm con iniziale infiltrazione della cute …” e poi sottoposta a intervento operatorio di: “dissezione ascella sinistra con asportazione di tutto il tessuto adiposo e dei linfonodi previa disinserzione del m. piccolo pettorale dal piano costale…”. Il conseguente esame istologico del pezzo operatorio dava poi atto di un “quadro morfologico compatibile con melanoma maligno metastatico a nove (9/16) su sedici linfonodi esaminati tipo di metastasi massiva …” (cfr. relazione di c.t.u. del 5.7.2017). La massiva diffusione delle metastasi, inoltre, come già detto, determinava anche lesioni ossee alle vertebre e al femore. Gli elementi sopra sinteticamente esposti appaiono ben più che sufficienti, oltre alle altre circostanze del caso, per ritenere che l'ultima fase di vita della IG e di riflesso dei CP_5
suoi congiunti, fu caratterizzata da notevolissime sofferenze, aggravate dal disagio del ricovero in una struttura specializzata di Milano e quindi a notevole distanza dal luogo di residenza, nonché dalla consapevolezza che il decorso della malattia e delle cure avrebbe potuto essere diverso e certamente meno traumatico e cruento.
Secondo la relativa tabella del 2024, il c.d. “valore punto” per la perdita del coniuge/genitore è pari ad € 3.911,00 (con c.d. “cap” di € 391.103,18). Applicando dunque le nuove tabelle del Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale, conseguente alla perdita del congiunto - deceduta all'età di 34 Persona_1
pag. 26/36 anni (essendo nata il [...] e morta il 4.9.2007) - va complessivamente determinato come segue.
In base alla tabella integrata a punti, dovrebbe riconoscersi al coniuge non separato
(n. il 9.3.1974, di anni 33 al momento del fatto), un punteggio OP5
tabellare pari a complessivi 81 punti, così determinato: punti 22 per l'età della vittima primaria (criterio A); punti 22 per l'età della vittima secondaria (criterio B); punti 16, in ragione della convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria
(criterio C); punti 16 non essendovi altri congiunti superstiti nel nucleo familiare primario del de cuius (criterio D); punti 5 per qualità e intensità della relazione affettiva (criterio E), dovendosi ragionevolmente considerare, anche alla luce delle esposte motivazioni, la peculiare incidenza che il particolare atteggiarsi della malattia della vittima primaria, la penosità delle sofferenze nella consapevolezza dell'infausta e inevitabile prognosi e la connessa lucida agonia abbiano determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, la quale ha peraltro sostenuto di avere costantemente assistito la propria congiunta e di aver sofferto sintomi di grave perturbamento d'animo correlati ai fatti per cui è causa.
Moltiplicando il punteggio tabellare, pari a 81 punti, per il correlato “valore punto”, pari a € 3.911,00, si ottiene un importo pari a € 316.971,00.
Sulla base degli stessi parametri dovrebbe riconoscersi al padre Controparte_5
(n. il 16.5.1948, di anni 59 al momento del fatto), un punteggio tabellare pari a complessivi 48 punti, così determinato: punti 16 per l'età della vittima primaria
(criterio A); punti 18 per l'età della vittima secondaria (criterio B); punti 0, in mancanza di elementi rilevanti ai fini del criterio C); punti 9 essendovi almeno tre congiunti superstiti (criterio D); punti 5 per qualità e intensità della relazione affettiva (criterio E) dovendosi, anche in questo caso, ragionevolmente considerare, anche per quanto già detto, la peculiare incidenza che il particolare atteggiarsi della malattia della vittima primaria, la penosità delle sofferenze nella consapevolezza dell'infausta e inevitabile prognosi e la connessa lucida agonia abbiano determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, la quale ha peraltro sostenuto di avere costantemente assistito la propria congiunta e di aver sofferto sintomi di grave perturbamento d'animo correlati ai fatti per cui è causa.
Moltiplicando il punteggio tabellare, pari a 48 punti, per il correlato “valore punto”, pari a € 3.911,00, si ottiene un importo pari a € 187.728,00.
pag. 27/36 Detti importi dovranno poi essere diminuiti in ragione della presumibile aspettativa di vita della paziente, dividendo il rispettivo ammontare per il tempo di vita medio risultante statistica demografica (all'epoca indicato per le donne in 84,5 anni) e moltiplicando i valori così ottenuti per quella che sarebbe verosimilmente stata la durata della vita della paziente in caso di corretta e tempestiva diagnosi e stimabile, sulla base degli illustrati criteri medico legali, in complessivi 44 anni.
Pertanto, ai congiunti di , a titolo di risarcimento del danno da Persona_1
perdita del rapporto parentale, gli importi di seguito rispettivamente indicati:
- a : € 165.049,72 (€ 316.971,00./ anni 84,5 = € 3.751,13 x anni OP5
44 = € 165.049,72);
- a € 97.751,72 (€ 187.728,00/ anni 84,5 = € 2.221,63 x anni Controparte_5
44 = € 97.751,72).
I suddetti importi, calcolati sulla base delle più aggiornate tabelle di Milano, rispecchiano i valori attuali. Sulle stesse somme, devalutate anno per anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., alla data del decesso della IG avvenuto il CP_5
4.9.2007, dovranno essere corrisposti i relativi interessi compensativi fino alla data della presente sentenza, oltre eventuali ulteriori interessi fino al soddisfo.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata rideterminando, nei termini di cui sopra, la misura del risarcimento del danno da perdita parentale in favore di e e la riforma, sebbene determinata Controparte_3 Controparte_5
Parte dall'appello proposto da gioverà anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale (Sez. Un.
4.12.2015 n. 24707, Rv 638109-01).
§
Parte
9. Col motivo rubricato << In ordine alla regolazione delle spese di lite >>, ha impugnato anche le statuizioni sulle spese, chiedendo la condanna dell'
[...] alla refusione delle spese di lite per l'errata e infondata chiamata OP3
in garanzia, anche informata a malafede contrattuale. Nel caso di rigetto della domanda di parte attrice, ne ha chiesto la condanna alla refusione delle spese in anche in proprio favore, in qualità di soggetto chiamato in garanzia dal convenuto ed esteso le medesime considerazioni alle spese di c.t.u.
Il rigetto integrale dell'appello proposto da comporta anche il rigetto delle Pt_1
superiori doglianze e il rinvio a quanto si dirà appresso per la regolamentazione delle spese.
pag. 28/36 §
10. Con note di trattazione scritta, in data 11/09/2004, gli appellati e Controparte_3
hanno chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c., osservando che Controparte_4
“l'ingiustificata condotta processuale tenuta dall'appellante e Parte_1 dall'intervenuta Reliance, come desumibile dagli atti, dovrà comportare, previa dichiarazione di rispettiva responsabilità, la loro consequenziale condanna al risarcimento del danno ex 96 III terzo comma c.p.c., da liquidarsi, d'ufficio, nella misura equitativa ritenuta di giustizia”.
La condotta dell'aver proposto o resistito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave si realizza quando la parte è consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ed abusa dello strumento processuale per meri fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti (Cass. SS. UU. n. 9912/2018). La domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass.
29.5.1984, n.3274). Secondo ostante giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I,
30 luglio 2010, n. 17902).
Sulla base di questi presupposti, pur a fronte della totale soccombenza in giudizio
Parte dell'appellante non risulta provato il danno cagionato alle parti appellate.
§
11. Valutati gli atti e all'esito del giudizio, questa Corte rileva la sussistenza delle condizioni per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di pag. 29/36 espressioni sconvenenti od offensive contenute negli scritti difensivi depositati
Parte dall'appellante nel presente grado di giudizio.
E' noto che la disciplina di cui all'art. 89 c.p.c., è finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, senza individuare alcuna causa di non punibilità, a differenza dell'art. 598 c.p.; le norme concernono la regolamentazione delle frasi offensive contenute negli scritti di parte o pronunciati davanti ad una autorità giudiziaria, prevedendo che, qualora le offese esulino dal contesto della causa, il giudice possa ordinarne la cancellazione ed eventualmente liquidare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
Espressioni offensive sono quelle connotate da un'attitudine dispregiative indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o del suo difensore, ma anche del giudice
(per apprezzamenti di tal carattere rivolti alla sentenza impugnata v. Cass. n.
3032/1999; Cass. n. 3326/1982; Cass. n. 5991/1979), o di terzi estranei al processo
(Cass., S.U., n. 520/1991). Sconvenienti sono le espressioni che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all'offensività (Cass. n. 14942/2000; Cass. n. 9707/2003; Cass.
n. 12952/2007).
Alla luce dei suddetti principi, devono essere valutate le espressioni di seguito
Parte testualmente riportate, contenute nell'atto di appello proposto dalla
A) la difesa dell'assicuratore come eccezione in senso stretto e si sente per questo autorizzato a non valutare la garanzia prestata dalla polizza, rispetto all'evento dannoso denunziato ? E' questa la giustizia oggi ? Una giustizia civile piegata a logiche di statistica ed ossessionata dalla ricerca di un cavillo che consenta di imboccare una comoda scorciatoia elusiva delle motivazioni ? Non si vuol credere che alcuno degli operatori del diritto voglia asservirsi a tale deriva e tanto meno la
Corte Territoriale Ecc.ma, che saprà di certo fare buon governo delle norme di rito, travisate pericolosamente dal poco attento giudice di prime cure.>>, riportata alla
Parte ventesima pagina (non numerata) dell'atto di appello della
B) giustizia sostanziale, che è ciò cui tutti gli operatori del diritto devono tendere.>>,
Parte riportata alla ventunesima pagina (non numerata) dell'atto di appello della pag. 30/36 C) domanda per perdita di chance, si sia convinto ad accertare e dichiarare una responsabilità piena, non potendo diversamente accordare il risarcimento>>, riportata alla quarantasettesima pagina (non numerata) dell'atto di appello della Parte
Dette espressioni, per il loro chiaro tenore letterale oltre che per l'evidente infondatezza, risultano quantomeno sconvenienti se non addirittura offensive nei confronti del Giudice di primo grado, superando ampiamente, oltre che ingiustificatamente, i limiti fisiologici dell'esercizio del diritto difesa. Trattasi, infatti, di enunciazioni manifestamente eccedenti la continenza e le esigenze difensive, nonché del tutto prive di reale fondamento e non supportate da alcun oggettivo elemento di riscontro. In particolare, la frase di cui alla lettera C), si sostanzia in una – indimostrata – illazione di responsabilità del giudice di primo grado, il quale avrebbe consapevolmente accordato un risarcimento non dovuto.
Pertanto, occorre disporne la cancellazione ai sensi di legge, ordinando altresì la trasmissione di copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Parte presso il quale risulta iscritto il difensore dell'appellante per le eventuali determinazioni di competenza.
§
12. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01). Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, a mente del quale, nella determinazione degli onorari a carico del soccombente, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata e, quindi, facendo riferimneto alle somme rispettivamente riconosciute a , Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, e , nonché alla somma
[...] OP1 OP1 di tali importi per il . Parte_7
Tenuto conto di detti valori, si ritiene congruo applicare i rispettivi parametri nella misura media per tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, considerati il grado di complessità della causa e le correlate attività defensionali e non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, salvo che per quella istruttoria e/o di pag. 31/36 trattazione in appello, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione nel presente grado di giudizio.
Occorre poi precisare che sia e , costituiti con Controparte_3 Controparte_4
l'Avv. Caterina Siviglia, sia e , costituiti OP9 Controparte_20 con l'Avv. Sebastiano Bellino, hanno rispettivamente svolto difese congiunte, col patrocinio del medesimo difensore. Visto il disposto dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 e tenuto conto dell'entità dell'impegno difensivo e del grado di complessità delle questioni trattate, appare congruo riconoscere per la difesa congiunta di dette parti, un aumento dei compensi in misura pari al 20%.
Le competenze, pertanto, sono liquidate come segue.
Con riferimento alla posizione di e -Valore della OP5 Controparte_4 causa: da € 52.001 a € 260.000.
Per il giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00;
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00;
Compenso tabellare: € 14.103,00;
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.820,60;
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 16.923,60, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
Per il giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00;
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00;
Compenso tabellare: € 12.154,00;
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): € 2.430,80;
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 14.584,80, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
pag. 32/36 Con riferimento alla posizione di valore della causa: da € 52.001 a Controparte_5
€ 260.000.
Per il primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00;
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00;
Compenso tabellare: € 14.103,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Per il grado di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00;
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00;
Compenso tabellare: € 12.154,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
Con riferimento alla posizione di e , OP1 OP1
valore della causa: da € 5.201 a € 26.000.
Per il primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00;
Compenso tabellare (valori medi): € 5.077,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
Per il grado di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00;
Compenso tabellare: € 4.888,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
pag. 33/36 Con riferimento alla posizione dell' , Controparte_7
valore della causa: da € 260.001 a € 520.000.
Per il primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00;
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00;
Compenso tabellare (valori medi): € 22.457,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Per il grado di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00;
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00;
Compenso tabellare: € 17.179,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
§
Considerato il complessivo esito della causa, ricorrono fondati motivi per compensare parzialmente tra le parti le spese come sopra liquidate in favore di , Controparte_3
, e Controparte_5 Controparte_4 OP1 CP_11
nella misura di un quarto, ponendo i rimanenti tre quarti a carico di Parte_1
, dell'appellante incidentale
[...] Controparte_21
e di
[...] TR
, in solido tra loro. Le spese liquidate in favore del
[...] [...]
, invece, devono per metà essere Parte_7
poste a carico di TE
, in solido tra loro
[...] Pt_1 CP_6
Part Consegue altresì la condanna di ) , di Parte_1
[...]
, in solido, a tenere TR indenne l'assicurato da Parte_7
ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla presente pronuncia.
pag. 34/36 La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
[...]
impone di dare atto della Parte_7 ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché lo stesso appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale di fatto proposto dal OP
(già ), avverso la sentenza
[...] Controparte_7
del Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, n. 8/2020, pubblicata il
3/1/2020 nel procedimento n. 1024/2011 R.G., in parziale accoglimento dell'appello Parte principale proposto da e in parziale riforma della Parte_1 Parte_1
sentenza di primo grado, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal
[...]
(già Azienda Ospedaliera “Bianchi- Parte_7
Melacrino-Morelli”);
2) ridetermina l'ammontare del risarcimento dovuto a titolo di risarcimento del danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale, in € € 165.049,72 per e in € 97.751,72 per in moneta attuale;
Controparte_3 Controparte_5
3) condanna , Parte_1 [...]
e il TR [...]
, in solido, al pagamento delle spese di Parte_7
entrambi i gradi di giudizio, definitivamente liquidate, previa parziale compensazione delle stesse:
- per e , in complessivi € 23.631,30 oltre spese Controparte_3 Controparte_4
generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
- per in complessivi € 19.692,75 oltre spese generali, c.p.a. e Controparte_5
i.v.a., se dovute e come per legge;
- per e . in complessivi € OP1 OP1
12.923,25 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
pag. 35/36 - condanna Parte_1 [...]
in solido, al pagamento delle TR
spese di entrambi i gradi di giudizio in favore Parte_7
, definitivamente liquidate, previa parziale
[...] compensazione delle stesse in € 19.818,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
4) condanna l'appellante principale , e Parte_1
l'intervenuta TR
, in solido, a tenere indenne l'assicurato
[...] Parte_7
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla
[...]
presente pronuncia, nei termini sopra indicati.
5) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti contenute nell'atto di appello proposto da , Parte_1
testualmente indicate in parte motiva, al paragrafo 11), lettere A), B) e C).
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Parte Avvocati presso il quale risulta iscritto il difensore dell'appellante per le eventuali determinazioni di competenza.
Attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante incidentale Controparte_21
versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 36/36