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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8469 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13391/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13391 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: somministrazione;
vertente
TRA
C.F. e P.IVA.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via
Michelangelo da Caravaggio, n.170, elettivamente domiciliata in Ischia (NA), alla Via Venanzio Marone, n.6, presso lo studio dell'avv. Stefano Pettorino, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita
n.125, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n.168, presso lo studio dell'avv. Luigi Abate, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma rep. 53729 del 07-02- Persona_1
2017, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE' già denominata “ , Controparte_2 Controparte_3
C.F.: , con sede in Roma, alla Via Ombrone n. 2, elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n.168, presso lo studio dell'avv.
Luigi Abate, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma rep. 53868, racc. 26971 del 01-03- Persona_1
2017, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva Parte_1 in giudizio ed esponendo che: Controparte_1 Controparte_3
- la società è responsabile della gestione del bar Caffè del Pt_1
Beverello, alla stazione marittima- molo Beverello nonché titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con
[...] cliente n. 321346378- Pod IT001E81095700 CP_1
- in data 25-06-2020, verso le ore 11.00 veniva interrotta all'improvviso l'erogazione dell'energia elettrica a causa di un guasto al cavo di adduzione dell'elettricità nella zona del porto di Napoli;
- successivamente, ossia in data 25-08-2020, verso le ore 13:30, il contatore in uso presso il bar caffè del Beverello, andava in fiamme cagionando danni a cose e rendendo necessaria la chiusura dell'attività durante l'orario di maggior affluenza della clientela;
- 2 -
- a seguito della tempestiva segnalazione Controparte_3 dell'incidente, provvedeva in poche ore alla sostituzione del contatore ripristinando in tal modo l'energia elettrica.
Su tali basi, chiedeva:
- “ accertarsi e dichiararsi la responsabilità delle convenute per i fatti avanti indicati;
- condannarsi in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante ed in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti
e patiti dalla per complessivi € 9.710,00, come sopra Parte_1 quantificato o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- spese e compensi ristorati con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio
[...] la quale, in via preliminare, rilevava, l'improcedibilità Controparte_4 della domanda di parte attrice a causa del mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita e nel merito chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, nulla nonché infondata ed indimostrata in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, la quale eccepiva la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva adducendo che le problematiche relative alla rete di distribuzione esulavano dalla propria competenza. Nel merito deduceva sostanzialmente quanto addotto dalla convenuta
[...]
e, dunque, instava per il rigetto della domanda in Controparte_4 quanto nulla nonché infondata ed indimostrata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 28-03-2022 venivano concessi i termini ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.
- 3 -
La causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali, e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito saranno esplicitate.
In via preliminare, giova rilevare che la condizione prevista dall'art. 2, co.
24, lett. b) della l. n. 481/1995 è stata assolta, come dimostra il verbale di mancato accordo redatto all'esito del tentativo di conciliazione esperito presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), prodotto da parte attrice.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da è fondata e va Controparte_1 pertanto accolta per quanto di ragione. L'attrice ha, infatti, chiaramente posto a base della domanda fatti riconducibili ad una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050, 2051 c.c. lamentando danni quale conseguenza dell'attività pericolosa di gestione di linea elettrica per omessa manutenzione dell'impianto elettrico ovvero dell'omissione di custodia sul contatore elettrico, non già sul rapporto contrattuale inerente la specifica fornitura di energia elettrica. In sostanza la domanda è stata rivolta non al venditore di energia in base alle norme sulla liberalizzazione del mercato, bensì al soggetto gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero la società che continua a gestire la rete di distribuzione e ad intervenire in casi di guasti, tanto vero che nell'atto introduttivo l'attrice ha evidenziato che “A seguito della pronta segnalazione dell'incidente, l' , in poche ore, sostituì il contatore, Controparte_3 così ripristinando l'energia elettrica”.
Deve ritenersi, in coerenza al consolidato insegnamento della Suprema
Corte, che dei danni derivati a causa del dedotto malfunzionamento della rete di trasmissione rispondono i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività
- 4 -
di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali. Sicché appare evidente che, nella specie, tale soggetto non è
bensì Controparte_1 Controparte_4
[... Passando, dunque, all'esame della domanda nei confronti di
(quale gestore della rete elettrica e delle sue Controparte_4 diramazioni) la controversia può essere risolta in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. sul punto tra le tante Cass. n. 363 del 09/01/2019, Cass. n. 11458 del
11/05/2018 e Cass. n. 23531 del 18/11/2016).
Va, infatti, considerato che a prescindere dal titolo di responsabilità invocato nei confronti dei convenuti, presupposto ineludibile per l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e di volta in volta l'attività pericolosa (2050 c.c.) o la cosa in custodia (2051 c.c.).
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c.., presuppone infatti il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va
- 5 -
affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (così Cass.
27/07/2012, n.13397).
Benché, infatti, non sia richiesto che il danno sia collegato direttamente con il rischio specifico dell'attività, essendo sufficiente che lo sia con il generico esercizio di essa, ciò non di meno occorre la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno (cfr la risalente Cass.
9.6.1973 n. 1666 e Cass.
4.12.1998 n. 12307;
Cass. 24.6.1995 n. 7177; cfr. Cass. n. 10832 del 2002 in motivazione). In tale ultima pronuncia si è peraltro chiarito che "Una questione particolare si pone quando l'evento sia dipendente da causa ignota. In tale ipotesi occorre distinguere a seconda che non si interrompa il rapporto eziologico con l'attività pericolosa in esercizio ovvero si induca incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente; nel primo caso va ritenuta e nel secondo esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c.".
Allo stesso modo l'art. 2051 c.c. solleva l'attore dall'onere di provare la colpa del custode, ma non lo solleva dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa custodita ed il danno. Pertanto il difetto o l'insufficienza della prova sull'esistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno non può che comportare il rigetto della domanda.
Nel caso di specie a fronte della specifica contestazione da parte di
[...] relativa alla riconducibilità dell'incendio ad un Controparte_4 malfunzionamento della rete elettrica e/o del contatore elettrico, incombeva alla società attrice provare tale nesso causale
L'onere probatorio sul punto è rimasto tuttavia del tutto disatteso avendo la società omesso non solo di articolare qualsiasi prova sul punto Pt_1 ma ancor prima di allegare il nesso causale. L'attrice si è limitata, infatti, a dedurre il verificarsi dell'incendio senza tuttavia, allegare alcun documento ( ad esempio il rapporto dei Vigili del Fuoco e/o della
- 6 -
Capitaneria di porto, certificazione dell'avvenuta rimozione del contatore da parte di addetti ecc.), o quant'altro idoneo a provare il nesso causale.
Né i testi escussi hanno potuto riferire alcunché in ordine alle cause dell'incendio. I testi e , infatti, hanno Testimone_1 Testimone_2 soltanto confermato la circostanza che il contatore in uso all'attività bar
Caffè Beverello si incendiava, ma nulla hanno riferito in ordine alla causa dell'incendio.
In tale situazione - assente la dimostrazione che il fatto abbia avuto origine dall'attività di fornitura e/o distribuzione di energia elettrica ovvero dalla cosa in custodia - la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio che Parte_1 liquida in € 2.540,00 per spese oltre accessori come per legge per ciascuna parte processuale convenuta.
Così deciso in Napoli, il 29 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13391 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: somministrazione;
vertente
TRA
C.F. e P.IVA.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via
Michelangelo da Caravaggio, n.170, elettivamente domiciliata in Ischia (NA), alla Via Venanzio Marone, n.6, presso lo studio dell'avv. Stefano Pettorino, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita
n.125, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n.168, presso lo studio dell'avv. Luigi Abate, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma rep. 53729 del 07-02- Persona_1
2017, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE' già denominata “ , Controparte_2 Controparte_3
C.F.: , con sede in Roma, alla Via Ombrone n. 2, elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n.168, presso lo studio dell'avv.
Luigi Abate, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notar di Roma rep. 53868, racc. 26971 del 01-03- Persona_1
2017, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva Parte_1 in giudizio ed esponendo che: Controparte_1 Controparte_3
- la società è responsabile della gestione del bar Caffè del Pt_1
Beverello, alla stazione marittima- molo Beverello nonché titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con
[...] cliente n. 321346378- Pod IT001E81095700 CP_1
- in data 25-06-2020, verso le ore 11.00 veniva interrotta all'improvviso l'erogazione dell'energia elettrica a causa di un guasto al cavo di adduzione dell'elettricità nella zona del porto di Napoli;
- successivamente, ossia in data 25-08-2020, verso le ore 13:30, il contatore in uso presso il bar caffè del Beverello, andava in fiamme cagionando danni a cose e rendendo necessaria la chiusura dell'attività durante l'orario di maggior affluenza della clientela;
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- a seguito della tempestiva segnalazione Controparte_3 dell'incidente, provvedeva in poche ore alla sostituzione del contatore ripristinando in tal modo l'energia elettrica.
Su tali basi, chiedeva:
- “ accertarsi e dichiararsi la responsabilità delle convenute per i fatti avanti indicati;
- condannarsi in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante ed in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, per quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti
e patiti dalla per complessivi € 9.710,00, come sopra Parte_1 quantificato o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- spese e compensi ristorati con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio
[...] la quale, in via preliminare, rilevava, l'improcedibilità Controparte_4 della domanda di parte attrice a causa del mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita e nel merito chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, nulla nonché infondata ed indimostrata in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, la quale eccepiva la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva adducendo che le problematiche relative alla rete di distribuzione esulavano dalla propria competenza. Nel merito deduceva sostanzialmente quanto addotto dalla convenuta
[...]
e, dunque, instava per il rigetto della domanda in Controparte_4 quanto nulla nonché infondata ed indimostrata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 28-03-2022 venivano concessi i termini ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.
- 3 -
La causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali, e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito saranno esplicitate.
In via preliminare, giova rilevare che la condizione prevista dall'art. 2, co.
24, lett. b) della l. n. 481/1995 è stata assolta, come dimostra il verbale di mancato accordo redatto all'esito del tentativo di conciliazione esperito presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), prodotto da parte attrice.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da è fondata e va Controparte_1 pertanto accolta per quanto di ragione. L'attrice ha, infatti, chiaramente posto a base della domanda fatti riconducibili ad una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050, 2051 c.c. lamentando danni quale conseguenza dell'attività pericolosa di gestione di linea elettrica per omessa manutenzione dell'impianto elettrico ovvero dell'omissione di custodia sul contatore elettrico, non già sul rapporto contrattuale inerente la specifica fornitura di energia elettrica. In sostanza la domanda è stata rivolta non al venditore di energia in base alle norme sulla liberalizzazione del mercato, bensì al soggetto gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero la società che continua a gestire la rete di distribuzione e ad intervenire in casi di guasti, tanto vero che nell'atto introduttivo l'attrice ha evidenziato che “A seguito della pronta segnalazione dell'incidente, l' , in poche ore, sostituì il contatore, Controparte_3 così ripristinando l'energia elettrica”.
Deve ritenersi, in coerenza al consolidato insegnamento della Suprema
Corte, che dei danni derivati a causa del dedotto malfunzionamento della rete di trasmissione rispondono i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività
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di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali. Sicché appare evidente che, nella specie, tale soggetto non è
bensì Controparte_1 Controparte_4
[... Passando, dunque, all'esame della domanda nei confronti di
(quale gestore della rete elettrica e delle sue Controparte_4 diramazioni) la controversia può essere risolta in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. sul punto tra le tante Cass. n. 363 del 09/01/2019, Cass. n. 11458 del
11/05/2018 e Cass. n. 23531 del 18/11/2016).
Va, infatti, considerato che a prescindere dal titolo di responsabilità invocato nei confronti dei convenuti, presupposto ineludibile per l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e di volta in volta l'attività pericolosa (2050 c.c.) o la cosa in custodia (2051 c.c.).
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c.., presuppone infatti il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va
- 5 -
affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (così Cass.
27/07/2012, n.13397).
Benché, infatti, non sia richiesto che il danno sia collegato direttamente con il rischio specifico dell'attività, essendo sufficiente che lo sia con il generico esercizio di essa, ciò non di meno occorre la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno (cfr la risalente Cass.
9.6.1973 n. 1666 e Cass.
4.12.1998 n. 12307;
Cass. 24.6.1995 n. 7177; cfr. Cass. n. 10832 del 2002 in motivazione). In tale ultima pronuncia si è peraltro chiarito che "Una questione particolare si pone quando l'evento sia dipendente da causa ignota. In tale ipotesi occorre distinguere a seconda che non si interrompa il rapporto eziologico con l'attività pericolosa in esercizio ovvero si induca incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente; nel primo caso va ritenuta e nel secondo esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c.".
Allo stesso modo l'art. 2051 c.c. solleva l'attore dall'onere di provare la colpa del custode, ma non lo solleva dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa custodita ed il danno. Pertanto il difetto o l'insufficienza della prova sull'esistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno non può che comportare il rigetto della domanda.
Nel caso di specie a fronte della specifica contestazione da parte di
[...] relativa alla riconducibilità dell'incendio ad un Controparte_4 malfunzionamento della rete elettrica e/o del contatore elettrico, incombeva alla società attrice provare tale nesso causale
L'onere probatorio sul punto è rimasto tuttavia del tutto disatteso avendo la società omesso non solo di articolare qualsiasi prova sul punto Pt_1 ma ancor prima di allegare il nesso causale. L'attrice si è limitata, infatti, a dedurre il verificarsi dell'incendio senza tuttavia, allegare alcun documento ( ad esempio il rapporto dei Vigili del Fuoco e/o della
- 6 -
Capitaneria di porto, certificazione dell'avvenuta rimozione del contatore da parte di addetti ecc.), o quant'altro idoneo a provare il nesso causale.
Né i testi escussi hanno potuto riferire alcunché in ordine alle cause dell'incendio. I testi e , infatti, hanno Testimone_1 Testimone_2 soltanto confermato la circostanza che il contatore in uso all'attività bar
Caffè Beverello si incendiava, ma nulla hanno riferito in ordine alla causa dell'incendio.
In tale situazione - assente la dimostrazione che il fatto abbia avuto origine dall'attività di fornitura e/o distribuzione di energia elettrica ovvero dalla cosa in custodia - la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio che Parte_1 liquida in € 2.540,00 per spese oltre accessori come per legge per ciascuna parte processuale convenuta.
Così deciso in Napoli, il 29 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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