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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1716/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 919/2022 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti.
Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 14 maggio 2024, I sigg.ri Ricorrente_2, nato a [...] il Data_nascita_2, C.F. CF_Ricorrente_2 , e Ricorrente_1 , nata a [...] il Data_nascita_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, entrambi residenti in [...]alla Indirizzo_1, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Difensore_1 , C.F. CF_Difensore_1 , PEC: Email_3
, FAX: Telefono_1, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catanzaro Lido alla Indirizzo_2, agendo nei riguardi del COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco p.t., con sede in Indirizzo_3, P.IVA P.IVA_1,proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'Imu anno 2018 irrogazioni sanzioni amministrative n. 919 del 21.01.2022 (Provvedimento anno 2018 n. 919 del 21.01.2022- protocollo n. 134915 del 17.11.2023 - notificato al coniuge Ricorrente_2 in data 06.12.2023) e l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'Imu anno 2018 irrogazioni sanzioni amministrative n. 920 del 21.01.2022 (Provvedimento n. 920 del 21.01.2022 - protocollo n. 134915 del 17.11.2023 - notificato al coniuge Ricorrente_1 in data 01.12.2023), avente ad oggetto l'imposta Municipale propria (IMU) relativa all' area fabbricabile (comune ed indivisa tra i ricorrenti) accertata sita nel Comune di Catanzaro, al Catasto_1
per imposta la somma di euro 397,87, per interessi moratori la somma di euro 3,76, per sanzioni amministrative irrogate al 30,00% euro 119,36, nonché per spese di notifica euro 8,75, per un importo complessivo di euro 529,74, nonché per la disapplicazione eventuale di ogni atto presupposto, compreso l'atto deliberativo G.C. n. 701 del 2.12.2009, deducendone la nullità - in primo luogo - per difetto di motivazione e per contestuale violazione del diritto di difesa del contribuente e- nel merito - deducendo l'inedificabilità dell'area perchè il terreno non poteva - a suo modo di vedere - essere considerato edificatorio atteso che, tenuta presente la destinazione data dal piano (in minima parte C1 e nella maggior parte F2), può assumere la qualifica di area edificabile allorchè vi siano le possibilità effettive di edificazione e nella fattispecie non sussistevano nel corso degli anni, condizioni ed elementi circa la effettiva edificabilità dell'area, contestando - infine - anche il valore attribuito all'area de qua, anche con riferimento alle sanzioni.
Il Comune di Catanzaro si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, sulle conclsuioni di cui in premessa, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non sussiste - intanto - alcun difetto di motivazione, atteso che l'Ufficio Tributi ha emesso l'avviso di accertamento IMU sulla base delle risultanze catastali in suo possesso e sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Tecnico utilizzando, per la liquidazione delle aree accertate, il valore delle aree al 1°gennaio dell'anno d'imposizione comunicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, valore che è stato determinato secondo i dettami della deliberazione della Giunta Comunale n. 701 del 2 dicembre 2009 con la quale sono stati determinati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini ICI relativo agli anni 2004/2009.
La suddetta delibera (visionabile integralmente anche sul sito istituzionale dell'Ente www.comunecatanzaro. it – a pagina 5 espressamente prevede che i valori riferiti all'anno d'imposta 2009 saranno sottoposti ad aggiornamenti annuali in funzione dei corrispondenti parametri ISTAT.
L'Ufficio, pertanto, ha quantificato il valore venale delle aree, prendendo come riferimento il valore venale determinato per il 2009 con la delibera 701 del 02/12/2009 (atto di indirizzo) e applicando la rivalutazione
ISTAT annuale prevista dalla delibera di giunta suddetta .
Il provvedimento impugnato indica chiaramente i criteri utilizzati per la valutazione delle aree edificabili accertate, specificando gli identificativi catastali (foglio e particella), la classificazione delle aree (zona omogenea e ambito territoriale), la superficie di ogni singola area espressa in mq. e il valore di ogni singolo mq., oltre al valore complessivo delle varie aree.
Nell'avviso di accertamento, inoltre, sotto la voce “Liquidazione dell'imposta” sono dettagliatamente indicati i calcoli e i riferimenti normativi che hanno determinato il debito del ricorrente, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi per IMU anno 2018 (vedi in tal senso, condivisibilmente, il contenuto delle controdeduzioni in atti); motivazione che non viene violata neanche in difetto di allgazione di eventuali atti presupposti, conosciuti o conoscibili dalla parte.
Del pari priva di fondamento giuridico è l'eccezione di “inedificabilità delle aree accertate” visto che non è necessario alcun piano di lottizzazione per qualificare le stesse come edificabili.
Le suddette aree, infatti, presentano le caratteristiche di cui art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992 che, alla lettera b del primo comma, così recita “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. ….”
Per quanto attiene alla effettiva edificabilità di un'area occorre tenere presente che è sufficiente che tali aree siano comprese nel piano regolatore adottato dal comune per essere soggetti a tassazione , giusta le disposizioni di interpretazione autentica di cui all'art. 36 del D.L. n. 223 del 2006.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'utilizzabilità a scopo edificatorio di un terreno non deve essere effettiva al momento dell'imposizione fiscale ma quello che rileva è la potenzialità di edificazione.
E', dunque, “l'astratta edificabilità” dell'area (anche se prevista da strumenti urbanistici in itinere o ancora inattuati), che differenzia questo tipo di suolo da quelli agricoli non edificabili (cfr. Cassazione nn. 19619/2008,
1861/2008, 25166/2007 e 16715/2007).
Inoltre, il Comune di Catanzaro con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 04/12/2007, ha mantenuto in vita l'attuale piano regolatore. Al riguardo, si specifica che il Piano Regolatore Generale del
Comune di Catanzaro è adeguato alle norme urbanistiche regionali vigenti ed esplica tutti i suoi effetti per cui lo stesso è in vigore e continua a disciplinare le aree edificabili in attesa dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico.
La difesa ha inoltre ritenuto l'utilizzazione agricola dell'area fabbricabile, ma tutto ciò non lo esonera dal pagamento dell'IMU per i motivi appresso indicati circa la vocazione edificatoria dell'area in oggetto.
Nel caso di specie, dalla certificazione allegata dalla controparte al ricorso introduttivo è emerso che il ricorrente non ha dimostrato di trarre dall'attività di imprenditore agricolo principale ricavi per almeno la metà del proprio reddito complessivo né ha dimostrato di svolgere l'attività di coltivatore diretto a titolo principale e, quindi, non ha fornito prova della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione.
Anche il vaore delle aree deve ritenersi corretto .
Al riguardo occorre precisare che i valori venali attribuiti alle aree edificabili accertate (si veda la delibera della Giunta Comunale n. 701/2009) sono stati determinati a seguito di studi effettuati da un gruppo di lavoro che ha visto interessati diversi Funzionari Comunali con oltre trenta anni di esperienza lavorativa, appartenenti al Settore Urbanistica, al Settore LL.PP. Grandi Opere e al Settore Patrimonio;
i Funzionari suddetti, avendo piena conoscenza del territorio e delle regole da rispettare per l'effettiva edificazione
(compresa la necessità per alcune aree di un piano di lottizzazione o piano attuativo - comprendente opere di urbanizzazione primarie e secondarie, comprese eventuali aree da cedere al Comune non ancora stabilite), nell'individuare le varie zone omogenee e nel determinarne il valore, hanno adottato delle valutazioni favorevoli ai contribuenti al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso (vedi in tal senso, condivisibilmente, il contenuto delle controdeduzioni in atti); infine le sanzioni sono senza dubbio dovute ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992 e sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, atteso che l'Ufficio ha irrogato la sanzione per l'omesso o parziale versamento nella misura del 30% come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al rigetto del ricorso consegue la conferma dell'atto impugnato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La corte Sezione 3 in Composizione Monocratica così provvede
1-Rigetta il ricorso e, per l'effetto conferma l'Atto Impugnato;
2-Spese compensate
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1716/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 919/2022 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti.
Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 14 maggio 2024, I sigg.ri Ricorrente_2, nato a [...] il Data_nascita_2, C.F. CF_Ricorrente_2 , e Ricorrente_1 , nata a [...] il Data_nascita_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, entrambi residenti in [...]alla Indirizzo_1, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Difensore_1 , C.F. CF_Difensore_1 , PEC: Email_3
, FAX: Telefono_1, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catanzaro Lido alla Indirizzo_2, agendo nei riguardi del COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco p.t., con sede in Indirizzo_3, P.IVA P.IVA_1,proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'Imu anno 2018 irrogazioni sanzioni amministrative n. 919 del 21.01.2022 (Provvedimento anno 2018 n. 919 del 21.01.2022- protocollo n. 134915 del 17.11.2023 - notificato al coniuge Ricorrente_2 in data 06.12.2023) e l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'Imu anno 2018 irrogazioni sanzioni amministrative n. 920 del 21.01.2022 (Provvedimento n. 920 del 21.01.2022 - protocollo n. 134915 del 17.11.2023 - notificato al coniuge Ricorrente_1 in data 01.12.2023), avente ad oggetto l'imposta Municipale propria (IMU) relativa all' area fabbricabile (comune ed indivisa tra i ricorrenti) accertata sita nel Comune di Catanzaro, al Catasto_1
per imposta la somma di euro 397,87, per interessi moratori la somma di euro 3,76, per sanzioni amministrative irrogate al 30,00% euro 119,36, nonché per spese di notifica euro 8,75, per un importo complessivo di euro 529,74, nonché per la disapplicazione eventuale di ogni atto presupposto, compreso l'atto deliberativo G.C. n. 701 del 2.12.2009, deducendone la nullità - in primo luogo - per difetto di motivazione e per contestuale violazione del diritto di difesa del contribuente e- nel merito - deducendo l'inedificabilità dell'area perchè il terreno non poteva - a suo modo di vedere - essere considerato edificatorio atteso che, tenuta presente la destinazione data dal piano (in minima parte C1 e nella maggior parte F2), può assumere la qualifica di area edificabile allorchè vi siano le possibilità effettive di edificazione e nella fattispecie non sussistevano nel corso degli anni, condizioni ed elementi circa la effettiva edificabilità dell'area, contestando - infine - anche il valore attribuito all'area de qua, anche con riferimento alle sanzioni.
Il Comune di Catanzaro si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, sulle conclsuioni di cui in premessa, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non sussiste - intanto - alcun difetto di motivazione, atteso che l'Ufficio Tributi ha emesso l'avviso di accertamento IMU sulla base delle risultanze catastali in suo possesso e sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Tecnico utilizzando, per la liquidazione delle aree accertate, il valore delle aree al 1°gennaio dell'anno d'imposizione comunicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, valore che è stato determinato secondo i dettami della deliberazione della Giunta Comunale n. 701 del 2 dicembre 2009 con la quale sono stati determinati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini ICI relativo agli anni 2004/2009.
La suddetta delibera (visionabile integralmente anche sul sito istituzionale dell'Ente www.comunecatanzaro. it – a pagina 5 espressamente prevede che i valori riferiti all'anno d'imposta 2009 saranno sottoposti ad aggiornamenti annuali in funzione dei corrispondenti parametri ISTAT.
L'Ufficio, pertanto, ha quantificato il valore venale delle aree, prendendo come riferimento il valore venale determinato per il 2009 con la delibera 701 del 02/12/2009 (atto di indirizzo) e applicando la rivalutazione
ISTAT annuale prevista dalla delibera di giunta suddetta .
Il provvedimento impugnato indica chiaramente i criteri utilizzati per la valutazione delle aree edificabili accertate, specificando gli identificativi catastali (foglio e particella), la classificazione delle aree (zona omogenea e ambito territoriale), la superficie di ogni singola area espressa in mq. e il valore di ogni singolo mq., oltre al valore complessivo delle varie aree.
Nell'avviso di accertamento, inoltre, sotto la voce “Liquidazione dell'imposta” sono dettagliatamente indicati i calcoli e i riferimenti normativi che hanno determinato il debito del ricorrente, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi per IMU anno 2018 (vedi in tal senso, condivisibilmente, il contenuto delle controdeduzioni in atti); motivazione che non viene violata neanche in difetto di allgazione di eventuali atti presupposti, conosciuti o conoscibili dalla parte.
Del pari priva di fondamento giuridico è l'eccezione di “inedificabilità delle aree accertate” visto che non è necessario alcun piano di lottizzazione per qualificare le stesse come edificabili.
Le suddette aree, infatti, presentano le caratteristiche di cui art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992 che, alla lettera b del primo comma, così recita “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. ….”
Per quanto attiene alla effettiva edificabilità di un'area occorre tenere presente che è sufficiente che tali aree siano comprese nel piano regolatore adottato dal comune per essere soggetti a tassazione , giusta le disposizioni di interpretazione autentica di cui all'art. 36 del D.L. n. 223 del 2006.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'utilizzabilità a scopo edificatorio di un terreno non deve essere effettiva al momento dell'imposizione fiscale ma quello che rileva è la potenzialità di edificazione.
E', dunque, “l'astratta edificabilità” dell'area (anche se prevista da strumenti urbanistici in itinere o ancora inattuati), che differenzia questo tipo di suolo da quelli agricoli non edificabili (cfr. Cassazione nn. 19619/2008,
1861/2008, 25166/2007 e 16715/2007).
Inoltre, il Comune di Catanzaro con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 04/12/2007, ha mantenuto in vita l'attuale piano regolatore. Al riguardo, si specifica che il Piano Regolatore Generale del
Comune di Catanzaro è adeguato alle norme urbanistiche regionali vigenti ed esplica tutti i suoi effetti per cui lo stesso è in vigore e continua a disciplinare le aree edificabili in attesa dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico.
La difesa ha inoltre ritenuto l'utilizzazione agricola dell'area fabbricabile, ma tutto ciò non lo esonera dal pagamento dell'IMU per i motivi appresso indicati circa la vocazione edificatoria dell'area in oggetto.
Nel caso di specie, dalla certificazione allegata dalla controparte al ricorso introduttivo è emerso che il ricorrente non ha dimostrato di trarre dall'attività di imprenditore agricolo principale ricavi per almeno la metà del proprio reddito complessivo né ha dimostrato di svolgere l'attività di coltivatore diretto a titolo principale e, quindi, non ha fornito prova della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione.
Anche il vaore delle aree deve ritenersi corretto .
Al riguardo occorre precisare che i valori venali attribuiti alle aree edificabili accertate (si veda la delibera della Giunta Comunale n. 701/2009) sono stati determinati a seguito di studi effettuati da un gruppo di lavoro che ha visto interessati diversi Funzionari Comunali con oltre trenta anni di esperienza lavorativa, appartenenti al Settore Urbanistica, al Settore LL.PP. Grandi Opere e al Settore Patrimonio;
i Funzionari suddetti, avendo piena conoscenza del territorio e delle regole da rispettare per l'effettiva edificazione
(compresa la necessità per alcune aree di un piano di lottizzazione o piano attuativo - comprendente opere di urbanizzazione primarie e secondarie, comprese eventuali aree da cedere al Comune non ancora stabilite), nell'individuare le varie zone omogenee e nel determinarne il valore, hanno adottato delle valutazioni favorevoli ai contribuenti al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso (vedi in tal senso, condivisibilmente, il contenuto delle controdeduzioni in atti); infine le sanzioni sono senza dubbio dovute ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992 e sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, atteso che l'Ufficio ha irrogato la sanzione per l'omesso o parziale versamento nella misura del 30% come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al rigetto del ricorso consegue la conferma dell'atto impugnato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La corte Sezione 3 in Composizione Monocratica così provvede
1-Rigetta il ricorso e, per l'effetto conferma l'Atto Impugnato;
2-Spese compensate