Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021 /10041
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 20.5.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10041/2021 R.G.C., avente ad oggetto: usucapione e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Parte_1 Parte_2
Ettore BRUNO ed Enza Donatella SERAFINO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati nel loro studio
Attori
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela De Monte in virtù di Parte_1 mandato in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La domanda è fondata e viene accolta.
Secondo l'art. 1158 del codice civile la proprietà si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. Tale possesso, secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco accompagnato dall'hanimus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. Civ., sez. II, n.1176, del 18/02/1980) e può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa. Quindi, tale elemento, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla coscienza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto, è da presumere iuris tantum in presenza del corpus possessionis. (Corte di Cassazione, sentenza n. 11626/2008; Corte di Cassazione, sentenza n. 6079/2002; Corte di
Cassazione, sentenza n. 4701/1999). Secondo l'opinione comune l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, ossia per effetto della semplice congiunzione tra possesso e decorso del tempo ed al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso;
di conseguenza, non trovano applicazione i due principi che comunemente si ritengono caratterizzare i modi di acquisto derivativi ossia il principio "nemo plus iursi in aliud transferre potest quam ipes babet" e "resoluto iure dantis, et ius accipientis". Trattasi di un acquisto a titolo originario, il cui effetto acquisitivo si produce ipso iure: conseguentemente, fermo restando l'interesse dell'acquirente ad ottenere una sentenza di accertamento del proprio diritto, una pronuncia giudiziale non è necessaria e l'usucapione può essere fatta valere non solo in via di azione, ma pure in forma di eccezione sollevata nei confronti del precedente titolare.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione è un possesso continuativo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità; possesso continuo, tuttavia, non significa un possesso esercitato mediante un'ingerenza assidua sul bene: necessaria è, piuttosto, una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di signoria relativamente alla cosa (in tal senso vedi, tra le altre, Cass. civ.
1300/1980).
Oltre all'idoneità della cosa, al possesso continuato ed al decorso del tempo non sono richiesti ai fini dell'usucapione ordinaria né un titolo né la buona fede: al riguardo, in giurisprudenza si precisa che il possesso del bene può essere acquisito anche in base ad un atto traslativo nullo, giacché l'accipiens può comunque esercitare il potere di fatto animo domini (v. Cass. civ. 815/99).
Il dies a quo del termine per l'usucapione si fissa in relazione al momento in cui è acquistato il potere di fatto sulla cosa con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem.
La continuità e la non interruzione sono da considerare in modo congiunto quali concetti correlati anche se distinti, atteso che la continuità potrebbe mancare anche quando non vi sia stato un atto di interruzione che integri l'ipotesi di cui all'art. 1167
c.c., La continuità del possesso consiste nella permanente manifestazione della signoria sulla cosa a prescindere dalla volontà contraria del proprietario (così Cass. civ.
15092/03); se la destinazione della cosa richieste una gestione ad intervalli, la continuità dovrà ravvisarsi nel ripetersi degli atti di godimento secondo i tempi che per essi sono normali. Invero, non potrebbe considerarsi continuo un possesso esercitato ora ad un titolo ora ad un altro: ai fini dell'integrazione del requisito in parola occorre, quindi,
l'uniformità dell'esercizio del possesso salve le variazioni richieste dalle esigenze di una normale gestione economica del bene.
Per quanto riguarda la prova del possesso nel tempo si applicano gli artt. 1142 e 1143
c.c.. L'esistenza di un possesso ad usucapionem può essere provata anche in base a presunzioni e a fatti notori ancorché la notorietà sia limitata ad un ristretto ambito territoriale. La prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su di una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali. Ai fini dell'accertamento dell'usucapione si deve dare la prova che l'inizio del possesso, quando non se ne può indicare la data precisa, risalga ad almeno venti anni prima, non essendo invece sufficiente l'affermazione di una generica longissimi temporsi praescriptio.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che gli attori hanno provato quanto assunto: i testi escussi , , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 [...]
hanno concordemente riferito che i Sigg.ri e Testimone_5 Parte_1 Pt_2 hanno posseduto uti dominus da più di quarant'anni i terreni per cui è causa in
[...] quanto ne hanno sempre curato ogni aspetto manutentivo, possedendoli e gestendoli quali proprietari.
Anche il CTU Arch. , nella sua relazione peritale, ha così concluso: “Per la datazione Per_1 della realizzazione delle opere edili, identificate in sede di sopralluogo ed oggetto di quesito, per la loro consistenza e peculiare tipologia costruttiva, utilizzata in passato, si è potuto identificarne il periodo negli anni '80-'90, riferendosi a medesime tipologie di lavorazioni”; accertando che le opere insistenti sul terreno sito in San Donato di Lecce, nella via C. Battisti, sono state realizzate almeno 40/30 anni prima rispetto alla data del sopralluogo peritale quando era in possesso degli attori.
Di contro alcuna prova è stata fornita dalla convenuta in merito all'eventuale autorizzazione e/o tolleranza accordata come sostenuto.
Va, pertanto, dichiarato l'intervenuto acquisto in favore di e Parte_1 Pt_2
della proprietà dei terreni identificati al Catasto terreni del Comune di San Donato
[...] di Lecce con il Foglio 6 p.lla 1311, Seminativo, Classe 1, ca. 00,80, R.D. 0,48 euro, R.A 0,27 euro e foglio 6, p.lla 1312, seminativo, classe 1, ca. 00,51, R.D. 0,30, R.A. 0,17 e con il Foglio 17, p.lla 58, seminativo, classe 3, ha 08,41, R.D. euro 2,82, R.A. euro 2,17.
Sulla scorta di tale accertamento, il competente Conservatore dei RR.II. dovrà provvedere alla trascrizione della sentenza in favore del richiedente nonché alle necessarie volturazioni a cura e spese del richiedente.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo. Le spese di ctu sono poste a carico della convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte di e della proprietà dei Parte_1 Parte_2 terreni identificati al Catasto terreni del Comune di San Donato di Lecce con il Foglio 6 p.lla 1311, Seminativo, Classe 1, ca. 00,80, R.D. 0,48 euro, R.A 0,27 euro e foglio 6, p.lla 1312, seminativo, classe 1, ca. 00,51, R.D. 0,30, R.A. 0,17 e con il
Foglio 17, p.lla 58, seminativo, classe 3, ha 08,41, R.D. euro 2,82, R.A. euro 2,17. 2) Visto l'art. 2651 c.c., dispone la trascrizione della presente sentenza, con relativa voltura catastale, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità al riguardo.
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €.3.237,00 di cui €.237,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu come liquidate. Così deciso in Lecce il 20 maggio 2025 Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta