Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3225 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Spizzirri;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Bianca Zupi;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Cosenza in data 2.6.2008, dal quale non sono nati figli.
[...]
La convenuta ha aderito alla domanda principale chiedendo, altresì, la corresponsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile mensile pari ad euro 1.500,00.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che tra le parti è intervenuta separazione personale in virtù dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 9.12.22 in relazione al quale è stato emesso, in data
12.12.2022, nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, trascritto, in data 2.2.23, nei registri di Matrimonio del comune di Cosenza al n. 11, parte 2, serie C. 1
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, deve essere recepito, in quanto realizza un equo contemperamento degli interessi delle parti, l'accordo intervenuto tra le stesse all'udienza del 22.4.2025, avente ad oggetto il versamento da parte del ricorrente, in favore della convenuta, della somma di € 20.000,00
a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 898/70.
Spese processuali compensate, come da conformi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- compensa le spese processuali;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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