Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2024, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo n. 1;
contro
Comune di Capannori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Donadon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia;
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana, non costituite in giudizio.
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Capannori del 30 maggio 2024 avente ad oggetto “Divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell''art. 45 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 207/2021) ex art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003”, comprensivo dell'allegato parere negativo dell'Ufficio Pianificazione e Politiche Ambientali del Comune di Capannori prot. n. 34473 del 23 maggio 2024;
- del provvedimento del Comune di Capannori del 3 maggio 2024 avente ad oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza/comunicazione, ai sensi dell''art 10-bis della Legge 241/1990”, comprensivo dell'allegato parere negativo dell'Ufficio Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Ambientali prot. n. 27503 del 23 aprile 2024;
- del Programma Comunale degli Impianti del Comune di Capannori, approvato con delibera del Consiglio del Comune di Capannori n. 20/2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capannori, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 10 aprile 2024, IA ha presentato al Comune di Capannori e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Toscana (ARPAT) una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di alcuni apparati di trasmissione del segnale radiomobile su un’infrastruttura di proprietà di Inwit, già presente sul territorio comunale.
Il 3 maggio 2024, il Comune ha trasmesso a IA il preavviso di diniego all’installazione degli apparati suddetti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, evidenziando la non conformità dell’impianto rispetto alle localizzazioni riportate nel programma comunale degli impianti per l’anno 2024, approvato con delibera del Consiglio n. 20/2024.
Acquisite le osservazioni procedimentali di IA, il Comune ha comunicato il diniego all’installazione degli apparati, richiamando il parere definitivo espresso dall’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Ambientali (prot. n. 34473 del 23 maggio 2024), con il quale si ribadiva la mancata previsione dell’impianto nel programma comunale, redatto, anno per anno, sulla base dei piani di sviluppo presentati dagli operatori economici interessati.
2. Avverso detti provvedimenti IA ha proposto ricorso.
2.1. Con una prima censura la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione a causa della mancata inclusione dell’impianto progettato da IA nel programma comunale per il 2024. Lo strumento pianificatorio, infatti, e i provvedimenti conseguenti con i quali il Comune, in sua diretta attuazione, ha negato l’autorizzazione all’installazione dell’impianto, contrasterebbero con la normativa speciale dettata dal legislatore nazionale per tale peculiare tipologia di interventi.
Il programma comunale, segnatamente, consentirebbe di installare gli impianti per le telecomunicazioni solo in alcuni siti predefiniti del proprio territorio e, per tale via, introdurrebbe un divieto generalizzato, incompatibile con la normativa vigente. Lo stesso contrasterebbe, in particolare, con l’art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001, come recentemente modificato dall’art. 38, comma 6 del d.l. n. 76/2020, e con la giurisprudenza amministrativa che si è formata sul tema, secondo cui i Comuni hanno la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza tuttavia poter introdurre limitazioni in aree generalizzate del proprio territorio. Pertanto, contrariamente a quanto avvenuto nel Comune di Capannori, la specificazione dei siti sarebbe ammessa solo “in negativo”, mediante l’individuazione di quelli in cui, per specifiche e prevalenti ragioni di tutela, è vietata la collocazione degli impianti.
Inoltre, le infrastrutture per le telecomunicazioni - che rivestono carattere di pubblica utilità e sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001 - sarebbero potenzialmente compatibili con tutte le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale e perciò collocabili in ogni area del territorio comunale.
In ogni caso, evidenzia la ricorrente, l’installazione degli apparati di cui si controverte era stata debitamente e preventivamente indicata da IA già nel proprio piano di rete del 23 ottobre 2023 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
2.2. Con una seconda censura la ricorrente lamenta la palese irragionevolezza delle determinazioni assunte dal Comune, il quale, anziché incentivare l’utilizzo di infrastrutture preesistenti, come previsto dall’art. 11 della L.R.T. n. 49/2011 e nello stesso programma comunale degli impianti, ha negato la possibilità di installare gli apparati in coubicazione sul traliccio di Inwit, di fatto costringendo IA a garantire la copertura del segnale radiomobile solamente tramite l’installazione di una nuova antenna.
Tale scelta, inoltre, sarebbe manifestamente illogica poiché si è negata la possibilità di installare gli apparati di IA su un’infrastruttura esistente e funzionante che è già stata ritenuta compatibile con gli strumenti di pianificazione vigenti e perciò autorizzata. Il Comune, pertanto, non solo avrebbe illegittimamente identificato un numero molto limitato di siti predefiniti su cui sarebbe ammessa l’installazione di stazioni radio base, ma avrebbe addirittura attribuito ciascuno di essi ad un singolo e specifico operatore.
3. Il Comune di Capannori si è costituito in giudizio.
In via preliminare, lo stesso eccepisce l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione del programma comunale degli impianti del 2024, del quale l’odierno diniego costituirebbe mero provvedimento attuativo. Il programma, infatti, nella parte in cui non ha previsto l’impianto che IA oggi pretende di installare, già indicato nel piano di sviluppo della rete presentato dall’operatore economico per l’anno 2024, avrebbe avuto natura provvedimentale e portata immediatamente lesiva e, per tali ragioni, avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione. L’atto pianificatorio, invece, è stato impugnato solo assieme al diniego, oltre la scadenza del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a..
Nel merito, il Comune nega che il proprio programma degli impianti contenga un divieto generalizzato, essendosi invece prevista una distribuzione capillare delle opere in tutto il territorio - sulla base delle specifiche richieste contenute nei piani di sviluppo presentati dai vari operatori economici - nel rispetto dell’ iter previsto dalla L.R.T. n. 49/2011; il diniego espresso alla installazione dell’impianto richiesto da IA, dunque, sarebbe perfettamente coerente con la legittima pianificazione comunale.
Si sono costituiti anche, con memoria di stile, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e la Società Inwit.
4. All’udienza pubblica del 17 aprile 2025, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, è fondata e va accolta l’eccezione di irricevibilità e inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera del Consiglio n. 20/2024, con la quale si è approvato il programma comunale degli impianti per l’anno 2024, atto presupposto del diniego posto in contestazione dalla parte ricorrente.
In via generale è utile rammentare che la L.R.T. n. 49/2011 assegna ai Comuni il compito di elaborare il programma degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi dettati dall’art. 11.
L’art. 9, comma 2 della legge citata stabilisce che, a tal fine, “entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l'ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti”.
In base a tali piani, i Comuni predispongono i programmi, che hanno durata almeno triennale, e li aggiornano, per adeguarli alle nuove richieste degli operatori economici.
L’art. 10, comma 1 della legge prevede poi che il titolo abilitativo è rilasciato nel rispetto “… del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9”, fatta salva la possibilità, prevista dal successivo comma 4, di autorizzare la collocazione di impianti non inclusi nei programmi, nei casi in cui sussistano “motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete”.
La legge regionale citata, pertanto, prevede uno specifico iter autorizzatorio che deve essere rispettato dai Comuni e dagli operatori economici. Come già evidenziato da questo Tribunale, la disciplina dettata dalla L.R.T. n. 49/2011 rappresenta una legittima integrazione della normativa nazionale - consentita dall’art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001 e coerente con il meccanismo delineato dagli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 - che ha il precipuo scopo di assicurare il contemperamento delle esigenze legate ad un efficiente sviluppo della rete delle telecomunicazioni con quelle, altrettanto significative, dell’equilibrato utilizzo del territorio e del contenimento dell’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 15 luglio 2024, n. 884; Id., 13 giugno 2024, n. 714).
Ebbene, nel caso di specie, per stessa ammissione della parte ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo), l’impianto del quale oggi si controverte, identificato con il codice LU55012_009 Piaggiori, da collocare sull’antenna preesistente di proprietà di Inwit, è stato espressamente indicato nel piano annuale di sviluppo della rete presentato da IA in data 23 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 2 cit. (cfr. doc. 5, pag. 4 di parte ricorrente).
Nonostante ciò, tale impianto non è stato incluso nel programma comunale per l’anno 2024 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) e ciò equivale ad un implicito diniego di autorizzazione alla realizzazione dello stesso.
L’atto di pianificazione, pertanto, con specifico riferimento all’impianto di cui oggi si controverte, ha assunto valore provvedimentale e ha prodotto effetti lesivi immediati nei riguardi di IA, che ne avrebbero imposto l’immediata impugnazione; il diniego di cui oggi si controverte, invece, non costituisce altro che la consequenziale e vincolata attuazione di quanto previsto nel programma medesimo.
In altri termini, come già evidenziato da questa sezione, “il programma non detta norme generali e astratte, e non ha dunque valore regolamentare, bensì provvedimentale nella misura in cui, come previsto dall'art. 9 della l.r. n. 49/2011, "definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l'installazione degli impianti" sulla base delle proposte formulate dai gestori con i rispettivi programmi di sviluppo della rete, i quali comprendono l'ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti e delle nuove infrastrutture” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 13 giugno 2024, n. 714 cit.).
D’altra parte, sempre sotto il profilo che si sta esaminando, è irrilevante il fatto che gli apparati oggetto dell’istanza di IA fossero da installare sull’infrastruttura già esistente di proprietà di Inwit. Difatti, anche a voler ritenere esistente un favor del legislatore (e dello stesso Comune di Capannori) per l’installazione delle stazioni radio base in coubicazione, ciò non implica, di per sé, che le stesse possano essere automaticamente assentite, in assenza di una specifica valutazione da parte del Comune e al di fuori del procedimento di pianificazione e di autorizzazione che si è sopra descritto, previsto dalla legge regionale, indistintamente, per qualsiasi tipologia di impianto. Rimane dunque la necessità che anche gli impianti in coubicazione su antenne preesistenti siano indicati nel piano annuale di sviluppo degli operatori economici (e così ha fatto, per l’appunto, IA), che il Comune ne valuti la rispondenza agli obiettivi di qualità, alle esigenze di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e ai criteri preferenziali dettati dalla legge regionale e che li autorizzi mediante l’inclusione nel proprio programma annuale. Laddove ciò non avvenga, pertanto, si deve intendere implicitamente negata l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in coubicazione.
Ciò detto, differentemente da quanto rilevato in sede cautelare, in base ad un primo e sommario esame, si ritiene che il Comune, che ha sollevato l’eccezione in esame, abbia adeguatamente dimostrato la tardività dell’impugnazione del programma impianti per il 2024, effettuata da IA solo assieme a quella del successivo diniego.
Risulta infatti dagli atti che il programma comunale degli impianti per l’anno 2024 è stato approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 10 aprile 2024, pubblicata in data 15 aprile 2024 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente e doc. 10 del Comune).
Inoltre, in data 23 aprile 2024 è stata comunicata a tutti gli operatori economici interessati, tra cui la ricorrente IA, l’avvenuta approvazione del programma; nella stessa nota era altresì indicato il link presso il quale reperire la documentazione, accedendo al sito internet dell’Amministrazione (cfr. doc. 11 del Comune).
A ciò si aggiunga che nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui si controverte, avvenuta in data 3 maggio 2024 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), si richiamava il programma comunale degli impianti per il 2024 e la relativa delibera di approvazione. Infine, nelle osservazioni procedimentali della ricorrente, datate 13 maggio 2024 (cfr. doc. 11 di parte ricorrente), IA fa espresso riferimento al programma stesso.
Ebbene, in base alle considerazioni che precedono e ai documenti citati, IA risulta avere avuto conoscenza della delibera n. 20/2024 e del programma degli impianti per il 2024 già dal 23 aprile 2024, quando ha ricevuto apposita comunicazione dell’approvazione di tali atti e, comunque, non oltre il 13 maggio 2024, quando essa stessa li ha citati.
Pertanto, anche a voler considerare il termine più favorevole alla parte ricorrente, la stessa avrebbe dovuto impugnare la delibera e il programma, al massimo, entro il 12 luglio 2024, mentre la notifica del ricorso è stata effettuata il 29 luglio 2024.
Dall’irricevibilità del gravame contro l'atto presupposto deriva l'inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnativa contro l'atto applicativo, il cui contenuto è necessitato dall'oramai definitiva esclusione dell'impianto dal programma del 2024 approvato.
6. Visto tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività nella parte in cui si è impugnato il programma degli impianti approvato dal Comune di Capannori per l'anno 2024 e inammissibile nella parte in cui si è contestato il diniego opposto dal Comune alla realizzazione dell’intervento di cui alla s.c.i.a. del 10 aprile 2024.
7. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della fattispecie e la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile quanto all'impugnazione proposta nei confronti del programma degli impianti approvato dal Comune di Capannori per l'anno 2024 e inammissibile quanto al diniego opposto alla realizzazione dell’intervento di cui alla s.c.i.a. del 10 aprile 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO